CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03729 Ricciatti: Attuazione del piano industriale di Indesit company

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel mese di dicembre 2013 è stato sottoscritto, com’è noto, presso il Ministero dello sviluppo economico, un accordo con i principali interlocutori istituzionali, aziendali e sindacali che ha impegnato le parti per un percorso industriale ed occupazionale in grado di dare prospettive alla Indesit.
  Secondo quanto previsto dal citato accordo, l'azienda Indesit, per 5 anni, non ricorrerà a licenziamenti, riporterà in Italia produzioni realizzate in Spagna, Polonia e Turchia ed effettuerà investimenti per oltre 80 milioni di euro. Tale accordo è stato successivamente sottoposto al referendum dei lavoratori che lo hanno condiviso, approvando così la via di rilancio di questa importante realtà industriale.
  Vorrei ricordare che Indesit Company S.p.A. fa capo alla holding Fineldo S.p.A.
  Lo scorso luglio Indesit company spa ha comunicato che Whirlpool Corporation e Fineldo S.p.A. hanno sottoscritto un accordo per la cessione della partecipazione detenuta da Fineldo in Indesit Company S.p.A.. Inoltre Whirlpool ha sottoscritto con alcuni membri della famiglia Merloni accordi per l'acquisto delle azioni da essi detenute in Indesit. Ai sensi di tali accordi, Whirlpool acquisterebbe un numero complessivo di azioni rappresentanti il 66,8 per cento dei diritti di voto in Indesit. Secondo quanto pubblicizzato da fonti corporate, Whirlpool allo stato intende finanziare questa operazione per cassa, insieme a finanziamenti bancari e il ricorso al mercato del debito statunitense e internazionale, a seconda della tempistica del closing e delle condizioni di mercato.
  È necessario sottolineare che, l'acquisizione del controllo di Indesit da parte di Whirpool è soggetta sia all'autorizzazione del Tribunale di Ancona, ottenuta recentemente, sia alla procedura dell'autorità antitrust per cui si è in attesa dell'esito. Infatti, in data 8 settembre 2014 è stato notificato alla Commissione Europea un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.
  A seguito di un esame preliminare la Commissione ha ritenuto che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si è riservata la decisione definitiva al riguardo.
  Rimanendo in attesa dell'esito della procedura di cui sopra, al fine di monitorare al vicenda Indesit, il Mise ha tenuto ieri un incontro per la verifica della situazione con le parti coinvolte nella vertenza.
  L'incontro riguardante INDESIT – Whirlpool, ha avuto carattere interlocutorio, la Whirlpool ha infatti dichiarato di dover effettuare ancora verifiche al suo interno.
  Per il Ministero dello Sviluppo Economico è fondamentale che INDESIT rispetti
gli impegni derivanti dall'accordo cosa che nell'incontro di ieri ha garantito che avrebbe continuato a fare.
  Il Mi.S.E. si è impegnato a convocare di nuovo la Whirlpool entro fine anno, per aggiornare la situazione circa gli impegni presi.

Pag. 204

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03730 Vallascas: Composizione del gruppo di coordinamento nazionale GNL presso il Ministero dello sviluppo economico

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il gruppo di lavoro tecnico è stato istituito presso il MISE il 17 aprile 2014 per redigere una proposta da sottoporre alle Amministrazioni interessate relativamente a una ipotesi di piano nazionale per la diffusione del GNL come carburante per i mezzi di trasporto terrestri e marittimi, analizzando i diversi aspetti tecnici, di sicurezza, normativi, logistici e amministrativi coinvolti.
  Il gruppo ha tenuto diverse riunioni e con ogni probabilità sarà presentata dallo stesso una prima relazione entro il 2014, anche in vista delle decisioni che dovranno essere assunte in previsione dell'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie sulla riduzione dell'inquinamento nel trasporto navale.
  Il tavolo è stato istituito su iniziativa del MISE nell'ambito delle proprie strutture e senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
  Ciò premesso, non si ravvisano impedimenti alla partecipazione a detto tavolo anche di un rappresentante del Consiglio nazionale degli Ingegneri, al quale il MISE chiederà di designare un proprio qualificato rappresentante per le prossime riunioni.

Pag. 205

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03731 Benamati: Delocalizzazioni di aziende beneficiarie di finanziamenti Simest

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'attività svolta da Simest SpA è finalizzata al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e ha per oggetto la partecipazione a imprese e società all'estero promosse e partecipate da imprese italiane.
  Su tale attività il Ministro dello Sviluppo Economico riferisce annualmente al Parlamento, con una Relazione puntuale sui risultati conseguiti dalla Simest e con tutte le informazioni e i dati relativi alle singole partecipazioni, sia nuove acquisizioni che già in portafoglio.
  L'intervento di Simest consiste nell'accompagnare le aziende su mercati esteri nei quali per la tipologia del prodotto, per la presenza di barriere tariffarie o di regole giuridiche proprie del Paese, non è conveniente o possibile l'attività di esportazione ma è richiesta la presenza di un sito produttivo in loco. Perciò si è rivelato nel tempo uno strumento importante che aiuta le imprese italiane a occupare mercati che altrimenti verrebbero acquisiti da concorrenti esteri.
  Con riferimento al problema della «delocalizzazione» si fa presente che Simest opera in un contesto normativo ben preciso che affronta in maniera esplicita il tema dei potenziali rischi di delocalizzazione e di depauperamento di know-how produttivo e/o tecnologico.
  La disposizione normativa, espressamente finalizzata dal Legislatore proprio «a disincentivare le imprese interessate ai fenomeni di delocalizzazione» prevede che «I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive».
  Pertanto, è richiesto il mantenimento in Italia delle parti più importanti e qualificate, sotto il profilo tecnologico e del know-how specifico, della produzione interessata dal progetto di investimento.
  Inoltre, ai sensi della Legge n. 100 del 1990, «gli interventi di SIMEST, in ogni caso, devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate» e, quindi, non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e/o la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto, la partecipazione della SIMEST non può riguardare «aziende in crisi» che delocalizzano all'estero.
  Quando si parla di internazionalizzazione dell'impresa, non vuol dire delocalizzarne la produzione ma far si che l'impresa conquisti quote di mercato all'estero, che vada quindi ad aumentare la sua produzione e le sue vendite.
  In un mercato estero in potenziale costante concorrenza la semplice vendita non è più sufficiente a mantenere le posizioni acquisite, occorre offrire una serie di servizi accessori che vanno dalla progettazione personalizzata all'assistenza postvendita costante e continua che metta in grado il cliente di usufruire al meglio del macchinario o utensile acquistato, garantendo Pag. 206rapidità di intervento e di pezzi di ricambio.
  Simest, fornisce sostegno all'investimento che l'impresa deve mettere in campo per stabilire basi operative direttamente sui mercati di interesse.
  Il mantenimento sul sito nazionale delle attività di ricerca e sviluppo che, come si è sopra detto, è condizione indispensabile per usufruire del sostegno di Simest, garantisce l'elevato livello di innovazione tecnologica che ci consente di mantenere le quote di mercato acquisite.
  Nella congiuntura economica straordinaria degli ultimi sette anni, è certamente possibile che una azienda in fase di sviluppo, sia all'estero che in Italia, possa aver subito difficoltà di mercato con conseguente ricorso temporaneo alla Cassa integrazione.
  Tuttavia, in generale, dai dati forniti dalla Simest e riportati al Parlamento, al momento della cessione, si è registrato, mediamente, un incremento sia degli organici che della produzione delle società beneficiarie del sostegno pubblico.

Pag. 207

Pag. 208

Pag. 209

Pag. 210

Pag. 211

ALLEGATO 4

Decreto-legge n. 133 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il disegno di legge (C. 2629 Governo) recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;
   valutato il complesso delle disposizioni di cui al Capo I concernenti «misure per la riapertura dei cantieri», di cui al Capo II concernenti «misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni», di cui al Capo III concernenti «misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico», di cui al Capo IV concernenti «misure per la semplificazione burocratica», di cui al Capo V concernenti «misure per il rilancio dell'edilizia», di cui al Capo VI concernenti «misure urgenti in materia di porti e aeroporti», di cui al capo VIII concernenti «misure urgenti in materia ambientale», di cui al Capo X concernenti «misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali»;
   particolarmente valutate, per quanto di più stretta competenza della Commissione, le disposizioni di cui al Capo VII concernenti «misure urgenti per le imprese» e ricomprendenti le norme di cui all'articolo 30 in materia di «promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti», di cui all'articolo 31 in materia di «misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri», di cui all'articolo 32 in materia di «marina resort e implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto», nonché le disposizioni di cui al Capo IX concernenti «misure urgenti in materia di energia» e ricomprendenti le norme di cui all'articolo 36 in materia di «misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi», di cui all'articolo 37 in materia di «misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale», di cui all'articolo 38 in materia di «misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali», di cui all'articolo 39 in materia di «revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive»;
   sottolineata, in riferimento al richiamato articolo 30, la rilevanza del suo concorso al raggiungimento degli obiettivi segnalati in sede di relazione di accompagnamento del provvedimento: «trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali»; «cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media»; «espandere la presenza nei Paesi in cui il potenziale è maggiore»; «accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri»;Pag. 212
   sottolineata altresì, in riferimento al richiamato Capo IX, la rilevanza del suo concorso al raggiungimento degli obiettivi segnalati in sede di relazione di accompagnamento del provvedimento: «favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali sbloccando gli investimenti privati in programma da anni nel settore»; «attribuire carattere di strategicità alle infrastrutture attraverso le quali il sistema italiano del gas naturale si approvvigiona dall'estero»; «riconoscere carattere strategico di pubblica utilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e a quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale»;
   segnalata, sul piano generale, la necessità dell'integrazione dell'impianto e della strumentazione recati dal decreto-legge in argomento con le scelte che verranno operate in sede di Legge di Stabilità per il 2015 a sostegno della crescita del Paese, a partire dalla conferma della detrazione al 65 per cento delle spese per i lavori di efficientamento energetico degli edifici, dalla proroga della detrazione al 50 per cento delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dal rinnovo del credito d'imposta per l'acquisto di nuovi macchinari ed apparecchiature, dalla certa e coerente dotazione finanziaria annuale del Fondo Sviluppo Coesione per l'intero orizzonte programmatico 2014-2020;
   segnalata, ancora sul piano generale, la centralità del disegno di legge delega per il recepimento delle nuove Direttive comunitarie in materia di appalti pubblici ai fini della semplificazione e della razionalizzazione del quadro normativo, nonché ai fini del contrasto del ricorso a sistemi derogatori;
    delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) in riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera e), in materia di permesso di costruire in deroga, la Commissione referente richiami, attraverso apposita formulazione, il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 24 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui, nel caso di insediamenti commerciali, l'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;
   2) in riferimento all'articolo 18 in materia di «liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo», la Commissione referente proceda – allo scopo di salvaguardare, anche in considerazione del perdurare di un difficilissimo ciclo economico, talune esigenze di tutela del conduttore – alla seguente riformulazione della norma: «1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 350 mila e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto”»; «1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».
   3) in riferimento all'articolo 22 in materia di «conto termico» ed ai fini del previsto aggiornamento del sistema degli incentivi, la Commissione referente preveda il coinvolgimento attraverso appositi pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata;
   4) in riferimento all'articolo 26 recante «misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati», Pag. 213la Commissione referente richiami attraverso apposita formulazione, ai commi 1 e 3, il rispetto, nel caso di insediamenti commerciali, dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;
   5) in riferimento all'articolo 37 recante «misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale», la Commissione referente integri le disposizioni di cui al comma 3) in ordine alla definizione di «meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta...privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas» con «meccanismi di verifica ex post delle performance – come suggerito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – al fine di responsabilizzare gli operatori su basi contrattuali e di corrispettivo...»;
   6) in riferimento all'articolo 38 concernente «misure per la valorizzazione delle risorse energetiche», verifichi la Commissione referente la relazione di dette misure con gli impegni di cui alla risoluzione 8-00074 approvata, il 6 agosto u.s., dalle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività Produttive della Camera dei deputati, nonché la possibilità di una traduzione normativa e procedurale di quanto segnalato da AGCM in sede di audizione: «Le istanze dei territori devono ovviamente essere prese in adeguata considerazione (magari mutuando dalla prassi del debàt public presente in altri Stati), ma all'interno di procedure autorizzative certe nei tempi e negli iter» ;
   7) in riferimento all'articolo 38, chiarisca la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, se i decreti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2 coincidano con il titolo concessorio unico di cui ai commi 5-8, ancorché questi ultimi commi facciano riferimento alle sole attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, mentre il comma 1 includa anche la prospezione tra le attività di natura strategica;
   8) in riferimento all'articolo 38, comma 3, la Commissione referente proceda al coordinamento tra le disposizioni ivi recate in materia di trasferimento dalle Regioni al Ministero dell'ambiente della competenza per la VIA concernente progetti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma con il dettato della lettera v) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. 152/2006, che affida alla competenza regionale la VIA per «attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi o gassosi e delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota...», nonché, in relazione al comma 5, al coordinamento della normativa in materia di durata delle concessioni attraverso esplicita indicazione delle norme abrogate e delle norme vigenti, e, in relazione al comma 6, alla precisazione dell'autorità competente all'effettuazione della «valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori» prevista ai fini del rilascio del titolo concessorio unico;
   9) in riferimento all'articolo 38, comma 9, con cui, ai fini del rilascio del titolo concessorio, la possibilità di presentazione di un «programma provvisorio» recante l'indicazione degli studi e delle sperimentazioni da effettuarsi, a fronte di difficoltà tecniche e di ubicazione, per la verifica della possibilità dello sviluppo e della coltivazione di un giacimento di idrocarburi attraverso l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, viene estesa ad aree in cui attualmente vige un divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Golfo di Venezia, Golfo di Napoli, Golfo di Salerno, Isole Egadi), la Commissione referente espliciti, attraverso apposita formulazione, la necessità di compiuta applicazione in ciascuna di dette aree della disciplina dell'accertamento dell'insussistenza di rischi fin qui prevista per le sole acque del Golfo di Venezia;
   10) in riferimento all'articolo 38, comma 10, chiarisca la Commissione referente Pag. 214l'esatta portata del concetto di «prossimità» funzionale alla dichiarata finalità «di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi...»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) in riferimento all'articolo 1, commi 1-9, valuti la Commissione referente l'opportunità di una più puntuale definizione dei poteri e delle funzioni del Commissario e la configurazione di detti poteri e funzioni rispetto alle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché, al comma 10, l'opportunità di ripristinare la fin qui vigente previsione – di cui alla legge n. 238/1993 – circa l'espressione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di apposito parere sugli schemi di Contratto di programma tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT;
   b) in riferimento all'articolo 3, commi 1-9, valuti la Commissione referente l'opportunità di una più puntuale definizione della finalizzazione delle risorse del fondo «sblocca-cantieri» alle diverse categorie di interventi previste e dell'introduzione di disposizioni utili ad accelerare e semplificare l'approvazione del Contratto di programma tra ANAS e MIT, nonché di prevedere l'impignorabilità dei fondi destinati all'attuazione del programma di emergenza bradisismica di cui alla L.887/84;
   c) in riferimento all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione referente l'opportunità di precisare i presupposti dell'intervento della cabina di regia istituita, pressi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a supporto dei comuni per lo sblocco di opere incompiute, nonché compiti e poteri di detta cabina, verificando altresì la possibilità che – come richiesto dall'Anci – possano essere escluse dal patto di stabilità anche «opere per le quali siano già state avviate o siano in corso le procedure di gara»;
   d) in riferimento all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 5, valuti la Commissione referente la rilevanza del contrasto che, ad avviso dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ne emergerebbe – a causa di procedure di determinazione in via amministrativa di canoni, pedaggi e tariffe per aeroporti ed autostrade – «con gli orientamenti comunitari e con il modello di regolazione economica indipendente dei trasporti abbracciato dal legislatore con la costituzione dell'Autorità», nonché le considerazioni dell'AGCM circa l'esigenza di «un sostanziale ripensamento» dell'articolo 5 e «l'opportunità di eliminare il citato comma 11»;
   e) in riferimento all'articolo 6 recante «agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili», la Commissione referente rappresenti al Governo l'esigenza del più tempestivo confronto con la Commissione europea circa la compatibilità del sistema di incentivazione – peraltro previsto per il solo anno 2015 – nonché l'utilità dell'integrazione delle misure in argomento con «un Piano pubblico dedicato – come suggerito dall'Agenzia per l'Italia Digitale – anche per evitare un potenziale rischio di frammentazione degli interventi a discapito dei Comuni più piccoli e delle periferie»;
   f) in riferimento all'articolo 7 recante «norme in materia di gestione di risorse idriche», valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la possibilità di prevedere l'immediata attivazione del Fondo di garanzia per la promozione degli investimenti nel settore idrico, di cui all'articolo 24 del d.d.l. «collegato ambientale» (AC 2093);
   g) in riferimento al già richiamato articolo 7 ed all'articolo 9 recante disposizioni concernenti «interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM», valuti la Commissione Pag. 215referente gli effetti delle previsioni di affidamenti senza pubblicità per interventi negli ambiti dell'edilizia scolastica, della mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, dell'adeguamento antisismico, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché della prospettata possibilità di interventi in house a contrasto di situazioni di dissesto idrogeologico e per opere di depurazione e sistemazione idraulica;
   h) in riferimento all'articolo 10 e, segnatamente, all'individuazione – ai sensi del comma 1, lettera a) – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dei settori di interesse generale per cui estendere in favore di soggetti privati l'operatività di Cassa depositi e prestiti, valuti la Commissione referente l'opportunità del rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
   i) in riferimento all'articolo 15 concernente l'istituzione del «Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese», verifichi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la possibilità di prevederne – accanto al «rilancio delle imprese industriali» – una più inclusiva missione di sostegno del sistema imprenditoriale italiano, nonché di chiarire – come segnalato da Banca d'Italia – quali possano essere «gli incentivi che avrebbero gli intermediari privati a partecipare al fondo di nuova istituzione» e di rispondere al contrasto – come ancora segnalato da Banca d'Italia – tra la restrizione dell'attività del Fondo a imprese che occupano non meno di 150 addetti e «l'evidenza empirica disponibile secondo cui sono principalmente le imprese di minore dimensione a presentare livelli di patrimonializzazione contenuti...», valutando altresì – relativamente alle disposizioni di cui al comma 9 in ordine all'individuazione mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle caratteristiche delle imprese beneficiarie, della tipologia di investimento nel Fondo e delle modalità organizzative del Fondo medesimo – l'opportunità del rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
   j) in riferimento alle finalità di cui al Capo V recante «misure per il rilancio dell'edilizia», rinnovi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, valutazioni e verifiche circa la possibilità di una tempestiva messa a punto del «regolamento edilizio standard» da adottarsi da parte di tutti i comuni italiani;
   k) in riferimento all'articolo 17, comma 1, valuti la Commissione referente l'opportunità di chiarire la nozione di «interventi conservativi» di cui alla lettera b; di coordinare l'eliminazione dell'obbligo di presentazione dei progetti a corredo della comunicazione inizio lavori, di cui alla lettera c), con la necessità del progetto per il calcolo degli oneri nei casi di CILA per frazionamento e accorpamento e per l'invio all'Agenzia delle Entrate, valendo la CILA medesima quale variazione catastale; di precisare l'ambito di applicazione degli «interventi di trasformazione urbana complessa» di cui alla lettera g); di chiarire il riferimento dell'onerosità commisurata alle opere di urbanizzazione per manutenzione straordinaria, di cui alla lettera h), alla manutenzione straordinaria comportante il frazionamento di unità immobiliari ed anche ai casi di manutenzione straordinaria interessante parti strutturali e, dunque, richiedente SCIA; di contemperare la disciplina del «mutamento d'uso urbanisticamente rilevante» di cui alla lettera n) con l'esigenza – richiamata dall'Anci in sede di audizione – di «non compromettere i profili sostanziali di una buona pianificazione, di una gestione equilibrata degli insediamenti urbani», puntualizzando altresì la prevalenza delle categorie funzionali statali di destinazione d'uso urbanistico su quelle regionali;
   l) in riferimento all'articolo 21 recante l'introduzione di una deduzione dal reddito del venti per cento in favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquisti, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre Pag. 2162017, un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni, valuti la Commissione referente l'opportunità di precisare quali siano le altre agevolazioni fiscali precluse, ai sensi del comma 5, dall'utilizzo di detta deduzione, e valuti altresì l'impatto della prevista copertura di oneri attraverso il concorso di stanziamenti già dedicati al sistema dell'autotrasporto per 20 milioni di euro nel 2017 e per 30 milioni di euro nel 2018;
   m) in riferimento all'articolo 24 in materia di «misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio», valuti la Commissione referente l'opportunità di esplicitare, attraverso apposita formulazione, la possibilità che tra i soggetti abilitati alla presentazione di progetti di tutela e valorizzazione rientrino anche le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche;
   n) in riferimento all'articolo 25 recante «misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale», valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere, intervenendo sulle vigenti previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che il sovrintendente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, sia tenuto alla tempestiva comunicazione dei motivi ostativi, nonché delle eventuali condizioni e modalità necessarie per la positiva conclusione del provvedimento, rispetto alle quali gli istanti possano produrre osservazioni e manifestare eventuale assenso, precisando intanto, che, in materia di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente provvede, decorsi 60 giorni e se il sovrintendente non ha dato parere, con il rilascio o con il diniego;
   o) in riferimento all'articolo 28 recante «misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale», valuti la Commissione referente l'impatto della prevista copertura di oneri attraverso il concorso di stanziamenti già dedicati al sistema dell'autotrasporto per 8 milioni di euro nel 2017;
   p) in riferimento all'articolo 29, valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere, nell'ambito del processo di definizione mediante DPCM del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
   q) in riferimento all'articolo 30, la Commissione referente richieda al Governo chiarimenti circa la dotazione finanziaria complessiva del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy, le sue coperture ed il suo orizzonte temporale, i concreti risultati attesi e la loro verificabilità, nonché circa appartenenza e gestione del «segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015», di cui al comma 2, lettera e), verificando altresì la possibilità di valorizzare le reti d'impresa come modalità aggregativa particolarmente utile ai fini dell'accrescimento della partecipazione delle microimprese all'export;
   r) in riferimento all'articolo 31, la Commissione referente segnali al Governo l'esigenza di coordinamento tra la disciplina dei condhotel recata da detto articolo e le previsioni del decreto legge 83/2014 in ordine all'emanazione di un decreto del MIBACT di classificazione delle strutture ricettive, ivi compresi i condhotel;
   s) in riferimento all'articolo 32 concernente l'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettiva all'aria aperta con conseguente applicazione alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in detti resort dell'IVA agevolata al dieci per cento, valuti la Commissione referente la congruità dell'attuale previsione di un'equiparazione soltanto temporanea ed avente effetto Pag. 217dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in argomento fino al 31 dicembre 2014;
   t) in riferimento all'articolo 34, la Commissione referente valuti l'opportunità di consentire la sospensione temporanea dell'esercizio di impianti termoelettrici di minore efficienza e con più elevati livelli emissivi, allo scopo di accrescere efficienza e competitività del settore elettrico e di perseguire il contenimento dei costi energetici, senza che ciò comporti la perdita delle relative autorizzazioni;
   u) in riferimento all'articolo 35 e, segnatamente, all'individuazione mediante DPCM degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti da qualificarsi come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente», valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere il rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, nonché del coinvolgimento della Conferenza unificata.