CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). (Nuovo testo C. 2093 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge C. 2093 nuovo testo, contenente disposizioni in materia di green economy e di lotta agli sprechi ambientali;
   preso atto che numerose norme del provvedimento operano in recepimento della normativa europea, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di valutazione ambientale, di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di gestione dei rifiuti;
   rilevato che l'articolo 7 in materia di emissioni e gas a effetto serra modifica la definizione di «riduzione sostanziale della capacità» di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, che ha recepito la direttiva 2009/29/CE riguardante il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per finalità di adeguamento alla corrispondente definizione contemplata nella decisione n. 2011/278/UE, che stabilisce norme transitorie ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;
   considerato che l'articolo 9, volto ad agevolare il ricorso agli appalti verdi (green public procurement), inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio, previsto dall'articolo 67 della nuova Direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda, che andranno calcolate secondo stabiliti in base alla Raccomandazione della Commissione europea 2013/l79/UE concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni;
   considerato che l'articolo 9-bis mira ad agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL, attribuendo alla registrazione EMAS e alla richiesta di contributi per l'ottenimento di certificazione ECOLABEL carattere di preferenzialità per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, e disponendo che ne venga garantita applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;
   richiamato l'articolo 11 che introduce incentivi per l'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati, al fine di promuovere il riciclaggio dei rifiuti, secondo la gerarchia europea delle forme di gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento) ribadita dal Settimo Programma di Azione in materia di ambiente fino al 2020, approvato con Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;
   valutata positivamente l'introduzione in via sperimentale, ai sensi dell'articolo Pag. 12114-quater, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, in particolare gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici, che appare pienamente in linea con le indicazioni esistenti a livello europeo in ambito di prevenzione nella produzione di rifiuti di imballaggio;
   ritenuto peraltro opportuno rafforzare tale disciplina con la previsione di ulteriori misure volte a garantire l'effettivo riutilizzo degli imballaggi usati, raccolti con il sistema del vuoto a rendere su cauzione, che potrebbero essere adottate anche in sede di definizione delle modalità della sperimentazione e di applicazione degli incentivi e penalizzazioni;
   osservato che l'articolo 22 recante disposizioni volte alla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo, sembra rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680, giunta allo stadio di parere motivato complementare emesso dalla Commissione europea il 23 gennaio 2014, riguardante la non corretta trasposizione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
   sottolineato che l'articolo 31, che istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, è volto, tra l'altro, all'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, dalle raccomandazioni 2012 e 2013 all'Italia nell'ambito del Semestre Europeo, dal Regolamento Europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico – Ambientali, in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20;
   osservato, da ultimo, come la previsione di aree «Oil Free Zone», contenuta all'articolo 34, appaia pienamente coerente con gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale definiti a livello europeo, al fine del progressivo avvicinamento agli standard fissati nella Strategia Europa 2020 e in vista dell'adeguamento ai nuovi parametri – in corso di definizione – di medio e lungo termine, nell'ambito della strategia generale delle politiche dell'energia e del clima per il periodo 2020-2030, contenuta nella comunicazione della Commissione (COM(2014)15) e delle linee guida tracciate nella comunicazione della Commissione «Tabella di marcia per l'energia 2050»;
   valutata tuttavia l'opportunità di incrementare l'impatto e l'efficacia delle aree «Oil Free Zone», intervenendo – in una logica di sistema – con misure volte a promuoverne l'istituzione su scala nazionale, anche mediante il superamento dei limiti territoriali di riferimento previsti, riferiti ai Comuni promotori;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disegno di legge C. 2093 con disposizioni volte a favorire la diffusione sul territorio nazionale delle aree «Oil Free Zone», anche prevedendo l'ampliamento degli ambiti territoriali di riferimento definiti all'articolo 34;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disciplina del sistema del vuoto a rendere su cauzione con misure volte a favorire il riutilizzo degli imballaggi raccolti.