CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

   La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (C. 2093 Governo),
   premesso che:
    l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato;
    con riferimento a tale disposizione, occorre segnalare che l'articolo 12 della legge 979 del 1982, e successive modificazioni già prevede che le spese in questione siano recuperate, nei limiti del valore del carico, anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo; occorre pertanto coordinare con le richiamate previsioni quanto disposto dall'articolo 1-bis in esame;
    l'articolo 2-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, interviene in materia di mobilità sostenibile, prevedendo uno stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti promossi da uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e volti alla promozione della mobilità sostenibile. I progetti possono riguardare, sulla base delle indicazioni fornite a titolo esemplificativo dal testo, iniziative di car-pooling e bike-pooling, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti pedonali o ciclistici, anche collettivi, casa-scuola, l'erogazione di buoni-mobilità ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità di scuole o sedi di lavoro. Le iniziative dovranno essere coordinate nell'ambito di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con il quale saranno stabiliti anche i criteri per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali e per la ripartizione dei finanziamenti. Gli enti beneficiari saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti. La copertura del piano è posta a carico della quota dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas serra, pari al 50 per cento, già destinata a finalità di carattere ambientale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013; Pag. 84
  l'articolo citato interviene sul tema della mobilità sostenibile, oggetto, tra gli altri, del provvedimento recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, all'esame della Commissione in sede referente; in considerazione della materia e dell'incidenza che essa riveste sul complesso delle politiche per la mobilità, appare opportuno prevedere il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui decreti in questione; si segnala altresì l'esigenza che gli schemi dei decreti con cui, rispettivamente, si definisce il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile e si provvede al riparto delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari siano sottoposti, prima della loro definitiva approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
    sempre con riferimento all'articolo 2-bis, si segnala l'esigenza di prevedere che i finanziamenti previsti dal citato articolo, per quanto concerne le iniziative di «car pooling e bike pooling», possano essere destinati ai soli progetti che non perseguano fini di lucro;
    appare altresì opportuno che venga precisato l'ambito di applicazione delle iniziative di car pooling, anche in ragione dell'assenza di una definizione di tale fattispecie nell'ordinamento, e che siano inserite tra le iniziative oggetto del finanziamento gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità aziendale (mobility manager), e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, recante «Mobilità sostenibile nelle aree urbane»;
    l'articolo 4, comma 1, lettera b), prevede una misura di semplificazione, che può interessare anche i lavori condotti in ambito portuale, per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali da fondali marini; in particolare si stabilisce che quando l'immersione dei materiali avvenga nell'ambito di interventi già assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, l'autorizzazione all'immersione prevista dal codice ambientale sia rilasciata dalla medesima autorità competente per la valutazione di impatto ambientale;
    sempre in materia di fondali marini, l'articolo 12-quater autorizza il Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e avvalendosi del reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto, ad individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare, sulla base di appositi accordi di programma con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il comune territorialmente competente, operazioni di gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali. Un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potrà estendere, sulla base dei risultati conseguiti, le operazioni di gestione dei rifiuti ad altri porti;
    l'articolo 7-bis prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy; a tale riguardo, dal punto di vista del merito sarebbe opportuno prevedere la disponibilità dei dati anche indipendentemente dalla richiesta di enti locali, mentre sotto un profilo formale risulta opportuno inserire il richiamo alla definizione legislativa di «formato aperto», recata dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
    l'articolo 27 interviene sull'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 Pag. 85del 2003, istituendo un contributo a carico degli operatori che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS, per le spese relative al rilascio del parere ambientale per impianti radioelettrici da parte delle amministrazioni provinciali e comunali;
    con riferimento alle citate previsioni dell'articolo 27, si osserva che il contributo, venendo a gravare sugli operatori, potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto ad attività quali l'installazione di infrastrutture e la realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga e, più in generale, del settore delle comunicazioni elettroniche,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «car pooling e bike pooling» inserire le seguenti: «, in ogni caso non aventi fini di lucro»;
   2) all'articolo 2-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
    b) al secondo periodo , sostituire le parole: «sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
    c) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1-bis, prevedendo che al quarto comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato»;
   b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 2-bis, l'opportunità di definire, per i progetti di mobilità sostenibile, l'ambito di applicazione del car pooling, circoscrivendolo al solo uso condiviso di autovetture private tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, anche al fine della condivisione delle spese di trasporto, e di inserire, tra le iniziative che possono beneficiare del finanziamento, anche gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, come previsto dalla normativa vigente;
   c) con riferimento all'articolo 7-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i dati ambientali siano comunque rilasciati, a prescindere dalla richieste di enti locali, in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 27.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).

PARERE APPROVATO

   La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (C. 2093 Governo),
   premesso che:
    l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato;
    con riferimento a tale disposizione, occorre segnalare che l'articolo 12 della legge 979 del 1982, e successive modificazioni già prevede che le spese in questione siano recuperate, nei limiti del valore del carico, anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo; occorre pertanto coordinare con le richiamate previsioni quanto disposto dall'articolo 1-bis in esame;
    l'articolo 2-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, interviene in materia di mobilità sostenibile, prevedendo uno stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti promossi da uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e volti alla promozione della mobilità sostenibile. I progetti possono riguardare, sulla base delle indicazioni fornite a titolo esemplificativo dal testo, iniziative di car-pooling e bike-pooling, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti pedonali o ciclistici, anche collettivi, casa-scuola, l'erogazione di buoni-mobilità ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità di scuole o sedi di lavoro. Le iniziative dovranno essere coordinate nell'ambito di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con il quale saranno stabiliti anche i criteri per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali e per la ripartizione dei finanziamenti. Gli enti beneficiari saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti. La copertura del piano è posta a carico della quota dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas serra, pari al 50 per cento, già destinata a finalità di carattere ambientale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;
    l'articolo citato interviene sul tema della mobilità sostenibile, oggetto, tra gli Pag. 87altri, del provvedimento recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, all'esame della Commissione in sede referente; in considerazione della materia e dell'incidenza che essa riveste sul complesso delle politiche per la mobilità, appare opportuno prevedere il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui decreti in questione; si segnala altresì l'esigenza che gli schemi dei decreti con cui, rispettivamente, si definisce il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile e si provvede al riparto delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari siano sottoposti, prima della loro definitiva approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
    sempre con riferimento all'articolo 2-bis, si segnala l'esigenza di prevedere che i finanziamenti previsti dal citato articolo, per quanto concerne le iniziative di «car pooling e bike pooling», possano essere destinati ai soli progetti che non perseguano fini di lucro;
    appare altresì opportuno che venga precisato l'ambito di applicazione delle iniziative di car pooling e bike pooling, anche in ragione dell'assenza di una definizione di tale fattispecie nell'ordinamento, e che siano inserite tra le iniziative oggetto del finanziamento gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità aziendale (mobility manager), e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, recante «Mobilità sostenibile nelle aree urbane»;
    l'articolo 4, comma 1, lettera b), prevede una misura di semplificazione, che può interessare anche i lavori condotti in ambito portuale, per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali da fondali marini; in particolare si stabilisce che quando l'immersione dei materiali avvenga nell'ambito di interventi già assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, l'autorizzazione all'immersione prevista dal codice ambientale sia rilasciata dalla medesima autorità competente per la valutazione di impatto ambientale;
    sempre in materia di fondali marini, l'articolo 12-quater autorizza il Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e avvalendosi del reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto, ad individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare, sulla base di appositi accordi di programma con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il comune territorialmente competente, operazioni di gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali. Un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potrà estendere, sulla base dei risultati conseguiti, le operazioni di gestione dei rifiuti ad altri porti;
    l'articolo 7-bis prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy; a tale riguardo, dal punto di vista del merito sarebbe opportuno prevedere la disponibilità dei dati anche indipendentemente dalla richiesta di enti locali, mentre sotto un profilo formale risulta opportuno inserire il richiamo alla definizione legislativa di «formato aperto», recata dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
    l'articolo 27 interviene sull'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, istituendo un contributo a carico degli operatori che intendano installare Pag. 88infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS, per le spese relative al rilascio del parere ambientale per impianti radioelettrici da parte delle amministrazioni provinciali e comunali;
    con riferimento alle citate previsioni dell'articolo 27, si osserva che il contributo, venendo a gravare sugli operatori, potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto ad attività quali l'installazione di infrastrutture e la realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga e, più in generale, del settore delle comunicazioni elettroniche,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   3) sostituire l'articolo 1-bis con il seguente: «Art. 1-bis. (Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare). 1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato»;
   4) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «car pooling e bike pooling» inserire le seguenti: «, in ogni caso non aventi fini di lucro»;
   5) all'articolo 2-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
    b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
    c) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 2-bis, l'opportunità di precisarne l'ambito di applicazione, nel senso di includere anche iniziative di bike sharing; di circoscrivere il bike pooling e il car pooling all'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, anche al fine della compartecipazione alle spese di trasporto; di inserire, tra le iniziative che possono beneficiare del finanziamento, anche gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, come previsto dalla normativa vigente; di precisare che la cessione di «buoni mobilità» si riferisce all'uso di mezzi di trasporto sostenibili a livello ambientale;
   b) con riferimento all'articolo 7-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i dati ambientali siano comunque rilasciati, a prescindere dalla richieste di enti locali, in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 27.