CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03220 Sottanelli: Chiarimenti in merito alla qualificazione, a fini tributari, delle compravendite di fabbricati destinati alla demolizione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede che venga definitivamente chiarito se ai fini delle imposte dirette e indirette la compravendita dei fabbricati destinati alla demolizione possa essere qualificata come cessione di aree edificabili o senza ambiguità cessione di fabbricati.
  L'interrogante evidenzia, inoltre, come l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, secondo cui la cessione di fabbricati destinati alla demolizione va considerata come cessione di terreni edificabili, con la conseguente tassazione della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi, non risulti conforme ai più recenti arresti della Corte di Cassazione che con le sentenze nn. 15629 del 26 marzo 2014 e 4150 del 21 febbraio 2014 si è espressa in merito all'inquadramento tributario della cessione di fabbricati destinati alla demolizione.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferiscono le seguenti considerazioni.
  L'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), include fra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione, e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari.
  Sono in ogni caso imponibili le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
  In buona sostanza, pertanto, il citato articolo 67 del TUIR contempla due ipotesi distinte di plusvalenza, scaturenti l'una dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più cinque anni e l'altra dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
  Nel primo caso l'imponibilità della plusvalenza è condizionata al fatto che la cessione intervenga entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione del cespite, salve alcune particolari eccezioni. La ratio della norma è infatti quella di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle cessioni di beni immobili poste in essere con finalità speculative. Tale intento si presume dalla circostanza che l'arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o di costruzione dell'immobile e la data di vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni.
  Nella seconda ipotesi, invece, le cessioni di aree edificabili sono in ogni caso imponibili.
  Di conseguenza, assume senz'altro rilievo stabilire se oggetto della cessione sia un fabbricato ovvero un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.
  Al riguardo, si fa presente che con la risoluzione n. 395/E, del 22 ottobre 2008, si è precisato che, qualora i fabbricati oggetto di cessione ricadano in un piano di recupero da cui, come è noto, discende la Pag. 370possibilità di sviluppare, incrementandole, le cubature esistenti, oggetto della compravendita non possono essere i fabbricati, ormai privi di un effettivo valore economico, bensì l'area su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alla potenzialità edificatoria in corso di definizione. Conseguentemente la plusvalenza derivante dalla cessione deve essere ricondotta a tassazione ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.
  Peraltro, l'Agenzia ha consolidato il predetto orientamento con risposte fornite a diverse istanze di interpello.
  In tali documenti si è fatto presente che il principio sancito con la citata risoluzione n. 395/E del 2008 trova applicazione anche nel caso in cui il fabbricato oggetto di cessione non rientri nell'ambito di un piano di recupero purché l'effettivo oggetto della cessione, in assenza di uno specifico provvedimento amministrativo, possa essere desunto in base a quanto stabilito dalle parti nel contratto di compravendita.
  L'Agenzia, in sostanza, ha ritenuto opportuno inquadrare le singole fattispecie sulla base di elementi che sono stati ritenuti utili a qualificare quale oggetto della cessione l'area fabbricabile in luogo del fabbricato.
  Si è ritenuto, in particolare, che fossero elementi determinanti:
   la presenza di un permesso di demolizione e ricostruzione già rilasciato o l'esistenza di un piano urbanistico di recupero o riqualificazione dell'area su cui sorge il fabbricato;
   la cessione dell'immobile ad un'impresa di costruzioni che, sulla base di concessione edilizia già esistente o in corso di ottenimento, demolisca successivamente all'acquisto il fabbricato e ne costruisca un altro avente caratteristiche diverse da quello preesistente;
   il prezzo di cessione del fabbricato qualora fosse superiore al valore venale dello stesso ed in linea con il prezzo di mercato delle aree edificabili.

  Ciò posto, l'Agenzia ritiene che i criteri sopra richiamati siano coerenti con le disposizioni normative vigenti.
  In ordine alle sentenze della Suprema corte di cassazione del 2014, indicate dall'onorevole interrogante, sulla questione oggetto del presente documento è opportuno precisare quanto segue.
  Con la sentenza n. 15629/2014, l'organo adito ha ritenuto di poter accogliere le istanze del ricorrente avverso un atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate finalizzato a recuperare a tassazione le plusvalenze non dichiarate dal venditore di un immobile in quanto la cessione era stata qualificata dalle parti come avente ad oggetto un fabbricato detenuto da più di cinque anni.
  L'Amministrazione finanziaria, invece, individuava nell'area, sulla quale sorgeva il fabbricato, il reale oggetto della compravendita sulla base di alcune valutazioni ed in particolare:
   tenendo conto dell'elevata edificabilità residenziale della superficie sulla quale insisteva il fabbricato;
   avendo la parte venditrice presentato prima della cessione del fabbricato una domanda di concessione edilizia per la demolizione dello stesso fabbricato e per la successiva costruzione di un nuovo edificio;
   avendo la parte acquirente presentato, immediatamente dopo la stipula dell'atto, una richiesta di voltura dell'istanza di concessione edilizia presentata dai precedenti proprietari.

  La Corte di cassazione ha ritenuto dirimente, rispetto alla riqualificazione della cessione operata dall'Ufficio, che tale valutazione sia avvenuta sulla base di elementi «presuntivi» e ha richiamato a tal fine quanto recentemente già precisato in una analoga fattispecie (Cassazione 4150/2014) nella quale è stato affermato che non possono rientrare nell'ambito delle disposizioni contenute nel menzionato articolo 67 del TUIR le cessioni aventi ad oggetto non un terreno «suscettibile Pag. 371di utilizzazione edificatoria ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato».
  La Suprema corte ha in buona sostanza ritenuto irrilevante sia la potenzialità edificatoria del terreno, sia l'asserita intenzione delle parti di demolire il fabbricato per provvedere ad una nuova edificazione, ritenendo che le disposizioni di natura tributaria di riferimento siano inequivocabilmente finalizzate ad assoggettare a prelievo fiscale la manifestazione di forza economica conseguente alla «destinazione edificatoria originariamente conferita, ad area non edificata, in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata, conseguentemente ad intervento su area già edificata, operata da cedente o cessionario».
  Oggetto dell'atto di compravendita secondo la Corte deve essere pertanto considerato il fabbricato esistente, a nulla rilevando elementi soggettivi riferibili alla sfera dei contraenti e ad attività la cui realizzazione è eventuale e successiva all'atto che determina il presupposto impositivo e rimessa alla potestà di un soggetto diverso dall'acquirente.
  Nonostante quanto esposto in precedenza, l'Agenzia delle entrate ritiene di poter ribadire che al fine di determinare il corretto inquadramento fiscale di tali fattispecie, stante l'impossibilità di risolvere la questione in termini generali, è necessario svolgere un'attenta analisi degli elementi che connotano gli atti di cessione degli immobili al fine di verificare, stante la libera autonomia delle parti contrattuali, quale sia in concreto l'oggetto dell'atto di compravendita.
  Tale conferma di orientamento viene motivata dall'Agenzia in considerazione del fatto che la Cassazione avrebbe fatto riferimento a valutazioni operate dagli uffici sulla base di «elementi presuntivi» mentre nelle fattispecie esaminate dall'amministrazione finanziaria in sede di risposta ad istanze di interpello sono stati valorizzati elementi certi come il prezzo della cessione, l'esistenza di procedure amministrative attivate dalle parti per l'edificazione dell'area o l'attività imprenditoriale svolta dall'acquirente, ove non compatibili con l'atto di vendita avente formalmente ad oggetto un fabbricato.
  Tenuto conto delle argomentazioni sviluppate dall'Agenzia, questo Ministero si riserva di seguire i futuri sviluppi giurisprudenziali, monitorandone attentamente l'andamento.
  Infine, per quanto concerne il diverso inquadramento ai fini dell'IVA di una cessione di immobile strumentale da demolire, nella circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 è stato asserito che «il regime di tassazione ai fini IVA è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all'atto della cessione, prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte dell'acquirente»; tale interpretazione è in linea con le pronunce in materia della Corte di giustizia.
  Nella causa C-461/08 (sentenza 19 novembre 2009), la Corte ha statuito che quando l'atto con cui il venditore cede un terreno sul quale sorge un fabbricato destinato alla demolizione prevede espressamente l'impegno a effettuare le prestazioni relative alle opere di demolizione, già iniziate all'atto della cessione, tale fattispecie integra un'operazione unica ai fini IVA, avente ad oggetto non la cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato. In tale caso, la Corte ha dato rilievo al fatto che la demolizione fosse stata iniziata, prima della cessione, dal venditore, che si era assunto contrattualmente l'onere del completamento.
  La sentenza C-326/11 del 12 luglio 2012, invece, il caso riguardava la cessione di immobile, i cui lavori di demolizione erano stati iniziati prima dell'acquisto. In tale caso, tuttavia, la sentenza della Corte ha ritenuto che oggetto della cessione deve ritenersi l'immobile e non il terreno, in quanto il venditore, pur avendo dato inizio ai lavori di demolizione, non li ha successivamente portati a termine.

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ALLEGATO 2

5-03373 Busin: Limitazione del margine di discrezionalità in merito alla determinazione del valore catastale dei fabbricati industriali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di intervenire al fine di chiarire definitivamente quale sia la normativa e la prassi operativa relativa alla determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo (censiti nelle categorie catastali appartenenti al «gruppo D»), con particolare riferimento agli elementi impiantistici da ricomprendere nella stima catastale, nell'ambito del procedimento indiretto, ai fini della determinazione della rendita.
  In particolare, gli interroganti rilevano il margine di discrezionalità che connota la verifica tecnico-economica degli immobili in argomento da parte dei tecnici degli uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle entrate, evidenziando come i documenti di prassi e le linee guida emanate sul tema non delineerebbero un quadro di riferimento sufficientemente chiaro, limitandosi a fornire «elencazioni esemplificative ma non esaustive» degli elementi impiantistici da valutare nella stima.
  Ne conseguirebbero difficoltà interpretative e applicative nonché una disomogeneità di trattamento sul territorio, anche in relazione ai procedimenti attivati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente evidenziare che il tema dell'accertamento catastale degli immobili ad uso produttivo è stato oggetto, negli ultimi anni, di vari documenti di prassi emanati dall'Agenzia del Territorio – oggi Agenzia delle entrate – proprio al fine di fornire un quadro di riferimento unitario e aggiornato anche alla luce degli interventi giurisprudenziali succedutisi sul tema.
  Da ultimo, con la circolare n. 6 del 30 novembre 2012, emanata dalla Direzione centrale catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio, sono state fornite specifiche linee guida sia per l'individuazione delle componenti impiantistiche aventi rilevanza catastale, che per la loro valutazione.
  In tale circolare sono state illustrate numerose tipologie impiantistiche da considerare ai fini della determinazione della rendita, integrando la definizione dei criteri alla base di una corretta attività estimale; si rileva, peraltro, che tali fattispecie assumono necessariamente carattere esemplificativo, attesa la specificità e complessità degli immobili ad uso produttivo che sono caratterizzati da una costante evoluzione tipologica e tecnologica, connessa ai processi produttivi di riferimento.
  La stessa natura degli immobili a destinazione speciale richiede infatti una stima puntuale del singolo caso, nell'ambito dei criteri generali definiti dalle norme e dai documenti di prassi in materia.
  È infatti relativamente alla singola fattispecie concreta che può essere valutato quali elementi impiantistici siano caratterizzati da una connessione strutturale con l'edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati (come Pag. 373precisato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4030 del 14 marzo 2012).
  Già con la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008, concernente la tematica dell'inclusione delle turbine nella stima catastale delle centrali idroelettriche, era stato evidenziato, come criterio di carattere generale, che «... tutte quelle componenti... ... che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale».
  Si rileva, peraltro, come la discrezionalità tecnica sia insita in ogni operazione estimale e, nel rispetto dei criteri generali sopra richiamati, consenta la flessibilità necessaria alla valutazione del singolo caso.
  Si rappresenta, infine, che il tema del classamento degli immobili a destinazione speciale sarà ripreso nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante «delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita».

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ALLEGATO 3

5-03374 Moretto: Ammontare delle risorse provenienti dai conti cosiddetti «dormienti» destinati ad alimentare i fondi di garanzia in favore delle vittime di frodi finanziarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Moretto e Causi chiedono a quanto ammontino le risorse provenienti dai conti dormienti versate dagli intermediari al Ministero dell'economia e delle finanze e quali iniziative, anche di natura normativa, si intendano porre in essere per migliorare il coordinamento e la gestione con il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, istituito presso la Consob.
  Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 ha istituito un Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, alimentato dagli importi dei rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario.
  Giova precisare che la definizione dei presupposti, delle procedure e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, è subordinata al previo accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti, il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare agli aventi diritto dei conti dormienti, che ne abbiano fatto richiesta entro i termini della prescrizione legale di durata decennale. Le procedure di rimborso sono attualmente in corso e non è possibile al momento prevederne l'esito.
  Per quanto riguarda, poi, la possibilità di integrare il citato fondo con il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, istituito presso la Consob dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, si fa presente che le condizioni di intervento dei predetti Fondi non sono assimilabili e, pertanto, si ritiene che le difficoltà operative dei sistemi di indennizzo non possano essere superate con il coordinamento o l'accorpamento dei fondi in questione.
  Per quanto concerne, infine, l'ammontare delle risorse, si fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009 il capitolo di spesa n. 2176 «Somma da versare ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata agli interventi previsti in favore delle vittime di frodi finanziarie, dei titolari dei conti correnti e dei conti bancari dormienti, dei beneficiari della carta acquisti, nonché per il finanziamento della ricerca scientifica» il quale, al momento, non presenta alcuna disponibilità.

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ALLEGATO 4

5-03375 Paglia: Ammontare del gettito relativo all'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante chiede di conoscere i dati del gettito relativo al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali sui maggiori valori iscritti in bilancio delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia derivante dalla riclassificazione contabile effettuata ai sensi del comma 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.
  Il gettito dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia ammonta, sulla base dei versamenti effettuati tramite il modello F24 alla data del 18 giugno 2014, a circa 1,7 miliardi di euro, a fronte di una stima originaria su base annua di 1,794 miliardi di euro.

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ALLEGATO 5

5-03376 Barbanti: Problematiche relative al funzionamento del sistema di interscambio per la ricezione e l'elaborazione delle fatture elettroniche emesse da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti evidenziano talune criticità relative agli adempimenti connessi all'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  In particolare, gli onorevoli interroganti lamentano che, nonostante l'obbligo di fatturazione elettronica sia in vigore, il sistema di trasmissione delle fatture e di elaborazione dei processi di pagamento non risulta operativo, e, pertanto, chiede chiarimenti in merito alle descritte difficoltà sollecitando idonee iniziative volte a garantire la celere corresponsione dei corrispettivi documentati e contrattualmente previsti.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  L'Agenzia delle entrate è stata individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, quale gestore del Sistema di interscambio (Sdi) delle fatture elettroniche. Nello specifico, l'Agenzia delle entrate, che si avvale della Sogei per la conduzione tecnica e lo svolgimento dei servizi strumentali, si occupa:
   di coordinare il Sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalità;
   del controllo della gestione tecnica del Sistema di interscambio affidata alla SOGEI SpA;
   della gestione dei dati che transitano nel Sistema di interscambio e dell'elaborazione dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica;
   della vigilanza in merito al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di interscambio.

  Ciò posto, il Sistema d'interscambio è operativo e perfettamente funzionante, come testimoniato dai dati ricavati dai sistemi informatici e regolarmente pubblicati sul sito www.fatturapa.gov.it. A titolo di esempio si segnala che, nei soli primi 15 giorni del mese di luglio, il Sdi ha ricevuto e gestito 76.909 file fattura di cui circa il 70 per cento (53.573) sono stati inoltrati alle PA interessate e circa il 29 per cento (22.475) sono stati scartati dal sistema per motivazioni concernenti errori formali nella formazione dei file. Il confronto con i dati relativi al periodo precedente (6-30 giugno) evidenzia un incremento del numero di 44 per cento dei file fattura gestiti dal Sistema d'interscambio.
  Con riferimento al caso di specie segnalato, dai dati ricavati dai sistemi informatici risulta che sono stati ricevuti ed indirizzati quattro file fattura all'ufficio di fatturazione elettronica della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna. In particolare, il Sistema d'interscambio ha trasmesso con esito positivo sia le fatture all'ufficio destinatario, Pag. 377entro i tempi indicati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato B al decreto ministeriale n. 55 del 2013, che le relative notifiche di consegna agli operatori economici mittenti. Successivamente il Sdi ha ricevuto le notifiche di esito emesse dal medesimo ufficio di fatturazione elettronica relativi a tre file fattura dei quattro ricevuti, che ha inoltrato regolarmente al mittente. Si rammenta a tale proposito che la normativa attuale sulla fatturazione elettronica non prevede l'obbligatorietà per le PA riceventi di rilasciare la notifica di esito.
  Per completezza di informazione, si segnala che nel periodo 6 giugno-19 luglio 2014 sono stati ricevuti dal Sistema di interscambio 7.623 file fattura indirizzati ad uffici del Ministero della giustizia, di cui 6.720 sono stati regolarmente consegnati e 903 sono stati scartati dal sistema per errori formali.

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ALLEGATO 6

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 2568, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, recante misure urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   rilevato, in generale, come il decreto-legge rechi un'ampia serie di misure a sostegno delle attività agricole e imprenditoriali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle nuove iniziative, costituendo dunque un passaggio significativo per la realizzazione della complessiva strategia di politica economica del Governo;
   valutate positivamente le misure di agevolazione fiscale previste dal decreto-legge in favore degli investimenti produttivi, sia nel settore agricolo e agroalimentare sia nel settore industriale;
   considerate favorevolmente le norme per il rafforzamento dello strumento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), che costituisce un importante elemento a sostegno della ripresa economica;
   evidenziate altresì con favore le previsioni del decreto-legge che intendono favorire l'erogazione del credito verso le imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni;
   sottolineate in particolare le norme finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, segnatamente di quelle piccole e medie, che riprendono anche le indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su «Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali», approvato dalla Commissione Finanze;
   rilevato come il provvedimento contenga anche un intervento sulla disciplina, recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, relativa alle offerte pubbliche di acquisto, ed incida altresì su alcuni aspetti della disciplina delle società contenuta nel codice civile, inserendo pertanto previsioni che andrebbero valutate più attentamente nella sede propria, costituita innanzitutto dalla Commissione Finanze;
   condivise le proposte emendative soppressive presentate dal Governo nel corso dell'esame in sede referente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 3 dell'articolo Pag. 37917-bis del decreto-legge, in materia di disciplina tributaria delle banche di credito cooperativo, il quale incrementerebbe sensibilmente il prelievo IRES su tali soggetti;
   2) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 1-ter dell'articolo 20, il quale autorizza la CONSOB a procedere all'assunzione di personale mediante chiamata diretta;
   3) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 2-bis dell'articolo 21, il quale introduce una deroga ai limiti stabiliti per i compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società quotate;

  e con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'effettiva applicabilità dell'articolo 7-sexies, il quale interviene sulla disciplina relativa ai limiti dell'uso del contante.

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ALLEGATO 7

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. (C. 2541 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2541, recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013»;
   considerato preliminarmente che il disegno di legge deve essere valutato nel quadro della condizione di crisi economico finanziaria che interessa da alcuni anni le economie europee e l'economia nazionale, condizionando pesantemente gli equilibri di bilancio e le scelte di politica economica;
   rilevato come, nonostante tale difficile contesto, la gestione di competenza del bilancio dello Stato registri nel 2013, rispetto alle previsioni definitive, un miglioramento dei saldi del bilancio, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie;
   evidenziato altresì come i medesimi saldi denotino tutti un peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2012, ad eccezione del ricorso al mercato;
   segnalato come le ragioni del peggioramento dei saldi di bilancio appena evidenziato risiedano in un incremento consistente degli impegni di spesa, in particolare dovuto ai decreti-legge n. 35 e n. 102 del 2013, che hanno stanziato risorse per consentire lo sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori maturati al 31 dicembre 2012, operando in tal modo un'immissione di liquidità nel sistema economico tesa anche ad agevolare la ripresa della crescita e ad accelerare i pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche, peggiorando tuttavia il saldo netto da finanziare per complessivi 17,7 miliardi di euro;
   evidenziato come, anche per quanto concerne la gestione di cassa, si registri un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati dell'esercizio 2012, ad eccezione del saldo relativo al ricorso al mercato, che risulta in miglioramento, sebbene in questo caso tali saldi evidenzino un miglioramento rispetto alle previsioni 2013, sia iniziali sia definitive;
   rilevato, sotto il profilo delle entrate, come la gestione di competenza evidenzi un incremento delle entrate finali (accertamenti), rispetto alle previsioni definitive, di 5 miliardi, raggiungendo un valore pari a circa 554 miliardi, mentre rispetto al consuntivo 2012 le entrate finali hanno registrato nel 2013 un aumento di 8,2 miliardi;
   segnalato come il predetto aumento delle entrate finali di competenza sia dovuto, per 12,7 miliardi, a maggiori entrate correnti, per la gran parte riferibile a un incremento di 10,6 miliardi delle entrate extratributarie, legato a sua volta alla contabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate e delle spese del bilancio autonomo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS), conseguente all'incorporazione della stessa Amministrazione autonoma nell'Agenzia delle dogane, disposta ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012;
   evidenziato, in merito alla gestione delle entrate di cassa, come rispetto all'esercizio Pag. 3812012 gli incassi finali segnino nel 2013 un incremento di 11,9 miliardi, risultante dall'aumento di gettito sia delle entrate tributarie sia di quelle extratributarie, pur segnando una contrazione rispetto alle previsioni 2013;
   rilevato, in tale contesto, come le entrate tributarie abbiano registrato un incremento di 1,8 miliardi di euro rispetto al 2012 (+0,4 per cento);
   segnalato, nello specifico, come le entrate relative alle imposte indirette, quali risultanti dal conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, evidenzino una riduzione del 3,6 per cento nel 2013 rispetto al 2012, mentre si registra un aumento dello 0,6 per cento delle entrate relative alle imposte dirette;
   rilevato altresì, in dettaglio, come in termini di competenza le imposte sul patrimonio e sul reddito segnino, nel confronto con il 2012, un incremento dell'1,6 per cento, determinato dalla riduzione dello 0,2 per cento delle imposte sul reddito persone fisiche, dall'aumento del 4,7 per cento delle imposte sul reddito delle società e dall'incremento del 27,3 per cento delle imposte sostitutive;
   rilevata ulteriormente la generale riduzione delle entrate relative alle imposte indirette, la quale si riflette in una flessione dell'IVA pari all'1,5 per cento, in una riduzione delle accise sugli oli minerali del 2,8 per cento, in una decrescita delle accise sugli altri prodotti dell'1 per cento e in una contrazione delle imposte sui generi di monopolio del 5,9 per cento;
   segnalato altresì come le entrate riferibili alle imposte di registro e di bollo segnino rispetto al 2012 un incremento del 13,1 per cento;
   rilevato come la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2013, segnali, per quanto riguardi l'attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, a fronte della perdurante riduzione del numero dei controlli, un incremento delle entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo dell'Agenzia delle entrate, per complessivi 13,1 miliardi, dovuto prevalentemente ai maggiori introiti derivanti dai controlli sostanziali e, in minor misura, da quelli da liquidazione automatizzata, segnale di una maggiore efficacia e qualità nell'attività di controllo stessa;
   evidenziato altresì, a tale ultimo riguardo, come il carico netto dei ruoli da riscuotere affidato annualmente ad Equitalia nel 2013, pari a 76 miliardi di euro, risulti in lieve aumento rispetto al 2012, anno nel quale tale valore si era attestato a 74,2 miliardi, con una percentuale di riscossione totale a mezzo ruoli pari mediamente, nel periodo 2000-2013, a circa l'11,5 per cento del carico affidato;
   considerato, con particolare riferimento al settore dei Monopoli, che non è possibile effettuare una diretta comparazione tra il 2012 e il 2013 dei dati concernenti le entrate relative al settore dei giochi, in quanto nel 2012 figuravano all'entrata del bilancio soltanto le somme da versare all'erario a valere sui proventi delle attività dei vari giochi, mentre nel bilancio 2013 sono contabilizzate tutte le entrate relative ai giochi, con l'iscrizione tra le entrate tributarie di quelle da versare all'erario relative ai proventi di alcuni giochi, e tra quelle extratributarie ai proventi delle lotterie nazionali, delle lotterie istantanee e del bingo, le quali fino al 2012 erano invece contabilizzate tra le entrate tributarie;
   rilevato comunque, in tale ambito, come i proventi di Lotto, lotterie e altri giochi, evidenzino una flessione del 15 per cento rispetto al 2012, risultante da un incremento del 6,1 per cento delle imposte sui giochi, da una riduzione delle entrate del Lotto del 2,1 per cento e da una flessione del 78,1 per cento delle entrate da lotterie e altri giochi;
   evidenziato come nel 2013 si registri un incremento del 15,6 per cento (+11,6 miliardi) delle entrate extratributarie rispetto all'esercizio precedente, dovuto alla contabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate e delle spese del bilancio autonomo dell'Amministrazione autonoma Pag. 382dei monopoli dello Stato (AAMS), conseguente alla sua incorporazione nell'Agenzia delle dogane;
   rilevato, con riferimento alla gestione dei residui attivi, come nel corso della gestione 2013 si siano registrati 95,5 miliardi di residui di nuova formazione, con un conseguente incremento della massa dei residui attivi, che è passata da un ammontare di 244,1 miliardi al 1o gennaio 2013 ad un ammontare di 261,1 miliardi al 31 dicembre 2013,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 383

ALLEGATO 8

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. (C. 2542 Governo).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2542, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014»;
   evidenziato innanzitutto come il provvedimento in esame evidenzi, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio;
   considerato che tale peggioramento del saldo netto da finanziare è dovuto essenzialmente alla riduzione delle entrate a seguito delle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, che riguardano esclusivamente le entrate tributarie (-4.152 milioni), legate al peggioramento del quadro macroeconomico per l'anno in corso, nonché all'andamento del gettito effettivo, e al parallelo incremento delle spese, per la gran parte dovuto a variazioni per atto amministrativo (+5.365 milioni);
   rilevato come circa 2.866 milioni di euro di maggiori spese derivino dall'applicazione del Meccanismo europeo di stabilità, il quale è finanziato, in deroga ai limiti di saldo stabiliti dalla legge di stabilità 2014, mediante l'emissione di titoli del debito pubblico;
   sottolineato, peraltro, come il disegno di legge di assestamento preveda una compressione delle spese finali, interamente ascrivibile alla riduzione delle spesa per interessi, la cui diminuzione rispetto alle previsioni iniziali, pari al –4,2 per cento, è da porre in relazione alla favorevole dinamica dei tassi di interesse registratasi nella prima parte del 2014;
   evidenziato inoltre il miglioramento rispetto alla previsione iniziale del saldo relativo al risparmio pubblico, nonché del dato relativo al ricorso al mercato;
   segnalato comunque come sia il valore del saldo netto da finanziare sia il valore del ricorso al mercato che si determinano sulla base delle previsioni di assestamento rientrino nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2014, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014, recante misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, e come le variazioni disposte con il disegno di legge di assestamento risultino coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2014;Pag. 384
   rilevato, con specifico riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il disegno di legge proponga, in termini di competenza e al lordo delle regolazioni debitorie, una diminuzione di 15 miliardi delle entrate complessive, la quale è determinata sostanzialmente da maggiori entrate per 2,1 miliardi derivanti da entrate extratributarie, da una diminuzione di 4,1 miliardi delle entrate tributarie e da una riduzione dell'emissione di titoli di Stato di 13 miliardi;
   sottolineato, in particolare, come nel comparto delle entrate tributarie si evidenzi una diminuzione delle entrate relative alle imposte sui redditi delle società (-2.936 milioni), all'IVA (-3.020 milioni), alle imposte sui generi di monopolio (-430 milioni), alle imposte di bollo e registro (- 71 milioni) a quelle gravanti sui giochi (-241 milioni) e sulle lotterie (-128 milioni), mentre si rileva un aumento delle entrate relative alle imposte sostitutive (complessivamente, +2.697 milioni), all'IRPEF (+1.263 milioni), alle altre imposte dirette (+34 milioni) e all'accisa sui prodotti energetici (+280 milioni);
   rilevato altresì come l'aumento delle entrate extra-tributarie sia in gran parte legato alla partecipazione agli utili dell'istituto di emissione;
   evidenziato come le variazioni proposte dal provvedimento per quanto riguarda le entrate tributarie scontino l'adeguamento al quadro macro-economico per l'anno corrente, assunto a base nell'elaborazione delle stime contenute nel Documento di Economia e Finanza 2014, nonché l'andamento del gettito;
   considerato altresì, sotto quest'ultimo profilo, come non sia al momento possibile effettuare una puntuale quantificazione del gettito dell'esercizio finanziario 2014, non essendo ancora disponibili i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (I rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 16 giugno 2014, senza maggiorazione, e successivamente a tale data, entro il 16 luglio 2014, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, mentre per i contribuenti le cui attività sono interessate da studi di settore, tali termini sono differiti, rispettivamente, al 7 luglio 2014 e al 20 agosto 2014;
   rilevato, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2 allegata al disegno di legge), per quel che concerne gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, come il disegno di legge non apporti significative variazioni ai programmi di spesa afferenti ai centri di responsabilità «Dipartimento delle finanze» e «Guardia di finanza», tra i quali si segnalano, in particolare, per quanto riguarda il centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze» i programmi: «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta», nonché, per quanto attiene al centro di responsabilità «Guardia di finanza» il programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza»,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 385

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. (Atto n. 99).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;
  premesso che:
   l'articolo 7 della legge n. 23 del 2014 conferisce una delega al Governo in materia di semplificazione fiscale;
   in particolare, il citato articolo 7 stabilisce che il Governo provveda alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue e di procedere alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;
   un ulteriore principio e criterio direttivo di delega recato dalla legge n. 23 riguarda la revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   lo schema di decreto legislativo, che rappresenta il primo passo per avviare il processo di semplificazione fiscale, fattore necessario per migliorare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, contiene molteplici disposizioni in materia di semplificazione per le persone fisiche – quali l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati –, per le società, per l'ottenimento dei rimborsi fiscali, oltre a quelle riguardanti la fiscalità internazionale e l'eliminazione di adempimenti superflui;
   in particolare, la possibilità, previsto dal Capo I dello schema di decreto legislativo per i lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730, di utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata costituisce una rilevante innovazione in materia di semplificazioni nei rapporti tra fisco e contribuenti, fornendo a questi ultimi maggiori garanzie in materia di controlli;
   appare necessario, tuttavia, un migliore coordinamento e una riscrittura di alcune disposizioni del Capo I dello schema di decreto, al fine di eliminare la possibilità che insorgano dubbi interpretativi e, soprattutto, di assicurare l'efficacia della nuova modalità di dichiarazione;
   la norma di cui all'articolo 11 dello schema di decreto, volta a disciplinare il regime fiscale applicabile alle società tra professionisti (STP), rischia invece di non costituire una semplificazione per le STP in forma di società di capitale e società cooperative, le quali dovranno tenere una Pag. 386duplice contabilità e redigere un doppio bilancio: uno civilistico, basato sul principio di competenza economica, e uno fiscale, ispirato al criterio di cassa;
   con riguardo all'articolo 21 dello schema di decreto, appare necessario chiarire che l'importo relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con i Paesi black list si riferisce all'ammontare annuale e non alla singola operazione;
  rilevato che:
   è necessario rafforzare le misure di semplificazione e di eliminazione delle complessità superflue contenute nello schema di decreto;
   risulta opportuno ridurre i soggetti coinvolti nell'applicazione delle procedure previste dalla disciplina sulle società in perdita sistemica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge n. 138 del 2011, in particolare ampliando il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina dagli attuali tre a cinque periodi d'imposta;
   di particolare gravosità per le imprese sono gli adempimenti relativi alla responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto: tale disciplina, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all'esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell'esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero: è pertanto necessario abrogare le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del decreto-legge n. 223 del 2006, e contestualmente prevedere che il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, in modo tale da evitare, da una parte, qualunque «intromissione» nell'autonomia contrattuale delle parti e, dall'altra, garantire il contrasto, nelle suddette ipotesi, dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di lavoratori in nero; va, altresì, previsto che ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) per quanto riguarda le disposizioni in materia di dichiarazione precompilata di cui al Capo I dello schema di decreto legislativo, siano apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, dello schema di decreto, dopo le parole: «Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164», siano inserite le seguenti: «a un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3», così da chiarire che l'applicazione delle disposizioni richiamate in materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista e, conseguentemente, che la dichiarazione può essere presentata anche a un sostituto d'imposta;
    2) all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole «per ciascun soggetto» con le seguenti «per tutti i soggetti presenti nel rapporto», al fine di richiedere agli enti esterni oltre ai dati relativi ai soggetti che corrispondono le somme anche quelli di eventuali terzi che Pag. 387sono presenti nei rapporti (assicurati, beneficiari) ai fini dell'esatta individuazione delle agevolazioni;
    3) all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), e lettera c), siano sostituite le parole «entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione», dalle seguenti «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio», con la finalità di rendere disponibile ai contribuenti la dichiarazione elaborata, prima dell'invio all'Agenzia delle entrate;
    4) all'articolo 4, comma 3, lettera c), secondo periodo, siano sostituite le parole «su tutti i dati», con le seguenti: «sui dati», per chiarire che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata; inoltre, all'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole «sette luglio» ovunque ricorrano, con le seguenti «7 luglio»;
    5) all'articolo 4, il comma 4 sia riformulato nei seguenti termini: «4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.», allo scopo di uniformare il termine a quello previsto in favore degli altri contribuenti e precisare che, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    6) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) sia riformulata nei seguenti termini: «a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni», al fine di prevedere che l'esclusione dal controllo formale sia applicato ai soli dati forniti dai soggetti terzi e che, pertanto, i dati comunicati dai sostituti d'imposta possono essere sottoposti a controllo documentale in caso, ad esempio, di rettifica dei dati del Cud o di errore sulla determinazione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta;
    7) per le medesime finalità, all'articolo 5, comma 3, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni»;
    8) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole «Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» siano aggiunte le seguenti: «sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente», al fine di distinguere tra il dolo del contribuente e la colpa o il dolo del CAF;
    9) all'articolo 6, comma 1, lettera a), sia soppressa la parola «esecutivo», in quanto la comunicazione consente l'iscrizione a ruolo della somma dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ed è lo stesso ruolo che costituisce il titolo esecutivo e, pertanto, la comunicazione non può essere essa stessa titolo esecutivo;
    10) all'articolo 6, comma 1, lettera a), sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.», al fine di ridurre la sanzione a carico degli intermediari nei casi presentazione della dichiarazione rettificativa o di una comunicazione che contenga i dati della rettifica entro il 10 novembre;
    11) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) nel Pag. 388comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);
   a-ter
) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, e sia soppresso il comma 2 il cui contenuto è inserito nel corpo delle modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, lettera a-ter), del comma 1;
    12) all'articolo 6, comma 3, lettera c), capoverso «comma 3-bis» e d), capoverso «comma 3-ter», si aumentino i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale da 30 a 60 giorni, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario un numero consistente di richieste da parte dell'Agenzia; conseguentemente, si aumentino a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste di cui al medesimo articolo 6, comma 3, lettera d), capoverso «comma 3-quater» e sia soppresso il comma 4 il cui contenuto è inserito nel corpo delle modifiche all'articolo 26 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, comma 3-quinquies.;
    13) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole «oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti» siano aggiunte le seguenti «che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, lettere a) e b)», al fine di chiarire che il nuovo sistema non produce oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta;
    14) all'articolo 16, tenuto conto che l'articolo 7 prevede l'eliminazione dei compensi ai sostituti d'imposta che prestano assistenza, sia soppressa la lettera b) del comma 1 e siano conseguentemente soppresse le parole «e compensi dei sostituti d'imposta» nella rubrica;
   b) sia soppresso l'articolo 11 dello schema di decreto, relativo al regime fiscale delle società tra professionisti, in quanto l'applicazione, a prescindere dalla forma giuridica, della disciplina fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni, di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, renderebbe estremamente difficile la possibilità di adottare la società tra professionisti, soprattutto nella versione di società di capitali e cooperativa, considerato che applicare allo stesso soggetto regole fiscali (principio di cassa) difformi e antitetiche rispetto a quelle contabili (principio di competenza), disciplinate peraltro da direttive europee, provocherebbe la proliferazione di adempimenti tra loro scarsamente conciliabili, e determinerebbe oneri e complicazioni tali da rendere non economicamente conveniente né concretamente attuabile l'impiego di tali forme societarie per lo svolgimento delle attività professionali;
   c) il comma 1 dell'articolo 21 dello schema sia riformulato nei seguenti termini: «L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: “Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti ’caroselli’ e ’cartiere’, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro Pag. 389delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001, qualora l'ammontare complessivo annuale di tali operazioni sia superiore a 10.000 euro”»;
   d) allo scopo di ampliare dagli originari tre a cinque periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo l'articolo 18 dello schema di decreto sia inserito il seguente:
  «Art. 18-bis. – (Società in perdita sistematica). – 1. All'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “tre” e “quarto” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti “cinque” e “sesto”.
  2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola “due” è sostituita dalla seguente: “quattro”.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento»;
   e) al fine di superare la disciplina vigente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, dopo l'articolo 28 dello schema di decreto sia inserito il seguente:
  «Art. 28-bis. – (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
  2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole “Il committente che ha eseguito il pagamento”, sono aggiunte le seguenti: “è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e”.
  3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.
  4. Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
  5. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole “, 36” sono soppresse»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di eliminare un adempimento dichiarativo che, alla luce delle proposte in tema di dichiarazione dei redditi precompilata potrebbe parzialmente essere ridondante, anche considerato che l'articolo 2 dello schema prevede le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta, valuti il Governo la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello;
   b) considerato che, ai sensi dell'articolo 17, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato emanato il decreto ministeriale 8 novembre 2011, il quale prevede un processo di graduale Pag. 390mutamento delle modalità di pagamento dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo da modello F23 a modello F24 e avendo l'Agenzia delle entrate in data 3 gennaio 2014 emanato un provvedimento con il quale viene data la possibilità di utilizzare il modello F24 per il pagamento dell'imposta di registro dei contratti di locazione, valuti il Governo l'opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24;
   c) al fine di semplificare le modalità di pagamento della tassa automobilistica per le imprese titolari di parchi veicolari numericamente consistenti, valuti il Governo la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale;
   d) allo scopo di rendere più rapidamente operative le disposizioni contenute nell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, apportando adeguate modifiche, valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'attuazione della cosiddetta «semplificazione fiscale» rispetto all'attuale termine del lo gennaio 2015 nonché l'eliminazione degli obblighi di trasmissione dei dati indicati nel comma 3 del citato articolo, con particolare riferimento all'obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestati;
   e) al fine di semplificare gli adempimenti relativi al processo tributario, valuti il Governo l'opportunità di estendere anche al ricorso in appello presso la commissione tributaria, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la possibilità di depositare l'atto anche a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

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ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. (Atto n. 100).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
    esaminato lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100);
  premesso che:
   lo schema di decreto rappresenta il primo, indispensabile passo per avviare il processo di revisione degli estimi catastali, che costituisce a sua volta un elemento ineludibile per eliminare le sperequazioni che affliggono la componente immobiliare del sistema tributario;
   il predetto processo di riforma del catasto dovrà realizzarsi garantendo l'invarianza dei singoli tributi secondo il principio sancito dall'articolo 2 della legge n. 23 del 2014;
   lo schema di decreto realizza una semplificazione dell'impianto delle commissioni censuarie, attualmente articolato in tre livelli, verso un modello, più agile, costituito dalle commissioni censuarie locali e dalla confermata commissione censuaria centrale, nonché riducendo il numero dei componenti delle singole sezioni delle commissioni censuarie locali, realizzando in tal modo uno snellimento che potrà avere ricadute positive sia in termini di funzionalità complessiva sia in termini di risparmio di risorse, atteso anche che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali sia centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno;
   l'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014 reca il principio di delega per la ridefinizione delle competenze e delle funzioni delle commissioni censuarie quale elemento prodromico all'attuazione della delega per la revisione del catasto, secondo i seguenti i criteri:
    a) l'ampliamento dei compiti delle commissioni alla validazione delle funzioni statistiche definite per determinare il valore patrimoniale medio ordinario e per determinare la rendita media ordinaria ai sensi delle lettere h) e i) del comma 1 del citato articolo 2;
    b) l'introduzione di procedure deflattive del contenzioso;
    c) la modifica della composizione in modo da assicurare la presenza di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, degli enti locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria su indicazione anche delle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, di rappresentanti delle commissioni censuarie di Trento e Bolzano (solo per tali province);
   lo schema di decreto legislativo attua correttamente il criterio di cui alla lettera a), prevedendo, all'articolo 2, una sezione delle commissioni censuarie locali e all'articolo 6, una sezione della commissione censuaria centrale, sia specializzata, in una prima fase di attuazione, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto Pag. 392dei fabbricati, mentre non reca disposizioni attuative del criterio di cui alla lettera b), la cui attuazione è rinviata ad un successivo decreto, mentre, per quanto riguarda la lettera c), si rileva una parziale differenziazione tra norma di delega e schema di decreto, che non sembra assicurare la necessaria partecipazione delle associazioni di categoria del settore immobiliare in tutte le articolazioni delle commissioni censuarie, in coerenza con il principio direttivo di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014, che prevede un percorso di collaborazione tra la parte pubblica e quella privata, nella comune consapevolezza che il processo di revisione delle rendite catastali fosse un elemento essenziale della riforma fiscale;
   l'articolo 1, comma 9, della legge delega prescrive la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili, mentre la pur ammissibile abrogazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante «Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale», crea due diversi strumenti normativi sul catasto: le norme del decreto del Presidente della Repubblica che rimangono in vigore e il nuovo decreto legislativo, così determinando la mancanza di una norma generale di coordinamento tra la normativa vigente e le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo;
   per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano sono esercitate per delega dello Stato dalle stesse province;
   la tempistica complessiva della riforma del catasto (stimata in 5 anni) dipende dalla celerità dell'insediamento delle nuove commissioni censuarie, va rilevato che l'insediamento delle nuove commissioni è previsto con una tempistica non omogenea tra quelle locali e quella centrale, poiché, mentre l'articolo 4 prevede un periodo massimo di 90 giorni (60 più 30) per la costituzione di quelle locali, l'articolo 8 non assegna alcun termine al Ministero dell'economia per la nomina dei componenti della commissione centrale, lasciando nell'indeterminatezza il periodo entro il quale insediare le nuove commissioni, far cessare le precedenti, con la conseguente abrogazione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972;
   il ruolo dell'Agenzia delle entrate, assicurato dalla presenza di membri di diritto, nella commissione centrale, non appare coerente con le funzioni di decisione sui ricorsi che la stessa promuove contro le decisioni delle commissioni censuarie locali di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 15,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che tre componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali siano scelti su indicazione degli ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, sia specificato che di tali tre membri due siano scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e dei collegi professionali e un esperto sia indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, al fine di rispettare appieno il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l'altro, la presenza di soggetti indicati dalle predette associazioni di categoria nelle commissioni censuarie;
   2) provveda il Governo a definire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo (evidentemente per un periodo superiore ai 15 giorni legali), così che tale data divenga automaticamente il termine ultimo per Pag. 393l'insediamento delle nuove commissioni e si assicuri il collegamento tra fonte normativa ed effetto abrogativo;
   3) con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema di decreto, il quale prevede, per quanto riguarda la sola sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati istituita presso la Commissione censuaria centrale, che di essa fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specifichi il Governo che uno dei due docenti è individuato fra quelli indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, stabilendo inoltre che un soggetto indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare sia presente in tutte le sezioni della Commissione censuaria centrale, al fine di dare piena attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014;
   4) ancora con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema, provveda il Governo a stabilire che i membri della commissione censuaria centrale indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare possano essere, oltre che docenti, anche professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, ovvero esperti di statistica e econometria, in coerenza con il dettato dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014;
   5) provveda il Governo a specificare che la possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, ed ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo – ove non già previsto nel completamento della delega in materia di catasto – l'opportunità di prevedere l'integrale sostituzione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante «Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale», in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, e di abrogare anche gli articoli 41 e 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 650, relativi alle commissioni censuarie vigenti;
   b) per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell'Agenzia delle entrate, assicuri la presenza delle due Province, e che nelle commissioni locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell'ANCI;
   c) con riferimento alla formulazione della rubrica dell'articolo 3 (Composizione delle commissioni censuaria locali) dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di armonizzarla con quella dell'articolo 7 (Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale), stante l'analogia di contenuto delle due disposizioni;
   d) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che la Commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti, ed al comma 3 stabilisce la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il numero delle sezioni della Commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel caso di esercizio della predetta facoltà di aumentare il numero delle sezioni della Commissione, l'adeguamento del numero totale dei componenti della Commissione;
   e) con riferimento alla competenza della terza sezione della Commissione censuaria centrale, alla quale è attribuita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, una specializzazione Pag. 394in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano, valuti il Governo l'opportunità di estendere i compiti della predetta sezione anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotto l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli;
   f) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7 dello schema, il quale stabilisce che ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale è presieduta da un presidente nominato dal Presidente della Commissione tra i componenti effettivi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale riferimento ai componenti effettivi, atteso che lo schema di decreto non fa menzione di componenti supplenti;
   g) con riferimento alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, la quale prevede che della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria designati dal Ministro dell'istruzione, sentite «anche» le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di espungere in tale ambito la parola «anche», atteso che, ai fini delle nomina dei componenti della predetta sezione specializzata, non si prevede di sentire altri soggetti oltre alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;
   h) con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, il quale stabilisce, tra i requisiti delle componenti delle commissioni censuarie, il possesso della cittadinanza, italiana, valuti il Governo se la previsione di tale requisito risulti compatibile con i principi della normativa dell'Unione europea;
   i) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, la quale stabilisce – in analogia con quanto già previsto per le commissioni tributarie – l'incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici», valuti il Governo di rendere meno generica tale espressione, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche; appare inoltre opportuno estendere l'incompatibilità anche ai componenti del Governo nazionale e delle giunte regionali e comunali;
   l) con riferimento alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 dello schema di decreto legislativo, che disciplinano le attribuzioni delle commissioni censuarie, senza prevedere in tale ambito competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflattive del contenzioso, valuti il Governo l'opportunità di integrare sotto tale profilo le funzioni delle commissioni, in coerenza con il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 3, lettera a), dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale;
   m) con riferimento alle competenze delle commissioni censuarie locali, le quali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, sono chiamate a validare le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), della legge n. 23, nonché le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 1), della medesima legge n. 23, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti a tal fine dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della predetta legge n. 23, i quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.3), devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali Pag. 395medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1.2) della citata lettera h);
   n) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i), n. 1) della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione, valuti il Governo se ampliare a sessanta giorni il lasso temporale ora previsto in trenta giorni al fine di assicurare che tale attività sia svolta in modo congruo e completo;
   o) con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 e al comma 2 del medesimo articolo 15, recanti i poteri della Commissione censuaria centrale in sostituzione delle commissioni censuarie locali, nonché sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, i quali richiamano erroneamente le «commissioni provinciali o quelle locali» e le «decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento alle commissioni provinciali, atteso che la nuova disciplina prevede l'esistenza solo di commissioni locali, oltre che di quella centrale;
   p) ancora in merito al comma 2 dell'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane con quello ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, in quanto il richiamo alle qualità delle unità immobiliari urbane non appare corretto, attagliandosi invece ai terreni;
   q) con riferimento alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 15, il quale prevede, tra le funzioni consultive in capo alla Commissione censuaria centrale, anche l'espressione del parere in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nel caso di richiesta degli «organi competenti», valuti il Governo l'opportunità di chiarire quali siano gli «organi competenti» cui si intende fare riferimento;
   r) con riferimento al comma 1 dell'articolo 18, il quale prevede che le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare anche il quorum per la validità delle deliberazioni delle commissioni a sezioni unite;
   s) valuti il Governo l'opportunità di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, della dizione «catasto edilizio urbano», piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati».