CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2014
315.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso).

TESTO UNIFICATO ELABORATO IN SEDE REFERENTE E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

  1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell’ Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «agrumeti caratteristici».
  2. Gli agrumeti caratteristici sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

Art. 2.
(Disciplina degli interventi).

  1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
   a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;
   b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
   c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

  2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
  3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Pag. 85Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

  1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo, con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

Art. 4.
(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati).

  1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo, con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

Art. 5.
(Attuazione degli interventi).

  1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.
(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

  1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono Pag. 86situati gli agrumeti caratteristici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Attività dei consorzi di tutela).

  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispongono un progetto volto a:
   a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;
   b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
   c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

Art. 8.
(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

  1. La regione, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
   a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
   b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
   c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

Art. 9.
(Controlli e sanzioni).

  1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi.
  2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.
  3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.
  4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.Pag. 87
  5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 6.

  Sopprimere il comma 3.
6. 1. Il Relatore.

  Al comma 4 sostituire le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti: previa intesa acquisita con le regioni interessate.
6. 2. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1 sostituire le parole: La regione, con le seguenti: Le regioni di cui all'articolo 6, comma 4.
8. 1. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 2. Il Relatore.

ART. 9.

  Sopprimere il comma 2.
9. 1. Il Relatore.

  Ai commi 4 e 5 premettere le seguenti parole: Fatta salva l'applicazione della legge penale,.
9. 2. Il Relatore.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 3. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso).

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL DEPUTATO OLIVERIO

  Il progetto di legge che oggi conclude il suo iter in questo ramo del Parlamento viene da lontano, dalla XV legislatura, quasi dalla notte dei tempi, quando la Commissione Agricoltura avviò l'esame di alcune proposte di legge che prevedevano interventi a sostegno di limoneti ed agrumeti tradizionali e caratteristici, situati in territori considerati di particolare significato per la dimensione produttiva degli impianti, per la tutela del territorio e per la salvaguardia del paesaggio. In quella legislatura e in quella successiva, si svolsero diversi sopralluoghi su alcuni di questi territori.
  La fine anticipata della XVI legislatura ha determinato l'interruzione dell'iter del provvedimento, sul quale la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati si era fortemente impegnata, con il consenso e l'attiva partecipazione di tutti i gruppi parlamentari.
  Tale testo, con alcune modifiche, fu da diversi parlamentari in questa XVII legislatura.
  La Commissione ha esaminato con grande attenzione le proposte di legge e dopo un significativo lavoro emendativo, ha prodotto il testo che approveremo oggi in sede legislativa.
  Il testo al nostro esame intende promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio idro-geologico.
  L'obiettivo dell'intervento legislativo è, pertanto, quello di sostenere e valorizzare una delle coltivazioni caratteristiche del nostro territorio costiero e insulare di ambito mediterraneo, in considerazione del ruolo che la conduzione degli agrumeti tradizionali svolge dal punto di vista produttivo e dal punto di vista della difesa del territorio e del paesaggio.
  Infatti, in determinati contesti territoriali del nostro Paese – quali, per esempio. la costiera amalfitana, il promontorio del Gargano, le numerose aree costiere della Calabria e della Sicilia, il lago di Garda – la coltivazione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale, in quanto concorre a preservare l'integrità di quei territori e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema delle coste mediterranee.
  È però da rilevare, purtroppo, che tutta l'agrumicoltura italiana attraversa da anni uno stato di profonda crisi, nonostante siano presenti numerose produzioni tipiche di pregio o a denominazione di origine e siano stati promossi nel tempo, attraverso la politica comunitaria, nazionale e regionale, interventi per l'ammodernamento strutturale e la riconversione varietale.
  Le cause della crisi possono essere ricondotte ai crescenti costi di produzione, alle ridotte dimensioni delle aziende, allo scarso raccordo con l'industria di trasformazione e con la distribuzione, all'assenza di strategie di promozione e di commercializzazione, fattori che non consentono di fronteggiare la sempre più forte concorrenza estera.Pag. 90
  Per le coltivazioni di agrumi realizzate sugli affascinanti terrazzamenti tipici delle nostre fasce costiere, che conferiscono ad esse gran parte del loro particolare pregio paesaggistico, a questi fattori generali di crisi si aggiungono ulteriori elementi problematici, dovuti all'obiettiva asperità dei luoghi, difficilmente accessibili con mezzi meccanici; da ciò consegue la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale sia per le operazioni colturali sia per il trasporto dei mezzi di produzione e degli stessi prodotti.
  In queste aree si sta così verificando un imponente processo di abbandono da parte dei sempre meno numerosi e, al tempo stesso, più anziani coltivatori, che trovano antieconomica tale attività e frequentemente continuano a praticarla solo per amore dei loro giardini. Tale abbandono determina il degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e forme di lavoro che sono diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di quei territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato degli agrumeti.
  Tale fenomeno produce inoltre gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. Infatti, considerata la funzione che i terrazzamenti svolgono nell'opera di irreggimentazione delle acque e di imbrigliamento dei terreni, si comprende come il loro degrado finisca per causare l'inaridimento dei suoli e un crescente rischio idrogeologico, dovuto alla perdita delle capacità di sostegno dei muretti a secco e al dilavamento dei ripidi pendii.
  In occasione delle audizioni svolte la Commissione Agricoltura ha potuto direttamente constatare dagli operatori e dai rappresentanti delle istituzioni locali – quanto sia essenziale fermare il lento degrado e abbandono di quei territori, sostenendo quelle forme di agricoltura definita «eroica» e riconoscendo il valore nazionale di un inestimabile paesaggio formato da un intreccio secolare di natura e di cultura. «Senza i giardini di agrumi, questi paesi sarebbero senza volto» è stato efficacemente detto nel corso di quelle audizioni.
  Per questo la presente legge prevede che lo Stato, ai fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico.
  Gli agrumeti caratteristici sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere.
  Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo, con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi e un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.
  Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia sono eseguiti in conformità alle disposizioni dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale.
  La regione, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi definisce l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, stabilisce le modalità per l'assegnazione dei contributi e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi.
  Le somme derivanti dalle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo Pag. 91all'intero contributo erogato; se, invece, non realizzi gli interventi indicati, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo.
  Signor Presidente, con l'approvazione di questa legge, la Camera dei deputati porta finalmente a compimento un lavoro che ha visto impegnate le forze politiche nelle ultime tre legislature, con l'unanime intento di contribuire a salvare un piccolo mondo fatto di fatica e di sopravvivenza, quasi al crepuscolo dopo una lunga storia di operosità e di vita.
  Per questa iniziativa legislativa mi sia consentito di ringraziare il relatore del provvedimento, il collega Russo, i gruppi della XIII commissione che hanno, tra l'altro, richiesto la procedura legislativa, e tutti i colleghi che hanno lavorato per giungere laddove molti colleghi non sono riusciti ad arrivare. E qui mi sia consentito di rivolgere un sentito ringraziamento alla collega Giusi Servodio che nella passata legislatura tanto impegno e generosità ha dedicato alla stesura di un testo normativo, sulla base del quale oggi approveremo questa legge.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso).

PROPOSTE DI CORREZIONE DI FORMA

  All'articolo 1:
   al comma 1, sostituire la parola: favorisce con la seguente: promuove;
   al comma 2, sostituire le parole: aree vocate alle specie agrumicole con le seguenti: aree vocate alla coltivazione delle specie agrumicole;
   al comma 2, sopprimere le parole: nel loro genere.

  All'articolo 2:
   al comma 1, sostituire le parole: Ministro per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministro dei beni e delle attività cultura e del turismo;
   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: percentuale di contributi erogabili con le seguenti: misura dei contributi erogabili.

  All'articolo 3 e all'articolo 4
   al comma 1, dopo le parole: conduttori a qualsiasi titolo aggiungere le seguenti: di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2 e conseguentemente sopprimere le seguenti parole: di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2.

  All'articolo 6:
   al comma 4, sostituire le parole: individuati ai sensi del medesimo articolo 2 con le seguenti: in base all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2.

  All'articolo 7:
   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dei quali con le seguenti: nei quali.