CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 ottobre 2014
308.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Atto n. 103.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
   rilevato che:
    lo schema di decreto in esame è adottato sulla base della citata delega correttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, che stabilisce un termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 entro cui il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive della disciplina della documentazione antimafia contenuta nel predetto decreto;
    il provvedimento in esame è volto a introdurre nel Codice antimafia, sulla base dell'esperienza applicativa, una serie di modifiche finalizzate, nel loro insieme, a introdurre alcune semplificazioni delle procedure e alleggerimenti degli oneri amministrativi connessi al rilascio della documentazione antimafia;
    condivisa l'esigenza di semplificazione procedurale a condizione che sia sempre salvaguardata l'efficacia delle verifiche antimafia;
    esaminate le note del Procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti, e del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dottor Raffaele Cantone, ai quali la Commissione ha chiesto eventuali osservazioni allo schema di decreto legislativo in esame, nonché la nota trasmessa da Confindustria;
   osservato che:
    le modifiche introdotte dall'articolo 2 hanno per oggetto il procedimento di rilascio della comunicazione antimafia, con il quale il Prefetto attesta, relativamente ai soggetti indicati dall'articolo 85 del codice antimafia, la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (condanna in appello per uno dei reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis o applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale), per cui il prefetto è tenuto a verificare se le iscrizioni che risultano dalla banca dati nazionale unica o dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o dalle informazioni della polizia giudiziaria abbiano effettivamente portato ad una sentenza di condanna confermata in appello o all'applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione;
    l'attuale formulazione dell'articolo 88 prevede che il prefetto, per svolgere tali accertamenti, abbia a disposizione quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e che quando le verifiche risultino di particolare complessità il prefetto, previa comunicazione ai soggetti richiedenti, abbia a disposizione ulteriori trenta giorni;
    la nuova formulazione l'articolo 88 stabilisce invece che il Prefetto debba rilasciare la comunicazione antimafia, e svolgere pertanto le sue verifiche, entro 30 giorni senza che sia prevista la possibilità di prorogare il termine per ultimare accertamenti Pag. 17risultati complessi, prevedendo che, scaduti i 30 giorni, la stazione appaltante possa procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, soltanto sulla base di un'autocertificazione dell'impresa da verificare e che, nel caso in cui la procedura si concluda poi con un provvedimento ostativo, si proceda al recesso dal contratto o alla revoca delle autorizzazioni o concessioni o dei contributi e dei finanziamenti;
    la riduzione del termine di verifica da parte del Prefetto appare rischiosa ove si tenga conto della particolare complessità e delicatezza dell'attività di accertamento e che dalla decorrenza del termine viene agganciato il «via libera» per l'impresa, non ancora verificata, che può così stipulare contratti pubblici o acquisire finanziamenti sulla base di una mera autocertificazione;
    soprattutto nell'attuale fase – in cui non è ancora in funzione la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia in cui, secondo il regolamento predisposto, «potrà» essere previsto il collegamento ai sistemi informativi del Ministero della giustizia che gestiscono i servizi certificativi – non appare scontato che entro tale termine (che decorre dalla consultazione della banca dati) il prefetto abbia ultimato le sue verifiche, non essendo sempre agevole né rapida l'acquisizione delle sentenze da parte di Tribunali e Corti d'Appello;
    vi è quindi il rischio che imprese in cui figurano soggetti o familiari degli stessi condannati in secondo grado per gravi reati o attinti da misura di prevenzione, possano sottoscrivere contratti di affidamento o di subappalto ed iniziare i lavori in quanto gli accertamenti sull'effettività delle iscrizioni non sono ancora ultimati, determinandosi un grave danno sia alla legalità, che non può essere sanato dal successivo recesso dal contratto (previsto nel caso in cui successivamente intervenga il provvedimento ostativo) sia alla stazione appaltante o all'impresa che ha conferito il subappalto, che dovrà sostituire l'impresa estromessa, la quale trae comunque un guadagno, essendo comunque previsto il pagamento delle opere già realizzate;
    appare pertanto necessario prevedere anche per la comunicazione antimafia, così come è previsto per l'interdittiva antimafia, la possibilità per il Prefetto, in caso di complessità dell'accertamento, di usufruire di un ulteriore termine per ultimare le verifiche;
    l'articolo 4 ha per oggetto il funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che, per quanto istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è ancora funzionante, per cui si auspica che quanto prima siano adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri i regolamenti, di cui al l'articolo 99, comma 1, del Codice antimafia;
    il mancato funzionamento della banca dati nazionale unica determinerà l'applicazione dell'articolo 99-bis dello schema di decreto, secondo cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, mettendo a serio rischio l'efficacia delle verifiche antimafia specialmente nel caso in cui il mancato funzionamento della banca dati si prolungasse ulteriormente nel tempo;
    al fine di ridurre i rischi connessi all'autocertificazione sarebbe opportuno prevedere, così come previsto dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 88 dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, che in caso di autocertificazione contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia (ad esempio, una fidejussione) in maniera tale che in caso di revoca del diritto almeno il danno patrimoniale per le pubbliche amministrazioni sia scongiurato;
    l'articolo 4, comma 1, lettera a), integra l'articolo 99 del Codice antimafia prevedendo che, con uno o più regolamenti, possano disciplinarsi le modalità Pag. 18attraverso cui la banca dati unica nazionale della documentazione antimafia: acquisisce, mediante l'anagrafe nazionale della popolazione residente istituita presso il Ministero dell'interno, i dati anagrafici dei titolari dell'impresa, i suoi rappresentanti legali, i soci, gli amministratori, i direttori, i membri del collegio sindacale e i loro familiari conviventi maggiorenni (ovvero i soggetti di cui all'articolo 85, comma 3); raffronta tali dati con quelli presenti nel CED costituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che viene individuato attraverso un richiamo all'articolo 96 del Codice antimafia, mentre sarebbe più opportuno fare riferimento alla norma istitutiva del CED e, in particolare, all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
    lo schema di decreto in esame potrebbe essere l'occasione per coordinare il codice antimafia con la disciplina introdotta dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento al comma 10 dell'articolo 32 del decreto, secondo cui qualora sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici il prefetto può disporre la rinnovazione degli organi sociali o la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;
    l'articolo 3 dello schema di decreto introduce il comma 2-bis dell'articolo 92 del codice, prevedendo che il prefetto sia tenuto alla comunicazione dell'informazione antimafia interdittiva entro 5 giorni dalla sua adozione, per cui si potrebbe prevedere, attraverso una modifica del comma 2-bis, che il prefetto sia tenuto a verificare, all'atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e, di conseguenza, informare non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione;
    sarebbe opportuno consentire all'Autorità nazionale anticorruzione la possibilità di accedere alla banca dati nazionale unica;
    il codice antimafia, sulla base della sua prima concreta applicazione, abbia bisogno di ulteriori correzioni rispetto a quelle previste dallo schema di decreto legislativo in esame. A tale proposito si ricorda che è in corso di esame presso la Commissione giustizia una proposta di testo unificato delle proposte di legge C. 1138 ed abb. in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che prevede una serie di correzioni al codice antimafia. In tale ottica, ad esempio, si ritiene opportuno modificare l'articolo 34 del codice antimafia, che ha per oggetto l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica, nella parte in cui non si prevede la possibilità di presentare reclamo alla Corte di appello avverso il provvedimento del tribunale che dispone l'amministrazione giudiziaria. L'esigenza di prevedere un ulteriore vaglio giurisdizionale sul merito, in aggiunta a quello di legittimità già effettuato dalla Corte di cassazione, è di tutta evidenza se si considera che per l'adozione del provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni sono sufficienti dei meri indizi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) All'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1), capoverso, sia previsto che quando le verifiche disposte siano di particolare Pag. 19complessità il termine di trenta giorni possa essere prorogato per ultimare gli accertamenti.
   2) All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», le parole «all'articolo 96» siano sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121».
   3) All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 99-bis», comma 1, sia previsto che in caso di autocertificazione i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni siano corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia di natura patrimoniale.
   4) All'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «2-bis», si preveda che il prefetto sia tenuto a verificare, all'atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e, di conseguenza, informare non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Atto n. 103.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo «Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.»;
   premesso che:
    il decreto-legge in titolo reca ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia le disposizioni di cui in epigrafe;
    secondo la relazione del Governo si tratta di disposizioni che hanno lo scopo di semplificare ed alleggerire gli oneri amministrativi legati alla produzione della documentazione concernente le verifiche antimafia, senza tuttavia incidere sull'efficacia e sull'approfondimento delle verifiche stesse attraverso l'adozione di rimedi comunque previsti dalla legge delega 136 /2010. L'iniziativa del Governo, come si legge nella relazione illustrativa, mira per un verso a precisare alcuni aspetti di carattere formale rendendo l'attuale testo del decreto legislativo n. 159/2011 più coerente rispetto a quanto contenuto nella legge delega 136/2011, per altro verso esso mira, attraverso diverse disposizioni modificative di carattere amministrativo, a velocizzare la procedura delle verifiche antimafia e quindi a velocizzare i rapporti contrattuali tra soggetti privati e soggetti di diritto pubblico contenuti nell'articolo 83 del codice antimafia.

  Lo schema di intervento normativo introduce i seguenti rimedi, destinati a incidere su tutte le fasi del procedimento sia di formazione che di rilascio della documentazione antimafia:
   1) individuazione dei soggetti verso i quali possono estendersi le verifiche antimafia, in particolare ci si riferisce ai familiari, conviventi con i soggetti titolari di incarichi rilevanti nella compagine di impresa e residenti sul territorio dello stato con la precisazione che essi debbano aver raggiunto la maggiore età;
   2) previsione di un accesso diretto dei soggetti richiedenti alla banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia la cui istituzione è prevista dall'articolo 96 del codice antimafia, riduzione dei termini per l'emissione del relativo provvedimento da parte del Prefetto unitamente alla facoltà, una volta scaduti inutilmente detti termini, di poter comunque procedere alla stipula contrattuale salvo la facoltà di recesso e sospensione, nel caso di provvedimento interdittivo sopravvenuto, individuazione dei criteri di competenza per i Prefetti tenuti al rilascio dei provvedimenti, introduzione della facoltà di emettere il provvedimento interdittivo anche nel caso in cui la compagine amministrativa ancorché sia immune dalle cause ostative previste dall'articolo 67 del codice antimafia sia comunque oggetto di tentativi di infiltrazione mafiose;Pag. 21
   3) disposizioni sul funzionamento e la gestione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia unitamente alla facoltà, in caso di mancato funzionamento della stessa, di poter dare luogo alla contrattazione sulla scorta di un'autocertificazione come prevista dall'articolo 89 del codice antimafia;
   4) introduzione di norme di coordinamento formale, transitorie e finanziarie nonché di disciplina dell'efficacia temporale delle norme introdotte.

  Considerato che:
   per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 1, ovvero l'individuazione dei soggetti verso i quali possono estendersi i controlli necessari per la documentazione antimafia, il presente schema di decreto pone alcune limitazioni che, se pur coerenti con quanto richiesto dalla legge delega 136/2010, appaiono molto meno coerenti con i dati reali. Basti l'esempio che l'influenza tipica «del vincolo associativo» ben può perpetrarsi attraverso la presenza di un singolo lavoratore minorenne che, pur se non familiare di un soggetto avente incarichi gestionali o dirigenziali, possa essere comunque legato alla malavita, atteso che in Italia, se pur con le dovute limitazioni, è possibile assumere sin dall'età di anni 15 e che moltissimi sono i dati che suggeriscono l'impiego da parte della malavita organizzata proprio di soggetti rientranti in fasce d'età «protette» dalle previsioni del codice penale. Inoltre, con l'attuale tecnologia non è necessaria né la convivenza né tantomeno la presenza fisica sul territorio dello Stato per compiere azioni tali da influenzare le decisioni di una compagine amministrativa;
   le disposizioni che riducono i termini entro i quali il Prefetto è tenuto a rilasciare la comunicazione e l'informazione antimafia contenute nell'articolo 2 comma 1, lettera b) e nell'articolo 3 comma 1, lettera b) dello schema di decreto in oggetto, appaiono rischiose e del tutto non curanti del rischio di vanificare l'efficacia e la tempestività dell'intero procedimento di verifica, atteso che, come dimostrano anche i moltissimi casi che intasano i TT.AA.RR. dell'intero paese, l'eccessivo ricorso all'autocertificazione di cui all'articolo 89 del codice antimafia, è suscettibile di mantenere in vita anche per lunghi periodi, contratti e provvedimenti nonostante la previsione della condizione risolutiva. Inoltre la previsione «per i casi di particolare gravità» di proroga dei termini di rilascio del provvedimento prefettizio di ulteriori 45 giorni, appaiono del tutto in contraddizione con l'intento semplificatore del presente schema;
   appare positiva a nostro avviso, la razionalizzazione delle competenze territoriali sia per i soggetti richiedenti ex articolo 83 del codice antimafia sia per i Prefetti, in merito al rilascio dei provvedimenti antimafia nei confronti delle società aventi sede all'estero;
   appare migliorabile la previsione dell'articolo 3 del presente schema di decreto nella parte in cui introducendo il comma 2-bis dell'articolo 92 del codice antimafia, stabilisce che il prefetto sia tenuto alla comunicazione dell'informazione antimafia interdittiva, entro cinque giorni dalla sua adozione, ai soggetti coinvolti. Poteva essere questo un importante punto di raccordo con la previsione contenuta all'32 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Il Prefetto, quindi, nel caso in cui ricorrano le circostanze dell'articolo 32 del suddetto decreto, può disporre la rinnovazione degli organi sociali o la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione della concessione o del contratto d'appalto. In quest'ottica, si sarebbe potuto pensare di inserire anche i competenti organi dell'A.n.a.c. tra i destinatari della previsione di cui nuovo comma 2-bis introdotto dall'articolo 3 che modifica l'articolo 92 del codice antimafia;
   si ritiene inoltre che, vista la volontà del Governo di modificare il codice antimafia Pag. 22sotto l'aspetto dell'ottimizzazione dei tempi procedurali ed allo stesso tempo di tutela dell'efficacia delle verifiche antimafia, sia da superare la differenziazione dei procedimenti in base all'importo dei contratti o delle provvidenze, ad oggi parametrati in tre gruppi e precisamente: per importi al di sotto di euro 150.000, per importi a partire da euro 150.000 ed inferiori ad euro 5 milioni e per importi superiori ad euro 5 milioni. Sul punto si fa rilevare, come già detto, che l'utilità di tali differenziazioni e quindi il ricorso all'autocertificazione di cui all'articolo 89, se pur rispondenti alle esigenze di celerità a cui il presente schema si ispira, mal si conciliano con le esigenze di efficacia intrinseche all'istituto sia della comunicazione che dell'informazione antimafia;
   desta, poi, non poca preoccupazione l'intera previsione introdotta dall'articolo 4 del presente schema di decreto. Premesso che l'articolo 99 e successive modificazioni prevedeva e prevede, anche a seguito dell'intervento normativo del 2012, che uno o più regolamenti interministeriali andassero a disciplinare il funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, e che in attesa della sua attivazione è stato predisposto un regime transitorio, la presentazione del presente schema di decreto non tiene conto che tali regolamenti non sono ancora stati emanati. Inoltre Il Ministro Alfano nella seduta dell'8 aprile 2014 dinnanzi alla commissione affari costituzionali del Senato ha affermato che « con la banca dati unica siamo già operativi in varie Regioni e in alcuni capoluoghi, a livello generale saremo pronti a giugno». Attualmente, però, risulta che la Banca dati unica non è operativa e che ancora si ricorre a quanto disposto nel regime transitorio, quindi appare rischioso vincolare tutti i soggetti di cui all'articolo 83 del codice antimafia all'utilizzo di un sistema di fatto ancora inattivo;
   dalla relazione tecnica a corredo del presente schema di decreto si desume che l'intera operazione di riforma sarebbe a costo zero o comunque «non suscettibile di arrecare aggravi alla spesa pubblica». Per tanto non è chiaro, come ed in che modo è stata attivata la Banca dati nazionale unica atteso che, per sua stessa natura, essa necessità almeno di un potenziamento infrastrutturale di carattere, telematico,
  esprime

PARERE CONTRARIO
«Sarti».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Atto n. 103.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
   rilevato che:
    lo schema di decreto in esame è adottato sulla base della citata delega correttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, che stabilisce un termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 entro cui il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive della disciplina della documentazione antimafia contenuta nel predetto decreto;
    il provvedimento in esame è volto a introdurre nel Codice antimafia, sulla base dell'esperienza applicativa, una serie di modifiche finalizzate, nel loro insieme, a introdurre alcune semplificazioni delle procedure e alleggerimenti degli oneri amministrativi connessi al rilascio della documentazione antimafia;
    condivisa l'esigenza di semplificazione procedurale a condizione che sia sempre salvaguardata l'efficacia delle verifiche antimafia;
    esaminate le note del Procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti, e del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dottor Raffaele Cantone, ai quali la Commissione ha chiesto eventuali osservazioni allo schema di decreto legislativo in esame, nonché la nota trasmessa da Confindustria;
   osservato che:
    le modifiche introdotte dall'articolo 2 hanno per oggetto il procedimento di rilascio della comunicazione antimafia, con il quale il Prefetto attesta, relativamente ai soggetti indicati dall'articolo 85 del codice antimafia, la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (condanna in appello per uno dei reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis o applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale), per cui il prefetto è tenuto a verificare se le iscrizioni che risultano dalla banca dati nazionale unica o dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o dalle informazioni della polizia giudiziaria abbiano effettivamente portato ad una sentenza di condanna confermata in appello o all'applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione;
    l'attuale formulazione dell'articolo 88 prevede che il prefetto, per svolgere tali accertamenti, abbia a disposizione quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e che quando le verifiche risultino di particolare complessità il prefetto, previa comunicazione ai soggetti richiedenti, abbia a disposizione ulteriori trenta giorni;
    la nuova formulazione l'articolo 88 stabilisce invece che il Prefetto debba rilasciare la comunicazione antimafia, e svolgere pertanto le sue verifiche, entro 30 giorni senza che sia prevista la possibilità di prorogare il termine per ultimare accertamenti Pag. 24risultati complessi, prevedendo che, scaduti i 30 giorni, la stazione appaltante possa procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, soltanto sulla base di un'autocertificazione dell'impresa da verificare e che, nel caso in cui la procedura si concluda poi con un provvedimento ostativo, si proceda al recesso dal contratto o alla revoca delle autorizzazioni o concessioni o dei contributi e dei finanziamenti;
    la riduzione del termine di verifica da parte del Prefetto appare rischiosa ove si tenga conto della particolare complessità e delicatezza dell'attività di accertamento e che dalla decorrenza del termine viene agganciato il «via libera» per l'impresa, non ancora verificata, che può così stipulare contratti pubblici o acquisire finanziamenti sulla base di una mera autocertificazione;
    soprattutto nell'attuale fase – in cui non è ancora in funzione la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia in cui, secondo il regolamento predisposto, «potrà» essere previsto il collegamento ai sistemi informativi del Ministero della giustizia che gestiscono i servizi certificativi – non appare scontato che entro tale termine (che decorre dalla consultazione della banca dati) il prefetto abbia ultimato le sue verifiche, non essendo sempre agevole né rapida l'acquisizione delle sentenze da parte di Tribunali e Corti d'Appello;
    vi è quindi il rischio che imprese in cui figurano soggetti o familiari degli stessi condannati in secondo grado per gravi reati o attinti da misura di prevenzione, possano sottoscrivere contratti di affidamento o di subappalto ed iniziare i lavori in quanto gli accertamenti sull'effettività delle iscrizioni non sono ancora ultimati, determinandosi un grave danno sia alla legalità, che non può essere sanato dal successivo recesso dal contratto (previsto nel caso in cui successivamente intervenga il provvedimento ostativo) sia alla stazione appaltante o all'impresa che ha conferito il subappalto, che dovrà sostituire l'impresa estromessa, la quale trae comunque un guadagno, essendo comunque previsto il pagamento delle opere già realizzate;
    appare pertanto necessario prevedere anche per la comunicazione antimafia, così come è previsto per l'interdittiva antimafia, la possibilità per il Prefetto, in caso di complessità dell'accertamento, di usufruire di un ulteriore termine per ultimare le verifiche;
    l'articolo 4 ha per oggetto il funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che, per quanto istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è ancora funzionante, per cui si auspica che quanto prima siano adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri i regolamenti, di cui al l'articolo 99, comma 1, del Codice antimafia;
    il mancato funzionamento della banca dati nazionale unica determinerà l'applicazione dell'articolo 99-bis dello schema di decreto, secondo cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, mettendo a serio rischio l'efficacia delle verifiche antimafia specialmente nel caso in cui il mancato funzionamento della banca dati si prolungasse ulteriormente nel tempo;
    al fine di ridurre i rischi connessi all'autocertificazione sarebbe opportuno prevedere, così come previsto dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 88 dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, che in caso di autocertificazione contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia (ad esempio, una fidejussione) in maniera tale che in caso di revoca del diritto almeno il danno patrimoniale per le pubbliche amministrazioni sia scongiurato;
    l'articolo 4, comma 1, lettera a), integra l'articolo 99 del Codice antimafia prevedendo che, con uno o più regolamenti, Pag. 25possano disciplinarsi le modalità attraverso cui la banca dati unica nazionale della documentazione antimafia: acquisisce, mediante l'anagrafe nazionale della popolazione residente istituita presso il Ministero dell'interno, i dati anagrafici dei titolari dell'impresa, i suoi rappresentanti legali, i soci, gli amministratori, i direttori, i membri del collegio sindacale e i loro familiari conviventi maggiorenni (ovvero i soggetti di cui all'articolo 85, comma 3); raffronta tali dati con quelli presenti nel CED costituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che viene individuato attraverso un richiamo all'articolo 96 del Codice antimafia, mentre sarebbe più opportuno fare riferimento alla norma istitutiva del CED e, in particolare, all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
    lo schema di decreto in esame potrebbe essere l'occasione per coordinare il codice antimafia con la disciplina introdotta dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento al comma 10 dell'articolo 32 del decreto, secondo cui qualora sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici il prefetto può disporre la rinnovazione degli organi sociali o la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;
    l'articolo 3 dello schema di decreto introduce il comma 2-bis dell'articolo 92 del codice, prevedendo che il prefetto sia tenuto alla comunicazione dell'informazione antimafia interdittiva entro 5 giorni dalla sua adozione, per cui si potrebbe prevedere, attraverso una modifica del comma 2-bis, che il prefetto sia tenuto a verificare, all'atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e, di conseguenza, informare non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione;
    sarebbe opportuno consentire all'Autorità nazionale anticorruzione la possibilità di accedere alla banca dati nazionale unica;
    il codice antimafia, sulla base della sua prima concreta applicazione, abbia bisogno di ulteriori correzioni rispetto a quelle previste dallo schema di decreto legislativo in esame. A tale proposito si ricorda che è in corso di esame presso la Commissione giustizia una proposta di testo unificato delle proposte di legge C. 1138 ed abb. in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che prevede una serie di correzioni al codice antimafia. In tale ottica, ad esempio, si ritiene opportuno modificare l'articolo 34 del codice antimafia, che ha per oggetto l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica, nella parte in cui non si prevede la possibilità di presentare reclamo alla Corte di appello avverso il provvedimento del tribunale che dispone l'amministrazione giudiziaria. L'esigenza di prevedere un ulteriore vaglio giurisdizionale sul merito, in aggiunta a quello di legittimità già effettuato dalla Corte di cassazione, è di tutta evidenza se si considera che per l'adozione del provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni sono sufficienti dei meri indizi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) All'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1), capoverso, sia previsto che quando le verifiche disposte siano di particolare Pag. 26complessità il termine di trenta giorni possa essere prorogato di ulteriori trenta giorni.
   2) All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», le parole «all'articolo 96» siano sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121».
   3) All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 99-bis», comma 1, sia previsto che in caso di autocertificazione i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni siano corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia di natura patrimoniale.
   4) All'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «2-bis», si preveda che il prefetto sia tenuto a verificare, all'atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e, di conseguenza, informare non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.