CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 ottobre 2014
307.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03674 Gebhard: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle erogazioni in conto investimento effettuate nell'ambito di concessioni per la costruzione e gestione di opere pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che la remunerazione del concessionario per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica «fredda» (studentato), ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006, viene di norma suddivisa in:
   1) contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione;
   2) canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante;
   3) canone di servizio da versare periodicamente dalla stazione appaltante;
   4) ricavo risultante dallo sfruttamento economico da parte del concessionario.

  In relazione agli importi di cui alla prime tre voci la stazione appaltante deve corrispondere al concessionario anche l'IVA.
  Ciò premesso, tenuto conto dell'esigenza da parte della stazione appaltante di quantificare le risorse da destinare al singolo intervento, l'Onorevole interrogante, in particolare, chiede se in caso di concessione per la costruzione e gestione di un'opera pubblica, per le erogazioni in conto investimento (contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione e canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante), l'aliquota agevolata del 10 per cento sia applicabile indipendentemente dal momento dell'erogazione, ossia in fase di costruzione o dopo il collaudo.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Preliminarmente giova osservare che, attesa la genericità della fattispecie rappresentata e in assenza di riferimenti a specifici accordi contrattuali, non risulta facile fornire una risposta circostanziata al quesito dell'Onorevole interrogante.
  Comunque, in linea generale, deve precisarsi che possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, ai sensi del punto 127 quinquies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somme erogate a titolo di partecipazione al costo dell'opera, nel presupposto che l'opera stessa rientri tra quelle specificamente richiamate nella disposizione agevolativa in esame. Al verificarsi dei tale presupposto, non rileva il momento di effettiva erogazione delle somme (in fase di costruzione o successivamente), come chiarito nella risoluzione n. 395/E del 27 dicembre 2002 richiamata dall'Onorevole interrogante.
  Diversamente, non beneficiano dell'aliquota agevolata scontando il regime IVA loro proprio le somme non correlate alla realizzazione dell'opera, in quanto versate dalla stazione appaltante al altro titolo (quale, ad esempio, quello per la gestione del servizio).

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ALLEGATO 2

5-03676 Laffranco: Misure di sostegno tributario in favore di giovani professionisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti nell'evidenziare le caratteristiche del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rilevano che detto regime, che ha assorbito il regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, produce effetti positivi per le nuove imprese nell'attuale contesto economico e finanziario caratterizzato dal perdurare della crisi economica.
  Per tale ragione auspicano un intervento legislativo volto ad ampliare, già nella prossima legge di stabilità, i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio per introdurre misure di rilancio a favore dei giovani professionisti e, in senso più ampio, dei lavoratori autonomi nonché favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro ovvero di chi intende aprire per la prima volta una partita Iva o consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria, con particolare riguardo alla fase di start up.
  A tal fine ritengono utile:
   innalzare a 50.000 o 60.000 euro la soglia dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime, attualmente fissata a 30.000 euro;
   allungare il periodo di applicazione del regime a 10 anni (attualmente fissato a 5 anni) con l'eliminazione di qualsiasi vincolo anagrafico (oggi stabilito a 35 anni d'età).

  Gli interroganti ritengono, inoltre, che sia necessario che l'Amministrazione delle Finanze puntualizzi che il regime vigente può essere applicato, a prescindere da vincoli anagrafici, per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, salva la norma di favore che consente a coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno compiuto ancora 35 anni, di prorogarne l'applicazione fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In ordine all'auspicio di intervenire con una disposizione normativa da inserire in seno alla legge di stabilità, al momento, è possibile solo rappresentare che eventuali interventi in materia costituiscono oggetto di quanto previsto all'interno della legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega affidata al Governo per l'attuazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In particolare, l'articolo 11, comma 1, della citata legge detta una serie di criteri e principi generali a cui il legislatore dovrà attenersi al fine di operare una generale revisione dell'imposizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo nell'ambito della quale è prevista, alla lettera b) del medesimo comma 1, anche l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di dimensioni minime nonché di regimi agevolati che prevedano il pagamento forfetario di Pag. 77un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto.
  In ordine all'altro quesito, con cui si chiedono chiarimenti in merito al periodo di applicazione del regime di cui trattasi, in relazione al requisito anagrafico, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che con la circolare n. 17 del 2012, par. 2.1, è stato chiarito che «il regime fiscale di vantaggio può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono prolungare l'applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età». Analoghe indicazioni sono contenute nella guida al contribuente, rinvenibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, nella quale viene specificato che «Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d'imposta di inizio dell'attività. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno.».
  Infine, nella tabella di seguito riportata si indicano agli effetti finanziari derivanti dalle proposte in esame nell'ipotesi che le stesse entrino in vigore al partire dall'anno d'imposta 2015.

  Proposta 1: Applicazione dell'attuale regime dei minimi (a tutte le partite IVA fino a 30000 euro di fatturato) con rimozione dei limiti anagrafici (35 anni) e raddoppio dei limiti temporali (10 anni).

2015 2016 2017 2018 2019 2120 dal 2021
Totale  -0,7 -65,7 -104,9 -144,6 -183,9 -222,5 -196,9

  in milioni di euro

  Proposta 2: incremento della soglia di fatturato per accedere al regime in esame, da 30.000 euro e 50000 euro, con rimozione dei limiti anagrafici (35 anni) e raddoppio dei limiti temporali (10 anni).

2015 2016 2017 2018 2019 2120 dal 2021
Totale  3,9 -569,5 -400,8 -440,5 -479,8 -518,4 -492,8

  in milioni di euro

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ALLEGATO 3

5-03677 Sberna: Rimodulazione del bonus IRPEF con l'introduzione di un criterio di favore per le famiglie con figli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante auspica una rimodulazione del cosiddetto bonus Irpef, introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che tenga conto del «fattore famiglia», al fine di non penalizzare i nuclei monoreddito e quelli più numerosi, oltreché gli incapienti.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, ha adottato misure volte a ridurre il cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, mediante il riconoscimento a detti lavoratori di un credito (cosiddetto bonus). In particolare, l'articolo 1 del citato decreto-legge prevede il riconoscimento del credito per l'anno 2014 in via automatica da parte dei sostituti d'imposta qualora l'imposta lorda dei redditi di lavoro dipendente e di alcune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione di lavoro spettante.
  L'importo del credito è stabilito nella misura di 640 euro per i possessori di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, mentre, nel caso del superamento di detto limite, il credito si riduce progressivamente, fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia di 26.000 euro.
  Il citato decreto-legge n. 66 del 2014 disciplina l'incentivo in argomento quale misura transitoria.
  In proposito, è opportuno rappresentare che nell'ambito della legge di stabilità per il 2015, considerate le risorse disponibili, si cercherà di rendere strutturale la misura agevolativa, approfondendo nel contempo la possibilità di interventi agevolativi a favore delle famiglie.

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ALLEGATO 4

5-03678 Pesco: Problematiche relative ad un immobile in locazione in cui hanno sede gli uffici di Catania dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Nella città di Catania l'Agenzia delle Entrate utilizza, per i propri fini istituzionali, due porzioni dell'immobile ubicato in via Monsignor Domenico Orlando. Tale fabbricato è stato di proprietà dell'INPDAP fino al 1o gennaio 2003.
  Successivamente, secondo le disposizioni in materia di privatizzazione e dismissione degli immobili dello Stato, detto immobile è stato inserito nel processo di cartolarizzazione degli immobili pubblici ed è stato venduto all'asta. I lotti comprendenti le palazzine che ospitavano gli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio sono stati aggiudicati alle società VIR immobiliare e EL.P.I Spa.
  In seguito al cambio di proprietà, le due Agenzie, che già utilizzavano i fabbricati in questione, hanno stipulato due nuovi contratti di locazione con decorrenza 1° gennaio 2003. Al termine del primo sessennio (31 dicembre 2008), i citati contratti sono stati rinnovati con rinegoziazione dei canoni e scadenza 31 dicembre 2014.
  All'approssimarsi della suddetta scadenza, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate della Sicilia, nel rispetto della normativa vigente e della procedura per le locazioni adottata dall'Agenzia delle entrate, ha avviato le attività previste per l'eventuale rinnovo dei contratti di locazione, manifestando alla parte proprietaria la volontà di diminuire gli spazi locati con riduzione proporzionale del canone e abbattimento del 15 per cento previsto dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, la cosiddetta spending review e richiedendo all'Agenzia del Demanio e agli Enti Territoriali la disponibilità di immobili di proprietà pubblica, con esito negativo.
  In data 10 giugno 2014 la predetta Direzione Regionale ha inoltre avviato un'indagine di mercato pubblica, estesa ai Comuni limitrofi a Catania per individuare uno o più fabbricati idonei ad ospitare gli Uffici in questione. Nonostante l'ampliamento dell'ambito territoriale e la possibilità di proporre locali di dimensioni più contenute, idonei a soddisfare in modo frazionato le esigenze dell'Agenzia delle entrate, anche questa indagine ha avuto esito negativo.
  L'unica offerta è stata presentata dalla Vir Immobiliare per una porzione dello stesso fabbricato utilizzato all'attualità con un canone ampiamente superiore ai valori di riferimento dell'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare) della zona di riferimento. L'Agenzia ha, quindi, ritenuto non idonea l'offerta e si è riservata di riprendere le trattative con la proprietà al fine di ridurre le superfici utilizzate e rinegoziare il canone di locazione.
  Auspicando il reperimento di immobili, possibilmente di proprietà pubblica, da adibire a sedi degli Uffici di Catania, si precisa che lo schema contrattuale adottato dall'Agenzia prevede per il conduttore la facoltà di recedere ad nutum dal contratto di locazione con semplice preavviso di sei mesi, in modo da consentire all'Agenzia, stante il costante monitoraggio del mercato immobiliare, di esercitare tale diritto in caso di reperimento sul mercato di soluzioni locative meno onerose.

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ALLEGATO 5

5-03679 Busin: Regime di accisa applicato ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante preso atto dei chiarimenti resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione della risposta fornita all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03619, con riguardo all'applicazione del punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, lamenta che alcune imprese aventi sede in altri Stati membri svolgono l'attività commerciale di trasporto passeggeri in acque interne italiane rifornendosi di carburante nel territorio nazionale ma beneficiando dell'esenzione dell'accisa nello Stato di residenza.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, giova precisare quanto segue.
  Qualora uno Stato membro ha ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'articolo 15, par. 1, lett. f), della direttiva 2003/96/CE agevolando o esentando i prodotti energetici utilizzati per la navigazione nelle acque interne, con esclusione della navigazione da diporto, le imprese hanno titolo in quello Stato Membro al beneficio, allorché effettuino lì i loro rifornimenti per lo svolgimento della predetta attività di navigazione.
  Naturalmente quel beneficio non potrebbe competere alle imprese di quello Stato membro laddove le stesse si rifornissero di carburante in un diverso Stato membro che non ha ritenuto di esercitare la facoltà di cui al menzionato articolo 15, par. 1 lett. f) (come l'Italia). È infatti in quest'ultimo Stato che l'imposta è divenuta esigibile per effetto dell'immissione in consumo, conseguentemente solo questo Stato membro potrebbe eventualmente rimborsarla non altri.
  Per quanto riguarda il riferimento al servizio di navigazione commerciale svolto lungo il Po e nella laguna di Venezia dalla compagnia francese CroisiEurope Travel e per il quale a detta dell'Onorevole interrogante la predetta compagnia beneficerebbe dell'esenzione dall'accisa in base alla normativa francese, si osserva che le acque della laguna di Venezia rientrano nelle acque marine comunitarie, pertanto le imbarcazioni che vi effettuano navigazione commerciale, tra cui rientrano evidentemente le navi da crociera, siano esse nazionali siano esse comunitarie, hanno diritto, per i rifornimenti di carburante effettuati all'esenzione di cui a punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, che per questo specifico profilo della navigazione nelle acque marine comunitarie dà attuazione all'esenzione obbligatoria di cui all'articolo 14, par. 1 lett. c), della direttiva 2003/96/CE.