CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito;
   valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 2-bis, che autorizza una spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile anche a beneficio dei lavoratori;
   preso atto che l'articolo 13, nel disciplinare l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, apporta modifiche alla normativa vigente in materia al fine di eliminare ogni riferimento al cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, a tal fine, si avvale dell'ISPRA;
   considerato che, in tale contesto, il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che il personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle procedure ordinarie di mobilità, possa chiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero purché ciò avvenga nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, nel rispetto dei vincoli previsti per le assunzioni e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, nonché previa acquisizione del parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera;
   rilevato, con riferimento al medesimo personale di cui al comma 4 dell'articolo 13, che l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   segnalata l'esigenza, con riferimento al medesimo articolo 13, comma 4, di precisare in modo univoco che i lavoratori da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati assunti dalle amministrazioni pubbliche di provenienza attraverso procedure concorsuali, nonché l'opportunità di individuare, in relazione alla medesima disposizione, il numero delle unità di personale da inquadrare nei medesimi Pag. 97ruoli, anche alla luce di una ricognizione puntuale dei soggetti che potranno avvalersi della disposizione;
   considerato che l'articolo 22, nel modificare la disciplina delle autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di completarne il processo di attuazione, rinvia a successivi decreti ministeriali la disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle medesime autorità delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, rimettendo altresì alla normativa secondaria il compito di individuare le unità di personale trasferite alle autorità di bacino, che mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 13, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, commi 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti: il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure di concorso, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
   e con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 13, comma 4, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il numero dei lavoratori che potranno essere inquadrati nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI RIZZETTO ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
   preso atto che: l'articolo 2-bis predispone la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, autorizzando la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti degli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, attraverso i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013; le iniziative di car-pooling e bike-pooling consentono la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti – anche collettivi e guidati – casa-scuola a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro; tali programmi potranno includere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano i predetti mezzi di trasporto sostenibili;
   considerato che ai fini della copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di progetti diretti ad incentivare le predette iniziative di mobilità sostenibile la disposizione in commento prevede l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;
   rilevato che, al riguardo, la relazione tecnica allegata all'atto del Governo n. 90, recante lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione di alcune direttive europee sull'efficienza energetica, quantifica tali proventi in 200 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 e ne utilizza solo una quota;
   osservato che l'articolo 13 modifica in più punti l'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e alla Segreteria tecnica trasferendo le relative funzioni direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvarrà dell'ISPRA;
   segnalato che la relazione tecnica del Governo sottolinea che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti non è più operativo dal 25 luglio 2010, non essendo stata avanzata entro tale data la richiesta di proroga;
   considerato che la predetta modifica si rende necessaria, poiché, per effetto delle disposizioni contenute nei titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Osservatorio continua a essere individuato quale soggetto Pag. 99titolare di specifiche funzioni e destinatario delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle stesse;
   fatto notare che tale modifica consente altresì di contenere la spesa per commissioni, comitati e altri organismi, evitando la duplicazione di strutture;
   osservato che l'attribuzione delle funzioni precedentemente svolte dall'Osservatorio alla competente direzione ministeriale garantirebbe le seguenti funzioni: a) la corretta ed omogenea attuazione della normativa nazionale e comunitaria nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) il controllo sull'operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati, con particolare riferimento alla gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale e agli obiettivi da conseguire; c) il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza, attraverso il riconoscimento dei sistemi autonomi per la gestione degli imballaggi;
   rilevato che, secondo la relazione tecnica del Governo, le disposizioni in questione non sarebbero suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché disposizione si riattiva una copertura «congelata» negli ultimi quattro anni, nelle more della scelta degli attori e delle modalità di attuazione dei compiti di vigilanza sui rifiuti, e che la copertura a valere con i contributi di cui all'articolo 206-bis, comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti obbligati, prima destinata al funzionamento della segreteria tecnica, della quale nel testo iniziale del provvedimento era stato previsto il mantenimento, vale ora in relazione all'utilizzo dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   osservato che il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che il personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa richiedere l'inquadramento nei ruoli del medesimo Ministero, nei limiti dal 10 al 20 per cento e dal 15 al 30 per cento, elevando la percentuale dal 5 al 10 e dal 10 al 15 per cento, stabilita nel comma 8-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013;
   rilevato che, al riguardo, la relazione tecnica del predetto provvedimento afferma che l'elevazione della percentuale di dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché si ha solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice;
   osservato che l'articolo 22 disciplina il passaggio dalle «vecchie» autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali, cioè le autorità che ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2010 stanno già esercitando un ruolo di coordinamento in ciascuno dei distretti idrogeografici;
   rilevato che le predette disposizioni si sostanziano: nella riarticolazione degli organi delle istituende Autorità di bacino distrettuale (la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, il collegio dei revisori dei conti); nell'articolazione territoriale a livello regionale utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, quarto periodo); nella previsione d'integrare la conferenza operativa per le attività istruttorie, con esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche nominati con decreto, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
   considerato che l'Autorità di bacino è il luogo di intesa e concertazione delle scelte di pianificazione tra le istituzioni interessate alla difesa e tutela, uso e governo delle risorse del sistema territoriale in linea con lo sviluppo sostenibile sociale, economico e ambientale;
   preso atto che l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva, in effetti, previsto la ridefinizione di alcuni confini distrettuali nell'ottica di pervenire ad un assetto più semplice e razionale Pag. 100anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, che consenta di coprire l'intero territorio nazionale «previa definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati»;
   osservato che la decretazione prevista non è mai stata emanata, tanto che il legislatore ha disposto, con interventi legislativi successivi (articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006), la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 63;
   considerato che con nota del 26 marzo 2012, la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato (C(2012)1676) nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010;
   rilevato che nel suddetto parere si ribadisce la necessità di aggiornare i piani di gestione dei distretti idrografici, nonché di garantire un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei, assicurando al nostro Paese una governance che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale, rendendo più efficiente il modello organizzativo;
   rilevato che il comma 2 dell'articolo 22 prevede, tra l'altro, di salvaguardare i livelli occupazionali delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
   osservato che l'articolo 36 istituisce il Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR, finanziato per un miliardo di euro di cui almeno il 51 per cento garantito dalla Cassa depositi e prestiti e almeno il 20 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale in proposito di risorse disponibili sui quadro di programmazione dei fondi europei 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, con diritto di prelazione per gli investitori istituzionali di cui al numero iii) del medesimo comma 2;
   considerato che detto fondo sosterrà gli investimenti nella green economy e le aggregazioni di imprese che mettono in comune il know how per lo sviluppo del territorio, la costituzione di marchi e la creazione di piattaforme di e-commerce utili a favorire una più ampia presenza dei prodotti italiani sui mercati esteri;
   rilevato che tra gli obiettivi del fondo sono compresi la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e del territorio attraverso il sostegno alla riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi o ricettività in grado di valorizzare edifici e borghi a valenza storica e testimoniale;
   considerato che l'articolo in commento stabilisce che gli interventi siano progettati e realizzati in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica e che vengano privilegiati e incentivati i progetti che certifichino l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica;Pag. 101
   rilevato che, in particolare, le piccole e medie imprese potranno utilizzare detto Fondo per attuare i seguenti interventi:
    la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
    l'incentivazione del processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni appartenenti sia allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale, sia a settori adiacenti (cosiddetta integrazione orizzontale), sia operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (cosiddetta integrazione verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali;
   rilevato che il Fondo potrà fornire a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di expansion, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni;
   preso atto che un'attenzione è altresì riservata alle operazioni di replacement, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività, nonché di management buy in/buy out, finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese condizionate da difficoltà gestionali legate al dimensionamento e a sviluppare possibili aggregazioni, con riguardo in particolare alle società controllate o partecipate dagli enti locali;
   considerato che il Fondo in oggetto potrà altresì svolgere attività di Società di gestione del risparmio specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi comuni d'Investimento Immobiliari, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni;
   segnalato l'articolo 37, recante delega al Governo in materia di inquinamento acustico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   relativamente all'articolo 2-bis:
    si valuti la sussistenza delle risorse indicate nell'atto del Governo n. 90 procedendo eventualmente alla riformulazione della clausola di copertura, in modo tale da assicurare che l'onere complessivo sia pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 e che ad esso si provveda mediante quota parte dei proventi, indicati nella citata relazione tecnica del predetto atto governativo;
   relativamente all'articolo 13:
    si forniscano maggiori elementi volti a chiarire le esigenze di spesa, rispetto ai limiti alle riassegnazioni introdotti dalla legge n. 244 del 2007, al fine di garantire le attività di vigilanza trasferite al nuovo soggetto, l'ISPRA, considerato che tra i provvedimenti legislativi interessati da tale regime limitativo, come sottolineato dalla Commissione bilancio, vi è l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e articolo 206-bis del decreto legislativo n.152 del 2006) e che l'obiettivo della predetta disciplina limitativa è infatti l'acquisizione ai saldi di finanza pubblica delle risorse non più assegnabili ai ministeri, in modo da assicurare Pag. 102risparmi annui pari a 300 milioni di euro in termini di indebitamento netto;
    si adegui la consistenza numerica dei dirigenti, di cui al comma 4, in modo che a ciascuna struttura operativa corrisponda una singola posizione dirigenziale, costituita in relazione all'individuazione del personale, dei compiti, degli obiettivi e delle risorse umane e strumentali ad essa assegnati;
   relativamente all'articolo 22:
    considerato che l'articolo 119 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 6 dell'articolo 22 del provvedimento in titolo, stabilisce espressamente il principio secondo il quale le autorità preposte sono tenute, nella determinazione delle tariffe, al recupero dei costi relativi ai servizi idrici, inclusi i costi ambientali, applicando il principio secondo cui chi inquina paga, da destinare al finanziamento di attività volte alla tutela delle risorse idriche, occorre specificare se le eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione delle norme in commento siano poste a carico dell'utenza, ed eventualmente in quale misura;
    in relazione alla norma recata dal comma 2, si salvaguardino i livelli occupazionali non dirigenziali, consentendo al personale in esubero, a seguito della razionalizzazione amministrativa e organizzativa delle Autorità di bacino, di transitare, previa selezione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'inquadramento in posizioni di lavoro risultanti carenti;
   relativamente all'articolo 36:
    occorre fornire elementi in merito alla compatibilità dei meccanismi finanziari previsti dal fondo, sia in merito allo stanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti di almeno 510 milioni di euro, sia in merito alle risorse disponibili nel quadro di programmazione dei fondi europei 2014/2020, al fine di verificare:
   a) l'effettiva disponibilità delle risorse europee, nonché la sussistenza di eventuali vincoli già operanti per il loro utilizzo;
   b) la compatibilità di tali previsioni rispetto all'attuale configurazione della Cassa depositi e prestiti ai fini dei conti europei, al fine di evitare la possibilità di un'eventuale riclassificazione per il loro utilizzo, con l'effetto di gravare sul bilancio dello Stato, riducendo gli interventi e il numero dei beneficiari delle risorse del Fondo;
   relativamente all'articolo 37:
    appare necessario fornire maggiori elementi circa i profili applicativi della nuova disciplina sull'abbattimento dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento degli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni.
Rizzetto, Tripiedi, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi.