CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 luglio 2014
273.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01501 Ciprini: Sul controllo dei titoli rilasciati dai soggetti che svolgono attività formativa per il personale della scuola, utili per la determinazione del punteggio nelle graduatorie dei docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Preliminarmente desidero dare assicurazione che l'Amministrazione è sensibile alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti in materia di titoli professionali valutabili nell'ambito delle graduatorie del personale scolastico.
Invero, rientra nell'interesse della collettività che la scuola disponga di personale quanto più preparato e idoneo a svolgere i compiti cui è preposto. Per questo motivo le tabelle di valutazione per il reclutamento dei docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, prendono in considerazione, oltre che i titoli di accesso e l'eventuale anzianità di servizio, anche la documentazione attestante l'avvenuta partecipazione a corsi formativi da parte degli aspiranti docenti, con conseguimento del relativo titolo.
  Al riguardo, osservo che i punteggi attribuiti ai suddetti titoli culturali e professionali sono stabiliti con cadenza triennale con uno specifico decreto del MIUR che tiene in debita considerazione, tra l'altro, il quadro dell'offerta formativa di tutti gli atenei della Repubblica, le direttive europee sulla valorizzazione dei titoli professionalizzanti, sulle competenze linguistiche e sulle conoscenze informatiche.
  Come è noto, si è già preceduto all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il triennio 2014/2015 e, in tale occasione, con decreto ministeriale del 15 maggio 2014, sono state approvate le nuove tabelle di attribuzione del punteggio ai titoli culturali e professionali. La successiva revisione avrà luogo allo scadere del triennio.
  Per quanto riguarda i controlli sugli enti accreditati e qualificati a rilasciare tali titoli e le modalità di svolgimento dei corsi dagli stessi attivati, la normativa in materia già offre adeguati strumenti che consentono l'accertamento della correttezza delle procedure. Ricordo, in particolare, le indicazioni contenute nella direttiva n. 90 del 1o dicembre 2003, citata dagli interroganti, che prescrive il possesso di rigidi requisiti per i soggetti che richiedono l'accreditamento per lo svolgimento di attività formative riconosciute dal Ministero. Inoltre, gli organi preposti alla compilazione delle graduatorie sono tenuti a verificare attentamente i titoli presentati.
  Ciò premesso, ribadisco che il Ministero, nelle sue diverse articolazioni, proseguirà nell'azione di monitoraggio e di vigilanza affinché non si verifichino le situazioni rappresentate nell'atto parlamentare.

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ALLEGATO 2

5-02953 Manzi: Sull'adeguato svolgimento dell'attività sportiva scolastica extracurriculare e, in particolare, sul regolare svolgimento dei campionati studenteschi di hockey.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente, preciso che il Ministero ha dato avvio all'attività sportiva per il corrente anno scolastico con le note ministeriali n. 7885 del 3 dicembre 2013 e n. 7888 del 4 dicembre 2013, aventi per oggetto attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi anno scolastico 2013/2014.
  Le modalità organizzative delle fasi nazionali ed internazionali dei campionati studenteschi per l'anno scolastico 2013/2014 sono state diffuse con successiva nota n. 824 del 10 febbraio 2014, con la quale è stato comunicato che sarebbero state indette le finali nazionali dei Campionati Studenteschi per quelle discipline per le quali si fossero organizzate le finali regionali dei Campionati stessi in almeno 15 regioni.
  Tale criterio, vale a dire quello di organizzare prioritariamente le finali delle discipline sportive che registrino il numero maggiore di partecipanti e la più ampia diffusione sul territorio, è stato dettato dall'esigenza di razionalizzare i costi destinati alle manifestazioni da programmare.
  Al fine di garantire la massima diffusione alla pratica sportiva sul territorio, nella predetta nota è stato precisato, comunque, che per le discipline sportive che non avessero raggiunto il parametro fissato di 15 finali regionali, le Federazioni Sportive interessate avrebbero avuto la possibilità di organizzare manifestazioni sportive a carattere promozionale.
  Per quanto riguarda, in particolare, l’«Hockey su prato», faccio presente che dal monitoraggio effettuato è emerso che tale disciplina non ha raggiunto il parametro fissato di 15 finali regionali e, pertanto, per il corrente anno scolastico 2013/2014, sebbene se ne riconosca il valore educativo, non è stato possibile indire le finali nazionali dei Campionati Studenteschi di tale disciplina.
  Desidero, comunque, far presente che, per quanto concerne il prossimo anno scolastico, è allo studio, in collaborazione con i partner istituzionali del Ministero, una riorganizzazione dell'attività sportiva scolastica che consenta la maggiore partecipazione possibile degli alunni a tutte le discipline sportive, sempre nel rispetto delle risorse economiche a questa dedicate.

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ALLEGATO 3

5-03012 D'Ottavio: Sull'attribuzione dell'organico docente per l'anno 2014/2015 nelle scuole della regione Piemonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per inquadrare appieno la questione rappresentata dall'Onorevole interrogante, è necessario, preliminarmente, precisare che la definizione delle dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola è attualmente regolata dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  In base a tale disposizione, il contingente dell'organico di diritto per il personale docente non può superare quello stabilito per l'anno scolastico 2011/2012. Pertanto, anche per il prossimo anno 2014/2015 si è provveduto, a livello centrale, alla ripartizione dei posti secondo i parametri indicati dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, considerando le caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e delle condizioni socio-economiche e di disagio delle diverse realtà, nonché delle caratteristiche dell'edilizia scolastica.
  Unitamente ai parametri ora citati, l'andamento della popolazione scolastica ha costituito il principale elemento di cui si è tenuto conto per la determinazione degli organici. A tale proposito, è da sottolineare che negli ultimi due anni si è verificato a livello nazionale un aumento progressivo degli iscritti, e ciò con un organico invariato e non suscettibile di incremento, come sopra specificato. Conseguentemente, il Ministero ha proceduto a una redistribuzione dei posti tra le varie regioni, attribuendo un maggior numero di posti a quelle che hanno registrato un maggior numero di alunni rispetto all'anno precedente, recuperati dalle regioni che invece hanno subito un decremento.
  Venendo alla situazione specifica delle scuole del Piemonte, sulla base dei dati comunicati al sistema, che evidenziavano un incremento di alunni pari allo 0, 21 per cento, sono stati complessivamente assegnati, per il prossimo anno scolastico, 66 posti in più rispetto al 2013/2014. Il corrispondente Ufficio scolastico regionale ha poi proceduto a ripartire il contingente tra i diversi ordini di scuola e in tale fase, per sopperire a talune esigenze riscontrate nelle scuole secondarie di primo grado, si è dovuto anche utilizzare parte dei posti inizialmente destinati alla scuola secondaria di secondo grado. Ciò ha comportato, in alcune realtà, una ricaduta nella formazione delle classi per quest'ultimo grado di scuola, nonostante la diminuzione delle ore di didattica in conseguenza della messa a regime del riordino della scuola secondaria superiore.
  Ciò nonostante, il responsabile del suddetto Ufficio ha comunque assicurato che, se all'inizio delle lezioni dovessero persistere situazioni di criticità in ordine alla composizione delle classi e all'offerta formativa, si procederà ad autorizzarne lo sdoppiamento in modo che l'utenza non dovrà subire disagi e potrà iniziare l'anno scolastico in condizioni adeguate.
  Ugualmente, per quanto riguarda gli alunni disabili verranno attivate le necessarie iniziative per assegnare tutto l'organico di sostegno necessario, così come fino ad ora è stato garantito.

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ALLEGATO 4

5-03014 Costantino: Sui percorsi abilitanti speciali per classe di concorso di strumento musicale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, con il decreto ministeriale n. 375 del 6 giugno 2014 sono stati ammessi a presentare domanda di inclusione con riserva nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, valide per il triennio 2014-2017, gli aspiranti che conseguono il titolo abilitante entro il termine del 31 luglio 2014. Le categorie interessate alla descritta disposizione comprendono, oltre ai docenti che frequentano i percorsi abilitanti speciali, anche gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria (sia di vecchio che di nuovo ordinamento), nonché coloro che frequentano i corsi di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
  Il suddetto provvedimento n. 375 fa seguito al precedente decreto ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014, con cui sono state dettate le disposizioni per la presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto. Tale decreto ha previsto che, con successivi provvedimenti, sarebbero stati disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l'inserimento in seconda fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento oltre il termine del 23 giugno 2014, fissato per l'aggiornamento delle graduatorie, e che agli interessati è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta al conferimento delle nomine nella fascia di appartenenza.
  Mediante l'innovazione sopra descritta si è inteso valorizzare adeguatamente la posizione dei docenti che conseguono l'abilitazione, dando loro la possibilità di spendere nel più breve tempo il titolo acquisito, senza dover attendere il successivo aggiornamento triennale delle graduatorie. Il decreto n. 375 del 6 giugno 2014 ha individuato la prima delle finestre semestrali nella data del 31 luglio 2014, entro la quale vanno a concludersi tanto alcuni corsi abilitanti speciali in precedenza attivati, quanto la sessione estiva per i laureandi in scienza della formazione primaria.
  Lo stesso decreto, inoltre, ha stabilito che l'inclusione con riserva nella seconda fascia delle graduatorie andava richiesta dagli aspiranti entro il medesimo termine del 23 giugno 2014, già previsto dal decreto n. 353 per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie. In questo modo si è consentito ai docenti di avvalersi dell'abilitazione conseguita successivamente al 23 giugno e, nel contempo, si sono evitati alle scuole aggravi istruttori che uno slittamento del termine avrebbe comportato, in relazione alle operazioni connesse all'avvio del prossimo anno scolastico 2014/2015.
  Per quanto riguarda la posizione di coloro che conseguiranno l'abilitazione successivamente al 31 luglio, faccio presente che l'articolo 6 del citato decreto n. 375 conferma il diritto in favore degli stessi alla precedenza assoluta nell'ambito della fascia di appartenenza, come già previsto dall'articolo 14 del decreto n. 353. Quest'ultimo contempla, come sopra specificato, la possibilità di future riaperture con cadenza semestrale, e non una tantum, finalizzate all'inclusione nella seconda fascia. Pertanto, entro la fine del 2014 è previsto un successivo provvedimento che consentirà di far valere il titolo abilitante conseguito.