CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2014
316.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03732 Sberna: Introduzione di elementi di redistribuzione del carico della TASI a favore delle famiglie più povere e numerose.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede iniziative urgenti atte a garantire un carico d'imposta TASI sull'abitazione principale pari a quello determinato dall'IMU nel 2012, preservando un'equa redistribuzione fiscale.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, in ordine alle agevolazioni riconosciute dai comuni in relazione alla TASI per i figli a carico, occorre precisare che l'analoga agevolazione prevista per l'IMU è stata concessa, limitatamente agli anni 2012 e 2013, dal legislatore nazionale in virtù dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  Alla luce di detta disposizione, l'agevolazione sarebbe comunque venuta meno a partire dall'anno 2014, ma al comune è attribuita la facoltà, nell'esercizio della sua autonomia impositiva, di effettuare una manovra di carattere agevolativo elevando la detrazione di 200 euro fino a concorrenza dell'imposta.
  Pertanto, la simulazione effettuata dalla UIL – Servizio politiche territoriali – secondo cui le famiglie (con un figlio) proprietarie di una prima casa di categoria catastale A3 e rendita di 450 euro pagherebbero nel 2014 una TASI maggiore dell'IMU 2012, tenendo conto delle aliquote e detrazioni deliberate dai principali comuni italiani non considera che la detrazione, di cui al citato articolo 13, comma 10 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 50 euro per ciascun figlio convivente era in vigore per i soli anni 2012 e 2013.
  Negli esempi indicati dall'interrogante, qualora si incrementi il gettito IMU dell'importo di 50 euro per il venir meno dell'agevolazione, il carico d'imposta TASI per 2014 non risulta superiore a quello generato dall'IMU nel 2012 per i comuni di Firenze, Milano e Venezia ed è sostanzialmente equivalente per il comune di Bologna.
  Ciò posto, deve sottolinearsi che il riconoscimento del principio costituzionale di sussidiarietà, già presente per l'IMU, nelle norme appena citate, è stato amplificato dal Legislatore nella TASI che rappresenta un'imposta di natura prettamente federalista, in quanto al comune è lasciata la massima autonomia impositiva che si estrinseca soprattutto attraverso la possibilità di modellare liberamente l'imposta, comprese le agevolazioni, fino al suo azzeramento, sempre nel rispetto del principio costituzionale della riserva di legge.
  L'unico vincolo che si rinviene è dettato dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che «per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con Pag. 83riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011».
  Pertanto, l'equa redistribuzione fiscale auspicata dall'Onorevole interrogante appare già garantita attraverso l'intervento diretto del comune, ente territoriale più vicino ai cittadini e in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività, nel determinare la misura dell'imposta dovuta, attraverso l'individuazione delle relative aliquote e delle detrazioni.
  Comunque, il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno sottolineare che un'analisi complessiva del gettito TASI sull'abitazione principale potrà essere effettuata una volta acquisiti i dati dei versamenti con scadenza 16 ottobre per i comuni che hanno inviato dopo il 23 maggio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
  Con riferimento ai 2.178 comuni, che hanno invece effettuato il predetto invio entro la medesima data del 23 maggio, il confronto tra il gettito IMU 2012 sull'abitazione principale e il gettito IMU+TASI 2014 sulla stessa tipologia di immobili mostra una riduzione complessiva del gettito nel 2014 del 29.3 per cento rispetto al dato del 2012.

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ALLEGATO 2

5-03789 Sandra Savino: Accorpamento delle sedi dell'Accademia della Guardia di Finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di confermare l'orientamento, emerso in più occasioni pubbliche di riportare l'intero quinquennio del corsi di allievi Ufficiali della Guardia di Finanza a Bergamo in vista della realizzazione della nuova Accademia nell'area degli ex ospedali riuniti della città lombarda.
  Al riguardo, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, si riferisce quanto segue. La Guardia di finanza, in un'ottica di razionalizzazione degli spazi e ottimizzazione delle funzioni, ha avviato lo studio di un'ipotesi progettuale che prevede la riunificazione dell'Accademia – attualmente dislocata su due distinte strutture presenti alle sedi di Bergamo e Roma – in unico comprensorio immobiliare, sito a Bergamo, individuato nel complesso denominato «Ex Ospedali Riuniti» di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr.
  A tal fine, il Comando Generale e la predetta Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto nel corso del 2014 un Protocollo d'intesa propedeutico all'avvio dei necessari approfondimenti finalizzati a concretizzare la progettualità in questione. Tale documento programmatico, che non ha alcuna valenza contrattuale, si limita a formalizzare le intese preliminari delle parti e prevede l'intervento dell'Agenzia del demanio per le valutazioni economiche e tecniche sottese alla verifica di fattibilità dell'operazione.
  Per la definizione del contesto, è stato elaborato un piano di razionalizzazione, condiviso favorevolmente dalla prefata Agenzia, inquadrabile nell'ambito delle previsioni recate dall'articolo 2, comma 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'articolo 11 («Riordino delle Scuole pubbliche di formazione») del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di contenimento della spesa e riduzione delle superfici.
  L'attuazione del piano comporterà un sensibile vantaggio economico sotto il profilo dei costi di gestione e di conduzione ordinaria delle strutture in ragione della riunificazione delle sedi nonché dell'ottimizzazione degli spazi occupati.
  In tal senso, è stato predisposto uno studio di fattibilità secondo il prospettato piano di razionalizzazione e si attende la proposta tecnico-economica della proprietà da sottoporre al vaglio della richiamata Agenzia del demanio per le valutazioni di competenza.
  È opportuno precisare che la tempistica di realizzazione dell'operazione nei termini ipotizzati dovrà essere compatibile con l'esecuzione di importanti interventi di riqualificazione volti a rendere la struttura (qualora acquisita) funzionale alle esigenze logistico-addestrative della Guardia di finanza e in linea anche con la naturale scadenza dei contratti stipulati con il Fondo Immobili Pubblici (anno 2022), che attualmente regolano la conduzione degli immobili alle sedi di Bergamo e Roma in uso all'Accademia.

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ALLEGATO 3

5-03791 Paglia: Introduzione dell'obbligo, per i concessionari dei giochi pubblici, di realizzare campagne informative sui rischi del gioco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante auspica iniziative atte a modificare quanto previsto in termini di investimenti pubblicitari di promozione del gioco con decreto ministeriale 15 novembre 2000, destinando una parte dell'aggio riscosso dai concessionari nella diffusione di messaggi pubblicitari, che, richiamando il senso di responsabilità e cautela, scoraggino le pratiche di gioco.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.
  Le disposizioni in materia di pubblicità sui giochi sono state oggetto di profondi interventi per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosiddetto decreto Balduzzi).
  Pertanto – riferiscono gli Uffici di merito – quanto espresso dall'Amministrazione ai tempi dell'indagine conoscitiva sulla ludopatia, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, non poteva tenere conto delle norme poi sopravvenute.
  L'Amministrazione, nei limiti della legislazione susseguitasi, ha da sempre prestato attenzione alla ricerca di misure utili al contrasto delle derive patologiche nell'approccio al gioco e nell'incidenza dell'offerta illegale su questo profilo di tutela dei consumatori.
  Più di recente, si annovera poi il lavoro svolto dall'Osservatorio di cui al richiamato articolo 7, comma 10, del decreto- legge n. 158 del 2012, che nell'ambito della valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ha definito ed approvato un Piano d'Azione Nazionale sulla base del quale sono stati elaborati i piani per l'anno 2014.
  Le iniziative assunte nel primo semestre dai concessionari, sono state orientate, tra l'altro, alla promozione di azioni di prevenzione, alla salvaguardia dai rischi derivanti dal ricorso al gioco d'azzardo illegale, ponendo in essere campagne di comunicazione e sensibilizzazione in ordine ai rischi connessi al gioco problematico e/o patologico o all'utilizzo di giochi illegali.
  Per quanto riguarda la destinazione di quote degli investimenti pubblicitari a favore dell'attuazione di interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, si rileva, in primo luogo, che tra le attività di comunicazione individuate nel piano delle iniziative pubblicitarie e promozionali dei concessionari sono previste iniziative di diffusione del messaggio di gioco consapevole e responsabile che si avvalgono anche del confronto e della collaborazione con varie associazioni.
  In particolare per quanto concerne il gioco responsabile è prevista un'attività di informazione con specifico riguardo alla protezione delle categorie più vulnerabili, nonché, per la tutela dei minori, interventi su più direttrici compresa, ad esempio, l'avviata collaborazione con il Moige (Movimento italiano genitori) da parte del concessionario del gioco del Lotto Gtech.
  Pertanto, quanto richiesto dal l'interrogante trova già riscontro nella prassi corrente.Pag. 86
  Relativamente alla concessione del gioco del Lotto l'articolo 8 del decreto ministeriale 15 novembre 2000 prevede un obbligo di investimento da parte del concessionario per promozione e pubblicità in misura non inferiore al 7 per cento del compenso percepito nell'anno precedente. Il piano pubblicitario viene sottoposto preventivamente all'Agenzia per l'approvazione.
  Si tenga presente, peraltro, che la concessione in esame verrà a scadenza nel mese di giugno 2016 e che la nuova convenzione di concessione terrà debitamente conto di tutte le istanze finalizzate alla tutela dei soggetti più vulnerabili e dei minori, nonché della sensibilizzazione del gioco responsabile.
  Più appropriate misure utili, in tema di gioco e pubblicità, ovviamente potranno trovare espressione nel momento di attuazione della delega di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, che reca appositi e specifici criteri di delega al riguardo.

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ALLEGATO 4

5-03792 Busin: Corretta applicazione della normativa circa l'esenzione dall'accisa dei carburanti utilizzati dai natanti a uso commerciale di immatricolazione extracomunitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame viene richiesta l'adozione di iniziative volte a garantire da parte degli Uffici doganali la «corretta applicazione della normativa del regime fiscale agevolato di esenzione da accise carburanti per i natanti da uso commerciale battenti bandiera extra-UE».
  In merito, sentita l'Agenzia delle Dogane, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente va evidenziato che il quadro comunitario di riferimento nella specifica materia va rinvenuto nella direttiva 2003/96/CE che ha abrogato espressamente all'articolo 30 la direttiva 92/81/CEE, sebbene in molte parti ne ricalchi integralmente le disposizioni.
  In particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/96/CE dispone che gli Stati Membri esentino dall'accisa «i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».
  Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione non solo soccorre la definizione di «imbarcazioni private da diporto» che fornisce il secondo periodo della predetta lettera c), ma anche il ventitreesimo considerandum della direttiva che espressamente statuisce che «gli obblighi internazionali vigenti e il mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni».
  Va, altresì, fatto rilevare che il paragrafo 2 del medesimo articolo 14 prevede che uno Stato Membro possa derogare all'esenzione in parola «nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro».
  Da tali disposizioni non può che derivare che l'esenzione di che trattasi debba essere applicata con riguardo ai prodotti energetici impiegati esclusivamente dalle imbarcazioni, diverse da quelle da diporto, nazionali e comunitarie, ma non già dalle imbarcazioni extra-UE.
  Per quanto riguarda la legislazione nazionale, il punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recepisce integralmente – trattandosi di una esenzione obbligatoria – il disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, riconoscendo l'esenzione dall'accisa ai prodotti energetici utilizzati, tra l'altro, come «carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto».
  In conseguenza del quadro comunitario di riferimento, secondo l'Agenzia delle Dogane, la citata disposizione del nostro ordinamento non può trovare applicazione tout court per le imbarcazioni extra-UE.
  Quanto sopra, peraltro, trova coerente applicazione nel decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577, che per le imbarcazioni comunitarie ne ammette espressamente il rifornimento, in assenza di libretto Pag. 88di controllo del quale sono invece munite quelle nazionali, previa esibizione della sola documentazione di bordo dell'imbarcazione.
  Le considerazioni sopra riportate valgono, naturalmente, per il riconoscimento del beneficio in tutti gli scopi della navigazione marittima nelle acque comunitarie, per i quali l'esenzione è ammessa, inclusi quindi i rifornimenti alle unità da diporto adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio.
  In questo quadro, l'Agenzia delle Dogane è recentemente intervenuta fornendo i criteri applicativi del beneficio fiscale di che trattasi con riguardo alle unità commerciali noleggiate per diporto battenti bandiera di Paesi non appartenenti alla UE.
  Nel definire la posizione della nave destinata all'esercizio di attività commerciale, è stato precisato che l'unità navale battente bandiera di un Paese Terzo che viene destinata all'uso di noleggio presuppone, ai fini dell'impiego di carburanti denaturati in esenzione e di oli lubrificanti non soggetti a tassazione, l'importazione definitiva della stessa.
  Peraltro, la predetta importazione definitiva non è condizionata all'obbligo di iscrizione nei registri navali nazionali, e ciò in conseguenza della modifica apportata dall'articolo 60, comma 1, del decreto- legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, all'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.
  Per quanto riguarda gli indirizzi operativi richiamati nel documento di sindacato ispettivo in esame, avendo gli stessi carattere meramente locale in quanto emanati da taluni organi periferici, secondo l'Agenzia delle Dogane, sono da ritenersi del tutto superati dai recenti criteri applicativi.

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ALLEGATO 5

5-03799 Ruocco: Revisione della struttura del modello F24.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti auspicano iniziative volte ad implementare l'attuale modello F24, inserendo un numero di voci superiore a quelle attualmente previste, nonché ad estendere, con le opportune modificazioni, l'utilizzo del modello F24 anche per l'esecuzione di pagamenti che oggi prevedono l'utilizzo di altri modelli di versamento meno efficienti.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Occorre preliminarmente osservare che il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha previsto l'attuazione graduale, mediante provvedimenti direttoriali, dell'estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 agli altri tributi indicati nel decreto stesso.
  Il modello F24 Elide (previsto in sostituzione del modello F23 per il pagamento dei tributi individuati dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014) ha una struttura diversa rispetto al modello F24 ordinario. Infatti è composto di un'unica sezione, denominata «Erario ed altro», in cui possono essere inserite fino ad un massimo di 28 voci.
  Relativamente alla richiesta degli interroganti di consentire l'utilizzo del modello F24 anche per l'eventuale pagamento di somme spettanti ad altre amministrazioni, che oggi avviene con altre modalità di versamento, si rappresenta che in tal caso l'Agenzia dovrebbe sostenere i relativi costi di riscossione, pertanto sarebbe necessario prevedere un sistema di ristoro di tali costi.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (Atto n. 99-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;
   rilevato positivamente come il Governo abbia recepita la massima parte delle condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso il 7 agosto 2014 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;
   sottolineata l'esigenza di assicurare la massima collaborazione tra le Commissioni parlamentari competenti e il Governo relativamente alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (Atto n. 99-bis).

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  Inserire la seguente osservazione:

   a) con riferimento all'articolo 28, commi 4 e 5, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità: di ridurre il tempo di sospensione degli effetti estintivi derivanti dalla cancellazione della società dal registro delle imprese; di introdurre una norma volta a chiarire che la responsabilità personale del liquidatore non può essere invocata per i debiti tributari non conosciuti al momento della liquidazione; di precisare che le novità introdotte produrranno effetti a partire dalle cancellazioni delle società intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.
Capezzone.

  Inserire la seguente osservazione:
   a) con riferimento all'articolo 33 dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di rinviare, ai fini IVA, l'operatività della nuova definizione di «abitazione di lusso» al definitivo completamento del processo di revisione del catasto dei fabbricati, che definirà anche le nuove categorie censuarie.
Capezzone.

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ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (Atto n. 99-bis).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;
   premesso che:
    l'articolo 7 della legge n. 23 del 2014, ha conferito una delega al Governo in materia di semplificazione fiscale affinché provveda:
     a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;
     b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;
     c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, ha espresso, il 7 agosto 2014, parere favorevole al provvedimento, previo accoglimento di una serie di condizioni e osservazioni;
    il Governo, nel riformulare il testo del provvedimento, non ha ritenuto di accogliere integralmente le condizioni e osservazioni contenute nei pareri approvati dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati e della 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica ed in particolare:
     a) non ha accolto l'osservazione della 6a Commissione del Senato di dimezzare l'importo della sanzione di cui all'articolo 2 del provvedimento, quantificata in cento euro in somma fissa per ogni caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati da parte del sostituto di imposta, «in quanto ciò avrebbe comportato l'indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione»;
     b) non ha, altresì, ritenuto di accogliere l'osservazione di cui alla lettera c) del parere della VI Commissione della Camera che chiedeva di valutare l'opportunità di ampliare da 5 a 30 giorni il termine – di cui all'articolo 2 del decreto – per l'invio, senza sanzioni, dei summenzionati dati, in quanto «tale rimodulazione Pag. 93sarebbe, infatti, risultata incompatibile con l'esigenza di rendere i dati disponibili nella dichiarazione precompilata»;
     c) non ha ritenuto di accogliere l'osservazione dalla 6a Commissione del Senato, la quale suggeriva che, in caso di visto di conformità infedele direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, lo stesso non sia tenuto al pagamento dell'imposta che dovrebbe essere, pertanto, richiesta al contribuente (ai sensi dell'articolo 6 del decreto): il mancato accoglimento dell'osservazione si giustifica – secondo il Governo – in quanto la eliminazione della responsabilità dei CAF vanificherebbe la ratio dell'intera disposizione che privilegia la semplificazione nei confronti dei contribuenti; peraltro la possibilità di correzione entro il termine del 10 novembre offre ai CM la possibilità di ridurre ogni rischio connesso all'apposizione del visto;
     d) non ha accolto l'osservazione, di cui alla lettera d) della VI Commissione della Camera, di valutare l'impatto delle previsioni contenute nelle disposizioni dell'articolo 15 (in tema di trasparenza e semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale) sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi, sostenendo che la disposizione non comporti particolari oneri per le imprese; infatti, la norma richiamata non comporterebbe, secondo il Governo, aggravi per i sostituti sotto il profilo degli adempimenti e degli obblighi di registrazione, limitandosi a prevedere una diversa modalità di effettuazione delle medesime operazioni; sempre secondo l'Esecutivo la modifica proposta rileverebbe unicamente ai fini del software di produzione del modello F24 e avrebbe carattere non sostanziale; l'intervento si presenterebbe inoltre come non invasivo sotto il profilo tecnico, e pertanto eventuali oneri sarebbero da ricondurre agli ordinari oneri annuali di aggiornamento delle procedure; il Governo sostiene altresì che la norma proposta consentirebbe una semplificazione del modello 770 e una riduzione dei quadri da compilare a vantaggio degli stessi sostituti;
     e) non ha fornito indicazioni esaustive sull’iter di progressiva eliminazione del modello 770 semplificato, confermando la vigenza dell'adempimento anche per l'anno 2015 e rimandano a successivi provvedimenti la normazione in materia;
     f) nel richiamare il carattere sperimentale di tale disciplina, sottolineato anche dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, il Governo non ha inoltre fornito alcuna concreta indicazione sull’iter di graduale implementazione della dichiarazione pre-compilata, attribuendo a fonti normative di grado secondario il compito di approntare tutti gli eventuali strumenti di correzione e aggiustamento che saranno eventualmente necessari a massimizzarne l'efficacia;
    l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda il Governo a sopprimere gli articoli da 1 a 8;
   2) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 9;
   3) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 15 (ex articolo 16);
   4) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 19;
   5) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 20;
   6) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 29.