CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 luglio 2014
273.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
   rilevato che:
    il provvedimento reca un contenuto ampio e articolato, riconducibile prevalentemente a materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato (tra cui «organi dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», «previdenza sociale», «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», «ordine pubblico e sicurezza», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»);
    le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, e all'articolo 27 intervengono, in parte, sulle materie «tutela della salute» e «professioni», attribuite alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; in particolare, esse rischiano di generare forti criticità per la fuoriuscita dall'organico delle aziende sanitarie di un numero significativo di dirigenti medici e sanitari e, tra loro, di direttori di struttura complessa, la quale sarebbe negativa, oltre che per i profili di stretta organizzazione, soprattutto per la sottrazione al Servizio sanitario nazionale di professionalità giunte, grazie alla formazione e al lavoro compiuti in seno al sistema pubblico, ad uno stadio fortemente avanzato di competenza e specializzazione;
    numerose disposizioni sono riconducibili alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;
   rilevato che:
    l'articolo 11 modifica, tra l'altro, il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2), nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3);
    per quanto riguarda più specificatamente i dirigenti regionali e il relativo trattamento economico, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 61 del 2014, ha affermato che la materia del loro rapporto di lavoro è riconducibile a quella dell’»ordinamento civile» (attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato);
    l'articolo 12, comma 4, – demandando ad un decreto del Ministro del Pag. 168lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità e dei criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato a scopo di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, – fuoriesce dal prevalente ambito materiale previdenziale nel quale versano i precedenti commi e incide in materia di politiche sociali e formazione professionale di spettanza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, coinvolgendo peraltro interessi anche degli enti locali;
    l'articolo 23, comma 1, lettere d) e f) modifica la disciplina transitoria per il passaggio alle nuove province prevista dai commi 79 e 82 dell'articolo unico della legge n. 56 del 2014, disponendo che l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale in base alle nuove disposizioni della legge stessa debba svolgersi contestualmente e, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014, entro il 30 settembre 2014, e sopprimendo il termine perentorio del 31 dicembre 2014 non oltre il quale (nella previgente formulazione del comma) il presidente della provincia in carica ovvero il commissario e la giunta provinciale sono chiamati a restare in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili;
    l'articolo 24, nel prevedere misure urgenti di semplificazione per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione statale e degli enti territoriali prevede un ampio coinvolgimento degli enti territoriali stessi;
    l'articolo 27, comma 2 – prevedendo che, ai fini della realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il comune non debba più acquisire, da parte della regione, la verifica di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, prevista dall'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 – sottrae alle regioni competenze amministrative consolidate in ambiti riconducibili a materie di legislazione concorrente quali la tutela della salute e il governo del territorio, precludendo alle stesse la possibilità di verificare la rispondenza delle nuove strutture sanitarie alla programmazione regionale e di valutare la loro incidenza sull'esistente offerta di servizi del Servizio sanitario regionale allo scopo di evitare squilibri nella medesima offerta o di assumere eventualmente conseguenti scelte riallocative;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, al fine di salvaguardare la funzionalità delle strutture sanitarie, siano inclusi nella clausola di salvaguardia di cui al comma 3 i dirigenti medici e sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale ed esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione del comma 5 i dirigenti medici responsabili di struttura complessa;
   2) all'articolo 27, sia soppresso il comma 2;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 12, appare opportuno prevedere – modificando in tal senso il comma 4 – che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
   b) all'articolo 23, appare opportuno reintrodurre – modificando in tal senso il comma 1, lettera f) – un termine temporale perentorio che assicuri la decadenza dal regime di prorogatio degli organi di cui al medesimo comma e incentivi efficacemente il rispetto del termine sostanziale coincidente con l'insediamento dei nuovi organi a seguito di elezione, eventualmente estendendo il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2014 per un periodo strettamente necessario (non superiore ad esempio a tre mesi) nel caso di prognosi negativa sulla probabilità di fatto che tutte le province completino il rinnovo degli organi entro il predetto termine.

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ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (S. 1563 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1563, approvato dalla Camera, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
   rilevato che:
    il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;
    in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);
    la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);
    la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);
    con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta Pag. 170turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);
    in considerazione del fatto che la Repubblica, in quanto Stato regionale, riconosce e tutela le specifiche identità regionali, appare opportuno – anche nella prospettiva delle riforme costituzionali in itinere, che allo stato sono orientate a modificare il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo, riconducendo al primo la competenza a dettare le disposizioni generali e comuni sulla materia – che alle regioni stesse sia comunque riconosciuta la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine;
    numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che:
    l'articolo 4, comma 1, come modificato dalla Camera – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare, d'intesa, i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;
    all'articolo 7, comma 1, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato previsto – come suggerito da questa Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera – che sul decreto ministeriale recante il Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» sia sentita anche la Conferenza unificata;
    l'articolo 8, modificato dalla Camera – che prevede che gli istituti e i luoghi della cultura, anche regionali, possano impiegare, tra l'altro per la valorizzazione dei beni culturali, giovani professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, assunti a tempo indeterminato, iscritti (a regime) in elenchi nazionali costituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o attivi in iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale – incide anche sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;
    l'articolo 8, comma 4, come modificato dalla Camera, prevede che «le regioni e gli enti pubblici territoriali» provvedano all'attuazione dell'articolo 8 medesimo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;
    l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;
    parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;
    all'articolo 11, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato previsto – come suggerito da questa Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera – che sul piano straordinario della mobilità turistica sia acquisita l'intesa (anziché il semplice parere) in sede di Conferenza Pag. 171Stato-regioni (comma 1) e che le regioni partecipino all'attuazione delle misure previste dall'articolo in relazione ai circuiti nazionali di eccellenza e ai percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici (comma 3-ter);
    per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;
    peraltro, non c’è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;
    inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
   rilevato che:
    l'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;
    la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di coinvolgere le regioni ai fini della più ampia diffusione della conoscenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per le altre finalità indicate dalla disposizione.
   b) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, si valuti l'opportunità di prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;
   c) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di escludere dal beneficio del Pag. 172credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi;
   d) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;
   e) al comma 4 dell'articolo 11, si valuti la possibilità di modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa europea, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;
   f) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;
   g) all'articolo 16, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (S. 1519 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1519, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera;
   rilevato che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza Stato-regioni e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole;
   rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (S. 1533 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1533, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis», nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera;
   rilevato che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con una condizione, recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere;
   rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE