CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2014
302.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03613 Capezzone: Orientamenti del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante fa presente che con articoli pubblicati su prestigiosi quotidiani economici italiani, è stata avanzata l'ipotesi che, fra le misure contenute nella legge di stabilità per il 2015, vi possa essere spazio anche per una revisione dell'imposta di successione.
  Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, si assume esservi anche l'aumento dal 4 al 5 per cento dell'aliquota per gli eredi in linea retta, con riduzione della franchigia da un milione a due/trecentomila euro, e di due punti percentuali, dal 6 all'8 per cento, per gli altri parenti e affini; gli estranei potrebbero vedersi elevare l'aliquota dall'attuale 8 al 10 per cento; per fratelli e sorelle è ipotizzata, inoltre, una riduzione della franchigia dagli attuali centomila a trenta/cinquantamila euro.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di conoscere se «le indiscrezioni giornalistiche trovino un fondamento e quali siano le reali intenzioni del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione».
  Al riguardo, occorre far presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno comunicato che nessuna ipotesi di revisione dell'imposta di successione è allo studio.
  In proposito, occorre riferire che lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, intervistato a margine dei lavori del G20, ha avuto modo di precisare che nella legge di stabilità per il 2015 non verrà previsto alcun ritocco dell'imposta di successione.

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ALLEGATO 2

5-03614 Gebhard: Posti destinati al personale dell'Agenzia delle dogane nella provincia autonoma di Bolzano ai fini delle procedure selettive per gli sviluppi economici nell'ambito della terza area.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame viene sollevata la problematica relativa al rapporto tra i posti destinati alla provincia autonoma di Bolzano rispetto a quelli stabiliti al livello nazionale per gli sviluppi economici del personale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli all'interno delle aree, con decorrenza 1o gennaio 2010.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La ripartizione dei posti destinati agli sviluppi economici del personale dell'Agenzia delle dogane tra personale nazionale e personale della provincia autonoma di Bolzano è stata oggetto di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali nazionali dell'allora Agenzia delle dogane, come si evince dalle relative preintese sottoscritte da tutte le rappresentanze dei lavoratori il 30 dicembre 2010.
  Al livello della Direzione provinciale di Bolzano, si è tenuto poi un ulteriore confronto con le rappresentanze sindacali locali che ha portato alla stipula del contratto di raccordo del 31 dicembre 2010.
  Tale contratto è stato poi ratificato senza rilievi dal Comitato d'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».
  In tali occasioni nulla è stato rilevato in ordine alla ripartizione dei posti assegnati al personale in servizio presso gli uffici doganali ubicati nella provincia di Bolzano.
  Con specifico riguardo poi alla ripartizione dei posti, l'Agenzia osserva come la percentuale del numero dei posti assegnati per l'anno 2010 (come risultante dalla sommatoria degli sviluppi 2009 e 2010 di cui alle unite preintese) agli uffici doganali della provincia di Bolzano risulta pari all'1,41 per cento sul totale delle progressioni economiche previste al livello nazionale. Tale percentuale è in linea con la media della progressioni effettuate nel biennio 2007 (1,30 per cento) e 2008 (1,52 per cento) ed è anche superiore al valore percentuale (1,35 per cento) che deriva dal rapporto tra il personale assegnato agli uffici doganali ubicati nella provincia di Bolzano e la consistenza complessiva del personale dell'allora Agenzia delle dogane.
  In relazione all'autonomia riconosciuta alla provincia di Bolzano, la quota dell'1,41 per cento dei posti garantisce peraltro una riserva specifica ed esclusiva per il personale in servizio presso gli uffici doganali della citata provincia autonoma; il numero dei posti previsti a livello nazionale sarà invece assegnato sulla base di una graduatoria nazionale senza che si possa garantire alcun contingente minimo ad ogni regione/provincia.
  Con riguardo alla ripartizione tra le diverse posizioni economiche, deve rilevarsi che, con la menzionata preintesa del 30 dicembre 2010, sia stata prevista una Pag. 51clausola di salvaguardia che consente il riutilizzo dei posti eccedenti di ciascuna fascia economica, compatibilmente con le risorse economiche stanziate, in quella immediatamente superiore o inferiore. Infatti, qualora il numero dei passaggi alla fascia retributiva superiore risulti – all'esito dell'espletamento della relativa procedura selettiva – eccedente rispetto al numero degli aventi diritto, tale eccedenza sarà portata in aumento, dapprima, al numero dei passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore, fatta salva la compatibilità economico finanziaria complessiva; successivamente, ove vi sia ulteriore eccedenza rispetto agli aventi diritto, tale residua eccedenza verrà portata in aumento al numero dei passaggi alla fascia retributiva immediatamente inferiore.
  In ordine alla richiesta di intervenire sulla ripartizione operata, è opportuno richiamare la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011 – con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del decreto-legge 31 maggio 2010 – e, in particolare, il relativo paragrafo 1), ultimo periodo, in cui si specifica che «sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all'interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno, e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010».
  Qualsiasi variazione degli accordi in allora sottoscritti e certificati determinerebbe inevitabilmente il venir meno degli effetti economici dei passaggi all'interno delle aree per tutto il triennio 2011/2013, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

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ALLEGATO 3

5-03615 Causi: Semplificazione degli obblighi di fatturazione, certificazione ed indicazione del codice fiscale per il commercio elettronico diretto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante chiede di esonerare anche gli operatori del cosiddetto commercio elettronico diretto – alla stregua di quelli del commercio elettronico indiretto – dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA e privati consumatori.
  Inoltre, in un'ottica di semplificazione, l'Onorevole chiede che sia eliminato l'obbligo di inserimento del codice fiscale per le vendite on-line rientranti nella categoria del commercio elettronico diretto, al fine di non penalizzare le vendite di prodotti diffusi di modesto importo in Italia ed equiparare, così, gli oneri previsti per la fatturazione dei servizi a quelli presenti nella maggior parte dei Paesi comunitari.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Secondo la normativa attualmente vigente, le operazioni di commercio elettronico diretto territorialmente rilevanti in Italia sono soggette all'obbligo di documentazione mediante fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nei termini di cui all'articolo 6, terzo comma, del medesimo decreto.
  Peraltro, come chiarito con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 274/E del 3 luglio 2008, le stesse operazioni «non sono riconducibili ad alcuno dei casi di esonero dagli obblighi di certificazione previsti dalla normativa IVA, né possono essere considerate operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mancando le condizioni ivi previste per beneficiare dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura».
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE – allo stato in fase di recepimento nell'ordinamento interno – ha stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il luogo rilevante delle prestazioni rese da soggetti comunitari nei confronti di privati residenti all'interno dell'Unione europea sarà il luogo in cui questi ultimi sono stabiliti o hanno il domicilio o la residenza abituale. Peraltro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, entrerà in vigore il cd. «mini sportello unico», ossia un regime che permetterà ai soggetti passivi di uno stato membro dell'Unione europea di assolvere l'imposta relativa ai servizi elettronici resi nei confronti di soggetti privati residenti in altri Paesi membri attraverso un portale Web.
  Al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo agli operatori economici, la Commissione europea nel «Report from the Commission to the Council on Article 6 of Council Directive 2008/8/EC» ha raccomandato agli Stati Membri di esonerare dall'obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell'ambito di applicazione del «mini sportello unico».
  Ciò posto, si fa presente che è in via di definizione lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE.Pag. 53
  Tuttavia, l'Agenzia precisa che non è possibile prevedere un esonero nei rapporti tra soggetti passivi IVA ove il debitore d'imposta è il committente ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come si evince dallo stesso articolo 220-bis della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE che espressamente esclude la possibilità di emettere la fattura semplificata ogniqualvolta il debitore d'imposta è il committente.

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ALLEGATO 4

5-03616 Sottanelli: Misure tributarie a favore delle imprese del comparto turistico-ricettivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente giova sottolineare il quadro normativo di riferimento.
  In caso di eventi calamitosi quali alluvioni o simili, l'articolo 5, comma-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dispone la sospensione di adempimenti e versamenti di natura tributaria nei casi in cui sia stato decretato lo stato di emergenza e limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni riconducibili all'evento. Dette disposizioni, inoltre, stabiliscono limiti temporali alla durata della sospensione che non può superare i sei mesi e alla durata del periodo utile per la restituzione delle somme, che decorre dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione e non può essere superiore a 24 rate mensili.
  Inoltre, l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei contribuenti) prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di «sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili».
  Tuttavia, appare utile evidenziare che, gli aiuti destinati ai soggetti che svolgono attività economiche sono soggetti alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stati di cui all'articolo 107, del trattato 25 marzo 1957, sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 87 del TCE).
  Il paragrafo 2 di detto articolo prevede possibili deroghe de iure tra le quali alla lettera b) «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali».
  La Commissione europea con decisione n. 3893 del 20 ottobre 2004 relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, ha chiarito, con una considerazione potenzialmente riferibile ad ogni aiuto concesso a fronte di calamità naturali (eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni e frane), che tali aiuti possono essere concessi solo nella misura in cui non superino il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari, tenuto conto anche degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.
  Con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, inoltre, sono stati disciplinati all'articolo 47 gli aiuti pubblici per le calamità naturali, anche sotto forma di agevolazione fiscale, e in tale contesto sono stati stabiliti i criteri, conformi alla disciplina comunitaria sopra richiamata, per usufruire di tali agevolazioni. Il medesimo articolo 47, comma 2, prevede che le modalità di attuazione delle predette disposizioni per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su Pag. 55proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate evidenzia che è in corso la fase di approfondimento e confronto con le organizzazioni di categoria interessate relativa all'evoluzione dello studio di settore VG60U, allo stato operata sulla base dei dichiarativi relativi al 2012, applicabile agli stabilimenti balneari a partire dall'annualità d'imposta 2014.
  In merito, si fa presente che si stanno effettuando, con il supporto della So.se S.p.A., le opportune analisi finalizzate ad introdurre eventualmente, sulla base dei dati e delle informazioni reperite, appositi interventi correttivi applicabili agli studi di settore relativi alle attività turistico ricreative, compresi quindi anche gli stabilimenti balneari, già per il periodo d'imposta 2014.
  Infine, è opportuno sottolineare che l'adozione delle misure auspicate dall'Onorevole interrogante è suscettibile di recare minori entrate per le quali dovranno essere individuati idonei mezzi di copertura, fermi restando i profili di compatibilità con la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato sopraesposti.

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ALLEGATO 5

5-03617 Pisano: Interpretazione della disciplina concernente l'obbligo di transito su conto corrente delle somme percepite ed erogate dai condomini.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Al riguardo, si osserva che l'interpretazione prospettata dagli Onorevoli interroganti non consente la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni bancarie tramite conto corrente e limita l'efficacia e l'efficienza dei controlli fiscali finalizzati a contrasto dell'evasione.
  Nondimeno, giova richiamare la Circolare 5 febbraio 2014 del Dipartimento del tesoro, in materia di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili, nella quale si specifica che la norma riguardante il limite imposto all'uso di contanti è quella di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che fissa a 1.000 euro tale limite.
  La citata circolare specifica che: «Per le predette finalità, la citata norma ritiene "critiche" unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all'uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
  D'altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all'inequivoca titolarità di un soggetto determinato.
  Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui al predetto articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti».
  Pertanto, è possibile ritenere che tale interpretazione possa essere ragionevolmente estesa anche alla fattispecie oggetto dell'interrogazione.

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ALLEGATO 6

5-03618 Paglia: Vigilanza circa la destinazione del maggior gettito derivante dall'addizionale dello 0,8 per mille della TASI alla riduzione del carico fiscale sulle categorie più deboli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede se il Governo sia in grado di riferire al Parlamento i risultati dell'attività di vigilanza diretta a conoscere se i comuni abbiano destinato «la totalità del maggior gettito garantito dall'addizionale a riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli».
  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce che si sono appena concluse le fasi della trasmissione e della pubblicazione sul sito internet delle delibere TASI, per cui non è stato possibile, allo stato attuale, monitorare l'operato dei comuni circa la richiesta in esame.
  In proposito, il Dipartimento rileva che l'unica attività che, in ogni caso, può svolgere, non avendo un potere di vigilanza in senso stretto nei confronti dei comuni, è quella relativa all'esame dei regolamenti e delle deliberazioni che hanno previsto la maggiorazione della TASI fino allo 0,8 per mille, per verificare se contestualmente sono state introdotte le misure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 16 del 2014, vale a dire le «detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011».
  Infine, il Dipartimento rileva che la suddetta attività di vigilanza deve essere rivolta, secondo quanto auspicato dall'interrogante, a verificare se il gettito derivante da tale maggiorazione sia stato destinato a finanziare «riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli». A tale proposito, occorre sottolineare che la norma non prevede questa condizione e che, pertanto, l'attività richiesta non può avere questa specifica finalità.

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ALLEGATO 7

5-03619 Busin: Esenzione delle accise del combustibile utilizzato per la navigazione di trasporto di passeggeri nelle acque interne.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, viene richiesta l'adozione di iniziative per «ricomprendere nel regime della esenzione delle accise anche le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna», asserendo che tale richiesta trova il suo fondamento nella normativa comunitaria di riferimento, disattesa da una «erronea interpretazione delle norme adottata da parte dell'Agenzia delle dogane».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente giova osservare che il quadro comunitario di riferimento nella specifica materia va rinvenuto nella direttiva 2003/96/CE che ha abrogato espressamente all'articolo 30 la direttiva 92/81/CEE, sebbene in molte parti ne ricalchi integralmente le disposizioni.
  In particolare, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/96/CE dispone che gli Stati Membri esentino dall'accisa «i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».
  Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione non solo soccorre la definizione dei «imbarcazioni private da diporto» che fornisce il secondo periodo della predetta lettera c), ma anche il ventitreesimo considerandum della direttiva che espressamente statuisce che «gli obblighi internazionali vigenti e il mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni».
  È pertanto di tutta evidenza che l'esenzione dall'accisa che gli Stati membri sono chiamati ad applicare si riferisce ai prodotti energetici impiegati nella navigazione marittima nelle acque comunitarie, con esclusione delle imbarcazioni da diporto.
  Tuttavia, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f) della citata direttiva 2003/96/CE gli Stati membri hanno la facoltà di applicare esenzioni o riduzioni di accisa «ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle vie navigabili interne (compresa la pesca) diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».
  Trattasi chiaramente di una facoltà che gli Stati Membri possono o meno esercitare.
  Per quanto riguarda la legislazione nazionale, il punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recepisce integralmente – trattandosi come detto di una esenzione obbligatoria – il disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, riconoscendo l'esenzione dall'accisa ai prodotti energetici utilizzati come «carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto».Pag. 59
  Inoltre il medesimo punto 3, in base alla facoltà contemplata dal menzionato articolo 15, paragrafo 1, lettera f), riconosce l'esenzione ai prodotti energetici impiegati come «carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci».
  Recentemente sulla materia è intervenuto una norma di interpretazione autentica, l'articolo 34-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha precisato che il citato punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo 504 del 1995 debba applicarsi anche ai carburanti utilizzati nell'attività di pesca professionale in acque interne e lagunari.
  In sostanza, il legislatore nazionale ha inteso avvalersi della cennata facoltà di cui al sopra richiamato articolo 15, paragrafo 1, lettera f) circoscrivendone l'ambito per quel che concerne la navigazione nelle acque interne al trasporto delle merci e, con il recente intervento legislativo, alla pesca professionale in acque interne e lagunari, mentre ha ritenuto di non prevedere alcuna agevolazione o esenzione dall'accisa per i prodotti energetici utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri.
  Da quanto sopra esposto si può concludere che la legislazione nazionale risulta essere pienamente in linea con la normativa comunitaria.
  Pertanto, stante il quadro normativo sopra delineato nessuna erronea interpretazione del punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 2005, può ascriversi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  È di tutta evidenza infatti che, ove il legislatore nazionale lo ritenesse opportuno, la normativa comunitaria di riferimento permette di modificare il cennato punto 3 della tabella A al fine di prevedere l'esenzione dall'accisa per i carburanti utilizzati dalle unità per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne, dovendosi tener conto della valutazione delle minori entrate derivanti dalla misura agevolativa auspicata dall'Onorevole interrogante.
  Giova, infine, precisare che laddove altre compagnie di Stati membri svolgessero la loro attività nel nostro Paese, esercitando l'attività di trasporto passeggeri nelle acque interne italiane, tali imbarcazioni, effettuando i rifornimenti di carburante in Italia, ovviamente non avrebbero titolo a finire di prodotti in esenzione da accisa.

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ALLEGATO 8

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato positivamente come l'articolo 9 del provvedimento apporti alcune modifiche al codice della strada volte a superare definitivamente ogni ostacolo giuridico – normativo che ancora impedisce il pieno utilizzo dei dispositivi automatici per la rilevazione delle violazioni dell'obbligo di assicurazione RC auto, portando in tal modo a compimento il processo di rafforzamento degli strumenti di contrasto a tale grave fenomeno che era stato avviato dalla Commissione Finanze già nel corso della precedente legislatura;
   segnalata peraltro, a tale riguardo, la necessità di coordinare le nuove previsioni con quelle già vigenti in materia, al fine di evitare sovrapposizioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento al comma 1 dell'articolo 9, il quale integra il dettato dell'articolo 201 del codice della strada al fine di inserire anche le violazioni dell'obbligo di assicurazione RC auto tra i casi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria e può essere effettuata anche senza la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento avvenga attraverso dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dalla polizia stradale, riprendendo in parte il contenuto sostanziale dei vigenti commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada, valuti la Commissione di merito l'esigenza di assicurare il coordinamento tra le predette disposizioni, al fine di evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni tra le diverse previsioni.