CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2014
315.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (S. 1568, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1568, approvato dalla Camera, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», adottato dalla Commissione di merito come testo base;
   rilevato che:
    il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali;
    l'articolo 1 richiama, a fondamento dell'intervento legislativo statale, una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione);
    il richiamo a tale competenza statale fa leva sul fatto che le attività proprie dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di garantire il soddisfacimento di determinati diritti sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
    il provvedimento reca norme che chiamano le regioni tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell'agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 3), quanto a promuovere e incentivare, a loro volta, l'agricoltura sociale (così l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6, soprattutto commi 3, 6 e 7);
    in particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede che le regioni e le province autonome adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento;
    il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, in caso di inadempienza da parte delle regioni rispetto alle suddette previsioni del comma 1, il Governo possa intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13;
    considerato infine che le regioni risultano adeguatamente rappresentate nell'Osservatorio (nazionale) sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
   all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che, in caso di inadempimento, da parte delle regioni, all'obbligo di cui al comma 1, si procede ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 – e non, genericamente, dell'articolo 8 – della legge n. 131 del 2003.