CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 ottobre 2014
310.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;
   valutato che l'articolo 26 del provvedimento, recante misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, rischia di essere incompatibile con il cosiddetto federalismo demaniale (Decreto legislativo n. 85/2010) e successive modificazioni (Legge n. 108/2011 e Legge n. 11/2011), nonché ancora con l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98/2013;
   considerato che il Decreto legislativo 85 prevede il trasferimento agli enti locali di tutti i beni non dichiarati indispensabili dalle amministrazioni dello Stato. Questi ultimi dovevano essere inseriti in appositi elenchi, pubblicati nell'aprile 2011 rispettivamente per i beni in uso alla Difesa, per i beni di interesse culturale e per i beni ricompresi nelle aree portuali e costiere;
   considerato che in forza di quei decreti i beni non inseriti in quegli elenchi dovrebbero essere trasferiti a Regioni, Province e Comuni ex lege in base a diversi criteri e a seguito di istanza dell'Ente potenzialmente destinatario. Con l'articolo 26 dello «Sblocca Italia», si interviene nuovamente sulla materia prevedendo nuove procedure di trasferimento/alienazione/valorizzazione che si sovrappongono a quelle già previste e modificate nelle norme citate nei punti precedenti;
   questa superfetazione legislativa sulla stessa materia rischia di produrre come risultato finale la paralisi completa dei procedimenti di passaggio di proprietà a tutto svantaggio degli enti territoriali e a potenziale beneficio di investitori privati perché non appare chiaro quali siano le norme ancora in vigore e quali siano concretamente applicabili ai singoli casi di cessione/trasferimento;
   ricordando come risultino ancora disattese le condizioni formulate della IV Commissione permanente della Camera il 20 dicembre 2003 sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32), in attuazione della legge n. 244 del 2013,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   a) sia resa omogenea la legislazione armonizzando le varie disposizioni di legge in materia di alienazione degli immobili della difesa in modo da non bloccare i Pag. 81provvedimenti già in essere con priorità ai progetti di recupero a finalità sociale e ad utilità pubblica degli stessi;
   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune aggiungere le seguenti: previa consultazione della popolazione secondo le forme stabilite dallo statuto o mediante consultazione pubblica on-line;
   c) al comma 2, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;
   d) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico ed archeologico;
   e) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché forme di consultazione della popolazione, anche mediante procedure on-line, in merito al progetto di recupero dell'immobile presentato dal Comune;
   f) al comma 6, sostituire le parole: L'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono con le seguenti: L'Agenzia del demanio procede e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con prelazione a favore di enti pubblici e delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che occupino immobili in locazione;
   g) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la mancata attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, comporta una penale pari alla metà del valore assegnato al bene demaniale oggetto dell'accordo. Qualora tale accordo preveda una bonifica ambientale a carico del destinatario del bene demaniale, la penale è pari al triplo del valore addotto nell'accordo di programma alla bonifica;
   h) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis. Gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, sono esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno;
   i) con legge di stabilità per il 2015 è definito per i Comuni compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno in conto capitale, di cui al comma precedente.