CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03733 Gebhard: Revisione delle sanzioni in materia di concorsi o operazioni a premio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli proponenti sollecitano iniziative volte ad una revisione del vigente sistema di sanzioni amministrative in relazione a quelle fattispecie di manifestazioni a premio che, in realtà, surrettiziamente propongono alla platea dei consumatori giochi con vincita in denaro, in violazione dunque di norme e precetti propri del settore dei giochi pubblici.
  La revisione dovrebbe risolversi – secondo l'auspicio dell'interrogante – in una diversa calibratura dell'entità delle sanzioni in proporzione «all'entità dell'elusione» accertata o, comunque, all'effettivo grado di violazione del monopolio statale in materia di giochi.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si fa presente quanto segue.
  È utile richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento.
  Come precisato dagli Onorevoli interroganti, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 è stato emanato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, il regolamento di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  Con l'entrata in vigore di detto Regolamento, il controllo sulle iniziative premiali è passato dal Ministero dell'economia e finanze al Ministero delle attività produttive (attuale Ministero dello sviluppo economico) ed il regime dell'autorizzazione è stato sostituito con quello della comunicazione. Pertanto il controllo svolto dal Ministero dello sviluppo economico è successivo o concomitante allo svolgimento della manifestazione.
  Presso il Ministero è operativo un ufficio che espleta attività di controllo, d'ufficio o su segnalazione, e che attraverso più servizi informativi garantisce la corretta conoscenza della normativa in materia.
  Il Ministero dello sviluppo economico è competente ad accertare e sanzionare in particolare le seguenti violazioni:
   quando il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
   quando vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
   quando vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;
   quando vi siano altre violazioni delle disposizioni e prescrizioni contenute nel Regolamento, quali omissione della comunicazione preventiva, mancato deposito del regolamento del concorso o mancato deposito di cauzione e omessa presentazione di fidejussione a garanzia della consegna dei premi.Pag. 135
  In caso di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali e la presenza di premi in denaro o costi di partecipazione al concorso, l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha riconosciuto anche all'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il potere sanzionatorio interdittivo e pecuniario dell'attività premiale.
  Con riferimento al regime sanzionatorio, al fine di rafforzare le misure di contrasto all'elusione del monopolio statale dei giochi e delle lotterie, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le sanzioni per tutte le manifestazioni a premio sono state aumentate ad un importo compreso fra un minimo di 50.000 e un massimo di 500.000 euro, senza mantenere una differenziazione e diversa articolazione delle sanzioni stesse per le citate violazioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico che, in molti casi, sono caratterizzate da un minore disvalore (talora si tratta di violazioni solo procedurali e formali) ed hanno una minore valenza economica sia per le imprese interessate che per i destinatari dell'iniziativa premiale.
  L'intervento normativo da ultimo segnalato, pertanto, ha il pregio di costituire un detenente all'adozione di condotte illecite; tuttavia potrebbe essere rimodulato in modo da assicurare maggiore gradualità della sanzione in funzione della gravità della condotta.
  Ciò posto, il Ministero dello sviluppo economico evidenzia che le sanzioni di importo significativamente elevato vanno senza dubbio irrogate nel caso di necessità di contrastare l'elusione della riserva statale per le lotterie, ma, come prospettato dall'Onorevole interrogante sembrano essere sproporzionate per sanzionare violazioni relative ad iniziative promozionali esclusivamente commerciali e di rilievo economico del tutto marginale. In tali circostanze le violazioni, spesso di carattere solo formale, erano adeguatamente e già efficacemente sanzionate con il precedente sistema sanzionatorio proporzionale, sistema che consentiva peraltro, nei casi di operazioni promozionali di grande rilievo economico, introiti anche maggiori di quelli ora previsti.
  Ciò premesso, la tematica di una possibile revisione del sistema sanzionatorio dovrebbe essere oggetto dei necessari approfondimenti in sede tecnica anche con i rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno.
  Questo percorso di analisi potrebbe essere impostato parallelamente ai lavori di attuazione dell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, recante la delega al riordino della materia dei giochi pubblici, nell'ambito dei quali, peraltro, nulla esclude che possano rinvenirsi spunti ed occasioni di miglioramento del predetto sistema a livello di fonte primaria.
  Resta ferma la necessità di mantenere i limiti e le prescrizioni normative relative all'organizzazione e allo svolgimento di giochi a premio, in modo tale da assicurare che gli stessi non costituiscono ostacoli alle attività promozionali delle imprese, ma siano esclusivamente finalizzati a evitare elusioni del monopolio dello Stato in materia di lotterie ed a tutelare i consumatori relativamente alla correttezza e trasparenza dei meccanismi di aggiudicazione dei premi.

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ALLEGATO 2

5-03734 Sottanelli: Utilizzo della graduatoria degli idonei di un concorso svolto dalla Guardia di Finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, il Comando Generale della Guardia di Finanza rappresenta quanto segue.
  Con d.P.C.M. 8 settembre 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei conti sono state autorizzate le assunzioni di personale per l'anno 2014.
  A seguito del perfezionamento del suddetto provvedimento si provvederà, nell'ultima decade del mese di novembre 2014, ad incorporare la seconda e ultima aliquota (317 unità) dei 637 allievi finanzieri ad immissione diretta, vincitori della procedura bandita nel 2012 (per un totale di 750 unità).
  Sul punto in Comando precisa che, solo al termine delle sostituzioni che interverranno a seguito di eventuali rinunce e defezioni nei primi 20 giorni dall'inizio dell'attività addestrativa, si procederà a comunicare al Ministero della difesa i nominativi degli ulteriori 113 vincitori della procedura in argomento da avviare al periodo di ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate. Nelle annualità interessate dal piano di assorbimento di tali vincitori non sono state bandite nuove procedure per il reclutamento di allievi finanzieri.
  Per quanto concerne l'arruolamento degli idonei in sovrannumero, si ritiene che le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (c.d. «Decreto D'Alia»), non trovino applicazione alle procedure concorsuali bandite dalla Guardia di finanza.
  Tale orientamento assume fondamento nel principio di specialità riconosciuto all'Istituzione dall'ordinamento amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di impiego militare, positivamente affermato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  A conferma di quanto sopra, il Comando rappresenta che:
   la circolare n. 5 in data 21 novembre 2013 del Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, precisato che le disposizioni del c.d. «Decreto D'Alia» sono destinate alle amministrazioni centrali dello Stato, fatte «salve le disposizioni speciali previste per alcune categorie di personale incompatibili con tale disciplina»;
   il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 14 in data 23 luglio 2011, richiamata nell'interpellanza in rassegna, ha affermato che il reclutamento di personale mediante procedure concorsuali anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie risulta pienamente giustificabile nelle ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso collegata a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico;
   da ultimo, anche il T.A.R. Lazio, pronunciandosi nel merito (sentenza n. 9984/14 datata 10 luglio 2014), ha ribadito l'inapplicabilità del c.d. «Decreto D'Alia» alle procedure concorsuali indette dal Corpo.

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  In aggiunta, il Comando segnala che le modifiche apportate al decreto-legge n. 90/2014 in sede di conversione (legge 11 agosto 2014, n. 114) hanno introdotto una previsione eccezionale, finalizzata a soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento dell’«Expo Milano 2015», autorizzando le Forze di polizia ad assumere personale nei ruoli iniziali attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti nell'anno 2013.
  Pertanto, la necessità di emanare una norma ad hoc per consentire alle Forze armate e alle Forze di polizia di nominare i vincitori di concorso tra gli idonei in soprannumero di una precedente procedura conferma l'inapplicabilità delle previsioni del richiamato decreto-legge n. 101/2013 alle amministrazioni del Comparto «Sicurezza-Difesa».
  Da ultimo, per quanto attiene ai concorsi banditi dal Corpo, in ossequio al richiamato principio di specialità, la tematica dell'ultrattività delle graduatorie è contenuta nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che prevede, per il reclutamento degli allievi marescialli e degli allievi finanzieri, la facoltà – e non l'obbligo – di utilizzare le graduatorie dei candidati idonei non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse (articolo 7, comma 2, per gli allievi finanzieri e l'articolo 43, comma 7, per gli allievi marescialli).
  L'Amministrazione, al riguardo, ha sempre preferito bandire nuove procedure, nella prospettiva di effettuare un'idonea selezione all'interno di una rinnovata platea di aspiranti, in applicazione del principio della «massima partecipazione» dei candidati.
  Tale facoltà risulta altresì preclusa atteso che sono ormai decorsi quasi 2 anni dalla data di approvazione delle menzionate graduatorie (28 gennaio 2013).

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ALLEGATO 3

5-03735 Villarosa: Siti nei quali presta servizio il personale della Guardia di Finanza personale della Guardia di Finanza interessati dalla presenza di amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentito il Comando Generale della guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.
  La Guardia di finanza, ai fini della definizione di un compiuto quadro di situazione a livello nazionale della presenza di amianto negli immobili in uso, ha avviato, nel mese di luglio dell'anno 2012, un'attività di monitoraggio e mappatura che ha consentito di definire le criticità sussistenti, gli interventi di bonifica e le pertinenti ulteriori risorse finanziarie all'uopo necessarie rispetto a quelle già assegnate.
  L'attività di monitoraggio complessivamente svolta ha evidenziato:
   la presenza di amianto in n. 111 immobili in uso al Corpo, connotata da diversificata rilevanza;
   la risoluzione delle relative criticità in n. 89 siti;
   la programmazione/avvio, per le restanti sedi del propedeutico iter procedurale.

  Infine, si segnala che, con specifico riguardo alla caserma Cefalonia Corfù, tenuto conto della significatività degli interventi da porre in essere, sono stati aggiudicati i lavori di rimozione alla ditta appaltatrice ed è in corso l'affidamento degli stessi.
  In allegato si deposita il prospetto fornito dal Comando Generale della Guardia di Finanza con il dettaglio dei dati richiesti dagli Onorevoli Interroganti.

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ALLEGATO 4

5-03736 Maietta: Trattative con la Svizzera per la conclusione di un accordo relativo al trattamento fiscale dei capitali italiani trasferiti nella Confederazione Elvetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di sapere a che punto siano le trattative per la firma di un Accordo tra Italia e Svizzera in materia di «rientro di capitali» illecitamente costituiti o detenuti da cittadini italiani nelle banche della Confederazione elvetica nonché quali misure il Governo abbia intenzione di adottare per risolvere tale problematica.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Nel campo della trasparenza fiscale internazionale curata e promossa dall'OCSE, la Svizzera risulta essere uno dei 47 Stati o Territori (tra cui anche l'Italia) firmatari della Dichiarazione OCSE del 6 maggio 2014 in cui, tra l'altro, i sottoscrittori:
   dichiarano la propria determinazione a contrastare l'evasione e la frode fiscale e a promuovere la compliance in materia tributaria;
   confermano che lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria denominato «Common Reporting Standard» (nel seguito CRS) rappresenta uno strumento in grado di raggiungere il predetto obiettivo;
   prendono atto che il CRS deve essere implementato rispettando i limiti e gli obblighi di riservatezza imposti dai trattati;
   si impegnano a utilizzare a breve lo strumento del CRS;
   sottolineano che occorre dare assistenza ai Paesi in via di sviluppo in modo da diffondere ovunque i benefici dello scambio automatico di informazioni;
   invitano tutti i Paesi che non hanno ancora aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, a farlo nel più breve tempo possibile.

  Tuttavia, occorre far presente che la Svizzera non rientra tra i Paesi early adopter di cui alla dichiarazione OCSE del mese di agosto 2014 in cui gli Stati firmatari (tra cui anche l'Italia) si sono impegnati ad adottare un preciso calendario di implementazione e ad utilizzare lo scambio automatico di informazioni con lo strumento del CRS a partire dal 1o gennaio 2016.
  Ne consegue che attualmente, nel settore della collaborazione amministrativa fiscale internazionale curato dall'OCSE, la Svizzera non ha ancora preso un preciso impegno temporale per l'adozione del CRS quale strumento da utilizzare per lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria.
  Per quanto riguarda il rientro dei capitali, da parte italiana è stato più volte rappresentato alle Autorità svizzere che per l'Italia l'unica via per regolarizzare il rientro dei capitali è quella oggetto della cosiddetta Voluntary Disclosure prevista dalla normativa nazionale in corso di esame parlamentare. Pertanto, sotto il profilo tecnico non sussiste alcuna ipotesi di definizione bilaterale del rientro dei Pag. 142capitali a condizioni più vantaggiose rispetto al provvedimento domestico di Voluntary Compliance come sarà definitivamente approvato in Italia che, come noto, si basa sui principi della mancanza di anonimato e sul pagamento integrale delle imposte evase, nonché sulla riduzione di talune sanzioni per le attività oggetto di collaborazione volontaria che siano detenute in Stati che stipulino con l'Italia un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni.
  In tal senso, l'Italia ha richiesto alla controparte elvetica, nell'ambito dei negoziati bilaterali in corso per la modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, di adeguare lo scambio di informazioni al livello di trasparenza richiesto dagli attuali standard internazionali, vale a dire mediante l'introduzione di una disposizione che sia in linea con l'Articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE.
  Sotto il profilo preventivo, con la legge 6 agosto 2013, n. 97 è stata innovata la normativa sul monitoraggio fiscale riallineandola a quella sul presidio preventivo antiriciclaggio.
  In particolare, sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza nuovi strumenti giuridici che permettono:
   l'acquisizione massiva dagli intermediari finanziari dei flussi superiori a 15 mila euro, in entrata ed in uscita dallo Stato da chiunque posti in essere;
   la rilevazione presso gli intermediari finanziari, i professionisti e tutti i soggetti tenuti alle rilevazioni anti riciclaggio del beneficiano economico di operazioni economiche e finanziarie poste in essere in Italia da soggetti cosiddetti opachi quali ad esempio società off-shore e trust.

  L'Agenzia delle Entrate, ha inoltre continuato l'opera di rafforzamento del presidio nello specifico settore del contrasto agli illeciti fiscali internazionali e alle frodi in generale ed ha continuato l'azione di sviluppo della cooperazione internazionale in campo fiscale.
  Più nel dettaglio, la specifica strategia di contrasto viene delineata a livello centrale e le relative azioni sul territorio vengono coordinate, sempre a livello centrale, attraverso tre Uffici specifici con competenza operativa nazionale i quali operano in sinergia con la Guardia di Finanza sfruttando le informazioni che vengono attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale.

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ALLEGATO 5

5-03737 Causi: Modalità di pagamento della TASI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentita l'Agenzia delle Entrate, si rappresenta quanto segue.
  Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 e deve essere versato tramite modello F24, indicando, tra l'altro, il codice catastale del comune beneficiario, onde permettere all'Agenzia delle Entrate di distribuire correttamente il gettito riscosso e le informazioni indicate dai contribuenti nelle deleghe di pagamento.
  In proposito, l'Onorevole interrogante segnala che, nei comuni risultanti da una fusione, è possibile istituire municipi e mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno degli enti preesistenti alla fusione.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare, tramite modello F24, il pagamento di più tributi, ivi compresa la TASI, nonché di indicare il codice catastale del comune soppresso.
  Al riguardo, si rappresenta che il modello F24 consente di effettuare, attraverso un'unica operazione, il pagamento di più tributi, indicando, come noto, i relativi codici identificativi (cosiddetti codici tributo). Inoltre, è possibile utilizzare anche i codici catastali dei comuni che sono stati soppressi a seguito di fusioni avvenute nel 2013 e nel 2014; in questi casi, il gettito e le relative informazioni saranno rese disponibili al comune risultante dalla fusione, mantenendo distinte le singole operazioni tra i vari comuni soppressi, così come riportato dal contribuente nella delega di pagamento.

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ALLEGATO 6

5-03738 Paglia: Applicazione di una sentenza della Corte di giustizia europea sulle commissioni interbancarie multilaterali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Paglia, premesso che la Corte di Giustizia Europea, in esito ad un ricorso, ha dichiarato illegittima l'applicazione delle commissioni interbancarie multilaterali nelle transazioni con carte di pagamento, per restrizione della concorrenza a danno degli esercenti e dei loro clienti, chiede come il Governo intenda intervenire, anche di concerto con l'ABI, per garantire la piena ottemperanza al suddetto pronunciamento della Corte e al fine di rendere immediatamente e pienamente fruibili per consumatori ed esercenti, i minori costi che ne derivano.
  Al riguardo, si fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è fortemente impegnato per raggiungere un compromesso nel senso auspicato in seno al Consiglio dell'Unione Europea, come risulta dal programma di Presidenza, sulla proposta di Regolamento emanata dalla Commissione Europea il 24 luglio 2013, riguardante le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (COM (2013) 550), che prevede, da un lato, un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito e dello 0,3 per cento sulle operazioni con carte di credito, dall'altro una serie di disposizioni in materia di regole commerciali che si applicheranno a tutte le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni di pagamento basate su carta.
  Tuttavia, a livello europeo sembra prevalere l'ipotesi di un tetto alle commissioni interbancarie, lasciando alla concorrenza del mercato la naturale spinta al ribasso delle commissioni associate a tali transazioni ed escludendo la soluzione «zero commissioni».
  Inoltre, l'articolo 11 della citata proposta di Regolamento Europeo, tra le regole in materia di orientamento, precisa che i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non possono impedire ai dettaglianti di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario.
  Il predetto regolamento si propone, pertanto, di creare nell'Unione Europea norme comuni in materia di commissioni interbancarie, introducendo massimali per le operazioni tramite carte di pagamento più ampiamente utilizzate dai consumatori, assicurando così il superamento dell'attuale frammentazione del mercato dovuta alla divergenza delle commissioni. Il regolamento propone, inoltre, misure di trasparenza per consentire ai dettaglianti e ai consumatori di scegliere gli strumenti di pagamento più idonei.
  Il Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà direttamente applicabile all'interno della Unione Europea secondo le tempistiche che verranno appositamente definite; le «Autorità Nazionali Competenti» avranno il compito di assicurarne il rispetto anche attraverso strumenti di natura sanzionatoria.
  Sulla questione il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che, al fine di garantire la massima diffusione degli strumenti di pagamento alternativi al contante, favorendo l'armonica applicazione dell'obbligo di accettare in pagamento le carte di debito, senza aggravi di Pag. 145costo per i singoli esercenti, si sono tenuti una serie di tavoli di confronto con gli operatori bancari e le associazioni di rappresentanza di settore, nell'ambito dei quali sono state affrontate le criticità poste dal passaggio generalizzato all'uso della moneta elettronica, in luogo dell'utilizzo del contante.
  Ulteriori incontri saranno effettuati, poi, con le Associazioni di categoria (esercenti e professionisti), onde condividere le informazioni acquisite e diffondere la conoscenza di pratiche commerciali che valorizzino l'utilizzo dei POS presso i merchant, limitando al massimo i costi di gestione degli stessi, attraverso offerte e sistemi di ammortamento dei costi.
  Il tema dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, avuto riguardo agli effetti che la citata proposta di Regolamento comunitario avrà sui consumatori, è stato posto all'attenzione anche delle Associazioni dei consumatori in una recente riunione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).
  In particolare, pur con differenti accentuazioni fra le Associazioni, anche dal CNCU è emersa l'esigenza di favorire lo sviluppo dei pagamenti elettronici e, a tal fine, di monitorare ed intervenire affinché la riduzione delle commissioni bancarie non si riverberi sul costo di gestione della carta per il possessore (canone pagato dal consumatore nell'ambito del contratto bancario), e l'auspicio che le iniziative in corso (sia a livello comunitario che nazionale) possano trovare applicazione salvaguardando la tutela dei consumatori e favorendo comportamenti ed abitudini volti a ricorrere sempre più, volontariamente, a regolare i propri pagamenti attraverso strumenti elettronici, in luogo del contante.

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ALLEGATO 7

5-03694 Paglia: Modalità di attribuzione e rinnovo del cosiddetto «patentino» per la rivendita di generi di monopolio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante, muovendo dall'esperienza applicativa del regolamento ministeriale n. 38 del 2013, che denoterebbe come in piccoli comuni o frazioni abitative risulti difficile l'attivazione di cosiddetto patentini per la vendita di prodotti da fumo, attesa la rigidità della soglia parametrica utile, legata alla redditività dell'esercizio che ne aspira l'acquisizione in funzione del dato dimensionale del comune interessato, chiede se non si ritenga di modificare tale soglia parametrica, abbassandola.
  L'effetto applicativo delle attuali soglie, anche di valore più basso, sarebbe invero quello che in centri urbani piccoli non si riuscirebbe ad attivare nuovi patentini ovvero si correrebbe il rischio di veder chiudere quelli esistenti.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.
  Vale, introduttivamente, una breve premessa di utile inquadramento della questione.
  In primo luogo occorre ricordare che, fin dai tempi della legge fondamentale di settore (legge n. 1293 del 1957) e del suo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958), la rete dei cosiddetto patentini costituisce un mero ed esclusivo complemento di quella delle rivendite di tabacchi. In altri termini, il cosiddetto patentino non costituisce un surrogato della rivendita (nel senso che possa essere ammesso in sostituzione o alternativa all'attivazione di una rivendita) sibbene un punto di vendita (del resto parziale, giacché nel cosiddetto patentino non si vende l'intera gamma dei prodotti che si possono trovare in una rivendita) aggiuntivo ed integrativo della rete delle rivendite, lì dove si dimostri in concreto che la domanda sia superiore all'offerta soddisfatta dalle rivendite presenti e, del resto, non ricorrano i presupposti per l'apertura di nuove ed ulteriori rivendite.
  In parole povere, la presenza di un cosiddetto patentino in tanto si giustifica in quanto ricorra una «esigenza di servizio» pubblico, intesa quale esigenza di dover soddisfare una domanda (di prodotti da fumo) di per sé superiore all'offerta già soddisfatta dalle rivendite presenti, qualora di queste ultime non sia possibile istituirne di nuove.
  In quest'antica e tradizionale ottica si spiega dunque perché, da sempre, per l'attivazione o il rinnovo di un cosiddetto patentino sia sempre stata pretesa la dimostrazione che, presso un dato esercizio pubblico (dove il cosiddetto patentino andrebbe attivato o rinnovato), esista un «movimento» di clienti/consumatori che – oltre ad altri prodotti – chiedano anche la vendita di un certo quantitativo minimo di prodotti da fumo (quello la cui domanda, appunto, non riesce ad essere soddisfatta dalla sola rete distributiva costituita dalle rivendite).
  Prima del regolamento n. 38 del 2013 l'accertamento effettivo della sussistenza dei requisiti per l'attivazione o il rinnovo di un cosiddetto patentino era basato su requisiti non stabiliti con fonte normativa (bensì meramente amministrativa) e, soprattutto, alquanto elastici e tolleranti.Pag. 147
  Basti pensare al tradizionale metodo di rilevazione del flusso di clientela in un dato esercizio basato sul mero numero di scontrini emessi, senza alcuna pretesa di dinamica valutazione della qualità e quantità dei prodotti effettivamente venduti in relazione agli scontrini emessi.
  La tradizione aveva condotto – nei fatti – ad una realtà spesso diversa dalle intenzioni (del legislatore). Spesso, infatti, si è potuto riscontrare che i cosiddetti patentini sono stati chiesti (e dunque rilasciati ovvero rinnovati) più in funzione del «sostegno» all'attività commerciale di un dato esercizio pubblico, esercitata dal «traino» di vendite indotto dalla richiesta e vendita di prodotti da fumo, che non, all'opposto, da un'effettiva insistenza di attività commerciale diversa dalla vendita di tabacchi, suscettibile di far emergere una domanda di prodotti da fumo effettivamente non già soddisfatta dalla rete esistente di rivendite di tabacchi.
  In ogni caso, per tradizione, lo stato delle cose ha denotato che la formazione e l'allargamento della rete di vendita di prodotti da fumo (integrata, come detto, dalla rete complementare dei cosiddetti patentini) si è andata sviluppando più secondo logiche meramente mercantili che non in funzione di logiche maggiormente attente ad un reale rapporto fra effettive domande ed offerte di prodotti da fumo, tra l'altro mitigata complessivamente da un occhio attento a contenere la proliferazione dei punti di vendita di prodotti da fumo, e ciò per esigenze legate a strategie di lotta al tabagismo.
  Il regolamento n. 38 del 2013 ha costituito occasione per invertire possibilmente questo trend storico. Non a caso il regolamento è stato il frutto di una stretta concertazione di merito fra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della salute, proprio per condividere soluzioni che fossero in grado di coniugare l'esigenza di soddisfare la domanda di prodotti da fumo sul territorio con la controesigenza, però, di non indulgere in acritiche e generalizzate tendenze incrementative della rete distributiva, costituita sia dalle rivendite sia dai cosiddetti patentini.
  Ciò spiega, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del regolamento, dedicati rispettivamente al tema dei rilasci e dei rinnovi dei cosiddetti patentini.
  Per i primi, l'articolo 8, comma 3, lettera d), pretende che il richiedente, per la prima volta, un cosiddetto patentino sia in grado di dimostrare il proprio reddito negli ultimi due periodi d'imposta. Con questo si vuole che un esercizio commerciale già esista e prosperi sufficientemente (rispetto alla qual cosa il cosiddetto patentino deve poter costituire un di più commerciale per quell'esercizio) e non, al contrario, come spesso desiderato dai richiedenti, che l'attivazione di un cosiddetto patentino funga da innesco per il decollo di altre attività commerciali.
  Per i rinnovi, l'articolo 9, comma 3, lettera a), del regolamento pretende che, per conseguirli, l'esercente possa dimostrare almeno un valore complessivo medio annuo di vendite di prodotti da fumo pari o superiore ad euro 24.000 per i comuni (tra cui ricadono, dunque, quelli più piccoli) con popolazione fino a 10.000 abitanti.
  In sede di prima attivazione di un cosiddetto patentino, il titolare dell'esercizio che lo desidera deve dimostrare che l'esercizio effettivamente esista già e produca una sufficiente redditività (in altri termini, che sia frequentato da una dose di pubblico, che acquista, idonea a far ragionevolmente prospettare una futura sufficiente richiesta e vendita di prodotti da fumo, ossia, in altri termini, una possibile domanda di tabacchi già non soddisfatta dall'offerta data dalla rete esistente delle rivendite).
  L'analisi, in queste circostanze, è gestita evidentemente in una logica prognostica.
  In occasione del primo rinnovo (e di quelli successivi) del cosiddetto patentino, invece, il regolamento pone una soglia minima di vendite rigida e non palesemente inefficace, nell'ottica di non favorire una prescindente dilatazione della rete dei Pag. 148punti di offerta di tabacchi. E questo, come detto, con occhio attento alle esigenze della salute e di evitare che la rete pubblica di offerta di tabacchi funga da innesco alla ovvero da alimentazione della pratica del fumo. Pratica, questa, politicamente e socialmente ormai non più accettata con leggerezza, a partire dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità.
  Premesso ciò, l'onorevole interrogante rileva una rarefazione della rete di offerta di prodotti da fumo sul territorio, per sopravveniente difficoltà di attivazione o rinnovo di cosiddetti patentini – osservando che «le rivendite di tabacchi, oltre a rappresentare l'unico punto di ritrovo, svolgono anche un'importante funzione di presidio sociale». Per questo auspica, sostanzialmente, il ritorno ad un allentamento dei criteri di attivazione e rinnovo, quanto meno, dei cosiddetti patentini.
  L'Agenzia rileva che, al riguardo, occorre tener conto delle forti interferenze tematiche con le attribuzioni proprie del Ministero della salute.
  La valutazione, peraltro, implica anche l'analisi di un altro punto di vista.
  Per modificare i contenuti di ciò che è stato il regolamento n. 38 del 2013 occorre invero, oggi, un intervento a livello di fonte primaria, tenuto conto della ormai intervenuta legificazione del regolamento ad opera dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, come inseritovi dall'articolo 11, comma 22, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

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ALLEGATO 8

5-03695 Causi: Problematiche relative alle concessioni per la raccolto del gioco del Bingo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente giova evidenziare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha disposto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procedesse, nel corso del 2014, alla riattribuzione, mediante selezione concorrenziale, delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 attenendosi ai criteri direttivi previsti dal comma 637, tra i quali:
   a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 la soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
   b) durata delle concessioni pari a sei anni;
   c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;
   d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

  Il comma 638 del medesimo articolo ha previsto che, per soddisfare l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si fosse manifestata in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso del 2014, ai sensi del comma 637, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sarebbero state poste in gara ulteriori 30 nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto dei criteri direttivi sopra ricordati.
  Nella legge di stabilità sono state stimate maggiori entrate per il 2014 nell'ordine di euro 40 milioni.
  Ciò premesso, con riferimento alla richiesta formulata dagli onorevoli interroganti di «riconsiderare» l'assegnazione delle nuove concessioni in attesa dei decreti attuativi di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, entrata in vigore successivamente alla legge di stabilità per il 2014, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli fa presente che l'opzione sulla quale viene stimolata una riflessione ha indubbiamente una sua valenza ed utilità.
  Invero, il quadro regolatorio generale, all'interno del quale si calerebbe la sollecitazione di mercato in argomento, è stato fortemente inciso e reso meno leggibile ed attendibile a causa di una nutrita serie di leggi regionali e di regolamenti comunali, emanati Pag. 150negli ultimi due anni circa. L'opportunità di poter attendere una sistemazione e ridefinizione di tale quadro regolatorio – derivante, appunto, dall'attuazione dell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 – costituirebbe in effetti migliore occasione per evitare sicuramente motivi di incertezza e di verosimile contenzioso sul territorio.
  Non a caso, in verità, il criterio di delega recato dall'articolo 14, comma 2, lettera r), della legge n. 23 del 2014 già prudentemente ha preso in considerazione la possibilità di una simile opzione.
  L'opzione parrebbe, da una certa ottica, essere favorita dal fatto che, innovativamente, la legge di stabilità per il 2014 ha già introdotto la regola dell'onerosità dell'esercizio in concessione di attività di gestione e raccolta del gioco in questione anche nei riguardi dei concessionari scaduti ovvero in scadenza ed in attesa della celebrazione delle nuove gare di attribuzione delle concessioni del Bingo.
  Tuttavia, può essere opportuno soffermarsi sui seguenti spunti di riflessione:
   a) «riconsiderare» l'assegnazione delle nuove concessioni – come dicono gli onorevoli interroganti – equivale (se ben s'intende) ad evocare l'esigenza di un'apposita norma primaria che, emendando quella presente nella legge di stabilità per il 2014, consenta il differimento della prima delle gare di riattribuzione delle concessioni. Ciò, quanto meno, per superare i problemi conseguenti agli effetti finanziari che deriverebbero da un'iniziativa assunta a livello meramente amministrativo, alla luce della previsione di maggior gettito sopra ricordata. In altri termini, una proroga dell'avvio della gara già bandita e, di riflesso, una proroga implicita delle concessioni già scadute ovvero ulteriormente in scadenza, implicherebbe comunque valutazioni di natura finanziaria, anche solo per verificare la neutralità, rispetto ai 40 milioni di euro aggiuntivi attesi, dell'entrata erariale assicurata da quanto ai concessionari scaduti o in scadenza è stato innovativamente chiesto;
   b) merita valutare il possibile impatto comunitario di una siffatta norma di proroga da inserire in un veicolo legislativo prossimo. Un conto, infatti, è ipotizzare l'attuazione del criterio di delega di cui al citato articolo 14, comma 2, lettera r) della legge n. 23 del 2014 in un quadro più ampio di contestuale attuazione anche degli altri criteri di delega di cui al predetto articolo (cosa che consentirebbe di giustificare agli occhi della Commissione europea la proroga di concessioni in scadenza, che di per sé, invece, è iniziativa tradizionalmente non compatibile a livello comunitario). Un conto, ben diverso, può essere invece l'iniziativa isolata – e non facilmente comprensibile dalla Commissione europea, al di fuori di un contesto di confidente interlocuzione con essa – di mera proroga di concessioni già scadute o di prossima scadenza. Che se, poi, tale proroga fosse contenuta in un provvedimento nazionale palesemente orientato a manovra finanziaria (quale, ad esempio, la prossima legge di stabilità), una lettura critica dell'iniziativa potrebbe essere addirittura controproducente, potendo far ancora una volta dire che l'Italia assume iniziative di tal genere solo a fini di gettito erariale. Equilibrato contemperamento di questo rischio, però, potrebbe anche essere quello di dare alla luce non tanto e non solo una norma di mera proroga delle concessioni in discorso bensì anche, e parallelamente, a schemi di decreto delegato di attuazione completa del citato articolo 14. In tale prospettiva ben si potrebbe immaginare infatti di poter sostenere la credibilità dell'iniziativa italiana (di proroga delle concessioni) giustificata, eccezionalmente (dal punto di vista comunitario), proprio dall'ampio riordino della normativa di settore parallelamente perseguito.

  Detto ciò, la durata della proroga dovrebbe essere immaginata, a titolo orientativo, almeno fino alla fine del 2015, se è vero che – allo stato – la scadenza per l'attuazione della delega fiscale è fissato alla fine, circa, del mese di marzo di detto anno.
  Infine, l'Agenzia fa presente che non è ancora predisposto in forma definitiva lo schema di provvedimento di cui pure, conclusivamente, chiedono gli onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 9

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

EMENDAMENTO 1-TER.1 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Sopprimere l'emendamento 1-ter 1.
0. 1-ter. 1. 27. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere i seguenti:
  «01. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti:  5.000 a euro 25.000»;
  02. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole:  1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti:  5.000 a euro 25.000»;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter. 1»;
   2) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter. 1».
0. 1-ter. 1. 1. Il Relatore.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:
   Art. 648-ter.1. (Autoriciclaggio) – Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.
  Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
  Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648».
0. 1-ter.1. 2. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.
0. 1-ter.1. 3. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1,
comma 1 dopo le parole:
delitto non colposo inserire le seguenti: , fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 Pag. 152del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».
0. 1-ter.1. 4. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: , trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce;
   b) sostituire le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa con le seguenti: al fine di conseguire un vantaggio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguito con la commissione di tale delitto e in modo da occultare concretamente la loro provenienza delittuosa.
0. 1-ter.1. 5. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, al comma 1, sostituire le parole: , trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce.
0. 1-ter.1. 6. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, sostituire le parole: trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, con le seguenti: trasferisce ovvero impiega, anche in attività economiche o finanziarie,.
0. 1-ter.1. 7. Pisano, Alberti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, al comma 1, sostituire le parole: in attività economiche o finanziarie con le seguenti: in attività imprenditoriali e professionali.
0. 1-ter.1. 8. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
   b) sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   1) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter. 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca;
   2) sostituire la rubrica del capoverso 648-ter 1 con la seguente: autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti.
0. 1-ter.1. 9. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
0. 1-ter.1. 10. Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pesco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, sostituire le parole: in modo da con le seguenti: con modalità idonee a.
0. 1-ter.1. 11. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sopprimere la parola: concretamente.
*0. 1-ter.1. 12. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sopprimere la parola: concretamente.
*0. 1-ter.1. 13. Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.

Pag. 153

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 2, sostituire le parole: da uno a quattro anni, con le seguenti: da due a cinque anni;
0. 1-ter.1. 14. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 2, sostituire le parole: massimo a cinque anni, con le seguenti: massimo a tre anni.
0. 1-ter.1. 15. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sopprimere il comma 3.
*0. 1-ter.1. 16. Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sopprimere il comma 3.
*0. 1-ter.1. 17. Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le pene di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

  Conseguentemente:
   1) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca;
   2) sostituire la rubrica del capoverso 648-ter 1 con la seguente: autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti.
0. 1-ter.1. 18. Alberti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
0. 1-ter.1. 19. Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 3, sostituire le parole: non sono punibili con le seguenti: sono altresì punibili.

  Conseguentemente:
   1) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca;
   2) sostituire la rubrica del capoverso 648-ter 1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti.
0. 1-ter.1. 20. Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 3, sopprimere le parole: alla utilizzazione.
0. 1-ter.1. 21. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito.
0. 1-ter.1. 22. Paglia.

Pag. 154

  Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 4, premettere le parole: Fuori dai casi di concorso.

0. 1-ter.1. 23. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  3. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater della presente legge, pone in essere una delle condotte previste dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1. del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della presente legge, relativa a detti denaro, beni o altre utilità.

0. 1-ter.1. 24. Il Relatore.

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, di cui all'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

0. 1-ter.1. 25. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  3. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-ter e 648-ter.1.».
   b) alla rubrica, sono aggiunte, infine, le parole: «nonché autoriciclaggio».
0. 1-ter.1. 26. Pastorino.

  Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:

Art. 1-ter.
(Introduzione dell'articolo 648-
ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca).

  1. Dopo l'articolo 643-ter del codice penale è inserito il seguente:
  648-ter 1. (Autoriciclaggio). 1 Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione interiore nel massimo a cinque anni.
  3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate Pag. 155alla utilizzazione o al godimento personale.
  4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.
  5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotti siano portane a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
  6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
  2. L'art. 648-quater del codice penale è modificato come segue: dopo le parole «648-ter, sono inserite le seguenti: «648-ter. 1».
0. 1-ter.1. Il Governo.

Pag. 156

ALLEGATO 10

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014.
1. 100. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
  «Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto ed in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.».
1. 101. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, al capoverso Art. 5-quater, comma 5, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione e al capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-bis, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione.
1. 102. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), le parole: sono diminuite fino a un quarto sono sostituite dalle seguenti: si applicano nella misura di un quarto.
1. 103. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014.
1. 104. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: a ciascun ente beneficiario con le seguenti: per ciascuna finalizzazione.
1. 105. Il Relatore.
(Approvato)