CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2014
315.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02978 Rostellato: Iniziative in materia di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, inerente alla disciplina dell'offerta formativa pubblica, nell'ambito del contratto di apprendistato di tipo «professionalizzante», è opportuno precisare, in via preliminare, che la formulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 2011 – secondo cui la formazione di tipo professionalizzante »poteva» essere integrata dall'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali – è stata modificata dal decreto-legge n. 34 del 2014.
  Oggi, dunque, il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 2001 – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2014 – sancisce l'obbligatorietà dell'offerta formativa pubblica, sia pure nei limiti di quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome.
  Tale obbligatorietà va, peraltro, definita alla luce delle «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante», approvate – lo scorso 20 febbraio – con deliberazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.76 del 2013.
  Le «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante», infatti, nell'ottica di armonizzare le legislazioni regionali, determinano che la formazione pubblica integrativa – di esclusiva competenza delle Regioni – è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale (anche attraverso specifici accordi) e sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista ovvero – in via sussidiaria e cedevole – sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente.
  In tale ultima ipotesi, pertanto, durata, contenuti e modalità di realizzazione della formazione pubblica saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
  Tanto premesso, venendo alle questioni sollevate dall'interrogante con il presente atto parlamentare, faccio presente che – lo scorso 30 luglio – il Ministero che rappresento ha emanato la circolare n.18 che, con specifico riguardo al contratto di apprendistato di tipo «professionalizzante», ha precisato che le Regioni e le Province autonome sono obbligate a comunicare all'impresa le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato.
  Si è voluto, in tal modo, costituire un elemento di certezza per le imprese che – successivamente alla comunicazione al Centro per l'impiego dell'instaurazione del rapporto di lavoro – saranno destinatarie di una informativa completa sui corsi di formazione organizzati dalle Regioni, con indicazione delle sedi e del calendario.
  Inoltre, con tale intervento, il legislatore ha voluto responsabilizzare le Regioni e le Province autonome nel «pubblicizzare» l'attivazione dei corsi che, del resto, possono considerarsi effettivamente disponibili solo in quanto siano comunicati al datore e sia dunque consentito allo stesso l'iscrizione all'offerta medesima, in conformità Pag. 72a quanto previsto nelle «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante».
  Pertanto, qualora tale comunicazione non venga effettuata nel termine normativamente previsto – e, comunque, fino a quando ciò non avvenga – il datore di lavoro non potrà essere ritenuto responsabile della mancata partecipazione dell'apprendista all'offerta formativa pubblica.
  In ogni caso, occorre considerare che – in assenza di iniziative da parte delle Regioni e delle Province autonome per l'attivazione della formazione obbligatoria trasversale – alcuni contratti collettivi attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità di assolvere a detto adempimento.
  Del resto, anche l'accordo sancito nell'ambito della Conferenza Stato – Regioni dello scorso 20 febbraio evidenzia l'obbligo datoriale della formazione pubblica alla sola condizione che, contestualmente all'assenza di iniziative regionali, vi siano previsioni contrattuali in tal senso.
  In ordine all'ultimo quesito, faccio presente che, in attuazione delle disposizioni finali delle «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante», lo scorso mese di luglio, si è insediato – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – un gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero stesso e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, tra le cui finalità vi è la definizione degli ambiti di applicazione della formazione a distanza, anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni.
  Tra gli ulteriori obiettivi del gruppo di lavoro vanno segnalati: l'individuazione dei costi standard, a livello nazionale, per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nonché la definizione di modalità operative omogenee per garantire trasparenza e certezza in ordine all'obbligatorietà, per le imprese e gli apprendisti, della formazione di base e trasversale.

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ALLEGATO 2

5-03025 Baldassarre: Somme pagate a dipendenti dell'INPDAP per perizie effettuate durante le pratiche per la concessione di mutui.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Baldassarre, inerente alle somme erogate ai dipendenti dell'Inpdap per lo svolgimento delle perizie tecnico-estimative necessarie per la concessione dei mutui edilizi ipotecari agli iscritti dell'Istituto, preliminarmente, è opportuno evidenziare che a seguito della soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e dell'attribuzione delle relative funzioni all'Inps, disposta dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, l'INPS stesso ha attivato un complesso e graduale processo di integrazione con i predetti enti.
  A tal proposito faccio presente che, all'inizio del 2013, l'INPS ha rilevato che l'INPDAP corrispondeva uno specifico compenso a geometri, architetti e ingegneri appartenenti alla struttura interna denominata Consulenza Professionale Tecnico Edilizia (CPTE) per l'elaborazione delle predette perizie immobiliari.
  Voglio precisare che tali compensi, pagati con le somme versate all'Inpdap da coloro che presentano richiesta di mutuo – fissate nella misura di 300 euro – sono state contabilizzate nelle buste paga dei predetti tecnici a partire dal mese di luglio 2011.
  L'INPS, preso atto di tali erogazioni, ha tempestivamente rappresentato perplessità circa la legittimità delle stesse al Collegio dei sindaci e al magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo sulla gestione dell'Istituto.
  L'Istituto, inoltre, nelle more di ricevere ulteriori elementi di valutazione da parte dei competenti uffici ed dei predetti organi di controllo, ha informato questi ultimi che i compensi in parola sarebbero stati corrisposti al personale solo in via provvisoria e con espressa riserva di ripetizione.
  L'INPS ha inoltre precisato che l'espletamento delle perizie in parola sarebbe dovuto avvenire nell'orario di servizio al fine di ricondurre le stesse nell'alveo del rapporto di lavoro ed ha altresì disposto un'attività di Audit in ordine al procedimento amministrativo istitutivo del contributo in esame e alle modalità di erogazione dello stesso.
  Nel mese di dicembre 2013, l'Inps sulla base della relazione conclusiva dell'Audit in cui si evidenziava la non conformità del predetto emolumento alla normativa vigente, sia sotto il profilo di legittimità che sotto il profilo fiscale, ha trasmesso tale relazione alla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti che ha avviato un'istruttoria.
  Faccio presente che l'Istituto ha inoltre provveduto, in via cautelare, alla messa in mora dei dirigenti e degli organi di amministrazione e controllo dell'ente soppresso, per le eventuali responsabilità da danno erariale, quantificato dall'Istituto in circa un milione e mezzo di euro (1.547.599,69).
  Da ultimo l'Inps ha reso noto di aver richiesto a tutti i dipendenti, in servizio o in quiescenza, cui sono stati erogati tali emolumenti nel periodo da luglio 2011 ad agosto 2013, l'integrale restituzione delle somme indebitamente percepite e di aver già iniziato a recuperarle mediante specifiche trattenute.

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ALLEGATO 3

5-03439 Gnecchi: Estensione delle salvaguardie riferite all'applicazione della riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Gnecchi ed altri. con il quale si chiede di conoscere il numero dei potenziali beneficiari delle misure di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico nell'ipotesi in cui venissero modificati alcuni requisiti attualmente previsti dalla normativa, faccio presente che, com’è noto, il Parlamento, lo scorso 1o ottobre, ha approvato in via definitiva l'Atto Senato 1558 recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico».
  Tale provvedimento, che è segno del costante interesse del Governo per i lavoratori cd «esodati», garantisce tutela ad ulteriori 32.100 soggetti, appartenenti alle categorie dei:
   lavoratori collocati in mobilità;
   prosecutori volontari;
   beneficiari dei permessi per assistenza ai soggetti con disabilità;
   soggetti cessati dal lavoro per accordo individuale o collettivo o mediante risoluzione unilaterale.

  Con specifico riferimento ai quesiti formulati nel presente atto parlamentare, fornisco – nelle tabelle 1 e 2 che metto a disposizione della Commissione – le stime dell'INPS concernenti il numero dei soggetti che potrebbero essere oggetto degli interventi normativi nel senso auspicato dall'On. Gnecchi, oggi esclusi dalle sei salvaguardie.
  Per quanto riguarda il primo quesito, la tabella 1 mostra in particolare i dati relativi: – ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari indicati alla lettera b) dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge S. 1558; – ai lavoratori cessati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 2; – a quelli beneficiari di permessi e congedi indicati nella lettera d) della medesima disposizione; – e ai lavoratori con contratto a tempo determinato di cui alla successiva lettera e); che sarebbero interessati dall'intervento prevedendo la maturazione del trattamento pensionistico, rispettivamente, al 6 gennaio 2017, al 6 gennaio 2018 e al 6 gennaio 2019. L'INPS ha tuttavia precisato che il numero totale dei potenziali beneficiari – pari a 46.200 – non tiene conto dei soggetti esclusi dalle precedenti salvaguardie poiché eccedenti rispetto ai contingenti determinati dalla norma. Mi riferisco, in particolare ai soggetti previsti dalla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 2.
  Per quanto riguarda il quesito inerente i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 – di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, – preciso che mente fissata al 30 settembre 2012) al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014.
  Evidenzio, inoltre, che tale platea include soltanto coloro che hanno sottoscritto accordi di tipo non governativo, in Pag. 75quanto tutti coloro che hanno sottoscritto un accordo governativo risultano essere già beneficiari di salvaguardia anche se il rapporto di lavoro è cessato dopo il 30 settembre 2012.
  Da ultimo preciso che la tabella 2 è stata elaborata dall'INPS sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, non essendo disponibili i dati certi sugli accordi di tipo non governativo.

Tabella 1

Decorrenza
Tipologia 6/1/2019 7/1/2016 6/1/2017 7/1/2017 7/1/2018 6/1/2018
Autorizzati VV Ddl 1558 Art. 2. lettera b) 12.000 6.000 7.500
Cessati Ddl 1558 Art. 2. lettera c) 6.100 3.100 3.800
Permessi e congedi
Ddl 1558 Art. 2. lettera d)
1.700 1.700 1.700
Cessati a tempo determinato
  Ddl 1558 Art. 2. lettera e)
1.200 600 800
TOTALE 21.000 11.400 13.800

Tabella 2

Data di cessazione del rapporto di lavoro Mobilità con accordi (di tipo non governativo) entro il 31/12/2011

Ddl 1558 Art. 2. lettera a).

1/10/2012 – 31/12/2012 800
1/1/2013 – 31/12/2013 1.600
1/1/2014 – 31/12/2014 900
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ALLEGATO 4

7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
7-00464 Prataviera: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONi TRIPIEDI 7-00439 E DAMIANO 7-00469 IN MATERIA DI BENEFICI PREVIDENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ USURANTI

  La XI Commissione,
   premesso che:
    il protocollo su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, il cosiddetto protocollo sul welfare, ha previsto la destinazione a benefici pensionistici per i lavoratori addetti a attività usuranti di un ammontare di risorse pari mediamente a 252 milioni di euro su base annua, con interventi riguardanti circa 5.000 lavoratori all'anno per una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 di 2,52 miliardi di euro;
    l'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, ha conferito al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività usuranti la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, costituendo un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013;
    a seguito della scadenza dei termini per l'esercizio di tale delega, l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, conferì al Governo una nuova delega sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi, successivamente attuata dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che reca disposizioni volte a prevedere requisiti per l'accesso al pensionamento inferiori a quelli stabiliti in via generale per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti nonché per gli addetti ad altre lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
    l'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 67 del 2011 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, in 350 milioni di euro per l'anno 2012 e in 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provveda a valere sulle risorse dell'apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede, altresì, una Pag. 77specifica clausola di salvaguardia, secondo la quale, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;
    l'articolo 24, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di una complessiva revisione della normativa previdenziale, ha novellato le disposizioni del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, attenuando la portata dei benefici previdenziali previsti in quella sede per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, precisando che ai medesimi lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni di legge che prevedevano il regime dell'accesso al pensionamento secondo il sistema delle «finestre»;
    la relazione tecnica riferita all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nell'evidenziare che la valutazione degli effetti delle diverse disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 del medesimo articolo è stata effettuata in modo complessivo attesa la interazione tra i diversi istituti afferenti ai requisiti di accesso e al sistema di calcolo, ha precisato che in tale valutazione si è tenuto conto, tra l'altro, «dell'applicazione della nuova disciplina in materia di addetti ai c.d. lavori usuranti (dlgs n. 67/2011) la cui rivisitazione ha consentito di mantenere dimensionato il relativo fondo per il finanziamento dei benefici spettanti ai livelli previsti a legislazione vigente (tale fondo è stato infatti originariamente dimensionato per un beneficio massimo di anticipo di 3 anni rispetto alla generalità dei lavoratori»;
    l'esame delle tabelle relative allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato evidenzia la presenza di un significativo ammontare di somme non pagate, negli anni 2011, 2012 e 2013, nell'ambito del piano di gestione n. 2 – Pensionamenti anticipati attività usuranti, del capitolo 4354, relativo agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati, e del capitolo 4377, relativo al protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili;
    in particolare, dall'interrogazione delle risultanze contabili presenti nel sistema informativo del Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risulta che non sono stati effettuati pagamenti negli anni 2011, 2012 e 2013 riferiti alle risorse stanziate per i medesimi anni nei predetti capitoli;
    con riferimento all'esercizio finanziario 2014, in ragione della confluenza delle risorse destinate alle medesime finalità, in precedenza iscritte nel capitolo 4377, le somme stanziate in conto competenza nell'ambito del medesimo piano di gestione ammontano a 512.114.225 euro e, alla data del 9 settembre 2014, non risulta assunto alcun impegno con riferimento a tali risorse;
    nell'ambito del richiamato piano di gestione allo stato risultano, pertanto, iscritti oltre 1,4 miliardi di euro, dei quali oltre 512 milioni riferibili a stanziamenti in conto competenza e oltre 961 milioni di euro ascrivibili a residui propri relativi a somme impegnate, ma non pagate, relative agli stanziamenti effettuati negli esercizi precedenti;
    nella XVI legislatura, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interrogazione Damiano 5-07112, riguardante il pensionamento dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, rappresentò che nell'anno 2011 risultavano presentate 11.124 domande di pensionamento, di cui solo 3.089 accolte e 8.035 respinte per carenza dei requisiti di legge;Pag. 78
    il 24 settembre 2014, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interrogazione Tripiedi 5-03438, ha evidenziato che le domande accolte relativamente all'anno 2012 sono state circa 3.500, con un onere di circa 72 milioni di euro, mentre per il 2013 le domande accolte sono state circa 1.600, con un onere di circa 79 milioni di euro e che, pertanto, si sono registrati risparmi di spesa pari a circa 278 milioni di euro per l'anno 2012 e circa 304 milioni di euro per l'anno 2013;
    nell'audizione informale svoltasi il 7 ottobre 2014, i dirigenti delle competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS hanno fornito alcune prime indicazioni sulla platea dei soggetti che hanno beneficiato, negli scorsi anni, dei benefici previdenziali di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, e ai relativi oneri;
    è opportuno acquisire dati aggiornati sull'accesso al pensionamento dei lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti, anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché sui relativi oneri, anche al fine di valutare la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
    nella propria relazione, approvata il 24 luglio 2014, sul disegno di legge n. 2541, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, la XI Commissione segnalava l'opportunità di approfondire le ragioni alla base di mancati pagamenti anche nell'ambito di capitoli di spesa riferiti ad interventi in materia previdenziale, come quelli attinenti al pensionamento dei lavoratori impiegati in attività usuranti, anche al fine di verificare se sia possibile individuare una migliore allocazione delle relative risorse, eventualmente attraverso una loro diversa destinazione nell'ambito del medesimo comparto;
    in quella sede, si era evidenziato che tali approfondimenti avrebbero potuto essere oggetto di specifiche procedure informative e di controllo da svolgere nell'ambito dei lavori della Commissione,

impegna il Governo

   a effettuare una ricognizione del numero dei lavoratori che in ciascun anno hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, verificando la spesa sostenuta annualmente per tali pensionamenti;
   a verificare, anche alla luce di tale ricognizione, la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, fornendo altresì indicazioni circa il possibile andamento della spesa per l'attuazione del medesimo provvedimento nei prossimi anni;
   ad informare le Camere degli esiti delle predette ricognizioni;
   ad adottare ogni utile iniziativa di carattere amministrativo o normativo per assicurare l'effettiva destinazione alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 delle somme stanziate e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l'integrale utilizzo delle somme dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, verificando in particolare se vi siano le condizioni per una estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, in particolare, i lavoratori addetti ad attività manuali nei settori dell'edilizia ed affini.