CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA GREEN ECONOMY

1. L'avvio dell'indagine conoscitiva: il programma.

  Le Commissioni congiunte VIII Ambiente e X Attività produttive hanno deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo il 30 ottobre 2013, istituendo per tale finalità un apposito Comitato di indagine, composto da una rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti nelle due Commissioni, con lo scopo specifico di poter procedere in maniera più agile allo svolgimento del ciclo delle audizioni. Si riporta di seguito il programma dell'indagine, approvato dalle due Commissioni.
  L'esigenza delle due Commissioni di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla cosiddetta green economy nasce dalla considerazione che, dinanzi a una crisi economica che prosegue senza soluzione di continuità da cinque anni e ha riportato l'Italia ai livelli di ricchezza dei primi anni duemila, creando emergenze sociali drammatiche quale l'elevato tasso di disoccupazione giovanile, occorre rivedere i modelli di crescita del Paese. In questo quadro la green economy può rappresentare un'importante occasione per contrastare la crisi e per dare slancio all'economia.
  Le problematiche ambientali costituiscono, insieme alla necessità di un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, un criterio guida essenziale per il rinnovamento dei modelli produttivi.
   Occorre quindi puntare su una nuova visione del sistema economico fondata su maggiore condivisione, che passa necessariamente attraverso la sostenibilità dello sviluppo. In questa prospettiva occorrerà puntare su nuove tecnologie, sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica, sulla ricerca e sull'innovazione, sulla tutela e sulla promozione del patrimonio naturale e culturale, per riprendere un cammino di sviluppo durevole e sostenibile.
  Numerosi e autorevoli studi anche internazionali hanno affrontato e analizzato le opportunità di un'economia verde per uscire dalla crisi. Basti pensare sul piano internazionale al Rapporto UNEP 2011 «Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable development and Poverty Eradication», al Rapporto OCSE 2012 «Towards Green Growth» o alle Comunicazione europee «Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance» (COM/2011/363/definitivo) e «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM/...../...../definitivo).
  I citati documenti nel panorama internazionale hanno fatto riferimento a diverse definizioni di «economia verde»: a partire dalla definizione di green economy dell'UNEP, volta al miglioramento del benessere sociale, alla riduzione dei rischi ambientali e a un uso efficiente delle risorse, fino a quella di «crescita verde» coniata dall'OCSE, che promuove un modello di sviluppo in grado di garantire alle nuove generazioni le risorse e i servizi ambientali su cui si basa il benessere, e a quelle concernenti lo sviluppo sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse a livello delle istituzioni europee. Alle diverse definizioni internazioni, comunque, corrisponde ormai una visione centrata sulla green economy come strategia di sviluppo basata sulla valorizzazione del capitale economico, naturale e sociale. L'importanza di puntare sulla green economy nelle strategie europee di sviluppo è stata, inoltre, Pag. 23recentemente ribadita dal commissario europeo all'ambiente Janez Potocnik che, secondo quanto riportato da fonti di stampa, nel discorso di chiusura della Green Week svoltasi nel mese di giugno 2013, ha annunciato che il 2014 sarà l'anno della green economy.
  La green economy non è solo il modello di sviluppo ormai convintamente indicato a livello internazionale ed europeo, ma anche il modello più aderente alle caratteristiche dell'Italia, più in grado di tenere insieme e di rinvigorire gli elementi fondamentali dell'identità italiana: la bellezza del patrimonio storico-naturalistico e la qualità delle produzioni, la creatività e l'operosità degli imprenditori e dei lavoratori, la coesione sociale e il rapporto stretto fra economia, territorio e comunità.
  Su queste basi programmatiche, le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati ritengono opportuno procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive della green economy nel nostro Paese.
  L'indagine è finalizzata a:
   1) individuare il perimetro della green economy, e quindi il contributo che a livello economico-produttivo e a livello ambientale può derivare da tale modello di sviluppo, analizzando anche le potenzialità in termini occupazionali (creazione di nuovi posti di lavoro e di nuove competenze professionali) e di costruzione di nuovi e più elevati percorsi di istruzione e di formazione professionale;
   2) delinearne la mappa geografica (presenza nelle diverse aree del Paese) e produttiva (dimensione nel settore manifatturiero, ma anche nell'agricoltura e nel terziario);
   3) conoscere i dati sulla green economy nei maggiori Paesi europei ed extraeuropei;
   4) valutare l'efficacia delle politiche fiscali e industriali attualmente vigenti ai fini della loro effettiva capacità di influenzare lo sviluppo in termini di maggiore eco-sostenibilità, e individuare nuove più efficaci misure di fiscalità ambientale capaci di orientare maggiormente l'economia verso l'innovazione ecologica;
   5) analizzare possibili politiche di sostegno alla riconversione green di aziende altamente impattanti;
   6) eseguire una ricognizione completa delle misure e degli strumenti di governance dello sviluppo delle tecnologie e delle produzioni verdi, sia relativamente agli specifici settori dell'ecoinnovazione, dell'industria del riciclo, del risparmio e dell'efficienza energetica (in primo luogo nell'edilizia e nei trasporti, ma anche nelle apparecchiature, nell'illuminazione, nei processi produttivi, ecc.), delle fonti energetiche rinnovabili, delle filiere agricole ad alta valenza qualitativa e ambientale, dei servizi ecosistemici (dalla tutela e valorizzazione delle aree protette e dei suoli agricoli, alla conservazione e all'uso efficiente delle risorse idriche e del patrimonio forestale), sia relativamente a profili fiscali e di servizi di credito a sostegno dei processi di eco-convergenza dell'economia italiana.
   7) verificare la sussistenza di eventuali profili problematici del modello di sviluppo green economy, individuando proposte normative tese a superare gli aspetti distorsivi eventualmente individuati in un'ottica di maggiore efficienza e produttività.

  L'indagine vuole porsi come contributo concreto alla formazione di una nuova agenda politica nella quale l'ambiente da vincolo possa diventare opportunità economica immediata e la green economy sia posta come orizzonte strategico delle scelte di fondo dell'azione del Governo, nelle politiche di bilancio e in quelle fiscali, nelle politiche per la ricerca e per l'innovazione e in quelle per l'occupazione e la formazione, nelle politiche per la difesa del territorio e in quelle per la promozione produzioni agroalimentari, nelle politiche per la competitività del Pag. 24sistema industriale e in quelle per gli investimenti infrastrutturali.
  L'indagine si articolerà nelle audizioni dei seguenti soggetti:
   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   Ministro dello sviluppo economico;
   Ministro dell'economia e delle finanze;
   altri Ministri titolari di dicasteri con competenze nel settore della green economy; quali ad esempio il Ministro del lavoro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'agricoltura.
   Conferenza dei Presidenti delle regioni;
   ANCI;
   rappresentanti del mondo imprenditoriale;
   esponenti del mondo universitario, dell'economia e della ricerca;
   rappresentanti dell'associazionismo sindacale;
   rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
   rappresentanti di istituzioni e enti aventi competenza nel settore della green economy;
   rappresentanti delle associazioni e fondazioni operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e delle energie rinnovabili, nonché esponenti di enti e organismi che hanno effettuato studi in materia di green economy;
   rappresentanti delle istituzioni europee;
   rappresentanti delle associazioni di categoria.».

  L'indagine si è articolata in specifiche sessioni di lavoro svolte il 21 novembre 2013 (audizioni di rappresentanti di Fondazione per lo sviluppo sostenibile; coordinamento FREE; prof. Riccardo Pietrabissa, presidente del network per la valorizzazione della ricerca universitaria; Enel e Fondazione Studi Enel; Enea; Ambiente Italia; Unioncamere e Symbola; Green Building Council Italia; CNR), il 22 novembre 2013 (audizioni di rappresentanti di ANCE; Rete Imprese Italia; Legambiente; CGIL, CISL, UIL e UGL; Assorinnovabili; Kyoto Club; Alleanza delle Cooperative Italiane; ANCI; Prof. Riccaboni, Rettore dell'Università di Siena), il 13 dicembre 2013 (audizioni di rappresentanti di Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Consorzio Remedia, Federambiente, FISE Assoambiente) il 21 marzo 2014 (audizioni di rappresentanti di TESLA Italia mobilità green; Novamont; Gruppo Mossi e Ghisolfi; KiteGen; Finco; Cobase; Anida; Fater Spa). Si sono poi svolte, con singole sedute, le audizioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, Stefania Giannini (27 maggio 2014), del Viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti (4 giugno 2014), del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti (10 giugno 2014) e del sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione (11 giugno 2014).
   Le Commissioni hanno inoltre acquisito specifiche memorie da quei soggetti che, pur interpellati ed interessati, non hanno potuto partecipare alle audizioni: si tratta di Greenpeace e ENI.
  Di tali audizioni e dei materiali inviati si troveranno, alla sezione 3 del presente documento, le singole sintesi.

2. La green economy nelle strategie internazionali e dell'Unione europea.

  Negli ultimi anni, a livello internazionale, sono stati pubblicati documenti e strategie, che hanno affrontato e analizzato le opportunità di un'economia verde per uscire dalla crisi. Di rilevante importanza, in tale contesto, il dibattito che si è svolto nell'ambito del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (United Nations Environment Programme - UNEP), dell'Organizzazione per la cooperazione e Pag. 25lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea.
  Nell'ambito dell'UNEP, e precisamente nel rapporto del 2011 dal titolo «Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable development and Poverty Eradication», si fa riferimento all’«economia verde», come a un'economia volta al miglioramento del benessere umano e all'equità sociale, che nel contempo riduce i rischi ambientali e la limitatezza delle risorse a livello ecologico (ecological scarcities). Il concetto di green economy si basa su un'approfondita analisi economica, che si articola in una serie di settori-chiave in grado di guidare una transizione verso l’»economia verde»: dal capitale naturale (agricoltura, pesca, acqua, foreste) all'energia e all'efficienza delle risorse (energie rinnovabili, manifattura, rifiuti, edilizia, trasporti, turismo, città). In sostanza, una crescita del reddito e dell'occupazione dovrebbe essere guidata da investimenti finalizzati a ridurre le emissioni di carbone e l'inquinamento, migliorare l'efficienza delle risorse e dell'energia, nonché prevenire la perdita della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Secondo quanto riportato nel rapporto dell'UNEP, una trasformazione globale dell'economia verso la green economy richiederebbe investimenti consistenti nell'ordine del 2 per cento del prodotto interno lordo mondiale dal 2011 al 2050, investimenti che dovrebbero porre una particolare attenzione ai settori dell'energia, dell'edilizia e dei trasporti.
  L'OCSE, nel rapporto del 2012 «Towards Green Growth», fa riferimento a una strategia di «crescita verde», che è basata su aspetti di politica economica ed ambientale capaci di integrarsi a vicenda. È una strategia che riconosce il pieno valore del capitale naturale e il ruolo chiave dell'innovazione e la cui applicazione necessita di un mix di strumenti nell'ambito di:
   interventi volti a rafforzare la crescita economica, nel contempo assicurando la conservazione del capitale naturale, tra i quali misure di politica fiscale e di concorrenza, nonché per l'innovazione;
   interventi volti a incentivare l'uso efficiente delle risorse e a rendere più costoso l'inquinamento.

  Parimenti necessari saranno anche interventi per predisporre, tramite azioni programmatiche, una rete di infrastrutture adeguata alle tecnologie della prossima generazione, specialmente nell'ambito delle reti energetiche, idriche, di trasporto e di telecomunicazione. Considerata l'ampia portata degli investimenti necessari nella maggior parte dei Paesi, l'OCSE reputa necessario utilizzare i finanziamenti pubblici e privati e assicurare il massimo coordinamento possibile tra i ministeri e i diversi livelli amministrativi, nonché con i soggetti esterni interessati. La definizione di un pacchetto di strategie di intervento applicabile alle diverse realtà locali dipende, infatti, dallo sviluppo di una capacità istituzionale adeguata, che può assicurare l'integrazione della «crescita verde» nelle principali strategie economiche e nell'agenda degli altri interventi governativi. Far confluire politiche di crescita verde e obiettivi di riduzione della povertà è, inoltre, un aspetto importante del processo di adattamento di tale quadro ai Paesi emergenti e in via di sviluppo.
  L'OCSE ha, inoltre, pubblicato l'anno scorso un «Rapporto sulle performance ambientali dell'Italia», che analizza i progressi compiuti a fronte degli impegni ambientali assunti a livello nazionale e internazionale e presenta alcune raccomandazioni per il miglioramento delle performance. Una parte della valutazione riguarda proprio i progressi verso la crescita verde.
  Anche a livello di Unione europea, negli ultimi anni, si è svolto un intenso dibattito sulle tematiche dell’«economia verde». La Commissione europea ha, infatti, pubblicato documenti importanti come la comunicazione Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance (COM(2011)363) e l'agenda per l'efficienza delle risorse Pag. 26stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In particolare, con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, presentata nel 2011 (COM(2011)571), la Commissione ha proposto un quadro d'azione e ha sottolineato la necessità di un approccio integrato in molti settori d'intervento e a più livelli. In tale tabella la transizione verso un»economia circolare», in cui i rifiuti costituiscono una risorsa, ha un ruolo centrale.
  Nel giugno 2013, il Commissario europeo dell'Ambiente aveva dichiarato che il 2014 sarebbe stato dedicato alla green economy, per stimolare la trasformazione dell'economia europea in un'economia circolare, puntando, in particolare, ad un uso più efficiente delle risorse. L'obiettivo principale è quello di aiutare la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici.
  I citati documenti nelle strategie internazionali fanno riferimento a diverse definizioni di «economia verde»: a partire dalla definizione di green economy dell'UNEP, volta al miglioramento del benessere sociale, alla riduzione dei rischi ambientali e a un uso efficiente delle risorse, fino a quella di «crescita verde» dell'OCSE, che promuove un modello di sviluppo in grado di garantire alle nuove generazioni le risorse e i servizi ambientali su cui si basa il benessere, e a quelle concernenti l'utilizzo efficiente delle risorse a livello delle istituzioni europee. Alle diverse definizioni internazionali, comunque, corrisponde ormai una visione centrata sulla green economy come strategia di sviluppo basata sulla valorizzazione del capitale economico, naturale e sociale.

2.1. Le recenti iniziative europee.

  Lo scorso 2 luglio la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure nel quadro della comunicazione «Verso un'economia circolare: un programma a zero rifiuti per l'Europa» (COM(2014)398), che si basa sul presupposto che da un uso più efficiente delle risorse deriveranno nuove opportunità di crescita e occupazione. La transizione verso un'economia circolare richiede modifiche sostanziali, che implicano l'adozione di nuovi modelli di mercato, nuove modalità di trasformare rifiuti in risorse, nuovi modelli di comportamento dei consumatori. Il pacchetto che accompagna la comunicazione intende creare il contesto che aiuterà a realizzare l'economia circolare, con politiche meglio integrate e con il sostegno delle attività di ricerca e innovazione. Ciò, ad avviso della Commissione, permetterà di sbloccare gli investimenti e attrarre i finanziamenti, incentivando, nel contempo, la partecipazione dei consumatori e il coinvolgimento delle imprese.
  Il pacchetto, oltre alla comunicazione sull'economia circolare, consta delle proposte seguenti:

  il «Piano d'azione verde per le PMI: aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di business». Si tratta di una comunicazione (COM(2014)440) che individua una serie di iniziative, proposte a livello europeo e indirizzate alle piccole e medie imprese (PMI), per aiutarle a sfruttare le opportunità offerte dal passaggio a un'economia verde, rendendo più efficiente la gestione delle risorse, promuovendo l'imprenditorialità verde, sfruttando le opportunità offerte da catene del valore più verdi e facilitando l'accesso al mercato delle PMI verdi;

  la comunicazione «Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia» (COM(2014)445), che reca proposte per ridurre l'impatto ambientale degli edifici ristrutturati e di nuova costruzione, migliorando l'efficienza delle risorse e aumentando le informazioni disponibili circa le prestazioni ambientali degli edifici;

  la comunicazione «Iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare Pag. 27posti di lavoro» (COM(2014)446), che reca un quadro integrato per consentire alle politiche del mercato del lavoro di svolgere un ruolo attivo a sostegno della transizione verso l'economia verde. In particolare, la comunicazione si concentra sull'importanza di anticipare e definire politiche delle competenze adeguate a sostenere i lavoratori nel far fronte al cambiamento strutturale, ad assicurare le transizioni nel mercato del lavoro, e a rafforzare la governance e le iniziative basate sul partenariato;

  la proposta di direttiva (COM(2014)397), che modifica le direttive sui rifiuti (2008/98//CE), sugli imballaggi (94/62/CE), sulle discariche (1999/31/CE), sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), sulle batterie ed accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/CE).

3. Sintesi delle audizioni svolte e dei materiali inviati.

3.1. Associazioni di categoria.

Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

  La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha fatto da supporto tecnico all'organizzazione degli Stati Generali della green economy, che sono stati un processo partecipativo, fondato sul modello della Grenelle de l'environnement francese, che ha portato all'elaborazione di proposte concrete e di una piattaforma per lo sviluppo della green economy in chiave green new deal, ossia di sviluppo e risanamento e di prospettiva di crescita per l'Italia. La piattaforma che è stata sviluppata è molto complessa, ma è sintetizzata in dieci proposte principali.
  È stato, inoltre, illustrato il modo in cui si è sviluppato il processo partecipativo degli Stati Generali promossi dal Consiglio nazionale della green economy. Più in particolare i lavori del Consiglio sono stati suddivisi in 10 gruppi di lavoro, costituiti da rappresentanti di impresa, di organizzazioni di imprese, della società civile, della comunità scientifica, nonché da tutti gli stakeholder coinvolti in questo processo. I settori coinvolti vanno dall'ecoinnovazione al riciclo dei rifiuti, all'efficienza delle materie, fino all'efficienza energetica, per arrivare anche alla costituzione del gruppo regioni ed enti locali. I gruppi di lavoro hanno prodotto dei documenti istruttori che sono stati poi portati in una consultazione pubblica aperta alla più ampia partecipazione. Sulla base dei contributi pervenuti, i dieci gruppi di lavoro hanno costruito documenti finali.
  Dieci sono le misure prioritarie che formano il pacchetto di green new deal immediatamente attivabili e a costo zero. La prima proposta è la riforma fiscale in chiave ecologica a saldo netto zero. L'idea è quella di attivare, anche attraverso una carbon tax, uno spostamento della fiscalità in chiave ecologica. La seconda è attivare programmi per un miglior utilizzo delle risorse europee e per sviluppare strumenti finanziari innovativi per le attività della green economy. La terza proposta è l'attivazione di investimenti che si ripagano con la riduzione dei costi economici oltre che ambientali. Il tema centrale di questa proposta sono gli investimenti in infrastrutture verdi.
  La quarta proposta è quella di un programma nazionale di misure per l'efficienza e il risparmio energetico, con una road map di obiettivi chiari da qui al 2030. Tra le misure proposte, c’è quella di rendere permanente e stabile la detrazione fiscale del 65 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici. La quinta proposta è l'attivazione di misure per sviluppare le attività di riciclo dei rifiuti. La sesta proposta è data dalla promozione del rilancio degli investimenti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare l'audito segnala che eventuali interventi con effetti retroattivi su sistemi di incentivazione esistenti scoraggiano gli investitori e che sarebbe necessario uscire da un sistema basato sulle tariffe, per passare a misure tipo detrazioni fiscali, che potrebbero costare molto poco e avere degli impatti molto grandi. Inoltre il rapporto del Green growthgroup Pag. 28europeo, stima la creazione di 6,5 milioni di nuovi posti di lavoro a livello europeo da qui al 2020, lavorando su efficienza energetica e fonti rinnovabili La settima proposta è rappresentata dall'attuazione di programmi di rigenerazione urbana, di recupero di edifici esistenti, di bonifiche, fermando il consumo di suolo non urbanizzato. L'ottava proposta è quella di una mobilità sostenibile. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia, il 40 per cento del potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 è nei trasporti. La nona proposta investe il tema dell'agricoltura attraverso un sistema di detrazioni fiscali e un fondo specifico per sostenere l'agricoltura di qualità e biologica. La decima e ultima proposta riguarda il tema dell'occupazione giovanile lanciando un piano nazionale per l'occupazione giovanile nella green economy, ad esempio, attraverso la riduzione per tre anni del prelievo fiscale e contributivo per l'impiego dei giovani.

Coordinamento FREE.

  Nell'ambito dell'audizione sono stati, innanzitutto, illustrati i dati del Secondo il Rapporto GreenItaly2013 precisando che sono quasi 328 mila le imprese che hanno investito nel periodo e/o investiranno, entro la fine del 2013, in tecnologie green, con effetti positivi sulla competitività (maggiore export, minori costi, migliore qualità dei prodotti) e sull'occupazione (il 38 per cento delle assunzioni proviene da aziende «verdi»).Per quanto concerne il settore della mobilità porta ad esempio il car sharing, come interessante esperienza con il vantaggio di aver ridotto le spese complessive, il numero di auto sulle strade e le emissioni cancerogene. Inoltre evidenzia che occorrerebbe una normativa che ne codifichi e semplifichi l'uso, un unico gestore nazionale e una quota rilevante di auto alimentate a biometano, con biocarburanti, ibride plug-in ed elettriche. Per quanto riguarda la chimica verde l'audito sottolinea che il nostro Paese vanta attualmente eccellenze di valore mondiale che ci stanno consentendo di trasformare il vecchio e inquinante petrolchimico di Porto Torres in una bioraffineria, ma il settore potrebbe contribuire significativamente alla ripresa dell'economia, se si definisse una normativa nazionale che razionalizzi la realizzazione di nuove bioraffinerie, ne riconosca le esternalità ambientali e sociali, e nel contempo promuova la conoscenza delle innovazioni all'opinione pubblica. Infine per quanto attiene alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica propone:
   la sostituzione degli incentivi con un mix di sgravi fiscali e crediti agevolati per le tecnologie FER più mature;
   l'utilizzo della restante parte degli incentivi per promuovere le altre tecnologie FER elettriche con una quota rilevante di costi di esercizio (biomasse e biogas), con diversa maturità tecnologica o un differente livello di sviluppo industriale (solare termodinamico, piccolo eolico, geotermia a bassa e media entalpia);
   la semplificazione delle attuali procedure per le piccole installazioni;
   la detrazione fiscale del 50 per cento per le persone giuridiche che sostituiscono coperture in amianto con il fotovoltaico.

  Inoltre, l'audito auspica la creazione di un fondo di garanzia, con adeguata dotazione finanziaria, che fornisca alle banche assicurazioni sufficienti a indurle a fornire crediti al settore. In alternativa o in via integrativa, occorrerebbe avviare da parte della Cassa Depositi e Prestiti un fondo chiuso, sia di venture capital che di private equity, dedicato all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili, come recentemente fatto in altri comparti.

Green Building Council Italia.

  GBC Italia è acronimo di Green building councilItalia, un'associazione no profit nata circa 5 anni fa, nel 2008, in Italia e che si basa sulla partecipazione attiva e plurale di attori dell'intera filiera del settore costruzioni, sia pubblici sia privati, inclusiva e aperta. Ha quale obiettivo Pag. 29quello di trasformare il mercato, in particolar modo quello del settore delle costruzioni, cercando di introdurre tematiche di riduzione di impatto ambientale, di qualità degli ambienti interni e di utilizzo di materiali adeguati. I soci a livello internazionale sono circa 500. Green building council mira a diffondere un sistema volontario di certificazione delle performance della sostenibilità degli edifici e dei quartieri, che si chiama LEED, acronimo di leadership in energy and environmental design, che ha l'obiettivo di cercare di ridurre le emissioni del settore degli edifici, che è quello che impatta maggiormente sull'ambiente.
  Tale protocollo energetico ambientale non analizza solo l'aspetto energetico, benché assolutamente preponderante, ma anche la sostenibilità del sito, la gestione delle acque, i materiali, la qualità ambientale interna, quindi comportamento idrotermico negli ambienti, acustico e luminoso.
  A livello quantitativo, vi sono circa 200.000 progetti LEED in tutto il mondo, e quindi circa 1,5 miliardi di metri quadri di edifici certificati. In Italia, dal 2000 al 2012 sono stati certificati e registrati LEED 2 milioni di metri quadri di edifici. Si parla di edifici nuovi e anche esistenti.
  Nel momento in cui si arriva alla certificazione, il prodotto finale, involucri e impianti, l'intero manufatto in quanto tale, ha delle caratteristiche di qualità certificata, che è quella cui le direttive europee ci stanno obbligando, dalla n. 27 del 2012 sull'efficienza energetica nell'edilizia alla n. 31 del 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia e così via.
  GBC Italia suggerisce, ad esempio, di attivare sul tema una serie di gruppi parlamentari, interministeriali, Commissioni parlamentari, Conferenza Stato-Regioni, proprio perché il tema è estremamente complicato e comprende una serie di attori specifici, compresi tutti quelli della filiera delle costruzioni.
  L'idea di attivare progetti, 100 ecoquartieri per 100 città, edilizia scolastica e pubblica come casi esemplari, potrebbe essere veramente il volano per far ripartire l'economia. I fondi europei ci aiuteranno in questo perché, comunque, l'intera programmazione europea è volta in questa direzione. Il tema fondamentale è utilizzare in maniera più corretta le risorse economiche che l'Unione europea ci metterà a disposizione, ma che anche partenariati pubblico-privati ci potrebbero aiutare a portare avanti.
  GBC Italia ha istituito al proprio interno un comitato tecnico specifico con l'obiettivo di tirar fuori delle linee guida per una gestione efficiente di edifici dal punto di vista energetico con strumenti operativi riconosciuti a livello internazionale, con format standardizzati e database di archiviazione e analisi dei dati, consumo reale degli edifici validati a livello internazionale.
  Sono importanti una linea guida specifica sul green procurement, e il tema della qualità ambientale interna come importante e focale all'interno del settore delle costruzioni. Utilizzare strumenti di questo genere ci aiuta, effettivamente, a essere operativi subito e in linea con quello che le direttive europee ci chiedono, cioè di certificare con qualità, monitorare i risultati e riportare in maniera corretta i dati.

Confindustria.

  Secondo Confindustria, per lo sviluppo di una green economy capace di incrementare la tutela delle risorse ambientali, la competitività delle imprese e i livelli occupazionali occorre agire su tre fattori:
   1. porre l'industria al centro delle politiche di sviluppo, al fine di forzare la capacità del sistema economico italiano di incrementare i processi di innovazione;
  Le imprese della green economy sono infatti fortemente integrate con gli altri settori industriali (la distinzione tra green e brown economy è, secondo Confindustria, un'astrazione): green economy non vuol dire abbandonare la tradizionale vocazione manifatturiera, ma migliorarne la competitività ambientale e favorire lo sviluppo di nuovi prodotti. Insomma occorre Pag. 30evitare che il raggiungimento di obiettivi ambientali alimenti delocalizzazioni produttive, poiché un impoverimento della base industriale si tradurrebbe in minori prospettive di crescita anche per i settori della green economy, fortemente integrati. Occorrono quindi politiche industriali in grado di orientare le risorse pubbliche verso le imprese più impegnate sulle nuove frontiere tecnologiche;
   2. puntare sull'efficiente utilizzo delle risorse, in particolare quelle energetiche, che rappresentano un fattore decisivo per la tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese italiane;
  In proposito Confindustria sottolinea che la strutturale dipendenza italiana dalle fonti fossili raggiungerà il 95 per cento nel 2030, per cui essere efficienti sul piano energetico è una questione di sopravvivenza. Si auspica quindi, per il settore-chiave manifatturiero, una riduzione del 30 per cento delle componenti parafiscali della bolletta energetica, per restringere il differenziale di costo con i principali Paesi.
  È inoltre cruciale puntare sulle tecnologie per l'efficienza energetica, poiché esse giocheranno un ruolo prioritario (addirittura più delle rinnovabili) al raggiungimento dei target nazionali del pacchetto clima-energia dell'UE. Secondo Confindustria in quest'ambito bisogna puntare su smart building (riqualificazione energetica in edilizia, attraverso automazione, sistemi di riscaldamento innovativi ed elettrodomestici efficienti), urban networks (mobilità elettrica, smartlighting, sistemi per l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, smartgrid) e industrial cluster (motori elettrici ad alta efficienza, inverter di rifasamento, gruppi statici di continuità, tecnologie per teleriscaldamento, teleraffreddamento e cogenerazione ad alto rendimento).
  E per farlo occorre un quadro di regole stabile nel tempo. In proposito Confindustria auspica: la proroga al 2020 dell'attuale quadro di misure fiscali; il rafforzamento degli obiettivi incentivanti attraverso meccanismi di efficienza energetica, con l'allargamento a nuovi settori di applicazione; la revisione del sistema tariffario per promuovere il vettore elettrico.
  Quanto proposto, secondo le simulazioni svolte, consentirebbe nel solo periodo 2014-2020, di ottenere una crescita della produzione industriale italiana di oltre 65 miliardi di euro in media annui; un incremento del numero di occupati di circa 500 mila unità; un risparmio del 10 per cento della bolletta energetica nazionale e di circa 270 milioni di euro in termini di CO2 evitata).
   3. stimolare investimenti produttivi connessi alla tecnologia per la sostenibilità e alla riqualificazione, recupero e manutenzione dell'esistente, soprattutto per quello che riguarda le risorse ambientali esauribili e non rinnovabili.
  Sotto questo punto di vista, occorre facilitare i processi di bonifica e reindustrializzazione dei siti contaminati per assicurare, sia la tutela dell'ambiente e della salute, sia il recupero del territorio e il rilancio delle attività produttive. Per raggiungere tali obiettivi, è necessario, secondo Confindustria, agire sul fronte della semplificazione e prevedere efficaci meccanismi di attrazione di investimenti produttivi, anche attraverso l'utilizzo della leva fiscale. Il potenziale dell'Italia in questo settore è notevole, se si pensa alla possibilità di convertire siti non competitivi in bioraffinerie per la produzione di bioplastiche o biolubrificanti.
  Bisogna inoltre puntare, secondo Confindustria, sull'utilizzo dei materiali derivanti da lavorazioni industriali come sottoprodotti, anziché avviarli nella gestione dei rifiuti.
  Bisognerebbe anche puntare su accordi di filiera integrata per il mercato nazionale e, soprattutto, internazionale, poiché la domanda dei Paesi emergenti di tecnologie green si basa su progetti di ampie dimensioni, strutturati e integrati, nei quali è difficile che la singola impresa possa presentarsi da sola.
  Secondo Confindustria occorre poi definire una politica che promuova l'attività di ricerca e sviluppo per assicurare un alto standard di innovazione, anche attraverso la promozione di partenariati tra industrie, Pag. 31istituzioni e centri di ricerca universitari, oltre a favorire il finanziamento di progetti di sviluppo delle filiere industriali particolarmente interessanti. Viene riconosciuto come valido strumento l'istituzione, da parte della legge di stabilità, di una risksharingfacility per il finanziamento dei grandi progetti di innovazione e ricerca, per supplire al fatto che le banche non sono particolarmente propense a finanziare tali progetti che, per loro natura, sono ad alto rischio e a redditività molto differita nel tempo.
  Confindustria auspica inoltre una semplificazione del sistema delle autorizzazioni per lo sviluppo degli impianti e delle infrastrutture, accompagnata da piani di razionalizzazione degli interventi sul territorio.
  Poiché la maggior parte delle questioni enunciate richiedono consistenti investimenti pubblici, Confindustria ritiene necessario, a partire dal livello europeo, allentare i vincoli di spesa che bloccano molti investimenti ad alto potenziale attraverso opportune deroghe ai patti di stabilità per gli investimenti in campo energetico e ambientale.

Rete Imprese Italia.

  Secondo Rete Imprese Italia la Green economy, ovvero la parte economica dello sviluppo sostenibile, rappresenta il modello su cui bisogna orientare l'economia per poter uscire dalla crisi. In questi anni di crisi, infatti, i settori considerati più promettenti e più green hanno retto l'economia del Paese.
  Al primo posto ci sono l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, che hanno prodotto in Italia oltre 500.000 impianti, ma hanno mantenuto anche l'occupazione inoltre 100.000 piccole e micro imprese. Non c’è stato dunque un beneficio solo sul piano della produzione di energia da fonti alternative e quindi della sottrazione del nostro Paese dall'eccessiva dipendenza dai mercati dei prodotti fossili, ma c’è stato anche un apporto di ricchezza e di occupazione senza precedenti nel nostro Paese.
  Altrettanto si può dire in edilizia, dove in un periodo di profonda crisi in cui le 650.000 piccole e medie imprese dell'edilizia, che hanno sofferto la crisi che tutti conosciamo, hanno avuto negli interventi di efficienza e di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli immobili un polo di sviluppo, anche lì in controtendenza con la crisi.
  Si possono fare altri esempi relativi alle manifatture, che sono state assolutamente importanti, a cominciare dalle attività legate al riciclo dei rifiuti e al recupero dei materiali. Abbiamo registrato la presenza nel Paese, solo nel settore del recupero e del riciclo delle materie plastiche, di oltre 300 piccole e medie imprese, che sommano oltre 2.000 dipendenti e producono già 700.000 tonnellate di prodotti riciclati, cioè 700.000 tonnellate di prodotti in meno che dovrebbero essere importati, evitando per altro un'importazione, che fino a poco tempo fa veniva fatta, di prodotti riciclati dai Paesi asiatici non connotati né da garanzie igieniche, né da atossicità degli stessi prodotti.
  Questo cambiamento, tuttavia, si può ottenere solo se si accompagna con misure di contesto che appartengono all'azione del Governo e del Parlamento, misure di contesto che partono dall'esigenza di garantire un ambito di legalità, che è la prima condizione per sviluppare le imprese nel Paese, per sviluppare l'economia a livello locale e per stimolare anche possibili investimenti esteri nel nostro Paese. Occorre poi riformare il sistema fiscale italiano in modo che, spostando il peso fiscale dal lavoro al patrimonio e al consumo dei prodotti e dei materiali più inquinanti, possa riequilibrare in favore delle attività della green economy la competitività delle imprese, ridistribuendo i carichi fiscali, applicando il principio europeo «chi inquina paga» e spostando il carico fiscale per esempio anche sul consumo del suolo e delle risorse del sottosuolo, favorendo, infine, la produzione da materiali riciclati. Va poi invertita la tendenza che da oltre un decennio è volta a utilizzare la bolletta elettrica come uno strumento improprio di prelievo, per il sostegno di politiche di sviluppo industriale quali sicuramente le fonti rinnovabili, Pag. 32spostando anche queste voci sulla fiscalità generale. Servono inoltre investimenti per infrastrutturale il Paese: le infrastrutture materiali, di cui siamo carenti, il recupero e la salvaguardia del territorio. Ci sono poi delle priorità che riguardano alcuni fattori necessari per l'impresa, a cominciare dai costi relativi agli apporti energetici. Occorre rilanciare una politica di generazione diffusa di energia con un sistema di incentivazione che premi l'autoproduzione soprattutto per i piccoli impianti e per le piccole imprese sia nel fotovoltaico, sia con le altre forme di produzione di energia (cogenerazione e trigenerazione). Per quanto concerne i rifiuti, bisogna favorire l'utilizzo dei rifiuti sul territorio nazionale e promuovere misure che determinino l'attuazione del principio comunitario di prossimità per le attività di gestione degli stessi rifiuti.

Assorinnovabili.

  Assorinnovabili sottolinea come i dati sui disastri naturali mostrino una forte correlazione con l'aumento delle emissioni di CO2 e che quindi, agendo sui fattori di emissione, sia possibile intervenire pesantemente per cambiare la situazione. Ma per farlo occorre rimuovere una serie di ostacoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili, peraltro in contrasto con le linee guida europee, quali l'estensione della Tobintax alle aziende che fatturano su più di 3 milioni di euro; la mancanza, ormai quinquennale, di ogni regolamentazione sull'autoproduzione, sulle SEU e sulle reti private; la mancanza di qualsiasi incentivo e di qualsiasi idea sulle modalità per inserire l'accumulo elettrico negli impianti a fonti rinnovabili, per ridurre l'impatto con la rete (questo è molto importante, anche dal punto di vista dello sviluppo e dell'innovazione); l'imposizione di oneri di sbilanciamento non discussi dal punto di vista tecnico per misurarne davvero i valori»; osserva altresì che sono stati tolti quei vantaggi che venivano dati a chi riusciva a ridurre le perdite della rete: il vantaggio dato dalla generazione distribuita è stato ridotto drasticamente ed è praticamente sparito.
  Inoltre con il «Decreto del Fare» è stato operato un taglio retroattivo volontario sugli incentivi. C’è poi l'eliminazione di prezzi minimi garantiti ed è stata tolta la cartolarizzazione di una parte della componente A3.
  Questi ostacoli sembrano il sintomo di una concezione secondo cui il prezzo dell'energia è dovuto prevalentemente all'incentivazione delle rinnovabili. Ma questo, secondo Assorinnovabili, non è vero storicamente. Ciò è confermato dal fatto che dal 2002 ad oggi la componente energia è aumentata di 160 euro contro un aumento di 60 euro della quota relativa alle rinnovabili; il fatto che le PMI in Italia pagano di più (rispetto alla Germania) non è dovuto alle rinnovabili, ma ad una struttura del mercato all'ingrosso completamente diversa.
  Assorinnovabili ritiene essenziale un adeguamento agli obiettivi europei per il 2030 e per farlo, per sviluppare le fonti rinnovabili, ritiene necessario sviluppare la generazione distribuita e arrivare almeno a un megawatt per lo scambio in loco.

ANCE

  I temi affrontati nel corso dell'audizione hanno riguardato il settore delle costruzioni in quanto, se è vero che la green economy riguarda tutti i settori dell'economia, gli ambiti di intervento principali per l'edilizia sono quelli riferiti all'energia e all'uso dei materiali. Fra i famosi sei lead market individuati ormai qualche anno fa in ambito europeo, uno era proprio l'edilizia sostenibile, con pesanti ricadute anche in senso occupazionale.
  Per quanto riguarda le potenzialità per il settore delle costruzioni nell'ambito della green economy, ANCE ha individuato tre macrosettori: quello delle nuove costruzioni, quello del patrimonio edilizio esistente e quello della città in senso lato.
  Per le nuove costruzioni, per quanto riguarda l'aspetto energia è richiamata la direttiva che prevede edifici a energia quasi zero dal 2020, di cui si attendono i decreti attuativi, che stabiliranno le regole Pag. 33tecniche per definire il livello di «energia quasi zero» e quindi dare questo riconoscimento ai nuovi edifici. Nel contempo, è ritenuto necessario il discorso materiali, in quanto occorre cercare di limitare l'uso di materie prime naturali, quindi non solo quelle energetiche, ma anche i materiali da costruzione, e da questo punto di vista bisognerebbe cercare di spingere con politiche sia normative che incentivanti l'uso di materiali derivanti da riciclo. Questo si applica anche nel Green public procurement, gli appalti verdi pubblici. Già esiste una previsione del 30 per cento di materia riciclata negli appalti pubblici di qualsiasi settore, ma sulla parte edilizia questo ha qualche caratteristica diversa da quello che può essere l'uso di carta riciclata anziché altri materiali, e anche in questo caso mancano normative specifiche di riferimento per questi materiali, considerando che non sempre è possibile utilizzare materiale da riciclo, in quanto non si può importare da grandi distanze, ma il bacino è a livello provinciale.
  Sul patrimonio edilizio esistente si parte di sicuro dagli incentivi fiscali del 55 e oggi 65 per cento per la parte energetica, di sicuro una misura che va consolidata e rafforzata nell'efficacia, ritarandola in maniera da aumentare il rapporto costi/benefici rispetto all'investimento, quindi in termini di risultati ottenuti come risparmio energetico, visto che in questi anni alcune forme incentivate da questo provvedimento non hanno dato risultati di altissimo livello in termini energetici. È sicuramente l'ambito maggiore di intervento, perché, a parte questo periodo di particolare crisi, la nuova edilizia è comunque una frazione molto marginale rispetto al patrimonio esistente, che consuma mediamente tre o quattro volte più degli edifici che oggi costruiamo, per non parlare degli edifici a energia quasi zero. Anche da questo punto di vista andrebbero studiate, come peraltro prevede la direttiva, delle forme per incrementare il numero di edifici a energia quasi zero, quindi definire un pacchetto di norme ad hoc sull'esistente e cosa possa significare un edificio a energia quasi zero esistente, che ovviamente non potrà quasi mai avere la prestazione di uno nuovo.
  Il terzo ambito in cui si può intervenire è quello della città in senso lato. Ormai si parla sempre di Smart City, termine che racchiude un po’ tutto al suo interno, e di sicuro c’è tutta la parte energetica, che va dagli edifici ai trasporti, ai sistemi di comunicazione. Andrebbe posta molta attenzione su come favorire e sviluppare il mercato della sostituzione edilizia, perché ci sono singoli edifici e a volte interi quartieri che ormai hanno perso la loro funzionalità: sono energeticamente scadenti, non sono sicuri da un punto di vista sismico, presentano barriere architettoniche difficilmente eliminabili, che quindi ormai non assolvono più alla funzione dell'abitare per come oggi la si intende. Occorre andare quindi sull'intervento a più larga scala, e qui bisogna cercare di favorire questi meccanismi di sostituzione urbana anche con interventi nelle ex aree industriali, che ormai in molte città sono zone centrali, interne alla città e che bisogna cercare di recuperare. Il tema del recupero di queste aree e delle bonifiche conseguenti va visto nell'ottica di rivedere anche le normative esistenti da applicare in quel caso, renderle chiare e univoche, non dare adito a interpretazioni strane o scorrette, in modo tale che gli operatori possano preventivare correttamente i costi di questi interventi e poi realizzarli. Servirebbe comunque una nuova legge quadro sul governo del territorio da affiancare a questa politica di riqualificazione urbana con la previsione di qualche forma premiale incentivante anche dal punto di vista fiscale. Ci sono poi gli interventi sul patrimonio scolastico, settore di cui si parla da tempo in quanto ci sono edifici scolastici di più di cento anni di vita che necessitano di un radicale intervento. Questi sono dunque gli ambiti di intervento, ma tutte queste iniziative hanno un costo. Vogliamo solamente sottolineare l'importanza di preventivare opportunamente i nuovi fondi europei 2014-2020, che sono Pag. 34in fase di definizione, così da dare spazio alle Regioni per poter usare questi fondi per queste finalità.

Alleanza delle cooperative italiane.

  Alleanza delle cooperative sottolinea di aver posto il tema della green economy (intesa come un modo di ripensare in maniera più efficiente e sostenibile il nostro sistema produttivo) tra i settori prioritari di promozione di nuove imprese cooperative, che a sua volta costituisce la strada privilegiata per il movimento cooperativo di creare occupazione e contribuire a una ripresa della crescita. In particolare l'Alleanza sta puntando (p.es. nell'agricoltura tradizionale, aggiungendo la componente energetica), in particolar modo, su un uso del territorio che sia non solo sostenibile, ma anche innovativo. In questo senso l'Alleanza apprezza la direzione intrapresa con il disegno di legge sul consumo di suolo.
  Secondo l'Alleanza occorre fare uno sforzo grande nel settore dell'efficienza energetica, attraverso la razionalizzazione degli incentivi che esistono, la loro stabilizzazione, se possibile, nonché la loro riduzione/semplificazione nella direzione di un incentivo unico, misurabile ed esaustivo di tutte le complesse attività che riguardano l'efficienza energetica, per esempio utilizzando l'APE come un indicatore in entrata e in uscita a seguito di interventi del punto di efficienza raggiunto sia nell'edilizia privata sia nella stessa pubblica amministrazione. Quest'ultima, secondo l'Alleanza, potrebbe dare un grosso contributo, innescando un processo significativo da un punto di vista quantitativo, oltre che qualitativo, su se stessa che potrebbe sicuramente essere un volano.
  Per quanto riguarda il capitolo dei rifiuti, l'Alleanza ritiene che la piattaforma cooperativa possa essere uno strumento utilizzabile nel Paese per invertire la ratio con cui si è gestito finora il tema dei rifiuti, non solo cioè come servizio pubblico, ma anche per alimentare una vera e propria industria del riciclo e del recupero.
  Occorre quindi sviluppare la piattaforma collaborativa che il movimento cooperativo offre, perché il modello cooperativo potrebbe consentire di incrociare il rinnovamento nei settori dell'ambiente e dell'energia, e favorire una ripresa economica sostenibile.
  L'Alleanza suggerisce, infine, di utilizzare il servizio civile giovanile anche sui temi dell'efficienza energetica: si potrebbero formare cinquemila giovani all'anno con una spesa di qualche decina di milioni di euro, che creerebbero un volano successivo sul mercato dell'efficienza energetica.

Confagricoltura (Confederazione generale agricoltura italiana), Coldiretti (Confederazione nazionale coltivatori diretti), CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Copagri (Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane).

  Confagricoltura concentra la propria analisi su quattro punti. Innanzitutto la garanzia della sicurezza alimentare e l'accorciamento della filiera, al fine di garantire più reddito all'agricoltore e permettendogli di rimanere sul territorio con prodotti validi qualitativamente.
  Il secondo aspetto è rappresentato dalle filiere di qualità DOP, IGP e, soprattutto, il biologico, che rappresenta una delle filiere più importanti della green economy e che deve essere sviluppata.
  Un terzo tema cruciale è quello della gestione delle risorse: dall'utilizzo dell'acqua in agricoltura, uno degli argomenti più importanti per la produttività, al consumo del suolo e alla perdita di sostanza organica e, conseguentemente, alla necessità di nuove frontiere sui fertilizzanti moderni. In proposito Confagricoltura ricorda l'esempio della filiera del biogas, dove la produzione di digestato sta cominciando a creare filiere agro-industriali estremamente importanti proprio per sostituire i fertilizzanti. Nell'ambito della gestione delle risorse, si sta inoltre lavorando molto sulle aree naturali, sui servizi eco sistemici, settori in cui si sta creando occupazione.Pag. 35
  Il quarto ed ultimo aspetto sottolineato da Confagricoltura è la sostituzione delle risorse fossili. Dopo lo sviluppo delle rinnovabili, si stanno aprendo nuove frontiere sull'efficienza energetica, da ultimo sul biometano (per sostituire il gasolio agricolo, ancora molto utilizzato), ma soprattutto con la chimica verde.
  Rilevante poi la problematica delle aree marginali e del ruolo dell'agricoltura e della gestione delle foreste (che secondo Confagricoltura sono in buona parte mal gestite o abbandonate) nell'assorbimento del carbonio, che può funzionare da volano per offrire nuove opportunità alle aziende agricole.
  Secondo la CIA il ruolo per l'ambiente del settore agricolo non è limitato all'agricoltura sostenibile, che è solo una delle potenzialità della green economy in agricoltura: si pensi alla manutenzione del territorio (utile sia per la prevenzione contro il dissesto idrogeologico, che come recupero rispetto alla devastazione ecologica che avviene dopo un dissesto) o alla riqualificazione fluviale. Serve quindi riconoscere pari dignità per l'agricoltura rispetto alle aree protette: in agricoltura è l'uomo che deve agire per la biodiversità agraria e non si può lasciare tutto questo al libero arbitrio, occorre una regolamentazione.
  Coldiretti sottolinea come in questo momento la sostenibilità sia considerata dagli agricoltori, ma anche da tutti i consumatori, che accettano di contribuire a questo sostentamento con le risorse che la PAC riversa sui territori, non più come un limite, ma come un'opportunità, un valore, da declinare in maniera assolutamente positiva.
  Coldiretti ritorna sulla mancata gestione delle foreste ed evidenzia altresì le enormi possibilità di ottenere energia anche prelevando materiali dai boschi, ma soprattutto rendendo anche i residui di produzione delle opportunità. Viene inoltre criticata l'espansione del fotovoltaico a terra, che ha sottratto terreni fertili.
  Importante per Coldiretti è, inoltre, far sì che gli agricoltori abbiano la certezza del consumo dell'acqua, ma con l'impegno, nello stesso tempo, di ridurre tale consumo.
  Coldiretti auspica inoltre, al fine di consentire al sistema di produrre eccellenze, una regolazione anche attraverso l'applicazione dei decreti attuativi della legge sull'etichettatura (a cui è connesso il tema degli OGM), nonché l'adozione a livello nazionale, sulla falsariga di quanto operato in Trentino, di principi per il censimento delle aree agricole e di quelle dismesse o inutilizzate, nonché dell'invarianza del suolo agricolo.
  Copagri parte dal riconoscimento dell'agricoltura come avanguardia della nuova economia moderna. L'agricoltura non solo non è residuale, ma è in crescita in termini qualitativi e di valore umano, così come crescono le facoltà di agraria e i nuovi imprenditori agricoli giovani.
  Nella nuova green economy occorre un'agricoltura tecnologicamente avanzata e ambientalmente sostenibile in grado di garantire prodotti salubri e di qualità.
  Ma la green economy si fa soltanto all'interno di un grande quadro di scelte politiche e investimenti finanziari. Occorre insomma una forte governance che indirizzi decentemente e incoraggi questo percorso. Per esempio risolvendo il problema dell'accesso al credito, perché non è possibile fare green economy, cioè cambiamento tecnologico e modernità, senza credito.
  Per Copagri occorre quindi deburocratizzare, semplificare, specialmente per il mondo della piccola impresa agricola italiana. Un caso esemplare è quello della gestione degli scarti in agricoltura, del loro riutilizzo sia a fini energetici sia in altro modo. Il riciclo degli scarti e la produzione di biogas vengono sostenuti da Copagri come priorità energetica (rispetto ad esempio al fotovoltaico a terra che sottrae terreni) del settore agricolo.

Consorzio Remedia.

  Secondo Remedia il tema dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) può rientrare tra le attività nell'ambito dello sviluppo Pag. 36di una economia sostenibile e anche della creazione di posti di lavoro in un settore con grosse potenzialità. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo 151/2005 il settore è infatti in continua espansione sia come numero di imprese e di addetti che in termini di sviluppo tecnologico e, anche alla luce dei nuovi obiettivi imposti dall'UE, si attende un ulteriore e crescente sviluppo.
  Un corretto riciclo dei RAEE consente inoltre di ottenere buoni risultati da un punto di vista di recupero di materie prime e, quindi, di ridurre le emissioni di gas serra e di risparmiare energia rispetto allo scenario in cui le stesse materie prime vengono prelevate dalla miniera (tale risparmio è stimabile in 1,5 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 e 500 mila gigajoule di energia).
  Il settore dei RAEE rappresenta inoltre un'interessante applicazione di «economia circolare» ed uno strumento verso l'obiettivo «rifiuti zero».

Federambiente e Fise Assoambiente.

  Fise Assoambiente parte dalla considerazione che la green economy rappresenta un'occasione per migliorare la gestione dei rifiuti e, soprattutto, per trovare vie d'uscita alle situazioni emergenziali.
  Riprendendo le criticità sollevate dall'OCSE, Fise Assoambiente lamenta l'assenza di un Piano nazionale per la gestione dei rifiuti efficace e la mancanza, nel sistema autorizzativo, di un quadro normativo certo, stabile ed omogeneo: vi sono autorizzazioni completamente diverse fra loro; alcuni impianti sono classificati come smaltimento, altri di recupero.
  Dal punto di vista delle risorse Fise Assoambiente sottolinea, quale necessità fondamentale, che quelle derivanti dal mancato raggiungimento degli obblighi della raccolta differenziata dei comuni vengano destinate al recupero e al riciclo, così come le risorse derivanti dalla tassa sulle discariche siano destinate a operazioni di incentivo per la raccolta differenziata e per gli impianti di recupero e di riciclo. Servirebbe inoltre agevolare l'accesso al credito per facilitare gli investimenti negli impianti di recupero/riciclo necessari, nonché nelle bonifiche e nello smaltimento.
  Fise Assoambiente critica il disordine creato dall'introduzione di Tares, IUC e altro, che hanno veramente danneggiato il settore, che invece avrebbe bisogno di chiarezza normativa, di una semplificazione, di stabilità.
  Secondo Federambiente i rifiuti sono risorse e non un problema. Serve quindi una politica di sostegno al riuso dei beni recuperabili e rifunzionalizzabili, anche attraverso un intervento sulla definizione di rifiuto, che agevoli e permetta di sviluppare ulteriormente le iniziative per il riuso e la riparazione e rifunzionalizzazione di oggetti che recentemente sono sorte.
  Un secondo aspetto sottolineato da Federambiente riguarda la correzione delle distorsioni commerciali nella distribuzione di generi alimentari e nel consumo degli alimenti e del cibo, che determinano oggi enormi sprechi.
  Occorre poi declinare e dettagliare il Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti, recentemente approvato dal Ministero dell'ambiente, al fine di indicare le azioni da incoraggiare e quindi a delineare le correzioni legislative da apportare.
  Un tema molto importante nell'ambito della prevenzione è sicuramente quello delle acque minerali imbottigliate, che andrebbe regolamentato per limitare la crescita esponenziale e incontrollata che avuto in questi anni: in Italia ogni anno vengono usate 9 miliardi di bottiglie di plastica e solo il 50 per cento si riesce effettivamente a riciclare, mentre la restante parte finisce negli inceneritori. Secondo Federambiente non è possibile che il quinto Paese al mondo per quantità, qualità e salubrità delle acque potabili, che possono essere acquistate dal cittadino a tariffe convenienti semplicemente aprendo un rubinetto, nella realtà consumi 9 miliardi di litri all'anno, leader mondiale del consumo delle acque minerali. Pag. 37
  Iniziative per scoraggiare questa tendenza potrebbero essere la cauzione sul vuoto a rendere che, almeno nell'imbottigliamento del vetro, è possibile oppure il divieto nelle scuole, negli ospedali e nelle caserme del consumo di acque minerali imbottigliate nella plastica. Sarebbe già il segno di un'iniziativa che tende a scoraggiare quel tipo di consumi.
  Federambiente evidenzia poi un problema legato al trattamento delle plastiche eterogenee rivenienti dalla raccolta differenziata che, non essendo gestibili, vengono destinate in grandi quantità (circa 600 mila tonnellate all'anno) all'incenerimento per recupero di energia. Servirebbe quindi incentivare la ricerca sull'impiegabilità delle plastiche eterogenee.
  Un discorso analogo secondo Federambiente può essere fatto per gli oli combustibili, di recupero, quelli di uso sia domestico sia industriale: anche in questo caso servirebbe una politica di sostegno.
  Analogamente andrebbe incentivata la raccolta differenziata delle «frazioni organiche» e la successiva produzione di compost, anche se «fuori specifica» (cioè non riutilizzabile come concime ma solo, ad es., per riempimenti), perché è una attività che comunque sequestra CO2 dall'atmosfera.
  Occorre poi, secondo Federambiente, sviluppare l'impiantistica, soprattutto al sud, perché attualmente le regioni sono costrette a portare negli impianti fuori regione, con aggravi di costo, le frazioni organiche raccolte separatamente: si corre il rischio che quelle regioni smettano di fare la raccolta differenziata per i costi insostenibili. Un altro punto di criticità riguarda la chiusura del ciclo dei rifiuti nelle grandi città.
  Federambiente sottolinea infine due temi. Uno è la responsabilità estesa del produttore, secondo la quale chi produce rifiuti ne è responsabile fino al momento in cui quel rifiuto torna a essere un bene. Ebbene in questa prospettiva, secondo Federambiente, il ruolo del Conai non deve essere solo quello di un soggetto che si occupa di imballaggi, ma di materie recuperabili e riciclabili. Il contributo ambientale Conai deve quindi essere legato non soltanto al recupero degli imballaggi, ma delle materie, la plastica, il vetro, l'alluminio, e non soltanto gli imballaggi in plastica, in alluminio. Serve una politica per il recupero delle materie. Il secondo tema è l'esigenza di correggere l'attuale squilibrio nel sistema di finanziamento del circuito della valorizzazione dei rifiuti, che costa moltissimo alle tasche dei cittadini e non molto alle tasche dell'industria che produce imballaggi riciclati.

Finco (Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni).

  Finco ha presentato alle Commissioni alcune proposte basate sull'assunto che la green economy rappresenta una possibile e concreta via di uscita dalla crisi in cui versa l'economia italiana; un concetto ad ampio spettro che supera l'ambito limitato della bioedilizia.
  Alla luce di questa premessa FINCO ha suggerito alcune misure settoriali, volte al rilancio economico del Paese che puntano sulla qualificazione degli operatori, sull'innovazione tecnologica e sulle opportunità fornite da un'economia sostenibile.
  La prima proposta di FINCO riguarda la stabilizzazione del bonus fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici al 2020. Al termine di tale periodo si potrebbe distinguere la detrazione a seconda del periodo di ammortamento scelto dal contribuente: 50 per cento per 3 anni, 55 per cento per 5 anni, 60 per cento per 10 anni, garantendo comunque il 65 per cento di detrazione laddove la riqualificazione energetica sia associata a quella sismica. In alternativa, si potrebbe ipotizzare una progressiva diminuzione della percentuale di sgravio fiscale passando dall'attuale 65 per cento al 60 per cento nel 2016, al 55 per cento nel 2018, al 50 per cento nel 2020 ad a regime. La misura in questione contribuirebbe, oltre che all'efficientamento e messa in sicurezza del costruito nazionale (residenziale e terziario, inclusi gli immobili strumentali), all'emersione del lavoro nero, all'abbattimento Pag. 38delle emissioni di CO2, nonché a corroborare una parte vitale dell'industria nazionale e della connessa occupazione. Avrebbe inoltre positive ricadute sull'incremento delle entrate dello Stato, a copertura della stessa misura, attraverso l'IVA recuperata, IRAP, IRPEF ed IRES aumentate, nonché sull'indotto generato, a prescindere da un evidente impatto anticongiunturale. Da valutare, nel breve periodo, eventuali modalità di implementazione della misura con meccanismi percentuali premiali, ma non obbligatori, rispetto all'intervento sul pieno edificio, oltre che con l'allargamento ad interventi ulteriori come l'installazione di schermature solari, la copertura e l'isolamento con tetti e/o pareti erbose, tuttora esclusi da ogni tipo di incentivo.
  La seconda proposta di FINCO riguarda l'ecoprestito finalizzato alla possibilità di espandere il margine di efficientamento energetico considerato che attualmente solo il 3-4 per cento degli edifici italiani appartiene a classi energetiche superiori alla C. Il finanziamento, rimborsato in 10 anni, sarebbe sostenuto dagli istituti bancari cui spetterebbe di portare in detrazione la perdita derivante dal tasso «0» erogato. Auspicabile un ruolo della Cassa Depositi e Prestiti a copertura di un Fondo di Garanzia per rassicurare gli istituti bancari in questa operazione.
  Gli interventi ammissibili, secondo la proposta dell'ecoprestito, sarebbero i seguenti:
   incremento dell'efficienza energetica delle coperture;
   incremento dell'efficienza energetica delle pavimentazioni;
   incremento dell'efficienza energetica dei muri perimetrali;
   incremento dell'efficienza energetica delle finestre e infissi anche con installazione di schermature solari;
   incremento dell'efficienza energetica delle chiusure esterne;
   installazione di apparecchiature e sistemi per riscaldamento e produzione di energia elettrica ed acqua calda, utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate;
   interventi di bonifica ambientale tramite la sostituzione delle coperture di cemento-amianto.

  Questi interventi potrebbero generare, oltre che un incremento delle attività imprenditoriali connesse, anche un aumento occupazionale con un chiaro ed immediato effetto anticiclico, utile per favorire la ripresa economica.
  Un'ulteriore misura sollecitata da Finco riguarda il fronte delle energie rinnovabili e dei sistemi di distribuzione del calore centralizzato nel teleriscaldamento, In particolare, sarebbe opportuno valorizzare le fonti rinnovabili termiche (FER Termiche: Biomasse, Cogenerazione, Geotermia e connessa distribuzione tramite Teleriscaldamento) che, pur avendo un enorme potenziale, nel panorama delle rinnovabili sono state effettivamente meno sostenute in questi anni (900 milioni/anno per Conto Termico a fronte dei 12,5 miliardi/anno per le FER elettriche).

3.2. Associazioni ambientaliste e sindacati.

CGIL e UGL

  La CGIL ha affermato, innanzitutto, che tutti gli incentivi rispetto alle infrastrutture e al rilancio industriale devono essere mirati e indirizzati verso la green economy, verso l'innovazione che deve mirare alla difesa e soprattutto al mantenimento dell'ambiente in condizioni che garantiscano il futuro delle nuove generazioni con un buon sostegno di indirizzo.
  La green economy coinvolge la gestione delle acque, la difesa e l'indirizzo di impegni programmatici di investimenti, laddove il referendum del 2011 ha fornito indicazioni ben precise sulle quali ci sono enormi ritardi. È importante indirizzare le risorse esistenti soprattutto alla difesa della salute e dell'incolumità delle persone. Inoltre, la legge n. 394 del 1991 non ha avuto piena applicazione, ma viene rimessa in discussione sulla questione della biodiversità. Pag. 39
  La CGIL spinge molto sulla questione relativa alla riduzione dei contributi che ancor più di ieri vengono erogati per le risorse fossili che vengono utilizzate, per garantire un ambiente più sano, e per un impegno continuo sulle bonifiche dei siti inquinati, perché non è accettabile che dalla legge n. 257 del 1992 ad oggi le bonifiche procedono con rilevanti ritardi e non ci sono interventi specifici che possano accelerarne la realizzazione.
   Per quanto riguarda l'uso delle risorse fossili, la CGIL è favorevole a una transizione seria, indirizzando gli incentivi soprattutto verso le rinnovabili e la dismissione delle centrali vecchie e inquinanti del nostro Paese.
  La proposta di legge sul contenimento del consumo di suolo non va né avanti, né indietro, perché non si riesce a comprendere come si vogliano realizzare gli interventi sul territorio. Sarebbe necessario un indirizzo rispetto alla ristrutturazione e alla riqualificazione urbana. C’è, infine, il problema dei trasporti.
  In conclusione, dunque, CGIL considera necessario fare uno sforzo maggiore rispetto alle garanzie di indirizzo rispetto all'ambiente da tutelare, ma che oggi possono essere momento di sviluppo per uscire dalla crisi creando occupazione, perché un intervento di bonifica di un sito inquinato o di mitigazione dei rischi rispetto alla manutenzione del territorio ha una ricaduta immediata sull'occupazione.
  L'UGL ha focalizzato l'attenzione sulla necessità di sviluppare un dibattito per individuare percorsi concreti, finalizzati alla crescita verde secondo il concetto OCSE, effettiva, socialmente equa, incisiva nel combattere la povertà globale, ma anche quella silente, sempre più emergente nel vecchio continente e nella nostra Italia.
  Per intraprendere nuovi cammini, da un lato, serve adeguata conoscenza per liberare la creatività e supportare idee e tecnologie, installando un clima di fiducia che faciliti l'intervento dei regolatori e degli investitori: regole chiare, tempi certi, incentivi, contribuzioni, che spingano a innescare cicli virtuosi, dall'innovazione all'occupazione di qualità, quindi alla produttività, ma anche stabilità, equilibro ecosistemico. Naturalmente il sistema funziona, se ognuno esercita pienamente il proprio ruolo, partendo dal singolo cittadino fino ad arrivare a livelli istituzionali, passando per i corpi intermedi come il sindacato, gli organismi di rappresentanza del mondo datoriale, il terzo settore, in una logica di pubblico-privato.
  Le proposte dell'UGL sono in sintesi le seguenti:
   adozione di nuovi modelli economici e sociali per educare allo sviluppo sostenibile, anche con il coinvolgimento della scuola;
   rafforzamento della governance della politica energetica comunitaria;
   maggiore attenzione alle particolari categorie di utenti finali, come imprese di settori strategici e famiglie, a iniziare da quelle inserite nelle fasce deboli;
   avvio e potenziamento di programmi formativi, per favorire la creazione di nuova, ulteriore occupazione e la riqualificazione professionale del personale già occupato;
   ridefinizione della rete di distribuzione dell'energia, propedeutica a un passaggio a un sistema di una generazione diffusa;
   interventi normativi e regolamentari per ridurre gli ostacoli burocratici e per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili;
   incentivazione al recupero di efficienza, risparmio energetico in tutti i settori;
   miglioramento del mix energetico;
   coinvolgimento strategico del territorio;
   avvio di programmi di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;Pag. 40
   sostegno alla ricerca e all'innovazione anche attraverso incentivi fiscali ed economici, per stimolare le sinergie fra pubblico e privato;
   recupero della Strategia energetica nazionale (SEN).

CISL e UIL

  Secondo la CISL la green economy non deve essere un ragionamento di nicchia, ma una contaminazione di un'economia ambientalmente e socialmente più orientata, dove i parametri ambiente e lavoro devono costituire gli elementi fondanti del nuovo sviluppo e in cui occorre garantire maggiore partecipazione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali che non è automatica nella green economy.
  Occorre quindi ridurre l'impatto ambientale dell'industria tradizionale e dare spazio alle nuove industrie, all'industria delle rinnovabili, ad esempio, ma anche riportare al centro il lavoro. Per questo la CISL ritiene necessaria una legislazione di sostegno ai nuovi diritti ambientali dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori: un lavoratore non ha diritto soltanto a difendere il suo reddito, ma anche al fatto che la sua impresa non inquini il suo territorio e la sua comunità. Quel lavoratore, quella rappresentanza sindacale devono avere il diritto al miglioramento ambientale continuo. Il fondamento dell'impresa deve essere una responsabilità sociale sul territorio che deve combinarsi con il diritto fondamentale del miglioramento ambientale continuo. Analogamente, bisogna stabilire la non ricattabilità del lavoro rispetto a criticità ambientali e, quindi, ragionare anche in termini di cassa integrazione verde. Queste questioni non sono fantascienza: sono già il risultato di un contratto importante, il contratto nazionale dei chimici.
  Occorre inoltre portare la green economy nella contrattazione, per esempio introducendo i parametri ambientali come elemento fisso del premio di produttività.
  Secondo la CISL occorre dare forza allo scenario europeo low carbon al 2050. Lo scenario energetico dei prossimi anni è quello della produzione distribuita, della produzione di fonti rinnovabili diversificate, perché questo è un Paese che ha anche la geotermia, l'eolico, l'acqua, l'idrico, il sole ecc., nonché quello dell'efficienza energetica degli edifici. In merito a tale ultima tematica la CISL propone di anticipare di 3 anni le scadenze fissate dall'Europa per arrivare ad edifici a consumo di energia quasi zero, in maniera tale che tecnologie, prodotti e innovazioni si sviluppino prima, in modo da costituire una grande opportunità per superare la situazione stagnante del settore dell'edilizia.
  Lo stesso vale per la cosiddetta «rottamazione» dei quartieri. In questo senso va la proposta di legge sul consumo di suolo. In proposito la CISL afferma che occorre certo rendere conveniente ed esigibile il meccanismo della rottamazione e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ma si rischia di porre vincoli ambientali alla possibilità di nuove costruzioni e di non creare certezze e convenienze sulla riqualificazione del già costruito. Su questo tema quindi la CISL è favorevole, ma con gradualità.
  Sulla fiscalità ambientale la CISL è pienamente d'accordo, nella misura in cui va ad alleggerire la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, così come è d'accordo sulla carbon tax. Secondo la CISL tale tassa deve raggruppare alcune tasse che già ci sono (per esempio sui combustibili e sui carburanti) e anche sostituire l'ETS che non funziona e non ha mai funzionato. Con la carbon tax inoltre si potrebbe fare un diverso approccio al post-Kyoto perché questa imposta potrebbe essere uno strumento contro il dumping sociale e ambientale.
  La UIL sottolinea come ci sia attualmente un forte interesse delle categorie dei lavoratori alle tematiche della green economy, dagli agricoltori ai lavoratori edili, che senza l'ecobonus avrebbero avuto probabilmente una situazione tragica. Così come sta crescendo un po’ Pag. 41dappertutto l'idea che la nostra economia si salva sul piano dalla qualità, ma non sul piano del prezzo più basso.
  La UIL evidenzia altresì il ruolo chiave che può avere la pubblica amministrazione sia sul piano degli acquisti verdi, sia su quello della revisione degli immobili (rimettere a norma gli edifici più vecchi della P.A. determinerebbe un risparmio di 92 milioni all'anno, detraendo i costi della ristrutturazione).
  La UIL sottolinea quindi l'importanza della green economy, che si è dimostrata essere l'unica performante in una situazione di crisi, che deve essere sostenuta con una adeguata semplificazione normativa, da una fiscalità di vantaggio. Così come serve escludere dal Patto di stabilità e comunque dei suoi vincoli interni gli investimenti fondamentali per una green economy (quali, per esempio, la messa in sicurezza del territorio).

Greenpeace e Legambiente.

  Il rapporto Energy [R]evolution di Greenpeace, nel sottolineare anzitutto le profonde trasformazioni degli ultimi anni per il settore dell'energia in Italia e in Europa, pone l'accento sulla necessità di favorire ulteriormente la rivoluzione energetica pulita per contrastare sia la crisi economica che la crisi climatica, invitando pertanto ad un ripensamento delle strategie energetiche a livello globale e nazionale.
  Nel ritenere che i migliori mezzi a disposizione per ridurre le emissioni e migliorare l'indipendenza e la sicurezza energetica dell'Italia siano le fonti rinnovabili e nuove misure di efficienza energetica, lo scenario Energy [R]evolution mostra che il Paese sarà in grado di conseguire una riduzione dei gas climalteranti nel lungo periodo molto significativa, passando dalle attuali 7 tonnellate di CO2 per abitante a 0,5 tonnellate per abitante nel 2050; favorendo altresì la creazione di nuove figure professionali e posti di lavoro. Si sottolinea altresì l'importante opportunità di fare della decarbonizzazione dell'economia uno dei pilastri principali per rinnovare il sistema energetico e per rilanciare la ripresa industriale del paese.
  Nel documento si invita pertanto il Governo a dare una spinta alle politiche nazionali ed europee per affrontare la questione climatica in modo da migliorare la competitività interna e assicurare una maggiore indipendenza energetica dall'estero, sottolineando altresì che gli obiettivi necessari siano il 45 per cento di energia finale da fonte rinnovabile e una riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030. Si rileva altresì la necessità di semplificare le procedure amministrative, dare stabilità e certezza ai meccanismi di incentivazione e facilitare l'accesso al credito.
  Greenpeace condivide con l'industria delle rinnovabili una serie di richieste prioritarie che la politica dovrebbe implementare per incoraggiare la rivoluzione energetica:
   eliminare tutti i sussidi, diretti e indiretti, alle fonti fossili e al nucleare;
   internalizzare i costi esterni sociali e ambientali della produzione di energia da fonti tradizionali;
   imporre severi standard per l'efficienza energetica in tutte le apparecchiature elettriche gli edifici e i veicoli;
   stabilire obiettivi legalmente vincolanti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per la cogenerazione;
   garantire la priorità di accesso alla rete per gli impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
   garantire ritorni sicuri e stabili agli investitori, per esempio attraverso meccanismi di incentivazione con tariffe «feed-in);
   introdurre e migliorare i sistemi di certificazione e di etichettatura energetica per fornire maggiori informazioni sugli impatti ambientali dei prodotti;
   aumentare i fondi destinati alla ricerca per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

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  Nel rilevare altresì la necessità di quadri normativi stabili nel tempo, al fine di pianificare gli investimenti nel settore energetico, sia in nuovi impianti che per l'ammodernamento delle infrastrutture, il rapporto di Greenpeace intende fornire quindi un percorso concreto, economico e sostenibile verso la riconversione del sistema energetico in modo da favorire l'indipendenza energetica dell'Italia e affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, seguendo quattro principali linee di indirizzo:
   adottare obiettivi legalmente vincolanti per la riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
   rimuovere le barriere che limitano lo sviluppo delle rinnovabili e di misure di efficienza energetica;
   implementare politiche efficaci per la transizione verso un futuro energetico pulito e sostenibile;
   assicurare infine i finanziamenti per attuare la rivoluzione energetica.

  Secondo Legambiente la green economy non è uno dei filoni su cui può ripartire il Paese, in parallelo agli altri filoni tradizionali delle strutture produttive italiane. Nella crisi globale si conferma che, solo ripensando in questa chiave i settori tradizionali, l'Italia potrà avere un futuro. La green economy non è un pezzo di chimica che si associa in parallelo alla chimica tradizionale o qualcosa di innovativo nella siderurgia: è una chiave per ripensare l'intera chimica, la siderurgia, l'edilizia, l'agricoltura. Se infatti non si immaginano nuove politiche, il rischio è che rimanga una nicchia crescente dentro settori che entreranno sempre più in crisi. Nell'edilizia e nella chimica sta succedendo proprio questo: cresce il pezzo della green economy mentre muore o si affievolisce quello tradizionale.
  Per Legambiente vi sono tre punti fondamentali:
   la legalità; basti pensare a quanto fatichino le imprese in particolare al Sud per la pervasiva presenza della criminalità organizzata e della sistematica violazione della legalità;
   la fiscalità; se vogliamo dare una prospettiva alla green economy nel nostro Paese, oggi possiamo uscire da una logica per cui, come si è fatto in questi anni, si parla solo di incentivi, ma bisogna ripensare complessivamente la fiscalità nel nostro Paese proprio a partire dalle questioni ambientali. Inoltre, occorre spostare il peso della fiscalità sui consumi energetici di risorse, perché è così che si apre uno spazio trasparente alla green economy. Ci sono sistemi di tassazione da introdurre rispetto al settore energetico. Legambiente considera molto più efficace una carbon tax sulle centrali termoelettriche, riducendo invece la fiscalità sull'energia, ed è assolutamente non trasparente, così come si potrebbe fare sulle automobili sull'esempio di quello che si fa all'estero sul trasporto pesante delle merci su gomma, riducendo la fiscalità sugli autoveicoli. Per quanto riguarda la tassazione dei beni e dei prodotti, anche qui c’è bisogno di fare in modo che l'insieme delle tasse sui prodotti e sui beni (l'IVA, le accise, l'IMU, la TARES) premi i comportamenti virtuosi e l'uso efficiente delle risorse. In questo modo si possono premiare le fonti rinnovabili non attraverso incentivi, ma attraverso il vantaggio che determina il fatto di non emettere CO2. Analogamente, come è stato fatto e poi abbandonato, applicare una detrazione fiscale sugli abbonamenti dei mezzi pubblici;
   le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica in edilizia e nei consumi civili. Si potrebbero legare i due temi e quindi scegliere per le fonti rinnovabili e per l'innovazione negli usi civili la chiave del premiare l'autoproduzione da fonti rinnovabili e la gestione delle reti elettriche e termiche con la vendita diretta dell'energia.

  Secondo Legambiente l'Italia ha enormi potenzialità nei prossimi anni, se sceglierà la strada della green economy, ma bisogna fare in modo che ci siano politiche nuove; Pag. 43per esempio, se si vuole dare un futuro al comparto manifatturiero, anche quello siderurgico e quello più pesante, un investimento che andrebbe fatto è quello di comprare treni. Si tratta di spingere un settore produttivo d'eccellenza, in quanto ci sono alcune delle fabbriche di treni più grandi in Europa e, se si visitano gli impianti dell'Ansaldo Breda a Pistoia come in Calabria o in Emilia-Romagna, le fabbriche della Bombardier, della Siemens e dell'Alstom, si constata come in Italia ci siano ancora moltissimi posti di lavoro in questo campo. Il problema è che, se non si decide di comprare treni e investire sul trasporto pendolare, non si darà mai un futuro a quelle fabbriche, che quindi verranno delocalizzate, perché altri Paesi in Europa e nel mondo stanno investendo in quella direzione. L'aspetto paradossale è che un'impresa come l'Ansaldo Breda oggi vive grazie ai treni che vende a Miami e nel Sud Est asiatico, perché in Italia sostanzialmente non riesce a vendere treni pendolari perché nessuno li compra.

Kyoto Club.

  Dopo aver rinviato, per il quadro generale al Rapporto Greenitaly di Symbola-Unioncamere, in grado di dimostrare come l'economia verde possa essere una soluzione e una strategia per uscire dalla crisi economica, il direttore del Kyoto Club si sofferma su due questioni.
  La prima questione è la bioeconomia, con riferimento specifico alle bioplastiche. In proposito il Kyoto Club propone di utilizzare il disegno di legge «collegato ambientale» per dare un impulso al settore delle bioplastiche e a quello connesso alle bioraffinerie, le quali possono rappresentare un potenziale di riconversione del comparto della chimica in direzioni ambientalmente sostenibili (si pensi alle isole di plastica nei mari) e utili anche nella lotta ai cambiamenti climatici.
  In proposito il Kyoto Club propone di inserire nel collegato ambientale: la piena implementazione del decreto italiano sugli shoppers; l'impegno a promuovere un miglioramento continuo del profilo ambientale delle bioplastiche biodegradabili; iniziative volte a garantire un'adeguata tutela dei mari e del suolo; il riconoscimento del rifiuto organico come risorsa; la promozione del riciclo degli imballaggi e dei materiali di scarto come motore dell'economia locale; lo sviluppo dei territori e la valorizzazione delle materie prime locali e degli scarti, sostenendo fenomeni di reindustrializzazione e riconversione in bioraffinerie integrate orientate ai prodotti ad alto valore aggiunto; incentivi alla ricerca di nuove tecnologie.
  La seconda questione è l'efficienza energetica, un tema cruciale sia per il recepimento della nuova direttiva europea, sia perché con la presidenza italiana dell'Unione europea l'Italia sarà chiamata a svolgere un ruolo sul cosiddetto Pacchetto clima-energia al 2030.
  In relazione al recepimento della direttiva il Kyoto club ritiene che esso offra l'occasione di attuare un Piano nazionale per l'efficienza energetica che creerebbe diverse centinaia di migliaia di posti lavoro e permetterebbe l'ammodernamento del sistema Italia. Un ruolo importante da considerare nel recepimento dovrebbe poi essere l'automazione negli edifici sia pubblici che privati. Il fatto che l'Italia abbia già una filiera completa in tale settore consentirebbe di tradurre la spinta in tal settore in un'occasione di crescita del made in Italy.
  In relazione al «pacchetto europeo per il 2030» il Kyoto Club auspica l'assunzione di obiettivi legalmente vincolanti a livello dell'UE non solo per la riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche per l'efficienza energetica e per le energie da fonti rinnovabili, perché senza obiettivi vincolanti anche per l'efficienza energetica diventa molto complicato raggiungere gli altri target. Incentivando l'efficienza energetica e le rinnovabili si evitano emissioni, alternativa preferibile a quella di «sequestrarle».

COBASE.

  COBASE è una organizzazione scientifica indipendente accreditata a partecipare Pag. 44al lavoro di varie convenzioni internazionali.
  Nell'introduzione dell'audizione è stato richiamato il principio della bioeconomia, cui si ispira l'attività di ricerca di COBASE, i cui elementi essenziali sono la dinamicità, la diversità, l'asimmetria, la scarsità delle risorse e la considerazione che i processi non sono ciclici. Queste caratteristiche distinguono la bioeconomia dall'economia neoclassica, basata sull'assunto che le risorse sono infinite ed è possibile, di volta in volta, trovare nuovi equilibri e tornare alla situazione precedente la crisi. L'economia neoclassica è statica, fondata sulla possibilità di riprodurre i processi e di trovare costantemente un equilibrio attraverso la variazione delle tre variabili fondamentali, capitale, lavoro e risorse. La bioeconomia si distingue anche dall'economia verde, presentata come un insieme di attività volte genericamente a salvaguardare l'ambiente e a produrre nuovi livelli di occupazione. Esiste, secondo COBASE, una profonda discriminante di natura tecnico-scientifica per distinguere le attività economiche che possono far parte dell'economia verde e quelle che, prendendo spunto da un approccio bioeconomico fondato sui rendimenti del sistema, sono da considerarsi operazioni di pura cosmesi, se non vere e proprie mistificazioni. È stato evidenziato che la caratteristica critica dell'economia verde è la mancanza di efficienza, particolarmente evidente nell'utilizzo delle energie rinnovabili.
  COBASE ha quindi presentato le seguenti proposte sull'energia:
   riduzione certificata dei consumi;
   aumento dell'efficienza energetica nell'industria, nell'agricoltura, nelle abitazioni e nei trasporti;
   miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali delle centrali termoelettriche e idroelettriche esistenti;
   miglioramento delle prestazioni energetiche ambientali di tutti i combustibili disponibili per almeno trent'anni;
   costruzione di nuove centrali solo di piccola taglia e solo per uso locale, previo consenso partecipato dei cittadini coinvolti;
   sviluppo della cogenerazione di elettricità e calore;
   sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffreddamento;
   sviluppo della ricerca su idrogeno e fusione fredda e sulle tecnologie di trasferimento dell'energia;
   uso delle energie rinnovabili solo se viene garantito un rendimento netto certificato non inferiore al 40 per cento per trent'anni, previa analisi del rischio ambientale.

  È stato quindi rilevato che le tecnologie per la produzione da fonti rinnovabili non sono mature per il mercato, in quanto il loro rendimento è infinitesimo. Esse non hanno alcun impatto né sulla problematica energetica, né sulla problematica ambientale, in particolare per quanto riguarda la produzione di CO2 peraltro alimentata dal silicio industriale utilizzato nella costruzione dei dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
  Con riferimento al ciclo produttivo interrotto, è stato sottolineato che esso viene interrotto perché non esistono fabbriche a energia alternativa che producano dispositivi a energia alternativa. In sostanza, si usa l'energia tradizionale proveniente dalle centrali termoelettriche per produrre dispositivi che hanno un rendimento molto più basso delle centrali termoelettriche che sono state utilizzate.
  Con riferimento agli incentivi, è stato evidenziato che coloro che pagano l'energia tradizionale hanno dovuto pagare molto di più per finanziare gli incentivi per la costruzione di dispositivi a energia rinnovabile, che influisce nel bilancio globale di produzione dell'energia solo per l'1,8 per cento.
  Una delle proposte qualificanti di COBASE è la città elettrica. Si tratta di progettare insediamenti umani che imitino gli ecosistemi naturali, che permetteranno, Pag. 45con lo sviluppo dell'asimmetria delle strutture e degli agglomerati urbani, nonché dell'agricoltura tradizionale locale, di ripristinare l'equilibrio di sistemi urbani critici. Nella città sarà consentito solo l'uso di energia elettrica, che è la produzione di più alta efficienza finora realizzata. L'energia viene prodotta fuori dalla città con la cogenerazione e trasportata nella città con il teleriscaldamento e il teleraffreddamento. L'energia entra nella città solo sotto forma di elettricità, di calore e di freddo, dopo che è stata trasformata. Nella città non sarà consentita alcuna combustione. Le attività produttive ad alto impatto ambientale ed energetico saranno fuori dalla città, mentre saranno consentite attività produttive di piccole dimensioni e a basso impatto ambientale ed energetico.
  I rifiuti industriali dovranno essere abbattuti dai produttori. Saranno consentite attività commerciali e servizi a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica, certificati.
  Agricoltura e biodiversità potranno penetrare nella città non separando più l'agricoltura dalla biodiversità e favorendo l'utilizzo di orti sociali e delle serre e con la realizzazione di parchi agro-ecologici. Si tratta di rideterminare intorno alle città situazioni agricole strettamente collegate, che abbiano la caratteristica di realizzare prodotti qualificati, tradizionali e locali e di garantire la salvaguardia della biodiversità locale (piante e animali) di fronte alla prospettiva che si determini un'appropriazione globale di cibi globali, a basso costo, che verranno distribuiti nelle situazioni generali.

3.3. Istituti di ricerca.

Enea

  L'ENEA, per la sua missione, per la capacità di affrontare problemi complessi in maniera integrata e sistemica e per la sua tradizionale collaborazione con il mondo delle imprese e dei servizi, si propone tra i principali attori in grado di indirizzare il nostro Paese sui percorsi virtuosi per dare piena attuazione ai principi della green economy. In proposito, i rappresentanti dell'ENEA hanno evidenziato che il Presidente Zingaretti ha stipulato con l'ENEA un protocollo d'intesa per lo sviluppo della green economy, che mette l'ENEA al servizio della regione che ospita i due più importanti centri di ricerca dell'Agenzia.
  Gli investimenti mondiali in ricerca e sviluppo rivolti alla green economy rappresentano ancora una parte relativamente modesta del totale di investimenti in ricerca e sviluppo, da pochi punti percentuali a meno del 15 per cento, ma il trend degli ultimi anni conferma il rapido aumento degli stessi. Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente sostiene che il 2 per cento del PIL mondiale annuo da investire fino al 2050 nei settori chiave basterebbe per uscire dalla crisi economica e ambientale e per favorire la transizione verso un'economia verde. Un recente studio commissionato dall'Unione europea ha stimato il valore del settore europeo delle ecoindustrie pari a 319 miliardi di euro, per un totale di 3,5 milioni di addetti. Un analogo studio britannico ha stimato il valore del settore a livello mondiale in 3.800 miliardi di euro nel 2010.
  Nel nostro Paese, la percentuale di imprese che investono in tecnologie ambientali è fortemente cresciuta, attestandosi intorno al 57 per cento, quasi raddoppiando nel biennio 2010-2011 sia nelle piccole sia nelle medie imprese.
  Tali valori sono positivi, anche se la grande maggioranza degli investimenti in green economy, a livello sia internazionale sia nazionale si distribuisce in maniera significativa soltanto nei settori della cosiddetta industria ambientale e della produzione sostenibile di energia, mentre pochi investimenti ancora si registrano nel settore dell'industria manifatturiera e di altri settori industriali. L'industria manifatturiera è responsabile di circa il 35 per cento dell'energia globale impiegata, di oltre il 20 per cento delle emissioni mondiali di CO2, di più di un quarto di estrazioni di risorse primarie, di circa il 10 Pag. 46per cento della domanda globale di acqua, di circa il 17 per cento dell'inquinamento atmosferico. Per rendere verde questo settore, bisogna estendere la vita utile dei manufatti attraverso una più attenta progettazione che consideri il ricondizionamento e il riciclaggio fasi di una produzione a ciclo chiuso, in un'ottica di riduzione drastica dei rifiuti. Il riciclaggio di materiali come l'alluminio, per esempio, richiede solo il 5 per cento dell'energia richiesta per la produzione primaria.
  Il passaggio alla green economy implica la capacità di innovare non solo cicli produttivi e consumi, ma anche cultura e stili di vita tramite lo sviluppo e la messa in pratica dell'ecoinnovazione, che tenga conto del profilo economico e delle dimensioni sociali e ambientali come componenti imprescindibili dello sviluppo sostenibile.
  I rappresentanti dell'ENEA hanno poi citato, infine, anche la messa in sicurezza del territorio, che, secondo stime del Ministero dell'ambiente, richiederebbe 40 miliardi di euro in 20 anni, cioè 2 miliardi di euro l'anno, con un ritorno annuale di 6 miliardi di euro l'anno tra costi di emergenze evitati e sviluppo economico. In conclusione, l'ineludibilità di avviare un processo di innovazione per cogliere efficacemente l'opportunità della green economy richiama fortemente l'attenzione sul ruolo di una politica di ricerca pubblica che integri le competenze, non disperda le risorse umane e strumentali, ottimizzi le disponibilità finanziarie e che perciò sia determinante per gli investimenti privati.
  Il nodo principale della promozione dei settori che si possono definire driver della cosiddetta green economy è legato anche alla capacità di offerta tecnologica, dove l'Italia sconta la mancanza quasi totale negli anni passati di un approccio capace di una più efficace visione integrata a livello politico dei processi di innovazione.

Ambiente Italia.

  I rappresentanti di Ambiente Italia hanno esordito evidenziando che la green economy, per trovare in questo Paese un adeguato sviluppo, necessita di alcune precondizioni, che sono le stesse di ogni attività economica, come ad esempio la legalità, la certezza del diritto, la riforma della burocrazia, l'efficacia e la trasparenza della pubblica amministrazione.
  Poi, diventa necessario definire dei criteri che consentano di riconoscere un sistema realmente improntato alla green economy. Secondo Ambiente Italia, la green economy:
   massimizza l'efficienza in tutte le sue declinazioni, nella trasformazione delle materie prime, nell'uso dell'energia, nell'uso del suolo, nell'impiego di prodotti e servizi, nell'allocazione di risorse scarse, che si tratti di risorse fisiche, ambientali, economiche, sociali o finanziarie;
   sposta l'attenzione dal possesso dei beni all'accesso ai servizi; si tratta di invertire una tendenza alla sempre più rapida obsolescenza dei prodotti di consumo verso una durata maggiore, sostituendo la produzione di beni con la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione e dall'alto con forme di accesso a beni condivisi;
   investe in tutela del territorio, in infrastrutturazione diffusa più che in poche grandi opere, in manutenzione ed efficienza dell'impiego di capitale fisso sociale esistente più che nella costruzione di nuove infrastrutture lasciando quelle esistenti al degrado e all'obsolescenza;
   investe risorse umane nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica, ma anche in cultura, istruzione e formazione;
   mette in campo strategie e scelte quanto più possibile reversibili (reversibilità negli usi del suolo, ad esempio, ma anche nei modelli di sfruttamento delle risorse (dunque progressivo spostamento su risorse rinnovabili) e nelle politiche territoriali; reversibilità delle scelte significa anche adattamento, anzitutto al cambiamento climatico, ma anche alle mutate condizioni geopolitiche socio-economiche globali).

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  Un'altra questione è quella della misurazione, in quanto il PIL è un indicatore inadeguato a restituire le performance e rappresentare lo sviluppo di un sistema economico, e quindi occorre definire sistemi e strumenti di rendicontazione in grado di rappresentare adeguatamente gli obiettivi di sostenibilità ambientale ai quali la green economy si ispira.
  Un ulteriore elemento da considerare è quello della sostenibilità economica. Un processo di sviluppo non può essere stabilmente e continuativamente alimentato da incentivi e aiuti, i quali servono a far partire un sistema che, però, deve poi alimentarsi con risorse proprie o, comunque, essere in grado di mantenere lo sviluppo senza bisogno di essere continuamente incentivato.
  Un ulteriore problema riguarda la normativa di settore e di tutela dell'ambiente, pensata e sviluppata avendo in mente quella che gli economisti definiscono brown economy, cioè l'economia dei pochi impianti di grandi dimensioni inquinanti concentrati e via discorrendo. Questo sistema, tradotto in un'economia più diffusa, fatta di interventi più piccoli, magari reversibili, cioè smontabili, asportabili, che non trasformano permanentemente il territorio, rischia di tradursi in una forma di «affaticamento» di tutte le procedure di autorizzazione e di gestione della localizzazione delle attività economiche sul territorio. Infine, occorre ricostruire una politica industriale sulla base di criteri di sostenibilità e durabilità delle risorse, riorientare verso la green economy anche la politica infrastrutturale. Esiste infatti un problema di manutenzione diffusa del territorio che, insieme a quello delle città, della riqualificazione delle aree urbane, della costruzione di aree urbane in grado di comportarsi in modo resiliente nei confronti di cambiamenti climatici, ormai parte dallo scenario di breve e medio termine considerato a livello europeo.

Unioncamere e Symbola.

  Unioncamere realizza da alcuni anni, insieme alla fondazione Symbola, un rapporto sul mondo economico, in particolare per analizzare le misure che le imprese pongono in essere per cogliere l'opportunità di un'economia che renda la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della loro attività il punto di competizione.
  È stata posta l'attenzione sulla questione occupazionale. Secondo l'Eurobarometro 2012, le imprese italiane si stanno muovendo con particolare impegno per accrescere il numero dei green job. Dalle indagini emerge che, da qui al 2014, il 51 per cento delle piccole e medie imprese italiane impiegherà nel proprio organico almeno una figura professionale definibile come un green job. La media europea si attesta invece al 39 per cento delle imprese e questo significa che c’è, anche in analisi comparative delle imprese in Europa, un posizionamento delle imprese italiane già molto solido su questo versante. Analizzando i dati ISTAT delle forze di lavoro, Unioncamere e Symbola hanno quantificato in 3.100.000 le figure degli occupati italiani che fanno riferimento a questo tipo di economia, e per il 2013 un quarto della domanda di figure professionali è ascrivibile a professioni verdi.
  L'altra questione importante è che, pur essendoci delle concentrazioni nelle aree metropolitane e in province con caratteristiche distrettuali, la ristrutturazione in senso green del nostro sistema imprenditoriale ha assunto una «pervasività territoriale» che interessa anche ampie aree del Mezzogiorno. La caratteristica della green economy per l'Italia è data dal fatto che interessa i settori manifatturieri, quindi la metalmeccanica, l'elettronica, oltre a interessare, naturalmente, l'edilizia, la chimica, settori dei servizi come il turismo. Si parla, quindi di chimici ambientali, di geometri ambientali, di tecnici del risparmio energetico, di ingegneri ambientali, ma anche sempre più di un'attenzione al mondo dei consumi, con esperti di acquisti verdi, tecnici di impianti di illuminazione sostenibili, installatori e montatori di macchinari di impianti industriali a basso impatto energetico, tecnici delle energie rinnovabili. Le assunzioni di green job avvengono poi molto più frequentemente Pag. 48che per gli altri tipi di mestieri con contratti a tempo indeterminato: 6 assunzioni su sono a tempo indeterminato.
  Per quanto riguarda il numero di imprese italiane che investono in prodotti o in tecnologie green, esse sono, dal 2008 al 2013, 328, cioè quasi 1 su 4. Di queste, 290.000 sono imprese con meno di 50 dipendenti (naturalmente, la maggior parte, più della metà delle medie e delle grandi imprese, fa questo tipo di investimento). Non si tratta, peraltro, solo del mercato energetico, quanto prevalentemente del mercato proprio dei settori del made in Italy: della meccanica, dell'alimentare, del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature.
  Per quanto concerne la misurazione dell'ecoefficienza complessiva del sistema economico, la riduzione delle emissioni gassose tra il 2007 e il 2012 è superiore al 2,4 per cento ed è dell'1,9 per cento quella di rifiuti solidi; sono altresì diminuiti i rifiuti non gestiti dal ciclo produttivo del 2,7 per cento ed è diminuita la quota di consumi energetici di oltre il 6 per cento. L'ecoefficienza di medio e lungo periodo si sta, dunque, confermando molto importante. Anche l'agricoltura sta davvero lavorando molto in questo versante, e in 3 anni, sono stati enormemente ridotti consumi di energia e di acqua per unità di prodotto.
  È stato altresì evidenziato che, se si volesse quantificare quanto PIL rappresenta l'insieme delle imprese con la caratteristica di occupati green, si dovrebbe dire che pesano per più di 100 miliardi di euro sul valore aggiunto nazionale. Il 10 per cento, quindi, del prodotto interno lordo, se escludiamo il sommerso, è di green economy già oggi.
  La Fondazione Symbola ha rilevato che in Italia tutti i settori imprenditoriali sono spinti da due forze: una è legata a fare efficienza sui costi, quindi sostenibilità ed efficienza servono alle aziende per essere più competitive; l'altra è la prevalenza dell’export perché i mercati esteri, infatti, sono molto più attenti al tema della sostenibilità.
  Nel settore ceramico, ad esempio, quasi tutte le aziende oggi hanno certificazione LEED, legata al fatto che gran parte delle aziende del settore esporta su mercati americani. Oltre all'energia consumata per unità di prodotto, è importante anche la riduzione materica. Riprendendo l'esempio della ceramica, oggi sul mercato quel settore ha immesso prodotti che, a parità di prestazioni, hanno uno spessore tre volte più basso. Questo significa che, attraverso la tecnologia, si riesce ad avere prestazioni uguali con una riduzione materica, generando quindi efficienza, riduzione di costi e sostenibilità.
  Altro tema è quello della specificità del settore. Quando si parla di green economy, non si parla di qualcosa di uguale per tutti i settori. Nel settore della nautica, ad esempio, la specificità è ridurre il peso delle imbarcazioni, quindi il tema è l'efficienza delle carene o lo smaltimento a fine vita dell'imbarcazione nel settore. Nel ceramico, è la riduzione materica e il reimpiego – tra l'altro, l'Italia in questo è leader – di tutti gli scarti di produzione. Oggi, la ceramica riutilizza il 100 per cento di scarti di produzione e anche scarti di altri cicli produttivi, mentre nel tessile si impiegano coloranti di origine vegetale o di fibre di origine naturale.
  In conclusione è stato ricordato che nel settore della meccanica, che a livello internazionale sta trainando moltissimo, vi è una forte esigenza di efficienza. Oggi, gli italiani stanno vendendo tantissimo all'estero perché mediamente le produzioni italiane consumano dal 20 al 30 per cento in meno.

Prof. Riccardo Pietrabissa (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria).

  È stata illustrata la visione del sistema della ricerca sottolineando che gli ambiti applicativi della green economy, quali l'agricoltura, l'alimentazione, l'ambiente, l'energia, le materie prime e i rifiuti, devono essere integrati in un unico progetto. L'altro ambito d'integrazione è quello dell'università, del sistema pubblico, Pag. 49della ricerca e dell'alta formazione. Il terzo, infine, riguarda gli investimenti senza i quali non è possibile alcun progetto.

Fabio Fava, rappresentante italiano nel Comitato bioeconomia di Horizon 2020.

  Sono state illustrate le tematiche introdotte dal professor Pietrabissa. In particolare è stata sottolineata l'importanza di attuare politiche nei settori come l'agricoltura e le foreste, dove si potrebbe aumentare la fertilità, utilizzare le aree non attualmente utilizzate, inserire tecniche di coltivazione che possono favorire la produzione di biomassa primaria. Inoltre è stata sottolineata la necessità di una gestione più razionale delle risorse idriche garantendo la purezza e la possibilità che siano utilizzate per l'acquacoltura e per la produzione di energia; ancora è stata evidenziata la necessità di intervenire al fine di mantenere il mare in salute e al fine di un suo utilizzo per la produzione di energia e, infine, è stato auspicato un potenziamento dell'industria alimentare e delle bioraffinerie.

CNR.

  I rappresentanti di CNR hanno evidenziato che, nell'impossibilità di esprimere per conto del CNR un parere su tutti i settori che riguardano la green economy, il parere è concentrato sulla chimica verde, o green chemistry.
  Le ragioni di tale focalizzazione sono due. Anzitutto, l'Italia ha una forte tradizione nel settore della chimica, ormai obsoleta. La chimica è messa un po’ al bando in quanto considerata fortemente impattante, inquinante, ma ci sono molti siti industriali, che ovviamente sono dismessi o in dismissione, che potrebbero essere proficuamente riutilizzati e impiegati nella green economy, e in particolare nella green chemistry. È stato poi evidenziato come in Italia ci siano eccellenze industriali nel settore della green chemistry, in particolare nel settore delle bioplastiche e in quello dei biocarburanti di seconda e terza generazione, che andrebbero opportunamente sfruttate. In particolare, ci sono imprese che si stanno giocando un po’ il futuro su questo argomento, ad esempio Mossi &Ghisolfi, Novamont, ENI.
  Quanto alla ricerca, il settore che riguarda più da vicino il CNR, è evidenziata una crescita esponenziale in tutto il mondo di pubblicazioni scientifiche dirette proprio verso la green economy in generale e, in particolare, verso la chimica verde o, più correttamente, verso le biotecnologie bianche, e cioè quella branca delle biotecnologie che ha portato negli ultimi anni fortissimi sviluppi nella degradazione enzimatica della biomassa che è poi ciò che serve nei processi produttivi: ossia la sostituzione delle materie prime per l'industria petrolchimica con una materia prima rinnovabile, naturale, che porta quasi a zero il bilancio di CO2. È crescente, dunque, lo sviluppo di attività scientifica in tutto il mondo, in particolare nel mondo occidentale. Si tratta, infatti, forse della nostra unica chance per rimanere competitivi nei confronti di Paesi che presentano un'ampia crescita economica che consente una competitività nella produzione di prodotti consolidati nel tempo. Dal punto di vista scientifico, quindi, il fermento è grande, come testimonia l'imponente crescita del numero delle pubblicazioni in questo settore.
  In Italia, ci sono già stati investimenti importanti. È stato citato l'esempio del lancio di un bando interno nel CNR, per partecipare a un progetto premiale per il quale ha ricevuto, incredibilmente, più di 400 risposte dai ricercatori, i quali hanno chiesto di mettere a disposizione le loro competenze perché ritenevano che fossero congrue e ben inquadrate all'interno della chimica verde, e quindi della green economy in generale. L'ente occupa altri spazi nella green economy, come tutta la parte delle energie alternative, dei pannelli solari e così via, ma questo tema sta effettivamente emergendo.
  Occorrerebbe spingere su nuove vie per formare i nostri ragazzi su questo argomento, in modo che possano essere competitivi Pag. 50con i colleghi europei, per i quali certi ambiti sono particolarmente sentiti da tempo. Penso al nord Europa, alla Germania, ma anche alla Francia, che è un buon competitor rispetto all'Italia in questi settori.
  Una formazione, dunque, sarebbe importante, ma dal punto di vista occupazionale la chimica verde, o comunque la green economy in generale, non prevede occupazione solo di altissimo livello. Bisognerebbe riuscire a rilanciare e a ricreare quei poli chimici che erano veramente importanti in Italia, riconvertendoli dal punto di vista «verde», per inquinare di meno, produrre materiali innovativi, che quindi si vendono ad alto valore aggiunto, ritornare competitivi sul mercato.
  Nelle bioplastiche, ad esempio, siamo veramente molto competitivi. Il fatto che una delle nostre aziende italiane abbia vinto la gara per fornire il catering alle Olimpiadi di Londra con plastiche biodegradabili significa che la competitività esiste, e quindi anche dal punto di vista occupazionale potrebbero esserci vantaggi. Forse non crescerà di molto l'occupazione, ma si salverà quella delle maestranze destinate necessariamente ad andare a casa perché le industrie chimiche, così come sono oggi, certamente non sono sostenibili. Il CNR sta spingendo una parte importante della ricerca completamente verso questo tipo di approccio green, sicuramente per quanto riguarda la chimica, parte della fisica e gran parte dell'ingegneria, che ovviamente ha una parte importante anche per i riflessi sul settore dell'edilizia, sull'occupazione e sul governo del territorio.

Prof. Angelo Riccaboni, Rettore dell'Università di Siena (Università coordinatrice per il Mediterraneo del progetto delle Nazioni Unite di una rete per la sostenibilità ambientale).

  Il professore ha fatto presente che tre sono le questioni su cui occorre lavorare per far sì che ci sia veramente una presenza della green economy come driver di sviluppo.
  In primo luogo l'incentivazione degli imprenditori, i quali devono trovare il vantaggio per andare nella direzione green, cioè devono trarre giovamento dal vantaggio competitivo che può derivare dai settori tipici della green economy. Alcuni esempi sono la deduzione dell'IRAP dello 0,5 per cento da parte della regione Toscana per le aziende certificate SA 8000, oppure la previsione di ottenere un punteggio positivo nei bandi per chi è certificato o il progetto che coinvolge alcuni istituti di credito e che cerca di definire in Toscana una sorta di rating di sostenibilità.
  In secondo luogo i consumatori i quali, oggi più che mai, stanno attenti al prezzo.
  La terza questione è l'esigenza di un integrated management, cioè una gestione dell'azienda che sia attenta a questi argomenti green sia in senso orizzontale, cioè nella dimensione economica, sociale e ambientale, sia in senso verticale, allineando veramente strategie, piani e comportamenti.

3.4. Imprese.

Enel e Fondazione Centro Studi Enel.

  Secondo Enel la produzione di energia da fonte rinnovabile sta vivendo un vero e proprio boom: nell'ultimo decennio, infatti, è aumentato il suo peso sul mix di generazione europeo di ben 5 volte. Era il 2 per cento nel 2000 e oggi è circa l'11 per cento. Inoltre, ben il 70 per cento della nuova capacità costruita in Europa negli ultimi 10 anni è costituita da fonti rinnovabili, in maniera crescente da impianti di piccola taglia, distribuiti capillarmente su tutto il territorio. Vengono segnalate una serie di tecnologie avanzate a cui ENEL è interessata: tra esse, un primo prototipo di accoppiamento della geotermia con il solare per rendere più efficiente e maggiormente produttivo l'impianto geotermico e l'utilizzo delle maree e del moto ondoso.
  Uno studio condotto dalla Fondazione centro studi Enel segnala le potenzialità di sviluppo della filiera nazionale dell'efficienza energetica e come questa abbia un Pag. 51positivo impatto in termini di crescita del prodotto interno lordo, di occupazione, di contenimento delle emissioni degli inquinanti, di risparmio energetico e anche di risparmio economico. Lo studio identifica una serie di barriere allo sviluppo dell'efficienza energetica, di tre natura: barriere culturali, barriere economiche, segnatamente l’entry level, ovvero l'investimento iniziale per l'adozione della tecnologia, ma anche le problematiche connesse al presidio di operatori di mercato, alla non immediatezza dei ritorni dell'investimento, barriere normative.
  Questi i temi rilevanti evidenziati ai fini di un intervento politico: per primo è stato sottolineata la necessità di rivedere il tema della progressività della tariffa anche considerando i carichi familiari e reddito; quindi, la necessità di abolire il costo legato alla potenza degli impianti e di evitare lo stop and go nell'incentivazione perché rappresenta un grande limite allo sviluppo di qualsiasi filiera e disorienta gli stessi consumatori; ancora, unificare gli iter autorizzativi; infine, stimolare uno sviluppo industriale della manifattura legata alle caldaia e alle valvole.

ENI.

  Eni, società integrata nell'energia con importanti attività nella chimica, è la prima società quotata italiana per capitalizzazione, presente in 90 Paesi con circa 78.000 dipendenti: una grande azienda che pone al centro delle proprie strategie la sostenibilità delle proprie attività e la «crescita inclusiva» delle comunità in cui opera, favorendo la coesione sociale e territoriale.
  Per Eni essere sostenibili significa creare valore per gli stakeholder utilizzando le risorse in modo equilibrato, salvaguardando le esigenze e le opportunità delle generazioni future. La sostenibilità abbraccia, quindi, tutte le dimensioni dell'agire di impresa: quella ambientale, quella sociale e quella economica.
  In questa prospettiva Eni è impegnata anche nella dimensione internazionale, proponendosi a fianco dei Paesi produttori per lo sviluppo dei sistemi energetici locali nella lotta alla povertà energetica. I risultati ottenuti hanno rafforzato la consapevolezza che è possibile coniugare economia ed ecologia anche nel settore energetico, nell'ottica di uno sviluppo economico sostenibile a livello globale.
  ENI rileva che, come afferma l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), per vincere la sfida contro i cambiamenti climatici occorre puntare su quattro direttrici strategiche: efficienza energetica, riduzione della generazione elettrica a carbone, riduzione delle emissioni di metano e di gas a effetto serra nel settore oil&gas, riduzione dei sussidi ai combustibili fossili (fenomeno che interessa soprattutto le compagnie petrolifere del Medio-Oriente)
  Eni concorda con l'IEA su ciascuna delle priorità identificate e ritiene che tutte le fonti energetiche e tutti i settori dell'economia debbano attivamente partecipare al percorso di decarbonizzazione. Nel proprio ambito si è attivata da anni su ciascuna delle tre opzioni strategiche su cui ha margine di azione: efficienza energetica, promozione del gas naturale nel settore termoelettrico in luogo del carbone e riduzione delle emissioni di metano.
  In generale, Eni condivide gli impegni dell'Unione europea e del Governo italiano circa l'abbattimento delle emissioni di gas-serra e il contenimento degli impatti dei cambiamenti climatici; al contempo, ritiene che tali iniziative debbano limitare al massimo l'insorgenza di differenziali di competitività industriale rispetto ai concorrenti globali, evitando che impegni unilaterali finiscano per premiare i sistemi produttivi a maggiore impatto ambientale.
  Eni crede in un futuro energetico in cui le fonti rinnovabili occuperanno un ruolo fondamentale: questo obiettivo richiede, tuttavia, ingenti investimenti per superare quei limiti tecnici (densità energetica, intermittenza e, in larga misura, stoccaggio) e di costo economico che oggi le rendono ancora poco significative nei consumi mondiali di energia.
  In questa prospettiva, Eni è favorevole a un quadro regolatorio e normativo, in materia di clima ed energia, che garantisca Pag. 52la stabilità degli investimenti e una maggiore flessibilità nella scelta delle tecnologie più adeguate per l'abbattimento delle emissioni di gas-serra.
  Parallelamente agli obiettivi climatici, Eni auspica che il dibattito sulle politiche energetiche porti una sempre maggiore attenzione agli altri temi rilevanti, quali la competitività e la sicurezza degli approvvigionamenti.
  L'efficienza energetica, un energy mix adeguato e sostenibile, e forti investimenti in ricerca e innovazione sono, dunque, i pilastri di un'equilibrata ed effettiva trasformazione del sistema energetico al servizio di un'economia low carbon.
  Eni condivide il principio, ormai riconosciuto dai maggiori operatori del settore, secondo cui l'efficienza energetica rappresenta lo strumento più conveniente ed immediatamente disponibile per migliorare la competitività, attraverso l'abbattimento dei costi energetici, e per contenere gli impatti ambientali derivanti dall'uso delle fonti fossili.
  In questo quadro il gas naturale è la risorsa energetica più pulita tra le fonti fossili; inoltre è conveniente, affidabile e abbondante. In particolare, il gas naturale può consentire di raggiungere gli obiettivi europei e globali di contenimento delle emissioni in tutti i settori dell'economia.
  Rispetto al settore termoelettrico, l'uso del gas naturale consente, a parità di energia prodotta, di emettere la metà delle emissioni di gas-serra rispetto al carbone e di ridurre le emissioni di altri dannosi inquinanti come l'arsenico, le polveri sottili, le emissioni di SOx e NOx10.
  L'Italia ha una consolidata leadership relativamente all'utilizzo del gas naturale compresso (CNG) per il trasporto su gomma. La diffusione di questa tecnologia matura, così come lo sviluppo del gas naturale liquefatto (GNL), può contribuire concretamente a ridurre le emissioni di CO2 e di SOx, mitigando quindi gli impatti sul clima e migliorando la qualità dell'aria.
  Oltre al contributo che potrà derivare da un equilibrato mix energetico e dall'uso efficiente delle risorse disponibili, l'evoluzione del sistema economico in senso sempre più sostenibile passa attraverso l'innovazione dei processi e l'introduzione di prodotti e materiali a sempre più basso impatto ambientale.
  Altro tema evidenziato riguarda la CCS (cattura e stoccaggio geologico dell'anidride carbonica) che rappresenta una delle opzioni per vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Nell'Unione europea (e in Italia) esiste un quadro regolatorio ben definito in materia ma, al momento, lo sviluppo di tale tecnologia su scala commerciale è impedito dai costi ancora elevati di realizzazione, che non reggono il confronto con gli attuali valori bassi delle quote nel sistema Emission Trading europeo.
  L'adozione del Green Procurement consente di integrare i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto e incoraggia la scelta di prodotti e servizi che hanno il minor impatto possibile sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
  Le iniziative di «ecolabeling» di analisi del ciclo di vita dei prodotti costituiscono uno strumento di valutazione secondo criteri di sostenibilità ambientale.
  Eni, attraverso Versalis, azienda chimica di cui detiene il controllo, punta sullo sviluppo della chimica da feedstock rinnovabili integrato con la chimica tradizionale, per cogliere il grande potenziale della «chimica verde». Eni persegue un duplice obiettivo di lungo termine: 1) diversificare, offrendo prodotti a basso impatto ambientale in Paesi in forte crescita, in particolare nel Sud-Est Asiatico; 2) sviluppare la chimica da materie prime rinnovabili, anche riqualificando siti industriali non più competitivi, garantendo così occupazione di qualità e sviluppo di un nuovo indotto con filiere produttive integrate con il territorio.
  Sul piano delle scelte concrete da porre in essere da parte delle istituzioni pubbliche, Eni ritiene fondamentale:
   una visione strategica d'insieme fondata su un equilibrato bilanciamento fra i diversi obiettivi di carattere generale (ambiente, sviluppo, occupazione, competitività, modernizzazione, qualità della vita) che consenta lo sviluppo di un Pag. 53modello industriale «a sostenibilità reciproca»;
   un effettivo coordinamento tra la Strategia Energetica Nazionale (SEN), il Programma nazionale di politica industriale (previsto dal ddl collegato alla legge di stabilità), la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (prevista dal Codice Ambientale) e il Piano nazionale di azione per l'efficienza energetica.

  Un equilibrato bilanciamento tra i diversi obiettivi in gioco sarà possibile solo attraverso scelte metodologiche che prevedano altresì:
   un costante allineamento della legislazione nazionale in materia ambientale al quadro comunitario di riferimento, anche nel rispetto del divieto di gold plating vigente nel nostro ordinamento, ma troppo spesso disatteso;
   l'attuazione di una politica energetica/industriale sostenibile, dunque direttive di governo del territorio chiare che consentano di articolare misure di tutela ambientale razionali e traguardabili nei diversi settori impattanti;
   la riattribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di «energia», che darebbe un contributo rilevante alla ripresa economica del nostro Paese. Come da più parti riconosciuto, infatti, la scelta di inserire anche l'energia tra le materie a legislazione concorrente non si è rivelata del tutto funzionale allo sviluppo di politiche energetiche determinanti per il recupero della competitività. La sovrapposizione di piani energetici e normative regionali non coordinati a un livello superiore ha, di fatto, reso difficile definire una programmazione organica di una materia di rilevante interesse strategico nazionale;
   la semplificazione degli iter amministrativi, anche nell'ottica di una migliore finanziabilità dei progetti innovativi. Si ritiene, infatti, indispensabile garantire agli investitori, sia nazionali che stranieri, ulteriori semplificazioni procedurali ma, soprattutto, il rispetto delle norme già vigenti. Solo in questo modo potranno essere riattivati gli investimenti, innescate importanti ricadute occupazionali, migliorate le finanze pubbliche.

  Sotto un profilo più operativo sono, inoltre, giudicate necessarie:
   l'adozione di misure che favoriscano le riconversioni industriali, anche prevedendo procedure agevolate per la valorizzazione dei brownfield e incentivando iniziative che ottimizzino l'integrazione con il territorio;
   la promozione di una efficace politica di ottimizzazione delle risorse, attraverso l'utilizzo dei «sottoprodotti» e l'incremento delle attività di riuso e riciclo, che consentirebbe un progressivo allineamento all'obiettivo comunitario prioritario della prevenzione della produzione dei rifiuti. A tal fine, in presenza di un quadro normativo definito ed efficace, è necessario implementare un adeguato aggiornamento formativo degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo delle comunità locali e, più in generale, di tutti gli attori coinvolti sul territorio;
   la razionalizzazione degli schemi d'incentivazione delle fonti rinnovabili in vigore, con l'introduzione di un sistema di remunerazione della flessibilità degli impianti termoelettrici per bilanciare l'intermittenza delle rinnovabili stesse e, al contempo, lo sviluppo di un piano di incentivazione per le tecnologie innovative low-carbon ancora immature, dal punto di vista della capacità, per sostenersi autonomamente sul mercato;
   l'individuazione di forme di incentivazione allo sviluppo di nuovi prodotti rinnovabili. Ogni strumento normativo che miri a quantificare e certificare il grado di rinnovabilità e di vantaggio per la collettività in termini di ciclo vita (life cycle assessment) di tali prodotti è determinante per consentirne la diffusione e l'equo confronto con quelli che, invece, mostrano minori vantaggi, anche se compensati da un minor prezzo.

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Novamont.

  Novamont è una realtà di innovazione che lavora sull'uso delle materie prime rinnovabili con l'utilizzo di tecnologie chimiche e ha sviluppato il Mater-Bi, il primo tipo di prodotto di bioplastiche. L'oggetto dell'attività di Novamont è lo sviluppo di prodotti a basso impatto tramite l'utilizzazione di siti deindustrializzati, la valorizzazione della biodiversità locale, ossia materie prime e scarti locali, e di tecnologie in continuo avanzamento. Lo scopo è quello di creare filiere corte che permettano non solo di fare della bioraffineria integrata un'area dove si produce materiale per le bioplastiche, ma anche, con una continua integrazione, di far emergere nuovi tipi di applicazioni. Sono state quindi illustrate le tipologie di tecnologie messe a punto da Novamont: i prodotti a base di amido, i poliesteri, il butandiolo da fonte rinnovabile.
  È stata inoltre rimarcata l'importanza delle disposizioni normative sui rifiuti organici del 2006,che hanno definito una volta per tutte un compost di qualità, stabilendo che il compost non può essere fatto da raccolta indifferenziata, ma da raccolta differenziata, e che deve essere raccolto in modo corretto, senza plastiche tradizionali, eventualmente con carta oppure con prodotti biodegradabili. Ha dunque sottolineato che da questa legge è nata in Italia una grande crescita dell'organico (dai 2,6 milioni del 2006 ai 5 milioni di oggi).
  Una parte significativa dell'audizione è stata incentrata sulle considerazioni in merito al rifiuto organico, in particolare nell'individuazione degli inquinanti all'interno dell'organico stesso, ossia degli shopper, i sacchetti di frutta e verdura, che vanno a inquinare un rifiuto che in realtà da grande risorsa crea costi elevati.
  Novamont ha sviluppato un modello italiano per la raccolta differenziata che in questo momento sta giocando un ruolo importante e si sta confrontando con la Germania. La dott.ssa Bastioli ha ricordato che la Germania è prima a livello europeo nella raccolta differenziata dell'umido, ma ha un problema molto grave: anche laddove raccoglie in modo differenziato l'organico, ha una percentuale di organico nel resto del rifiuto molto elevata. Il modello di raccolta differenziata italiana, invece, permette con questo sistema di avere una qualità dell'organico molto buona, ma anche di avere nel resto del rifiuto, cioè in ciò che va a discarica, oppure che viene trattato in altro modo, una piccola quantità di organico.
  Attraverso la combinazione virtuosa di plastiche biodegradabili, laddove c’è un inquinamento da parte di plastiche tradizionali del rifiuto organico, andando a individuare una serie di applicazioni molto specifiche, è possibile immaginare di avere un compost di qualità molto migliore, un resto del rifiuto più facilmente riciclabile e trattabile e uno sviluppo virtuoso di bioeconomia. Questa è una tecnologia che va a risolvere un problema ambientale specifico, creando una filiera importante di notevole dimensione.
  I vantaggi apportati da questa tecnologia sono così individuati:
   circa un miliardo di euro di investimenti privati in impianti;
   tre primi impianti al mondo con tecnologia interamente italiana in questi settori, che hanno ricadute non soltanto nelle bioplastiche, ma anche nel campo dei biolubrificanti, della cosmesi e in tantissimi altri settori;
   filiere agricole dedicate, che stanno studiando e sviluppando localmente, collegate direttamente alle bioraffinerie integrate, attività di sviluppo sul territorio;
   fenomeni di reindustrializzazione che occupano sei siti, tenendo conto che la chimica tradizionale delle commodity, in Italia, così come in Europa, non ha più sviluppo;
   la partenza di un cluster della chimica verde che mette insieme le competenze migliori del Paese e i centri di ricerca più importanti d'Italia.

  Infine è stato evidenziata la criticità rappresentata dal fatto che oggi il 70 per Pag. 55cento degli shopper che girano in Italia non è biodegradabile. Al riguardo è stata auspicata una presa di posizione chiara sull'applicazione delle leggi in materia.

KiteGen.

  KiteGen è titolare di una tecnologia nuova, che intende sfruttare i venti troposferici. Il progetto base ha svolto quasi dieci anni di ricerca e adesso è a un livello di industrializzazione. Questa tecnologia promette di abbassare molto il costo dell'energia: 10 euro a megawattora, contro i 200-600 euro a megawattora del fotovoltaico, i 90-160 euro dell'eolico, i 60 euro a megawattora del carbone e i 90 euro a megawattora del nucleare.
  KiteGen ha vinto almeno una ventina di bandi italiani, dal FIT (Fondo innovazione tecnologica) per l'energia, al digitale, ai POR, ai PNR, a Industria 2015, per un totale di progetto di 78 milioni ma, per vari motivi, KiteGen non ha mai potuto godere di un supporto italiano su questo progetto, che è stato condotto soprattutto con fondi europei.
  Attualmente KiteGen è impegnata con l'Alcoa in Arabia Saudita, dove andrà ad installare le centrali, anziché in Italia, dove peraltro l'azienda vorrebbe restare.
  Il giacimento di energia pulita a basso costo è sempre esistito e si dispiega su di noi sotto forma di immense quantità di energia solare trasformata in nobile energia meccanica mediante il più grande pannello solare a nostra disposizione, l'atmosfera terrestre, un pannello che può essere definito fotocinetico, anziché fotovoltaico, sempre pronto all'uso e manutenuto gratuitamente dalla natura. La rivista Nature Climate Change, nel settembre 2012, stimava la potenza estraibile dal vento troposferico senza apprezzabili modifiche climatologiche in valori prossimi a 1.800 terawattora, ovvero più di cento volte, in termini di flusso energetico, l'attuale fabbisogno di energia primaria dell'intera umanità, stimato in circa 16-18 terawatt. Sulla sola Italia fluisce una potenza totale intorno ai 100 terawatt. Ipotizzando di riuscire a estrarre e rendere disponibile in continuo anche solo lo 0,1 per cento, ovvero 100 gigawatt, da tale giacimento, l'energia ottenibile corrisponderebbe a oltre 800 terawattora all'anno, valore equivalente a una produzione netta di ricchezza endogena stimabile in 60 miliardi di euro l'anno, una ricchezza paragonabile alla bolletta energetica italiana.
  Il recente sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento del giacimento eolico di alta quota, come i materiali polimerici ultraresistenti, le tecnologie dei compositi e la riduzione del costo del supercalcolo parallelo, ha consentito di sviluppare un ampio insieme di brevetti sul concetto KiteGen eolico ad alta quota e di avviare lo sviluppo industriale di questa tecnologia, che consentirà di sfruttare l'immenso giacimento, fornendo finalmente l'energia pulita e a basso costo.
  KiteGen chiede l'istituzione di una Commissione tecnica per il riconoscimento, quale fonte rinnovabile di importanza strategica, del vento troposferico e delle tecnologie completamente italiane che ne abilitano lo sfruttamento, mettendo queste in condizioni di parità con le altre fonti energetiche rinnovabili.

Tesla Italia Mobilità Green.

  L'obiettivo dichiarato di Tesla a livello mondiale è quello di accelerare la transizione verso la mobilità elettrica che diverrà la maggiore produzione nel settore auto motive.
   La tecnologia che Tesla utilizza è legata all'infrastruttura di ricarica. Nel sottolineare l'importanza di fornire al cliente un'infrastruttura di ricarica che permetta di ricaricare la macchina nel minor tempo possibile, ha sottolineato la difficoltà di realizzare tale obiettivo con le strutture di ricarica presenti sul territorio italiano; ciò rischia conseguentemente di tradursi nella rinuncia all'acquisto da parte dell'acquirente italiano, potenzialmente interessato a questo veicolo.
  Al riguardo Tesla ha iniziato l'installazione dei supercharger, che sono dei dispositivi importanti anche dal punto di Pag. 56vista della potenza disponibile e dal punto di vista tecnico. Sono dispositivi a 120 chilowatt che permettono di ricaricare l'auto Model S, prodotta da Tesla, in circa cinquanta minuti.
  Con riferimento alle norme in vigore negli altri Paesi, è stato segnalato che in California è stato varato un Piano di incentivazione estremamente importante legato allo sviluppo della mobilità sostenibile. Lo Stato californiano si è mosso, da una parte, con un incentivo d'acquisto, variabile da 7.000 a circa 12.000 dollari per l'acquisto dell'auto, dall'altra, con un Piano infrastrutturale estremamente importante, che prevede l'installazione di punti di ricarica praticamente ovunque. In Norvegia, invece, il riferimento principale dal punto di vista dell'incentivazione è rappresentato dalla detassazione dell'auto elettrica.
  È stata sottolineata l'opportunità di una riflessione sulla mancanza in Italia di un programma specifico di sviluppo e di incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici, di una regolamentazione precisa sulla gestione del parco circolante dei veicoli elettrici e, soprattutto di una rete infrastrutturale di supporto che permetta anche psicologicamente al potenziale acquirente di avvicinarsi a questo tipo di prodotti. È stato quindi specificato che Tesla vede come priorità una regolamentazione legata al parco circolante dei veicoli elettrici. Pur non considerando gli incentivi come la chiave di volta dal punto di vista economico, essi sono un segnale molto importante, perché è rassicurante per il potenziale acquirente osservare il Governo e le Istituzioni che investono in quella direzione.
  È stato infine positivamente sottolineato il fatto che ENEL abbia un Piano molto ambizioso per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica in Italia per quest'anno e per il prossimo; Tesla formalizzerà una partnership con Enel, una collaborazione, attraverso la quale comunicare al mercato che le strutture Enel sono compatibili con le macchine Tesla, e viceversa. In conclusione è stata sottolineata l'importanza della comunicazione ed enunciata l'intenzione di implementare un Piano di comunicazione con una serie di eventi in giro per l'Italia, per illustrare al mercato che il fornitore di energia e il produttore di automobili viaggiano nella stessa direzione.

ANIDA.

  ANIDA (Associazione nazionale imprese difesa ambiente), ha presentato le attività dell'associazione che riunisce le imprese di gestione dei servizi ambientali, le imprese che costruiscono e gestiscono impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti e, infine, le imprese che costruiscono e gestiscono impianti tecnologici per il ciclo integrato delle acque.
  È stato, innanzitutto sottolineato come un'indagine sulla green economy consenta di fornire suggerimenti in merito alle politiche fiscali e alle agevolazioni che interessano queste aziende.
  La prima considerazione è che non esiste una società a rifiuti zero: si può intervenire, soprattutto dal punto di vista tecnologico, per produrne di meno. ANIDA si dichiara contraria allo smaltimento in discarica e auspica che possano essere introdotte nel prossimo futuro misure penalizzanti per tale modalità; si dichiara invece favorevole alla termovalorizzazione nel rispetto dei limiti più severi alle emissioni che esistono in Europa. La termovalorizzazione dei rifiuti e l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti incontrano tuttora forti ostacoli in relazione ai possibili e teorici danni per la salute e l'ambiente, prescindendo molto spesso dalle garanzie tecnologiche e di sicurezza che accompagnano questi impianti. Ha auspicato che la moratoria circa la realizzazione di inceneritori, prevista all'articolo 19 del disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014 (collegato ambientale), duri il minore tempo possibile in modo da avere quanto prima una rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti urbani, contribuendo così allo sviluppo del settore.
  Sono state evidenziate altresì le persistenti difficoltà di utilizzo del SISTRI Pag. 57sollecitando una semplificazione della normativa secondo i principi basilari delle direttive comunitarie e le norme dei principali Paesi europei.
  Con riferimento alle bonifiche, ha condiviso l'impostazione decreto Destinazione Italia (n. 145/2013), che ha previsto la stipula di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o con altri soggetti interessati. Gli accordi sono finalizzati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza (o di bonifica) e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale. Si ritiene che questa impostazione possa rappresentare una traccia da sviluppare anche a livello privatistico. In alcune aree gli Accordi di programma potrebbero prestarsi ed essere utilizzati purché vi siano interessi e convenienze alla reindustrializzazione dell'area bonificata. Ha sottolineato infine che in alcune aree si può ricorrere alla procedura semplificata secondo la quale l'operatore interessato può effettuare a proprie spese interventi di bonifica utilizzando poi l'area bonificata per gli usi legittimi.

Fater Spa.

  È stata presentata alle commissioni la strategia di sostenibilità e il profilo aziendale di Fater Spa, azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione dei pannolini per bambini Pampers, degli assorbenti femminili Lines e dei prodotti per l'incontinenza Linidor. Dal 2013 l'azienda ha acquisito il business della candeggina ACE. Fondata nel 1958 dal Gruppo Angelini, è dal 1992 una joint venture paritetica fra il gruppo fondatore e la Procter&Gamble, con sede a Pescara.
  Fater ha sviluppato per prima in Italia i mercati del pannolino (1963) e degli assorbenti femminili (1965). Impiega direttamente 1021 dipendenti e circa 1.000 persone nell'indotto. Ha circa 1 miliardo di euro di fatturato; investe 3,5 milioni di euro l'anno investiti in dati e ricerche sui consumatori; ha quattro stabilimenti di produzione: Pescara, Campochiaro (CB), Porto (Portogallo) Mohammedia (Marocco).
  Fater Spa ha da alcuni anni orientato le sue attività ad una sostenibilità fondata su pilastri tematici: ambientale, sociale, di innovazione e culturale.
  Il pilastro ambientale comprende i processi logistico-produttivi, iniziative per ottimizzare l'uso delle risorse, progetti di efficienza energetica, la promozione di forme di mobilità sostenibile.
  Negli ultimi sei anni ha ridotto del 6 per cento il consumo di metano per unità di prodotto e del 5 per cento il consumo per unità di prodotto di energia elettrica. in ambito logistico, Fater ha eliminato dalle strade 6.580 camion negli ultimi anni, risparmiando così l'equivalente di 4.500.000 km percorsi grazie allo studio di modalità più efficienti di carico dei camion e attraverso l'utilizzo del trasporto via nave per alcune destinazioni. Ha avviato un progetto di mobilità sostenibile dotandosi di mezzi elettrici per coprire i percorsi urbani effettuati dai dipendenti per motivi di lavoro; ha realizzato un impianto di cogenerazione alimentato tramite olio vegetale sostenibile per soddisfare le necessità energetiche dello stabilimento produttivo di Pescara.
  Nel pilastro sociale confluiscono le attività di responsabilità sociale e ambientale e i sistemi di qualità e sicurezza. Fra i progetti più recenti:
   la riqualificazione della Pineta Dannunziana a Pescara e il contributo alla realizzazione del Ponte Ciclo-Pedonale per migliorare la fruizione della città;
   il finanziamento per la costruzione di un sistema di piste ciclabili a Pescara, in collaborazione con la Provincia.
   attività di formazione sui temi ambientali e della sicurezza sul lavoro verso le circa 200 aziende con le quali collabora.

  Il pilastro Innovazione comprende le iniziative di prodotto e packaging, il recupero dei rifiuti industriali, il ciclo di vita dei prodotti, le attività con il commercio. L'azienda ha ridotto negli ultimi sette anni il peso dei pannoloni per incontinenza del 19 per cento; Pampers negli ultimi 20 anni Pag. 58ha ridotto il peso dei pannolini del 45 per cento e la dimensione del packaging del 68 per cento.
  Per quanto riguarda invece la valorizzazione dei rifiuti, Fater avvia a recupero il 100 per cento dei rifiuti industriali dello stabilimento di Pescara. Relativamente alla minimizzazione del post uso dei prodotti assorbenti per la persona, Fater ha ideato il primo sistema sperimentale in Italia di raccolta e riciclo dei pannolini per bambini, assorbenti femminili e prodotti per l'incontinenza usati, di tutte le marche, che consente di eliminare tali prodotti dalle discariche trasformandoli in nuove materie prime utilizzabili in differenti processi produttivi.
  Il pilastro Culturale opera infine sull'incentivazione dei comportamenti sostenibili e sul monitoraggio e miglioramento costante delle performance ambientali raggiunte.
  In tal senso, Fater ha avviato una serie di progetti quali l'implementazione di un sistema di scorecard che coinvolge i singoli dipartimenti aziendali ed è esteso anche ai partner di business. L'obiettivo è monitorare i risultati raggiunti in termini di efficienze ambientali e fornire supporto ai fornitori per sviluppare progetti che possano orientare maggiormente alla sostenibilità l'intera filiera produttiva, logistica e commerciale. Parallelamente al progetto di finanziamento delle piste ciclabili, Fater ha offerto a tutti i dipendenti la possibilità di acquistare a prezzi vantaggiosi biciclette a pedalata assistita per i propri spostamenti in città. Il contributo aziendale copre fino al 70 per cento del costo di acquisto delle biciclette.

Gruppo Mossi & Ghisolfi.

  Nell'audizione è stato affermato che il futuro della chimica europea è nella biochimica; l'auspicio è un più diffuso utilizzo, nell'immediato, di etanolo di seconda generazione, in miscela con la benzina; successivamente si arriverà alla sostituzione dei prodotti petrolchimici con i prodotti biochimici.
  Mossi &Ghisolfi sottolinea che i biocarburanti, bioetanolo e biodiesel, si sono affermati da tempo come unica soluzione credibile per raggiungere gli obiettivi fissati per i trasporti. Tuttavia, solo i biocarburanti rispettosi di severi criteri di sostenibilità possono essere conteggiati ai fini del rispetto degli obblighi ambientali e tali criteri diventano progressivamente sempre più stringenti. È per questo che si è cercato negli ultimi anni di sviluppare i cosiddetti biocarburanti avanzati (o di seconda generazione), più virtuosi dal punto di vista ambientale e più sostenibili, che non utilizzano materie prime in conflitto con la catena alimentare e che consentono drastiche riduzioni delle emissioni di gas climalteranti.
  I biocarburanti rispondono anche alla crescente esigenza di individuare alternative ai tradizionali carburanti fossili per il trasporto, ottenuti da materie prime costose e necessariamente di importazione, stante la penuria di materie prime fossili in Europa, compreso il nostro Paese, in cui la capacità estrattiva è di gran lunga inferiore alla domanda (più di 10 volte).
  L'esperienza del Gruppo Mossi Ghisolfi, multinazionale italiana della chimica presente in cinque Paesi nel mondo (Italia, Stati Uniti, Brasile, Cina ed India), grazie a poderosi investimenti in Ricerca e Sviluppo (circa 250 milioni di euro), ha messo a punto una esclusiva piattaforma tecnologica che consente di ottenere biocarburanti e numerosi intermedi chimici a partire da biomasse lignocellulosiche non alimentari. La tecnologia si è dimostrata valida su scala industriale, con un investimento di oltre 150 milioni di euro, nello stabilimento di Crescentino (Vercelli), primo impianto al mondo per la produzione di bioetanolo avanzato, con una capacità installata di 50 milioni di litri all'anno ed in grado di convertire residui agricoli e colture non alimentari (ad esempio, la canna comune). L'impianto di Crescentino riutilizza i sottoprodotti della trasformazione per alimentare una caldaia da 13 MW in grado di soddisfare le esigenze energetiche dell'impianto. Il bioetanolo prodotto consente di risparmiare oltre l'85 per cento delle emissioni rispetto alla benzina, sulla base del bilancio eseguito Pag. 59su tutto il ciclo (coltivazione della biomassa, trasporto, processo di produzione del biocarburante).
  Con la stessa tecnologia nel prossimo futuro si sarà in grado di produrre, a partire dalle stesse biomasse, non solo bioetanolo ma anche tutta una serie di prodotti (bio)chimici secondo lo schema della bioraffineria e cioè secondo lo schema che prevede di generare una molteplicità di prodotti dalla stessa materia prima. Il tutto in una logica di valorizzazione dell'intera filiera, che va dal campo al prodotto, e di rispetto per l'ambiente, creando opportunità di reddito integrativo per il mondo agricolo grazie all'utilizzo di residui o di terreni abbandonati.
  La realizzazione delle bioraffinerie favorirà quindi lo sviluppo della cosiddetta Chimica Verde, alternativa ma complementare alla tradizionale petrolchimica, e cioè una chimica da biomasse non alimentari. Ciò consentirà il rilancio della chimica nazionale, oggi in grave sofferenza, a causa sia dei crescenti costi delle materie prime che della maturità delle tecnologie utilizzate.
  Le ricadute positive sul sistema Paese sono molteplici:
   possibilità di affrancarsi anche parzialmente dall’import di greggio, con una stima di almeno il 25 per cento di riduzione della spesa dell’import energetico legato ai trasporti entro il 2030;
   creazione di una filiera agroindustriale che possa rilanciare contemporaneamente sia il comparto agricolo che quello industriale nazionale, con l'opportunità di riconvertire poli chimici in crisi da anni e con la prospettiva di un mercato europeo del valore stimato al 2020 di oltre 200 miliardi di euro all'anno;
   creazione di nuova occupazione qualificata lungo tutta la filiera su processi e prodotti ad elevato contenuto tecnologico ed eco-compatibili (in tal senso, si stima che oltre 1 milione di posti di lavoro possano essere creati in Europa entro il 2030);
   supporto allo sviluppo rurale attraverso la valorizzazione di risorse agricole locali;
   opportunità di utilizzare e valorizzare terreni abbandonati o inutilizzabili dall'agricoltura tradizionale o anche scarti agroforestali con evidenti molteplici vantaggi legati alla manutenzione delle aree verdi ed alla gestione dello smaltimento degli stessi scarti;
   vantaggi ambientali in termini di emissioni di gas ad effetto serra grazie a processi che riducono fino all'85 per cento le emissioni di gas clima-alteranti;
   grande opportunità di creare sinergie con la ricerca pubblica, anche attraverso il nuovo cluster della chimica verde, sulla base di tecnologie di avanguardia a livello mondiale.

  Per cogliere queste opportunità il Governo Monti aveva siglato il Protocollo d'intesa con il Gruppo Mossi Ghisolfi; purtroppo, alcuni degli impegni presi all'epoca non hanno avuto seguito e si ritiene quindi urgente e necessario adottare adeguate misure a sostegno dello sviluppo delle bioraffinerie in Italia, quali:
   un quadro normativo sui biocarburanti avanzati, coerente con le decisioni comunitarie, costituito da regole chiare e certe fino al 2030 per offrire un orizzonte chiaro ed un contesto stabile ai potenziali investitori;
   una traiettoria crescente delle quote obbligatorie di miscelazione dei biocarburanti in modo da rendere certo lo scenario almeno fino al 2020;
   obblighi di miscelazione separati per la filiera gasolio e per la filiera benzina come già avviene nella maggioranza dei Paesi Europei;
   snellimento delle procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle bioraffinerie;
   una armonizzazione del sistema di accise gravanti sui biocarburanti che tenga Pag. 60conto dei benefici ambientali legati al loro uso; a tal proposito, si fa osservare come le accise gravanti sul bioetanolo pesano il 20 per cento in più di quelle gravanti sul biodiesel e 5 volte di più del GPL, senza alcuna giustificazione;
   un chiaro impegno a sostegno della ricerca e formazione con investimenti mirati sulla chimica verde e concentrati su strutture selezionate, come, ad esempio, il cluster della chimica verde per consentire sinergie vincenti tra pubblico e privato.

3.5. Soggetti istituzionali.

ANCI.

  L'ANCI sottolinea che i temi dell'energia e delle città intelligenti sono fondamentali, ma anche che gli obiettivi europei del 20-20-20 sono praticabili se, oltre alla coerenza con una strategia, le amministrazioni hanno a disposizione strumenti e risorse. Occorre quindi, secondo l'ANCI, una modifica al patto di stabilità interno al fine di garantire che una quota (anche solo l'1 per cento del bilancio delle singole amministrazioni) possa essere investita nell'efficientamento energetico degli edifici (p.es. quelli scolastici). Ciò garantirebbe investimenti di risorse in conto capitale con benefici sia sulla spesa corrente sia sullo sviluppo economico, dato che i lavori impiegherebbero le imprese del territorio.
  L'ANCI ha poi sottolineato l'importanza del tema della mobilità, che i comuni vorrebbero intelligente, e ricordato che il Governo ha ribadito l'importanza di investimenti di rilievo sul trasporto pubblico locale, che continuano, però, a non essere sufficienti.
  L'ANCI ha inoltre evidenziato che i comuni vorrebbero stimolare anche il mercato dell'efficienza energetica sul patrimonio privato, ma non lo possono fare, perché non sono sufficientemente credibili (perché sono i primi ad avere un patrimonio edilizio particolarmente energivoro). Le ESCO inoltre, dovrebbero essere soggetti sufficientemente bancabili ma questo, purtroppo, non accade in Italia. Secondo l'ANCI dal punto di vista teorico il sistema è perfetto e funziona, ma dal punto di vista concreto è impraticabile. Andrebbe poi introdotto il tema dell'efficienza energetica nell'ambito delle dismissioni degli immobili pubblici.
  ANCI sottolinea che nelle città italiane sono molteplici gli sforzi in atto, che sono il risultato di anni di ingegneria e di creatività, per cui sarebbe sufficiente riuscire a garantire alcuni strumenti economici e finanziari per attivare una serie di opportunità che sono pronte a essere sviluppate e che rappresenterebbero un utile supporto a ipotesi di sviluppo economico dei territori.
  Altri temi importanti per l'ANCI sono:
   una revisione dei meccanismi di procurement che permetta agli enti locali un più agevole utilizzo di strumenti quali gli acquisti pubblici innovativi, il procurement pre-commerciale o il risksharingfacility;
   il rafforzamento del ruolo del CIPU (Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane), anche al fine di indirizzare l'utilizzo dei fondi strutturali dedicati allo sviluppo urbano da parte delle Regioni, consentendo di moltiplicarne l'effetto;
   una revisione degli strumenti di programmazione territoriale con snellimento dell'iter di approvazione, per promuovere una filiera del recupero e del riciclo e pianificare l'impiantistica necessaria;
   la definizione di un quadro omogeneo per l'affidamento dei servizi, oltre che l'introduzione di ecotasse anche ad altre filiere di prodotti, oltre a imballaggi e RAEE, secondo il principio comunitario del «chi inquina paga».

Ministro dell'istruzione, università e ricerca, Stefania Giannini.

  L'audizione è stata particolarmente interessante e ha evidenziato, in modo quasi esemplare, la crescente consapevolezza, culturale e politica, dell'importanza dei temi legati allo sviluppo della green economy, come pure alcune incongruenze e lacune nell'azione di governo e significativi Pag. 61margini di miglioramento delle politiche a sostegno della green economy.
  Sotto il primo profilo, a parte la singolare coincidenza di alcuni dati sottolineati in apertura di seduta sia dal presidente Realacci che dalla Ministra Giannini (entrambi, infatti, hanno evidenziato che nel 2013 il 42 per cento delle assunzioni dei ragazzi al di sotto dei trent'anni da parte delle aziende italiane si è avuto proprio nei settori che fanno investimenti cosiddetti green e che tale cifra raggiunge addirittura il 61 per cento, se guardiamo al settore cosiddetto R&D, cioè al settore che più propriamente ricomprende le attività di ricerca e sviluppo delle aziende italiane), l'audizione è stata l'occasione per sottolineare da parte della Ministra Giannini il carattere non settoriale ma «pervasivo» della green economy e delle politiche finalizzate a consentire «il passaggio ad un modello di sviluppo fondato su un uso sostenibile delle risorse naturali». In particolare, secondo la Ministra, per il raggiungimento di questo obiettivo necessario «occorre:
   1) innovare e riqualificare i processi produttivi, mirando a ridurre gli impatti e ad aumentare l'efficienza nell'impiego delle risorse, anche al fine di conciliare sviluppo economico e aumento dell'occupazione, in particolare di quella giovanile e qualificata;
   2) incentivare il rapporto tra sistema pubblico della ricerca, in particolare nei settori più legati alla green economy (energia, trasporti, ambiente) e sistema produttivo privato;
   3) promuovere una cultura diffusa della responsabilità, perché un approccio sistematico allo sviluppo sostenibile, oltre che dalla dimensione economica, non può prescindere dalla dimensione sociale; in tal senso, tutti sono chiamati ad essere attori responsabili di una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva: i cittadini, le imprese, le istituzioni e ultimo, ma certo non per importanza, il sistema nazionale della ricerca.».

  «Noi abbiamo a che fare, in sostanza – ha aggiunto la Ministra – con un capitale naturale che deve essere messo a buon frutto sul piano industriale, ... con una ricerca di base che [deve collegarsi] sempre più intimamente a questo tipo di sviluppo e di produzione industriale e con una diffusione culturale che deve permeare la società a tutti i livelli, anche al di fuori dei settori specialistici.».
  «Questi – ha concluso la Ministra – sono i tre pilastri su cui lavorare e su cui il Ministero dell'istruzione è, direttamente o meno direttamente, coinvolto.».
  Alla luce tali affermazioni, la Ministra è quindi passata ad illustrare lo «stato dell'arte» delle azioni di competenza del proprio dicastero a sostegno della green economy, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, per poi svolgere una presentazione delle possibili linee di intervento del MIUR, con particolare riguardo al Programma Nazionale per la Ricerca, al Programma Quadro per Ricerca Europea Horizon 2020 ed all'impiego dei Fondi Europei Strutturali e d'Investimento (ESIF).
  Prima di dare conto sinteticamente degli interventi in atto e di quelli programmati, è peraltro importante dare conto del quadro culturale e politico di riferimento indicato dalla Ministra, secondo la quale «tradurre il quadro strategico della green economy in strumenti operativi richiede scelte di obiettivi concreti e misurabili che dipendono dal contesto geografico in cui le componenti economiche e socio-culturali giocano un ruolo di primo piano. Tuttavia – ha sottolineato la Ministra Giannini –, a nessuno sfugge la necessità impellente e prioritaria di interventi finanziari a sostegno della ricerca e della innovazione, al fine di implementare nuovi modelli di gestione delle risorse e delle filiere di produzione di beni e servizi che, per essere efficaci, devono essere comunicati in modo adeguato, perché la partecipazione delle comunità rappresenta un momento fondamentale tanto quanto la valutazione in termini di efficienza energetica e, più in generale, di impatto.».
  Inoltre, ha proseguito la Ministra riferendosi ad un tema che, insieme alla green Pag. 62economy, in questa legislatura, è al centro dell'attività dell'VIII Commissione, «per ciò che concerne il capitale naturale è necessario comprendere più a fondo le capacità portanti di molti ecosistemi che forniscono beni e servizi alla società». In tal senso, ha sottolineando, in particolare, come sia quanto mai opportuno procedere in direzione di una piena valorizzazione dei cosiddetti «servizi ecosistemici» e della «messa in campo di politiche di recupero ambientale finalizzate a riparare i guasti del passato attraverso interventi attivi di restauro degli ecosistemi degradati», le quali – ha aggiunto – «hanno anche il merito di rappresentare opportunità di rilievo per creare occupazione in contesti rurali, con una serie ricadute economiche, sociali ed ambientali estremamente positive».
  A conclusione di questa parte generale, di costruzione del quadro concettuale di riferimento delle politiche a sostegno della green economy, la Ministra ha giudicato fondamentale la messa in campo di una coerente «attività di ricerca e di innovazione in campo agrario, forestale, ambientale, marino, industriale» e la programmazione «di soluzioni economiche, legislative, tecnologiche e di istruzione pubblica per ridurre il consumo d'energia e di risorse naturali (anche in termini di razionalizzazione dell'uso di acqua, cibo, combustibili, metalli, ecc.), abbattere le emissioni di inquinanti e rifiuti (meno spreco e più riciclo) e gli associati danni ambientali, dando così attuazione a modelli di sviluppo in cui l'aumento dell'efficienza energetica e l'uso attento delle risorse naturali risultano temi centrali delle attività produttive».
  Passando quindi all'illustrazione delle attività di competenza del MIUR e alla presentazione delle possibili linee di intervento del dicastero, la Ministra Giannini ha indicato tre campi di intervento prioritari.
  Il primo è quello dell'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse naturali (energia, acqua, materie prime), con particolare riferimento, da un lato, al settore industriale della produzione di energia, che è responsabile di circa 2/3 delle emissioni di gas serra, e nel quale si richiede «uno spostamento degli investimenti dalle tecnologie tradizionali, basate sui combustibili fossili, alle energie rinnovabili», e, dall'altro, alle politiche per il risparmio e per l'efficienza energetica nell'intero sistema produttivo nazionale dove si richiede «un complessivo ripensamento di prodotti e processi produttivi, tendere verso «processi verdi» che prevedano un'estensione della vita utile dei prodotti, focalizzando l'attenzione sulla riparazione, il ricondizionamento e il riciclo, ponendo le basi per una produzione «a ciclo chiuso», idealmente senza consumo di energia/materia non rinnovabile».
  Il secondo settore d'intervento «un settore decisivo su cui investire – secondo la Ministra Giannini – è quello delle aree urbane, che ospitano circa il 50 per cento della popolazione mondiale, ma sono responsabili di oltre il 60 per cento dei consumi energetici e di circa il 75 per cento delle emissioni di gas serra. In questo ambito – ha proseguito – occorre intervenire a diversi livelli: riqualificare gli edifici esistenti, riducendone i consumi e valorizzando il patrimonio storico; investire in tecniche di costruzione a basso consumo di risorse e garantire che i nuovi edifici siano a «emissioni zero»;ridurre i consumi nel settore dei trasporti, investendo non solo su sistemi di propulsione alternativi ma anche sul trasporto pubblico e non-motorizzato per le persone e sul trasporto ferroviario e marittimo per le merci».
  Infine, il terzo settore d'intervento indicato dalla Ministra è quello della sostenibilità in agricoltura, dove è necessario promuovere politiche dirette a «migliorare la qualità degli ambienti e la base delle risorse naturali su cui l'agricoltura si fonda», nonché a «realizzare le condizioni economiche (di mercato e di politica) perché le imprese possano operare».
  Quanto alle azioni concrete che il MIUR ha sostenuto nel settore cosiddetto della green economy, la Ministra ha anzitutto ricordato che tali azioni si collocano nell'ambito del Programma operativo nazionale Pag. 63Ricerca e Competitività (PONREC), cofinanziato attraverso sia risorse nazionali, sia fondi europei. In questo ambito, ha segnalato che nel settennio 2007-2013 sono stati finanziati 109 progetti in ambito energia, 66 dei quali finanziati direttamente e integramente dal MIUR, per un importo complessivo di poco più di 600 milioni di euro.
  Proprio riferendo sugli interventi concreti del MIUR, tuttavia, come già accennato all'inizio, è emersa una prima criticità, specchio peraltro di una generale incapacità delle pubbliche amministrazioni di utilizzare in modo efficace ed efficiente le pur scarse risorse disponibili, emblematicamente rappresentata dal basso livello (61 per cento) di effettiva erogazione delle risorse disponibili per l'attuazione del PONREC. Su questo, la Ministra, nel riconoscere che effettivamente c’è un problema di «ritardo dei pagamenti da parte del MIUR», ha informato di avere creato una task force con il MEF «per accelerare, nei limiti del possibile, le procedure a dir poco farraginose».
  La Ministra ha inoltre riferito che, oltre ai finanziamenti del PONREC, il MIUR ha anche destinato 266 milioni di euro, attraverso il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato a università e ad enti pubblici di ricerca, alla realizzazione di 30 progetti vincitori dell'avviso pubblico per lo sviluppo e al potenziamento di 8 cluster tecnologici nazionali. Si tratta – ha aggiunto la Ministra – di cluster che affrontano, tutti,»temi chiave, cruciali per il settore dell'economia verde (fabbrica intelligente, chimica verde, mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, agrifood, tecnologie per le smart community e tecnologie per gli ambienti di vita)».
  La Ministra ha altresì precisato che i soggetti coinvolti direttamente in questa parte della clusterizzazione FIRST sono 456: 112 appartengono al mondo della ricerca pubblica e 344 a quello della ricerca industriale. Tra questi ultimi, poi, 140 sono grandi imprese e 204 piccole e medie imprese, molte delle quali start-up.
  Anche in questo caso, come abbiamo già detto con riferimento all'attuazione del PONREC, a testimonianza delle incongruenze organizzative e delle lacune in sede attuativa, la Ministra ha riferito della necessità di porre in essere azioni dirette, da un lato, ad «evitare sprechi»di risorse pubbliche e ancor più a scongiurare il rischio di «denari non impiegati» e, dall'altro, costruire strumenti di coordinamento tra i cluster, «in modo che ci possano essere addensamenti tematici, approfondimenti e, quindi, azioni anche di sistema che mettano più a capitale comune le iniziative che vengono prese».
  Quanto alle linee di intervento del MIUR per il prossimo futuro, con particolare riguardo all'attuazione del nuovo Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei strutturali e d'investimento (per il periodo 2014-2020) e, in particolare, del Programma Quadro per Ricerca Europea Horizon 2020, la Ministra Giannini ha sottolineato anzitutto che «nell'ambito della nuova programmazione dell'UE, la tematica trasversale della green economy ha uno spazio tutt'altro che irrilevante», se è vero che «il grande ambito della green economy attraversa quasi tutte le grandi sfide nei confronti delle quali l'Unione Europea chiede ai sistemi nazionali della ricerca e dell'innovazione di mobilitarsi, che si tratti di salute e benessere dei cittadini, di sicurezza alimentare, di bio-economia e qualità delle acque e dei mari, di energia sicura e pulita, di trasporto intelligente, di clima o di innovazione sociale».
  In tal senso, la Ministra Giannini si è soffermata sui contenuti di alcuni obiettivi tematici contenuti nel citato Accordo di partenariato e in particolare sugli obiettivi OT1 (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione), OT4 (Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori), OT8 (Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori) e OT10 (Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente) sottolineando, Pag. 64peraltro, come tale documento «prevede l'integrazione degli aspetti ambientali in tutti gli undici obiettivi tematici che sono stati identificati» e che «in ciascuna di queste scelte tematiche settoriali si dovrà esplicitare il possibile riferimento al macrotema della green economy».
  Infine, l'audizione è stata l'occasione per approfondire alcuni contenuti del cosiddetto Piano di edilizia scolastica, fortemente voluto dal presidente del Consiglio fin dal suo discorso di fiducia alle Camere del 24 febbraio 2014. Si tratta, come è noto, di un piano che coinvolgerà complessivamente oltre 20.000 edifici scolastici, 4 milioni di studenti, che nelle intenzioni del Governo porterà, nell'arco del biennio 2014-2015, ad avere scuole più belle, più sicure e più nuove.
  Pur nell'ambito di un generale apprezzamento per questa importante iniziativa del Governo, è emerso, tuttavia, che, almeno allo stato, nella progettazione dei bandi per la realizzazione degli interventi non sembrano essere stati previsti in via ordinaria, se non con riferimento alla costruzione di nuovi edifici, interventi per la riqualificazione energetica degli edifici e per la loro messa in sicurezza dal rischio sismico.
  Su questo punto, che ancora una volta testimonia della frammentarietà delle politiche settoriali e delle incongruenze organizzative che purtroppo segnano negativamente l'azione delle pubbliche amministrazioni, l'audizione si è chiusa con una rinnovata sottolineatura dell'esigenza (peraltro, a più riprese, segnalata dalle Commissioni VIII e X della Camera, da ultimo in occasione dell'espressione dei prescritti pareri sullo schema di decreto legislativo per l'efficienza energetica) di procedere con urgenza all'individuazione di forme e strumenti di reale coordinamento degli interventi di efficientamento energetico (da programmare obbligatoriamente in applicazione della normativa europea) e di messa in sicurezza antisismica del patrimonio edilizio pubblico con il complesso delle misure già in via di attuazione, a partire proprio da quelle per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

  Nell'ambito dell'audizione tenuta innanzi alle commissioni riunite il Viceministro ha affermato innanzitutto come il tema della green economy rappresenti un tema trasversale ed integrato e come il concetto di green economy debba diventare una caratteristica dominante del funzionamento dell'intero sistema economico.
  Sul piano definitorio è stato sottolineato come vi sia abbastanza consenso intorno alla seguente definizione di green economy: è l'economia che genera crescente prosperità salvaguardando il sistema naturale che la sostiene.
  Lo strumento di transizione alla green economy consiste nell'abbandono dell'economia lineare a favore dell'economia circolare: nell'economia lineare, gran parte delle risorse viene persa nel percorso estrazione-produzione-consumo-rifiuto. Nell'economia circolare, invece, si utilizzano risorse rinnovabili e, inoltre, l'efficienza dei processi e le tecniche di recupero e riutilizzo consentono di ridurre al minimo il rifiuto. Dunque, il concetto di green economy poggia su alcuni assi portanti, tra i quali uso prioritario di risorse naturali rinnovabili, innovazione tecnologica continua, efficienza, recupero.
  Le politiche per la green economy dovrebbero dunque includere misure per favorire la riduzione del contenuto di carbonio per unità di PIL, la riduzione del consumo di materie prime non rinnovabili e, più in generale, il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro, compresa l'accessibilità dei prezzi dei beni fondamentali, inclusa l'energia. Si tratta dunque non tanto di singole politiche settoriali ma di un complessivo approccio allo sviluppo.
  È stato evidenziato altresì come il tema vada trattato a livello europeo e, per certi temi, nell'ambito di accordi internazionali: alcune misure potenzialmente utili per la green economy non possono infatti prescindere dal quadro e dai vincoli europei.
  Le misure funzionali a ridurre o prevenire danni ambientali globali richiederebbero Pag. 65uno sforzo globale. L'esempio più evidente è costituito dalle politiche per le emissioni di gas serra, sulle quali l'Europa sta conducendo uno sforzo che potrebbe avere effetti di aumento dei prezzi nel solo continente, avvantaggiando le imprese di Paesi terzi e favorendo la delocalizzazione
  Per altri versi, ci sono temi sui quali un indirizzo dell'economia in senso green può essere, entro certi limiti, adottato autonomamente dal Paese, avendo riguardo alla propria struttura produttiva: è il caso, ad esempio, dell'agricoltura e dell'energia.
  La grave crisi economica in corso da lungo tempo impone una diversa attenzione all'efficienza della spesa: vale per la spesa pubblica in senso stretto, vale per la bolletta energetica.
  La Strategia energetica nazionale, in un quadro che tenta di contemperare le esigenze dell'oggi con gli obiettivi energetici e ambientali di medio e lungo termine, dà risposte soddisfacenti, sia perché, in materia di anidride carbonica, efficienza energetica e fonti rinnovabili, indica obiettivi più ambiziosi di quelli assunti a livello comunitario, sia perché promuove un futuro coerente con la roadmap 2050 prospettata a livello europeo.
  Si tratta di combinare sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. La Strategia energetica nazionale ruota intorno a queste due esigenze ed in sostanza ciò significa dare priorità alle politiche di efficienza della spesa nel senso dell'efficienza nell'uso delle risorse.
  Occorre riconoscere, sotto questo profilo, che negli ultimi anni sono stati commessi molti errori, dal Governo, dal Parlamento e anche da alcune regioni: l'eccesso di incentivazione alle fonti rinnovabili, e in particolare al fotovoltaico, ha causato un repentino aumento degli oneri di sistema per il sostegno a tali fonti, passati da circa 1,5 miliardi di euro l'anno nel 2008 a 12 miliardi stimati per quest'anno, che incidono per oltre il 20 per cento sulla bolletta elettrica.
  Per un verso quanto accaduto ha accelerato il percorso del Paese verso la riduzione del tasso di carbonio del ciclo energetico, ma certamente la rapidità con la quale il fenomeno si è verificato ha lasciato strascichi assai negativi, per il settore energetico e non solo: difficoltà del termoelettrico, aumento dei costi di gestione in sicurezza del sistema, un processo di diffusione sostenuto da sviluppatori e «imprenditori» spregiudicati, talora arricchitisi per la sola capacità di presentare dubbie pratiche di autorizzazione o di lucrare su prezzi dei componenti e dei servizi artatamente elevati, grazie all'eccesso degli incentivi. Né sono migliorate le condizioni di molte imprese del settore fotovoltaico, alcune delle quali dimensionatesi su tassi di sviluppo del settore assolutamente non sostenibili (oltre 9000 MW installati nel 2011).
  Non sono estranei a questi errori le politiche europee in materia di clima ed energia – o, meglio, le modalità con le quali sono attuate – in larga misura intese a promuovere la domanda di prodotti e tecnologie. Per quanto riguarda il fotovoltaico in Italia la spesa annua di incentivazione è passata da 0,1 miliardi di euro l'anno nel 2008 a 6,5 miliardi di euro l'anno nel 2012. Nello stesso periodo, la quota di mercato di moduli fotovoltaici prodotti in Europa è rimasta costante, mentre è raddoppiata quella dei moduli prodotti in Paesi extra UE.
  Occorre quindi chiedersi se, fermi restando gli obiettivi (che tuttavia vanno ripartiti in modo equo tra gli Stati membri), si possano immaginare strumenti più efficaci di quelli finora adottati. In particolare, vale la pena interrogarsi sull'opportunità di profondere, anche a livello comunitario, maggiori sforzi finanziari a sostegno dell'innovazione e dell'industria dei componenti (partendo da quella su cui l'Europa vanta ancora presidi importanti), anziché puntare esclusivamente sul sostegno alla domanda dei componenti, visti gli esiti di questo approccio.
  Questi i temi di più stretta attualità emersi nell'ambito dell'audizione: gli elevati prezzi dell'energia elettrica e le politiche di sostegno alle rinnovabili, le misure per l'incremento dell'efficienza energetica e il dibattito europeo sul pacchetto clima energia al 2030.Pag. 66
  Per quanto concerne i prezzi dell'elettricità, per le nostre imprese, in particolare le medie e piccole, il prezzo dell'elettricità è mediamente più elevato del 30 per cento rispetto ai prezzi praticati alle imprese in altri Paesi comunitari. Ciò ha un impatto molto negativo sulla competitività delle nostre imprese rispetto ai Paesi partner.
  Per attenuare questo gap di prezzo sono necessarie diverse misure: alcune agiranno su leve e assetti di mercato e possono dare risultati nel medio termine, altre invece dovranno essere in grado di dare risultati in tempi brevi. L'emergenza della situazione economica e soprattutto occupazionale impone infatti interventi a efficacia immediata.
  Per la definizione delle misure, il Governo ha in corso di definizione interventi su più voci di costo direttamente o indirettamente associabili a trattamenti di maggior «favore» oggi a vantaggio di singole categorie: su queste voci, è possibile recuperare maggiore efficienza e perseguire una maggiore equità ridistributiva fra chi, in questi anni, ha avuto di più e chi, invece, sta soffrendo gli effetti della crisi economica.
  L'altro tema assai cruciale è quello dell'efficienza energetica: senza dubbio uno dei pilastri della green economy, peraltro prima priorità di intervento della Strategia energetica nazionale, in quanto ha il pregio di essere lo strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni, con un ritorno sugli investimenti positivo per il Paese, di accrescere la sicurezza energetica e di ridurre il deficit della bilancia commerciale e, soprattutto, di stimolare la domanda in un mercato dove sono attive molte imprese italiane, alcune delle quali in posizione di leadership nel panorama internazionale.
  L'Italia ha fissato un obiettivo di riduzione dei consumi di energia di 15,5 Mtep di energia finale al 2020 (20 Mtep in energia primaria), tra i più ambiziosi tra quelli previsti dagli altri Paesi dell'Unione Europea e ha attivato un pacchetto composito di strumenti di policy di tipo: regolatorio; economico (incentivi, detrazioni fiscali); abilitante (finanza; ricerca e sviluppo, comunicazione).
  Riguardo agli strumenti regolatori, sono stati rafforzati gli standard minimi per la prestazione energetica degli edifici (per nuove costruzioni o i rifacimenti importanti), per le emissioni di CO2 dei veicoli (anche in recepimento di normative europee) e per l'insieme dei prodotti rientranti nel campo di azione della direttiva sull'Ecodesign.
  In merito agli incentivi, il meccanismo dei certificati bianchi rappresenta lo strumento più efficace per promuovere l'efficienza energetica. Con il decreto di fine 2012, è stata avviato un percorso di progressivo potenziamento di questo strumento per renderlo più trasparente e accessibile alle imprese ed adeguarlo ai principi della nuova direttiva n. 27 del 2012 sull'efficienza energetica. Attraverso il meccanismo nel periodo 2006-2013 sono stati certificati risparmi per complessivi 17,6 milioni di tep. Il risparmio di energia nel 2013 è stato di 2,3 Mtep a fronte di un costo di circa 600 milioni di euro a valere sulle bollette ed un volume di investimenti stimato in 2 miliardi di euro. L'impatto del meccanismo sulla green economy è rilevante in quanto ha stimolato un mercato di tecnologie ad alta efficienza per la sostituzione e/o l'ammodernamento di processi produttivi nell'industrie tipicamente energivore (acciaio, cemento, vetro, ceramica, carta, etc). Inoltre, ha consentito la nascita di numerose società per servizi energetici (ESCO) in grado di mettere a disposizione delle imprese competenze progettuali per individuare e realizzare progetti di efficienza energetica.
  Un altro strumento incentivante è costituito dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, introdotte nel 2007 e tuttora attive. Il totale degli interventi eseguiti (circa 1,5 milioni al 31 dicembre 2012), ha contribuito a generare un risparmio di energia finale pari 0,86 Mtep/anno. Gli investimenti sostenuti nel 2012 sono stati di circa 2,8 miliardi di euro di cui 1,58 portati in detrazione.Pag. 67
  Il Conto termico, adottato con il decreto 28 dicembre 2012, è un nuovo sistema di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il Conto termico è operativo dal mese di luglio 2013 e si rivolge a due categorie di soggetti: Amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
  Per effetto del decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica approvato dal Consiglio dei Ministri, il mix degli strumenti messi in campo per il raggiungimento dei target di efficienza energetica 2020, sarà potenziato ed ampliato.
  Ulteriore questione trattata riguarda la proposta europea su clima ed energia per il 2030, che sarà un importante dossier nel prossimo semestre, nel quale l'Italia assumerà la Presidenza. L'Italia intende innanzitutto lavorare affinché sia data piena attuazione all'orientamento espresso dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo di marzo scorso, il quale ha trattato, non casualmente insieme, il tema competitività industriale e la proposta comunitaria di obiettivi 2030 di riduzione dei gas serra. Nel documento conclusivo, il Consiglio ha affermato che una coerente politica europea su energia e clima deve assicurare prezzi accessibili, competitività industriale, sicurezza delle forniture e raggiungimento degli obiettivi ambientali.
  L'accrescimento della competitività dell'industria europea, della quale quella italiana è un pilastro fondamentale, è al centro del dibattito europeo, al pari delle politiche in materia di clima ed energia. Occorre uno sforzo per assicurare che i due temi siano affrontati con coerenza e sinergia.
  Il tradizionale approccio comunitario su clima ed energia implica forti politiche di sostegno alla domanda di tecnologie a basso contenuto di carbonio, e confida che tale domanda traini lo sviluppo industriale. Ribadisce quindi l'opportunità che l'Unione rafforzi l'impegno a sostegno diretto dell'innovazione di prodotti e processi, anche con progetti di dimensione europea sulle opzioni più promettenti, a vantaggio dei laboratori e delle industrie che fabbricano componenti per la produzione, la trasformazione e il consumo di energia.
  Sempre in tema di strumenti, ritiene opportuno che sia stabilito un unico obiettivo al 2030, espresso in riduzione delle emissioni di gas serra. Al riguardo va lasciata agli Stati membri la flessibilità di decidere il mix che, nel proprio contesto economico e sociale, potrà ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, anche con una programmazione nazionale degli interventi, nella quale sia ben specificato il ruolo di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, in funzione delle loro particolarità geografiche, economiche-produttive, delle tecnologie migliori e più efficienti per raggiungere l'obiettivo complessivo della riduzione delle emissioni. Ogni Paese membro sarà tenuto a presentare un piano con misure specifiche sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica, che chiariscano le modalità con cui l'obiettivo sulle emissioni verrà conseguito e che saranno sottoposte a monitoraggio e verifica da parte della Commissione, in base al suo potere di stimolare i singoli Paesi membri a conseguire gli obiettivi comuni.
  Ultima questione, non per importanza è quella relativa alla questione di chi paga gli oneri della riduzione delle emissioni: il perseguimento degli ambiziosi obiettivi al 2030 comporterà dei costi, che si stanno valutando, per favorire le tecnologie e le opzioni in grado di ridurre il contenuto di carbonio del sistema energetico.
  Correlate ai temi precedenti sono le politiche europee per la concorrenza interna all'Unione. Recentemente, la Commissione ha approvato le linee guida per gli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia. Queste linee guida mirano, per un verso, ad assicurare che le misure di sostegno siano efficaci e sostenibili per i consumatori, in particolare riconoscendo che alla progressiva maturazione tecnologica delle fonti rinnovabili deve corrispondere la loro integrazione nei mercati e la riduzione, fino all'azzeramento, degli incentivi.Pag. 68
  Sarà inoltre uno dei temi centrali posti dalla presidenza italiana quello di come la politica industriale possa riportare la quota di PIL dell'industria al 20 per cento senza compromettere gli obiettivi ambientali, ossia come gli obiettivi ambientali che i paesi membri dell'Unione europea si sono dati al 2030 possano essere raggiunti senza compromettere l'obiettivo di politica industriale.

Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

  Il Ministro dell'ambiente, Gianluca Galletti, nel rilevare che le politiche industriali non possono prescindere dalle politiche ambientali, ha sottolineato la proficua adozione di coraggiose scelte di politiche ambientali, adottate anche dai precedenti Governi, in particolare per quanto attiene alle misure in tema di clima ed energia, che pertanto sono risultate più avanzate rispetto ad altri Stati.
   Nel considerare inoltre che la tutela dell'ambiente è ormai valore consolidato per la cittadinanza e per la classe imprenditoriale, ha altresì sottolineato l'importanza dell'obiettivo di rendere compatibili le politiche ambientali con le politiche industriali.
  In relazione alla questione dell'Ilva, il Ministro ha rilevato la necessità che ci sia uno sforzo comune al fine di costruire la migliore azienda europea dal punto di vista ambientale e dal punto di vista produttivo.
  Riguardo alla questione attinente al raggiungimento della riduzione di emissioni di CO2, ha precisato che l'obiettivo del Governo è di arrivare alla fine del semestre italiano di presidenza europeo, alla Conferenza di Lima, prevista per fine dicembre, raggiungendo un accordo tra tutti i Paesi per una riduzione del 40 per cento delle emissioni di CO2, suddivisa tra i vari Stati e un target di raggiungimento dell'efficienza energetica pari al 27 per cento. Tenuto conto peraltro dell'impatto che tali target hanno sulle strutture industriali di ogni Paese, risulta indispensabile l'adozione di politiche economiche di bilancio a sostegno del raggiungimento di tali target.
  Relativamente alla normativa in itinere, il Ministro, da un lato, ha auspicato l'impegno da parte del Parlamento al fine di giungere ad una rapida approvazione del collegato ambientale, dall'altro ha sottolineato l'importante misura contenuta nell'articolo 5 della delega per il riordino del sistema fiscale, che deve rappresentare l'occasione per accorpare tutta la normativa fiscale relativa all'ambiente.
  Per quanto attiene alla questione relativa alle perforazioni petrolifere, il Ministro ha ribadito il suo impegno nell'applicare con severità e rigore la normativa vigente in materia, posto che, se la valutazione di impatto ambientale risulterà positiva, non ci si potrà opporre all'opera di trivellazione ove corrisponda ai requisiti stabiliti dalla legge.
  Ha inoltre precisato in merito al tema delle bonifiche l'impegno da parte del Governo all'attuazione di un forte controllo sulle stesse, anche nella prospettiva di introdurre semplificazioni al riguardo, considerato che occorre tener conto degli effetti negativi dal punto di vista economico e di impatto sociale sui territori interessati, senza comunque dimenticare le aziende dei territori interessati.
  Occorre altresì intervenire con efficacia sull'emergenza relativa al dissesto idrogeologico, semplificando il sistema in modo da utilizzare le risorse disponibili in materia e mettendo in atto misure di prevenzione che determinerebbero un importante risparmio, in modo da portare avanti un piano nazionale di sistemazione del territorio finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico.

Sottosegretario per l'economia e le finanze, Giovanni Legnini.

  Per economia verde o green economy, costituisce ormai acquisizione definitiva sia su scala nazionale che internazionale, non si deve intendere un settore di nicchia della politica economica ma piuttosto un complesso di attività finalizzate a riorientare Pag. 69la politica economica e produttiva complessiva di ciascun paese.
  Tale definizione attinge a definizioni, decisioni ed orientamenti emersi anche in sede europea.
  Innanzitutto l'UNEP (Programma ONU per l'ambiente) definisce economia verde quella che comporta «il miglioramento del benessere umano e dell'equità sociale, riducendo in modo significativo i rischi ambientali ed il consumo di risorse» (UNEP 2011).
  Alla Conferenza di Rio del 2012 i Governi hanno sottolineato l'importanza di considerare la green economy come principio guida delle loro politiche di sviluppo.
  Le politiche e gli strumenti di sostegno e sviluppo della green economy sono passati dall'essere considerati un vincolo all'essere visti come risorsa per un diverso modello di sviluppo, riorientando le scelte sia in ambito internazionale che europeo e nazionale.
  La strategia «Europa 2020» riconosce esplicitamente la necessità di creare sinergia tra obiettivi economici e ambientali, e sostiene la transizione verso una ’economia verde’. Migliorare l'efficienza delle risorse è una pietra miliare in questa iniziativa, i cui obiettivi concreti si trovano nella «Roadmap verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse».
  Sulla base di quest'approccio sistemico, finalizzato a suscitare un'evoluzione delle politiche economiche nella direzione della sostenibilità, il Governo italiano, considerando i contenuti noti della strategia Europa 2020, si è munito nel corso degli anni, da ultimo con il piano nazionale delle riforme, di una strategia, di una vera e propria agenda verde.
  Promuovere un migliore utilizzo del capitale naturale, mediante un mix di politiche in grado di internalizzare le esternalità ambientali, consentirebbe di valorizzare alcuni settori strategici del nostro sistema produttivo – la filiera agro alimentare, il turismo, i servizi a elevato valore aggiunto e il sistema industriale nel suo complesso.
  L'obiettivo di tale strategia è la piena affermazione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo in grado di prevenire il degrado ambientale, il depauperamento del capitale naturale, la perdita di biodiversità e di utilizzare in modo efficiente le risorse naturali, creando al tempo stesso nuova occupazione. L'uso efficiente delle risorse risponde alla duplice necessità di stimolare la crescita e assicurare che questa avvenga in modo sostenibile.
  La strategia del Governo, ampiamente descritte nel Piano nazionale di riforma approvato dal Governo ad aprile e promosso a Bruxelles all'inizio di questo mese, si muove in linea con il «Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014» (»Agenda Verde»), tutt'ora all'esame del Parlamento, con le azioni di salvaguardia del territorio e del paesaggio, tra cui in primis il DDL sul contenimento dell'uso del suolo e riuso del suolo edificato, con quelle sul risparmio e l'efficienza energetica, che costituisce la prima priorità della Strategia Energetica Nazionale, fino al recepimento da parte del Governo della direttiva efficienza energetica.
  In questo quadro complessivo per quel che riguarda le competenze proprie del Ministero dell'economia e delle finanze e, più in generale, per la strategia nazionale all'interno del pacchetto 2020, assume rilievo il tema della fiscalità ambientale o della fiscalità energetica.
  In Italia, le tasse ambientali coincidono largamente con le tasse sui prodotti energetici, che costituiscono il 2,3 per cento del prodotto interno lordo, dato riferito al 2012, e le tasse sui veicoli, che costituiscono lo 0,7 per cento del PIL, oltre alle tasse sull'inquinamento da emissioni, sui conferimenti in discarica, parzialmente riferite a livello locale.
  Gli obiettivi per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sono stati definiti a livello comunitario mediante il pacchetto clima energia («Pacchetto 2020») e inglobati nella strategia «Europa 2020» per rilanciare l'economia dell'Unione.
  Nell'aprile 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica Pag. 70della direttiva 2003 con il duplice obiettivo di razionalizzare la tassazione del valore energetico dei combustibili e, in particolare, di introdurre una componente che valorizzi le esternalità negative legate alle emissioni di carbonio, da un lato, e di coordinare la tassazione energetica con il sistema EU ETS, dall'altro, in modo che i livelli di imposizione riflettano uniformemente per tutte le diverse fonti di energia sia le emissioni di CO2 sia il potere calorifero netto.
  In coerenza con le raccomandazioni della Commissione europea, l'articolo 15 della delega fiscale (approvata dal parlamento nel marzo 2014) prevede nuove forme di prelievo finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, assicurandone la compatibilità con lo sviluppo sostenibile in linea con la strategia ’Europa 2020’ di riduzione delle emissioni inquinanti e il coordinamento con i principi della proposta di modifica della direttiva sui prodotti energetici attualmente in discussione in sede comunitaria.
  In linea con questi indirizzi, la delega prevede nuove forme di fiscalità (green taxes) che, compatibilmente con i principi di neutralità fiscale, siano finalizzate ad incoraggiare comportamenti virtuosi in materia di tutela ambientale e a penalizzare, nel contempo, l'impiego di prodotti più dannosi.
  L'altra misura incentivante che è stata illustrata e definita rilevante ai fini di una politica economica e fiscale ecosostenibile è quella che riguarda le misure di efficienza energetica degli edifici, il c.d. Ecobonus.
  Con la Legge di Stabilità per il 2014 è stato prorogato «l'Ecobonus», aumentando l'agevolazione, che consiste in detrazioni dall'Irpef o dall'Ires, nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50 per cento per le spese che saranno effettuate nel 2015. Per le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione sarà del 65 per cento fino al 30 giugno 2015; poi per un anno ancora, fino al 30 giugno 2016, si abbasserà al 50 per cento. Dal primo gennaio 2016, invece, per le abitazioni indipendenti (per i condomini dal primo luglio 2016) la detrazione sarà prevista nella misura del 36 per cento.
  In prospettiva si pone il tema della estensione a regime di tali agevolazioni, compatibilmente con il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, ed in considerazione del carattere anticiclico della misura stessa sugli investimenti privati nel settore dell'edilizia.
  Per quanto riguarda il tema Europa 2020 è stato evidenziato come agli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica del protocollo di Kyoto e il recepimento nel nostro ordinamento del pacchetto clima-energia nel quadro della strategia Europa 2020, hanno fatto seguito interventi urgenti in favore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
  Tali misure, pur avendo permesso sostanziali miglioramenti del profilo emissivo del Paese, necessitano di essere ulteriormente rafforzati per raggiungere gli obiettivi del cosiddetto Pacchetto 20-20-20. Nel contesto del controllo delle emissioni inquinanti si inserisce anche il sistema europeo di scambio dei permessi di inquinamento negoziabili – l'Emission Trading System - uno strumento armonizzato a livello europeo, in prospettiva in grado di contenere le emissioni di gas serra del settore termoelettrico e dei settori industriali, limitando le disparità di trattamento tra imprese dello stesso settore di paesi diversi. Si evidenzia che le misure già adottate, in corso o previste per aumentare la quota delle fonti di energia rinnovabile e il risparmio energetico dovrebbero consentire il raggiungimento e in alcuni casi il superamento degli obiettivi nazionali fissati per l'Italia.
  Sul tema del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo il Paese deve inoltre valorizzare le straordinarie risorse di cui dispone: l'ambiente, il territorio, il patrimonio agroalimentare. Questo significa scommettere sulle opportunità offerte dall'economia verde e prestare un'attenzione costante e sempre maggiore alle fragilità che caratterizzano il territorio, a partire dai rischi prodotti dal dissesto idrogeologico. Pag. 71Perciò il Governo con il PNR 2014 ha programmato le unità di missione per accelerare le procedure relative alla realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e la tutela del territorio con nuovi stanziamenti per 1,5 miliardi.
  Altro snodo cruciale della politica del Governo italiano riguarda la nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 che quella del fondo di sviluppo e coesione, nell'ambito dei quali vi sono almeno quattro obiettivi tematici che hanno un'incidenza e un'influenza diretta in quanto finalizzati a conseguire gli obiettivi dello sviluppo dell'economia verde.
  Si tratta in particolare dell'obiettivo del trasporto urbano sostenibile, di quello del cambiamento climatico, dell'obiettivo relativo alla prevenzione e gestione dei rischi, alla gestione dei rifiuti e all'eliminazione delle strozzature delle infrastrutture di rete, per citare i più rilevanti.
  Nel corso dell'audizione è’ stato, infine, sottolineato come durante l'importante impegno della Presidenza di turno dell'Unione europea, che l'Italia sarà chiamata a svolgere il nostro Paese avrà a disposizione una preziosa occasione per affrontare in maniera condivisa e coerente i temi della green economy, incluso quello e, in particolare, della fiscalità ambientale. Altri temi prioritari della Presidenza italiana riguarderanno il pacchetto clima energia per il post 2020 (con la riforma del sistema europeo di emission trading (ETS) a sostegno della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra quale elemento qualificante); la maggiore integrazione delle priorità ambientali nel semestre europeo in un'ottica di promuovere le sinergie con la crescita economica; infine, la protezione della biodiversità e dei servizi resi dal sistema ecologico che occupa un ruolo di primo piano nelle priorità ambientali della Presidenza italiana.

Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  Secondo il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali la crescita verde costituisce ormai un elemento di riferimento per le strategie di policy della maggior parte delle economie avanzate; se l'obiettivo è quello di continuare a innalzare i livelli di benessere e salute della popolazione, infatti, il perseguimento di una crescita eco-compatibile rappresenta una scelta ineluttabile.
  L'Unione europea ha in tal senso ampiamente inglobato nella sua strategia di crescita l'attenzione verso l'ambiente, puntando verso una crescita a bassa emissione di CO2, stimolando l'efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica.
  Altrettanto evidenti sono gli sforzi compiuti dal G7 e dalle Nazioni Unite per trovare un consenso sull'obiettivo del contenimento delle emissioni nocive per l'ambiente e la transizione verso un'economia che faccia un uso più attento ed efficiente delle risorse. Non a caso, la stessa Unione europea ha affermato che la sfida degli anni futuri è per un'economia che sia insieme intelligente, sostenibile e competitiva.
  I benefìci di una rapida transizione verso una green economy sono notevoli. L'OCSE ha stimato in 9 milioni il numero di decessi che si potrebbero evitare in tutto il mondo riducendo l'inquinamento dell'aria, delle falde acquifere, decessi che colpiscono prevalentemente i bambini con meno di 5 anni. In termini economici, per citare un solo esempio, sono stimati in 112.000 miliardi di dollari i risparmi complessivi derivanti dal ricorso a fonti di energia diverse dal carbone.
  Occorre promuovere e sviluppare politiche energetiche in grado di accompagnare la transizione, valutare l'introduzione di incentivi e disincentivi fiscali in grado di accelerare la transizione verso un uso delle risorse più efficiente e compatibile con l'ambiente e, infine, prevenire i possibili disagi associati a una trasformazione del mondo e del mercato del lavoro che vedrà a mano a mani diventare obsolete determinate tipologie di produzione e di competenze per sostituirle con altre e rendere così la crescita verde un fenomeno inclusivo.Pag. 72
  In tal senso, va parimenti ribadito l'enorme potenziale in termini occupazionali di un passaggio verso la green economy.
  Anche se non è semplice quantificare l'evoluzione dei cosiddetti greenjobs, gli studi della Commissione europea sull'argomento hanno evidenziato come durante il periodo di crisi, gli ultimi 7 anni, l'occupazione nel settore della produzione di beni e servizi ambientali sia cresciuta del 20 per cento, arrivando quasi a 4,5 milioni di posti di lavoro.
  Per quanto riguarda l'Italia, dal rapporto di Green Italy 2013 presentato da Unioncamere e Fondazione Symbola si evince come sia cresciuto negli ultimi anni il numero di imprese che investono in tecnologie green destinate a ridurre l'impatto ambientale e a risparmiare energia e come da tali imprese nasca una forte domanda di competenze giovani e innovative.
  Dall'inizio della crisi a oggi, più di un'impresa su 5 ha scommesso proprio sulla green economy.
  Va considerato, inoltre, che attualmente nella nostra economia gli occupati verdi, i cosiddetti green jobs, sono più di 3 milioni. Accanto a questi vanno considerate altre 3 milioni 700.000 figure attivabili proprio dalla green economy, cioè soggetti già regolarmente occupati che possono essere impegnati a lavorare in settori e filiere green.
  Dal 2008 a oggi, anche senza tener conto dell'agricoltura, 328.000 aziende italiane dell'industria dei servizi con almeno un dipendente hanno investito o lo faranno quest'anno in tecnologie green per ridurre l'impatto ambientale e risparmiare energia. Si tratta di più del 20 per cento di tutte le imprese nazionali.
  Dunque, la green economy rappresenta un terreno sul quale costruire le basi per una ripresa sia della produttività sia della competitività esterna del nostro Paese, indicata come il vero fattore di crescita. Sappiamo, infatti, che l'espressione green job non si limita a indicare quei lavori direttamente collegati alla produzione di beni e servizi ecocompatibili.
  Nella definizione adottata dall'ILO (International Labour Organization), i lavori verdi sono tutte quelle occupazioni che contribuiscono a salvaguardare, recuperare o migliorare la qualità dell'economia, ovvero tutti quei lavori che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale delle attività di impresa attraverso la riduzione dei consumi di energia, materie prime e acqua, la riduzione di emissioni di carbonio e gas serra, la minimizzazione o la riduzione di tutte le forme di inquinamento, la protezione o la rigenerazione degli ecosistemi e della biodiversità.
  Un caso emblematico di come la green economy possa generare occupazione nei settori tradizionali e imprese di piccola dimensione è quello degli sgravi fiscali associati alla riqualificazione energetica e alla ristrutturazione edilizia da parte delle famiglie.
  Questi cambiamenti hanno generato anche l'emergere di nuove figure professionali particolarmente innovative e collegate allo sviluppo della green economy. L'ISFOL, l'Istituto di ricerca vigilato e controllato dal Ministero del lavoro, ha individuato quelle prioritarie e principali, come l'esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico-ambientale, l'esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale, il promotore consulente di materiali edili a basso impatto ambientale, l'esperto di qualificazione in campo energetico e ambientale delle imprese edili, tutte figure che in qualche modo dicono come il campo professionale e lavorativo collegato alla green economy sia interessato da profonde innovazioni, sia nelle competenze sia nelle configurazioni dei sentieri professionali delle persone che vi lavorano.
  Nell'ambito, ancora, della filiera corta agroalimentare ed ecosostenibile sono state individuate, in particolare, tre nuove figure professionali: l'esperto in programmazione e pianificazione dei processi produttivi a filiera corta, il responsabile della gestione ambientale e qualità, il tecnico dei processi produttivi a filiera corta.
  Le politiche fiscali, quelle industriali, quelle energetiche e quelle del lavoro, qui Pag. 73particolarmente evidenziate, devono avere un'unica direzione, in modo da far sì che gli investimenti in tecnologie ecocompatibili possano, da un lato, disincentivare le attività con forte impatto ambientale e, dall'altro, promuovere conoscenze e competenze nuove nelle imprese e tra i lavoratori. Le politiche del lavoro hanno, quindi, un peso particolare nel gestire la transizione dell'economia verde, ma la loro efficacia dipende da come e quanto esse riusciranno a integrarsi in un disegno strategico più ampio.
  In particolare, le politiche devono essere ispirate a tre criteri nel governo del mercato del lavoro: vedere come riuscire ad anticipare e prevenire i mismatch che possono generarsi tra domanda e offerta di competenze necessarie proprio dentro questa transizione; gestire l'inevitabile ristrutturazione connessa al progressivo abbandono di produzioni ad alto consumo energetico verso forme di produzione più efficienti e a bassa emissione di CO2; come facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro.
  I settori innovativi necessitano di un sufficiente apporto di capitale umano principalmente, ma non esclusivamente, dotato di competenze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Occorre, quindi, colmare in tempi rapidi quel gap che vede l'Italia come uno dei Paesi con la minore incidenza di lavoratori laureati anche tra i giovani.
  L'ISFOL ha osservato che, in quest'ultimo decennio, c’è stato uno sviluppo nel campo della formazione universitaria, quello delle lauree triennali, un particolare sviluppo delle lauree cosiddette verdi, a indirizzo ambientale. Indagini successive hanno verificato una buona potenzialità occupazionale dei giovani che hanno scelto queste tipologie di lauree, con più della metà dei giovani che si sono occupati nei primi 3 anni.
  In secondo luogo, questi giovani hanno avuto particolare soddisfazione, ossia hanno trovato una coerenza tra il percorso formativo e lo sviluppo professionale che hanno poi intrapreso.
  In terzo luogo, nel tipo di occupazione e remunerazione, non si tratta di occupazioni precarie o incerte, ma fondamentalmente di lavori dipendenti a tempo indeterminato.
  Altro campo sempre riguardante la formazione, si è avuta un'offerta formativa abbastanza ben distribuita sul territorio anche sul versante di prima formazione professionale o di formazione professionale specializzata. Tutto questo ha avuto un incremento particolare fino al 2010. Successivamente, invece, c’è stata una riduzione di quest'offerta dovuta a un fattore esogeno, nel senso che buona parte delle risorse anche derivanti dal fondo sociale europeo in capo alle regioni è stata ridestinata a finanziare gli ammortizzatori sociali. Non solo questo settore della formazione professionale nell'area dei mestieri verdi, quindi, ha avuto un andamento decrescente, ma questo si è determinato anche in altri settori.
  In questi ultimi anni, invece, dal 2010 in poi, la formazione ambientale è andata concentrandosi prevalentemente su azioni di formazione continua, di breve durata e di risposta alle domande provenienti dal mercato e dalle aziende, volte all'adeguamento delle normative ambientali vigenti, alla riqualificazione e ricollocazione lavorativa e all'esigenza di una riconversione sostenibile e di una diversificazione dei processi produttivi e dei servizi green offerti.
  In buona sostanza, mentre tra il 2001 e il 2010 c’è stata un'offerta formativa pubblica consistente e variegata, peraltro distribuita su tutto il territorio nazionale, negli ultimi anni l'offerta di formazione ambientale si è concentrata su corsi di breve durata, sostanzialmente originati da domande delle aziende orientate ad adeguare le competenze dei propri lavoratori alle normative vigenti.
  Infine, la formazione professionale può essere uno strumento complementare per gestire le ristrutturazioni del tessuto produttivo.

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Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  Secondo il rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, rientra nella green economy la dimensione sostenibile dell'agricoltura che integra le risorse naturali locali e i processi biologici per ripristinare e migliorare la fertilità del suolo, favorire un uso più efficiente dell'acqua, aumentare la biodiversità delle colture e del patrimonio zootecnico, ridurre l'uso della chimica per la gestione di parassiti e infestanti e promuovere l'occupazione all'interno di aziende agricole di piccola scala.
  L'agricoltura offre quindi importanti opportunità pratiche in termini di green economy, anche legate alla mitigazione degli effetti e all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso azioni di carbon sequestration e l'aumento della resilienza del suolo che, per la maggior parte, va attribuita alla presenza di una maggiore biodiversità.
  In quest'ottica il Ministero delle politiche agricole ritiene che l'agricoltura dovrà essere sempre più orientata a conseguire: riduzione dell'emissione dell'anidride carbonica nell'aria ed aumento del contenuto di carbonio organico nel suolo, attraverso l'adozione di apposite tecniche colturali; diminuzione e razionalizzazione dei fattori necessari alla produzione agricola (acqua prodotti chimici); razionalizzazione del processo produttivo zootecnico e dell'uso delle macchine agricole; preferenza per processi produttivi a basso bilancio energetico; tutela della biodiversità vegetale ed animale.
  Il rappresentante del ministero ha sottolineato quindi che la natura sostenibile dell'agricoltura come nuovo modello produttivo ha trovato collocazione anche all'interno del primo pilastro della Politica Agricola Comune, se si considera che, all'interno della nuova strutturazione dei pagamenti PAC, trova ampio spazio il pagamento per pratiche agricole benefiche per l'ambiente (mantenimento di prati e pascoli permanenti, oltre che delle colture arboree, presenza di isole ecologiche (Ecological Focus Area – EFA), ovvero di porzioni di superfici a seminativo sottratte alla produzione, dove è vietato l'uso di pesticidi e fortemente limitato l'utilizzo di fertilizzanti) alle quali è destinato il 30 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti condizionato al rispetto di talune misure finalizzate alla resilienza ai cambiamenti climatici, al mantenimento della biodiversità, allo stoccaggio della C02, alla conservazione del suolo.Anche le politiche del secondo pilastro prestano particolare attenzione alla sostenibilità ambientale delle attività agricole, visto che il totale della spesa pubblica, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) più il cofinanziamento, nel settennio 2014-2020, ammonterà complessivamente a circa 21 miliardi di euro, di cui il 38,8 per cento destinato a obiettivi di carattere ambientale, in particolare a misure dirette a orientare i comportamenti aziendali verso pratiche più sostenibili e con finalità multiple, quali la riduzione dell'uso delle risorse idriche e energetiche, il miglioramento della qualità dei suoli, il mantenimento del paesaggio rurale o lo stoccaggio di carbonio, pratiche che impegnano gli operatori agricoli oltre il dovuto, e che devono, pertanto, essere compensate.
  Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole ha poi concentrato la sua attenzione su uno dei comparti-emblema della green economy: le agro energie, e quindi la produzione di energia da biomasse e biogas utilizzando prevalentemente scarti e residui delle produzioni agricole e agro-alimentari, che hanno avuto un'enorme diffusione negli ultimi anni. Infatti più di mille degli impianti a biomasse e a biogas realizzati fino a febbraio del 2014 risultano di proprietà di imprese agricole, con un contributo al fatturato del settore pari a circa 2,5 miliardi di euro e con una stima in termini di occupazione di circa 1.600 occupati solamente per gli impianti di biogas, senza poi considerare l'intera filiera legno-energia che comprende 80mila imprese per oltre 500mila lavoratori.Pag. 75
  Alla promozione delle agro energie è poi finalizzato il Decreto biometano del 5 dicembre 2013 che offre al settore agricolo opportunità di integrazione del reddito del tutto nuove in un settore fortemente innovativo.
  Il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole ha evidenziato l'orientamento del Ministero a proseguire la promozione in tale settore favorendo la semplificazione delle procedure collegate alla gestione degli interventi agro energetici, l'effettiva attuazione del Decreto biometano, nonché il proseguimento degli interventi di efficienza energetica avviati con il decreto 6 luglio 2012 e con quello «conto termico» (interventi di efficienza energetica), anche al fine di evitare la sperequazione territoriale che ha accompagnato la crescita delle fonti rinnovabili in ambito agricolo, particolarmente concentrate nel Nord-Italia, mentre anche le Regioni meridionali offrono un notevole potenziale di biomasse da valorizzare.
  In tale prospettiva il Ministero Politiche Agricole ha attivato il Tavolo di filiera per le bioenergie al quale partecipano tutti gli attori della filiera e delle amministrazioni centrali e locali, con il compito di arrivare a un Piano di settore che prevede come azioni prioritarie: un ruolo centrale dell'agricoltura per lo sviluppo delle energie rinnovabili, interventi per la ricerca e l'innovazione, maggior diffusione di attività di formazione e informazione, efficienza energetica, sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e bioraffinerie con la previsione di attivare un tavolo specifico per la chimica verde.
  Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole ha concluso evidenziando come la crescita di produzioni basate sulla chimica verde costituisce la nuova frontiera di sviluppo strettamente collegata alle produzioni agricole e in particolare alla valorizzazione dei sottoprodotti e dei residui ma anche di colture che non contrastino con quelle a finalità alimentare, anche grazie alla re-introduzione di pratiche di avvicendamento colturale. In tale prospettiva occorrerà abbattere gli attuali costi eccessivi dei bioprodotti per le basse rese di processo, valorizzando quindi tutti i coprodotti e scarti generati nelle differenti fasi del ciclo produttivo, includendo anche una destinazione energetica dei residui finali, sanza comunque dimenticare la necessità di semplificazione degli iter burocratici/amministrativi per la realizzazione degli impianti, l'esigenza di maggiore chiarezza normativa che aiuti i consumatori e produttori ad orientarsi nella difficile «lettura» delle loro scelte di consumo e il riconoscimento del valore sociale ed ambientale dell'innovazione che viene immessa sul mercato, senza che questo comporti necessariamente incentivi economici specifici.

4. Considerazioni conclusive.

  È ormai opinione largamente condivisa che l'attuale crisi sia non soltanto economica e finanziaria ma anche ambientale e molti ritengono che questa in generale ponga la necessità di riconsiderare il tradizionale modello economico.
  Quest'ultimo, imperniato sulla cosiddetta brown economy, si è di fatto basato sullo sfruttamento di risorse naturali, a lungo ritenute infinite, e sulla scarsa attenzione agli impatti delle attività antropiche su ambiente, società e qualità della vita.
  Al contrario la green economy non solo riconosce i limiti del pianeta, ma li rimarca come confini all'interno dei quali deve muoversi il nuovo modello economico basato su un uso sostenibile delle risorse ed una riduzione drastica degli impatti ambientali e sociali, ai fini di un miglioramento generalizzato della qualità della vita. In questo senso, la green economy si configura come un nuovo modello economico tout court e non può e non deve essere considerata semplicemente come la parte «verde» dell'economia.
  Nel panorama internazionale, numerose sono le definizioni di green economy e le strategie e road maps di cui si sono dotati i vari organismi internazionali e sovranazionali. Le diverse definizioni concordano sostanzialmente sul fatto che la Pag. 76green economy punta a migliorare la qualità della vita di tutto il genere umano, riducendo le disuguaglianze nel lungo termine, e intanto non esponendo le generazioni future ai preoccupanti rischi ambientali e a significative scarsità ecologiche. E anche se l'OCSE parla di crescita verde, e non di economia verde, è opinione sempre più diffusa che queste definizioni non solo non debbano essere messe in contrapposizione l'una con l'altra, ma che «crescita verde» e «economia verde» vadano anzi essenzialmente nella stessa direzione. È giusto precisare anche che la definizione di green economy (o green growth) non sostituisce quella di sviluppo sostenibile, ma ne diviene un necessario passaggio: la sostenibilità rimane un fondamentale obiettivo a lungo termine, ma per arrivarci bisogna lavorare verso un'economia verde. In questo senso la green economy è il mezzo e il fine di se stessa, poiché come strumento (e quindi il mezzo) attuativo dello sviluppo sostenibile diventa una «fase di transizione», la via per gestire il cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile e, allo stesso tempo, conduce ad un nuovo modello economico (e quindi il fine) stabilmente sostenibile. Per compiere tale transizione, occorre che vi siano delle specifiche condizioni quali regolamenti nazionali specifici, politiche ad hoc, sovvenzioni e incentivi di sostegno, investimenti che ridefiniscano in modo profondo il tessuto istituzionale internazionale con una nuova governance globale.
  Un'economia verde riconosce e investe nel capitale naturale, considerando la biodiversità come il tessuto vivente proprio di questo pianeta, che contribuisce al benessere umano e fornisce le economie di risorse preziose sotto forma di servizi elargiti gratuitamente. Questo cosiddetto «ecosistema di servizi» è rappresentato principalmente in natura da beni pubblici, che sono invisibili economicamente, e per questo sottovalutati e mal gestiti.
  Una giusta economia, in questo caso davvero verde, stima il valore economico di questi ecosistemi e li introduce, così come gli altri beni, nel mercato economico. Risorse naturali come foreste, laghi, zone umide e bacini fluviali sono componenti essenziali del capitale naturale ed assicurano la stabilità del ciclo dell'acqua e dei suoi benefici per l'agricoltura e per le famiglie, il ciclo del carbonio e il suo ruolo nella mitigazione del clima, la fertilità del suolo e il suo valore per la produzione delle colture, i microclimi locali per gli habitat.
  Alcuni paesi hanno raggiunto livelli elevati di sviluppo umano, ma spesso a scapito del loro capitale naturale e della loro qualità ambientale, pregiudicata molto spesso dalle alte emissioni di gas serra. La sfida per questi paesi è quella di ridurre la loro impronta ecologica senza compromettere il proprio benessere. Altri paesi mantengono ancora relativamente bassa l'impronta ecologica, ma hanno bisogno di migliori livelli di benessere. La loro sfida è quella di riuscirvi senza aumentare drasticamente la propria impronta ecologica.
  La definizione di green economy per l'UNEP (il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite) scaturisce da un'approfondita analisi, non solo economica, che tiene in debito conto tutte le risorse naturali da cui la specie umana trae beneficio senza alcun compenso corrisposto. L'analisi praticamente si basa su una equa considerazione economica del capitale naturale nel suo complesso, unico modo per compensare i paesi in difficoltà, che pur ricchi di materie prime sono ben lontani dal raggiungere i livelli di benessere dei paesi industrializzati. L'UNEP traccia un manifesto ben preciso per l'attuazione di un'economia verde e lo fa attraverso l'indicazione di investimenti verdi sostanzialmente indirizzati in due ambiti fondamentali: l'approvvigionamento e l'utilizzo sostenibile del capitale naturale e dell'energia.
  Questi due ambiti vengono poi declinati attraverso 11 elementi chiave di un modello di sviluppo sostenibile afferente in parte alla sfera del capitale naturale (foreste, acqua, agricoltura e pesca), in parte a quella dei settori produttivi (fonti rinnovabili, Pag. 77industria manifatturiera, produzione di rifiuti, edilizia, trasporti, turismo e città).
  L'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) promuove la crescita verde, un modello di sviluppo in grado di garantire, anche alle generazioni future, le risorse e i servizi ambientali sui quali il nostro benessere si basa. La green growth affida un ruolo estremamente importante all'innovazione tecnologica, in grado di disaccoppiare la crescita dalla dipendenza di capitale naturale, unico «master driver» della transizione verso una green economy.
  La crescita verde porterà nuove idee, nuovi imprenditori e nuovi modelli di business, contribuendo così alla creazione di nuovi mercati e, infine, alla creazione di nuovi posti di lavoro e di trasformazione industriale.
  Imprese leader e imprenditori stanno esplorando le opportunità di business verde, a volte basate sul pensiero sistemico e su innovazioni radicali, con l'obiettivo di catturare e creare valore da nuovi modelli di business.
  Il concetto di crescita verde ha il potenziale per affrontare le sfide economiche ed ambientali e per aprire nuovi percorsi di crescita attraverso diversi canali:
   Produttività: incentivi per una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e dei beni naturali che portino ad un miglioramento della produttività, riducendo il consumo di materia ed energia e rendendo le risorse disponibili al più alto valore d'uso.
   Innovazione: opportunità per l'innovazione, incentivata da politiche adeguate che consentano nuovi modi di affrontare i problemi ambientali.
   Nuovi mercati: creazione di nuovi mercati stimolando la domanda di nuove tecnologie, beni e servizi verdi, anche ai fini di creazione di nuove opportunità di lavoro.
   Fiducia: aumentare la fiducia degli investitori attraverso una maggiore prevedibilità riguardo alle modalità con cui i governi sono chiamati a rispondere alle principali questioni ambientali e stabilità delle decisioni prese.
   Stabilità: condizioni macroeconomiche più equilibrate, che riducano la volatilità dei prezzi delle risorse.

  In linea con la strategia OCSE sull'innovazione si pone anche il piano d'azione dell'Unione Europea che considera il modello di business eco-innovativo fondamentale per la promozione di un'innovazione ecosostenibile.
  L'UE vede la green economy come strumento per lo sviluppo sostenibile, e accoglie e sottolinea la compatibilità delle definizioni di green growth e green economy.
  Nella road map europea le prime misure sono quelle inerenti le risorse e il capitale naturale: l'Unione Europea si sta impegnando a (1) favorire la creazione di partner ariate internazionali per la gestione sostenibile della risorsa idrica e per estendere l'accesso all'energia, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e promuovendo le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; (2) tutelare l'ambiente marino e gli oceani invitando i paesi non ancora firmatari a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); (3) promuovere la sostenibilità dell'agricoltura, dell'uso del suolo e dell'approvvigionamento alimentare, costituendo, anche in questo ambito, partenariati internazionali; (4) combattere la deforestazione e promuovere la gestione sostenibile delle foreste. Inoltre l'UE individua la cooperazione scientifica e tecnologica come unica via per istituire un quadro internazionale di riferimento come soluzione ai problemi collettivi di portata planetaria quali i cambiamenti climatici, l'approvvigionamento di energia e materie prime, l'utilizzo di prodotti chimici e sostanze pericolose.
  La strategia europea propone una finanza innovativa, supportata da incentivi, nella quale i nuovi strumenti di finanziamento giocano un ruolo innovatore delle politiche in settori quali ad esempio cambiamenti Pag. 78climatici e biodiversità, e un miglioramento della governance internazionale attraverso un rafforzamento delle strategie di sviluppo sostenibile, a cominciare dalle politiche per l'ambiente.
  Proprio grazie a questa impostazione e a queste scelte strategiche l'Europa può raccontare dati e risultati significativi che collegano le politiche green con le nuove dinamiche del lavoro.
  Ciò è accaduto in queste settimane (16-17 luglio 2014) durante l'incontro informale dei Ministri dell'Ambiente e del Lavoro dell'UE che si è svolto a Milano.
  Nell'Unione Europea la crescita annuale dell'occupazione verde è stata del 2,7 per cento dal 2000 al 2008 ed è passata dai 2400000 posti di lavoro del 2000 ai 3400000 nel 2012. Risulta cioè evidente come agire per la sostenibilità, oltre a tutelare l'ambiente, aiuta l'occupazione.
  Secondo l'analisi europea ogni riduzione di un punto percentuale nell'uso delle risorse porta dai 100000 ai 200000 nuovi posti di lavoro e questo potrebbe produrre 1400000 – 2800000 posti di lavoro entro il 2020.
  Il Ministro dell'Ambiente italiano, Galletti, ha sottolineato che « le potenzialità occupazionali offerte dall'economia verde sono indiscutibili e il dato per noi più significativo contenuto nella Comunicazione europea è che con l'aumento della produttività delle risorse in Europa potrebbero essere creati più di 20 milioni di posti di lavoro fino al 2030». E poi ha aggiunto che: «la Comunicazione della Commissione Europea sui green jobs, pubblicata il 2 luglio scorso, conferma che fra il 2002 e il 2011 sono stati creati in Europa circa 4 milioni di ’lavori verdi’ e, di questi, circa un milione è stato creato fra il 2007 e il 2011, negli anni più duri della crisi economica».
  Di fronte a questo quadro d'insieme che delinea i contorni e i contenuti di una nuova e possibile fase di crescita e di sviluppo a livello globale e europeo, l'Italia è chiamata non semplicemente a fare la propria parte ma a rilanciare i tratti della sua originalità proprio assumendo i criteri e i principi guida della green economy.
  Del resto la crisi che da anni ha colpito la nostra economia, se da un lato ha evidenziato i ritardi e le fragilità del nostro paese, dall'altro ha lasciato intatte tutte quelle peculiarità, quelle vocazioni e quelle capacità che consentono di vedere, nel modello di sviluppo sostenibile, la possibilità di tenere insieme innovazione, benessere e coesione sociale.
  Si tratta di un modello originale che punta dritto al cuore della nostra identità, della nostra storia, perché sa combinare la crescita economica con la tutela delle migliori risorse del Paese: dalle competenze alla qualità della vita, dalle bellezze naturali e culturali alle relazioni sociali.
  Un modello in grado di valorizzare la biodiversità, la tipicità e i saperi dei territori, le cui basi poggiano su quel patrimonio di imprenditorialità diffusa che, dalle imprese familiari al non profit, ha le sue radici nel territorio ma sa guardare al mondo.
  Il percorso di riconversione in chiave green del sistema produttivo italiano deve passare, e sta passando, non solo attraverso il fattore «capitale», espresso dall'impegno delle imprese nell'investire in tecnologie green per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni e trasferire un di più di competitività ai beni e servizi prodotti, ma anche attraverso quello del «lavoro», per mezzo della ricerca di figure professionali le cui competenze, se ben formate, sono in grado di imprimere all'impresa un salto di qualità verso la frontiera della green economy.
  Di particolare interesse è la fotografia del Paese che emerge dal Rapporto 2013 «Green Italy. Nutrire il futuro» elaborato da Unioncamere e Fondazione Symbola che ricostruisce la forza e racconta le eccellenze della green economy nazionale.
  Ciò che risulta evidente è che la green economy è un nuovo paradigma produttivo che esprime, nel nostro paese, la parte propulsiva dell'economia.
  Infatti, dall'inizio della crisi, nonostante la necessità di stringere i cordoni della borsa, più di un'impresa su cinque ha scommesso sulla green economy. Che, Pag. 79quindi, è stata percepita come una risposta alla crisi stessa, e non ha deluso le aspettative.
  Chi investe green è più forte all'estero: il 42 per cento delle imprese manifatturiere che fanno eco-investimenti esporta i propri prodotti, contro il 25,4 per cento di quelle che non lo fanno.
  Green economy significa innovazione: il 30 per cento delle imprese del manifatturiero che investono in eco-efficienza ha effettuato innovazioni di prodotto o di servizi, contro il 16,8 per cento delle imprese non investitrici. E significa redditività: il 21,1 per cento delle imprese manifatturiere eco-investitrici ha visto crescere il proprio fatturato nel 2012, tra le non investitrici è successo solo nel 15,2 per cento dei casi.
  Dalla green economy nazionale arrivano segnali positivi anche sul tema dell'occupazione giovanile: il 42 per cento del totale delle assunzioni under 30 programmate nel 2013 dalle imprese dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente è stato fatto proprio da quel 22 per cento di aziende che hanno realizzato investimenti green. E anche sul fronte dei diritti, se guardiamo ai green jobs, tra le assunzioni a carattere non stagionale, l'incidenza delle assunzioni a tempo indeterminato è del 52 per cento, mentre scende al 40,5 per le figure non connesse al settore green.
  Di fronte a questi dati è del tutto evidente che la green economy non è un settore dell'economia, ma un tracciante verde che percorre il sistema produttivo italiano e che, a ben guardare, delinea il ritratto più fedele del nuovo «Made in Italy».
  Peraltro scorrendo l'elenco dei settori che investono green con più convinzione si trovano proprio quelli trainanti del Made in Italy, quelli più tradizionali e quelli di più recente acquisizione: il comparto alimentare (27,7 per cento contro una media del complesso dell'industria e dei servizi del 22 per cento), quello agricolo (49,1 per cento), il legno-mobile (30,6 per cento), il settore della fabbricazione delle macchine ed attrezzature e mezzi di trasporto (30,2 per cento), e poi tessile, abbigliamento, calzature e pelli (23 per cento).
  In sostanza la green economy è la spinta vitale di un'Italia che sa essere più competitiva e più equa, perché fondata su un modello produttivo diverso.
  Un modello in cui tradizione e innovazione, sostenibilità e qualità si incrociano realizzando una nuova competitività.
  L'Italia non può considerarsi una delle vittime della globalizzazione. Piuttosto è un paese che sta cercando di approfittarne per modificare profondamente la propria specializzazione internazionale, modernizzandola, proprio grazie alla green economy. Creando valore aggiunto in settori che, per molti osservatori, erano senza speranze e promuovendo nuove specializzazioni in altri settori, in cui oggi siamo leader.
  Non è un caso, dunque, se nel 2012 siamo stati tra i cinque paesi al mondo (con Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud) ad avere un saldo con l'estero superiore ai 100 miliardi di dollari (per i manufatti non alimentari). Tra ottobre 2008 e giugno 2012 – mentre sul mercato interno domanda e produzione crollavano per la crisi e l'austerità – il fatturato estero dell'industria italiana è cresciuto più di quello tedesco e francese.
  La green economy, insomma, fa già parte del presente della nostra economia. E può diventarne il futuro.
  Affinché ciò avvenga e si imbocchi definitivamente la strada della green economy, in Italia bisogna immaginare e tradurre concretamente un vasto programma di riforme strutturali in grado di riorientare risorse, investimenti, comportamenti.
  Green Economy significa prodotti di qualità, lavoro di qualità (e dunque dignità del lavoro), efficienza della Pubblica Amministrazione e trasparenza nei passaggi decisionali, legalità e rispetto delle regole, meccanismi di premialità per le pratiche migliori e disincentivi per quelle peggiori.
  L'Italia deve affrontare i suoi mali antichi, che vanno ben oltre il debito pubblico e che la crisi ha reso ancora più opprimenti: le disuguaglianze sociali, l'economia in nero, quella criminale, il ritardo del Sud, una burocrazia spesso persecutoria e inefficace. Deve rilanciare il mercato Pag. 80interno, stremato dalla recessione, dall'austerità e dalla paura. E deve saper fare tesoro della crisi per cogliere le sfide, e le opportunità, della nuova economia mondiale.
  Se questo è vero allora green economy significa investimenti ingenti su scuola, formazione e ricerca; significa ridare impulso ad una politica che sia in grado di programmare e orientare nel medio-lungo periodo; significa cura scrupolosa del territorio nelle sue diverse declinazioni: città, ambiente, cultura, agricoltura, paesaggio, infrastrutture.
  Tra le priorità e le urgenze:
   riforma fiscale ecologica che sposti il carico fiscale, senza aumentarlo, a favore dello sviluppo degli investimenti e dell'occupazione green.
   attivare programmi per un migliore utilizzo delle risorse europee e per sviluppare strumenti finanziari innovativi per le attività della green economy.
   attivare investimenti che si ripagano con la riduzione dei costi economici, oltre che ambientali, per le infrastrutture verdi, la difesa del suolo e le acque.
   innovare le procedure previste per i bandi pubblici e le gare d'appalto mettendo al centro la qualità dei materiali usati, la qualità del prodotto finale, la qualità e la sicurezza del lavoro.
   un programma nazionale per l'efficienza e il risparmio energetico eliminando le barriere allo sviluppo dell'efficienza energetica; barriere culturali, barriere economiche, barriere normative.

  Il volume di affari al 2020 potrebbe raggiungere un valore di 350 mld di euro, con un'incidenza di 2 punti all'anno di PIL e ricadute occupazionali sul sistema industriale fino a 200.000 nuovi occupati.
  L'efficienza energetica deve diventare una priorità strategica, così sarà possibile sviluppare un approccio integrato con effetti moltiplicativi sui benefici che possiamo ottenere.
  Attuare misure per sviluppare le attività di riciclo dei rifiuti. Si tratta di un altro tema di fondamentale importanza. Il nostro Paese risente di differenti, contrastanti, stratificate normative di riferimento, che hanno determinato una elevata incertezza e una differenziazione territoriale nei comportamenti adottate dalle autonomie locali.
  La direttiva europea 2008/98/CE ha introdotto previsioni volte ad accompagnare l'Unione verso una «società del riciclaggio» stabilendo che entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro arrivi almeno al 50 per cento dei rifiuti urbani prodotti.
  In questo senso, la raccolta differenziata deve essere finalizzata al riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti.

Promuovere il rilancio degli investimenti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

  Effettuare programmi di rigenerazione urbana, di recupero di edifici esistenti, di bonifica, limitando il consumo di suolo non utilizzato.
  In Italia i consumi energetici che possono essere fatti risalire all'edilizia rappresentano circa il 36 per cento di quelli totali. Tre sono gli ambiti in cui intervenire: a) nelle nuove costruzioni; b) nel patrimonio edilizio esistente; c) nelle città in senso lato.
  Le istituzioni europee attribuiscono carattere prioritario al tema delle politiche urbane ed in particolare al tema della rigenerazione urbana ai quali potrebbero essere destinati più di 20 mld di euro (3 mld l'anno in 7 anni).
  A queste risorse si aggiungono poi quelle del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che possono essere destinati a misure complementari.
  C’è necessità di affrontare in modo organico il tema delle città.

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Rendere stabili le misure di incentivazione su ristrutturazioni edilizie, risparmio ed efficienza energetica nelle abitazioni e negli immobili.

  Secondo le nuove stime elaborate dal CRESME nel mese di maggio 2014 relative al valore della produzione delle costruzioni, nel 2013, su un valore della produzione dell'intero settore delle costruzioni stimato in 174,6 mld di euro (comprensivi degli investimenti in impianti da fonti energetiche rinnovabili – impianti FER, ed escluse le spese per i trasferimenti di proprietà) la spesa in interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria ammonterebbe a 116,8 mld di euro, pari pertanto al 66,9 per cento dell'intero fatturato dell'edilizia, con un significativo incremento delle risorse investite rispetto alle previsioni elaborate nell'autunno del 2013.
  Riprendendo i dati degli ultimi anni è possibile avere un'idea dell'impatto delle misure di incentivazione e comprenderne la portata.
  Nel 2011 gli investimenti agevolati ammontavano a 17,7 mld di euro.
  Nel 2012 sono passati a 19,2 mld di euro in conseguenza di un aumento degli interventi per il recupero edilizio (16,3 mld di euro, contro i 14,4 del 2011) e di una riduzione degli interventi finalizzati al risparmio energetico (2,9 mld di euro contro i 3,3 del 2011).
  Il 2013 è stato caratterizzato da un ulteriore ed eccezionale aumento dell'importo dei lavori detraibili, visto che la quota degli investimenti è stimata ad un livello di circa 27,5 mld di euro. La crescita del valore complessivo è imputabile sia agli interventi di recupero (che ammonterebbero a 23,5 mld di euro), sia agli interventi di efficientamento energetico (4 mld).
  L'elevato aumento del 2013 appare riconducibile proprio alle evoluzioni del quadro normativo.
  Infine per il 2014, si ipotizzerebbe, nello scenario previsionale, un ulteriore incremento del 20 per cento dei lavori attivati nel 2013, sia per il recupero edilizio che per l'efficienza energetica. E la spesa prevista in interventi di riqualificazione incentivata nel periodo 2011-2014, genererebbe un assorbimento occupazionale complessivo pari a circa 971.000 occupati diretti corrispondente a una media annua nel triennio di 242000 occupati. Considerando anche gli occupati indiretti l'occupazione attivata nel periodo sarebbe di 1.400.000 occupati.
  In considerazione del peso sempre più rilevante che i lavori incentivanti svolgono sul mercato, a valori correnti nel 2013 la crescita degli investimenti in costruzioni è stimata in 5,1 punti percentuali, e nel 2014 in 6,8 punti.

Investire nella mobilità sostenibile urbana.

  Valorizzare le potenzialità di crescita della nostra agricoltura di qualità.
  La nostra agricoltura è una delle più competitive a livello europeo con primati nel valore aggiunto per ettaro (2181 euro/ha, il triplo di quello del Regno Unito, il doppio della Spagna, quasi il doppio della Francia, 1 volta e mezza di quello tedesco), occupati agricoli ad ettaro (10,1 ogni 100 ha, il triplo rispetto alla Francia, Germania e Spagna, quasi 6 volte quello del Regno Unito), export nel mondo e sicurezza alimentare.
  Riguardo a questo ultimo aspetto, basti pensare che il settore agricolo italiano vanta il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), inferiori di 5 volte a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) e di 26 volte a quelli extracomunitari (7,9 per cento). Risultati importanti, raggiunti anche grazie alla scommessa sulla qualità e sulla sostenibilità. Quasi la metà (49,1 per cento) delle imprese con produzione prevalentemente agricola con dipendenti, infatti, negli ultimi tre anni (2010-2012) ha adottato metodi e tecnologie per la riduzione dei consumi di energia e acqua. Si tocca la punta del 63 per cento nel settore delle coltivazioni di serra e dei vivai, dove il consumo di acqua ed energia è piuttosto elevato.

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Attivare un piano nazionale per l'occupazione giovanile per una green economy.

  Naturalmente, in materia di green economy, ciò che vale per l'Italia, ciò che vale per un paese, deve valere per ogni paese. Nel senso che la green economy è necessariamente una sfida globale che deve investire ogni singolo paese ed ogni area del mondo. Realizzare le condizioni per uno sviluppo sostenibile non può essere un impegno unilaterale, ma richiede una larghissima convergenza nella definizione degli obiettivi e una straordinaria determinazione nel loro perseguimento.
  La sfida è ambiziosa, ma è anche l'unica strada percorribile se si vogliono salvaguardare le più grandi conquiste della civiltà e preservare il patrimonio naturale. Si tratta di ridefinire nuovi equilibri capaci di restituire prospettiva all'umanità superando la contrapposizione anacronistica tra i diritti degli individui, le loro aspirazioni e la difesa del pianeta.
  In questo senso l'Europa può e deve essere all'avanguardia. Deve pensarsi e essere concretamente un punto di riferimento avanzato sul terreno dell'innovazione e della costruzione di una nuova sintesi tra le ragioni dello sviluppo e della crescita e quelle della tutela dell'ambiente.
  Ci sono tutte le condizioni perché ciò accada. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente (EEA): «la sfida europea parte dalla Green Economy, per stimolare il lavoro e l'innovazione». E ancora: «l'Europa necessita di una vera e propria sterzata, decisa e sistematica, verso vere e proprie politiche ambientali. Per esempio, l'obiettivo proposto di tagliare i gas responsabili dell'effetto serra dell'80-95 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 non sarà possibile facendo unicamente affidamento sui maggiori standard di efficienza. Ciò che serve è l'innovazione alla guida di questo processo. L'innovazione ambientale è la chiave per indirizzare le sfide del 21esimo secolo. Questo non vuol dire solo incoraggiare nuove invenzioni, ma incoraggiare la nascita e la diffusione di nuove tecnologie verdi potrebbe essere ancora più importante».
  E la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 rappresenta senza dubbio una straordinaria opportunità per fare passi avanti nella giusta direzione.
  L'Italia deve cogliere questa occasione insieme a tutti gli altri partner europei.
  Deve farlo in modo particolare in questa fase nella quale è chiamata a guidare il semestre di Presidenza europea.
  È opportuno, in questi mesi, porre al centro dell'agenda europea alcuni temi e alcune priorità in grado di sviluppare e accelerare politiche di promozione della green economy.
   1) Misure europee di fiscalità ecologica sia per migliorare l'efficacia delle politiche ambientali, sia per alleggerire la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese.
  L'Italia su questo terreno ha le carte in regola per portare un contributo importante alle politiche fiscali europee. Il 24 febbraio 2014, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la Delega al Governo in materia fiscale, che prevede un richiamo diretto alla fiscalità energetico-ambientale (articolo 15); nel Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità (ancora all'esame del Parlamento), sono inoltre previsti, agli articolo 30 e 31, l'istituzione di un Comitato per il Capitale Naturale e di un Catalogo dei sussidi ambientali dannosi e favorevoli.
  È possibile operare per:
   dare attuazione pratica alle ripetute indicazioni, provenienti dalla stessa UE, per identificare e rimuovere i sussidi pubblici dannosi per l'ambiente attualmente esistenti;
   dare attuazione agli indirizzi di contabilità ambientale per misurare il valore del capitale naturale e dei servizi eco-sistemici;
   varare un programma di riforma della fiscalità generale integrato con quella ambientale che sia incentrato su uno spostamento significativo della tassazione dal lavoro all'ambiente;Pag. 83
   promuovere una valutazione sull'efficacia degli strumenti fiscali e parafiscali attualmente operanti a livello europeo, a cominciare dall'ETS per i grandi impianti e dall'Euro-Vignette per i trasporti fino ai crediti di carbonio derivanti dal comp. Ostaggio dei rifiuti organici e lavorare ad una proposta per un nuovo sistema integrato, anche basato su un meccanismo Carbon Tax, che sia efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali;
   prestare maggiore attenzione ai criteri ecologici nella revisione in corso della Direttiva sulla tassazione energetica, con attenzione anche a non ostacolare l'utilizzo dei carburanti gassosi, necessari per ridurre gli impatti ambientali per una fase di transizione.
   2) La crisi climatica si sta aggravando con conseguenze rilevanti non solo ambientali, ma sociali ed economiche.
  Superato il periodo di verifica del Protocollo di Kyoto, occorrono nuove misure internazionali ed europee per fronteggiare questa vera e propria emergenza. Queste misure possono avere anche positive ricadute sia economiche, sia occupazionali riducendo i consumi e le importazioni di combustibili fossili, aumentando investimenti e occupazione sia nell'efficienza energetica, sia nello sviluppo ulteriore delle fonti energetiche rinnovabili.
  Entro l'anno in corso l'Unione Europea definirà i suoi impegni per il 2030 su clima ed energia, mentre è chiamata a contribuire a definire il nuovo trattato internazionale sul clima che verrà approvato in occasione della Conferenza di Parigi del 2015. La proposta della Commissione europea (COM(2014)15) in discussione può essere migliorata con:
   l'identificazione di tre target distinti per le emissioni di gas serra, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica;
   la ripartizione degli impegni fra gli stati membri attraverso un meccanismo di Burden Sharing che includa anche meccanismi periodici di verifica dei risultati associati a sistemi premiali o sanzionatori.

  Nell'ambito della trattativa per l'accordo globale sul clima, l'UE sotto la guida italiana, potrebbe dare un contributo importante per un nuovo accordo (post Kyoto) internazionale sul clima, sostenendo:
   una progressiva convergenza verso target basati sulle emissioni pro capite del gas serra, identiche almeno per tutti i grandi paesi, grandi emettitori;
   puntare su un accordo preliminare fra i grandi Paesi che emettono la gran parte delle emissioni di gas serra che preveda obiettivi vincolanti e modalità di controllo.
   3) Nell'ambito della nuova PAC promuovere modelli di agricoltura sostenibile e di qualità che consentano:
   di portare a termine la revisione del regolamento sulla produzione biologica;
   di favorire un'etichettatura, di tipo europeo, orientata alla trasparenza, alla corretta informazione del consumatore ed alle esigenze del sistema delle imprese;
   di accelerare la semplificazione delle procedure relative alle denominazioni d'origine, alla applicazione della menzione specifica «Prodotti di Montagna» ed all'analisi di quella relativa ai «Prodotti di Fattoria», favorendo le condizioni perché i prodotti di qualità certificati siano tutelati e riconosciuti a livello internazionale;
   di intervenire sulle metodologie di calcolo degli impatti ambientali, rendendoli più semplici, flessibili ed applicabili anche per le piccole e medie imprese agricole, e più rispondenti ai concetti di economia circolare;
   di sostenere l'azione del Ministro dell'Ambiente nella direzione di affermare il principio della sovranità alimentare e quindi la libertà dei singoli Stati membri di scegliere la propria strategia agro-alimentare potendo prevedere l'esclusione dell'utilizzo degli OGM.
   4) Sostenere l'iniziativa europea per il riutilizzo delle acque reflue per un uso Pag. 84agricolo e industriale per i quali ad oggi non esistono standard comuni relativi al loro impatto ambientale e sanitario.
   5) Durante il semestre di Presidenza italiana dell'UE sarà discussa la Comunicazione della Commissione Europea sull'uso efficiente delle risorse e i rifiuti.

  È l'occasione per affrontare la disciplina in materia, soprattutto su alcuni nodi ancora aperti:
   dare attuazione alle linee guida europee per la prevenzione della produzione dei rifiuti;
   rafforzare a livello europeo il GPP al fine di rendere effettivo e raggiungibile, per le pubbliche amministrazioni, l'obiettivo del 50 per cento di acquisti pubblici verdi;
   rafforzare il principio della responsabilità estesa del produttore, con il coinvolgimento anche di quelle filiere dove ancora non si applica;
   innalzare gli obiettivi di riciclo e elaborare un modello europeo unitario di calcolo del conseguimento di tali obiettivi, che includa tutti i rifiuti urbani;
   fissare obiettivi specifici per la raccolta e il trattamento dei rifiuti organici e applicare le indicazioni della Sail Strategy laddove si propone di creare incentivi per ridurre le emissioni di carbonio e preservare la materia organica del suolo;
   definire la proposta di Direttiva sulla riduzione dei sacchetti di plastica monouso;
   completare a livello europeo le norme tecniche per l'End of Waste e gli indirizzi sulla definizione di sottoprodotti.
   6) consolidare e rafforzare a livello europeo le politiche per una green economy.
  Tenendo conto che la Commissione e il Parlamento Europei hanno proposto come priorità per il 2014, il rilancio della crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro e che il Governo italiano intende promuovere un dibattito approfondito sulla «crescita verde» e la «creazione di occupazione», in particolare quella giovanile, realizzando un incontro congiunto dei Ministri dell'Ambiente e dei Ministri del Lavoro dell'Unione Europea, è possibile e auspicabile una maggiore incidenza delle tematiche della green economy in modo da reinserire, nel ciclo annuale di coordinamento delle politiche europee, lo sviluppo sostenibile come principio guida dello sviluppo dell'Unione.
  È infine auspicabile che le conclusioni della Presidenza italiana prevedano, nell'ambito dell'analisi annuale della crescita, di considerare con particolare attenzione le opportunità di nuovo sviluppo create dalle politiche ambientali e inserendo altresì tra le politiche prioritarie in materia di crescita e occupazione lo sviluppo di una green economy, consentendo l'esclusione degli investimenti in ricerca e ecoinnovazione dai vincoli del Patto di Stabilità.

Pag. 85

ALLEGATO 2

D.L. 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.
  2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Pag. 86europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.
*1. 15. Matarrese, D'Agostino.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.
  2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi Pag. 87o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.
*1. 21. Vignali.

  Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: imprese agricole con le seguenti: imprese del comparto agricolo, agroindustriale e vinicolo.
1. 12. Taricco.

  Dopo le parole: imprese agricole ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: e imprese vinicole.
1. 22. Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: imprese agricole ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: e vinicole.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: imprese agricole ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: e vinicole.
1. 16. Catania, Matarrese, Fauttilli.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni.
*1. 2. Da Villa, Parentela.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni.
*1. 23. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma e per potenziare l'efficacia dei controlli sulle imprese agricole, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è altresì istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo di coordinamento al quale partecipano rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale repressione frodi e rappresentanti delle amministrazioni regionali, delle aziende sanitarie locali e dei corpi di polizia provinciale, al fine di coordinare l'azione ispettiva a livello territoriale anche in linea con quanto stabilito dal piano nazionale di coordinamento sui controlli.
1. 3. Da Villa, Gallinella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
*1. 1. Carrescia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
*1. 7. Abrignani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
*1. 9. Vignali.

Pag. 88

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
*1. 13. Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
*1. 17. Taranto.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nel caso le violazioni sanabili si riferiscano alla etichettatura dei prodotti, la diffida è accompagnata dall'indicazione del termine di 6 mesi per la adozione delle nuove etichette. In tal caso è consentita la commercializzazione del prodotto con le precedenti etichette non aggiornate, fino ad esaurimento delle scorte.
1. 24. Russo.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti, il pagamento della sanzione, anche in misura ridotta, ha efficacia liberatoria per l'intero lotto di prodotto cui la violazione si riferisce.
1. 5. Russo.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai prodotti già posti in vendita.
1. 6. Russo.

  Al comma 3, aggiungere le parole: La disposizione ha effetto retroattivo sui procedimenti in essere.
1. 8. Zanin.

  Sopprimere il comma 3-bis.
*1. 11. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Sopprimere il comma 3-bis.
*1. 18. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.
1. 25. Il Governo.

  Al comma 4-bis), primo periodo:
   a) sopprimere le parole: Comando generale del;
   b) sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, con le parole:, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa.
1. 10. Vignali.

  Al comma 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La vigilanza e il controllo delle attività di pesca marittima sono svolte esclusivamente dal Corpo delle Capitanerie di porto.
1. 4. Da Villa, Lupo.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e vinicole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e vinicole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare.
1. 20. Catania, Matarrese, Fauttilli.

Pag. 89

ART. 1-bis.

  Sopprimere il comma 1.
1-bis. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: e agromeccanici;
   b) sostituire le parole: 6 metri cubi con le seguenti: 9 metri cubi.
1-bis. 21. Carra.

  Al comma 1, dopo le parole: imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: e agromeccanici.
1-bis. 19. Carra.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6 metri cubi con le seguenti: 25 metri cubi.
1-bis. 16. Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6 metri cubi con le seguenti: 9 metri cubi.
*1-bis. 7. Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6 metri cubi con le seguenti: 9 metri cubi.
*1-bis. 20. Carra.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per le attività di trasformazione delle olive esercitate dalle imprese frantoiane e per le attività di produzione degli oli vegetali destinati all'alimentazione umana, le disposizioni di cui al punto 12 dell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo specifiche linee guida emanate dal Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria nazionali rappresentative delle imprese frantoiane.
1-bis. 12. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Sopprimere il comma 2.
*1-bis. 1. Carrescia.

  Sopprimere il comma 2.
*1-bis. 9. Abrignani.

  Sopprimere il comma 2.
*1-bis. 11. Vignali.

  Sopprimere il comma 2.
*1-bis. 26. Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere i commi 3, 4, 15, 19 e 21.
1-bis. 28. Il Governo.

  Al comma 3, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 250 kg con le seguenti: 200 kg.
1-bis. 23. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis
. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso.
1-bis. 24. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dal 1o ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o aprile 2015».
1-bis. 25. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

Pag. 90

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai contributi previdenziali predeterminati di pertinenza INPS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e impiegati agricoli nonché ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.».
1-bis. 22. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 14, sostituire le parole: non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale con le seguenti: non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale.
1-bis. 17. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 17, dopo le parole: professionali agricole e agromeccaniche inserire le seguenti:, ivi comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole,.
1-bis. 14. Oliverio.

  Sopprimere il comma 21.
*1-bis. 27. Boccuzzi, Gribaudo.

  Sopprimere il comma 21.
*1-bis. 8. Da Villa, Massimiliano Bernini.

  Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che abbiano maturato una esperienza documentata di almeno due anni nell'uso delle macchine agricole, effettuata nelle aziende agricole.
1-bis. 3. Russo.

  Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli obblighi relativi all'aggiornamento periodico nell'uso delle macchine agricole si considerano assolti nell'ambito della formazione prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1-bis. 4. Russo.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dopo le parole: «su aree pubbliche» sono inserite le seguenti: «o su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità».
1-bis. 15. Oliverio, Zanin.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, le parole «nell'ambito dell'azienda agricola» si interpretano nel senso che sono comprese nell'azienda stessa le superfici di proprietà privata ovunque ubicate e delle quali l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità in virtù di un titolo legittimo.
1-bis. 18. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Pag. 91

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. Il Modello IV allegato al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 è dematerializzato e realizzato all'interno del sistema Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica sul sito del Sistema informativo veterinario. Al solo trasportatore può essere rilasciata una copia cartacea.
1-bis. 13. Cova.

ART. 1-ter.

  Al comma 2, dopo le parole: il sistema di consulenza, aggiungere le seguenti: e di assistenza tecnica zooiatrica;

  al comma 3, dopo le parole: dell'attività di consulenza, aggiungere le seguenti: e di assistenza tecnica zooiatrica;

  al comma 5, dopo le parole: I comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale aggiungere le seguenti: l'istituzione del Veterinario aziendale all'interno della consulenza aziendale.
1-ter. 1. Cova.

ART. 1-quater.

  Sopprimerlo.
1-quater. 1. Il Governo.

  Dopo l'articolo 1-quater inserire il seguente:

Art. 1-quinquies.

  1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1-quater. 01. Da Villa, Gallinella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-quater inserire il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

  1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a cinquemila metri quadri, o il cui valore economico è inferiore a cinquemila euro, possono essere rogati dal segretario comunale del comune di ubicazione dei fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel quale insiste la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla stipula degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi.
1-quater. 02. Da Villa, Gallinella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Definizione di farine di grano duro non raffinate o integre).

  1. Per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.
  2. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.
  3. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui al presente articolo e di distinguere tali prodotti da Pag. 92quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschello, è obbligatorio riportare nell'etichetta delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivate, oltre a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
  5. Le regioni dispongono adeguati controlli sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie previste dal presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.
1-quater. 03. Da Villa, L'Abbate.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  «9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli i e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.
  9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta, una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.
  9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.
1-quater. 04. Da Villa, L'Abbate.
(Inammissibile)

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ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
*2. 1. Russo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
*2. 2. Catania, Matarrese, Fauttilli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
   d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume. Al fine di fornire una corretta informazione ai consumatori, la percentuale di alcol etilico presente negli aceti di cui al periodo precedente è indicata in etichetta.
2. 3. Da Villa, Lupo.

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ART. 3.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: che producono prodotti agricoli con le seguenti: che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy;
   2) sostituire le parole: che producono prodotti agroalimentari con le seguenti: che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy.
3. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1 dopo la parola: infrastrutture aggiungere le seguenti: logistiche, distributive ed in fine aggiungere le parole: nonché intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale.
3. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: che producono prodotti agricoli con le seguenti: che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy;
   2) sostituire le parole: che producono prodotti agroalimentari con le seguenti: che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy.
3. 3. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere i commi 7 e 8.
3. 4. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, prima delle parole: attraverso il proprio sito istituzionale premettere la seguente: anche.
3. 7. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire le parole: luogo di origine o di provenienza con le seguenti: luogo di origine e di provenienza.
3. 8. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al secondo periodo, dopo le parole: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire le seguenti: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e.
3. 6. Balduzzi.

  Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Tali risultati sono comunicati altresì al Ministero della salute, alle regioni e alle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori del settore agroalimentare e dei consumatori, allo scopo di valutare congiuntamente agli stessi la possibilità di valorizzare i legami esistenti tra qualità degli alimenti prodotti e la loro origine all'interno del territorio nazionale, mediante la creazione di un sistema di indicazioni facoltative atte a certificare i predetti legami. Sull'esito della valutazione congiunta, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che la promuove nelle forme ritenute più opportune, predispone, in collaborazione con il Ministro della salute, entro 180 giorni dalla messa a disposizione dei risultati degli studi, una relazione sulla quale riferisce alle Commissioni parlamentari competenti. La programmazione degli studi previsti Pag. 95al presente comma tiene conto anche delle finalità di cui al quarto periodo del medesimo.
3. 5. Balduzzi.

  Al comma 8, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto.
3. 9. Caon, Grimoldi, Allasia.

  All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento dei piccoli comuni e di loro aggregazioni nella programmazione delle politiche urgenti di sostegno alla valorizzazione e promozione delle produzioni agricole anche nelle aree depresse, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il registro delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità, quali associazioni aventi lo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori rurali e dei relativi prodotti agricoli, ambientali o eno-gastronomici operanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni e i cui associati provengano da almeno undici regioni e trenta comuni.
3. 10. Cenni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I commi 49-bis e 49-ter dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 sono abrogati.
3. 11. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

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ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
4. 1. Russo.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in un'area dedicata e strutturalmente separata dalle altre dedicate a diverse produzioni e in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.
4. 3. Russo.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire la parola: uno spazio con le seguenti: un reparto indipendente e con linea di produzione differenti;
   b) al secondo periodo, sostituire la parola: spazio con le seguenti: reparto indipendente;
   c) al terzo periodo, sostituire le parole: uno spazio differente con le seguenti: un reparto indipendente e con linea di produzione differenti.

  Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorra, dopo la parola: stabilimento aggiungere la seguente: o reparto indipendente.
4. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In area dedicata e strutturalmente separata dalle altre dedicate a diverse produzioni, può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.
4. 4. Russo.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: in uno spazio, con seguenti: aree dedicate e strutturalmente separate da quelle dedicate al latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.
4. 5. Russo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.
4. 6. Russo.

  Al comma 3 dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. 7. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 3, dopo le parole: da adottare inserire le parole:, sentita la Conferenza Pag. 97permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 8. Balduzzi.

  Al comma 3, dopo le parole: ultimo periodo, aggiungere le seguenti: sia strutturale e.
4. 9. Russo.

  Al comma 3, dopo la parola: confezionamento aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla separazione strutturale delle zone di stoccaggio e raccolta del latte.
4. 10. Russo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definiscono le modalità necessarie ad estendere, all'intero territorio nazionale, l'utilizzo del sistema di registrazione informatica relativo alla tracciabilità della filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP disponibile presso l'Osservatorio regionale sulla sicurezza alimentare, garantendone la gestione pubblica.
4. 11. Da Villa, Benedetti.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: 2.000 a euro 13.000 con le seguenti: 6.000 a euro 18.000 e sostituire le parole: dieci ad un massimo di trenta giorni con le seguenti: trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni»;
   b) al primo periodo, sopprimere le parole da: e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, fino alla fine del periodo;
   c) sopprimere il terzo periodo;
   d) ovunque ricorra, dopo la parola: stabilimento aggiungere le seguenti: o reparto indipendente.
4. 13. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, ovunque ricorra, dopo la parola: stabilimento aggiungere le seguenti: o reparto indipendente.
4. 12. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: 750 ad euro 4.500 con le seguenti: 3.000 ad euro 9.000;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 a euro 13.000 con le seguenti: 6.000 a 18.000;
   c) aggiungere in fine il seguente periodo: Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.
4. 14. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative Pag. 98pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.
4. 15. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 8, dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione da 6 mesi a tre anni e.
*4. 16. Zaccagnini.

  Al comma 8, dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione da 6 mesi a tre anni e.
*4. 18. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 8, sostituire le parole: 25.000 a euro 50.000 con le seguenti: 50.000 a euro 100.000.
4. 17. Zaccagnini.

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ART. 5.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 35 anni con le seguenti: 50 anni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   ovunque ricorra, sostituire la parola:
giovani con la seguente: lavoratori;
   alla rubrica, sopprimere la parola: giovani.
5. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 4.
5. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*5. 3. Russo.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*5. 4. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 6-bis.
5. 5. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 6-bis, lettera b), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 8.000.
5. 6. Caon, Grimoldi, Allasia.

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ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater, e le parti sociali interessate, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche e integrazioni, i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.
  1-bis. Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:
   a) non avere riportato condanne penali;
   b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
   c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

  1-ter. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.
  1-quater. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono l'articolazione territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni. Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti compiti:
   a) monitoraggio del mercato del lavoro;
   b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;
   c) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 6, inserire, in fine, le seguenti parole: e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
6. 2. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.
6. 3. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, lettera b), dopo la parola: perdono aggiungere le seguenti: uno o più.
6. 4. Caon, Grimoldi, Allasia.

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ART. 7.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni;
   b) sostituire le parole: euro 80 con le seguenti: euro 120;
   c) sostituire le parole: euro 1.200 con le seguenti: euro 5.000;
   d) sopprimere le parole: diversi da quelli di proprietà dei genitori.

  Conseguentemente, all'articolo 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 50 milioni a decorrere dall'anno 2014.
7. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, sopprimere le seguenti parole: di età inferiore ai trentacinque anni.
7. 4. Alberti, Ruocco, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Barbanti, Crippa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni.
*7. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni.
*7. 5. Ruocco, Alberti, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Barbanti, Crippa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, sopprimere le parole: diversi da quelli di proprietà dei genitori.
7. 3. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente:
   all'articolo 8, comma 2, sostituire le lettere
d) e e) con la seguente:
   d) quanto a 49.6 milioni di euro per l'anno 2015, a 36 milioni di euro per l'anno 2016 e a 29.4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
7. 6. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 3.
7. 7. Ruocco, Alberti, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

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  Sopprimere il comma 4.
7. 8. Alberti, Ruocco, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Barbanti, Crippa.

  Al comma 4, sostituire le parole: la rivalutazione è pari al 5 per cento per periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015 con le seguenti: la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 6 per cento per il periodo di imposta 2015.
7. 9. Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
7. 10. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
7. 11. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 350 milioni a decorrere dall'anno 2014.
7. 12. Caon, Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

ART. 7-bis.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   1) capoverso articolo 9, sostituire le parole: sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile con le seguenti: a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese di nuova costituzione a prevalente o totale partecipazione giovanile che esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
   2) capoverso articolo 10-bis comma 1, sostituire le parole: che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola con le seguenti: che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola o di parte di essa e sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le imprese subentranti devono essere amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa Pag. 103tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
7-bis. 1. Mariani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.
  5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni consecutivi.
7-bis. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Agromeccanico professionale) –1. È definito agromeccanico professionale il soggetto che svolge attività agromeccanica di cui all'articolo 5, sotto forma sia di impresa individuale che in forma societaria.
  2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è agromeccanico professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e di competenze professionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, dedica all'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 del presente decreto, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale di lavoro.
  3. Le regioni, mediante regolamento, accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
  4. Le società di persone e di capitali sono considerate agromeccanici professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale;
   b) nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale.

  5. All'agromeccanico professionale si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale definito ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  6. I lavoratori autonomi di cui al comma 5 in possesso, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica e il relativo trattamento previdenziale e contributivo, mediante opzione da comunicare alle commissioni provinciali dell'artigianato e alle sedi provinciali dell'INPS competenti da effettuare non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate o montane.
  8. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia nelle zone agricole che in altre zone, delle opere e dei fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
7-bis. 3. Carra.
(Inammissibile)

Pag. 104

  Dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

Art. 7-bis.1.
(Disposizioni in materia di accessi ai fondi rustici).

  1. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
7-bis. 01. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.
(Inammissibile)

ART. 7-ter.

  Sopprimerlo.
7-ter. 2. Il Governo.

  Al comma 1, dopo la parola: interdizione aggiungere la seguente: perpetua.
7-ter. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 7-quater.

  Sopprimerlo.
*7-quater. 3. Il Governo.

  Sopprimerlo.
*7-quater. 1. Da Villa, Lupo.

  Al comma 5, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.
7-quater. 2. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 7-quinquies.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
  La presente norma si applica in riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
7-quinquies. 1. Oliverio.

ART. 7-sexies.

  Sopprimerlo.
7-sexies. 4. Il Governo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 del medesimo articolo 12 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento.
7-sexies. 1. Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro Pag. 105mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento.
7-sexies. 2. Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.

  Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:
  7-quater. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle parole: «euro cinquemila».
7-sexies. 3. De Girolamo.

  Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.

  1. Per l'anno 2015 sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori siano legalmente coniugati;.
  2. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati.
7-sexies. 02. Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7-sexies, inserire il seguente:

Art. 7-septies.
(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta).

  1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
7-sexies. 01. Caon, Grimoldi, Allasia.

Pag. 106

ART. 8-bis.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'applicazione del presente comma non comporta incrementi al prezzo del ricambio a carico degli utenti finali.
8-bis. 1. Grimoldi, Allasia.

Pag. 107

ART. 9.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: di cui al comma 8 del presente articolo, aggiungere le seguenti: in base alla validità degli interventi valutata considerando il numero di classi di miglioramento del parametro di efficienza energetica e.
9. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1 sopprimere le parole: seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
9. 1. Vallascas, Della Valle.

  Al comma 2, dopo le parole: i finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 inserire le seguenti: comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento.
9. 3. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Al comma 2, infine aggiungere le seguenti parole: e al patto di stabilità.
9. 4. Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alta realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
*9. 5. Cera, Caruso.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
*9. 6. Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-Pag. 108legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
*9. 7. Dorina Bianchi, Vignali.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell’ intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
*9. 8. Matarrese, Catania.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1 può, altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
*9. 9. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1 può, altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
*9. 10. Abrignani.

Pag. 109

  Al comma 4, sopprimere dalle parole: a fondi immobiliari chiusi, fino alle parole: 15 luglio 2011, n. 111, è.
*9. 11. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Al comma 4, le parole: a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e sono soppresse.
*9. 12. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  Al comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: I progetti di investimento non devono prevedere piani di dismissione.
9. 13. Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4, sono in deroga all'ad. 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
9. 14. Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza dell'edificio almeno pari a:
   a) classe B per edifici di classe pari o inferiore a C;
   b) classe A per gli edifici di classe B. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto in nessuna delle fasi antecedenti della progettazione, direzione dei lavori e collaudo dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
9. 15. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 6, dopo le parole: efficienza energetica dell'edificio inserire le seguenti: o della parte dell'edificio cui si riferisce l'intervento.
9. 18. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di almeno due classi con le seguenti: di almeno tre classi, ovvero di almeno due classi qualora si raggiunga la classe B,.
9. 17. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 6 dell'articolo 9, le parole: consumo energetico sono sostituite dalle seguenti: fabbisogno energetico.
9. 19. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  Al comma 6, terzo periodo dopo le parole: a tasso agevolato aggiungere le seguenti: , limitatamente agli edifici oggetto di intervento.
9. 16. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Tali importi sono incrementati del 20 per cento qualora l'ente locale rispetti le condizioni di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche a seguito della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e sono diminuiti del 20 per cento nel caso in Pag. 110cui l'ente locale ha già ecceduto i vincoli dall'indebitamento del citato articolo 204 all'atto della concessione dei medesimi finanziamenti.
9. 21. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese, ivi comprese le spese per l'eventuale cofinanziamento da parte degli enti locali, non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, anche se in eccedenza alle risorse di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.
9. 22. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, anche se in eccedenza alle risorse di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.
9. 23. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 8, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni e sostituire dalle parole: di concerto fino alle parole e della ricerca con le seguenti: sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
9. 25. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Al comma 8 dopo le parole: con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: , intesa con la Conferenza Unificata,.
9. 24. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Al comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. 26. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 10.
9. 27. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 10-bis.
9. 42. Il Governo.

  Sostituire il comma 10-bis con il seguente:
  10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 72, dopo il comma è aggiunto il seguente:
  1-bis. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere muniti di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, anche realizzati con tecnologia a LED oppure altro sistema di messaggistica variabile, creati sulla base delle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I veicoli di Pag. 111nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi di cui al presente comma dal 1o gennaio 2015 ed i veicoli in circolazione entro il 1o gennaio 2017;
   b) all'articolo 234, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento;
   nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e della segnaletica luminosa stradale.
9. 28. Zaratti.

  Al comma 10-bis, capoverso 5-bis, aggiungere le seguenti parole: comunque le lampade ad incandescenza vanno sostituite entro 360 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
9. 30. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:
  10-ter. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri da emanare entro il 15 settembre 2014.
*9. 37. Montroni, Fabbri.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
  10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residuo viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentito la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri da emanare entro il 15 settembre 2014.
*9. 36. Abrignani.

  Dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:
  10-ter.
In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie Pag. 112locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 2014.
*9. 35. Carrescia.

  Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis.
In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 2014.
*9. 34. Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis.
In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 2014.
*9. 29. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis.
In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 2014.
*9. 31. Donati, Marco Di Maio, Morani, Vazio, Manfredi, Dallai.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le province concorrono con i comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. 33. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Pag. 113

  Dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
  10-quater. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 10-bis.
9. 32. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
  10-ter. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
9. 38. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
  10-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato d previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 39. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Pag. 114

  Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
  10-ter. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
9. 40. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo a comma 10-bis aggiungere il seguente:
  10-ter. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 41. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Marcon, Duranti, Piras.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).

  1. Al fine di promuovere interventi di incremento dell'efficienza energetica, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 2, lettera b), le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.
9. 01. Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.
(Inammissibile)

Pag. 115

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per interventi di accrescimento dell'efficienza energetica e di ristrutturazione).

  1. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 e di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di efficienza energetica di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo e per l'incremento della dotazione del medesimo Fondo, anche mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 02. Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.
(Inammissibile)

Pag. 116

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico inserire le seguenti:, prioritariamente finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.
10. 1. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la parola: venti.
10. 2. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Al comma 2, sostituire le parole: nomina un commissario ad acta con le seguenti: nomina un commissario con comprovata competenza e professionalità nel settore in questione, senza che ciò incida finanziariamente sulle risorse pubbliche,.
10. 4. Segoni, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente di Regione con le seguenti: un professionista con indubbie capacità di merito e adeguate competenza di settore, il quale opera in stretta condivisione di intenti con il Presidente di Regione.
10. 5. Segoni, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 59, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b):
   «b) prelievo di campioni di terreno, prove e misure geotecniche in sito».
10. 6. De Girolamo.
(Inammissibile)

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola.
10. 7. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione indice conferenze di servizi per la definizione procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
10. 8. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 6.
10. 9. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: i nulla osta inserire le seguenti: la valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale.
10. 10. Grimoldi, Allasia.

Pag. 117

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: pubblica utilità, inserire le seguenti:, urgenza e indifferibilità,.
10. 11. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
10. 12. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.
10. 13. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di consentire il regolare esercizio delle funzioni e la prosecuzione degli interventi programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per l'irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, è prorogato, al 30 settembre 2016, il termine previsto dall'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
10. 14. Marti, Distaso.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio idrogeologico sono prorogate al 30 settembre 2016 le procedure previste dall'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 121.
10. 16. Folino, Antezza, Latronico, Placido.

  Al comma 7 sostituire le parole: una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero del rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'ispettore generale con le seguenti: una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero del rispetto della dotazione organica vigente, senza incidere maggiormente sulle finanze pubbliche, che subentra nelle funzioni già esercitate dall'ispettore generale.
10. 17. Segoni, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8, dopo le parole: con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa inserire le seguenti: tra i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
10. 18. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire dalle parole: con cadenza almeno trimestrale fino alla fine del periodo, con le seguenti: secondo le modalità specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo on-line relativo al Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) Pag. 118gestito dall'Ispra, altresì assicurandone l'aggiornamento almeno trimestrale dei contenuti.
10. 19. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. 20. Balduzzi.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
10. 21. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 11-bis.
10. 22. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 11-bis inserire il seguente:
  11-ter. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 inserire il seguente:
  «Art. 68-bis. – (Contratti di fiume e di lago). – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».
10. 23. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

  Al comma 12, lettera a) alle parole: da svolgere, secondo l'ordine di priorità premettere le seguenti: di caratterizzazione fisica, chimica e tossicologica dei suoli e delle acque di falda.
10. 26. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 12, lettera «a), sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: duecentodieci con la seguente: centottanta.
10. 27. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Al comma 12, lettera a), dopo le parole: per i restanti terreni inserire le seguenti: rendendo altresì pubblici i risultati delle indagini.
10. 25. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 12, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali presenta al Parlamento una relazione con la rappresentazione grafica dei terreni classificati a rischio e a rischio più elevato e con la rendicontazione delle risorse utilizzate per lo svolgimento delle indagini dirette».
10. 24. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 12, sopprimere la lettera c).
10. 28. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 12 sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
  «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione Pag. 119comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuito il seguente ordine di priorità: 1) investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta; 2) investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde, nelle aree caratterizzate da rischio di crisi idrica e dalla della sussistenza di un danno ambientale».
10. 29. L'Abbate, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti con le seguenti: i contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali sono concessi anche agli investimenti.
10. 30. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 12, lettera c), dopo le parole: infrastrutture irrigue e di bonifica, inserire le seguenti: gestite dai Consorzi di bonifica e di irrigazione.
10. 32. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 12-bis, capoverso 6-septies, sostituire le parole: con particolare riferimento al territorio campano con le seguenti: del territorio campano.
10. 31. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 12-bis capoverso 6-septies, dopo le parole: da parte del Corpo forestale dello Stato aggiungere le seguenti: della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.
10. 33. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 10-bis.

  Sopprimerlo.
10-bis. 3. Il Governo.

  Sopprimerlo.
10-bis. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.
10-bis. 2. Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art.10-ter.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per interventi di bonifica).

  1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo finalizzato a finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.Pag. 120
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
10-bis. 01. Dallai.

Pag. 121

ART. 11.

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  «1-ter. Al fine della conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, riconoscendo l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e per non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate, a partire dalla conversione in legge del presente decreto, nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie».
11. 1. Vacca, Colletti, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  «1-ter. Al fine della conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, riconoscendo l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e per non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate, a partire dalla conversione in legge del presente decreto, nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie».
11. 2. Vacca, Colletti, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179 con le seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 3. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*11. 4. Abrignani.

   Sopprimere il comma 2-bis.
*11. 5. Vignali.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*11. 6. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Sostituire con il comma 2-bis con il seguente:
  All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal sessantesimo giorno dell'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla pronuncia di compatibilità con esito favorevole, della procedura della notifica 2013/152/I alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE».
11. 7. Carrescia.

  Sopprimere il comma 4.
11. 8. Grimoldi, Allasia.

Pag. 122

  Al comma 5 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: nove mesi con le parole: quindici mesi e sopprimere le parole da: che ne danno comunicazione sino alle parole: di cui all'Allegato I del presente decreto.
11. 9. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: solo nel caso di utilizzazione, sopprimere le parole: degli edifici come ambienti abitativi» e dopo le parole: pertinenze esterne aggiungere le parole: con dimensioni abitabili.
*11. 10. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: solo nel caso di utilizzazione, sopprimere le parole: degli edifici come ambienti abitativi» e dopo le parole: pertinenze esterne aggiungere le parole: con dimensioni abitabili.
*11. 12. Vignali.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono soppresse le parole «degli edifici come ambienti abitativi» e dopo le parole «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili».
11. 11. Matarrese, D'Agostino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 agosto 2003.
11. 13. Crippa.

  Sopprimere il comma 8.
*11. 14. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 8.
*11. 15. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, inserire le seguenti:, inclusa l'approvazione del piano e del regolamento di cui alla legge 6 dicembre 1991, 394,.
11. 16. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Per le imprescindibili necessità di tutela ambientali e, di protezione del paesaggio, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree di produzione agroalimentare, nonché di economie locali a forte vocazione turistica da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina» da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato Pag. 123l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
11. 17. Vacca, Colletti, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8.bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e, di tutela del paesaggio al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.
11. 19. Vacca, Colletti, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 inserire il seguente: 8-bis. Alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 apportare le seguenti modificazioni:
   e) all'articolo 35, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed attraverso le modalità di cui all'articolo 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla istituzione del parco interregionale del Delta del Po secondo la perimetrazione e la zonizzazione dei Parchi regionali esistenti del Delta del Po dell'Emilia-Romagna e del Delta del Po del Veneto. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge non si sia provveduto all'istituzione del Parco interregionale del Delta del Po e fino alla sua istituzione, all'interno del perimetro dei Parchi regionali esistenti vigono i divieti di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 3 e dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per vigilare circa l'attuazione e la gestione dei divieti di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 3 e all'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare nomina un Commissario ad acta che resta in carica fino alla istituzione del Parco interregionale del delta del Po. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 18. Crivellari, Bratti.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Dal 1o settembre 2014 i limiti delle spese correnti degli enti di gestione dei parchi nazionali, relative al personale e alle attività di studio, ricerca, collaborazioni, monitoraggi, controlli, formazione, organizzazione di attività di comunicazione istituzionale, convegni e seminari sono disciplinate dalle medesime norme previste dagli enti di ricerca nazionali. Al medesimo regime soggiacciono le spese relative ad attività e funzioni finalizzate alla tutela e custodia del patrimonio naturale. Le attività funzionalmente connesse con le spese di cui ai periodi precedenti soggiacciono agli stessi limiti. In ogni caso gli enti parco nazionali possono procedere all'assunzione del direttore previsto in dotazione organica. La presente norma si applica in deroga ad ogni altra disposizione vigente incompatibile con il presente articolo e costituisce principio di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica. Il presente articolo non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto speciale.
11. 20. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Le attività e le funzioni espletate dagli organismi interni di valutazione di cui al decreto legislativo n. 150/09 negli Pag. 124enti di gestione delle aree protette e nei parchi nazionali e delle riserve statali, ove affidate a terzi, possono essere gestite in convenzione con la Associazione Federparchi che rappresenta gli interessi istituzionali dei soggetti gestori medesimi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento della Funzione pubblica e la Federparchi concludono uno o più accordi per implementare idonei strumenti di valutazione, monitoraggio della performance negli enti di gestione della aree protette e dei parchi nazionali. Ai soli fini di cui al presente comma ove per lo svolgimento dei compiti descritti occorressero competenze in ogni caso maturate all'interno di una pubblica amministrazione alla Federparchi si estende il regime di cui all'articolo 271 del tuel n. 267/00. Il regime di tale utilizzo è disciplinato, per i soli profili retributivi, dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
11. 21. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. I termini per la gestione contabile previsti dal dpr n. 439/98 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge.
11. 22. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 9, capoverso Art. 285, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
11. 23. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1902, n. 157, provvedendo alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è lutto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (Sus scrofa) a fini venatori e di ripopolamento.
  11-ter. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 11-bis. il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale.
11. 24. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 12.
*11. 25. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 12.
*11. 26. Da Villa, Massimiliano Bernini.

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:
  12. All'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931. n. 773» sono sostituite dalle seguenti: «guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.».
  12-bis. All'articolo 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1992. n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le Pag. 125parole «Nei casi di cui al comma 1» la parola «non» è soppressa.
11. 27. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 12, sostituire le parole: la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. Con i seguenti: sono vietate l'importazione e gli scambi, la detenzione, l'allevamento, il commercio, la riproduzione. Il controllo in natura è da attuarsi con tecniche non cruente e non letali.
11. 28. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 12 dopo le parole: all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni aggiungere le seguenti:, entrambe da attuarsi con tecniche non cruente e non letali.
11. 29. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 12-bis.
*11. 30. Da Villa, Gagnarli.

  Sopprimere il comma 12-bis.
*11. 31. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 12-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Le Regioni e le Province autonome, in attuazione del presente comma, possono definire con proprio provvedimento tempi e personale abilitato per la cattura tramite trappolaggio e per campagne di sterilizzazione della popolazione maschile, al fine ottenere un controllo numerico delle nutrie e prevenire danni alla stabilità idrogeologica del territorio ed alle produzioni agricole.
11. 32. Franco Bordo, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Ferrara.

Pag. 126

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da cinquanta a quaranta con le seguenti: da sessanta a cinquanta e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I compensi di tutti i membri della Commissione, compreso il segretario e ad eccezione del Presidente, sono identici, con esclusione di indennità e integrazioni, fatte salve le spese di missione. Le spese per il funzionamento della Commissione non possono superare il 50 per cento delle spese dei compensi dei commissari.
12. 1. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: adeguata con la seguente: accertata.
12. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con adeguata esperienza professionale aggiungere le seguenti: in materia ambientale.
12. 3. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico è incompatibile, per il periodo della nomina, con lo svolgimento da parte del soggetto incaricato, in proprio o attraverso partecipazione societaria, di attività professionale relativa all'estensione di studi di impatto ambientale.
12. 4. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le somme provenienti dalle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in eccedenza al funzionamento della Commissione, sono destinate alla riduzione degli oneri di cui al medesimo comma 6 a carico delle imprese.
12. 5. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 4-bis.
12. 6. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 12-bis.

  Sopprimerlo.
*12-bis. 1. Crippa.

  Sopprimerlo.
*12-bis. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
*12-bis. 3. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 12-ter.

  Sopprimerlo.
**12-ter. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Sopprimerlo.
**12-ter. 2. Polidori.

  Sopprimerlo.
**12-ter. 3. Borghi.

Pag. 127

  Sopprimerlo.
**12-ter. 4. Galperti.

  Sopprimere il comma 4.
12-ter. 5. Polidori.

ART. 12-quater.

  Sopprimerlo.
12-quater. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 12-quinquies.

  Sopprimerlo.
12-quinquies. 5. Il Governo.

  Sopprimerlo.
12-quinquies. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
  al comma 2, dopo le parole «aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394,» aggiungere le seguenti «e in Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE Habitat ovvero che possono avere incidenza su quest'ultimi» e dopo le parole «è rilasciata» aggiungere le seguenti, «previo svolgimento della valutazione di Incidenza in tutti i casi necessari,».

  Conseguentemente:
   al medesimo comma sostituire la lettera b) con la seguente: al comma 5 dopo le parole «parte terza del presente decreto» aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le attività eseguite in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e in Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE Habitat ovvero che possono avere incidenza su quest'ultimi, per i quali è rilasciata, previo svolgimento della valutazione di Incidenza in tutti i casi necessari, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   Sopprimere il comma 2.
12-quinquies. 2. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o regionale.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale, inserire le seguenti: soggetti a valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero posate in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e in Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE Habitat o che possono avere incidenza su quest'ultimi,.
12-quinquies. 3. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 12-quinquies inserire il seguente:

Art. 12-sexies.

  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto dei principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante Pag. 128iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi, i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni concernenti il primo periodo o la mancata comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma, determinano l'automatico decadimento del relativo titolo.».
12-quinquies. 01. Crippa, De Rosa, Daga, Terzoni, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
(Inammissibile)

Pag. 129

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Faenzi.

  Sopprimerlo.
*13. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 1.
13. 3. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito. Questi ultimi devono essere stati raccolti tenendo conto delle indicazioni dell'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto, nonché dell'elenco di sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, fatta salva l'inclusione di nuove sostanze o l'esclusione di alcune di quelle elencate sulla base di specifiche motivazioni riportate nel progetto. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già approvato il Piano di Caratterizzazione, il progetto dovrà riportarne i risultati. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già eseguito il Piano di Caratterizzazione, ivi compresa la validazione in contraddittorio, il progetto di bonifica fa riferimento ai dati ivi contenuti. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, comunque, le misurazioni di parametri ambientali devono provenire da laboratori accreditati. In questa fase è prevista la validazione in contraddittorio da parte dell'ARPA competente territorialmente su almeno il 5 per cento dei campioni. I costi della validazione sono a carico del soggetto proponente.
13. 7. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-bis comma 2 secondo periodo, dopo la parola: denominato aggiungere le seguenti: La Conferenza dei Servizi può disporre ulteriori indagini sul sito, anche per comprendere i livelli originari di esposizione della popolazione al fine di successive valutazioni sanitarie nonché per stabilire l'esatta natura ed estensione della contaminazione. In tal caso i termini della procedura vengono sospesi fino alla presentazione dei risultati delle indagini da parte del proponente.
13. 12. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2. 1. Sono invitate alla Conferenza dei servizi le associazioni di protezione ambientale, i sindacati e le associazioni datoriali presenti sul territorio regionale nonché i principali comitati locali costituitisi a tutela dell'ambiente e, in generale, il pubblico interessato qualora individuato. La data di convocazione della Conferenza dei servizi è divulgata tempestivamente tramite il sito WEB istituzionale della Regione ove è pubblicata in formato digitale l'intera documentazione progettuale nonché, non appena disponibili e comunque almeno 30 giorni prima della relativa decisione finale su ciascuna fase del procedimento, Pag. 130la proposta di Piano di caratterizzazione di cui al comma 3, il Piano approvato e i relativi risultati, compresa la validazione, di cui al comma 4. Sulla convocazione sono precisate le informazioni di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione UNECE.
13. 13. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-bis comma 2-bis dopo le parole: dei materiali trattati aggiungere le seguenti: tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica del sito e del suo contesto socio-economico.
13. 14. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-bis comma 3 sostituire le parole: Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. con le seguenti: Il piano è approvato nei successivi sessanta giorni, anche con eventuali prescrizioni. L'Autorità può richiedere integrazioni una sola volta e, in tal caso, i termini sono sospesi fino all'invio da parte del proponente della documentazione richiesta. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato fatto salvo il caso in cui siano giunte osservazioni dal pubblico interessato o da altri enti. In tal caso l'Autorità deve comunque motivare adeguatamente il provvedimento di approvazione anche rispetto alle osservazioni pervenute.
13. 15. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 6, sostituire le parole: Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo con le seguenti: Una volta effettuata la validazione del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, di cui al precedente comma 4.
13. 17. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-bis comma 3 sopprimere le parole: decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato.
13. 18. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 3, sopprimere le parole: In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato.
13. 6. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-bis comma 6 sostituire le parole: salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda. con le seguenti: Qualora persista una contaminazione della falda, il procedimento si conclude con un parere motivato da parte dell'Autorità sulle modalità di utilizzo dello stesso da parte dei fruitori e sulla prevenzione di eventuali rischi sanitari. A Pag. 131tal fine si esprime la ASL competente per territorio.
13. 19. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-bis comma 6 dopo la parola: falda aggiungere le seguenti: In ogni caso l'esistenza di una contaminazione della falda, anche nel caso non sia riconducibile a sostanze volatili, è riportata nel certificato di destinazione urbanistica dell'immobile.
13. 20. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate.

  Conseguentemente, al comma 2 aggiungere in fine le parole: , fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 232, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute del le popolazioni interessate.
13. 23. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, i capoversi Art. 242-ter e 242-quater.

  Conseguentemente sopprimere i commi 3-bis e 3-quater.
13. 4. Bratti, Mariani.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 242-quater.
13. 5. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 242-quater con il seguente:

  Art. 242-quater.(Censimento e mappatura dei valori di fondo naturale esistenti nei suoli). – 1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo naturale esistenti nei suoli, sulla base dei dati disponibili prodotti dalla Agenzie e secondo le procedure tecniche indicate dall'ISPRA e suddivisi per aree omogenee.
  2. I valori di fondo naturale individuati per ciascuna area omogenea sono sostitutivi per i territori a cui si riferiscono delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per i progetti di bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A.
  3. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo naturale esistenti dei suoli ogni dite anni integrando progressivamente i dati disponibili raccolti durante gli accertamenti eseguiti sul territorio.
  4. La proposta di documento tecnico contenente i valori di fondo naturale viene comunque pubblicata per 60 giorni nel sito WEB dell'Agenzia ai fini di eventuali osservazioni da parte del pubblico le quali devono essere contro-dedotte prima dell'approvazione finale.
13. 8. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Pag. 132

  Al comma 1 capoverso Art. 242-quater comma 1 dopo le parole: valori di fondo aggiungere la seguente: naturale.
13. 10. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-quater comma 1 sostituire le parole: sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente nell'ambiente dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee. con le seguenti: sulla base dei dati disponibili prodotti dalla Agenzie e secondo le procedure tecniche indicate dall'ISPRA e suddivisi per aree omogenee.
13. 9. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 242-quater, comma 1, dopo le parole: in contraddittorio aggiungere le seguenti: o nell'ambito di progetti autonomi condotti dalle agenzie.
13. 11. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di cui agli articoli 242 o 252.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente decreto, inserire le seguenti: ad eccezione di quelli di cui all'articolo 252.
13. 28. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, aggiungere in fine le parole: solo nei casi in cui le concentrazioni soglia di rischio (CSR) determinate tramite analisi di rischio, risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
13. 22. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 3.
13. 29. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
13. 30. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il capoverso 8-septies.
13. 31. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
  4.1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.
13. 27. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 5.
*13. 33. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 5.
*13. 32. Pili.

Pag. 133

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
13. 34. Pili.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*13. 24. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Piras.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*13. 35. Pili.

  Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
  «Art. 241-bis. – (Aree Militari). – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano, le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente decreto, previste nella Tabella 1, colonna a) e b), sulla base delle diverse attività effettivamente condotte all'interno dell'area militare e in relazione alle diverse destinazioni.
*13. 42. Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo.

  Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
  «Art. 241-bis. – (Aree Militari). – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano, le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente decreto, previste nella Tabella 1, colonna a) e b), sulla base delle diverse attività effettivamente condotte all'interno dell'area militare e in relazione alle diverse destinazioni.
*13. 26. Zanin, Carlo Galli.

  Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
13. 41. Giovanna Sanna, Carrescia, Pes, Cani, Marrocu, Mura, Francesco Sanna, Scanu.

  Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 1.
13. 36. Pili.

  Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 2.
13. 37. Pili.

  Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3.
13. 38. Pili.

  Al comma 5, lettera b), capoverso Art. 241-bis, comma 3 aggiungere, in fine le seguenti parole: e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione.
13. 16. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 4.
13. 39. Pili.

  Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 5.
13. 40. Pili.

  Sopprimere il comma 7.
*13. 44. Rampelli.

Pag. 134

  Sopprimere il comma 7.
*13. 43. Terzoni, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 7.
*13. 25. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 8.
13. 21. Mariani, Arlotti.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  È assicurata agli enti territoriali interessati, sin dalla fase di proposta, la partecipazione ad ogni procedimento istruttorio finalizzato all'individuazione di un eventuale sito di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Deve essere, in ogni caso, garantita ogni forma di partecipazione diretta al procedimento di cui al presente comma alle popolazioni locali che si esprimono anche attraverso referendum regionali il cui esito deve essere tenuto in debita considerazione.
13. 45. Corda, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici pubblici, con priorità per gli edifici scolastici inclusi gli asili nido, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.
  9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2014 e in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 46. Crippa, Vallascas, Della Valle.

Pag. 135

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 1.
14. 2. Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;
   b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti; «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».
   c) prima delle parole «Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri» si aggiunge il seguente periodo: «Le ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato».

  2. L'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate solo previo parere obbligatorio e vincolante di alcuni organi tecnici e sanitari locali, tra cui l'Ispra, l'Asl di zona e l'Arpa regionale, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tale parere scientifico viene allegato all'ordinanza ed è aggiornato ogni qualvolta l'ordinanza stessa viene reiterata.»
14. 38. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;
   b) le parole da: «ricorso temporaneo» a; «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, nel rispetto comunque delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».
   c) prima delle parole «Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Pag. 136Consiglio dei ministri» si aggiunge il seguente periodo: «Le ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato».
14. 39. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche speciali.
14. 3. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetti senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'ente pubblico.
14. 4. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo le parole: la requisizione in uso degli impianti inserire le seguenti: del territorio regionale.
14. 5. Grimoldi, Allasia.

  Al comma sopprimere le parole: ovvero di grave e concreto pericolo.
14. 6. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato.
14. 9. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'obbligo dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio regionale.
14. 10. Grimoldi, Allasia.

  All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:
  1-bis. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2014 fino a 10 dipendenti sono cancellate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Le imprese di cui al capoverso precedente che intendano utilizzare ugualmente il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione.
*14. 11. Vignali.

  All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:
  1-bis. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2014 fino a 10 dipendenti sono cancellate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Le imprese di cui al capoverso precedente che intendano utilizzare ugualmente il Pag. 137sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione.
*14. 40. Allasia, Grimoldi.

  All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:
  1-bis. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2014 fino a 10 dipendenti sono cancellate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Le imprese di cui al capoverso precedente che intendano utilizzare ugualmente il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione.
*14. 13. Carrescia.

  Dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente:
  1-bis L'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate solo previo parere obbligatorio e vincolante di alcuni organi tecnici e sanitari locali, tra cui l'Ispra, l'Asl di zona e l'Arpa regionale, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tale parere scientifico viene allegato all'ordinanza ed è aggiornato ogni qualvolta l'ordinanza stessa viene reiterata.»
14. 12. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 2, dopo le parole: finanza pubblica inserire il seguente periodo: In consideratone delle attività di semplificazioni e delle modifiche attualmente ancora in corso sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, sino al completamento e piena operatività delle stesse è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti.
14. 14. Grimoldi, Allasia.

  All'articolo 14, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 12-bis, punto 1-quater, lettera d), dell'articolo del decreto-legge 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, sono soppresse le parole: «e almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed».
14. 15. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Il termine di cui al comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, è differito al 1o gennaio 2016, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ad eccezione dei comuni e delle imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.
  2-ter. Al comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano.», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro Pag. 138dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.».
14. 16. Grimoldi, Allasia.

  Il comma 2-bis è soppresso.
14. 17. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 2-bis, alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2016.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:
  1. Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015;» al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano.» , è aggiunto il seguente periodo: «Tenuto conto del termine finale di efficacia del contratto, di cui al successivo comma 9-bis, fra il Ministero dell'ambiente ed il fornitore del sistema, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via meramente sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI.
*14. 41. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 2-bis, alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 1 gennaio 2016.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:
  1. Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015;» al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano.» , è aggiunto il seguente periodo: «Tenuto conto del termine finale di efficacia del contratto, di cui al successivo comma 9-bis, fra il Ministero dell'ambiente ed il fornitore del sistema, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via meramente sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI.
*14. 18. Vignali.

Pag. 139

  Al comma 2-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
  a-bis) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
**14. 19. Vignali.

  Al comma 2-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
  a-bis) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
**14. 20. Donati, Marco Di Maio.

  Al comma 2-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
  a-bis) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
**14. 42. Abrignani.

  Al comma 2-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
  a-bis) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
**14. 21. Carrescia.

  Al comma 2-bis, lettera b), capoverso 9-bis, le parole: 31 dicembre 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente le parole: 30 giugno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 ottobre 2014.
14. 22. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, nel caso di trasbordo da nave a nave o transhipment, nonché nel caso di vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, le imprese e gli enti interessati non sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del medesimo decreto in quanto si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti previste dal Regolamento CE n. 1013 del 2006.
14. 23. Oliaro, Matarrese.

  Sopprimere il comma 3.
14. 24. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le parole: «per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2015» e alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Proroghe urgenti per i servizi pubblici locali nella regione Campania.».
14. 37. Carloni.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 4.
*14. 25. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 4.
*14. 44. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

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  Sopprimere il comma 4.
*14. 26. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, la regione Campania esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.
14. 27. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4 sostituire le parole: ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, con le seguenti: ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'eventuale impianto.
14. 29. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4 sostituire le parole: dispone le eventuali modifiche con le seguenti: dispone le modifiche.
14. 30. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4 dopo le parole: alla data di attivazione dell'impianto, dispone aggiungere le seguenti: d'intesa con i comuni nel cui territorio ricade l'impianto e con i comuni confinanti e contigui.
14. 28. Valiante.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:, compresa la direzione dei lavori.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'affidamento della direzione dei lavori ad un soggetto appartenente al personale tecnico di ruolo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Il compenso per la direzione dei lavori grava sulle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.
14. 35. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4 dopo le parole: ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, aggiungere le seguenti: valuta la reale necessità della realizzazione dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti ovvero.
14. 36. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4 dopo le parole: Il commissario aggiungere le seguenti: al fine di verificare la reale necessità della realizzazione di un nuovo impianto per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto dell'attuale condizione economica-finanziaria che impone a tutela della finanza pubblica esigenze di cautela nonché della protezione della salute dei cittadini.
14. 32. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

Pag. 141

  Al comma 4 sostituire le parole: che il comune nel cui territorio ricade l'impianto con le seguenti: che il comune nel cui territorio ricadrebbe l'eventuale impianto.
14. 34. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4 dopo le parole: ed i comuni confinanti e contigui aggiungere le seguenti; siano coinvolti nella definizione dello studio aggiornato di cui al presente comma e che.
14. 33. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'esito definitivo dello studio aggiornato e della stipula dell'eventuale contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione dell'impianto di cui al presente comma tutti gli effetti dei contratti stipulati sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo.
14. 31. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 8.
14. 45. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
all'articolo 185, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente non mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi.
14. 46. Tentori, Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
14. 47. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, e relativamente ad aziende agricole con superficie destinata all'agricoltura inferiore ai 10 ettari, ove non sia presente nell'ambito territoriale di pertinenza adeguata impiantistica per il compostaggio aerobico o cippatura, i comuni, ad eccezione di quelli rientranti in aree con superi delle polveri sottili (PM10) per più di 35 giorni all'anno o altre criticità in merito alla qualità detraria, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale Pag. 142vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri/stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente n’ mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana».
14. 48. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b-bis).
14. 49. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8, alla lettera b-bis), sopprimere le seguenti parole:, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica.
14. 50. Terzoni, Daga.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b-ter).
*14. 51. Pellegrino, Paglia, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b-ter).
*14. 52. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8 lettera b-ter capoverso «Art. 184-quater» al comma 1 lettera a) dopo le parole: secondo periodo aggiungere le seguenti: o, in caso di utilizzo degli stessi in aree marino-costiere e di transizione per i quali è applicabile l'Allegato 2.6.1 «Standard di qualità dei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione» di cui decreto ministeriale 16 aprile 2009, n. 56, non superano i valori di concentrazione per ciascuna sostanza di cui alla Tabella 2/A dell'allegato o, qualora le sostanze non siano ivi indicate, la Tabella 2.3A del «Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti marini» dell'ISPRA oppure, se calcolati secondo le procedure indicate nel manuale, i valori di fondo naturale dell'area interessata dal riutilizzo.
14. 53. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8 lettera b-ter capoverso «Art. 184-quater» al comma 1 lettera b) dopo le parole: matrici ambientali interessate aggiungere le parole: nonché la perturbazione di specie ed habitat.
14. 54. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8 lettera b-ter) capoverso «Art. 184-quater» al comma 3 le parole: per almeno un anno sono sostituite dalle parole: almeno tre anni.
14. 55. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8 dopo la lettera b-quater) aggiungere la seguente:
   b-quater.1)
all'articolo 193, il comma 12 è sostituito dai seguenti:
  «12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, il deposito di rifiuti nell'ambito Pag. 143di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine di trenta giorni.
  Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.
  12-bis. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare.
  Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.
  La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al presente comma, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al presente comma, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  È fatto obbligo al soggetto al quale sono affidati i rifiuti, come tali notificatigli dal soggetto che organizza il trasporto, in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle pertinenti norme di tutela ambientale e sanitaria.
  12-ter. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza».
14. 56. Oliaro, Matarrese.
(Inammissibile)

  Al comma 8, sopprimere la lettera b-quinquies),
14. 57. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8, lettera b-quinquies), al primo periodo, sopprimere la parola: interamente.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi.
*14. 58. Mannino, Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 8, lettera b-quinquies), capoverso comma 2, al primo periodo sopprimere la parola: interamente e sostituire il terzo periodo con il seguente: In fase di prima attuazione e ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni in tale materia plastica, Pag. 144qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi.
*14. 60. Librandi, Matarrese.

  Al comma 8 sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
   b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni prodotti in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi».
*14. 59. Oliverio, Mongiello.

  Al comma 8 sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
   b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni prodotti in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi».
*14. 61. Russo, Centemero.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b-sexies).
14. 62. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8, lettera b-sexies dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: e dell'articolo 256.
14. 63. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  8-bis. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla fine della lettera g) è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente decreto».
14. 67. Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 8-ter.
14. 68. Grimoldi, Allasia.

Pag. 145

  Al comma 8-ter sopprimere il primo periodo.
14. 69. Grimoldi, Allasia.

  Il comma 8-quater è soppresso.
*14. 70. Ferraresi.

  Il comma 8-quater è soppresso.
*14. 71. Ferraresi, Agostinelli.

  Sopprimere il comma 8-quater.
*14. 72. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 8-quater.
*14. 64. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 8-quinquies.
14. 73. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 8-sexies sono aggiunti i seguenti:
  8-septies. — Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non si includono le spese effettuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciale ai sensi del decreto-legge 195/2009 convertito nella legge n. 26/20 10, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della legge 135 del 1997.
  8-octies. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al successivo comma 8-novies.
  8-novies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 30 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  8-decies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 8-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 8-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 8-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il Pag. 146disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 8-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
14. 66. Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:
  8-septies. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31 comma 2 della legge 12 novembre 2011 n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non si includono le spese effettuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciali ai sensi del decreto-legge 195 del 2009 convertito nella legge n. 26 del 2010, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della legge 135 del 1997. Agli oneri derivanti dall'approvazione del seguente comma, si provvede con le risorse di cui al Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228.
14. 65. Russo.

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14-bis.
(Adempimenti CONAI).

  1. All'articolo 224, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:
  «11-bis. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.
  2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
  3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse.
14. 01. Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

Pag. 147

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), capoverso g) dopo le parole: Ai fini della valutazione ambientale aggiungere la parola: strategica, conseguentemente aggiungere le parole: Ai fini della valutazione Impatto Ambientale, gli elaborati del progetto definitivo e del progetto esecutivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 4 e 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;.
15. 1. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera c) primo periodo, dopo le parole: per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 inserire le seguenti: , oppure direttamente alle procedure di cui agli articoli 23 e seguenti, oppure la non necessità di sottoporre ad alcuna procedura,.
15. 2. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, anche tenendo conto, se del caso, dei risultati disponibili da altre valutazioni ambientali pertinenti, effettuate sulla base della normativa vigente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV-bis. Il proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

  Conseguentemente, dopo l'allegato IV alla parte seconda è inserito il seguente:

«ALLEGATO IV-BIS

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2-BIS
(INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL PROPONENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV)

  1. Descrizione del progetto comprese in particolare:
   a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
   b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

  2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
  3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
   a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
   b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

  4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato V.».
15. 4. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda sono soppresse le seguenti parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, Pag. 148facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale». La disposizione di cui al presente comma si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 3. Peluffo.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 1, dopo le parole: «delle dimensioni» sono inserite le seguenti: «e della concezione dell'insieme».
15. 5. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 1, dopo le parole: «del cumulo con altri progetti» sono inserite le seguenti: «esistenti e/o approvati».
15. 6. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 1, le parole: «– del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti: «– dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;».
15. 7. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 1, sono aggiunte le seguenti parole: «– dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).».
15. 8. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 2, le parole: «– della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;» sono sostituite dalle seguenti: «– della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;».
15. 9. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 2, dopo le parole: «zone costiere» sono inserite le seguenti: «e l'ambiente marino».
15. 10. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 2, le parole: «– zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla Pag. 149legislazione comunitaria sono già stati superati» sono sostituite dalle seguenti: «– zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;».
15. 11. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis)
all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, le parole: «della portata dell'impatto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'entità ed estensione dell'impatto».
15. 12. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, dopo il primo trattino è inserito il seguente: «– della natura dell'impatto;».
15. 13. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, le parole: «dell'ordine di grandezza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intensità».
15. 14. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: «della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;».
15. 15. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: «del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;».
15. 16. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: «della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;».
15. 17. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  5-bis
. All'articolo 10 del decreto legislativo 152 del 2006 è aggiunto il seguente comma 3-bis. Il Ministero dell'Ambiente per i piani, programmi o progetti di carattere nazionale e le Regioni e le Province autonome per quelli di carattere regionale o provinciale assicurano una adeguata forma di trasparenza e partecipazione del pubblico interessato alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 e ss.mm.ii anche qualora non siano incluse in procedure di VI. A. o VA.S. In ogni caso è obbligatoria la pubblicazione sul sito WEB dell'autorità competente di un avviso in cui siano indicati il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del piano, programma o progetto, la Pag. 150localizzazione ed una breve descrizione dell'iniziativa dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. I piani, programmi o progetti oggetto della procedura nonché lo Studio di incidenza ambientale sono resi disponibile integralmente sul sito WEB dell'autorità competente. Il risultato della valutazione di incidenza, comprese le motivazioni, e quelli delle attività di monitoraggio sono pubblicati integralmente sul sito web dell'autorità competente.
15. 20. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 15-bis.

  Sopprimerlo.
15-bis. 3. Il Governo.

  Sopprimerlo.
15-bis. 1. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

Art. 219-bis.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

  1. Al fine di promuovere la restituzione e la riutilizzazione degli imballaggi destinati all'uso è avviato, in via sperimentale, il sistema del «vuoto a rendere», che coinvolge i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi.
  2. Il sistema del «vuoto a rendere» si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare:
   a) le bottiglie e i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
   b) le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
   c) le latterie e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.

  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può prevedere l'applicazione del sistema del «vuoto a rendere» anche ad altre tipologie di imballaggi, disciplinando le eventuali procedure e modalità.
  4. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare, individuati ai sensi dell'articolo 2, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata «filiera» costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.
  5. Il contratto istitutiva della filiera è approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente Pag. 151per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.
  6. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.
  7. I produttori degli imballaggi riutilizzabili di cui al comma 1 dell'articolo 2 destinano alla filiera almeno il 20 per cento degli imballaggi da essi immessi al consumo.
  8. Gli aderenti alla filiera che acquistano imballaggi da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore.
  9. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi dei comma 5.
  10. L'importo della cauzione di cui al comma 5, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono fissati nel contratto istitutivo della filiera.
  11. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.
  12. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di adesione alla filiera.
  13. Il sistema sperimentale di cui al presente articolo ha la durata di 18 mesi a decorrere entrata in vigore della presente disposizione. Sulla base dei risultati ottenuti durante la fase sperimentale il Ministro dell'ambiente provvede, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad emanare un decreto di natura regolamentare al fine di rendere il sistema del «vuoto a rendere» pienamente operativo, anche attraverso l'introduzione di incentivi economici a beneficio degli operatori.
15-bis. 2. Vignaroli, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.
(Inammissibile)

Pag. 152

ART. 16.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.
16. 1. Grimoldi, Borghesi, Allasia, Caon.

  Sopprimere i commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.
16. 2. Da Villa, Massimiliano Bernini.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
16. 3. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:
  1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis,».

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: Caso En-pilot 4634/13/ENVI, Caso Eu-pilot 5391/13/ENVI.
16. 4. Grimoldi, Borghesi, Allasia, Caon.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 3 è così sostituito:
  «3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
   b) all'articolo 4, il comma 4 è soppresso;
   c) all'articolo 5, comma 1, le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
   d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;
   e) all'articolo 5, comma 6, le parole «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;
   f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;
   g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
   h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
   i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e» sono soppresse;
   j) all'articolo 28, comma 2, le parole «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;
   k) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
16. 8. Catania, Matarrese, Fauttilli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla legge il gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;
   b) all'articolo 4, il comma 4 è soppresso;
   c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio».

Pag. 153

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
16. 5. Catania, Matarrese, Fauttilli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 4 dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati» e i commi 3 e 4 sono abrogati;
   b) all'articolo 5, comma 1, le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse, al comma 6 e parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse, e i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati.

  Conseguentemente, al comma 3. alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) le lettere p) e q) sono soppresse;
   1a) la lettera r) le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) alla lettera ee) le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse.
   dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero sono abrogate».
16. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
    2) abrogare i commi 3 e 4;
   b) all'articolo 5:
    1) al comma 1 abrogare le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami»;
    2) al comma 6 abrogare le parole: «con l'uso dei richiami vivi»;
    3) abrogare i commi 2, 7, 8 e 9.

  Conseguentemente,
   al comma 3, lettera
a) premettere le seguenti:
    0a)
le lettere p) e q) sono abrogate;
    1a) alla lettera r) le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
   al comma 3, dopo a lettera b) aggiungere la seguente:
    c) alla lettera ee) abrogare le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e».

  Conseguentemente, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «non autorizzati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «vivi o».
16. 6. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Pag. 154

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
    2) abrogare i commi 3 e 4;
   b) all'articolo 5:
    1) al comma 1 abrogare le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami»;
    2) al comma 6 abrogare le parole: «con l'uso dei richiami vivi»;
    3) abrogare i commi 2, 7, 8 e 9.

  Conseguentemente,
   al comma 3, lettera a) premettere le seguenti:

    0a) le lettere p) e q) sono abrogate;
    1a) le lettere r) le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
   al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    c) alla lettera ee) abrogare le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e».

  Conseguentemente, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «non autorizzati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «vivi o».
16. 7. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2 sopprimere le parole da: durante l'esercizio fino alla fine del comma.
*16. 10. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: durante fino alla fine del periodo.
*16. 11. Da Villa, Parentela.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) la lettera cc) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituita dalla seguente:
   cc) il commercio di esemplari vivi non provenienti da allevamenti di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.
16. 13. Bratti.

  Sopprimere il comma 3-bis.
*16. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 3-bis.
*16. 14. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale».
16. 27. Grimoldi, Allasia.

Pag. 155

  Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: alla rete con le seguenti: ai servizi di rete.
16. 15. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità pubbliche che affidano a terzi la gestione o l'aggiornamento di dati che rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico sono tenute ad inserire nei relativi contratti il diritto alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione delle informazioni ambientali».
16. 16. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
16. 17. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, lettera i), capoverso 3-bis, dopo le parole: conformità alle disposizioni di esecuzione inserire le seguenti: adottate a livello comunitario.
16. 18. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio di ricerca di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio di ricerca ai sensi del comma 1».
16. 19. Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. L'articolo 3-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006 è riformulato come segue: Art. 3-sexies. – (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). – 1. L'accesso alle informazioni ambientali relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio è riconosciuto come diritto fondamentale per l'esercizio effettivo di tutti i diritti umani.
  2. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale e può utilizzarle liberamente ai fini di analisi scientifica o statistica ovvero di raccolta, organizzazione o diffusione.
  3. Ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblicano nei propri siti istituzionali le informazioni ambientali e gli atti relativi alle procedure di cui alla parte II del presente decreto.
  4. Chiunque rilevi eventuali possibili pregiudizi conseguenti a provvedimenti assunti nell'ambito e all'esito delle procedure di cui alla parte II ha facoltà di presentare denunce od osservazioni e di richiedere l'adozione di misure inibitorie che l'amministrazione interessata ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto e non manifestamente infondate, informando, anche per via telematica, i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti in merito.
  5. Il pubblico è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante avvisi pubblici facilmente consultabili anche nei siti istituzionali delle amministrazioni interessate dal procedimento. Le comunicazioni in merito alle successive fasi procedimentali sono comunicate, anche per via telematica, individualmente a coloro che hanno presentato Pag. 156formale richiesta di partecipazione all'autorità responsabile del procedimento.
  6. Gli enti locali favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le formazioni sociali nei processi decisionali in materia ambientale e collaborano con le popolazioni interessate al fine di agevolare la consultazione popolare e di facilitare il ricorso agli strumenti di democrazia diretta, per i quali devono essere previste procedure semplificate nonché l'esenzione da ogni onere fiscale o tributario.
16. 20. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 5-bis, dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:
  1-bis.1. Ai fini del comma 1-bis, per «pubblico» si intende una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, ivi incluse le associazioni che promuovono la protezione dell'ambiente.
16. 21. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: nel proprio sito web inserire le seguenti: e mediante avviso presso la sede comunale dei comuni interessati dal piano o programma.
16. 22. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: nel proprio sito web inserire le seguenti: e in un quotidiano a diffusione nazionale.
16. 23. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5-bis, capoverso 1-quater, dopo le parole: piano o programma aggiungere le seguenti: completi di tutti gli allegati.
16. 24. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 5-bis, sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:
  1-septies. Il piano o programma, durante tutte le fasi di elaborazione e dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente alle osservazioni ricevute e ad una dichiarazione nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni e motivazioni oggettive e verificabili che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì tutte le informazioni disponibili sulla partecipazione del pubblico.
16. 25. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 5-bis, dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:
  1-octies. I commi da 1-bis a 1-septies non si applicano a piani e programmi adottati in caso di emergenze civili.
16. 26. Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «la cattura, l'allevamento e l'utilizzo di uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
   b) all'articolo 4 sopprimere i commi 3 e 4;
   c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere e parole: «nonché il loro uso in funzione di richiami»;
   d) all'articolo 5 sopprimere i commi 2, 7, 8 e 9;
   e) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «con l'uso dei richiami vivi»;
   f) all'articolo 21, comma 1, sopprimere le lettere p) e q);Pag. 157
   g) all'articolo 21, comma 1, lettera r) sopprimere le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per ali»;
   h) all'articolo 21, comma 1, lettera ee) sopprimere le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e»;
   i) all'articolo 31, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero.
16. 01. Da Villa, Gagnarli.

Pag. 158

ART. 17.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  4. Per perseguire la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino ai fini della protezione e la preservazione dell'ambiente marino e dell'ecosistema, all'articolo 6 comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il periodo «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» viene sostituito dal seguente periodo «in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991 n. 394 e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
   b) il periodo «fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239» viene sostituito dal seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma».
17. 1. Vacca, Colletti, Del Grosso.
(Inammissibile)

ART. 17-bis.

  Sopprimerlo.
17-bis.1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005).

  1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole «che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità» e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1.
17-bis. 01. Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

Pag. 159

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012).

  1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente, decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente».
  2. Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno le parole «più di una tonnellata all'anno di» sono soppresse.
17-bis. 02. Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.

  1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  7-bis. Il concessionario che dia corso a investimenti in opere infrastrutturali, in opere o impianti di non facile rimozione ulteriori rispetto al programma di cui al comma 6 lettera a), può chiedere che la durata della concessione sia prorogata, da parte dell'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, per un periodo proporzionale al rapporto tra gli ulteriori investimenti e quelli indicati nel suddetto programma.
17-bis. 03. Oliaro, Matarrese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.

  1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  7-bis. Il concessionario che dia corso a investimenti in opere infrastrutturali, in opere o impianti di non facile rimozione ulteriori rispetto al programma di cui al comma 6 lettera a), può chiedere all'Autorità portuale una revisione delle clausole e dei termini anche temporali dell'atto concessorio, in modo da consentirgli l'equilibrio economico finanziario degli investimenti medesimi. L'Autorità portuale assume le determinazioni al riguardo, previa delibera del Comitato portuale.
17-bis. 04. Oliaro, Matarrese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.

  1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  7-ter. Qualora le aree demaniali e le banchine siano state utilizzate da un'impresa concessionaria il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di selezione tramite evidenza pubblica per l'assegnazione di dette aree e banchine deve prevedere una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, basata sul valore effettivo dei beni ed impianti realizzati dalla stessa che permangono sull'area oggetto di concessione. Deve altresì essere previsto un indennizzo a Pag. 160favore dell'impresa concessionaria cessante ed a carico dell'impresa subentrante nella concessione, commisurato all'avviamento a quest'ultima trasferito. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati sono stabiliti con apposito decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
17-bis. 05. Oliaro, Matarrese.
(Inammissibile)

Pag. 161

ART. 18.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per investimenti in beni strumentali.
18. 1. Della Valle.

  Al comma 1, dopo le parole: titolari del reddito d'impresa inserire le seguenti: arti e professioni.
18. 3. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti inserire le seguenti: nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo e parole:
la media degli investimenti, inserire le seguenti: nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e;
   gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 5. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti inserire le seguenti: in computer, apparecchiature elettroniche,.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: la media degli investimenti, inserire le seguenti: in computer, apparecchiature elettroniche e;
   gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 6. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti, inserire le seguenti: in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: la media degli investimenti, inserire le seguenti: in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e;
   gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 7. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti, inserire le seguenti: in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: la media degli investimenti, inserire le seguenti: in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e;Pag. 162
   gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 8. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti, inserire le seguenti: nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: la media degli investimenti, inserire le seguenti: nell'acquisto dimezzi nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e;
   gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 14. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: in beni strumentali nuovi, inserire le seguenti:, prodotti in Italia,.
18. 9. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: compresi nella divisione, inserire le seguenti: 26 e.

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole: nella suddetta tabella con le parole: nelle suddette tabelle;
   al comma 2, dopo le parole: in beni strumentali nuovi compresi nella divisione, inserire le seguenti: 26 e,;
   gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 12. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo e parole: compresi nella divisione 28, aggiungere le seguenti: e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31,01.21, 31,01.22).

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole: nella suddetta tabella con le parole: nelle suddette tabelle;
   al comma 2, dopo e parole: nella divisione 28, inserire le seguenti: e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31.01.21, 31.01.22);
   gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 10. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: compresi nella divisione, inserire le seguenti: 27 e.

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole: nella suddetta tabella con le parole: nelle suddette tabelle;
   al comma 2, dopo le parole: in beni strumentali nuovi compresi nella divisione, inserire le seguenti: 27 e;
   gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di Pag. 163400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 11. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1 dopo la parola: ATECO, inserire le seguenti: e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   al comma 2, dopo le parole: della tabella ATECO, inserire le seguenti: e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 13. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2015 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020.
18. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 30 giugno 2015, con le seguenti: al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 15. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento, con le parole: 30 per cento.

  Conseguentemente: Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 16. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per anno 2014, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.
18. 2. Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite dalle seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
*18. 20. Vignali.

Pag. 164

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite dalle seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
*18. 17. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite dalle seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
*18. 21. Carrescia.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite dalle seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
*18. 22. Abrignani.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo 18, le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite dalle seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
*18. 23. Da Villa, Crippa.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente: Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 19. Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 3.
18. 18. Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

  Al comma 3, sopprimere la parola: unitario.
18. 24. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10.000 euro, con le parole: 5.000 euro.

  Conseguentemente: Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 25. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10.000 euro, con le parole: 2.000 euro.

  Conseguentemente: Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni Pag. 165per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 26. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettiva realizzazione dell'investimento.

  Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti 612 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
18. 27. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 3 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
18. 28. De Micheli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2014 e in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 3 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 29. Prodani.

  Al comma 9-bis, lettera b), capoverso 8-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed è estesa alle imprese ubicate su tutto il territorio nazionale.
18. 30. Allasia, Grimoldi.

Pag. 166

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Detassazione sull'acquisto di beni strumentali).

  È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 30 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
18. 0. 1. Della Valle.

ART. 18-bis.

  Sopprimerlo.
*18-bis. 8. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

  Sopprimerlo.
*18-bis. 1. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, le parole lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa sono sostituite dalle seguenti: il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto adottato d'intesa con Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce.
18-bis. 4. Balduzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: autonomo di cucina aggiungere le seguenti: per le quali resta, in ogni caso, fermo il vincolo di destinazione ad usi turistico-alberghieri.

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente: Il vincolo di destinazione, ad usi turistico-alberghieri del condhotel nel suo complesso ovvero delle unità abitative con destinazione residenziale, di cui al comma 1, può essere rimosso previo rilascio, da parte dell'amministrazione competente, dell'autorizzazione alla conversione funzionale degli stessi immobili con le modalità e alle condizioni previste dai regolamenti edilizi e dallo strumento urbanistico comunale vigente, e nel rispetto della normativa regionale e statale.
18-bis. 2. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Non possono essere oggetto delle predette agevolazioni gli immobili in tutto o in parte abusivi.
18-bis. 3. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere seguente:
  2-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito in legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.
18-bis. 6. Abrignani.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere infine le parole:, nonché il vincolo di destinazione urbanistica.
18-bis. 7. Abrignani.

Pag. 167

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dell'albergo diffuso).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La Strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  La Strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:
   Definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;
   Armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;
   Tutelare un brand originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;
   Consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;
   Consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;
   Prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;
   Individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

  2. Al fine dell'elaborazione della Strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. I componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La Strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18-bis. 01. Crippa.

Pag. 168

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19. 1. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o sistemi multilaterali di negoziazione.
19. 2. Da Villa, Villarosa, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 3. Rampelli.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 4. Squeri.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 5. Abrignani.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 Pag. 169dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 6. Vignali, Piso.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 8. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 10. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3 sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle successive lettere b-bis) e b-ter);
   b-bis). Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2019, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale:
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.
   b-ter). Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,3 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,6 punti percentuali Pag. 170la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
19. 7. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).

  All'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento” ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 01. Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 19-bis.
(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo).

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: “Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n. 342: 200 euro”.» Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 02. Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

ART. 19-bis.

  Sopprimerlo.
19-bis. 1. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

Pag. 171

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
20. 2. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. La Consob può stabilire con provvedimento motivato che l'obbligo di offerta di cui al comma 1 consegua al superamento di una soglia inferiore al trenta per cento, ma comunque superiore al venticinque per cento, qualora risulti provato che la soglia inferiore così stabilita è sufficiente per esercitare il controllo sulla società.
20. 3. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

   Al comma 2, lettera b), capoverso articolo 9-ter, comma 2, sostituire le parole: Il Collegio dei fondatori dell'Organismo italiano di Contabilità stabilisce con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si stabilisce.
20. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
20. 5. Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

  Al comma 3, le parole: commi 2 e 4 sono sostituite dalle parole: commi secondo e quarto.
20. 6. Balduzzi.

  Al comma 7-bis dopo le parole: vicende relative all'attività di impresa sono inserite le seguenti: l'atto costitutivo di cui all'articolo 2296 del codice civile e le modificazioni del medesimo di cui all'articolo 2300 del codice civile, sottoscritti con firma digitale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 da parte dei soci della società, possono essere validamente iscritti nel registro delle imprese; in tale caso, l'autenticazione delle firme è effettuata dal Conservatore del Registro delle imprese con modalità telematica.
20. 8. Carrescia, Giovanna Sanna.

  All'articolo 20, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341».
   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'articolo Pag. 1722332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».
20. 7. Senaldi.

  Dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
  7-ter. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si, applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. 9. Laffranco.
(Inammissibile)

Pag. 173

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 1. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
*21. 2. Bargero, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
*21. 3. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
*21. 4. Abrignani.

  All'articolo 21 sopprimere il comma 2-bis.
**21. 7. Il Governo.

  All'articolo 21 sopprimere il comma 2-bis.
**21. 5. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

  All'articolo 21 sopprimere il comma 2-bis.
**21. 6. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Placido, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «2. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma non comporta la nullità del contratto di conto corrente.
  3. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di Pag. 174destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvedo a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.
  4. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»
21. 01. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.
(Inammissibile)

ART. 21-bis.

  Sopprimerlo.
21-bis. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Pag. 175

ART. 22.

  Sopprimerlo.
*22. 8. Paglia, Ricciatti, Zaratti, Marcon.

  Sopprimerlo.
*22. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

  Al comma 3, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole dalla presente legge con le seguenti: dal presente decreto.
22. 2. Balduzzi.

  Al comma 6-bis, capoverso Art. 8-bis, comma 3, sostituire le parole devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione con le seguenti: devono essere immediatamente cancellate all'esito dell'avvenuta regolarizzazione.
22. 3. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria tenendo conto del reddito dell'anno precedente. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. 4. Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
22. 9. Il Governo.

  Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
22. 5. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

  Il comma 7-ter è sostituito dal seguente:
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante il definanziamento delle autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti.
22. 6. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Sostituire il comma 7-ter, con il seguente:
  7-ter. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 535 milioni per l'anno 2014.
22. 7. Allasia, Grimoldi.

Pag. 176

ART. 22-bis.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.1.

  1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22-bis. 01. Fantinati.
(Inammissibile)

ART. 22-ter.

  Sopprimerlo.
22-ter. 5. Il Governo.

  Sopprimerlo.
*22-ter. 1. Taranto.

  Sopprimerlo.
*22-ter. 2. Balduzzi.

  Sopprimerlo.
*22-ter. 3. Agostinelli.

  Sopprimerlo.
*22-ter. 4. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

  Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

Articolo 22-ter.1
(Esenzione delle microimprese dall'imposta regionale sulle attività produttive).

  1. A decorrere dall'anno 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3. Il Governo provvede a emanare, entro il 31 dicembre 2013, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo.
  I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2014.
  4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

Pag. 177

  5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 2 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3 e 4, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  7. L'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e l'articolo 7 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono abrogati.
22-ter. 01. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Mucci, Della Valle, Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

Articolo 22-ter.1
(Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata).

  1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341.»;
   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo.».
22-ter. 02. Fantinati.

ART. 22-quater.

  Sopprimerlo.
22-quater. 2. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituita dalla seguente:
  «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.».
22-quater. 1. Dell'Orco, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

Pag. 178

ART. 22-quinquies.

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente,.
22-quinquies. 2. Labriola, Lacquaniti.

  Al comma 1 le parole: Anche a prescindere dalla predisposizione sono sostituite dalle seguenti: Previa predisposizione e relativa attuazione.
22-quinquies. 1. Labriola, Lacquaniti.

  Al comma 1 le parole: ovvero funzionali sono sostituite dalle seguenti: e.

  Conseguentemente al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti: In nessun caso potranno essere consentiti finanziamenti aventi come unico scopo la prosecuzione dell'attività produttiva senza che siano contestualmente rispettate le prescrizioni AIA.
22-quinquies. 4. Labriola, Lacquaniti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: funzionali alla continuazione fino alla fine del periodo con le seguenti: funzionali alla riconversione dell'impresa commissariata in attività non inquinanti, da definire entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito di una consultazione tra regione, comune ed enti locali interessati e associazioni locali; a sostenere il reddito dei lavoratori impiegati nell'impresa commissariata e all'avvio di corsi di formazione per i medesimi lavoratori; alla bonifica dei terreni, delle acque di falda e del territorio inquinato, compresi i danni subiti dalle persone che abbiano subito danno dimostrabile dall'attività d'impresa.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
22-quinquies. 5. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

  Al comma 1, le parole: funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio sono sostituite dalle seguenti: funzionali alla riconversione dell'impresa commissariata in attività non inquinanti, da definire, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito di una consultazione tra regione, comune enti locali interessati e associazioni; a sostenere il reddito dei lavoratori impiegati nell'impresa commissariata e all'avvio di corsi di formazione per i medesimi lavoratori; alla bonifica dei terreni, delle acque di falda e del territorio inquinato, compresi i danni subiti dalle persone che abbiano riportato un danno dimostrabile dall'attività d'impresa.
22-quinquies. 3. Labriola.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministero della salute.
22-quinquies. 7. Labriola, Lacquaniti.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti: della popolazione che risiede nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impiegati nel ciclo produttivo.
22-quinquies. 6. Labriola, Lacquaniti.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni Pag. 179dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Il 10 per cento dei proventi di cui al comma precedente è destinato all'istituzione di un fondo speciale per la tutela della salute della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute.».
22-quinquies. 8. Labriola, Lacquaniti.

  Sopprimere il comma 2.
22-quinquies. 9. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non oltre l'anno 2014,.
22-quinquies. 10. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

  Al comma 2, dopo il capoverso comma 11-quinquies, aggiungere i seguenti capoversi:
  11-quinquies-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, le risorse necessarie all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, possono essere richieste dall'amministratore straordinario, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.
  11-quinquies-ter. Per le finalità di cui al precedente comma 11-quinquies-bis, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma:
  «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207».
22-quinquies. 11. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

  Al comma 3, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
22-quinquies. 12. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

  Al comma 4, capoverso «3-ter» primo periodo, aggiungere in fine le seguenti: Al controllo sull'attuazione delle prescrizioni di cui al presente comma provvede l'ISPRA con cadenza trimestrale.
22-quinquies. 13. Labriola, Lacquaniti.

  Al comma 4, capoverso comma 3-ter, sostituire i primi due periodi con il seguente: Entro il 31 dicembre 2005, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare una relazione sull'osservanza delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
22-quinquies. 15. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

  Al comma 4, capoverso «3-ter» dopo le parole: del territorio e del mare inserire le seguenti: al Ministero della salute.
22-quinquies. 14. Labriola, Lacquaniti.

Pag. 180

  Al comma 5 le parole: 30 giugno 2016 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2015.
22-quinquies. 16. Labriola, Lacquaniti.

  Al comma 6 le parole: 30 giugno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.
22-quinquies. 17. Labriola, Lacquaniti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario.
22-quinquies. 18. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

  Dopo l'articolo 22-quinquies inserire il seguente:

Art. 22-quinquies-bis.

  1. L'articolo 11, comma 3-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9) è abrogato con effetto retroattivo.
  2. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 67-bis è inserito il seguente:

  «Art. 67-ter. – (Prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento). – 1. Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti, compresi i finanziamenti-ponte, in qualunque forma effettuati da banche o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del presente decreto, purché gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuata ai sensi del settimo comma dell'articolo 161 del presente decreto»;
   b) all'articolo 161:
    1. Al sesto comma:
     a) dopo le parole: «tre esercizi» sono inserite le seguenti: «nonché la documentazione di cui alle lettere c) e d) del secondo comma»;
     b) dopo le parole: «nominativo dei creditori» sono inserite le seguenti: «per i quali il credito risulti certo, liquido ed esigibile»;
     c) dopo le parole: «la documentazione di cui ai commi secondo» sono inserite le seguenti: «lettere a), b), ed e);
    2. Al settimo comma:
     a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono atti di ordinaria amministrazione gli atti di disposizione dei beni connessi con la gestione normale dell'impresa. Sono invece da considerare atti di straordinaria amministrazione Pag. 181quelli che modificano la struttura economico organizzativa dell'impresa stessa»;
     b) all'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono altresì prededucibili, ai sensi dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione del ricorso di cui al sesto comma del presente articolo, sempreché le stesse forniture siano specificamente elencate nella domanda, e individuate come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale. Sono parimenti prededucibili, ai sensi dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati da banche o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni purché gli importi ottenuti siano utilizzati, esclusivamente, per il compimento degli atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuati ai sensi del presente comma».
   3. All'Art. 182-quater, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
  «2. Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché:
   a) le banche e gli intermediari finanziari forniscano il loro assenso all'accordo di ristrutturazione;
   b) gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 161.
   Sono altresì prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale».
22-quinquies. 01. De Girolamo.
(Inammissibile)

ART. 22-sexies.

  Sopprimerlo.
22-sexies. 1. Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

  Dopo l'articolo 22-sexies inserire il seguente:

Art. 22-septies.
(Disposizioni in materia di operazioni finanziabili dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

  All'articolo 5, comma 7, lettera a) dei decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326), dopo le parole: «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti parole: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari».
22-sexies. 01. De Girolamo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22-sexies è aggiunto il seguente:

Art. 22-septies.

  All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del Pag. 182decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili (degli anni 2014, 2015 e 2016) destinati alle riserve indivisibili. All'onere valutato in un importo massimo di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
22-sexies. 02. Laffranco.

Pag. 183

ART. 23.

  Al comma 1, sostituire le parole: 16,5 KW con le parole: 10 KW.
23. 1. Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 3-bis.
*23. 2. Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 3-bis.
*23. 3. Pili.

  Sopprimere il comma 3-bis.
*23. 4. Crippa, Vallascas, Fantinati, Da Villa.

  Al comma 3-bis, le parole: 50 KW sono sostituite dalle parole: 500 MW.
23. 5. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3-bis dell'articolo 23, dopo le parole: sicurezza del sistema elettrico aggiungere le parole: nei mercati dell'energia, dopo le parole: dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi e dopo le parole: remunerazione del capitale eliminare la parola: netto.
23. 8. Abrignani.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali.
23. 6. Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  «3-ter. Nelle more del processo di revisione dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza l'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, stabilisce un obiettivo di riduzione della potenza interrompibile di almeno il 30 per cento rispetto al 2014 e un taglio della base d'asta per l'individuazione degli impianti del 10 per cento, ad esclusione dei servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010. I risparmi conseguiti sono destinati alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23».
23. 7. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  «3-ter. Ai Consorzi di bonifica si applicano, per il consumo di energia per l'esercizio degli impianti idrovori e di sollevamento delle acque, i regimi tariffari speciali previsti dalla legislazione vigente per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative».
23. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  «3-ter. Alla stessa finalità di cui al comma 1, sono destinati i maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 3-quater e 3-quinquies, 3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto Pag. 184legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
  3-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre n. 625, la seguente aliquota di prodotto:
   a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
   b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
   c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

  3-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della logge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del comma 3-ter, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto.».
23. 10. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Pag. 185

ART. 24.

  Sopprimerlo.
*24. 1. Allasia, Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*24. 2. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Sopprimerlo.
*24. 3. Crippa, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo e all'articolo 24-bis.
  2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi con potenza superiore ai 100kW, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 3 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
  3. Per i sistemi efficienti di utenza, con potenza superiore ai 100kW, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 3 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
  4. Al fine di garantire una stabilità normativa complessiva del contributo da pagare sull'energia elettrica consumata e non prelevata, a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1 e limitatamente alle parti variabili, le quote di cui al comma 3 potranno essere aggiornate con decreto congiunto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, sulla base dei seguenti criteri:
   a) il primo aggiornamento può essere effettuato a partire dal 30 settembre 2017 e l'eventuale successivo aggiornamento può essere effettuato dopo ulteriori tre anni a decorrere dal primo;
   b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
   c) le nuove quote non possono essere incrementate ulteriormente di più di 0,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

  5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia Pag. 186elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
  6. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.».
24. 4. Zan, Lacquaniti, Pastorelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.

  2. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi non si applica quanto previsto dall'articolo 23.
24. 5. Vallascas, Crippa, Della Valle, Da Villa.

Pag. 187

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Alle aziende del settore cartario, caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente sull'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».
24. 7. Mariani, Benamati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

  Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo con le seguenti: fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
24. 8. Carra.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».
*24. 9. Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i Pag. 188corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.
*24. 10. Matarrese, D'Agostino.

  Sopprimere il comma 4.
**24. 11. Matarrese, D'Agostino.

  Sopprimere il comma 4.
**24. 12. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2013, n. 91, non si applicano le operazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
24. 13. Bombassei, Matarrese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 hanno diritto alla compensazione delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 10 mila euro.
  8-ter. Entro novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, adottato d’ intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
  8-quater. Agli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 8-bis, si provvede mediante un'apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi dell'Autorità per l'energia e il gas, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni di cui al comma 8-bis.
24. 14. Minardo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alle potenze inferiori a 20 kW.
24. 15. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

  Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in favore della regione Basilicata).

  1. «La Regione Basilicata è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del suo bilancio di previsione, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei princìpi sanciti dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 228 del 2012».
24. 01. Latronico.
(Inammissibile)

Pag. 189

ART. 25.

  Sopprimerlo.
*25. 1. Allasia, Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*25. 2. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Sopprimerlo.
*25. 3. Crippa, Della Valle.

  L'articolo è sostituito dal seguente:
  1. Il GSE, per lo svolgimento delle attività di gestione di verifica e di controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno si ispira ai criteri propri dell'attività amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 241/1990.
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il GSE propone al Ministero dello sviluppo economico un piano straordinario di controllo sugli impianti in esercizio e costruzione al fine di verificare la sussistenza dei requisisti previsti per le varie forme di incentivazione, in particolare per quei periodi di incentivazione che hanno visto il maggior numero di convenzioni attivate, con l'indicazione di differenti percentuali di copertura dell'insieme degli impianti. Per ogni tipologia di controllo e verifica, il GSE, definisce i relativi costi sulla base delle attività svolte in passato e li sottopone al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento del piano di cui al comma 2, il MISE definisce l'obiettivo numerico per ogni tipologia di impianto anche sulla base delle risultanze storiche dei controlli effettuati.
  4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede a identificare le modalità di copertura dei costi di cui al comma 2. Le somme recuperate o risparmiate per effetto dei controlli sono destinate alla finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23.
25. 4. Crippa.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro i 3 KW con le parole: entro i 5 KW.
25. 5. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con esclusione degli enti locali.
25. 6. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari.
25. 7. Allasia, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni per il servizio di scambio sul posto).

  1. Per tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini dell'accesso al servizio di scambio sul posto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, la soglia di potenza nominale media annua massima è fissata in 500 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica.
  2. La soglia di cui al comma 1 non trova applicazione per gli impianti di cui all'articolo 355, comma 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per Pag. 190l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a quanto previsto dal comma 1.
25. 01. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Petitti.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di scambio sul posto).

  1. Con effetti decorrenti dal 1o gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
   a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevato fino a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
   b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1o gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
   c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto diversi da quelli di cui alla lettera b) si applica l'articolo 24, comma 3.
25. 02. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Epifani, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Pag. 191

ART. 26.

  Sopprimerlo.
*26. 1. D'Agostino, Matarrese.

  Sopprimerlo.
*26. 2. Allasia, Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*26. 3. Tancredi.

  Sopprimerlo.
*26. 4. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Sopprimerlo.
*26. 5. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  Sostituire l'articolo 26, con il seguente:

Art. 26.

  1. Il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano gli incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.
  3. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
  4. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3».
  5. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 5, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al presente articolo, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.
26. 6. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

  L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
  1. Ai fini del contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche entro sessanta Pag. 192giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina una revisione dei meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92.
  2. La modifica prevista dal comma 1 ha come obiettivo di ridurre gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti come già disposto con decreto ministeriale del 2 dicembre 2009.
26. 7. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
  1. I commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono soppressi.
26. 8. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
  1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.
26. 9. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto-legislativo n. 387 del 2003 e disciplinate dal decreto ministeriale 28 luglio, 2005, dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 e dal decreto ministeriale 5 luglio 5 luglio 2012, emanati dal Ministero dello sviluppo economico sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 2, la parola: stimata è sostituita dalle seguenti: rilevata negli anni di esercizio precedenti, e al comma 3, le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dai seguenti impianti: a) impianti realizzati su suolo agricolo di potenza nominale superiore a 200 Kwp; b) impianti realizzati su aree titolate zone industriali di potenza nominale superiore ad 1 MW; c) impianti realizzati su serre coltivate di potenza nominale superiore ad 1 MW; d) impianti realizzati su tetti di edifici esistenti di potenza nominale superiore ad 1 MW; impianti realizzati su tetti di edifici esistenti contenenti amianto di potenza nominale superiore a 2 MW, è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014.
26. 10. Pagano.

  Il comma 2 è soppresso.
*26. 11. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  Il comma 2 è soppresso.
*26. 12. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

  Sopprimere il comma 2.
*26. 13. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 2.
*26. 14. Allasia, Grimoldi.

Pag. 193

  Sopprimere il comma 2.
*26. 15. Giovanna Sanna.

  All'articolo 26, comma 2, sostituire la parola: 90 con la seguente: 95.
26. 16. D'Agostino, Matarrese.

  All'articolo 26 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. A decorrere dal 30 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un contributo straordinario del 4 per cento sugli incentivi, comunque denominati, da corrispondere mensilmente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, finanziati attraverso la componente A3 della tariffa elettrica.

  Conseguentemente al comma 4, le parole: le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano sono sostituite dalle seguenti: il contributo straordinario di cui al comma 3 si applica; i commi 5 e 6 sono soppressi e il comma 12 è sostituito dal seguente:
  12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applica, a decorrere dalla data di cessione, il contributo straordinario di cui al comma 3.
26. 17. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: A decorrere dal 30 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un contributo straordinario del 4 per cento sugli incentivi comunque denominati, da corrispondere mensilmente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, finanziati attraverso la componente A3 della tariffa elettrica.
26. 18. Giovanna Sanna.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da comunicare ai GSE entro il 30 novembre 2014, con le seguenti: da comunicare la GSE entro il 31 dicembre 2014.
*26. 19. Donati, Marco Di Maio, Gadda, Galperti, Crimì, Manfredi, Vazio.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014, con le seguenti: da comunicare al GSE entro il 31 dicembre 2014.
*26. 20. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 24 con la parola: 22.
26. 21. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 2 con la seguente:

Periodo residuo (anni) Percentuale di riduzione dell'incentivo
12 12%
13 11%
14 10%
15 9%
16 8%
17 7%
18 6%
oltre 19 5%

26. 22. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
26. 23. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto del 10 per cento rispetto all'attuale, e un Pag. 194secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.
26. 26. Grimoldi, Allasia.

  Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.
*26. 24. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

  Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.
*26. 25. Allasia, Grimoldi.

  All'articolo 26, comma 3, alla lettera b) sostituire le parole: periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura con le seguenti: periodo con incentivo spettante alla data di entrata in esercizio dell'impianto; conseguentemente alla lettera c) sostituire la parola: ventennale con le parole: pari a 24 anni, alla lettera c) dopo le parole: la tariffa è ridotta aggiungere le parole: per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, alla lettera c) sostituire le parole: secondo le seguenti quantità, con le parole: pari al 6 per cento e alla lettera c) eliminare 1 punii 1), 2) e 3).
26. 28. D'Agostino, Matarrese.

  Al comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole: 1o ottobre 2014, sono sostituite dalle seguenti: 1o settembre 2014.
26. 27. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo la seguente quantità: al 3 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).
26. 29. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione pari al 6 percento per gli impianti di potenza nominale pari o superiore a 200 kW.
26. 30. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, sostituire i punti 2) e 3) della lettera c) con i seguenti:
   2) al 6 per cento per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
   3) al 7 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
26. 45. Grimoldi, Allasia.

Pag. 195

  Al comma 4, sostituire le parole: le riduzioni di cui all'allegato 2 del presente decreto si applicano, con le parole: il contributo straordinario di cui al comma 3 si applica.
26. 31. Giovanna Sanna.

  Sopprimere il comma 5.
26. 32. Giovanna Sanna.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può accedere a finanziamenti bancari con le parole: ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari.

  Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: Tali finanziamenti possono beneficiare con le parole: Tali finanziamenti beneficiano.
*26. 33. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può accedere a finanziamenti bancari con le parole: ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari.

  Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: Tali finanziamenti possono beneficiare con le parole: Tali finanziamenti beneficiano.
*26. 34. Donati, Marco Di Maio, Manfredi, Gadda, Galperti, Crimì, Vazio.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può accedere a finanziamenti bancari con le parole: ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari.

  Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: Tali finanziamenti possono beneficiare con le parole: Tali finanziamenti beneficiano.
*26. 35. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

  Sopprimere il comma 6.
26. 36. Giovanna Sanna.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: senza che l'operazione comporti nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali.
26. 37. Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti fotovoltaici di proprietà degli enti locali e delle regioni.
26. 38. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Petitti.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Alle quote di incentivi ceduti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applica, a decorrere dalla data di cessione, il contributo straordinario di cui al comma 3.
26. 39. Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Dopo a lettera d), comma 2, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
   «d-bis) agli impianti fotovoltaici, ubicati sugli edifici, di potenza nominale fino a 6 kW».
26. 40. Allasia, Grimoldi.
(Inammissibile)

Pag. 196

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riconosce la compensazione della differenza tariffaria tra l'energia elettrica prodotta e quella consumata in favore degli impianti fotovoltaici ad uso domestico, installati su edifici, di potenza nominale fino a 9 kW.
26. 41. Allasia, Grimoldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 13 non trovano applicazione per gli impianti solari fotovoltaici in regime di concessione pubblica con gli enti locali.
26. 42. Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, si applica la detrazione di imposta di cui all'articolo 15-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari al 65 per cento senza limiti di spesa, delle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015.
26. 43. Allasia, Grimoldi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti della pubblica amministrazione e a quelli costruiti su edifici ed aree della pubblica amministrazione.
26. 44. Allasia, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.

  1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, provvede a ridurre di almeno il 40 per cento, il riconoscimento dei costi sostenuti in ciascun anno termico dagli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW per situazioni di emergenza, di cui all'articolo 38-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I risparmi conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono portate a riduzione delle tariffe elettriche.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, è individuata, assicurando l'assenza di incrementi tariffari, la diminuzione della suddetta riduzione percentuale dei riconoscimento dei costi sostenuti, per gli impianti che, seppur autorizzati ad operare in deroga dai parametri ambientali ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 38-bis, provvedono ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di emissioni inquinanti, in deroga da quanto per loro previsto dai medesimi commi 3 e 4.
26. 01. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

Pag. 197

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28. 1. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  Sopprimere il comma 1-bis.
28. 2. Misuraca, Minardo.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato. Entro la stessa data, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico dovrà definire un meccanismo transitoria di integrazione, al fine di assicurarne la continuità di erogazione, che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.
28. 3. Misuraca, Minardo.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*28. 4. Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*28. 5. Bargero, Sani.

  All'articolo 28, comma 1-bis, sostituire le parole: l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato con le seguenti: i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono abrogati.
28. 7. Abrignani.

  All'articolo 28 è inserito il seguente comma:
  1-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero dello sviluppo economico emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 6-octies del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9.
28. 8. Crippa, Vallascas, Della Valle.

Pag. 198

ART. 29.

  Sopprimerlo.
*29. 3. Tancredi.

  Sopprimerlo.
*29. 2. Catalano.

  Sopprimerlo.
*29. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*29. 5. Dell'Orco, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Da Villa.

  Sopprimerlo.
*29. 1. Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere il primo periodo del comma 1.

  Conseguentemente, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: ai fini dell'attuazione del regime sono aggiunte le seguenti: tariffario speciale al consumo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.
29. 6. Abrignani.

  Al comma 1 sostituire le parole: e per il trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero con: e per il trasporto ferroviario delle merci.

  Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: trasporto ferroviario e delle merci eliminare la parola: transfrontaliero.
*29. 8. Piso.

  Al comma 1 sostituire le parole: e per il trasporto ferroviario delle merci transfrontaliera con: e per il trasporto ferroviario delle merci.

  Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: trasporto ferroviario e delle merci eliminare la parola: transfrontaliero.
*29. 9. Catalano, Pagani, Mauri, Meta, Oliaro.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero.
29. 10. Cera.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: transfrontaliero.

  Conseguentemente:
   a)
al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «transfrontaliero»;
   b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «transfrontaliero».
*29. 7. Dell'Orco, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Da Villa.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: transfrontaliero.

  Conseguentemente:
   a)
al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: transfrontaliero;Pag. 199
   b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: transfrontaliero.
*29. 11. Oliaro, Vitelli, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Tullo, Mauri.

  Al comma 1 sopprimere la parola: transfrontaliero.
29. 12. Crippa, Vallascas, Della Valle.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo imputandoli in misura graduale, in quote costanti annuali in un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o luglio 2014. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.».
29. 13. Vignali.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato.
*29. 14. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Matarrese.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è abrogato».
*29. 15. Abrignani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. All'articolo 17, comma del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato e misure urgenti per l'efficientamento del trasporto pubblico locale).
29. 16. Russo.
(Inammissibile)

Pag. 200

ART. 30.

  Al comma 1 capoverso 7-bis, aggiungere le seguenti lettere:
   b-bis. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81» sono soppresse.
   b-ter. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la lettera a): «con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione» è abrogata.
   b-quater. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 la lettera e): «gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2» è abrogata.
30. 2. Ferraresi.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
30. 15. Il Governo.

  Sopprimere il comma 2.
30. 3. Zolezzi, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso Art. 8-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: 500 standard metri cubi/ora con le seguenti: 10 standard metri cubi/ora.
30. 4. Zolezzi, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  «2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.».
*30. 1. Allasia, Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  «2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento Pag. 201di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.».
*30. 8. Piso, Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  «2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.».
*30. 9. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  «2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.Pag. 202
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.».
*30. 10. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  «2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.».
*30. 14. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente
  «2-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

Art. 25-bis.
(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate).

  1. Al fine di favorire la riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, in unità cogenerative ad alto rendimento destinate ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate, ai titolari dei predetti impianti è concessa, previa richiesta al GSE corredata del progetto di riconversione, a titolo di compensazione e per tutto il periodo previsto per la riconversione degli impianti, una maggiorazione dell'incentivo precedentemente riconosciuto, direttamente proporzionale al regime produttivo medio registrato da ciascun impianto oggetto di riconversione e inversamente proporzionale al periodo di avvenuto godimento dell'incentivazione.Pag. 203
  2. Ai fini di cui al comma 1, la maggiorazione dell'incentivo concesso ai titolari per ciascun impianto oggetto di riconversione è calcolata in misura pari al 25 per cento del prodotto delle seguenti voci:
   a) per gli impianti a certificati verdi: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, il coefficiente moltiplicativo spettante, il valore di ritiro dei CV registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge;
   b) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva; il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, la tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il GSE procede all'erogazione della maggiorazione dell'incentivo, calcolato ai sensi del comma 2, in favore dei titolari degli impianti oggetto di riconversione che ne abbiano fatto richiesta, in 3 o più rate, versate a cadenza annuale, in modo tale che ciascuna rata annuale non sia superiore all'incentivo per gli impianti oggetto di riconversione a cui si è fatta rinuncia. Dall'applicazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della componente A3.
  4. L'ammissione ai benefici di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
   predisposizione di un progetto di riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi in unità cogenerative ad alto rendimento, corredato da uno studio di fattibilità e dall'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi di riconversione;
   l'avvio dei lavori di riconversione degli impianti di cui al comma 1 deve essere effettuato entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 1 lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di avvio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
   l'erogazione dell'incentivo annuale da parte del GSE è subordinato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori di riconversione degli impianti e in caso di mancato rispetto dei tempi previsti, il GSE può procedere alla revoca degli incentivi fatti salvi i predetti casi di forza maggiore;
   gli impianti riconvertiti ai sensi del comma 1 devono essere destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegati, fermo restando che il destinatario della fornitura energetica può essere anche società partecipata dal titolare dell'unità in questione;
   a seguito dell'ultimazione dei lavori e decorso il periodo di erogazione dell'incentivo di cui al comma 3, cessa, per ciascuna unità produttiva interessata, il diritto a ottenere l'ammissione a qualsiasi beneficio economico connesso alla qualifica dell'impianto come IAFR, fino alla data di scadenza dell'incentivo originariamente attribuito mediante la stessa qualifica IAFR.
30. 11. Pilozzi, Lacquaniti, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della Pag. 204capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dei bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale.».
30. 12. Caparini, Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole: e non oltre.
30. 5. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 2-sexies, capoverso «5-bis», dopo la parola: adotta inserire le parole: con proprio decreto.
30. 6. Balduzzi.

  Sopprimere il comma 2-novies.
30. 7. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Proroga in materia di impianti funiviari).

  1. Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari, previste, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti che, ai sensi del comma 3.5 dell'articolo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, si trovano ad avere una scadenza diversa da quella dell'intero impianto, anche se inattivo da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto».
30. 01. Vignali.
(Inammissibile)

ART. 30-bis.

  Sopprimere il comma 3.
30-bis. 1. Ghizzoni.

  Dopo l'articolo 30-bis inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed al l'ammortamento degli impianti fotovoltaici).

  1. La variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento della rendita catastale;
  2. Agli impianti fotovoltaici in scambio sui posto si applica un coefficiente di ammortamento del 9 per cento annuo a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare dell'impianto.
30-bis. 01. Crippa, Vallascas, Della Valle.
(Inammissibile)

ART. 30-ter.

  Sopprimerlo.
*30-ter. 1. Grimoldi, Allasia.

Pag. 205

  Sopprimerlo.
*30-ter. 2. Ferraresi, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30-ter.
(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nella riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero).

  1. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81» sono soppresse.
  2. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la lettera a): «con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione» è abrogata.
  3. Al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 la lettera e): «gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2» è abrogata.
30-ter. 3. Ferraresi, Agostinelli.

ART. 30-quinquies.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30-quinquies.
(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99).

  1. L'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:
  «Art. 45. (Istituzione del Fondo per l'attivazione di misure di coesione sociale nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi). 1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato all'attivazione di misure di coesione sociale per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
  3. Il Fondo è alimentato:
   a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
   b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il Pag. 206minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto».
30-quinquies. 1. Antezza.

  Dopo l'articolo 30-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 30-sexies.
(Disposizioni in materia di attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare).

  1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» sono soppresse;
   b) al terzo periodo, le parole: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
30-quinquies. 01. Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

ART. 30-sexies.

  Sopprimerlo.
30-sexies. 1. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 30-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 30-septies.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

  1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
  «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».

  2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 342/99)», fermo restando Pag. 207quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.
  3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
30-sexies. 01. Giampaolo Galli, Gutgeld, Dell'Aringa, Librandi, Misiani.

   Dopo l'articolo 30-sexies, inserire il seguente:

Art. 30-septies.
(Disposizioni in materia di energia da fonte rinnovabile di origine eolica in agricoltura).

  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, dopo la parola «agroforestali», sono inserite le seguenti: «, eoliche».
  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 205, n. 266 e successive modificazioni, come modificata ai sensi del comma 1 del presente articolo, relativamente alla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica e calorica da fonte eolica, si applicano i criteri di connessione previsti dal punto 4 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 6 luglio 2009.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 370 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
30-sexies. 02. Mongiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30-sexies, è inserito il seguente:

Art. 30-septies.

  1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1.
  3. L'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è abrogato.
30-sexies. 03. Bratti, Mariani.

Pag. 208

ART. 32-bis.

  Sopprimerlo.
32-bis. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

Pag. 209

ART. 33.

  Sopprimerlo.
33. 1. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Scotto, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Placido, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 1.
33. 2. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
33. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
33. 6. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

  Al comma 3 sopprimere la lettera a).
33. 3. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 3 sopprimere la lettera b).
33. 5. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri).

  1. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
33. 01. Allasia, Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2013, n. 147).

  1. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147. All'onere si provvede nei limiti del comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89.
33. 02. Allasia, Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2013, n. 147).

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – è aggiunto dopo l'ultimo periodo il seguente: «in alternativa, la Regione può prevedere l'attribuzione delle medesime funzioni ad un magistrato della Corte dei conti in servizio presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, da nominare Pag. 210previa intesa tra il Presidente della Sezione regionale e il Presidente della Giunta regionale;».
33. 03. Allasia, Grimoldi.
(Inammissibile)

ART. 33-bis.

  Sopprimerlo.
*33-bis. 1. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Mucci, Prodani.

  Sopprimerlo.
*33-bis. 2. Vignali, Tino Iannuzzi.

  Sopprimerlo.
*33-bis. 3. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 33-bis, inserire il seguente:

Art. 33-bis-1.
(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri).

  1. Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2014.
33-bis. 01. Allasia, Grimoldi.
(Inammissibile)

Pag. 211

ART. 34.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   «g-bis) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.».
34. 1. Caparini, Allasia, Grimoldi.
(Inammissibile)

ART. 34-bis.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-ter.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
34-bis. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.