CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 ottobre 2014
312.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis);
   rilevato come l'elemento politicamente più rilevante della Nota di aggiornamento sia costituito dall'aggiornamento, contenuto nell'Allegato II, del piano di rientro verso il pareggio di bilancio, che viene posticipato dal 2016 al 2017, rispetto al quale il Governo chiede l'autorizzazione alle Camere;
   evidenziato come tale scostamento sia determinato dalla particolare gravità della crisi economica, legata in particolare al tasso di crescita negativo atteso per il 2014, nonché ai rischi di deflazione anche per il 2015, che hanno evidenti ricadute negative sugli equilibri di finanza pubblica;
   rilevato in particolare come la Nota preveda per il 2014 un relativo peggioramento del livello dell'indebitamento netto a legislazione vigente rispetto alla previsioni del DEF 2014, comunque entro la soglia definita dalle regole di bilancio europee, derivante principalmente dalla discesa dell'avanzo primario rispetto alle precedenti stime, in parte compensata dalla flessione della spesa per interessi;
   sottolineato come il predetto posticipo del raggiungimento del pareggio di bilancio, che permetterà un incremento dell'indebitamento fino ad un importo massimo di 11,5 miliardi, consentirà di evitare una manovra finanziaria correttiva, nonché di finanziare una serie di misure considerate particolarmente rilevanti per sostenere la crescita economica, rafforzare al coesione sociale e ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e le imprese;
   rilevato come tali interventi di sostegno riguarderanno in primo luogo, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, la riduzione del prelievo sulle imprese, attraverso ulteriori interventi sull'IRAP e il rifinanziamento del bonus IRPEF a favore dei redditi medio-bassi, stabilizzando per il 2015 le misure in materia già contenute nel decreto-legge n. 66 del 2014;
   segnalato come le entrate finali e la pressione fiscale dovrebbero registrare, alla fine del periodo considerato dalla Nota di aggiornamento, una sostanziale invarianza rispetto ai dati relativi al 2014, pur segnalandosi un leggero aumento della pressione fiscale nel 2015 e nel 2016;
   evidenziata, in tale ambito, l'esigenza di scongiurare l'applicazione di clausole di salvaguardia di natura automatica che comportino l'incremento della tassazione;
   rilevato come l'evoluzione del rapporto tra debito pubblico e PIL risentirà in misura significativa delle modifiche derivanti dall'adozione delle nuove regole statistiche europee (SEC 2010), con la conseguenza che tale rapporto dovrebbe risultare nel 2014 pari al 131,6 per cento, notevolmente inferiore rispetto al valore del 134,9 per cento programmato nel DEF 2014;
   segnalato, a tale ultimo riguardo, il ruolo degli interventi di valorizzazione e Pag. 111dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ai fini della riduzione del rapporto tra debito e PIL;
   evidenziato il ruolo centrale attribuito al processo di attuazione della delega fiscale per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 sia dalla Nota di aggiornamento sia dalle raccomandazioni formulate nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, la quale sottolinea, in tale contesto, l'esigenza di operare una revisione delle tax expenditures, di rendere più efficaci le forme di tassazione ambientale e di attuare rapidamente la riforma del catasto;
   rilevate le misure, anche di carattere tributario, volte a ridurre il cuneo fiscale, a incrementare il reddito disponibile dei cittadini, a alleviare il carico fiscale sui fattori produttivi e a sostenere le imprese, già adottate dal Governo, che dovranno essere ulteriormente rafforzate e implementate nel contesto della prossima legge di stabilità;
   sottolineata l'esigenza, evidenziata anche nelle raccomandazioni indirizzate all'Italia, di perseverare nella lotta all'evasione fiscale e di adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare;
   sottolineato, a quest'ultimo riguardo, come gli incassi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale assicureranno nel 2014 un gettito pari a circa 11 miliardi circa, con uno scostamento positivo di 1.194 milioni rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2014, a fronte di un gettito nel 2013 pari a 10,688 miliardi, e con un incremento rispetto all'anno precedente di 313 milioni, che saranno destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale;
   evidenziata la necessità di proseguire nel processo, già avviato, di realizzazione dell'Unione bancaria, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di risoluzione delle crisi, al fine di rafforzare la solidità del settore bancario, garantendone la capacità di gestire le attività deteriorate e di rafforzare l'erogazione di credito all'economia reale;
   segnalata altresì l'esigenza di procedere nel processo di ampliamento dei canali di finanziamento alle imprese, facilitando la capacità di queste ultime di accedere ai mercati del capitale, non solo di debito, sia attraverso incentivi fiscali sia mediante semplificazioni finanziarie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 112

ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO PAGLIA

  La VI Commissione,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis) e gli allegati;
   premesso che:
    il 2014 non è stato l'anno della ripresa, come le previsioni stimavano, ma il terzo di recessione per l'economia italiana. Con questo prolungamento, l'esperienza della crisi per il nostro Paese si conferma peggiore di quella degli anni trenta. Un confronto storico sfavorevole che è condiviso con molte altre economie europee. Oggi come allora, la recessione ha una sola causa: la caduta della domanda aggregata. Su questa avrebbero dovuto intervenire le misure per la ripresa a livello europeo. Al contrario, la politica economica adottata ha sospinto i paesi in una pericolosa trappola di stagnazione e deflazione. Occorre che si cambi lo schema in modo radicale, con l'impostazione di politiche monetarie e fiscali espansive coordinate tra le economie europee;
    ma le politiche dei singoli Paesi dell'UE, vincolati dai parametri statistici e dalle procedure del Fiscal Compact, appaino come ingessate;
    il Ministro Padoan, sembra riconoscere questo fallimento: «in termini cumulati, la caduta del PIL in Italia è superiore rispetto a quella verificatasi durante la grande depressione del ’29... L'area dell'euro è ad un bivio e rischia di avvitarsi in una spirale di stagnazione e deflazione... O ci si muove con decisione oppure senza ripresa sarebbe a rischio la tenuta del tessuto sociale e produttivo»;
    senonché le misure fin qui adottate dal 2011 ad oggi dai diversi Governi hanno peggiorato notevolmente le finanze pubbliche del nostro Paese, portando la nostra economia alla recessione, deprimendo i consumi delle famiglie e aumentando notevolmente la disoccupazione, in particolare quella dei giovani;
    continuiamo a cambiare governo seguendo sempre la stessa agenda, quella della BCE e di Monti. Anche Renzi segue l'agenda Draghi-Trichet enunciata nella lettera del 5 agosto 2011, così come fece Letta. Il Governo Renzi sta peraltro cercando di accelerare l'attuazione delle indicazioni della lettera della BCE per il momento solo parzialmente realizzate;
    il Governo Renzi per la stesura della legge di stabilità, come si desume dalla nota di aggiornamento del DEF, continua a seguire le indicazioni dell'UE, mentre è sempre più chiaro che è proprio quella politica che non funziona;
    l'unica variabile è costituita dal tentativo di allentare la morsa e di rinviare il pareggio di bilancio in termini strutturali al 2017, dopo un primo rinvio – peraltro non ancora avvallato dalla UE – al 2016;
    rispetto al deficit tendenziale al 2,2 per cento, la «forzatura» della Nota che colloca il rapporto deficit/Pil al 2,9 per cento, libera 0,7 per cento punti di Pil, Pag. 113corrispondenti a circa 11 miliardi che saranno sostanzialmente spesi in deficit;
    ma il Governo Renzi non può esimersi, per rassicurare Bruxelles – come peraltro è stato per gli altri governi che l'hanno preceduto – di prevedere nella legge di stabilità 2015-2017 un'apposita maxiclausola di salvaguardia automatica con la quale il Governo si impegna ad assicurare comunque il raggiungimento del saldo strutturale di bilancio in pareggio dal 2017 aumentando le aliquote Iva e le imposte indirette per un ammontare di 12,4 miliardi nel 2016, 17,8 miliardi nel 2017 e 21,4 miliardi nel 2018. La clausola se esercitata avrebbe però un effetto recessivo pari allo 0,7 per cento del PIL nel triennio 2016-2018 dovuta ad una contrazione complessiva di consumi ed investimenti per 1,3 punti del PIL;
    lo slittamento al 2017 del pareggio di bilancio non rappresenta in realtà una vera sfida alla Commissione europea come invece lo è la decisione francese di mantenere il deficit sopra il 4 per cento per i prossimi anni. Il rallentamento del percorso di rientro italiano è, infatti, almeno in teoria compatibile con la flessibilità prevista dai regolamenti europei;
    le regole dell'Unione europea contemplano la possibilità di deviazioni temporanee in presenza di riforme capaci di migliorare strutturalmente la competitività del paese e qualora si verifichi la circostanza di un severo peggioramento dell'economia (articolo 5 del Council regulation 1466/97 del 7 luglio 1997 e articoli 3 e 6 della legge n. 243 del 2012). Dunque, solo alla condizione di implementare le severe riforme delineate dalla Commissione. Il Governo francese è più conseguente in quanto critica proprio il Fiscal Compact;
    in definitiva, il Governo Renzi sembra adottare la vecchia politica democristiana: spostare nel tempo i provvedimenti più problematici, adottando quelli a costo zero (vedi l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) per reclamare un po’ di flessibilità all'Europa;
    la politica macro-economica è la variabile decisiva. La ripresa dell'economia può arrivare soltanto da una forte ripresa della domanda aggregata. Soltanto così si possono determinare effetti positivi sulla quantità e qualità dell'occupazione. Insistere per la preliminare attuazione di riforme strutturali vuol dire ingigantire gli ostacoli e aggravare le condizioni dell'economia. È evidente che questo schema ideale infrange su molteplici punti le regole della costruzione europea, da quelle più recenti e miopi, come il Fiscal Compact, a quelle che hanno strutturato sin dall'inizio la filosofia di funzionamento dell'Unione come il Patto di Stabilità e Crescita e, soprattutto, il divieto per la Banca centrale di finanziare direttamente i debiti pubblici. Ma quando quelle regole sono state stabilite e sottoscritte non si pensava che ciò che è avvenuto negli anni trenta, cioè un drammatico arretramento della domanda amplificato dagli errori di politica economica, si sarebbe ripetuto in termini anche peggiori;
    per non aggravare la spirale negativa della deflazione, della disoccupazione e del debito pubblico, occorre riqualificare e riallocare, senza ulteriori tagli, la spesa tendenziale, aumentare di un punto di Pii e finanziare in deficit, per tre anni, investimenti pubblici produttivi concordati con la Commissione europea, nonché recuperare l'evasione oltre la media europea per ridurre le imposte su lavoro e impresa;
    insistere sulla rotta mercantilista dei tagli al welfare e della svalutazione del lavoro porta al default del debito e alla rottura dell'euro. Si devono affrontare i nodi fondamentali che avremmo dovuto porre all'avvio della presidenza europea e riconoscere che la linea mercantilista nell'eurozona ha portato il debito pubblico a livelli insostenibili e la moneta unica a rischio sempre più elevato di rottura;
    dobbiamo porre la necessità per tutta l'eurozona, non solo per l'Italia, di un meccanismo di gestione dei debiti pubblici, di una politica monetaria molto più aggressiva da parte della Bce per evitare la Pag. 114deflazione, ed il finanziamento degli investimenti pubblici in deficit a livello nazionale per far ripartire la domanda interna;
    seguire le raccomandazioni dell'Ue vuoi dire determinare un aggravamento delle condizioni economico-sociali del nostro e degli altri Paesi europei;
    in questo quadro sarebbero surreali degli interventi sanzionatori verso l'Italia. Caso mai, va sanzionata la politica mercantilista e di svalutazione del lavoro che da troppo tempo imperversa in Europa. Abbiamo la necessità di un'inversione di marcia radicale, ponendo il problema generale dell'eurozona e l'insostenibilità della moneta unica se permane la politica dell’«austerità espansiva»;
   considerato che:
    la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economica e finanziaria 2014 conferma gli errori di valutazione del DEF 2014, così come denunciato a suo tempo da SEL, ed un quadro macroeconomico fortemente deteriorato rispetto al Documento dello scorso aprile;
    la stima aggiornata del tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo del 2014 è -0,3 per cento rispetto al 2013, mentre il deficit si attesterà al 3 per cento del PIL per il terzo anno di fila. Solo la revisione del PIL secondo i criteri SEC 2010 (inclusione della ricchezza prodotta dalle attività criminali) ha permesso di contenere, per l'appunto, l'indebitamento netto al 3 per cento nel 2014;
    il quadro programmatico predisposto dal Governo, da perseguire con gli interventi e le politiche che saranno iscritti nella legge di Stabilità, stima;
    per il 2015 l'uscita dalla recessione e una crescita del PIL pari a +0,6 per cento sul 2014 (mentre l'OCSE prevede un più modesto +0,1 per cento di incremento del PIL);
    il rapporto deficit/PIL in calo a 2,9 per cento (-0,1 punti percentuali rispetto al 2014);
    la disoccupazione in calo al 12,5 per cento, ma che rimane sopra il 12 per cento fino a fine 2016;
    il rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto pari al 131,6 per cento del PIL per il 2014 ed al 133,4 per cento per il 2015, sempre secondo i nuovi parametri SEC 2010;
    tra gli obiettivi programmatici del Governo per il 2015 è dunque presente un aggiustamento del deficit strutturale pari a circa 1/10 di punto percentuale rispetto al 2014;
    il quadro tendenziale a «legislazione vigente» cui si fa riferimento prevalente nel DEF dà conto della situazione e dell'evoluzione della finanza pubblica in base alle norme già approvate e agli stanziamenti definiti in modo permanente nel bilancio pubblico. Questo è generalmente basso perché non è il quadro tendenziale a «politiche invariate» che dà invece conto del fatto che vi sono spese non finanziate permanentemente nel bilancio pubblico, bensì rifinanziate di anno in anno o di triennio in triennio, così come vi sono interventi portati avanti negli ultimi anni che governo e ministeri intenderebbero riproporre. Si ricorda, ad esempio, che gran parte dei fondi sociali non sono finanziati in modo definitivo, bensì annualmente, e dunque non entrerebbero nel quadro a legislazione vigente ma in quello a politiche invariate. Lo stesso vale per gli eventuali fondi per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego. Ciò vale anche, per fare un altro esempio, per le detrazioni per lavori di ristrutturazione, così come per gran parte dei fondi per gli ammortizzatori sociali;
    nel nuovo quadro costituzionale, il quadro a legislazione vigente è quello che dà i saldi rilevanti, su cui inserire la manovra di correzione. Le somme aggiuntive necessarie per gli ulteriori interventi per le politiche invariate, invece devono obbligatoriamente essere finanziate con una manovra che non alteri i saldi di bilancio, dunque rappresenta spesa aggiuntiva che dev'essere coperta per forza e Pag. 115che non va considerata nei saldi. Occorre dunque tenere conto che nella manovra complessiva andranno anche considerati gli interventi per rifinanziare le politiche invariate (fra cui come detto una parte degli ammortizzatori sociali e i fondi sociali, le missioni, le detrazioni per ristrutturazione, eccetera);
    il DEF 2014 aveva un obiettivo di deficit programmatico 2015 all'2,2 per cento. Ora viene portato al 2,9 per cento con un sostanziale alleggerimento del vincolo di finanza pubblica. A questo si aggiunge il fatto che il risparmio sugli interessi sul debito compensa una parte degli effetti della minore crescita economica;
    nella Nota di aggiornamento al Def si evidenzia che se non fosse stato ritardato il percorso per giungere al pareggio di bilancio sarebbe stata necessaria una manovra correttiva pari allo 0,9 per cento del PIL (14-15 miliardi). Che se attuata solo con tagli di spesa avrebbe generato una minor crescita dello 0,3 per cento nel 2015 e dello 0,1 per cento nel 2016 con effetti negativi sugli investimenti (- 0,5 punti nel 2015) e sui consumi (- 0,1 per cento nel 2015). Sempre nella Nota si sottolinea che se l'ammontare dei tagli per il 2015 fosse stato pari a 2,2 punti di PIL, ovvero l'entità della manovra necessaria per rispettare anche la regola del debito, l'impatto negativo sulla crescita sarebbe stato di 0,8 punti;
    il rallentamento del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (MTO), che verrà raggiunto nel 2017, viene ritenuto compatibile dal Governo con la flessibilità prevista dalle regole dell'Unione Europea;
    la Nota di aggiornamento del Def certifica che nel 2014 la minor spesa per interessi, grazie all'effetto spread, sarà di 5,9 miliardi rispetto al previsto. Nel 2015 le uscite per interessi dovrebbero ridursi per circa 2,5 miliardi sul 2014;
    nel DEF 2014 e nella Nota di aggiornamento si persegue la politica dei tagli alla spesa pubblica e delle privatizzazioni. Sul fronte delle privatizzazioni nel 2014 l'obiettivo dello 0,7 per cento del PIL, confermato per i prossimi due anni, non sarà centrato: si scende allo 0,4 per cento;
    nel periodo 2014-2018 si prevedono riduzioni delle spese per il personale (-12 per cento), delle spese pensionistiche (- 3 per cento) e degli investimenti pubblici (-12 per cento), nonché una costante riduzione della spesa primaria (Piano Cottarelli); meno 6-7 miliardi nel 2014; meno 16 miliardi nel 2015 (forse ne basteranno la metà; 8-9 miliardi per via dello slittamento del pareggio del bilancio al 2017) e meno 32 miliardi nel 2016. Per il 2015 si prevedono 3 miliardi di tagli alla sanità, 1,8 miliardi di riduzione delle spese per il trasporto pubblico locale e così via;
    l'aspetto «creativo» del DEF è legato alle previsioni ottimistiche dell'impatto della riforma del mercato del lavoro sulla crescita: tra più 0,1 e 0,3 per cento del PIL. Se consideriamo il livello attuale di disoccupazione (6 milioni di persone e quella plausibile per il 2015, probabilmente non inferiore al 14 per cento), immaginare una crescita dello 0,6 per cento del PIL nel 2015 è un puro atto di fede. Forte si affaccia il sospetto che la crescita «programmata» del PIL allo 0,6 per cento per il 2015 sia più che altro funzionale a costruire un certo quadro di finanza pubblica più che una previsione con una qualche base scientifica;
    il Governo nella Nota ribadisce che punterà tutto sulle riforme strutturali (dal lavoro alla PA passando per quelle istituzionali). Un pacchetto di interventi che garantiranno, a suo dire, una crescita del PIL di 3,4 punti nel 2020 e di 8,1 punti nel lungo periodo. La sola riforma del lavoro dovrebbe produrre un ritocco verso l'alto dello 0,1 per cento già nel 2015 così come quella della PA. Quanto all'andamento del PIL, la crescita è stimata in un +1 per cento nel 2016 e nell'1,3 per cento nel 2017. Per il 2015 la nuova previsione dello 0,6 per cento potrebbe però anche essere ulteriormente rivista al ribasso dallo stesso Governo;Pag. 116
    nel DEF manca totalmente una politica della domanda e degli investimenti pubblici, e di conseguenza, anche una politica per il lavoro. Nel 2014 si prevede un'ulteriore contrazione del 2 per cento della spesa per gli investimenti; nel 2015 è atteso un aumento del 1,5 per cento», ma «da promuovere in maniera coordinata con l'Unione europea». Se abbiamo capito bene si fa riferimento o al Piano Juncker (che peraltro sembra alludere a fondi già stanziati e all'impegno aleatorio dei privati), oppure all'esenzione dei co-finanziamenti nazionali dei Fondi europei dai saldi di finanza pubblica: più dei desiderata che delle certezze;
    non si fa cenno a misure di redistribuzione del carico fiscale, tant’è che la riduzione del costo del lavoro (bonus 80 euro e tagli all'Irap/contributi) sarà coperta quasi esclusivamente con i tagli alla spesa con effetti depressivi sul PIL;
    non è prevista nessuna riduzione del carico fiscale complessivo. Anzi: si prevede che la pressione fiscale passi dal 43.3 per cento del 2014 al 43,6 per cento del 2016 per poi ridursi al 43,3 per cento nel 2017 e al 43,2 per cento nel 2018;
    non vengono neanche minimamente avviate politiche per la riconversione ecologica dell'economia e per un nuovo modello di sviluppo più sostenibile;
    per l'assegno «universale» di disoccupazione previsto dal Jobs Act (1,5 miliardi ?) si ridurranno le agevolazioni fiscali (per il mutuo, le spese mediche,...). In pratica: oltre a delineare una platea di beneficiari ristrettissima, si realizzerebbe una partita di giro tra i redditi da lavoro;
    i Comuni potranno beneficiare dell'allentamento di un miliardo del patto di stabilità interno nella misura in cui cederanno quote azionarie delle municipalizzate per una somma corrispondente;
    dai tagli di competenza dei dicasteri dovrebbero arrivare non più di 3 miliardi (di cui solo 300 milioni dalla Difesa), soprattutto sul versante dei beni e servizi (dai 700 milioni al miliardo);
    la proroga del blocco dei salari dei dipendenti pubblici produrrà risparmi per 2,5 miliardi;
    la Nota di aggiornamento del DEF 2014 rimane dunque dentro la cornice dell'austerità: flessibilità mercato del lavoro, privatizzazioni, tagli, eccetera. Il Def aggiornato delinea una legge di stabilità in sostanziale continuità con quelle del passato;
   considerato inoltre che:
    la Commissione Europea lo scorso 2 giugno 2014, nell'ambito delle raccomandazioni di politica economica e di bilancio decise per ciascun Paese dell'UE, ha invitato l'Italia ad avviare un percorso di miglioramento dell'efficienza del sistema fiscale, con riguardo, tra l'altro, al trasferimento del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, all'attuazione entro marzo 2015 della legge delega sulla riforma, al perseverare nella lotta all'evasione fiscale, anche con riguardo al contrasto all'economia sommersa ed al lavoro irregolare;
    per rassicurare l'Europa sul rispetto dei vincoli di bilancio e sul pieno perseguimento dell'obiettivo di medio termine, la Nota di aggiornamento, nella parte dedicata alle raccomandazioni UE, espone un percorso di consolidamento basato anche su un avanzo primario previsto in crescita in tutto il periodo, da un livello dell'1,7 per cento del Pii nell'anno in corso fino a quello del 3,9 nel 2018, accompagnato da una «clausola di salvaguardia», che sarà inserita nella legge di stabilità 2015 diretta a garantire, tramite una modulazione delle aliquote di Iva ed altre imposte indirette, il raggiungimento dell'obiettivo attraverso il conseguimento di maggiori entrate per complessivi 51.6 miliardi nel triennio 2016-2018, più dettagliatamente per un ammontare di 12,4 miliardi nel 2016. 17,8 miliardi e 21.4 miliardi nel 2017 e 2018. La stessa Nota fa mistero sul come verrà modulato l'eventuale intervento sulle suddette aliquote, dando, invece, conto di una stima dell'impatto che la misura determinerebbe sulla Pag. 117crescita nel triennio 2016-2018, pari a meno lo 0,7 per cento di PIL e pari a meno l'1,3 per cento su consumi e investimenti;
    tali stime vanno ad aggravare il quadro, delineato dalla stessa Nota, sull'incidenza della pressione fiscale a legislazione vigente, prevista con andamento costante nel 2014 (43,3 per cento) rispetto al 2013, e addirittura in leggero aumento nei due anni successivi (43,4 nel 2015 e 43,6 nel 2016), per poi tornare al livello precedente nel 2017 (43,3) e quindi diminuire lievemente (43,2) soltanto a partire dal 2018;
    sotto questo ultimo aspetto il governo manifesta, sempre nella Nota di aggiornamento, l'intento di voler perseguire nel solco della riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche e sulle imprese, seppur con la reiterazione di misure, come ad esempio il riconoscimento del cosiddetto «bonus 80 euro», di cui si conoscono i deludenti effetti in termini di domanda aggregata, il taglio delle cosiddette tax expendinires, molte delle quali rappresentate da voci che, sin dalla loro originaria concezione, alleviano il peso fiscale su redditi e pensioni, o l'ambiziosa abolizione, per tappe, dell'Irap, andando così ad intaccare uno dei principali cespiti del federalismo fiscale regionale, senza peraltro riuscire a risolvere il problema della ridotta competitività delle imprese italiane. Riguardo a quest'ultima, diverso effetto si produrrebbe qualora si alleggerisse gradualmente il carico fiscale sui fattori di produzione delle piccole e medie imprese, consentendo loro di dedurre dalla base imponibile Irap la quota corrispondente al costo del lavoro, così da favorire e non penalizzare, come accade oggi, quelle imprese che assumono e investono in capitale umano, o, piuttosto si ripensasse la tassazione di quei beni dell'impresa che sono strumentali all'attività produttiva;
    oggi, a crisi ancora imperante e con la continua contrazione di gettito, è facile capire come lo sfoltimento delle suddette detrazioni d'imposta (le tax expenditures) servirebbe esclusivamente a fare cassa, e, di conseguenza, ad aumentare la pressione fiscale complessiva;
    unitamente alla Nota di aggiornamento è inoltre stato prodotto, in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 2014, il Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all'evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, e con il quale lo stesso Governo dichiara di voler intraprendere una strategia di intervento e contrasto agli illeciti tributari, puntando soprattutto a favorire un cambiamento culturale nel Paese grazie ad un percorso di profondo miglioramento del rapporto fra il fisco e i contribuenti. Da una lettura dello stesso Rapporto sull'evasione fiscale, fronte sul quale si sono raggiunti lusinghieri traguardi, specie se si considerano i miglioramenti rilevati negli ultimi anni e grazie ai quali si è passati dai circa 4,3 miliardi di euro di incassi del 2006, ai 13,1 miliardi del 2013, ampio e condivisibile riconoscimento va dato all'inversione di rotta attuata con determinazione dall'amministrazione finanziaria nel perseguimento dell'azione di contrasto, rispetto ad un passato in cui la frequenza unita all'ampia portata dei provvedimenti di condono, avevano generato nei contribuenti il diffuso convincimento di poter beneficiare, in futuro, di sensibili sconti sui tributi evasi, contribuendo così a minare la credibilità dello Stato, soprattutto nei confronti dei contribuenti onesti, la cui attitudine all'assolvimento puntuale degli obblighi tributari è stata scoraggiata. Ed infatti, il carattere «premiale» della passata legislazione di condono, finalizzata dall'intento di offrire al soggetto obbligato la scelta tra il mantenersi nella posizione di inadempienza, comunque determinata o motivata, ovvero di avvalersi della facoltà di estinguere la propria posizione debitoria mediante un pagamento agevolato ed Pag. 118in tempi definiti, ha creato un effetto sistemico idoneo ad aumentare il fenomeno dell'evasione poiché ha generato nel tempo negli evasori la non infondata convinzione di una possibile futura impunità fiscale, con le disastrose conseguenze sul fronte del gettito erariale che tutti conosciamo, come, del resto dimostrato anche dagli effetti fallimentari dei passati condoni;
    di contro, estremamente deludente e «magro» è il risultato della valutazione degli incassi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione riferito alla differenza tra le due ultime annualità 2013 e 2014, differenza che rappresenta l'ammontare di risorse da iscrivere, limitatamente al primo anno del triennio 2015-2017, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel fondo per la riduzione della pressione fiscale. Tale differenza, dopo bizantinismi e conteggi alquanto articolati, ammonterebbe a poco più di 300 milioni di euro, cifra molto lontana dalle stime, almeno 2 miliardi, in cui lo stesso governo aveva confidato per finanziare lo sgravio di «80 euro» in busta paga, e che avvalora le critiche mossegli in quell'occasione dal servizio Studi del Senato;
    negli ultimi anni il sistema fiscale italiano conta su un gettito composto, da un lato, da una forte incidenza delle imposte indirette (che costituiscono il 45 per cento del totale, di cui l'IVA ne rappresenta il 60 per cento, ossia il 27 per cento del totale delle entrate), e dall'altro, dalla quota IRPEF sul gettito delle imposte dirette che assume un peso particolarmente rilevante (circa il 70 per cento delle imposte dirette e 38 per cento del totale delle entrate), considerando che tale quota per l'87 per cento è formata da reddito da lavoro dipendente e da pensione. Questi dati confermano un'evidente distorsione a svantaggio della redistribuzione del reddito, dell'equità e della stessa crescita, una «ingiustizia ridistributiva» che diventerebbe più tollerabile soltanto qualora ci fosse un sistema economico, fiscale e sociale in grado di compensare, con la produzione di nuovo reddito da redistribuire più equamente, i gap reddituali di partenza;
    insieme a quello dell'equità fiscale, anche il tema della crescita richiede una alternativa che individui nuove forme di contribuzione fiscale che consentano di far partecipare alle spese dello Stato coloro che invece detengono grandi ricchezze improduttive, (come i grandi patrimoni mobiliari e immobiliari). In questo stato di cose, in un Paese in cui il 10 per cento dei più ricchi possiede il 50 per cento della ricchezza complessiva, un'imposta patrimoniale rappresenterebbe un risarcimento a chi ha sempre pagato e oggi non ce la fa più, e non un attacco al risparmio privato della classe media, che peraltro è già in vigore e si chiama IMU. Di tutto questo, nella Nota di aggiornamento non vi è la minima traccia, eppure appare oramai inconfutabile che tra le debolezze strutturali del sistema-Italia, fortemente pervaso anche dalla crisi globale, vi sia un'iniqua distribuzione della ricchezza, aggravata da un iniquo prelievo fiscale, risultato questo a cui si è giunti perché il processo di risanamento dei conti pubblici messo in atto in questi ultimi anni dai governi, inasprito dall'incombente crisi internazionale, ha avuto come attori/destinatari principali i lavoratori dipendenti ed i pensionati, che sono stati chiamati a pagarne la maggior parte del costo. Se il ricorso alla leva fiscale ha, infatti, permesso ai governi di attuare con successo un processo di risanamento della finanza pubblica, ciò è stato possibile con provvedimenti che non hanno ripartito equamente il carico tributario, ma che hanno progressivamente innalzato il livello della tassazione reale fino agli insostenibili valori confermati dalla stessa Nota di aggiornamento;
    in questo stato di cose l'obiettivo, non più rinviabile per la tenuta della coesione sociale, di ridurre il prelievo fiscale sui redditi di lavoratori e pensionati e di assumere il sostegno alla famiglia come fattore di una maggiore equità distributiva, va intrapreso, ferma restando la tenuta complessiva dei conti pubblici, modificando Pag. 119la composizione del prelievo, compensando il minore gettito con una revisione dei tributi che colpiscono rendite e consumi, un percorso complementare che conduca ad una revisione delle modalità di tassazione del patrimonio e della proprietà, al fine di ricondurre a tassazione tutte quelle basi imponibili che oggi, per svariati motivi, risultano sfuggenti,
   esprime

PARERE CONTRARIO.
Paglia

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ALLEGATO 3

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 2629, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;
   rilevato positivamente come il decreto – legge si inserisca nel quadro delle molteplici iniziative assunte dal Governo per favorire e sostenere la ripresa e migliorare il contesto economico, recando una serie ampia e articolata di misure volte, tra l'altro, a semplificare il quadro normativo e gli adempimenti per la realizzazione di investimenti, in particolare di carattere infrastrutturale, nonché a introdurre strumenti di sostegno, anche tributario, per le iniziative produttive e a ampliare i canali di finanziamento, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 23, il quale disciplina le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, provveda la Commissione di merito, in tale contesto, a specificare in dettaglio la disciplina civilistica del contratto di locazione finanziaria, sia per quanto riguarda la nozione del contratto stesso, sia per quanto riguarda le modalità di risoluzione del medesimo, tenuto conto che gli altri aspetti di tale figura contrattuale hanno già ricevuto una completa regolamentazione;
   2) con riferimento alla formulazione dell'articolo 20, comma 1, lettera l), la quale, modificando il comma 141-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, estende l'accesso al regime tributario agevolato previsto per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) anche alle stabili organizzazioni – SIIQ in Italia di soggetti esteri che detengono partecipazioni in Società di investimento immobiliare non quotate (SIINQ) italiane, uniformandone il trattamento tributario, provveda la Commissione di merito a espungere il riferimento alla legge n. 296 del 2006, in quanto la novella interviene sulla medesima legge;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 15, il quale dispone, al comma 1, che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo di servizio per il rilancio delle imprese industriali italiane, prevedendo, al comma 3, che la dotazione minima del Fondo deve essere sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento, e che tali investimenti dovranno Pag. 121rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare se il riferimento all’»ultima Indagine» sia da considerarsi in relazione alla costituzione del Fondo, ovvero alla sua operatività, ovvero ancora al momento del raggiungimento delle quote minime a cui la norma subordina l'inizio dell'attività del Fondo stesso;
   b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 20, con cui, tra l'altro, si introduce nell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 un nuovo comma 140-bis, il quale prevede, in caso di trasferimento di immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ, che il concambio eseguito da fondi immobiliari in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime agevolato, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società, non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e che alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se ciò implichi che, in caso di liquidazione del fondo, il risparmiatore possa essere obbligato a ricevere – in luogo dell'ammontare investito – azioni di SIIQ, valutando in tal caso la possibilità di introdurre un obbligo informativo verso la clientela;
   c) con riferimento all'articolo 21, il quale introduce, al comma 1, una deduzione dal reddito del 20 per cento del prezzo di acquisto a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni, prevedendo in tale contesto, al comma 3, che la predetta deduzione spetta altresì nel caso di acquisto o realizzazione di «ulteriori» unità immobiliari da destinare alla locazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente il senso di tale previsione;
   d) con riferimento al comma 5 dell'articolo 21, il quale stabilisce che la deduzione prevista dall'articolo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare con un maggior grado di specificazione quali siano le agevolazioni fiscali precluse dall'utilizzo della deduzione introdotta;
   e) con riferimento all'articolo 23, il quale disciplina le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, prevedendo, al comma 7, l'estensione della disciplina fiscale agevolata applicabile al riscatto a termine dell'alloggio sociale anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà e ai contratti di vendita con riserva di proprietà, stipulati dopo il 13 settembre 2014, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il predetto regime agevolativo si applica anche al nuovo contratto di godimento in funzione della successiva alienazione dell'immobile introdotto dal medesimo articolo 23;
   f) con riferimento al comma 8 del medesimo articolo 23, il quale subordina l'efficacia del comma 7 all'autorizzazione della Commissione europea, richiamando l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo agli aiuti di Stato, specificando inoltre che dell'esito positivo del procedimento di autorizzazione dovrà essere data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con quello all'articolo 108, paragrafo 3, del citato Trattato, il quale demanda alla Commissione europea il compito di procedere all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; valuti inoltre Pag. 122la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'efficacia della disposizione sia condizionata al solo esito della procedura europea ovvero alla successiva pubblicazione di tale esito nella Gazzetta Ufficiale, nonché di specificare che, per esigenze di certezza e trasparenza, la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale deve riguardare non solo i casi di esito positivo della procedura presso la Commissione europea, ma anche decisioni di diverso tenore;
   g) con riferimento all'articolo 24, il quale prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione, da parte di cittadini, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, e possano a tal fine deliberare la concessione di riduzioni ovvero esenzioni di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire maggiormente i tributi locali che possono essere oggetto di esenzione o di riduzione, nonché di chiarire se le minori entrate derivanti dall'attuazione della previsione siano a carico dei singoli comuni;
   h) con riferimento all'articolo 32, il quale equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetti «marina resort»), secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare in quale forma e in che termini debba avvenire l'individuazione di tali requisiti, nonché di prevedere il coinvolgimento delle regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, atteso che la principale conseguenza dell'equiparazione di tali strutture ricettive consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento.

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ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale (C. 1899 Pisano).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Certificati di Credito Fiscale).

  1. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:

Art. 16-ter.
(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

  1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.
  2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
  3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione Pag. 124di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata.
  4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
  5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
  6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1. deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
  7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile. Il soggetto scontante può esercitare il sottostante diritto di credito esclusivamente nei confronti della debitrice Agenzia dell'Entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia dell'Entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
  8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
  9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
  10. In deroga a quanto previsto dal successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello Pag. 125sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1. ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
  12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle Entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui air articolo 16-bis, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.

Art. 2.
(Certificati di credito fiscale per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

  1. I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  2. Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986. n. 917. sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015. a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a Pag. 126121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025. a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 2.
  2. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota di cui all'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter, è fissata nella misura del 2, 20 per mille.
1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Certificati di credito fiscale per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
.

  1. I certificati di credito fiscale di cui al comma 8-bis dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  2. Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8-ter dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
1. 01. Pisano, Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco.

ART. 3.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme relative all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici)
.

  1. Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento al costo sostenuto.
  2. Le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore.
  3. L'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.
3. 01. Fragomeli.

(Approvato)

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

EMENDAMENTO 1-TER.1 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Sopprimere l'emendamento 1-ter.1.
0. 1-ter. 1. 27. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000»;
  02. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000»;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
   2) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».
0. 1-ter. 1. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

Art. 648-ter.1.
(Autoriciclaggio).

  Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.
  Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
  Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.
0. 1-ter.1. 2. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 1, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.
0. 1-ter.1. 3. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 1 dopo le parole: delitto non colposo Pag. 128inserire le seguenti:, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,.
0. 1-ter.1. 4. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:, trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce;
   b) sostituire le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa con le seguenti: al fine di conseguire un vantaggio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguito con la commissione di tale delitto e in modo da occultare concretamente la loro provenienza delittuosa.
0. 1-ter.1. 5. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 1, sostituire le parole:, trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce.
0. 1-ter.1. 6. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 1, sostituire le parole: trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, con le seguenti: trasferisce ovvero impiega, anche in attività economiche o finanziarie,.
0. 1-ter.1. 7. Pisano, Alberti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 1, sostituire le parole: in attività economiche o finanziarie con le seguenti: in attività imprenditoriali e professionali.
0. 1-ter.1. 8. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
   b) sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Introduzione dell'articolo 648-
ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca»;
   sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: «autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti».
0. 1-ter.1. 9. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 1, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;.
0. 1-ter.1. 10. Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pesco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 1, sostituire le parole: in modo da con le seguenti: con modalità idonee a.
0. 1-ter.1. 11. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, sopprimere la parola: concretamente.
*0. 1-ter.1. 12. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, sopprimere la parola: concretamente.
*0. 1-ter.1. 13. Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.

Pag. 129

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 2, sostituire le parole: da uno a quattro anni, con le seguenti: da due a cinque anni;.
0. 1-ter.1. 14. Paglia, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 2, sostituire le parole: massimo a cinque anni, con le seguenti: massimo a tre anni.
0. 1-ter.1. 15. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, sopprimere il comma 3.
*0. 1-ter.1. 16. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, sopprimere il comma 3.
*0. 1-ter.1. 17. Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le pene di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca»;
   sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: «autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti».
0. 1-ter.1. 18. Alberti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
0. 1-ter.1. 19. Pastorino.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 3, sostituire le parole: non sono punibili con le seguenti: sono altresì punibili.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca»;
   sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: «Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti».
0. 1-ter.1. 20. Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 3, sopprimere le parole: alla utilizzazione.
0. 1-ter.1. 21. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito.
0. 1-ter.1. 22. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter.1, comma 4, premettere le parole: Fuori dai casi di concorso.
0. 1-ter.1. 23. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

Pag. 130

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  3. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater della presente legge, pone in essere una delle condotte previste dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1. del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della presente legge, relativa a detti denaro, beni o altre utilità.
0. 1-ter.1. 24. Il Relatore.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  3. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
   a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
   b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla precedente lettera a).

  4. Le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale, come introdotto dalla presente legge, non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.».
0. 1-ter.1. 24. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, di cui all'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
0. 1-ter.1. 25. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  3. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-ter e 648-ter.1.»;
   b) alla rubrica, sono aggiunte, infine, le parole: «, nonché autoriciclaggio».
0. 1-ter.1. 26. Pastorino.
(Approvato)

  Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:

Art. 1-ter.
(Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca).

  1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-ter.1.
(Autoriciclaggio).

  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente Pag. 131l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

  2. L'articolo 648-quater del codice penale è modificato come segue: dopo le parole: «648-ter», sono inserite le seguenti: «648-ter.1».
1-ter.1. Il Governo.
(Approvato)