CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 ottobre 2014
310.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone).

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

  Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:

Art. 1-ter.
(Introduzione dell'articolo 648 ter1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca).

  1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:
  «648 ter.1. (Autoriciclaggio). 1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
  4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.
  5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
  6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».

  2. L'articolo 648-quater del codice penale è modificato come segue: dopo le parole «648 ter, sono inserite le seguenti: 648 ter1,».
1-ter. 1. Il Governo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014;
1. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
  
Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto ed in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.
1. 101. Il Relatore.

  Al comma 1:
   al capoverso Art. 5-quater, comma 5, sostituire le parole:
della presente legge con le seguenti: della presente disposizione e al capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-bis, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione.
1. 102. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, lettera b), le parole: sono diminuite fino a un quarto sono sostituite dalle seguenti: si applicano nella misura di un quarto.
1. 103. Il Relatore.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014.
1. 104. Il Relatore.

  Al comma 3, sostituire le parole: a ciascun ente beneficiario con le seguenti: per ciascuna finalizzazione.
1. 105. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli (C. 2397 Capezzone).

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 1.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Per i veicoli nuovi alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida, immatricolati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse automobilistiche sono ridotte del 75 per cento. Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 1. Pesco, Cancelleri.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: per i veicoli nuovi alimentati inserire le seguenti:, anche o esclusivamente,
   b) all'articolo 1, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
   c) sopprimere l'articolo 2;
   d) all'articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso lettera b.1) con il seguente: b.1) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;
   e) all'articolo 4:
  al comma 1, sopprimere le parole:
e delle province e sostituire le parole: degli articoli 1 e 2 con le seguenti: dell'articolo 1;
  sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato Pag. 161A della nota integrativa relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  4. Qualora le misure di cui agli articoli 1 e 2 generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 3 del presente articolo è conseguentemente ridotto.
1. 2. Capezzone.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: per i veicoli nuovi alimentati inserire le seguenti:, anche o esclusivamente,.
1. 3. Senaldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I veicoli a motore circolanti su cui venga installato post vendita un sistema di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o a metano ovvero che preveda l'utilizzo combinato o simultaneo dei combustibili alternativi, collaudato in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dalle tasse automobilistiche fino al quarto anno successivo a quello della installazione del nuovo sistema di alimentazione.
1. 4. Sottanelli.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1, e l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
1. 5. Senaldi.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL, o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007.
  2-ter. Le cinque annualità di cui al comma 2-bis decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
1. 6. Senaldi.

ART. 2.

  Sostituire l'articolo, con il seguente:
  1. L'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo Pag. 16215 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è ridotta del 75 per cento per le formalità richieste al pubblico registro automobilistico per le immatricolazioni di veicoli nuovi alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. L'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, non si applica per le formalità richieste al pubblico registro automobilistico per le immatricolazioni di autoveicoli, motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati da motore elettrico, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 1. Pesco, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Effetti della perdita del possesso del veicolo).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti che perdano il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità, possono richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.
  2. Il diritto alla compensazione o al rimborso per perdita del possesso del veicolo è riconosciuto nei seguenti casi:
   a) furto, previa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   b) rottamazione, certificata, ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   c) demolizione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   d) vendita o esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo;
   e) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilità del veicolo;
   f) ogni altro caso di perdita del possesso accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria.

  3. Il diritto alla compensazione o al rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificata la perdita del possesso.
  4. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per i casi di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed f) è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.
  5. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento.
2. 01. Cancelleri.