CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2014
302.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Nuovo testo unificato C. 750 Dell'Orco e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 750 Dell'Orco e abbinate, recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali;
   ricordato che:
    l'articolo 31, del DL 201/2011, modificando l'articolo 3, comma 1, lett. d-bis) del DL 223/2006, ha reso permanente ed ha esteso a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali prevista in termini sperimentali per i comuni a vocazione turistica e per le città d'arte. La norma (comma 2) ha inoltre sancito, come principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali;
    le proposte di legge nn. 750 e 1042, di iniziativa parlamentare, e la proposta 947, di iniziativa popolare – attualmente unificate nel testo dalla X Commissione – modificano quanto disposto dall'articolo 31 del d.l. 201/2011 (c.d. salva-Italia), per cui l'articolo 3, comma 1, lett. d-bis, del DL 223/2006 viene riformulato prevedendo che in dodici giorni festivi dell'anno, specificamente individuati dal testo – derogabili per un massimo di sei giorni da parte di ciascun esercente – le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva;
    considerato che tale modifica tra l'altro contribuisce a superare le conflittualità emerse nell'attribuzione di competenza della materia tra lo Stato e le regioni, con la presentazione di numerosi ricorsi finiti davanti alla Corte costituzionale;
    considerato l'articolo 41 della Costituzione che ha inteso moderare il principio di libera iniziativa economica con un dettato magistrale che recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»;
    valutate positivamente le norme di cui agli artt. 2 e 3, in particolare per il ruolo che viene assegnato: ai Comuni per gli accordi territoriali; ai Sindaci che possono definire, «per un periodo non superiore a tre mesi», gli orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, per «esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo» in determinate zone del territorio comunale «interessate da fenomeni di aggregazione notturna»;Pag. 70
    giudicata condivisibile l'Istituzione di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio;
    ritenendo che la possibilità per i Sindaci di emanare norme a tutela dei beni culturali possa offrire l'opportunità di riflettere sul rapporto tra offerta dei servizi commerciali nei centri storici, attrazione turistica, rete commerciale territoriale e sviluppo socio-culturale;
  esprime

NULLA OSTA

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disciplina relativa alla revoca della patente di guida di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame, riconsiderando la previsione di una pena accessoria permanente e prevedendo la possibilità di riacquisire l'abilitazione suddetta sulla base della partecipazione a percorsi rieducativi e formativi.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (Atto n. 105).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (atto n. 105);
   constatato che, complessivamente, lo schema appare redatto in conformità alle previsioni recate dalla medesima direttiva;
   rilevata, tuttavia, l'opportunità di chiarire il funzionamento complessivo del meccanismo di determinazione dell'equo compenso previsto dall'articolo 1, capoverso articolo 69-quinquies, dello schema;
   rilevata, altresì, l'opportunità di una riflessione sul termine previsto per la trasmissione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dell'UE, da parte del Mibact, delle informazioni sull'utilizzo, nonché su qualsiasi modifica dello status, delle opere orfane,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, capoverso articolo 69-quinquies, è opportuno chiarire il funzionamento complessivo del meccanismo di determinazione dell'equo compenso: infatti, mentre il primo periodo del comma 3 del nuovo articolo 69-quinquies sembrerebbe fare riferimento ad accordi generali, cioè da definire «a monte» (fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti e quelle delle organizzazioni che utilizzano le opere orfane), il secondo periodo dello stesso comma 3 e il successivo comma 4, riferendosi, tra l'altro, all’»uso effettuato dell'opera» e, in difetto di accordo, al tentativo di conciliazione, nonché alla possibilità di adire l'autorità giudiziaria da parte dei soggetti interessati, sembrerebbero riguardare singoli casi di opere non più orfane. Per quanto sopra esplicitato, dunque, appare opportuno riformulare la previsione di cui al comma 4 nel seguente modo «I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia l'accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono esperire...»;
   b) all'articolo 1, capoverso articolo 69-quater, comma 15, è opportuna una riflessione sul termine previsto per la trasmissione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dell'UE, da parte del Mibact, delle informazioni relative all'utilizzo e alla modifica dello status delle opere orfane (lettere b) e c)): esse attengono, infatti, ad eventi che potrebbero essere slegati dagli esiti della ricerca e, quindi, dai 90 giorni previsti per la sua conclusione. Si ritiene, dunque, opportuno al predetto comma, eliminare l'inciso «trascorso il termine di cui al comma 5»;Pag. 73
   c) appare, altresì, opportuna una riflessione sull'adeguatezza delle risorse previste dall'articolo 3, comma 2, per la costituzione della banca dati delle opere orfane presso il MIBACT;
   d) all'articolo 1, capoverso articolo 69-quater, comma 15, occorrerebbe aggiungere, dopo le parole «all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno», le parole «per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile», in analogia con il nuovo articolo 69-sexies, comma 3, della L. 633/1941, introdotto dallo stesso schema di decreto legislativo.

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ALLEGATO 4

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 2616, di conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno,
   valutata l'esigenza di introdurre disposizioni dirette ad aumentare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive,
   constatata la necessità di procedere all'approvazione del decreto-legge, stante l'inizio della stagione calcistica, dove la violenza si manifesta in maniera più evidente;
   preso atto che il primo Capo del decreto introduce modifiche all'attuale legislazione sul tema della violenza in occasione di incontri sportivi con l'inasprimento delle pene e alcune nuove misure atte a contrastare tale fenomeno;
   concordando con l'urgenza di mettere in campo tutti gli interventi utili per riportare l'attività sportiva, anche quella agonistica e professionistica, nell'alveo della normalità e della sicurezza per dare la possibilità a tutti i cittadini di potervi partecipare;
   sottolineando, inoltre, la necessità di coinvolgere nell'azione di contrasto alla violenza e all'illegalità le società sportive, come previsto nel decreto in esame,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, del provvedimento al fine di coordinare la previsione dei poteri attribuiti al ministro degli Interni con le analoghe facoltà riconosciute ai prefetti dalla legislazione vigente.