CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 luglio 2014
278.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (Testo unificato C. 2256 e C. 2343 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I comuni, con proprio regolamento, possono stabilire, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, specifici criteri di priorità a favore di soggetti titolari di reddito basso, calcolato sulla base dell'indicatore ISEE.
  2-ter. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2-bis, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, si dà priorità ai soggetti disoccupati.
2. 1. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 20 milioni e le parole: 20 milioni, ovunque ricorrano, con le seguenti: 10 milioni.
3. 2. Guidesi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il piano di cui al comma 1 deve prevedere aggiungere le seguenti: la riduzione dell'80 per cento delle spese correnti per consulenze esterne tramite un migliore impiego delle risorse umane interne e.
3. 3. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: razionalizzazione dell'offerta con le seguenti: razionalizzazione gestionale.
3. 4. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

  Al comma 2, dopo le parole: razionalizzazione dell'offerta aggiungere le seguenti:, salvaguardando al tempo stesso il diritto alla mobilità di tutti i cittadini,.
3. 5. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: e riqualificazione dei servizi con le seguenti: riqualificazione, innovazione e modernizzazione dei servizi.
3. 6. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tariffa media applicata a livello Pag. 65nazionale per passeggero/km aggiungere le seguenti:, altresì prevedendo una fascia di esonero per categorie sociali più deboli,.
3. 7. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 e di 40 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3-ter. Il piano di cui al precedente comma deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 3-bis relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
  3-quater. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro complessivi, indicati dal precedente comma 3-bis, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 3-bis.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Calabria aggiungere le seguenti: e della regione Sicilia.
3. 8. Riccardo Gallo.

ART. 4.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti dal fenomeno dell'immigrazione.Pag. 66
  2-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  2-quater. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 2-bis e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2017, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro, sentito il Ministero della difesa, attraverso le risorse derivanti dalla riduzione del numero di unità previste e prospettate di acquisto di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35 o con corrispondente riduzione di spesa prevista per il programma definito Forza NEC (Network Enabled Capabilities).
  2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.
4. 1. Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
4. 2. Garofalo.

ART. 5.

  Sopprimere il comma 2.
5. 1. Guidesi.

  Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la regione Basilicata).

  1. La Regione Basilicata è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del suo bilancio di previsione, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 228 del 2012.
5. 01. Latronico.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nella regione Sardegna.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: nella regione Sardegna.
6. 2. Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: nella regione Sardegna, inserire le seguenti: purché siano localizzati a più di 300 metri dalla spiaggia.
6. 3. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

Pag. 67

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «salvo che» sono sostituite dalla seguente: «ancorché».
6. 4. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in favore delle imprese turistiche del Mezzogiorno).

  1. Sono sospesi, nei limiti di 30 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, fino al 30 giugno 2015 i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 19 dicembre n. 488 del 1992 dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi. La sospensione è applicata ai finanziamenti riguardanti il Bando settore turismo ed è concessa alle imprese che dichiarano lo stato di comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. 01. Latronico.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive all'aperto).

  1. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici.
6. 02. Caparini.

ART. 7.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Misure per la regione Sardegna).

  1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2013, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, sono effettuati entro il 31 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi Pag. 68nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale del novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, al l'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 30 aprile 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
  7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi Pag. 69d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013 verifica l'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
7. 3. Pinna, Vallascas, Nicola Bianchi, Corda, Currò.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2013, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, non effettuati entro il 17 febbraio 2014, possono essere ancora effettuati entro il 31 dicembre 2014 senza applicazione di sanzioni e interessi.
  02. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 01, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  03. I soggetti finanziatori di cui al comma 02 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, Pag. 70per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  04. Per accedere al finanziamento di cui al comma 02, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale del novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 1, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 02 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  05. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 02, nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 02 a partire dal 1o gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 04, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 01, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 05, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
7. 1. Piras, Melilla, Marcon.

Pag. 71

  Alla rubrica, dopo la parola: Sardegna aggiungere le seguenti: e per la regione Sicilia.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 2. Riccardo Gallo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per la regione Friuli-Venezia Giulia).

  1. Al fine di contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, nei territori ricompresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone sono introdotte misure di agevolazione fiscale attraverso l'istituzione di Zone franche urbane per gli anni 2014 e 2015.
  2. Le misure di agevolazione fiscale di cui al precedente comma sono previste in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e coerentemente al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
  3. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari regionali, sentito il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione delle zone franche urbane, ai sensi della delibera del CIPE n. 5 del 30 gennaio 2008 che ha recepito e approvato la proposta del MISE su «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane» e successive modificazioni.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite massimo di 50 milioni di euro, disponibile dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'intero anno 2015, d'intesa con il Ministero della difesa, dalle risorse derivanti dalla riduzione del numero di unità previste e prospettate di acquisto di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35 o con corrispondente riduzione di spesa prevista per il programma definito Forza NEC (Network Enabled Capabilities).
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, entro il termine perentorio di 30 giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità di cui al precedente comma 4.
7. 01. Sandra Savino.
(Inammissibile)

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Bindi, Fava, Di Lello, Attaguile, Bossa, Bruno Bossio, Faraone, Garavini, Magorno, Manfredi, Mattiello, Piepoli, Preziosi, Vecchio.

Pag. 72

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: altresì trasferiti, inserire le seguenti: su richiesta dell'ente locale interessato.
8. 2. Dadone, Caso, Castelli, Cariello, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 8-bis, dopo le parole: in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, aggiungere le seguenti: su richiesta dei medesimi enti.
8. 5. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: con apposita delibera dell'Agenzia inserire le seguenti: da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dalla richiesta dell'ente locale interessato.
8. 3. Dadone, Caso, Castelli, Cariello, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 8-bis, sostituire le parole: che abbiano sottoscritto con le seguenti: che abbiano fatto richiesta e sottoscritto.
8. 4. Sannicandro, Daniele Farina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012).

  1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri Pag. 73e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
  2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
8. 01. Paglia, Marcon, Melilla.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Guidesi.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 1. Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: a) sopprimere il comma 91.
10. 2. Guidesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  b-bis). Al comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le regioni possono altresì procedere alla stabilizzazione a domanda del personale avente le medesime caratteristiche di cui al periodo precedente, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».

  Conseguentemente, sopprimere il com- ma 2.
10. 3. Melilla, Marcon, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10. 4. Marcon, Melilla.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
10. 5. Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) sopprimere il comma 573.
10. 6. Guidesi.

  Sopprimere il comma 2.
10. 7. Ginefra.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  4. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Non rientrano tra gli atti di cui ai commi 1 e 2 gli atti di affrancazione degli usi civici previsti dalla legge 16 Pag. 74giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio-decreto 26 febbraio 1928, n. 322».
10. 8. Castricone.

ART. 11.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 15, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito con il seguente:
  «15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà e senza vincolo di destinazione, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della valutazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie».
11. 1. Guidesi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni destinatari dei trasferimenti sono autorizzati a provvedere all'adeguamento degli immobili prima di procedere all'assegnazione mediante bando».
11. 2. Caso, Castelli, Cariello, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 2.
11. 3. Caso.

  Sopprimere il comma 3.
11. 4. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  4. I contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dagli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, devono espressamente prevedere la facoltà del conduttore di recedere, per ragioni di interesse pubblico, con un termine di preavviso concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui i predetti contratti di locazione passiva non prevedano tale facoltà di recedere, al conduttore è sempre consentito il recesso, per ragioni di interesse pubblico, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le clausole con cui si esclude la predetta facoltà di recedere dal contratto sono nulle.
11. 5. Fraccaro, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

ART. 12.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono soppressi i commi da 4 a 10.
12. 2. Guidesi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1) Al capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: «In caso di inerzia della regione il Commissario ad acta appresta» con le seguenti: «adottando, anche su proposta del Commissario ad acta,»;
  2) sostituire il capoverso comma 5-ter con il seguente: «5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del Pag. 75potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania, il Commissario ad acta sottopone all'approvazione della regione i provvedimenti più idonei di definizione della dotazione di personale, nonché in tema di rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo di azienda relativo al trasporto.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
12. 3. Parisi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 5-
bis sostituire le parole: «In caso di inerzia della regione il Commissario ad acta appresta» con le seguenti: «adottando, anche su proposta del Commissario ad acta,»;
   b) sostituire il capoverso 5-ter con il seguente: «5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania, il Commissario ad acta sottopone all'approvazione della Regione i provvedimenti più idonei di definizione della dotazione di personale, nonché in tema di rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo di azienda relativo al trasporto».
12. 4. Latronico.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso comma 5-ter.
12. 5. Colonnese, Caso, Silvia Giordano, Luigi Gallo, Fico, Luigi Di Maio, Sibilia.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 5-ter con il seguente:
  «5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania in regime di controllo analogo, il Commissario ad acta prima di adottare atti di natura programmatoria e gestionale necessari al conseguimento degli obiettivi, ha l'obbligo di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione Campania il piano di rientro e il piano dei pagamenti di cui al comma 5. Al fine di condividere con la cittadinanza l'urgenza e la necessità delle azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro è contestualmente altresì obbligato a rendere noto, con la stessa modalità, le scelte di natura programmatoria e gestionale di cui sopra».
12. 6. Colonnese, Caso, Silvia Giordano, Luigi Gallo, Fico, Luigi Di Maio, Sibilia.

  Al comma 1, capoverso 5-ter, sostituire le parole da «la rimodulazione dei servizi» fino alla fine con le seguenti:
  «la differenziazione e l'integrazione con nuovi servizi di mobilità in funzione dei flussi di spostamento dei cittadini con interventi di spending review sulle dirigenze e sui costi vivi dei rami aziendali salvaguardando i dipendenti, nonché la fissazione delle tariffe, individuando una fascia di esonero per studenti e disoccupati, indispensabili per il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione».
12. 7. Luigi Gallo, Colonnese, Castelli, Caso, Silvia Giordano, Fico, Luigi Di Maio, Sibilia.

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  Al comma 1, capoverso, comma 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «, nonché allo scorporo del ramo d'azienda relativo al trasporto e all'immediata conseguente indizione della gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei nuovi soci nella costituenda società».
12. 8. Luigi Gallo, Colonnese, Caso, Silvia Giordano, Fico, Luigi Di Maio, Sibilia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.
  1-ter. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e per il consolidamento del costone franoso.
  11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari complessivamente a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
12. 9. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I proprietari o gestori delle costruzioni destinate a plessi scolastici, nonché i proprietari e/o gestori di ponti e di gallerie stradali e ferroviarie, entro il 31 dicembre 2015, sono obbligati a verificare lo stato di sicurezza di dette opere, anche mediante prelievi di campioni di terreno, prove e misure geotecniche in sito, attraverso i laboratori di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La presente disposizione non abroga le verifiche di sicurezza previste, periodicamente, dalle specifiche normative di settore.
12. 10. Castricone.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Caso.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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NOTA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Misure per favorire la flessibilità gestionale e rafforzare l'operatività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b)

  L'operazione di incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) nell'Agenzia delle dogane e di soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (A.S.S.I.) – disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 – è consistita, sostanzialmente, in un trasferimento di funzioni e di risorse umane dall'ente incorporato (o soppresso) all'ente incorporante, con mantenimento, da parte del personale trasferito, dello stesso trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nel ruolo dell'ente incorporante.
  In particolare, il comma 7, penultimo periodo, del menzionato articolo 23-quater dispone che, al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo all'ente incorporato, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, tali attività continuano a essere esercitate dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati, il tutto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente disposto dal comma 11 del medesimo articolo (per quanto riguarda la soppressa A.S.S.I., trova applicazione il comma 9 del citato articolo 23-quater).
  Il personale dell'ex A.A.M.S., in base alla vigente disciplina contrattuale, percepisce un'indennità di amministrazione più bassa rispetto al personale dell'ex Agenzia delle dogane.
  Ad oggi, i dipendenti dell'ex A.A.M.S. hanno instaurato vari ricorsi, la maggior parte collettivi, per: a) chiedere la corresponsione della maggiore indennità di amministrazione percepita dal personale dell'ex Agenzia delle dogane; b) contestare il decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012 nella parte in cui prevede, all'interno del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due distinte sezioni, la sezione Dogane e quella Monopoli, in ciascuna delle quali sono collocate, rispettivamente, le unità di personale con qualifica non dirigenziale già appartenenti, al 30 novembre 2012, ai corrispondenti ruoli dell'Agenzia delle Dogane e dell'A.A.M.S. (analoghi ricorsi sono stati prodotti da taluni dipendenti dell'ex A.S.S.I., per contestare, tra l'altro, l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013 – concernente il «Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al MIPAAF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli – che prevede l'istituzione della sezione «ASSI» all'interno del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).
  I ricorrenti lamentano, in particolare, che da questa diversa collocazione possano derivare discriminazioni e disparità di trattamento dal punto di vista sia giuridico sia economico.
  Allo stato non sono state emesse pronunce di merito, mentre sono state rigettate le richieste di sospensiva avanzate dai ricorrenti in sede cautelare.
  Ciò in accoglimento della tesi difensiva prospettata dall'Agenzia secondo cui, in coerenza con quanto disposto dal Legislatore «fino al completamento del processo di riorganizzazione», i dipendenti incorporati, inseriti nella sezione «Monopoli», continuano a svolgere le funzioni che svolgevano presso l'A.A.M.S. e, pertanto, legittimamente, continuano a percepire lo stesso trattamento economico, fondamentale e accessorio (ivi compresa l'indennità Pag. 88di amministrazione), già percepito presso l'ente di provenienza al momento dell'incorporazione.
  La necessità di continuare ad essere coerente, sul piano gestionale, con tale tipo di prospettazione – a funzioni/sezioni separate corrisponde un diverso trattamento economico – costringe, peraltro, l'amministrazione a procrastinare sine die il completamento del processo di riorganizzazione derivante dall'incorporazione. Ciò non consente la realizzazione dei risparmi che potrebbero derivare dall'integrazione delle strutture e delle funzioni e inibisce così, di fatto, una gestione flessibile ed efficiente delle risorse umane.
  D'altra parte, una gestione del personale che non fosse coerente con tale rigida prospettazione – che prevedesse, ad esempio, l'impiego del personale appartenente alla «sezione Monopoli» per svolgere funzioni proprie della «sezione Dogane», ma continuando ad attribuirgli l'indennità di amministrazione (più bassa) propria del personale ex A.A.M.S. – esporrebbe l'amministrazione a un contenzioso dall'esito quasi certamente sfavorevole, per violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento.
  Ciò inibisce il più razionale impiego del personale nell'una ovvero nell'altra area di attività e ostacola o, comunque, non favorisce né incentiva le azioni di razionalizzazione organizzativa.
  In particolare, la prima e più importante azione di razionalizzazione organizzativa, consistente nella concentrazione di tutte le funzioni di supporto (personale, amministrazione e finanza, pianificazione e controllo di gestione, affari legali) con l'eliminazione di duplicazioni e ridondanze, già avviata nel corso del 2013 e destinata a completarsi nel corso del 2014, potrebbe culminare in un risparmio di risorse umane compreso tra le 200 e le 250 unità.
  Rebus sic stantibus, per evitare il contenzioso di cui si è detto dianzi, queste unità andrebbero obbligatoriamente impiegate nell'area monopoli, ossia nel settore di attività che meno necessita di potenziamento: l'ex A.A.M.S., infatti, è stata destinataria, nel recente passato, di un cospicuo innesto di personale (proveniente da altre amministrazioni), per cui la relativa sezione rischia di risultare in situazione eccedentaria.
  Un utilizzo incongruo delle risorse liberate (in prima battuta si possono ipotizzare le 250 unità di cui sopra) equivale, in termini di costo-opportunità, a una perdita stimabile in circa 10 milioni di euro. Non si tratta di costi aggiuntivi per la finanza pubblica, ma di un cattivo uso delle risorse.
  Di converso, il libero reimpiego di queste risorse consentirebbe di valorizzarne l'apporto nei settori che necessitano di un rafforzamento e, segnatamente, nei settori operativi in cui il ricavo netto marginale di un lavoratore aggiuntivo è positivo e molto consistente.
  Il passaggio di personale tra le sezioni si realizza in coerenza con i processi di riorganizzazione e di razionalizzazione. Tali processi, in connessione con la recente incorporazione, sono volti, in una prima fase, alla eliminazione delle duplicazioni per poi tendere al progressivo sviluppo di sinergie nei settori tecnico-operativi in cui ciò è possibile.
  Il costo medio del passaggio di ciascuna unità dalla sezione monopoli alla sezione dogane è di circa 3.500 euro annui lordi. Il costo relativo al passaggio di sezione di circa 300 unità (di cui 200/250 risorse provenienti dalla razionalizzazione organizzativa consistente nella concentrazione di tutte le funzioni di supporto e 50/100 risorse provenienti da sinergie nei settori tecnico-operativi quale quello delle accise sui tabacchi) sarebbe di circa 1.000.000 di euro, somma di cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli già dispone per finalità di reclutamento ai sensi dell'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (a tale titolo la disponibilità residua è di circa 12 milioni di euro). Non si tratterebbe, quindi, di un costo aggiuntivo, ma solo di un'ulteriore modalità di impiego di parte delle risorse già disponibili per finalità di reclutamento e che continuano a essere utilizzabili anche a tal fine per gli importi residui.