CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 91/14: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 2568, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   considerato che l'articolo 1-bis, comma 21, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente ai titolari da almeno due anni di una patente A1, B o C1 di utilizzare le macchine agricole anche in assenza dell'abilitazione di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   rilevata l'esigenza di salvaguardare il principio dell'obbligatorietà di una formazione specifica per la guida di tali macchinari agricoli, stabilito dall'accordo sancito il 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
   ricordato che è ancora pendente il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 111, comma 1, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, chiamato a stabilire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole;
   rilevata l'esigenza di assicurare elevati livelli di tutela della sicurezza sul lavoro, in considerazione dell'elevato numero di eventi infortunistici, anche con esito mortale, che coinvolgono gli operatori addetti alla guida dei trattori;
   considerata favorevolmente la presentazione da parte del Governo di una proposta emendativa finalizzata alla soppressione dell'articolo 1-bis, comma 21, del decreto-legge;
   valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 5, volte a incentivare le assunzioni da parte di imprenditori agricoli di giovani tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego da almeno sei mesi o privi di Pag. 458un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e a ridurre il costo del lavoro in agricoltura, attraverso forme di deduzione, con riferimento all'applicazione dell'IRAP, per il lavoro dipendente a tempo determinato;
   espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 6, che prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di promuovere il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, attraverso un migliore orientamento delle attività di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS;
   rilevata, in questo contesto, l'opportunità di assicurare un'adeguata interazione tra la cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, costituita a livello centrale, e le strutture ispettive dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competenti a livello territoriale, al fine di consentire un più efficace funzionamento della Rete stessa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1-bis, sopprimere il comma 21;
  e con la seguente osservazione:
   al fine di garantire il migliore funzionamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto, si valuti l'opportunità di assicurare, anche in sede attuativa, un adeguato livello di coordinamento tra la cabina di regia della Rete, costituita a livello centrale, e le strutture ispettive dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competenti a livello territoriale.

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ALLEGATO 2

5-03193 Incerti: Riconoscimento della cassa integrazione in deroga e pagamento delle somme relative al primo semestre del 2014 per i lavoratori del gruppo Newlat di Reggio Emilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo concerne le iniziative che il Governo intende assumere al fine di garantire il sollecito perfezionamento della procedura di riconoscimento della Cassa integrazione guadagni in deroga e per assicurare lo sblocco delle relative risorse per il primo semestre 2014, con particolare riferimento ai lavoratori del Gruppo Newlat spa Reggio Emilia.
  Al riguardo, faccio presente che per il 2014 le risorse da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ammontano, fino ad oggi, a circa 1.429 milioni di euro.
  Di questi, in particolare:
   200 milioni sono stati destinati agli interventi in favore di lavoratori dipendenti di imprese plurilocalizzate, i cui accordi sono sottoscritti in sede ministeriale;
   400 milioni sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome con decreto adottato dal Ministero che rappresento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, lo scorso 22 gennaio, per pagare i trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) e mobilità in deroga relativi all'anno 2013, che vanno ad aggiungersi agli eventuali residui a valere sulle risorse già assegnate per fanno 2013 e non del tutto autorizzate.

  Sono, inoltre, stati assegnati ulteriori 30 milioni di euro quali risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione, destinate – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 228 del 2012 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 54 del 2013 – al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, ripartiti in 24 milioni di euro in favore della regione Calabria e in 6 milioni in favore della regione Basilicata.
  Con specifico riferimento al quesito formulato dall'interrogante, faccio presente che lo scorso 17 luglio il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno sottoscritto un decreto interministeriale con il quale si è provveduto ad assegnare ulteriori 400 milioni di euro per consentire il pagamento delle somme residue ancora dovute ai titolari dei trattamenti di CIG e di mobilità in deroga per il 2013, nonché per avviare una parte dei pagamenti per il 2014.
  A tal fine, lo scorso 30 maggio il Ministero che rappresento aveva invitato le regioni e le province autonome ad inviare all'INPS – improrogabilmente entro il 30 giugno – i provvedimenti concessori degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, in vista dell'adozione del predetto decreto.
  Per quanto attiene alla situazione della Newlat spa, faccio presente che tale Gruppo imprenditoriale ha richiesto il trattamento di CIG in deroga per il periodo dal 5 dicembre 2013 al 30 giugno 2014. Pag. 460
  La regione Emilia-Romagna ha comunicato di aver autorizzato – lo scorso 31 marzo – il pagamento del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga fino al 31 dicembre 2013, sulla base delle risorse che si sono rese disponibili.
  Informo, inoltre, che lo scorso 23 luglio, presso la sede della regione Emilia-Romagna, i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno siglato un accordo dal quale risulta che la società presenterà richiesta di proroga del trattamento di CIG in deroga per il periodo dal 1o luglio al 31 agosto 2014.
  Per quanto attiene alle prestazioni dell'anno 2014, la stessa regione ha precisato che l'istruttoria relativa ai primi due trimestri di CIG in deroga risulta già essere stata completata da parte del competente Servizio Lavoro, in attesa che venga ultimata l'assegnazione delle risorse occorrenti per finanziare gli ammortizzatori in deroga per l'anno 2014.

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ALLEGATO 3

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta «piccola mobilità».

RISOLUZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, aveva consentito l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati dalle imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano meno di sedici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro nonché dei lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di mobilità, prevista dall'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale operazione consentiva alle aziende di usufruire di alcune agevolazioni connesse all'instaurazione di rapporti di lavoro con i soggetti iscritti nella cosiddetta «piccola mobilità». Una norma che andava ovviamente nella direzione di premiare quelle imprese che assumevano lavoratori disoccupati, facendoli rientrare nel mondo del lavoro. Nonostante la crisi, questo tipo di agevolazione era stata utilizzata da molte piccole e medie aziende sane che, dati i benefici contributivi che ne derivavano, potevano permettersi di prendersi in carico un nuovo dipendente e di toglierlo dallo status di disoccupato, dando così beneficio sia allo Stato che all'intera collettività;
    la disposizione in questione era stata più volte prorogata, sino alla legge n. 92 del 2012, la cosiddetta «legge Fornero», con la quale si è eliminata la possibilità per i lavoratori licenziati di iscriversi alle liste della piccola mobilità;
    nel vuoto normativo che si è in tal modo venuto a creare, l'INPS ha dettato le prime disposizioni pubblicando la circolare n. 13 del 2013, la quale esplicitava che: «Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l'anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991. Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni. Non essendo possibile l'iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01/01/2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti. In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; si fa pertanto riserva di successive indicazioni»;
    successivamente, proprio in seguito all'allarme venutosi a creare a causa dell'incertezza normativa e temporale che tale circolare aveva creato, con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, l'INPS scioglie parzialmente la riserva formulata con la circolare n. 13 del 2013 precisando che in merito alla mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato Pag. 462motivo oggettivo e degli incentivi riservati al loro reimpiego (cosiddetta piccola mobilità):
    non sono riconosciute le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
    non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
    è anticipata al 31 dicembre 2012, in via cautelare, la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale;
    tali indicazioni, com’è ovvio, hanno destato allarme per tutte quelle aziende che hanno usufruito degli incentivi per le assunzioni di lavoratori in «piccola mobilità» effettuate nel 2011 e nel 2012, dal momento che chi ha assunto il lavoratore in quel periodo, facendo valere lo sgravio contributivo per i mesi dell'anno 2013, dovrà a questo punto provvedere al versamento all'INPS della differenza tra i contributi versati e quelli oggi dovuti – alla luce delle nuove indicazioni –, oltre agli interessi maturati;
    con il messaggio n. 17941 del 2013, facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare n. 150 del medesimo anno, citata in precedenza, le sedi territoriali venivano altresì invitate a riprendere l'attività di verifica sulla spettanza dei benefici riguardanti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ed a richiedere ai datori di lavoro di regolarizzare quanto percepito indebitamente per l'agevolazione fino ad arrivare all'ultimo messaggio n. 18639, con il quale ad integrazione delle indicazioni già fornite, viene precisato che, in considerazione della circostanza che l'istituto è ancora in attesa degli ulteriori e definitivi chiarimenti ministeriali, non dovrà essere richiesto ai datori di lavoro il rimborso dei benefici eventualmente fruiti;
    in seguito, con un successivo messaggio, il n. 2889 del 2014, l'INPS informa che a far data del 15 settembre 2014 verranno emesse le note di rettifica ai fini del recupero delle ex agevolazioni previste per chi ha assunto nel 2012 lavoratori provenienti dalla cosiddetta «piccola mobilità»;
    con interpellanza urgente n. 2-00571 Rostellato ed altri, si interpellava il Presidente del Consiglio dei ministri sul caso descritto, ma la risposta resa dal Sottosegretario Ivan Scalfarotto nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno 2014 non è stata soddisfacente, in quanto nessuna soluzione è stata presa in considerazione per le aziende che comunque dovranno restituire i benefìci connessi alle assunzioni effettuate;
    come denunciato da varie organizzazioni datoriali, la situazione delle aziende coinvolte ha assunto contorni allarmanti: infatti, le piccole e medie imprese che già oggi si ritrovano a fronteggiare gli effetti di una perdurante crisi finanziaria, corrono anche il rischio di dover affrontare la restituzione delle agevolazioni ricevute per aver assunto dei disoccupati;
    inoltre, se gli imprenditori non saranno in grado di restituire le somme, si creerà un circolo vizioso che potrebbe portare alla chiusura delle aziende, al licenziamento di molti dipendenti, anche degli stessi dipendenti che sono stati assunti con queste agevolazioni;
    gli avvisi partiranno, come già detto in precedenza, il 15 settembre 2014 e, se le aziende non avranno disponibilità per pagare tali avvisi, otterranno il DURC irregolare con danni rovinosi: blocchi di una qualsivoglia agevolazione, blocco dei pagamenti, magari per lavori già effettuati, esclusione ai bandi di gara per non parlare della contrazione del mercato, licenziamenti e fallimenti, aumento della disoccupazione e non è da escludere che si arrivi a situazioni di disperazione tale da causare tragiche soluzioni;
    non è da sottovalutare, infatti, l'aumento esponenziale dei suicidi che sono Pag. 463passati da 49 nel 2012 a 68 nel 2013, senza differenze geografiche tra nord e sud, dovuti anche alla mancanza di lavoro e all'impossibilità di saldare i propri debiti nei confronti dello Stato;
    in un momento di particolare crisi, come quello che attanaglia il nostro Paese, è opportuno garantire benefici tangibili alle aziende artigiane e del piccolo commercio, poiché esse costituiscono, di fatto, l'asse portante dell'economia reale italiana;
    è pertanto difficile comprendere come possa richiedersi la restituzione degli incentivi già in precedenza usufruiti dalle aziende;
    sulla base delle informazioni comunicate dal Sottosegretario di Stato Bellanova nella seduta della Commissione del 24 luglio 2014, l'INPS ha stimato che gli oneri derivanti dal finanziamento dei benefici contributivi, di competenza degli anni 2013 e 2014, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste regionali di mobilità a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ammontano a circa a 35 milioni e 550 mila euro, individuando una platea di interessati di 19.980 unità;
    attualmente, come ha anche evidenziato il sottosegretario Scalfarotto in sede di risposta all'interpellanza urgente n. 2-00571, con decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, successivamente modificato il 3 giugno 2013, è stato concesso un beneficio di euro 20.000.000, per le nuove misure per la piccola mobilità, i cui oneri gravano sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,

impegna il Governo:

   a verificare la possibilità di reperire in modo tempestivo le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento dei benefici contributivi, di competenza degli anni 2013 e 2014, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di evitare la restituzione di agevolazioni sulla cui permanenza le imprese hanno, in buona fede, fatto legittimamente affidamento;
   ad assumere ogni opportuna iniziativa nei confronti dell'INPS al fine di sospendere – nelle more dell'individuazione di un eventuale intervento di carattere normativo in materia – l'invio della note di rettifica recanti gli addebiti contributivi relativi ai medesimi incentivi contributivi.
(8-00071) «Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis, Chimienti, Baldassarre, Tripiedi, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Mucci, Fantinati, Della Valle, Prodani, Crippa».