CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2014
314.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 OTTOBRE 2014

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTI 7.145 e 42.37 DELLA RELATRICE E 7.146, 7.195, 42.36, 43.29, 43.28 e 43.30 DEL GOVERNO, CON I RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 7. 145. della Relatrice.

  All'emendamento del relatore 7. 145, numero 1), sopprimere il primo periodo.
0. 7. 145. 4. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  All'emendamento del relatore 7. 145, sopprimere il punto n. 2.
0. 7. 145. 8. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  All'emendamento del relatore, 7. 145, punto 2), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni e sopprimere le parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
* 0. 7. 145. 11. Pellegrino, Zaratti.

  All'emendamento 7. 145, punto 2), apportare le seguenti modifiche:
  1) le parole: «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «novanta giorni»;
  2) sopprimere le seguenti parole: «ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4».
* 0. 7. 145. 12. De Mita.

  All'emendamento del relatore 7. 145, punto 2), sostituire le parole: sessanta giorni ovunque ricorrano con le seguenti: novanta giorni.
0. 7. 145. 13. Busin, Grimoldi.

  All'emendamento del relatore 7. 145, al punto 2, sopprimere le parole da: ponendo a: inadempiente.
0. 7. 145. 14. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  All'emendamento del relatore 7. 145, punto 2), sopprimere il periodo: Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
0. 7. 145. 15. Busin, Grimoldi.

  All'emendamento del relatore 7. 145, nella parte consequenziale, capoverso 1), dopo le parole: minore densità di popolazione aggiungere le parole: Il programma Pag. 491degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
0. 7. 145. 16. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.

  Nella parte consequenziale sopprimere il capoverso 2.
0. 7. 145. 18. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.

  Nella parte consequenziale sopprimere il capoverso 4.
0. 7. 145. 21. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Nella parte consequenziale sostituire il capoverso 4, con il seguente:
  3) Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
0. 7. 145. 22. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Nella parte consequenziale, sostituire il capoverso 4 con il seguente: Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.
0. 7. 145. 24. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  All'emendamento 7.145 del relatore, nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui a decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 0. 7. 145. 26. Matarrese.

  All'emendamento 7.145 del relatore nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui a decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 0. 7. 145. 27. Dorina Bianchi, Tancredi, Piso.

  All'emendamento 7.145 del relatore nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui a decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 0. 7. 145. 28. Abrignani.

  All'emendamento 7.145 del relatore nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui a decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 0. 7. 145. 30. Busin, Grimoldi.

  All'emendamento 7.145 del relatore nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui a decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 0. 7. 145. 36. Mariani.

  All'emendamento 7.145 del relatore nella parte consequenziale, capoverso 4), sopprimere la lettera c).
0. 7. 145. 31. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 492

  Nella parte consequenziale sostituire il capoverso 5) con il seguente: Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
0. 7. 145. 35 Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Nella parte consequenziale sostituire il punto 5) con il seguente:

  Al comma 7, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata con le seguenti: il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n. 60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva.
0. 7. 145. 33 Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  All'emendamento 7. 145 del relatore, nella parte consequenziale punto 5, lettera a), sostituire la parola: dicembre con: ottobre.

  Conseguentemente, allo stesso punto 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata con le seguenti: «il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n.60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva».
0. 7. 145. 32 Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Nella parte consequenziale, al punto 5), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:  
   b-bis) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 7. 145. 29 Zaratti, Pellegrino.

  Sostituire il punto 7) con il seguente:
   «7) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».
0. 7. 145. 34 Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), sostituire i numeri 1), 2) con i seguenti:
   1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le Regioni che non hanno individuato gli Enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
  2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, e comunque non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;

Pag. 493

  Conseguentemente al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:
  1) b-bis. All'articolo 149, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza tenuto conto di quella collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione».

  2) al comma 1, lettera i), dopo il capoverso comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Entro il 31 dicembre 2014, e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta al Parlamento una relazione relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: a) a carico delle Regioni, per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito; b) a carico degli Enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli Enti Locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

  3) al comma 4, dopo le parole: per la disciplina dei relativi rapporti sono aggiunte le seguenti: di tutti i soggetti pubblici e privati ivi comprese.

  4) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: «della depurazione delle acque» con le seguenti: «con idrico»;
   b) riformulare: «aggiungere dopo le parole: «o urbanistico» le parole: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore».
   c) sostituire le parole: «Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative» con le altre: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012 e della Delibera CIPE 21/2014 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative».

  5) al comma 7, apportare le seguenti modifiche;
   a) sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2014» con: «entro il 31 dicembre 2014»;
   b) sostituire le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo» con le altre: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo».

  6) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono aggiunte le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».

  7) al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'ambiente e del mare sono inserite le seguenti: e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.
7. 145. Il Relatore.

Pag. 494

Subemendamento all'emendamento del Governo 7. 146.

  Al capoverso comma 9-bis, aggiungere le seguenti parole: , inoltre le parole «50 milioni», sono sostituite dalle parole: «100 milioni».
0. 7. 146. 1 Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».
7. 146. Il Governo.

  Sostituire le parole: laddove integrata con la comunicazione di fine lavori con le seguenti: se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23 comma 7.

  Conseguentemente, allarticolo 17, comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: ed è tempestivamente inoltrata con le seguenti: La suddetta documentazione, entro trenta giorni, è trasmessa.
0. 17. 195. 2 Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituire le parole: laddove integrata con la comunicazione di fine lavori con le seguenti: se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23 comma 7.
0. 17. 195. 3 Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituire le parole: con la comunicazione di fine lavori con le seguenti: con il certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23 comma 7.
0. 17. 195. 4. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo le parole: con la comunicazione di fine lavori inserire le seguenti: e il certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23 comma 7.
0. 17. 195. 5. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: la comunicazione di inizio dei lavori sono inserite le seguenti parole:, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori,.
17. 195. Il Governo.

ART. 42.

  Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
  14-bis. Per l'anno 2014 al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le Regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. ó8, sono quelle stabilite nella seduta del Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
  14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento Pag. 495e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari all'1,75 per cento».
42. 37. La Relatrice.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  14-bis. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima Regione.
  14-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-bis in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 384.000 euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. 36. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 43.29.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Su richiesta dei comuni che abbiano attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere reteizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
0. 43. 29. 1. Guerra.

ART. 43.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente.
43. 29. Il Governo.

Pag. 496

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono adottate, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
43. 28. Il Governo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater della legge 23 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 di cui al comma 129-bis, possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 129-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.».
43. 30. Il Governo.

Pag. 497

ALLEGATO 2

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE 36.29 CON I RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Dopo le parole possono essere anche utilizzate inserire le seguenti: per le stesse finalità elencate nell'ultimo periodo del comma precedente.
0. 36. 29. 1. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire le parole: per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.
0. 36. 29. 2. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
  17-bis. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui all'ultimo periodo del comma precedente, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.
  17-ter Le risorse versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 136 del 1999 e dell'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze al Capitolo 2701/P.G. 28 IdV 1.2. dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttorie per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
36. 29. La Relatrice.

Pag. 498

ALLEGATO 3

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTO 38.177 E ARTICOLO AGGIUNTIVO 22.03 DELLA RELATRICE, EMENDAMENTI 20.22, 20.23 E 26.67 E ARTICOLO AGGIUNTIVO 43.027 DEL GOVERNO

ART. 20.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: «degli enti territoriali», sono aggiunte le seguenti: «e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
   b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: «che intendono dismettere», sono aggiunte le seguenti: «, le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
20. 22. Il Governo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-quater è soppresso;
   b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.»;
   c) al comma 2-sexies, nel primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il», e la parola: «comunicano», è sostituita da: «comunica»; dopo il secondo periodo è aggiunto in fine il seguente: «In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.».
20. 23. Il Governo.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 Pag. 499del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge, enti locali o scuole.
22. 03. La Relatrice.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, la parola: «demaniali», è sostituita dalla seguente: «pubblici»;
   b) al comma 1, nel primo periodo, le parole: «L'accordo», sono sostituite dalle seguenti: «In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo»; nel secondo periodo, le parole: «un proprio progetto», sono sostituite dalle seguenti: «una proposta»; le parole: «al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo», sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del demanio che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa»; dopo la parola: «finanziamento», sono inserite le seguenti: «, valorizzazione o alienazione»; il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa, laddove le operazioni di cui al presente articolo ricomprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle proprie finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
   d) al comma 3, nel primo periodo, le parole: «e il Ministero della difesa possono», sono sostituite dalle seguenti: «, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2, può»; le parole: «un progetto», sono sostituite dalle seguenti: «una proposta»; le parole: «del progetto», sono sostituite dalle seguenti: «della proposta»;
   e) al comma 4, nel primo periodo, le parole: «il progetto», sono sostituite dalle seguenti: «la proposta»; le parole: «ovvero con il Ministero della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «, e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2»;
   f) al comma 6, le parole: «ovvero il Ministero della difesa procedono», sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2,»;
   g) al comma 7, dopo le parole: «variante urbanistica», sono aggiunte le seguenti: «, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti»;
   h) al comma 8, le parole: «del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare limitatamente agli immobili della difesa, di concerto con il Ministro della difesa».
26. 67. Il Governo.

ART. 38.

  All'articolo 38, aggiungere il seguente comma:
  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti Pag. 500di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, e in conformità alla disciplina comunitaria in materia.
38. 177. La Relatrice.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Eventi speciali a Milano nel biennio 2014-2015).

  1. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del Comune di Milano, a decorrere dall'anno 2014 e fino al 31 dicembre 2015, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno, nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal Comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1o aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;
   b) le parole: « 31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2016».
43. 027. Il Governo.
(Inammissibile)

Pag. 501

ALLEGATO 4

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE 3.82, 35.125 e 38.176 e DEL GOVERNO 9.47, 17.196, 20.21, 26.66 e 42.02, E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

  All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d) aggiungere il seguente:
  «d-bis) prolungamento della Metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez».
3. 82.  Il Relatore.

ART. 9.

  Aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, quelle funzionali alla tutela della incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, nonché nei casi di cui al comma 1, il Tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del medesimo Codice, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il Tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi dello stesso articolo 119, comma 3».
9. 47.  Il Governo.

ART. 17.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «4-bis. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile».
17. 196.  Il Governo.

ART. 20.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
  4-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  È, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite Pag. 502agli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
20. 21.  Il Governo.

ART. 26.

  Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:
  8-bis. Il comma 12, dell'articolo 3-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato».
26. 66.  Il Governo.

ART. 35.

  Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per la integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici individuati con CER 200108 per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio.
  3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, Pag. 503devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.
  4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4, del punto R1, dell'allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
  6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali nei termini sopra stabiliti.
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
  8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotto alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui.
  9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».
  11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente: periodo:
   «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che devono essere avviati a smaltimento fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti Pag. 504per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

  12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del Consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;
   c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributo di cui al comma 10, lettera b).»;

  13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del trenta per cento dei relativi importi».
35. 125.  Il Relatore.

ART. 38.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Considerate le mutate esigenze del mercato elettrico e la conseguente modalità di utilizzo degli impianti di produzione, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività del settore elettrico e al fine di garantire il contenimento dei costi energetici, i gestori di impianti termoelettrici di potenza nominale maggiore di 300 MW che possono essere eserciti nel rispetto delle AIA vigenti, così come aggiornate dal decreto legislativo 46 del 2014, fermo restando quanto previsto per i casi di definitiva messa fuori servizio degli impianti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, possono, con tempi e modalità da concordare con il Ministero dello sviluppo economico, sospendere temporaneamente l'esercizio di detti impianti di generazione di energia elettrica dando priorità a quelli meno efficienti e con un più elevato livello emissivo.
  11-ter. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio si considerano vigenti, fino alla scadenza naturale, le AIA precedentemente rilasciate. A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente una riduzione ed una semplificazione delle attività di monitoraggio e controllo degli impianti affinché sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute.
  11-quater. I gestori degli impianti possono in qualsiasi momento comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente la ripresa dell'attività di produzione fermo restando l'obbligo di rispetto della normativa in materia ambientale e l'applicazione del piano di monitoraggio e controllo previsto in AIA per l'impianto in esercizio. Per quegli impianti considerati strategici ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, così come individuati con successivo provvedimento dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente in caso di cessazione dell'esercizio non vengono implementati i piani di dismissione.
  11-quinquies. Nel caso in cui i gestori di impianti di generazione di energia elettrica intendano invece procedere alla reindustrializzazione dei siti, trova applicazione per tali siti quanto disposto dell'articolo Pag. 50557 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.
  11-sexies. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
38. 176.  Il Relatore.

  Dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

Art. 42-bis.

  «I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono fissati in 30 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accori di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
42. 02.  Il Governo.

Pag. 506

ALLEGATO 5

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 33.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione, previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
33. 5. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva emanata da Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014, recante «disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio».
33. 46. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Pannarale, Paglia, Airaudo, Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana il soggetto attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del Comune di Napoli, con le modalità ed i termini stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
  Il soggetto attuatore esamina le proposte del Comune di Napoli, avuto riguardo prioritario alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana ed alla sua sostenibilità economico- finanziaria.
  Il Comune di Napoli può chiedere, in seno alla Conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del penultimo periodo del comma 9.
  13-ter. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e ss. della legge n. 147 del 2013, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto attuatore ovvero della società da quest'ultimo costituita ed assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo Pag. 507alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione di fallimento.
33. 80. (Nuova formulazione). Manfredi, Tartaglione, Impegno, Palma, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Rostan, Valeria Valente, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, Capozzolo, Paris, Sgambato, Famiglietti, Valiante, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Carloni.

  Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi di bonifica da amianto da realizzare nei territori compresi nel Sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato»).

  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter aggiungere il seguente:
  14-quater. A partire dall'anno 2014, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato» già sede di impianti di produzione di amianto e di beni in amianto. L'esclusione delle spese opera nel limite massimo di euro 14.571.365,28 e riguarda i finanziamenti già assegnati a tal fine dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore della regione Piemonte.
33. 08. (Nuova formulazione). Mazziotti Di Celso, Matarrese.

  Nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*0. 7. 145. 26. Matarrese.

  Nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*0. 7. 145. 27. Dorina Bianchi, Tancredi, Piso.

  Nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*0. 7. 145. 28. Abrignani.

  Nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*0. 7. 145. 30. Busin, Grimoldi.

  Nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*0. 7. 145. 36. Mariani.

  Sostituire il punto 7) con il seguente:
  7) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi Pag. 508statuti e delle relative norme di attuazione.
0. 7. 145. 34. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Pili.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera b) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le Regioni che non hanno individuato gli Enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
   2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, e comunque non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;.

  Conseguentemente:
   1) al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis. All'articolo 149, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza tenuto conto di quella collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione”»;
   2) al comma 1, lettera i), dopo il capoverso comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. «Entro il 31 dicembre 2014, e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta al Parlamento una relazione relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: a) a carico delle Regioni, per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito; b) a carico degli Enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli Enti Locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio»;
   3) al comma 4, dopo le parole: «per la disciplina dei relativi rapporti, di» sono aggiunte le seguenti: «di tutti i soggetti pubblici e privati ivi comprese»;
   4) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: «della depurazione delle acque» con «idrico»;
    b) aggiungere dopo le parole: «o urbanistico» le parole: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore»;
    c) sostituire le parole: «Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei Pag. 509termini alle modalità attuative» con le altre: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012 e della Delibera CIPE 21/2014 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative».
   5) al comma 7, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2014» con: «entro il 31 dicembre 2014»;
    b) sostituire le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo» con le altre: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo».
   6) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono aggiunte le seguenti «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche»;
   7) al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   8) aggiungere infine il seguente comma:
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.
7. 145. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. 20. Borghi, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipata esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.
7. 23. Mariani.

  Al comma 1 lettera d) capoverso «Art. 149-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. È abrogato l'ultimo periodo 448.» del comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
7. 141. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

  Conseguentemente, alla lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente:
  2-bis) al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente: b-bis) le opere da Pag. 510realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;.
7. 10. Arlotti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).
7. 4. (Nuova formulazione). Marroni.

  Al comma 1, lettera h), punto 2) aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
7. 13. Giovanna Sanna, Cominelli.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: Le risorse verranno prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre del 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, ma al contrario tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata.
  A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun Accordo di Programma dovrà essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità, la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.
7. 21. (Nuova formulazione). Bratti.

  Al comma 1, lettera i) capoverso 1, sostituire le parole da: entro fino a: disposizione con le seguenti: entro il termine perentorio del 30 settembre 2015.
7. 131. (Nuova formulazione). De Mita.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 è prorogato al 31 dicembre 2015.
  9-ter. Il comma 9 dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è sostituito dal seguente:
  «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui, all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014, euro 25.000.000 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000 per l'anno 2016».

  9-quater. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente: «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative Pag. 511all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono prorogate all'anno 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo».
  9-quinquies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 113 del 16 maggio 2013, individuati dal n. Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Protezione civile n. Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2013.
7. 143. La Relatrice.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 147 sono aggiunti infine i 256, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi ad edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse che sono riversate sulle contabilità speciali di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 82 del 24 maggio 2013 e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della n. 98 del 25 giugno 2013. Con il medesimo decreto sono altresì protezione civile n. definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero di cui al successivo comma 351.
7. 144. La Relatrice.

  Al capoverso comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: inoltre le parole 50 milioni sono sostituite dalle seguenti «100 milioni».
0. 7. 146. 1. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 120 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».
7. 146. Governo.