CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2014
314.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. (Doc. LVII, n. 2-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis);
   rilevato come l'elemento politicamente più rilevante della Nota di aggiornamento sia costituito dall'aggiornamento, contenuto nell'Allegato II, del piano di rientro verso il pareggio di bilancio, che viene posticipato dal 2016 al 2017, rispetto al quale il Governo chiede l'autorizzazione alle Camere;
   evidenziato come tale scostamento sia determinato dalla particolare gravità della crisi economica, legata in particolare al tasso di crescita negativo atteso per il 2014, nonché ai rischi di deflazione anche per il 2015, che hanno evidenti ricadute negative sugli equilibri di finanza pubblica;
   rilevato in particolare come la Nota preveda per il 2014 un relativo peggioramento del livello dell'indebitamento netto a legislazione vigente rispetto alla previsioni del DEF 2014, comunque entro la soglia definita dalle regole di bilancio europee, derivante principalmente dalla discesa dell'avanzo primario rispetto alle precedenti stime, in parte compensata dalla flessione della spesa per interessi;
   sottolineato come il predetto posticipo del raggiungimento del pareggio di bilancio, che permetterà un incremento dell'indebitamento fino ad un importo massimo di 11,5 miliardi, consentirà di evitare una manovra finanziaria correttiva, nonché di finanziare una serie di misure considerate particolarmente rilevanti per sostenere la crescita economica, rafforzare la coesione sociale e ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e le imprese;
   rilevato come tali interventi di sostegno riguarderanno in primo luogo, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, la riduzione del prelievo sulle imprese, attraverso ulteriori interventi sull'IRAP, e il rifinanziamento del bonus IRPEF a favore dei redditi medio-bassi, stabilizzando per il 2015 le misure in materia già contenute nel decreto-legge n. 66 del 2014;
   segnalato come le entrate finali e la pressione fiscale dovrebbero registrare, alla fine del periodo considerato dalla Nota di aggiornamento, una sostanziale invarianza rispetto ai dati relativi al 2014, pur segnalandosi un leggero aumento della pressione fiscale nel 2015 e nel 2016;
   evidenziata, in tale ambito, l'esigenza di scongiurare l'applicazione di clausole di salvaguardia di natura automatica che comportino l'incremento della tassazione;
   rilevato come l'evoluzione del rapporto tra debito pubblico e PIL risentirà in misura significativa delle modifiche derivanti dall'adozione delle nuove regole statistiche europee (SEC 2010), con la conseguenza che tale rapporto dovrebbe risultare nel 2014 pari al 131,6 per cento, notevolmente inferiore rispetto al valore del 134,9 per cento programmato nel DEF 2014;
   segnalato, a tale ultimo riguardo, il ruolo degli interventi di valorizzazione e Pag. 371dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ai fini della riduzione del rapporto tra debito e PIL;
   evidenziato il ruolo centrale attribuito al processo di attuazione della delega fiscale per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 sia dalla Nota di aggiornamento sia dalle raccomandazioni formulate nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, la quale sottolinea, in tale contesto, l'esigenza di operare una revisione delle tax expenditures, di rendere più efficaci le forme di tassazione ambientale e di attuare rapidamente la riforma del catasto;
   rilevate le misure, anche di carattere tributario, volte a ridurre il cuneo fiscale, a incrementare il reddito disponibile dei cittadini, ad alleviare il carico fiscale sui fattori produttivi e a sostenere le imprese, già adottate dal Governo, che dovranno essere ulteriormente rafforzate e implementate nel contesto della prossima legge di stabilità;
   sottolineata l'esigenza, evidenziata anche nelle raccomandazioni indirizzate all'Italia, di perseverare nella lotta all'evasione fiscale e di adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare;
   sottolineato, a quest'ultimo riguardo, come gli incassi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale assicureranno nel 2014 un gettito pari a circa 11 miliardi circa, con uno scostamento positivo di 1.194 milioni rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2014, a fronte di un gettito nel 2013 pari a 10,688 miliardi, e con un incremento rispetto all'anno precedente di 313 milioni, che saranno destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale;
   evidenziata la necessità di proseguire nel processo, già avviato, di realizzazione dell'Unione bancaria, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di risoluzione delle crisi, al fine di rafforzare la solidità del settore bancario, garantendone la capacità di gestire le attività deteriorate e di rafforzare l'erogazione di credito all'economia reale;
   segnalata altresì l'esigenza di procedere nel processo di ampliamento dei canali di finanziamento alle imprese, facilitando la capacità di queste ultime di accedere ai mercati del capitale, non solo di debito, sia attraverso incentivi fiscali sia mediante semplificazioni finanziarie,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (Atto n. 99-bis).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;
   rilevato positivamente come il Governo abbia recepita la massima parte delle condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso il 7 agosto 2014 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;
   sottolineata l'esigenza di assicurare la massima collaborazione tra le Commissioni parlamentari competenti e il Governo relativamente alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 373

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106);
   rilevato come lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione della delega conferita in materia al Governo dall'articolo 15 della legge n. 23 del 2014, si inserisca in un quadro complessivo caratterizzato da diverse criticità, quali in particolare la crisi del mercato del tabacco, l'esistenza di un contenzioso, anche a livello comunitario, relativo all'accisa minima, l'esigenza di contemperare le esigenze di gettito erariale con quelle di tutela della salute dei cittadini, l'introduzione nel mercato di nuove tipologie di prodotti che necessitano di essere regolate in modo chiaro e equilibrato;
   evidenziato positivamente come, in questo contesto articolato, le modifiche apportate dallo schema di decreto nel settore abbinato perseguano la condivisibile finalità di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di realizzare politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, di porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e di generare nuove entrate per l'Erario, nonché di assicurare un quadro stabile e trasparente per tutti gli operatori del comparto;
   sottolineata l'esigenza di verificare attentamente se il nuovo regime dell'onere fiscale minimo per le sigarette introdotto dallo schema di decreto sia in grado di superare le obiezioni di carattere giuridico sollevate nei confronti dell'attuale regime dell'accisa minima, disapplicato dai giudici nazionali a seguito della rimessione alla Corte di Giustizia della valutazione circa la compatibilità comunitaria di tale regime;
   rilevata altresì l'esigenza di verificare con attenzione se le modifiche apportate al regime impositivo a titolo di accisa sulle sigarette elettroniche e sulle sostanze impiegate per il loro funzionamento siano in grado di realizzare un assetto equilibrato e stabile nel comparto, tale da superare il contenzioso giurisdizionale sussistente in quest'ambito,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al nuovo comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che sulle sostanze utilizzate per il funzionamento delle sigarette elettroniche l'imposta di consumo è applicata in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, prevedendo che tale equivalenza sia calcolata con ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e Pag. 374dei monopoli in ragione del tempo necessario per il consumo, valuti il Governo se tale meccanismo impositivo non risulti eccessivamente complesso e non si presti a incertezze fonti di possibili successive contestazioni, in considerazione della difficoltà a stabilire in termini incontrovertibili tale rapporto di equivalenza tra prodotti del tabacco e prodotti di diversa origine;
   b) ancora con riferimento all'accisa sulle sostanze impiegate per il funzionamento delle sigarette elettroniche, verifichi altresì il Governo se l'assetto impositivo delineato dallo schema di decreto sia in grado di contemperare l'esigenza di assicurare un equilibrato carico fiscale sul settore con quello di non pregiudicare le prospettive di esistenza e sviluppo del settore medesimo e se, pertanto, tale assetto consenta di realizzare effettivamente il gettito erariale quantificato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto;
   c) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che introduce nel TUA un nuovo articolo 39-terdecies, il quale, al comma 1, prevede che ai tabacchi da inalazione senza combustione si applichino le norme in materia di etichettatura contemplate per i prodotti del tabacco «non da fumo», stabilendo inoltre che ai predetti tabacchi da inalazione senza combustione non si applicano le norme previste per i tabacchi lavorati in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico, IVA, aggio ai rivenditori e accise, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, per tale nuova tipologia di prodotto, le norme applicabili in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici;
   d) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto, il quale abroga gli articoli 62-bis e 62-ter del TUA, eliminando l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e il regime di tariffe di vendita degli stessi, valuti il Governo l'opportunità di definire un regime transitorio per regolare la fattispecie relativa ai fiammiferi sui quali, al momento dell'entrata in vigore dello schema di decreto, sia già stata pagata l'imposta.