CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE, recante attuazione dell'Accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (Atto del Governo n. 104).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE, concernente l'attuazione dell'Accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (atto n. 104);
   osservato che la direttiva 2009/13/CE assicura sostegno normativo all'attuazione di accordi tra le parti sociali, seguendo un processo decisionale che valorizza il dialogo sociale e che merita di essere promosso e consolidato anche a livello nazionale;
   osservato che l'articolo 2 dello schema, introduce nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'articolo 5-bis, che rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione dei lavori, da svolgersi a bordo di navi o unità mercantili o di navi da pesca, ai quali è vietato adibire i minori di diciotto anni in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi;
   considerato che, nell'ambito di tale ultima disposizione, non è fissato un termine per l'adozione del richiamato decreto interministeriale, né si prevede una espressa disciplina sanzionatoria per i casi di violazione del divieto di adibire minori a lavori pericolosi per la loro salute o sicurezza;
   rilevata, su un piano generale, l'esigenza di provvedere a completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;
   richiamate, in particolare, le disposizioni contenute nell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che rimettono ad appositi decreti di delegificazione il compito di dettare le norme necessarie al coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto e la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
   osservato, tuttavia, che, al fine di operare un migliore coordinamento tra la Pag. 231disciplina vigente e le nuove disposizioni da introdurre sembra opportuno procedere al conferimento di una specifica delega legislativa al Governo, in linea con quanto a suo tempo previsto, per il settore delle navi da pesca, dall'articolo 11 del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, successivamente modificato nel senso di prevedere una modifica puntuale all'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
   ricordato, altresì, che in ambito europeo è stata elaborata una specifica proposta di direttiva (COM(2013) 728 final) tesa a modificare le direttive in materia di diritto del lavoro che escludono i marittimi dal proprio campo d'applicazione o che consentono deroghe che non siano giustificate da ragioni obiettive;
   invitato il Governo a procedere ad una verifica in ordine all'opportunità di mantenere le deroghe previste per il settore marittimo nei provvedimenti legislativi di recepimento di direttive europee in materia di lavoro;
   valutato il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 settembre 2014;
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) nella decisione che si allega al presente parere,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 2, capoverso Articolo 5-bis, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di:
    1) prevedere un termine per l'emanazione del decreto interministeriale al quale è rimessa l'individuazione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di diciotto anni in considerazione della loro pericolosità per la salute e la sicurezza;
    2) introdurre una congrua sanzione amministrativa per la violazione del medesimo divieto;
   b) su un piano più generale, si raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 29, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.