CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03223 Rampi: Sull'ufficio scolastico territoriale di Monza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevole Rampi e Malpezzi chiedono di conoscere gli intendimenti del Ministro riguardo alla situazione dell'ufficio scolastico territoriale di Monza, del quale ipotizzano la chiusura anche in considerazione dell'avvenuto insediamento di un unico dirigente alla direzione degli uffici di Milano e di Monza.
  Al riguardo, ricordo che la questione del citato ufficio è stata già oggetto di un precedente atto parlamentare proposto dallo stesso On. Rampi e discusso nel corso della seduta di questa Commissione del 12 marzo 2014. In quell'occasione sono state illustrate le varie implicazioni, sia di natura amministrativa che di profilo finanziario, che comportava il passaggio della gestione degli adempimenti dal precedente ufficio di Milano a quello di Monza.
  Premesso che oggettivamente è riscontrabile che in nessuna delle province istituite nel 2009 è stato costituito l'ufficio per il relativo ambito territoriale tranne che per Monza Brianza, e tenuto conto, altresì, che la scelta del direttore dell'Ufficio Scolastico regionale della Lombardia della recente nomina di un unico dirigente per gli uffici di Monza e Milano è dovuta anche ad esigenze organizzative vista la carenza di personale dirigenziale di seconda fascia nei ruoli del MIUR sull'intero territorio nazionale, vanno segnalate alcune recenti novità normative ed amministrative che avranno impatto sulla vicenda.
  Come è noto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca». Tale provvedimento, entrato in vigore in data 29 luglio 2014, definisce le nuove articolazioni del MIUR a livello sia centrale che periferico.
  Per quanto riguarda gli Uffici scolastici regionali, l'articolo 8 del citato decreto ne individua il numero, ne definisce le competenza e detta criteri per la loro organizzazione. In particolare, prevede che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, al quale viene preposto un dirigente di livello generale, si articola in 14 uffici dirigenziali non generali e in 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle finzioni tecnico-ispettive.
  Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la definizione organizzativa e i compiti di ciascuno dei suddetti uffici di livello dirigenziale non generale vengono definiti con decreto del Ministro, su proposta avanzata dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria.
  Sottolineo, infine, che, a norma dell'articolo 10, tale individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MIUR, ivi compresi i relativi compiti, è definita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM.
  In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la situazione degli uffici dei singoli ambiti territoriali (i vecchi Uffici scolastici provinciali), e quindi anche dell'ufficio di Monza verrà attentamente esaminata nell'ambito delle procedure di attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero.

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ALLEGATO 2

5-03147 Palmieri: Sul provvedimento attuativo del credito d'imposta per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rilancio del sistema musicale italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Oggetto: Decreto-legge Valore Cultura – Articolo 7 – Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.
  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Palmieri chiede quali iniziative questo Ministero intenda assumere per provvedere all'emanazione del provvedimento attuativo della norma che consente agli artisti e ai giovani talenti di beneficiare dell'agevolazione fiscale dalla stessa prevista.
  Come è noto – e puntualmente richiamato dallo stesso Onorevole interrogante – l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 91 del 2013 (decreto Bray o «valore cultura»), che ha dato vita al cosiddetto tax credit musica, ha previsto per la propria attuazione l'emanazione di un decreto di questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dello sviluppo economico, che avrebbe dovuto avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato. Il tax credit musica prevede, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la concessione di crediti d'imposta alle imprese di produzione musicale per le opere prime e seconde di giovani compositori, con un plafond di 4,5 milioni di euro annui.
  Gli uffici di questo Ministero hanno tempestivamente provveduto, subito dopo l'emanazione della legge di conversione del decreto n. 91 del 2013, a predisporre lo schema di decreto attuativo, sentendo anche le associazioni di categoria (produttori musicali) e la SIAE, e lo hanno in prima istanza inviato nel dicembre del 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze per il concerto e al Ministero dello sviluppo economico per il parere, secondo quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 6.
  Il Ministero dello sviluppo economico ha dato il proprio nulla osta il 15 gennaio 2014.
  Il Ministero dell'economia ha, a sua volta, fornito un primo riscontro il 18 aprile 2014, chiedendo a questo Ministero di effettuare una serie di modifiche al testo del decreto, e riservandosi una serie di ulteriori valutazioni più generali. Nella nota, il MEF si è dichiarato inoltre disponibile a un confronto tecnico per «chiudere» al più presto il provvedimento.
  Con nota del maggio successivo questo Ministero ha allora inviato all'Amministrazione finanziaria una nuova bozza di decreto recante integrale accoglimento delle richieste specificate da quest'ultima e chiedendo anche che venisse convocato al più presto l'incontro per dare il via libera definitivo al decreto.
  A questa nota il MEF forniva riscontro il 16 luglio, con richieste di ulteriori modifiche del testo e rinnovando la disponibilità ad un incontro tecnico «finale».
  A seguito di tale ultima comunicazione è iniziata immediatamente l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio legislativo di questo Ministero per giungere al più presto alla desiderata emanazione del decreto, attività sulla quale sarà mia cura riferire alla Commissione.Pag. 402
  Vorrei concludere sottolineando l'estrema attenzione con la quale questo Ministero ha sempre seguito la questione del tax credit musica, e riferendo alcuni fatti importanti che integrano quanto sopra esposto e potrebbero non essere a conoscenza dell'Onorevole interrogante.
  Nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 577, legge n. 147 del 2013) era previsto che, mediante un apposito DPCM (da adottare entro il 31 gennaio 2014) su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, anche la misura agevolativa del tax credit musica potesse, tra una serie di crediti d'imposta, essere fatta oggetto (nonostante le sue piccole dimensioni e – fatto ancor più rilevante – malgrado non fosse neppure «venuta alla luce») di un taglio di tipo lineare nella misura massima del 15 per cento. L'allora Ministro Bray, con lettera del 23 gennaio 2014, chiese, quindi, fermamente all'allora Ministro Saccomanni l'esclusione del tax credit musica dall'elenco dei crediti d'imposta tagliati. L'iniziativa del Ministero ebbe successo, in quanto il DPCM 20 febbraio 2014, di attuazione del citato articolo 1, comma 577, della legge n. 147 del 2013 ha confermato – con riferimento al tax credit musica il tiraggio in 4,5 mln euro annui del credito d'imposta per i musicisti.
  Ancora: nell'ambito dell’iter di conversione del recentissimo decreto legge «art bonus» (il n. 83 del 2014), è stato introdotto per via emendativa il comma 1-bis nell'articolo 6, con il quale viene stabilito che le somme stanziate per il tax credit musica non impegnate per l'anno 2014 potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.
  La disposizione, ne converrà l'Onorevole interrogante, è molto importante perché, in attesa dell'adozione del decreto attuativo, che comunque si può ritenere ormai imminente, ha lo scopo, comunque e in ogni caso, di «mettere al sicuro» lo specifico stanziamento per l'anno in corso, teoricamente a rischio per l'eventuale prolungarsi del percorso di emanazione.

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ALLEGATO 3

5-03175 L'Abbate: Su una questione concernente le facoltà assunzionali delle università italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa il termine di durata delle idoneità alle funzioni di professore universitario per i casi in cui le università non possono procedere alle assunzioni per aver superato i limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito dalla legge n. i del 2009. In particolare, si domanda se il termine di durata dell'idoneità debba considerarsi decorso nonostante l'avvenuta chiamata dell'idoneo da parte di una facoltà o dipartimento universitario durante il periodo di vigenza di tale limitazione.
  In proposito, occorre preliminarmente precisare che la durata dell'idoneità alle funzioni di professore universitario prevista dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 ha natura generale e nessuna disposizione prevede l'ipotesi di sospensione della durata della validità del titolo d'idoneità con riguardo alla fattispecie del limite di assunzione prevista dal citato decreto-legge n. 180 del 2008.
  L'idoneità conseguita consente, d'altro canto, l'immissione nei ruoli in tutte le Università e la validità della stessa non è interrotta dalle delibere di chiamata adottate dalle singole Università.
  In sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato, con sentenza del 24 febbraio 2014, n. 858, pronunciandosi in relazione a circostanze analoghe a quelle prospettate nell'interrogazione, ha chiarito che «gli interventi legislativi che si sono succeduti hanno provveduto a proroghe della validità dei titoli di idoneità, in occasione di blocchi assunzionali totali, secondo una logica che tuttavia non può applicarsi in via pretoria, in assenza di esplicita previsione, anche agli interventi legislativi che si risolvono solo in limitazioni, sia pur pesanti, sul versante delle assunzioni, Né può ipotizzarsi, di volta in volta, ad opera del giudice, un'analisi in concreto delle conseguenze pratiche delle limitazioni legislative, secondo uno schema che lascia all'interprete l'esatta determinazione del dies ad quem delle vecchie idoneità. Dev'essere piuttosto il legislatore a stabilire, ove ne ravvisi i presupposti alla luce di un principio di equità e ragionevolezza, eventuali proroghe».
  Inoltre, la Corte costituzionale con sentenza 24-28 maggio 2014, n. 60 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008 sollevate dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 novembre 2012 in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. «nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione – a carico delle università “non virtuose” – non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione.
  Tutto ciò premesso, da un'interpretazione sistematica del quadro normativo e alla luce delle pronunce giurisprudenziali richiamate, si deve concludere che il termine di durata delle idoneità alle finzioni di professore universitario non possa considerarsi sospeso nel periodo di operatività della limitazione alle assunzioni ai sensi del citato decreto-legge n. 180 del 2008.

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ALLEGATO 4

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (decreto-legge 91/2014 – A.C. 2568, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2568 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, già approvato dal Senato;
   valutate positivamente le disposizioni di cui ai commi 1-10 dell'articolo 9, che introducono finanziamenti a tasso agevolato, fino a 350 milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico, dando in tal modo un significativo contributo a favore dell'edilizia scolastica;
   ritenuto che, al comma 2 dell'articolo 9, si debba integrare la norma nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
   ritenuto altresì che il comma 4 del predetto articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – vada integrato nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 9, di integrare la norma, nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
   2) valutino altresì le medesime Commissioni l'opportunità, al comma 4 del suddetto articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – di integrare la norma, nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti.

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ALLEGATO 5

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (decreto-legge 91/2014 – A.C. 2568, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2568 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, già approvato dal Senato;
   valutate positivamente le disposizioni di cui ai commi 1-10 dell'articolo 9, che introducono finanziamenti a tasso agevolato, fino a 350 milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico, dando in tal modo un significativo contributo a favore dell'edilizia scolastica;
   ritenuto che, al comma 2 dell'articolo 9, si debba integrare la norma nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
   ritenuto altresì che il comma 4 del predetto articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – vada integrato nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provvedano le Commissioni a modificare il comma 4 dell'articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti;
   2) provvedano le Commissioni a modificare l'articolo 15 relativo alle procedure di valutazione di impatto ambientale nel senso di ripristinare il testo originario del decreto che al comma 1, lettera c), prevedeva il concerto con il MIBACT ai Pag. 406fini della definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento alla suddetta procedura;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 9, nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
   b) valutino le Commissioni l'opportunità di modificare l'articolo 18-bis, relativo alla riqualificazione degli esercizi alberghieri, composti da una o più unità immobiliari, nel senso di coordinare le previsioni in esso contenute con quelle dettate dall'articolo 10, comma 5, del recentissimo decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, il quale reca una disciplina differente sulla stessa materia.