CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 ottobre 2014
312.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 OTTOBRE 2014

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).

  1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità di carico trasportato».
1-bis. 100

ART. 2-bis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a: per l'anno 2015 con le seguenti: Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2,.

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2-bis, sopprimere le seguenti parole: Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2-bis. 100

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e di bike pooling con le seguenti:, di bike pooling e di bike sharing.
2-bis. 101

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
2-bis. 102

ART. 5-bis.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può essere con la seguente: è
5-bis. 100

  Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti con le seguenti: in conformità alle linee Pag. 153guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità;.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
5-bis. 101

ART. 8-bis.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
8-bis. 100

ART. 9.

  Al comma 1, lettera «a), primo periodo, sostituire le parole: e del venti per cento con le seguenti: o del 20 per cento.
9. 100

ART. 10-bis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-bis. 100

ART. 10-ter.

  Al comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 10-ter, dopo le parole: è emanato aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
10-ter. 100

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso 206-ter, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.
11. 100

  Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 4, sostituire le parole: di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
11. 101

ART. 13.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso g-bis, dopo la parola: costi standard aggiungere le seguenti:, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
13. 100

Pag. 154

  Sopprimere il comma 2.
13. 101

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni con le seguenti; il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e delle facoltà assunzionali con le seguenti: fino ad un massimo di quindici unità,.
13. 102

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis sostituire le parole da: la misura fino a: 549/1995 con le seguenti: la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995.
14. 100

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-bis.1.
14. 101

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quater, dopo le parole: catasto regionale dei rifiuti aggiungere le seguenti: o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività.

  Conseguentemente alla medesima lettera capoverso 3-sexies:
   dopo la parola: 1 ARPA aggiungere le seguenti: o l'organismo di cui al comma 3-quinquies;
14. 102

ART. 14-bis.

  Sopprimerlo.
14-bis. 100

ART. 14-octies.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:

«Art. 232-bis.
(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare).

  1. I comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare.
  2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
  3. A decorrere dal 1o luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»;

   b) all'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro.»;

Pag. 155

   c) all'articolo 263, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».
14-octies. 100

ART. 14-decies.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-decies.

  1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».
14-decies. 100

ART. 16.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: delle direttive aggiungere le seguenti: 2006/66/CE,.
16. 100

  Sopprimere il comma 4.
16. 101

ART. 22.

  Al comma 2, capoverso «articolo 63», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La Conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti.
22. 100

  Al comma 7, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
22. 101

Pag. 156

ART. 23.

  Al comma 2, sostituire le parole: sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico» con le seguenti: sono soppresse.
23. 100

  Al comma 3, capoverso 4.bis, primo periodo, dopo le parole: l'inottemperanza aggiungere le seguenti: all'ingiunzione di cui al comma 2.
23. 101

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26. 100

ART. 26-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano).

  1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 KW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione elettrica.
  2. All'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità e gli scopi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959».
26-bis. 100

ART. 26-ter.

  Sostituirlo con il seguente:

  Dopo il comma 4 dell'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi autorizzate dallo Stato è vietata la ricerca e l'estrazione di shale gas e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione di fluidi liquidi o gassosi in pressione nel sottosuolo, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui è intrappolato lo shale gas. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati, precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente comma determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».
26-ter. 100

ART. 30.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: rappresentanti delegati, aggiungere le seguenti: un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,.
30. 100

Pag. 157

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
30. 101

ART. 33.

  Al comma 1, dopo le parole: 1 presente legge aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 33, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
33. 100

ART. 35.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
35. 100

ART. 36.

  Sopprimerlo.
36. 100

  Al titolo, sopprimere le parole: (collegato alla legge di stabilità 2014).
Tit. 100

Pag. 158

ALLEGATO 2

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al articolo 1, comma 11, primo periodo, dopo le parole: dall'entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
1. 145. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. L'asse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di Ferrara sud, è qualificata quale infrastruttura di rilevanza strategica nazionale, in coerenza con il suo inserimento nella nuova Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo con la regione Emilia-Romagna e, conseguentemente nell'XI Programma Infrastrutture strategiche.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti subentra alla Regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale di cui al comma 1, di seguito denominato Autostrada Cispadana, e dalla medesima data il riferimento alla regione Emilia-Romagna quale ente concedente è sostituito dal riferimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti e la società concessionaria provvedono ad adeguare la convenzione in essere alla disciplina procedurale prevista dalla legislazione vigente in materia di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.
  4. La regione Emilia Romagna, tenuto conto di quanto già disposto nel quadro degli articoli 164-ter e 167, comma 2, lettera f-bis), della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, e successive modificazioni e sue misure attuative, provvederà, conseguentemente, a porre in essere le norme legislative e finanziarie atte a garantire il contributo pari ad euro 179.700.000.00, quale partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera, che verrà corrisposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in dieci quote annuali costanti posticipate, la prima delle quali entro 120 giorni dalla firma del verbale inizio lavori.
5. 05. La Relatrice.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche).

  1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai Pag. 159benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
   a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata.
   b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
   c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
    1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;
    2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;
    3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro. In questo caso i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazioni del calcolo dell'Irap relativi all'anno 2016;
   d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il termine è di 3 anni in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro.
  7-quater. Ai fini della presente normativa si intende per:
   a) rete a banda ultralarga a 30Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30Mbits e di upload di almeno 3Mbits su una determinata area;
   b) rete a banda ultralarga a 100Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100Mbits e di upload di almeno 10Mbits su una determinata area;
   c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle sopraindicate lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, PA, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita ed assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.
  7-quinquies. Sono ammessi a contributo tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui al punto c) del comma 7-quater), purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. Sono ammessi al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Nella stessa area i benefici di cui all'articolo 7-sexies possono essere concessi solo ad un soggetto.Pag. 160
  7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7-septies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuarsi sul sito web del Ministero dello sviluppo Economico. Sul sito web è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30Mbits e a 100Mbits. Nei casi di conflitto di prenotazione, ovverosia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati da soluzioni tecnologiche più evolute.
  Nel 3 mesi successivi alla prenotazione l'operatore deve, a pena di decadenza, trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione C2012 n. 9833 della Commissione Europea.
  Entro il 30 aprile 2015 il Mise pubblicherà l'insieme delle aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
  Sia in fase di progettazione che di gestione il Ministero ha la facoltà di predisporre ogni tipologia di controllo si renda necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.
  7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative e di controllo attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto definisce, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 finale del 18 dicembre 2012.
2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;
   b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga», è soppressa la parola: «anche».
  3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:
  «Art. 87-ter.(Variazioni non sostanziali degli impianti). – 1. Al fine di accelerare Pag. 161la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.»
  4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.
  5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili».
6. 55. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).

  1. All'articolo decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
   b) all'articolo 91, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno e pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

Art. 135-bis.
(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).

  1. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio Pag. 162si intendono tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
  2. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 01 luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico per l'Edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.
  3. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, «predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide GEI 306-2 e 64-100/1,2,3.
6. 07. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le Regioni che non hanno individuato gli Enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, dotato di personalità giuridica, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, e comunque non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;
   al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) unicità della gestione»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentita la gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n.36, in ambiti territoriali di dimensione comunque non inferiore al territorio delle province o delle città metropolitane della Regione.»;Pag. 163
   al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
    c-bis. All'articolo 149, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza tenuto conto di quella collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione».
   al comma 1, lettera i), alinea, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente;
  «3-bis. Entro il 31 dicembre 2014, e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta al Parlamento una relazione relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: a) a carico delle Regioni, per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito; b) a carico degli Enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli Enti Locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.»
   al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: della depurazione delle acque con: idrico;
    b) sostituire le parole: o urbanistico con: ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore;
    c) sostituire le parole: Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative con le altre; Per quanto non diversamente previsto dal presente comma restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012 e della Delibera CIPE 21/2014 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.
   al comma 7, apportare le seguenti modifiche;
    a) sostituire le parole: entro il 30 settembre 2014 con: entro il 31 dicembre 2014;
    b) sostituire le parole: è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo» con le altre: può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo.
   dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  «8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono aggiunte le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».
7. 142. La Relatrice.

  Al comma 1 lettera d) capoverso « Art.149-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. È abrogato l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.»
7. 141. La Relatrice.

  All'articolo 7, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  «9-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.Pag. 164
  9-ter Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014, euro 25.000.000 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000 per l'anno 2016.»
  9-quater. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
  «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.»
  9-quinquies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2013.
7. 143. La Relatrice.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. Al comma 256, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi ad edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse che sono riversate sulle contabilità speciali di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 98 del 25 giugno 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero di cui al successivo comma 351.»
7. 144. La Relatrice.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 31 della legge 11 agosto 2014, n. 125, rubricato «Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti», il comma 5 è così modificato:
   1. Alla lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;
   2. Alla lettera b), tra le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» e «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».
10. 45. La Relatrice.

Pag. 165

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo le parole: «il cessionario è ima banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari».
15. 010. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).

  1. Gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
16. 016. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).

  1. All'articolo 46-bis, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) 3118/1993 del Consiglio, del 25 ottobre 1993», sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009».
   b) Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le medesime sanzioni si applicano nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.».
  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, Pag. 166della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta.
   All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater, aggiungere la seguente:
    «l-quinquies: decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione Civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione della sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'Ufficio Motorizzazione Civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente Ufficio Motorizzazione Civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.».
  3. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
32. 017. La Relatrice.

  All'articolo 39, comma 1, lettera c), sostituire le parole: uso promiscuo ai dipendenti con le seguenti: disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
39. 7. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).

  1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la lettera tt) è sostituita dalla seguente:
   «tt) teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o tele raffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    il 50 per cento di calore di scarto;
    il 75 per cento di calore cogenerato;
    il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;»
39. 05. La Relatrice.