CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 ottobre 2014
312.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il documento in oggetto;
   condiviso l'impegno del Governo nel riformare la giustizia civile, penale ed amministrativa, in modo coerente con le esigenze e con quanto richiesto dal Consiglio d'Europa;
   ritenuto opportuno continuare a perseguire il rafforzamento delle misure anticorruzione, ritenendo che il fenomeno della corruzione costituisca un ostacolo rilevante per la crescita del Paese;
   ritenuta indifferibile una riforma della giustizia civile che ne riduca i tempi, al fine di garantire un sistema di giustizia che dia agli utenti risposte in tempi adeguati, anche tenendo conto delle esigenze di competitività del nostro sistema economico, che risulta fortemente penalizzato dalla lunghezza eccessiva dei processi;
   condivisa l'azione di riforma della giustizia civile, intrapresa con decisione a fine agosto 2014, tenendo conto non solo del decreto legge 12 settembre 2014 no 132, ma anche dei disegni di legge approvati dal Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, tra i quali in particolare quello inerente la riforma della responsabilità civile dei magistrati, già all'esame del Senato, quello recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, quello per la riforma organica della magistratura onoraria e dei giudici di pace;
   apprezzati gli interventi che si intendono effettuare in campo penale sia sostanziale che processuale, come, ad esempio, la riforma del reato di falso in bilancio, l'introduzione del reato di autoriciclaggio, la rivisitazione della disciplina della prescrizione attraverso nuovi casi di sospensione, e le modifiche dell'ordinamento volte a rafforzare le garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi;
   ritenuto che l'efficienza del sistema giustizia possa essere garantito dalla integrazione delle nuove misure normative sostanziali e processuali con interventi volti ad assicurare risorse umane e strumentali adeguate alle concrete esigenze degli uffici giudiziari, i quali a loro volta dovranno essere organizzati sulla base di modelli realmente efficienti,

  esprime per quanto di propria competenza

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    l'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale: il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti – il conduttore medesimo ha il diritto ad ottenere il trasferimento anche della proprietà dello stesso immobile, scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti;
    la nuova tipologia di contratto presenta dunque elementi tipici tanto del contratto di locazione di immobili, quanto del contratto di compravendita di immobili: il canone che costituisce il corrispettivo del godimento dell'immobile funge infatti, in tutto o in parte, anche da anticipazione del prezzo della compravendita, che dovrà perfezionarsi entro una data determinata. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto;
    a tale tipologia contrattuale il legislatore da un lato estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile (trascrizione, cancellazione della trascrizione ed effetti del contratto preliminare; obblighi di inventario e di garanzia e ripartizione spese previste per il rapporto di usufrutto), mentre dall'altro lascia ampia autonomia delle parti la facoltà di diversamente disciplinare i loro rapporto;
    per ragioni sistematiche appare preferibile inserire la disciplina in esame nel codice civile, introducendo un nuovo articolo 1541-bis;
    appare opportuno e tecnicamente più corretto sostituire il termine «conduttore» con il termine «concessionario»;
    occorre tenere conto della possibilità delle parti di stabilire che un singolo canone sia imputabile pro quota al godimento dell'immobile e al corrispettivo per l'acquisto della proprietà;
    occorre altresì tenere conto della possibilità delle parti di convenire che la concessione del godimento dell'immobile non sia necessariamente immediata, come previsto dal comma 1, ma che possa essere differita ad un momento successivo; appare opportuno, pertanto, sopprimere la parola «immediata»;
    non risulta disciplinato un aspetto essenziale del nuovo meccanismo contrattuale e, in particolare, quale siano le conseguenze del mancato esercizio da parte del concessionario del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine contrattualmente stabilito. Appare pertanto necessario prevedere che, in tal caso, salvo diverso accordo tra le parti, Pag. 15il concedente, a titolo di indennità, trattenga i canoni o la parte dei canoni versati imputata al godimento dell'immobile;
    al comma 5 appare necessario prevedere una disciplina maggiormente dettagliata per il caso di inadempimento sia del concedente che del concessionario, prevedendo, oltre alle dovute restituzioni, anche un'adeguata tutela risarcitoria; nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, tale disciplina troverà applicazione qualora le stesse non abbiano convenuto diversamente;
    nel caso in cui il concessionario non eserciti il diritto di acquistare il bene, appare opportuno prevedere che siano applicabili le norme stabilite per la locazione, in quanto compatibili;
    appare infine necessario creare un più chiaro ed efficace coordinamento tra le disposizioni che introducono la nuova figura contrattuale e la disciplina della trascrizione, inserendo espressamente il contratto de quo tra quelli trascrivibili ai sensi degli articoli 2643 e 2645-bis del codice civile,

  esprime per le parti di competenza

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) la disciplina della nuova figura contrattuale prevista dall'articolo 23 sia inserita nel codice civile, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 1541-bis;
   2) all'articolo 23 la parola «conduttore» sia sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: «concessionario»;
   3) all'articolo 23, comma 1, le parole «l'immediata concessione» siano sostituite con le seguenti «la concessione»;
   4) all'articolo 23, comma 1, le parole «la parte di canone» siano sostituite con le seguenti: «il canone o la parte di canone»;
   5) all'articolo 23, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1.bis. In caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito, il concedente, salvo diverso accordo tra le parti, a titolo di indennità, trattiene i canoni o la parte dei canoni versati imputata al godimento dell'immobile»;
   6) all'articolo 23, il comma 5 sia sostituito con il seguente: «5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire i canoni o la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorati degli interessi legali, nonché corrispondere al conduttore, a titolo di risarcimento, una somma pari a un decimo dei canoni percepiti. In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e a trattenere, quale risarcimento del danno, i canoni percepiti. È salvo, in ogni caso, un diverso accordo tra le parti»;
   7) all'articolo 23, dopo il comma 6 sia inserito il seguente: «6-bis. Salvo quanto disposto nel presente articolo, nel caso in cui il conduttore non eserciti il diritto di acquistare il bene saranno applicabili le norme stabilite per la locazione, in quanto compatibili»;
   8) all'articolo 2643, primo comma, n. 8), del codice civile, siano inserite, in fine, le seguenti parole: «e i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili»;
   9) all'articolo 2645-bis del codice civile, dopo il comma 6 sia inserito il seguente: «6-bis. Devono essere trascritti in base ai commi che precedono anche i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili disciplinati dall'articolo 1541 bis. Il termine triennale previsto dal terzo comma è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni.».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Atto n. 110.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   richiamato il parere espresso dal Consiglio di Stato;
   visto il parere espresso dal Consiglio nazionale forense;
   visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
   premesso che:
    l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012 deve essere interpretato in un senso costituzionalmente orientato, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia;
    la citata disposizione, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, stabilisce che «il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti»;
    tale norma non dovrebbe essere interpretata nel senso di trarne l'indicazione di un risultato elettorale definito anticipatamente, che possa essere raggiunto tramite meccanismi che consentano di far eleggere chi ha conseguito un minore numero di voti al posto di chi ne ha conseguito un numero maggiore;
    desta, quindi, perplessità la formulazione dell'articolo 14, comma 7, del Regolamento, in base al quale se non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato si crea una seconda graduatoria formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del terzo residuo;
    appare, piuttosto, necessario che il provvedimento in esame, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, agisca sui meccanismi delle candidature, eventualmente sulla formazione delle liste elettorali ovvero orientando l'espressione delle preferenze in una direzione conforme a quanto indicato dal comma 2 del predetto articolo 28: ad esempio, stabilendo, in base alle candidature presentate, quale sia il genere meno rappresentato e poi prevedendo che siano espresse almeno tre preferenze, delle quali almeno una dovrà riguardare un candidato del genere meno rappresentato; se le preferenze saranno superiori a tre dovrà comunque essere rispettata la proporzione tra i generi;
    un ulteriore vincolo del quale occorre necessariamente tenere conto è rappresentato dal comma 3 del citato articolo 28, in base al quale: «ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto»;
    l'articolo 9, comma 5, non sembra conforme a tale disposizione, laddove prevede che, sia pure nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, «le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere nel consiglio, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere»;

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) sia adeguato il testo del provvedimento al disposto dell'articolo l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, come risultante dall'interpretazione indicata in premessa;
   2) sia adeguato il testo del provvedimento al disposto dell'articolo 28, comma 3, della legge n. 247 del 2012.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Atto n. 110.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   richiamato il parere espresso dal Consiglio di Stato;
   visto il parere espresso dal Consiglio nazionale forense;
   visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
   premesso che:
    l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012 deve essere interpretato in un senso costituzionalmente orientato, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia;
    la citata disposizione, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, stabilisce che «il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti»;
    tale norma non dovrebbe essere interpretata nel senso di trarne l'indicazione di un risultato elettorale definito anticipatamente, che possa essere raggiunto tramite meccanismi che consentano di far eleggere chi ha conseguito un minore numero di voti al posto di chi ne ha conseguito un numero maggiore;
    desta, quindi, perplessità la formulazione dell'articolo 14, comma 7, del Regolamento, in base al quale se non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato si crea una seconda graduatoria formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del terzo residuo;
    appare, piuttosto, necessario che il provvedimento in esame, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, agisca sui meccanismi delle candidature, eventualmente sulla formazione delle liste elettorali ovvero orientando l'espressione delle preferenze in una direzione conforme a quanto indicato dal comma 2 del predetto articolo 28: ad esempio, stabilendo, in base alle candidature presentate, quale sia il genere meno rappresentato e poi prevedendo che siano espresse almeno tre preferenze, delle quali almeno una dovrà riguardare un candidato del genere meno rappresentato; se le preferenze saranno superiori a tre dovrà comunque essere introdotto un meccanismo idoneo ad assicurare la proporzione tra i generi;
    un ulteriore vincolo del quale occorre necessariamente tenere conto è rappresentato dal comma 3 del citato articolo 28, in base al quale: «ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto»;
    l'articolo 9, comma 5, non sembra conforme a tale disposizione, laddove prevede che, sia pure nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, «le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere nel consiglio, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere»,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) sia adeguato il testo del provvedimento al disposto dell'articolo l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, agendo sui meccanismi delle candidature, eventualmente sulla formazione delle liste elettorali ovvero orientando l'espressione delle preferenze in una direzione conforme a quanto indicato dalla predetta disposizione;
   2) sia adeguato il testo del provvedimento al disposto dell'articolo 28, comma 3, della legge n. 247 del 2012;
   3) all'articolo 8, comma 4, sia precisato che le funzioni di presidente e segretario della commissione elettorale debbano essere espletate da avvocati non candidati;
   4) all'articolo 15, sia precisato che, nel caso non sia possibile provvedere alla sostituzione del consigliere venuto meno con il subentro del primo dei non eletti, le elezioni per la nomina del nuovo consigliere abbiano carattere suppletivo e si svolgano per i soli seggi rimasti vacanti.

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ALLEGATO 5

Interrogazione 5-03556 Dambruoso: Sulla elaborazione di statistiche da parte del Ministero della giustizia sulla produttività dei magistrati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tema posto all'attenzione dall'Onorevole interrogante è quello delle novità legislative introdotte dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, con il quale è stato contenuto il periodo feriale di sospensione dei termini processuali dal 6 al 31 agosto ed è stato ridotto da 45 a 30 giorni il periodo di congedo per ferie annuale dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.
  La misura è contenuta nell'ambito del più complessivo intervento di riforma della Giustizia, il quale annota tra i suoi principali obiettivi il miglioramento dell'intero impianto giudiziario, con misure dirette non soltanto a contenere l'arretrato ed a favorire l'accelerazione della durata dei procedimenti, ma anche tese ad innalzare i livelli di qualità del servizio reso ai cittadini.
  Tutte le disposizioni contenute nei predetti interventi, ivi comprese quelle del predetto decreto-legge, devono essere quindi lette in un'ottica complessiva, che tenga conto della particolare contingenza economica che il nostro Paese attualmente attraversa.
  L'intervento di cui all'articolo 16 del decreto-legge 132 è stato deliberato e concertato dal Governo nel Consiglio dei ministri del 29 agosto proprio in tale prospettiva, senza alcun intento punitivo, richiedendo ai magistrati e all'avvocatura uno sforzo congiunto, che nel presente momento storico viene peraltro richiesto a tutte le categorie sociali.
  Occorre precisare che ogni previsione normativa inserita nel decreto e negli altri interventi legislativi della riforma è il risultato di un'attenta ponderazione, che tiene conto anche di dati statistici in possesso dell'amministrazione e di quelli di matrice europea. Il Ministero coglie la presente occasione per ricordare l'elevata produttività dei magistrati italiani, riconosciuta in autorevoli rapporti europei quali quello della Cepej, a fronte di un carico di lavoro decisamente significativo, auspicando peraltro che proprio alcune delle misure introdotte dal decreto-legge oggi in esame e dagli interventi varati nel Consiglio dei ministri del 29 agosto possano contribuire a far diminuire i carichi di lavoro giudiziari ed amministrativi.
  Quanto alla richiesta di revisione della norma, si assicura la massima attenzione alle proposte ed iniziative che potranno emergere dai relativi lavori parlamentari, in sede di conversione del decreto-legge.
  È infine opportuno ricordare come si sia già voluto demandare alla regolamentazione degli organi dell'autogoverno delle magistrature e dell'organo dell'avvocatura dello Stato competente l'adozione delle concrete modalità di attuazione della disposizione dell'articolo 16, nella convinzione che risieda proprio nelle misure organizzative applicative – che solo tali organi possono definire in modo compiuto – la possibilità di adeguamento del corretto godimento delle ferie dei magistrati che tenga conto delle peculiarità del ruolo e delle modalità di lavoro dei magistrati.
  In tale ottica si assicura la più completa disponibilità del Ministero al confronto con il Consiglio Superiore della Magistratura e con gli altri precitati organi, anche al fine di fornire ogni utile supporto e dato statistico, che dovesse essere ritenuto necessario per la definizione dei predetti provvedimenti di attuazione.

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ALLEGATO 6

Interrogazione 5-01535 Ferraresi: Sul sovraffollamento, sulle condizioni dei detenuti e sulla situazione degli istituti penitenziari della Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'Onorevole Ferraresi ed alle sue osservazioni sui penitenziari calabresi ricordando in via preliminare, che l'impegno del Ministro Guardasigilli per migliorare le condizioni detentive è stato massimo e polidirezionale sin dall'inizio del suo mandato. Il Parlamento, dopo l'insediamento del nuovo Governo, ha approvato la delega per la depenalizzazione di reati di minore allarme sociale e per la implementazione della detenzione domiciliare, in una logica che è di ripensamento delle pene detentive, nonché misure per l'affidamento in prova ai servizi sociali con sospensione del processo, sul modello della probation, già collaudato con successo per i minori. Si è così definita una tendenza legislativa volta all'introduzione di misure per la riduzione dei flussi detentivi di entrata, attraverso un più rigoroso regime della custodia cautelare, la depenalizzazione, la rivisitazione delle sanzioni in materia di stupefacenti e, dall'altro lato, la previsione di ulteriori misure per l'aumento dei flussi in uscita.
  I risultati ottenuti sul versante della diminuzione della popolazione carceraria sono sicuramente importanti. Sono infatti notevolmente diminuiti i flussi medi di ingresso, così come si sono significativamente ridotte le presenze di detenuti in attesa di primo giudizio ed è grandemente cresciuto il numero di detenuti ammessi a misure alternative.
  Anche la vicenda Torreggiani, con la condanna dell'Italia da parte di Strasburgo, ha costituito una occasione di riflessione per valutare e attuare iniziative volte a migliorare le condizioni di vita dei detenuti, che non si limitino alla dimensione minima dello spazio vitale, ma che assicurino condizioni carcerarie di qualità adeguata ad attuare il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Ciò premesso, preciso che le notizie utili a riscontrare le emergenze segnalate in interrogazione sono state richieste al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, al Dipartimento Affari di Giustizia e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rispettivamente investiti della verifica dell’ operato della Magistratura di sorveglianza calabrese, della sussistenza o meno di possibili violazioni della normativa europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle condizioni carcerarie dei penitenziari calabresi.
  Dai contributi pervenuti per il tramite del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e dalla verifica delle note esplicative trasmesse dai Presidenti dei Tribunali di Catanzaro e Cosenza, dai magistrati di sorveglianza dei medesimi Tribunali non sono emersi riscontri per eventuali carenze o omissioni suscettibili di rilievo disciplinare.
  Sulla base dei dati informativi riferibili ai magistrati di sorveglianza interessati – dei quali tre in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e competenti per la casa Circondariale di Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme e Crotone, due presso quello di Cosenza e competenti per la casa circondariale di Cosenza, Paola e Castrovillari – non sono stati rilevati comportamenti dovuti a negligenza o inerzia, risultando piuttosto una attenta vigilanza su ciascun penitenziario di competenza, assicurata anche mediante il confronto tra i magistrati sulle problematiche Pag. 22comuni, al fine di adottare linee di comportamento condivise e stabilire gli interventi più opportuni. Anche dai dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria emerge un quadro rassicurante, risultando periodica la frequenza con cui i Magistrati di sorveglianza effettuano le visite nei penitenziari di rispettiva competenza. Più nel dettaglio segnalo ad esempio che nell'anno 2014 nella C.C. di Catanzaro il Magistrato di sorveglianza ha effettuato 8 visite, di cui 2 per ispezioni dei locali e che nella C.C. di Vibo Valentia le visite vengono effettuate a cadenza mensile.
  Per quanto riguarda i ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali da parte dei detenuti ristretti negli istituti di pena della Calabria, comunico – secondo le informazioni acquisite dal Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria – che nell'anno 2011 sono stati comunicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al Governo italiano 8 ricorsi, presentati da altrettanti detenuti presso l'istituto penitenziario di Cosenza. I primi ricorsi diretti a denunciare la questione del sovraffollamento carcerario in Italia considerati dalla Corte europea sono stati da questa dichiarati irricevibili dalla Corte europea con sentenza del 16 settembre 2014 non risultando esaurite le vie offerte dal diritto interno, a seguito dall'adozione del sistema di rimedi, preventivo e compensativo, che ormai il nostro ordinamento prevede.
  Nell'anno 2013 è stato comunicato un solo ricorso, sempre presentato da un detenuto ristretto nell'istituto penitenziario di Catanzaro ed anch'esso è stato dichiarato irricevibile dalla Corte con sentenza del 1o aprile 2014. Per gli anni 2010, 2012 e 2014 non sono stati comunicati ricorsi proposti da detenuti presso alcuno dei penitenziari calabresi. Devo, però, segnalare che l'Amministrazione viene a conoscenza dei ricorsi pendenti dinanzi alla Corte EDU soltanto a seguito di formale comunicazione degli stessi da parte della Cancelleria, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia a Strasburgo, al fine di consentire al Governo italiano la formulazione di osservazioni a difesa. La comunicazione ha luogo a seguito di un preliminare esame circa la non evidente irricevibilità del ricorso per motivi di forma o per palese infondatezza del merito. Non è dato conoscere, pertanto, i ricorsi che non siano stati comunicati.
  Per quanto riguarda, poi, le condizioni di sovraffollamento in cui verserebbero gli istituti penitenziari della regione Calabria e le molteplici criticità riferite, nello specifico, ai penitenziari di Catanzaro e Paola, mi preme evidenziare che anche nei penitenziari calabresi, come in tutta Italia, si sono sensibilmente riequilibrate le presenze detentive in conseguenza sia degli interventi legislativi di recente introduzione aventi finalità deflattiva, sia dell'aumentata capienza della regione dovuta all'apertura dell'istituto di Arghillà ed all'entrata in funzione del nuovo padiglione detentivo di Catanzaro, a far data dal 28 aprile scorso. Comunico, infatti, che a fronte di una capienza regolamentare di complessivi 2620 posti detentivi, alla data del 29 settembre u.s. negli istituti calabresi risultano presenti 2364 detenuti.
  Segnalo, peraltro, che rispetto ai dati indicati in interrogazione, il rapporto tra capienza regolamentare e presenza effettiva di detenuti è decisamente migliorato.
  Dalle informazioni assunte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è emerso che nella casa circondariale di Vibo Valentia vi sono 258 detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare di 365 posti; nella casa circondariale di Castrovillari sono 110 i detenuti ristretti a fronte di una capienza regolamentare di 122 posti; nella casa circondariale di Cosenza a fronte di una capienza regolamentare pari a 220 posti le presenze ammontano a 243 presenti; nella casa circondariale di Locri sono 146 i presenti, a fronte di una capienza regolamentare di 89 posti; nella casa circondariale di Palmi ci sono 176 detenuti con una capienza regolamentare di 152 posti; nella casa circondariale di Paola la capienza è Pag. 23indicata in 182 posti, mentre le presenze ammontano a 224; nella casa circondariale di Reggio Calabria «Panzera» 180 sono i presenti e la capienza è di 176 posti; nella casa di reclusione di Rossano a fronte di una capienza regolamentare di 215 posti vi sono 247 presenti; nella casa circondariale di Catanzaro i presenti sono 560 e la capienza regolamentare è di 627 posti.
  Alla luce dei dati enunciati ritengo doveroso sottolineare che, sebbene in alcune realtà vi sia un esubero di presenze detentive rispetto alla capienza regolamentare o a quella effettivamente disponibile, tale parametro risponde comunque a valutazioni ponderate e non deve destare allarme: la capienza regolamentare è, infatti, calcolata dalla competente Direzione generale utilizzando un parametro ben superiore a quello considerato dalla Corte EDU. Infatti il parametro adottato corrisponde a quanto disposto dal Ministero della salute per le abitazioni private (che prevede uno spazio di 9 mq per una persona singola più 5 mq per ogni altra persona alloggiata nello stesso ambiente); il parametro che la Corte EDU utilizza, mutuandolo dagli standard del Comitato per la prevenzione della tortura è invece di 7 mq per la persona singola e altri 4 mq per ciascuna ulteriore persona e la Corte stabilisce la violazione dell'articolo 3 della Convenzione (e dunque un trattamento inumano o degradante) quando si scende al di sotto di 3 mq per ciascuna persona. Alla data del 29 settembre nessun detenuto in Calabria – come del resto altrove nel Paese – si trova in tale situazione.
  Venendo ora al numero di detenuti tossicodipendenti e di detenuti affetti da gravi disturbi mentali o da altre gravi patologie di fatto incompatibili con lo stato di detenzione intramuraria, riferisco i dati che sono stati acquisiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per ciascun istituto.
  Secondo le verifiche effettuate risulta che il numero di detenuti tossicodipendenti ristretto nella C.C. Castrovillari è di 10 tossicodipendenti, di 52 nella C.C. Catanzaro, di 16 in quella di Cosenza, di 6 in quella di Locri e di Palmi, di 49 nella C.C. Paola, di 3 nella C.C. Reggio C. «Panzera», di 45 nella C.C. Reggio C. «Arghillà», 15 nella C.R. Rossano e di 3 nella C.C. Vibo Valentia. Nella C.C. di Crotone e nella C.R. di Laureana di Borrello non risultano essere ristretti detenuti tossicodipendenti.
  Nella C.C. Catanzaro, in quelle di Cosenza, Paola, Reggio C. «Panzera» e nella C.R. Rossano risultano essere ristretti rispettivamente 2, 2,7, 3 e 3 detenuti affetti da patologie psichiatriche. Soltanto nella C.C. Reggio C. «Panzera» sono ristretti 3 detenuti affetti da gravi patologie, peraltro in fase di accertamento.
  Quanto ai detenuti che negli istituti penitenziari calabresi hanno fruito della legge impropriamente definita come «svuota carceri» comunico dal 2010 alla fine del mese di agosto 2014 il numero ammonta a 406 soggetti; 44 sono le istanze complessivamente avanzate ai sensi della legge 199/2010 e 25 il numero complessivo delle istanze di espulsione dal territorio dello Stato come misura alternativa alla detenzione, presentate da detenuti stranieri ai competenti Uffici di Sorveglianza.
  Per quanto attiene alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture penitenziarie calabresi, faccio presente che per ogni anno preso in considerazione vi è stata la destinazione di risorse: nel 2009 le somme destinate ammontano a 360.873,76 euro per la manutenzione ordinaria e a 1.200.000,00 euro per la manutenzione straordinaria, nel 2010 a 509.360,00 e a 798.302,00 euro; nel 2011 a 729.970,00 ed a 37.112,76 euro; nel 2012 a 224.500,00 ed a 3.224.197,96 euro; nel 2013 a 327.226,18 ed a 2.423.447,92 euro; nel 2014 190.000,00 ed a 1.352.000,00 euro.
  Sebbene nel corso del 2014 le somme assegnate abbiano subito un decremento rispetto agli anni precedenti, segnalo che è stata assegnata una ulteriore somma pari a 253.000 euro, destinata a finanziare i lavori di completamento del nuovo reparto dell'istituto di Catanzaro.
  In merito, poi, all'attivazione del Centro Diagnostico Terapeutico annesso alla casa circondariale di Catanzaro «Ugo Caridi», Pag. 24comunico che, nel corso del corrente anno, il Provveditorato ha sollecitato il Direttore Generale della ASL di Catanzaro affinché procedesse a quanto necessario per la stipula in tempi brevi dell'Accordo Operativo previsto dall'articolo 4 del Protocollo di Intesa, sottoscritto dal Ministro della Giustizia e dal Presidente della Regione Calabria. Ad oggi la situazione sembra essere in via di completa definizione, con una attivazione del CDT presumibilmente prevista entro la fine del 2014. Per completezza di informativa preciso, peraltro, che le difficoltà presentatesi nell'iter procedimentale, sono legate allo scioglimento del Consiglio Regionale della Calabria ed alla conseguente mancata proroga o, in alternativa, nomina dei dirigenti delle ASL, tra cui proprio quella di Catanzaro.
  Per quanto concerne la richiesta di sorveglianza dinamica faccio presente che la stessa è adottata prioritariamente negli istituti e nelle sezioni definite «a custodia attenuata» e, pertanto, allo stato, trova attuazione nella apposita sezione della casa circondariale di Paola, e nell'istituto penitenziario di Laureana di Borrello. A tali strutture si aggiungerà una delle due sezioni della casa circondariale di Crotone, destinata in parte alla vigilanza dinamica, anche se al momento parzialmente attiva, in quanto interessata da lavori di ristrutturazione.
  Per quanto attiene gli interventi di esecuzione relativi alla sentenza Torreggiani, segnalo che in tutte le realtà detentive calabresi è consentito ai detenuti della media sicurezza di trascorrere almeno otto ore al di fuori della camera di pernottamento ed è garantita l'effettuazione dei colloqui anche nelle ore pomeridiane e per sei giorni a settimana, compresa, a rotazione, la giornata di domenica; è prevista la prenotazione delle visite al fine di evitare file ed attese. Di tali modalità di effettuazione dei colloqui beneficiano anche i ristretti dell'alta sicurezza.
  Preciso, inoltre, che anche le visite delle competenti autorità sanitarie locali sono effettuate negli istituti penitenziari della Calabria con cadenza temporale periodica, compatibilmente con esigenze organizzative dei vari istituti.
  Per quanto riguarda poi le molteplici criticità afferenti la casa circondariale di Catanzaro, rappresento che:
   a) non sussiste carenza di personale di Polizia Penitenziaria atteso che l'organico effettivamente amministrato, alla data del 26 settembre 2014, è di 298 unità a fronte della previsione di 257 unità. Nel corrente anno, infatti, è stato attivato il nuovo padiglione di reclusione di media sicurezza per il quale la competente Direzione Generale ha disposto l'assegnazione provvisoria di 34 unità di personale di Polizia Penitenziaria;
   b) la carenza relativa alla mancanza di una figura di capoarea per l'area educativa e per l'area contabile è stata risolta già da tempo dal Provveditorato regionale, con l'adozione di appositi provvedimenti di assegnazione temporanea di funzionari;
   c) gli interventi riguardanti la struttura sono stati molteplici, proprio perché si è consapevoli delle molte criticità evidenziate anche in periodi molto recenti. Tuttavia il competenze Dipartimento ha informato che molte delle problematiche riferite nell'interrogazione sono in via di risoluzione. Segnalo infatti che gli uffici interni destinati alle varie attività istituzionali e gestionali sono stati tutti sistemati; sono stati ultimati i lavori di adeguamento dei cortili «passeggi» relativi al reparto alta sicurezza;
   d) è in atto la progettazione degli interventi di adeguamento dei reparti detentivi che non hanno la doccia all'interno delle stanze detentive;
   e) sono in corso lavori di adeguamento dei cortili «passeggi», per i quali è prevista la creazione di un posto di servizio coperto per il personale vigilante e l'implementazione del sistema di videosorveglianza;

  Sempre in relazione alla casa circondariale di Catanzaro si riporta che in Pag. 25merito alla presenza di liquami fognari nei cortili di passeggio, la Direzione dell'istituto, appositamente interpellata, ha dichiarato che in nessuno dei cortili sussiste tale problematica.
  Per quanto concerne, poi, la coincidenza delle ore previste per la doccia con le ore d'aria, l'Amministrazione penitenziaria assicura che per i reparti in cui le docce sono nelle camere detentive, non vi è alcun problema di coincidenza. Per due padiglioni, di alta e media sicurezza, ove le docce si trovano in locali esterni alle camere di pernottamento, vi è una parziale coincidenza dell'orario, nel senso che l'orario della doccia coincide con le ore dei passeggi in via alternativa, per alcune sezioni detentive solo nella fascia antimeridiana, per le altre solo nella fascia pomeridiana. Tale coincidenza deve essere superata e lo sarà allorché saranno effettuati anche, in tali reparti, i previsti adeguamenti alla normativa vigente.
  In merito alla allocazione di tre detenuti per cella, chiusi per 20 ore al giorno, devo precisare che nei circuiti di alta e di media sicurezza le camere detentive ospitano al massimo 2 detenuti. Soltanto nel padiglione di reclusione di media sicurezza nel quale le celle hanno una superficie maggiore ai 18 mq – escluso il bagno – sono ospitati fino a tre detenuti. Come già riferito, ai detenuti appartenenti al circuito di Media Sicurezza vengono garantite almeno 8 ore fuori dalla camera detentiva, mentre ai ristretti del circuito Alta Sicurezza vengono assicurate 5 ore d'aria, 2 ore di socialità e la fruizione del campo sportivo e l'attività scolastica.
  Quanto alle docce destinate ai detenuti, sebbene le stesse si trovino all'esterno delle camere detentive, sono oggetto di continui interventi finalizzati a garantirne l'efficienza ed il decoro. È stata, infatti, disposta la tinteggiatura dei locali ed è stata avviata da parte della Direzione Generale Risorse materiali Beni e Servizi la progettazione degli interventi di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 dei reparti detentivi.
  Relativamente, poi, al lamentato stato di usura delle scale di accesso ai piani detentivi, riferisco che all'esito delle verifiche disposte in sede non si è avuto riscontro alle segnalazioni riferite, risultando invece che le stesse sono in buone condizioni. Di recente, si è proceduto anche alla sostituzione di tutti i rivestimenti delle rampe e dei pianerottoli delle scale agenti e di quelle riservate ai detenuti. Sottolineo, peraltro, che anche la schermatura alle finestre delle celle non rappresenta una criticità ed, anzi, risulta essere stata installata – previa acquisizione del nulla osta del Magistrato di Sorveglianza competente e della Direzione Generale Detenuti e Trattamento – per risolvere la problematica inerente la proliferazione dei ratti favorita proprio dal continuo getto di spazzatura dalle finestre da parte dei detenuti. Le reti antigetto attualmente installate, oltre ad essere a norma ed a consentire il passaggio di luce ed aria, hanno consentito di debellare la suddetta criticità, così come attestato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro durante le visite ordinarie. Preciso ancora che la stessa Azienda Sanitaria ne aveva suggerito l'installazione.
  Quanto all'area verde, la zona è già stata individuata ed è in fase di studio da parte dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale una soluzione per dotarla di attrezzature idonee.
  Per quanto concerne l'assistenza medica, comunico che il servizio sanitario, nonostante alcune criticità, viene garantito 24 ore su 24. In istituto, peraltro, sono presenti ben 14 branche specialistiche ed, a breve, sarà garantita una assistenza sanitaria ancora migliore grazie all'apertura del CDT.
  Preciso ancora che il penitenziario di Catanzaro è dotato di regolamento interno, recentemente oggetto di revisione per l'adeguamento alle modifiche introdotte a seguito della sentenza «Torreggiani» e che i detenuti AS1, AS2 e AS3 ergastolani sono ubicati in cella singola.
  In merito alla popolazione detenuta straniera, segnalo, invece, che non sono Pag. 26presenti i mediatori culturali, ma che vi è una positiva presenza del volontariato.
  Per quanto attiene agli specifici quesiti riguardanti la casa circondariale di Paola, premetto che l'Istituto è dotato di regolamento interno, approvato con regolare Decreto del Capo del Dipartimento nella data del 16 febbraio 2014, che ogni ristretto fruisce all'interno della camera di pernottamento di 4,5 mq calpestabili, escluso il bagno, che diventano 5 mq nel nuovo padiglione adibito a custodia attenuata e che, in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza Torreggiani, sono garantite almeno 8 ore al giorno al di fuori della camera di pernottamento, che salgono a 10 ore per i detenuti allocati nel reparto a custodia attenuata a sorveglianza dinamica.
  Anche le opportunità trattamentali offerte in ambito intramurario sono molteplici: in particolare, la biblioteca centrale è gestita dal cappellano e si aggiunge ad altre attività, quali quelle che si svolgono nella sala socialità ed in quella di lettura e modellismo presenti in ogni reparto, perfettamente funzionanti ed assiduamente frequentate dai detenuti.
  Nella struttura penitenziaria vi è altresì un teatro dotato di 158 posti a sedere dove si svolgono rappresentazioni artistiche anche con il coinvolgimento dei ristretti e una ampia palestra solo momentaneamente chiusa per contingenti necessità organizzative.
  Le attività lavorative presenti sono esclusivamente quelle alle dipendenze dell'Amministrazione. Esiste, tuttavia, un protocollo di intesa tra casa circondariale ed Ente Comunale di Paola, sottoscritto il 19 dicembre 2012 con validità triennale, con il quale dovrebbero essere avviati al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354/75 un congruo numero di detenuti.
  La lavanderia risulta chiusa dallo scorso mese di luglio per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione; in ogni caso nessun detenuto ha espressamente richiesto di avvalersi della lavanderia. Per il lavaggio degli effetti personali non forniti dall'amministrazione gli stessi provvedono mediante i propri familiari.
  I materassi in dotazione alla popolazione detenuta non sono di gomma piuma, ma di poliuretano espanso con le caratteristiche prescritte e sono consegnati sempre in condizioni buone; tra l'altro, i detenuti all'atto della consegna, sottoscrivono un apposito modulo per accettazione sui requisiti di idoneità.
  Su ogni piano sono installati apparecchi telefonici, utili all'effettuazione delle telefonate detenuti e familiari. È assicurata, altresì, l'autorizzazione delle telefonate sulla telefonia mobile.
  L'impianto di illuminazione notturna è stato ripristinato ed è oggi perfettamente funzionante in seguito all'accoglimento, da parte del magistrato di sorveglianza di Cosenza, di un reclamo presentato da un singolo detenuto.
  Per le sale colloqui sono in via di completamento i lavori di adeguamento che riguarderanno anche la creazione di una sala destinata ai colloqui con i bambini, oltre ad altre 3 sale a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;
  Nel corso del 2014 è stato attivato, a cura del «Centro Territoriale Permanente – Educazione degli Adulti» di Paola, un progetto a termine di servizio di mediazione culturale per la popolazione detenuta straniera, iniziato nel mese di maggio e concluso nel successivo mese di luglio 2014.
  Nel concludere la risposta, augurando che lo sforzo ricostruttivo delle articolazione del Ministero possa essere apprezzato dagli onorevoli interroganti, si ribadisce la consapevolezza che la questione carceri esige un impegno costante che il Ministro ha in più di un'occasione manifestato.
  Si assicura altresì che l'attenzione e la sensibilità al tema delle condizioni detentive è costantemente mantenuto dal Ministero della giustizia, nella convinzione peraltro che proprio la dialettica parlamentare non mancherà di fornire i propri contributi per ogni nuova o diversa soluzione che possa consentire il raggiungimento dell'obiettivo condiviso di una realtà carceraria migliore e più umana.

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ALLEGATO 7

Interrogazione 5-03351 Businarolo: Sulla richiesta obbligatoria del certificato penale del casellario giudiziale ai fini dello svolgimento di attività professionali o volontarie con minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto legislativo n. 39 del 2014, introducendo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 l'articolo 25-bis (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro), attua la direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
  La direttiva prevede che, ai fini della prevenzione di eventuali recidive, i datori di lavoro siano posti in grado di conoscere, al momento dell'assunzione per impieghi che comportino contatti diretti e regolari con minori, l'eventuale esistenza di precedenti condanne per delitti sessuali a danno di minori o di misure interdittive, derivanti da tali condanne, all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tale obbligo informativo, il cui inadempimento è sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria, si attua mediante l'acquisizione di un apposito certificato rilasciato dall'Ufficio del casellario centrale.
  Sul tema, sin dallo scorso aprile il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale due circolari del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, alcune note esplicative dell'Ufficio Legislativo ed una scheda pratica (corredata da FAQ) contenente le informazioni di rilievo per chi fosse interessato all'applicazione concreta della nuova normativa.
  In particolare, è stato chiarito che la normativa è destinata ad essere applicata ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e regolari con minori.
  Inoltre, si è precisato che l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale sorge soltanto con riferimento ai rapporti di lavoro in senso stretto, con esclusione, pertanto, di quei rapporti di collaborazione inquadrabili nel volontariato. In mancanza di argomenti testuali o sistematici di segno contrario, si è altresì rilevato che il datore di lavoro non ha l'obbligo di reiterare la richiesta di certificato alla scadenza dello stesso.
  Da ultimo, l'Ufficio del casellario centrale ha completato l'aggiornamento del proprio sistema informativo ed è oggi in grado di consentire il rilascio del nuovo certificato che contenga le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati dalla normativa in questione. Non è dunque più necessario, per il datore di lavoro, acquisire una dichiarazione del lavoratore sostitutiva della certificazione prima di procedere all'impiego del lavoratore.
  La previsione dell'obbligo di acquisizione del certificato costituisce misura ritenuta necessaria per assicurare il perseguimento della finalità della direttiva citata, rivolta ad evitare che determinati soggetti, resisi responsabili di gravi reati in danno di minori, possano commetterne di ulteriori approfittando dell'esercizio di mansioni lavorative che comportino contatti diretti e regolari con i medesimi.
  Il codice penale prevede altresì la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori, Pag. 28nei confronti dei condannati per i delitti di natura sessuale in relazione ai quali sussiste l'obbligo di preventiva informazione da parte del datore di lavoro; tale obbligo, in tal modo, è altresì direttamente strumentale ad assicurare effettività alla pena accessoria sopra indicata.
  Quanto all'ambito di applicazione della norma, il testo dell'articolo 25-bis citato precisa che essa opera nei confronti di tutti i datori di lavoro che intendano «impiegare al lavoro» una persona per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori; la norma si riferisce dunque ad un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive e pone l'obbligo a carico del datore di lavoro nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro: solo all'atto dell'assunzione sorge l'obbligo e trova applicazione, per il caso di inadempimento, la correlata sanzione. Analogo obbligo sorge quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
  Infine, poiché la norma non contiene alcuna previsione di retroattività (né può applicarsi retroattivamente la relativa sanzione amministrativa) la stessa non si riferisce ai rapporti di lavoro conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma.
  Quanto alle questioni relative alla mancata inclusione nell'ambito applicativo della norma dei rapporti di volontariato o di collaborazione non strutturate secondo l'archetipo del contratto di lavoro, ed alla irrilevanza dei cosiddetti «carichi pendenti», va rilevato che, in linea teorica, sarebbe auspicabile offrire una maggiore tutela ai minori, soggetti per loro stessa definizione «deboli», ampliando le garanzie informative ad ogni rapporto che, al di là della qualificazione giuridica formale, comporti un contatto diretto con tale categoria di soggetti.
  È tuttavia vero che, sotto il profilo pratico, la soluzione prescelta dal legislatore risponde all'esigenza di evitare di sovraccaricare i datori di lavoro di oneri informativi ulteriori rispetto a quelli imposti dalla norma comunitaria, anche alla luce del principio di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il quale gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
  La limitazione delle garanzie informative alle sole condanne e non ai procedimenti ancora pendenti, inoltre, appare in linea con la previsione della specifica pena accessoria (ad una condanna definitiva) dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
  Per quanto concerne, infine, l'ulteriore profilo attinente alla opportunità di prevedere l'esenzione del pagamento del bollo per le domande del certificato chiesto per motivi di lavoro o di volontariato, si ritiene che tale soluzione potrebbe comportare ingiustificabili disarmonie rispetto al contesto complessivo della materia che regola l'assoggettamento delle certificazioni all'imposta di bollo, senza considerare gli innegabili riflessi negativi per la finanza pubblica.

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ALLEGATO 8

Interrogazione 5-03391 Scuvera: Sul processo di accorpamento di uffici giudiziari soppressi al Tribunale di Pavia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla interrogazione in oggetto, volta a conoscere quali iniziative i Ministri della giustizia e dell'economia e finanze intendano assumere per rendere disponibile la somma di euro 1.500.000,00 necessaria per il completamento del terzo lotto dei lavori che interessano il Tribunale di Pavia così da consentire il processo di accorpamento dei Tribunali soppressi di Vigevano, Voghera e della sezione di Abbiategrasso, per quanto di stretta competenza, si rappresenta quanto segue.
  Dalle informazioni assunte presso la competente articolazione ministeriale consta come la maggior parte degli uffici giudiziari di Pavia siano ubicati presso il Palazzo di Giustizia, edificio del ’700 di proprietà demaniale, sito in Piazza Tribunale n. 1. L'Ufficio del Giudice di Pace, gli Uffici Volontaria Giurisdizione, Giudice Tutelare, e Recupero Crediti e Spese di Giustizia sono allocati, invece, in un immobile di proprietà privata sito in Via Luigi Porta n. 14.
  Per quanto riguarda il Palazzo di Giustizia, l'edificio – di vetusta realizzazione – è stato interessato nel tempo da consistenti interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento secondo il progetto definitivo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 197 del 6 agosto 2003, ed a cura del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Milano.
  I predetti interventi sono stati finanziati attraverso un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti che – in data 28 gennaio 2004 – ha concesso al comune di Pavia un prestito di importo pari a euro 10.845.594,88 – posizione n. 4450040/00 – con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.
  Il predetto finanziamento è stato erogato in favore del comune di Pavia in più soluzioni, nel periodo 2005-2014, per un importo complessivo pari ad euro 10.621.448,65 sulla base della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'Ente locale. L'ultima erogazione è avvenuta nel mese di maggio 2014, mentre l'importo ancora da erogare, a valere sul prestito sopra indicato – che risulta in regolare ammortamento – ammonta, alla data odierna, ad euro 224.146,23.
  I programmati interventi sono stati, tuttavia, interrotti anticipatamente per il fallimento dell'impresa aggiudicataria.
  Nel corso dell'anno 2010, il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria aveva trasmesso una perizia di variante dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia e dell'ex Casa Circondariale di Pavia (attigua al Palazzo), con previsione di una ulteriore spesa per euro 7.705,740,87, oltre alla somma già stanziata.
  In considerazione della necessità di spazi ulteriori in seguito all'accorpamento dei Tribunali di Vigevano e Voghera, nonché della sezione distaccata di Abbiategrasso, la competente Direzione Generale ha impegnato, nell'anno 20123, la somma di euro 5.000.000,00 sul capitolo 7200 PG3 di questo Ministero (fondo opere: spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili) Pag. 30al fine di poter completare le opere attraverso l'acquisizione dell'ex carcere e la realizzazione di una nuova ala.
  Il Provveditorato ha suddiviso i lavori in tre lotti con relativi tre distinti appalti:
   1) Lavori di messa in sicurezza delle nuove aule penali e dell'edificio sito in corso Cavour, nell'ambito delle opere di ampliamento e messa a norma presso il Palazzo di Giustizia di Pavia per euro 1.650.000,00;
   2) Lavori di completamento nell'edificio ex Colombina su via Gambini e ex semiliberi su via Porta Manca nell'ambito delle opere di ampliamento e messa a norma presso il Palazzo di Giustizia di Pavia per euro 1.600.000,00;
   3) Lavori di completamento delle autorimesse, della centrale termica e di sistemazione delle aree di pertinenza esterne nell'ambito delle opere di ampliamento e messa a norma presso il Palazzo di Giustizia di Pavia per euro 1.750.000,00.

  Allo stato, i lavori sono regolarmente in corso, ad eccezione delle opere relative al terzo lotto, la cui realizzazione è attualmente sospesa in seguito a ricorso al TAR di un partecipante alla gara d'appalto, come riferito dal Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia; ricorso che, pertanto, va tenuto distinto da quello che l'interrogante ascriverebbe al secondo lotto di lavori. Si è in attesa della pronunzia del Consiglio di Stato per la prosecuzione di detti lavori.
  Non è, pertanto, rispondente al vero quanto rappresentato dall'interrogante in ordine alla necessità di un rifinanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il completamento del terzo lotto, per la ulteriore somma di euro 1.500.000,00: le somme inizialmente stanziate attraverso il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti sono state, difatti, tutte utilizzate, mentre quelle necessarie per il completamento del terzo lotto sono state più recentemente erogate da questo Ministero in favore del Provveditorato interregionale territorialmente competente mediante ricorso al capitolo 7200, e per l'importo complessivo di euro 1.750.000,00, trattandosi oltretutto di interventi strutturali su edificio demaniale.
  Ulteriore fabbisogno finanziario potrebbe essere soddisfatto attraverso nuova assegnazione di somme iscritte sul medesimo capitolo di bilancio, non dovendosi, perciò, ricorrere nuovamente alla Cassa Depositi e Prestiti che, peraltro, non dispone di ulteriori fondi da destinare al Ministero della giustizia.
  Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche – anche previa iniziativa della competente Commissione di manutenzione – dovrà, pertanto, segnalare gli interventi da eseguire per il completamento del terzo lotto così da consentire a questo Ministero la individuazione e quantificazione dei fondi da assegnare per la ultimazione dei lavori nell'ambito della programmazione pluriennale degli interventi.