CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 ottobre 2014
307.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 2629, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
   considerato che il provvedimento, attraverso una pluralità di disposizioni riferibili a molteplici materie, persegue l'obiettivo del miglioramento della competitività del sistema economico recando interventi che, da un lato, incidono sulle procedure amministrative, al fine di semplificarle e accelerarle, e, dall'altro, mirano a sostenere le attività produttive e a stimolare la ripresa e lo sviluppo degli investimenti con norme che coniugano previsioni di carattere congiunturale con riforme di carattere strutturale;
   osservato come, tra le misure di carattere congiunturale, assume particolare rilievo il rifinanziamento per l'anno 2014 degli ammortizzatori sociali in deroga, previsto dall'articolo 40 del decreto-legge;
   rilevato che l'intervento, che integra gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, si inserisce nel quadro della graduale transizione verso un nuovo assetto complessivo della disciplina degli ammortizzatori sociali, avviata con la legge 28 giugno 2012, n. 92, e suscettibile di ulteriori sviluppi in sede di attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge recante deleghe in materia di lavoro, presentato dal Governo ed attualmente all'esame del Senato, che prevede, in particolare, una rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego e l'universalizzazione del campo della sua applicazione;
   richiamate, in questo contesto, le previsioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1o agosto 2014, che disciplinano i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;
    segnalata l'esigenza di garantire, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del richiamato decreto interministeriale n. 83473 del 2014, un puntuale monitoraggio dei flussi finanziari correnti e prevedibili, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti previsti;
   preso atto di quanto rappresentato dal Governo in ordine alla disponibilità degli stanziamenti individuati dall'articolo 40, comma 2, utilizzati ai fini della copertura finanziaria del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
   valutati, in particolare, i dati relativi all'utilizzo delle agevolazioni per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani previste dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;Pag. 137
   ritenuto che, anche in vista di futuri interventi normativi volti ad incentivare l'inserimento lavorativo, sia necessario individuare forme di agevolazione che, nel rispetto dei principi posti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, garantiscano effetti positivi in termini occupazionali limitando per quanto possibile gli adempimenti amministrativi;
   rilevata la necessità, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera d), di assicurare nei prossimi esercizi la destinazione ai fondi interprofessionali per la formazione continua delle risorse che, sulla base della disciplina vigente, risultano finalizzate ai fondi medesimi;
   richiamata l'esigenza, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettere e) e f), di garantire un adeguato livello di finanziamento degli sgravi contributivi finalizzati ad incentivare la contrattazione di secondo livello;
   preso atto che le disposizioni dell'articolo 42, comma 1, le quali prevedono l'abrogazione di norme che stabiliscono l'esclusione dal patto di stabilità interno per le Regioni di determinate tipologie di spesa, danno attuazione all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, volta ad assicurare la riduzione di spesa di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   segnalata, in proposito, l'esigenza che il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno non infici l'effettiva realizzazione degli interventi previsti a valere sulle risorse destinate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili dall'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 138

ALLEGATO 2

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI BECHIS ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il decreto-legge n. 133 del 2014 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;
   considerato che il provvedimento si pone l'obiettivo ambizioso di rilanciare l'economia attraverso iniziative volte alla ripresa delle attività produttive e più nello specifico allo sblocco di determinate opere pubbliche;
   atteso che, all'articolo 27, si fa riferimento a misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), disponendo l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare urgentemente nell'ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto;
   rilevata la genericità della medesima disposizione, laddove sarebbe stato auspicabile inserire la puntualizzazione delle risorse da movimentare oltre che, sin d'ora, linee di indirizzo più specifiche in merito alla tipologia degli interventi da effettuare per la valorizzazione del patrimonio immobiliare INAIL, fermo restando il portato della norma, che si limita ad attribuire al Ministero l'individuazione delle opere da finanziare in seno al patrimonio immobiliare INAIL;
   considerato che, peraltro, la gestione dei patrimoni immobiliari dei principali istituti previdenziali italiani, sono da anni oggetto di gestioni alquanto discutibili in tema di trasparenza e che la disposizione in esame incrementa l'opacità quanto ai meccanismi che dovranno regolare la gestione patrimoniale;
   sottolineate le predette criticità e auspicato che nel corso dell’iter parlamentare vengano individuati i criteri di scelta delle quote di patrimonio da valorizzare che dovranno tener conto della necessità di privilegiare le strutture che maggiormente si prestino ad iniziative volte ad uno sviluppo urbanistico improntato a criteri di eco sostenibilità e risparmio energetico;
   valutato che, per quanto attiene all'articolo 28, commi 1 e 2, il Governo interviene sul regime contributivo delle indennità di volo confermando anche per il triennio 2015-2017 l'agevolazione già prevista per il 2014 dalla normativa vigente;
   osservato, più specificamente, che il comma 1 dispone che le indennità di volo non concorrano alla formazione del reddito ai fini contributivi e concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare;
   rilevato che la disposizione è volta ad estendere al personale di volo la decontribuzione su un istituto retributivo come Pag. 139l'indennità di volo, in ragione della sua specificità, mantenendo al tempo stesso un peso pari al 50 per cento della suddetta indennità nella formazione della retribuzione pensionabile, attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'INPS;
   espressi dubbi sulla ratio di tale norma la quale, ancorché di favore per il datore di lavoro e i lavoratori del comparto, attribuisce un privilegio ad una specifica categoria di lavoratori, in un momento storico in cui il mercato necessiterebbe di equità e redistribuzione delle risorse disponibili;
   rilevato, per di più, che anche in questo caso, tra le coperture finanziarie utilizzate, rilevano quelle che attengono a 6 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) nonché per 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 dell'autorizzazione di spesa prevista per l'incremento della competitività del sistema aeroportuale, con evidentissime ripercussioni sul sistema aeroportuale medesimo e prevedibilmente anche sui relativi livelli occupazionali;
   considerato che il successivo articolo 40, al comma 1, prevede l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione la formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013 (cosiddetto bonus Giovannini);
   sottolineata, al riguardo l'esigenza oramai improrogabile di mettere mano ad una seria riforma degli ammortizzatori sociali che vada nella direzione dell'istituzione di un reddito di cittadinanza, pur valutando necessario il rifinanziamento della Cassa integrazione in deroga;
   valutato che tale esigenza improrogabile emerge con ancora maggiore forza guardando alle coperture finanziarie utilizzate dal Governo per il rifinanziamento della stessa CIG in deroga, le quali si mostrano, ancora una volta, autolesionistiche, nel momento in cui si vanno a limitare le risorse in fatto di formazione, finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello;
   considerato che si giunge fino al paradossale utilizzo delle risorse per gli incentivi delle assunzioni a tempo indeterminato di cui al cosiddetto «bonus Giovannini», che, inserite al comma 1, vengono immediatamente sottratte alla natura del loro impiego, al fine di sostenere, invece, il rifinanziamento della CIG, peraltro contravvenendo alle pronunce dell'Europa la quale ha più volte denunciato l'uso inappropriato dei fondi comunitari per il sovvenzionamento della medesima CIG;
   atteso che stupisce altresì, sempre in tema di coperture finanziarie, l'utilizzo del Fondo di rotazione per la formazione derivante dall'aumento contributivo delle aliquote per gli assegni familiari, la cui destinazione dovrebbe invece essere riportata e mantenuta nella direzione dell'aiuto alle famiglie,

  esprime

PARERE CONTRARIO.
«Bechis, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Rostellato, Baldassarre».

Pag. 140

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 1864-B, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis;
   preso atto che, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, l'unica modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento riguarda il comma 1 dell'articolo 14, recante disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 14 dispone l'abrogazione delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale;
   considerato che la modifica apportata al Senato è tesa ad ampliare da sei a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento il termine a decorrere dal quale hanno effetto le abrogazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14;
   osservato che con le richiamate abrogazioni si intende risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in relazione all'esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro;
   rilevato che il comma 3 dell'articolo 14, non modificato dal Senato, rimette alla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità la disciplina delle deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale incaricato di servizi essenziali riguardanti l'accettazione, il trattamento e le cure;
   osservato che il medesimo comma 3 dell'articolo 14 prevede che la contrattazione collettiva assicuri in ogni caso periodi equivalenti di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale;
   osservato, infine, che si affida compiutamente la regolazione di un aspetto pur parziale del rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva e che l'ampliamento da sei a dodici mesi del termine a decorrere dal quale hanno effetto le abrogazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14 non inficia l'obiettivo di risolvere la procedura di infrazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE