CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2093, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)» come risultante dagli emendamenti approvati dalla competente Commissione di merito;
   preso atto che il testo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni, alcune delle quali di contenuto identico o analogo a norme del decreto-legge n. 91 del 2014;
   considerato che molte osservazioni espresse dalla XIII Commissione sul testo iniziale non sono state recepite, in quanto connesse ad articoli soppressi, altre sono state oggetto di una riformulazione, altre ancora, pur oggetto di discussione approfondita, sono state accantonate in vista di una riforma complessiva della materia d'interesse;
   in particolare, preso atto che l'esclusione del digestato dalla categoria dei rifiuti sarà, come assicurato dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, oggetto di un intervento normativo prossimo all'approvazione;
   considerato, al riguardo, particolarmente importante che oltre ad escludere il digestato dalla nozione di rifiuto siano inclusi nella categoria dei sottoprodotti i diversi riutilizzi dello stesso digestato, anche se diversi dallo spandimento a fini agronomici e anche se finalizzati alla produzione di concimi e ammendanti o altre finalizzazioni equivalenti;
   preso atto che alcuni articoli contengono disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sul comparto agricolo. In particolare il riferimento è:
    all'articolo 8-ter, che inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
    all'articolo 12-bis, che fa rientrare tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, ai fini dell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse per l'accesso ai meccanismi incentivanti, solo quelli relativi legno non trattato;
    all'articolo 15-bis, che disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza;
    all'articolo 24 che istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di Pag. 108garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale;
    all'articolo 28, in materia di assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari;
   considerato che l'introduzione della facoltà per gli imprenditori agricoli di partecipare al CONAI dovrebbe essere completata dalla previsione, in attesa dell'adeguamento dello statuto del CONAI, di una sospensione per almeno sei mesi delle sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale i produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali, sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro;
   ritenuto di particolare rilievo che non siano considerati rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, anche al fine di poter utilizzare gli stessi prodotti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
   considerato che l'utilizzo del correttivo chiamato «gesso da defecazione» previsto nella categoria dei fertilizzanti dovrebbe essere assoggettato, qualora prodotto con fanghi di depurazione, alla categoria dei rifiuti facendo valere le regole ed i limiti previsti dal decreto legislativo n. 99 del 1992 che regolamenta l'utilizzo dei fanghi in agricoltura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
  1. all'articolo 15-bis, dopo le parole «quote di partecipazione.» siano aggiunte le seguenti: Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1.»;
  2. all'articolo 15-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 261, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole «da 10.000 a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 1.000 a 6.000 euro»;
   b) le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse»;
   c) al comma 2, le parole «da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «da millecinquecento euro a quattromilaseicentocinquanta euro»;

  3. dopo l'articolo 15-bis inserire i seguenti:

Art. 15-ter.

  1. All'articolo 184. comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera e) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lettera f).

Art. 15-quater.

  1. L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, e in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve sottostare ai criteri ed alle prescrizioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 1992.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)», così come modificato dalla VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati;
   posto che il provvedimento reca diverse norme tese, in buona parte, a novellare la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   valutate le parti di propria competenza e in particolare l'articolo 28 che affronta il tema delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari assimilandole alle acque reflue domestiche e prevedendone quindi lo smaltimento in pubbliche fognature;
   valutata come apprezzabile e senz'altro migliorativa la modifica introdotta all'articolo suddetto dalla VIII Commissione Ambiente, che ammette lo smaltimento in fogna unicamente previo idoneo trattamento e a condizione che i sindaci non ravvisino criticità negli impianti di depurazione della zona, nonché limitando l'uso degli impianti di depurazione ai soli frantoi che insistono sul territorio regionale e ad aziende agricole i cui terreni si trovano in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertirrigazione non siano agevolmente praticabili;
   valutata, in ogni caso, azzardata una tale possibilità sia considerando che abbattere gli inquinanti delle acque di vegetazione sotto le soglie consentite per lo scarico sarebbe impossibile, poiché non si tratta di acque di lavaggio ma di sottoprodotti di processi industriali; sia valutando l'altissima concentrazione di fenoli e BOD che dovrebbe far pensare almeno a impianti di pre-trattamento, ed infine considerando le non ideali condizioni di moltissimi impianti di depurazione del Paese;
   valutata la possibilità, dopo un'opportuna e approfondita indagine, di trovare delle alternative, oltre all'utilizzazione agronomica (fertirrigazione), valide allo smaltimento in fogna delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari quali ad esempio la trasformazione in sostanza organica stabilizzata (compost);
   considerato che all'articolo 34 si promuove l'istituzione delle «oil free zone», quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando a Comuni e Regioni l'individuazione e l'organizzazione di tali aree, nonché le modalità di finanziamento dei progetti che insisteranno su queste zone;
   considerato che l'articolo 8 interviene in materia di produzione di energie rinnovabili, inserendo gli scarti i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione tra i sottoprodotti utili ad alimentare gli impianti di energia a biomasse e biogas;
   ritenuta meritevole di un approfondimento maggiore un tale, ampi, tematica, Pag. 110legata a quella della riconversione degli zuccherifici in impianti per la produzione di energia rinnovabile;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito di
  1. sospendere l'intervento previsto dall'articolo 28 del disegno di legge in parola, rimandando l'adozione di provvedimenti normativi in materia all'esito di una indagine conoscitiva, che preveda anche una serie di audizioni, in ordine alla alternative allo scarico in fogna;
  2. considerare la possibilità di specificare meglio le caratteristiche delle «oil free zone» promosse dall'articolo 34 al fine di evitare possibili speculazioni sul territorio;
  3. rimandare ad un provvedimento di portata più specifica l'intervento previsto dall'articolo 8-ter in materia di produzione di energia a biomasse e biogas.