CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2629, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
   rilevato che:
    l'articolo 16 detta disposizioni per favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero per la realizzazione del presidio sanitario nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia in Sardegna;
    l'articolo 17, che modifica in più punti il testo unico delle disposizioni in materia di edilizia, interviene in una materia (quella appunto dell'edilizia) che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia del «governo del territorio», attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    diverse misure del medesimo articolo 17 sono finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative e degli oneri posti a carico di cittadini e imprese in materia di attività edilizia e sembrano quindi riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti, con la sentenza n. 203 del 2012, la Corte costituzionale (argomentando a proposito della SCIA) ha chiarito che la semplificazione degli oneri burocratici e dei procedimenti può essere considerata come principio fondamentale dell'azione amministrativa e che quest'ultima, a sua volta, può essere qualificata come «prestazione», con la conseguenza che lo Stato è competente a fissarne il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;
    l'articolo 31 – in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel e sono stabiliti i criteri per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi connessi – incide significativamente sulla materia del turismo, che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, va considerata di competenza legislativa residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione);
    l'articolo 35, oltre a perseguire una finalità di oggettiva rilevanza nazionale, Pag. 298vale a dire la realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti, necessaria anche per superare le censure rivolte all'Italia dalle autorità europee, interviene in una materia, la gestione dei rifiuti, che la Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela dell'ambiente», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato (tra le molte, sentenza n. 285 del 2013);
    gli articoli 37 e 38 – che intervengono, rispettivamente, in materia di gasdotti e di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – sono riconducibili, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, alle materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio», entrambe attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: peraltro la giurisprudenza della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 303 del 2003) ha chiarito che, in caso di istanze unitarie, è consentito allo Stato, anche in materie non riservate alla sua competenza legislativa esclusiva, non soltanto l'esercizio della funzione amministrativa, ma anche la disciplina normativa della medesima funzione, a condizione, tuttavia, che il relativo intervento sia proporzionato, non risulti affetto da irragionevolezza e sia oggetto di procedure concertative con la regione interessata;
    l'articolo 41 (che reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania) dispone al comma 4 che per il 2014 le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 siano disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa deliberazione della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate, e che tale deliberazione debba essere adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i termini e le modalità del finanziamento privato ivi previsto per la realizzazione del presidio sanitario nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia in Sardegna;
   all'articolo 31, valuti la Commissione di merito la possibilità di rimettere la disciplina delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché la definizione dei criteri per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi connessi, a un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 (anche ai fini di una esplicita revisione dell'accordo del 2002 tra Stato, regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico); in subordine, al comma 1 del medesimo articolo si preveda un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 (anziché una «intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»);
   all'articolo 35, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare, sia acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni e che, ai fini dell'adozione del medesimo decreto, si tenga conto della pianificazione delle regioni e degli enti locali in materia di impianti di smaltimento dei rifiuti; al medesimo articolo, appare opportuno verificare Pag. 299la congruità dei termini previsti dai commi 2, 4 e 6;
   agli articoli 37 e 38, appare necessario assicurare, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i livelli di governo, che le regioni siano coinvolte in modo adeguato sia nell'individuazione delle infrastrutture strategiche e nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti (articolo 37), sia nel rilascio dei titoli concessori relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (articolo 38);
   all'articolo 41, comma 4, si valuti la possibilità di prevedere l'intesa tra le regioni interessate e i Ministeri competenti ivi richiamati, in luogo del «parere favorevole» degli stessi come condizione per l'adozione della deliberazione di giunta regionale ivi prevista.

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ALLEGATO 2

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli (nuovo testo C. 2397 Capezzone).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 2397, recante «Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che:
    il provvedimento riforma la disciplina delle tasse automobilistiche, che dal 1993 sono state devolute alle regioni a statuto ordinario;
    l'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, fa salva la facoltà, riconosciuta alle regioni dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992, di variare le tasse automobilistiche, ma prevede che tale facoltà possa essere esercitata solo a decorre dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe;
    l'articolo 3, comma 1, prevede che la perdita di gettito a carico delle regioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 sia compensata attraverso trasferimenti annuali il cui ammontare dovrà essere determinato con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;
    il predetto articolo 3 non chiarisce se le compensazioni coprano anche l'eventuale mancato gettito per le regioni connesso alla sospensione della facoltà di variare le tasse automobilistiche ai sensi del richiamato comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se le compensazioni finanziarie previste dall'articolo 3, comma 1, per la perdita di gettito delle regioni conseguente alla riforma delle tasse automobilistiche coprano anche l'eventuale mancato gettito connesso alla sospensione, disposta dall'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della facoltà, per le regioni medesime, di variare i tributi regionali ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992.