CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2014
272.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03219 Causi: Implementazione delle norme sulla tracciabilità delle operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità on-line.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine allo stato di applicazione delle recenti novità introdotte dai commi 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) in materia di transfer pricing per le società operanti nella raccolta di pubblicità on line e di tracciabilità delle operazioni effettuate da dette società.
  In particolare, l'onorevole chiede quali siano i tempi di emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate recante le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie all'Agenzia per l'effettuazione dei controlli, nonché se l'Agenzia delle entrate prevede di aprire apposite procedure di ruling internazionale per la sottoscrizione di accordi con gli operatori del mercato della raccolta di pubblicità on line.
  Al riguardo sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Il citato comma 177 dell'articolo 1 delle legge n. 147 del 2013 prevede che, ferme restando le disposizioni in materia di stabile organizzazione di cui all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi o anche TUIR), le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on line e dei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione delle componenti di reddito derivanti dalle cosiddette operazioni intercompany con società non residenti (ai sensi dell'articolo 110 del richiamato TUIR) devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.
  Le disposizioni del comma 177 fanno salvo, tuttavia, il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale che si conclude mediante la sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria con particolare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
  Ciò posto, deve sottolinearsi che l'attività degli operatori, che agiscono nel settore della raccolta di pubblicità on line nonché dei servizi ad essa correlati, quando viene posta in essere fra parti correlate, dando luogo ad operazioni intercompany, rientra ordinariamente fra le materie oggetto della procedura di ruling di standard internazionale così come disciplinato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito detta procedura.
  Pertanto, al fine di dare esecuzione alla norma di cui alla presente interrogazione, non è necessario intraprendere alcuna azione specifica né provvedere ad una apposita implementazione della procedura di ruling di standard internazionale.
  A tal riguardo, si evidenzia che, ad oggi, risultano già in corso alcune procedure di ruling aventi ad oggetto transazioni intercompany poste in essere da soggetti che svolgono attività nel settore della raccolta di pubblicità on line e dei servizi ad essa ausiliari, rientranti nel campo di applicazione Pag. 48delle disposizioni previste dal comma 177 oggetto della presente interrogazione.
  Con riguardo alla disposizione contenuta nel citato comma 178 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede la tracciabilità degli acquisti di pubblicità on line e servizi ad essa ausiliari, l'Agenzia delle entrate riferisce che sono in fase avanzata i contatti con le associazioni di categoria per la definizione delle modalità tecniche di trasmissione necessarie per l'avvio dei flussi informativi richiesti dalla nuova norma.

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ALLEGATO 2

5-03221 Paglia: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IMU e dalla TASI degli immobili di enti non commerciali utilizzati per attività sanitarie e socio-sanitarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti interpretativi in ordine a taluni particolari casi di esenzione dal versamento dell'IMU e della TASI in relazione alle unità immobiliari possedute da enti non commerciali e destinate ad un'utilizzazione mista.
  In particolare, gli onorevoli interroganti evidenziano come nel decreto ministeriale 26 giugno 2014 sia contenuta un'esplicita apertura verso la completa esenzione dall'IMU degli immobili relativi alle attività educative e sociosanitarie degli enti non commerciali, rispetto a quanto precedentemente previsto dal decreto ministeriale di natura regolamentare 19 novembre 2012, n. 200.
  Pertanto, gli onorevoli chiedono al Governo di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione con riguardo all'utilizzo dell'immobile, estendendo anche alle attività sanitarie e sociosanitarie quanto previsto, per le fattispecie di utilizzazione mista degli immobili degli enti non commerciali, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e conseguentemente suggeriscono di stabilire che, dopo aver individuato gli immobili o le porzioni di immobili adibite ad attività in convenzione o accreditamento con il S.S.N., l'esenzione si applichi solo alla frazione immobiliare nella quale viene svolta l'attività in regime di convenzione.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, occorre precisare che le istruzioni contenute nel decreto 26 giugno 2014 ricalcano perfettamente il contenuto del regolamento n. 200 del 2012, il quale stabilisce all'articolo 4, comma 2, relativo agli «Ulteriori requisiti» che:
   «Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:
    a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
    b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio».

  Detto regolamento del 2012 era stato emanato dal Governo Monti, al fine di Pag. 50adeguare l'ordinamento a quanto stabilito dalla Commissione europea in sede di richiesta di parere in materia di aiuti di Stato ed evitare l'avvio di una procedura d'inflazione da parte dell'Unione europea, che aveva chiuso definitivamente gli spazi di tale agevolazione, limitandola solo agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle citate attività ma con modalità non commerciali.
  Pertanto, come si può agevolmente evincere dalla lettura della norma è lo stesso regolamento n. 200 del 2012 a prevedere una distinzione tra attività «accreditate e contrattualizzate o convenzionate» e non.
  Il menzionato regolamento ha superato il vaglio non solo del Consiglio di Stato, ma anche della Commissione europea. Si deve, infatti, sottolineare che con la decisione del 19 dicembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210) la Commissione europea, con riferimento, in particolare, all'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si è pronunciata in materia sia di ICI che di IMU anche con riferimento al citato regolamento n. 200 del 2012 e ha riconosciuto, per quanto qui di interesse, che «l'esenzione dall'IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato».
  Inoltre, deve precisarsi che nelle istruzioni contenute nel citato decreto del 26 giugno 2014 e soprattutto nel modello di dichiarazione IMU TASI ENC, ai fini dell'esenzione dal tributo non si fa riferimento specifico alle strutture ma esclusivamente alle attività convenzionate con il sistema sanitario nazionale, poiché solo in questo caso le attività in questione, e non le strutture, fanno parte integrante del sistema sanitario nazionale.
  In tutti gli altri casi, invece, la possibilità di usufruire del beneficio si riduce drasticamente ai soli casi in cui la prestazione è offerta gratuitamente o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico che viene trattato nelle istruzioni al modello di dichiarazione.
  Occorre altresì sottolineare che risulta improprio il riferimento al fatto che tali strutture possono beneficiare dell'esenzione a prescindere dai corrispettivi richiesti agli utenti per le prestazioni offerte, in quanto «complementari o integrative rispetto al settore pubblico».
  Nelle istruzioni è espressamente specificato che gli enti «beneficiano dell'esenzione IMU», laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire «la copertura del servizio universale».
  Rientrano in tali fattispecie le attività convenzionale per le quali è richiesto il pagamento del ticket e non di qualsiasi importo.
  Alla luce di quanto appena chiarito, quindi, si ritiene che non debba condividersi l'affermazione secondo cui «Il Governo, nel redigere le istruzioni allegate al citato modello di dichiarazione IMU, sembra anche aver escluso che vi possano essere strutture sanitarie che eccedano il suddetto limite (mentre nella realtà è vero il contrario perché altrimenti non avrebbero convenienza ad operare nel settore), e, di conseguenza, non lo ha posto come ulteriore requisito, lasciando intendere, implicitamente, che l'esenzione si applichi indiscriminatamente a tutte le strutture sanitarie qualunque esse siano, convenzionate o accreditate».
  Inoltre, non sembra neanche necessario alcun intervento nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti, allo scopo di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione con riguardo all'utilizzo dell'immobile solo alla frazione immobiliare nella quale viene svolta l'attività in regime di convenzione, dal momento che il regime di applicazione dell'esenzione in questione, completato con il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, già prevede, anche Pag. 51per la fattispecie in esame, tale meccanismo di imposizione nel caso di utilizzazione mista dell'immobile.
  Per quanto concerne, poi, il diverso profilo di definizione dell'importo simbolico, non si può che confermare quanto affermato nelle istruzioni.
  In merito alle attività meritevoli di esenzione si ricorda che, in generale, la stessa Commissione europea è intervenuta sul punto, limitandosi – e senza, quindi, vincolare assolutamente l'individuazione della simbolicità del compenso a un parametro predefinito – a stabilire che «per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio» e, per l'attività didattica, a chiarire che la stessa deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
  In linea con tale approccio astratto, osservato dalla stessa Commissione europea, particolarmente attenta alla problematica in esame, le istruzioni alla dichiarazione IMU TASI ENC non hanno potuto che orientarsi nello stesso senso affermando che «Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione».
  Vale la pena, infine, di sottolineare che il carattere simbolico del corrispettivo è necessariamente legato all'ambito territoriale nel quale viene svolta l'attività che, per tali ragioni, può variare da comune a comune, senza per questo «generare un'odiosa disparità di trattamento fiscale sul territorio nazionale» soprattutto in ragione della considerazione che è naturale che l'IMU e la TASI, non essendo tributi erariali ma comunali, possano essere diversificati attraverso l'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta a ciascun comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

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ALLEGATO 3

5-03222 Villarosa: Informazioni circa l'affidamento da parte della Banca d'Italia a soggetti terzi di attività di consulenza per l'esercizio di attività di vigilanza su banche e intermediari finanziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Villarosa ed altri chiedono quali siano i soggetti terzi ai quali la Banca d'Italia ha conferito l'appalto per l'esercizio dell'attività di vigilanza e quali siano le banche e gli intermediari finanziari oggetto di controllo da parte di ogni singolo soggetto terzo.
  Al riguardo, occorre premettere che il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, convertito nella legge 12 maggio 2014, n. 75, recante «Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia», prevede la possibilità per l'Istituto di avvalersi di esperti esterni nell'ambito della cosiddetta «valutazione approfondita» (comprehensive assessment) delle banche dell'eurozona che la Banca centrale europea e le Autorità di vigilanza nazionali stanno conducendo.
  In particolare, sul decreto in questione sono state svolte considerazioni di carattere generale dal Rappresentante della Banca d'Italia, nel corso dell'audizione tenutasi in data 1o aprile 2014 presso la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica.
  Come riferito in tale occasione, su indicazione della BCE, sono state coinvolte parti terze a supporto delle Autorità di vigilanza nazionali per lo svolgimento dell'esercizio di Asset Quality Review (AQR) all'interno del «comprehensive assessment». La partecipazione di tali soggetti terzi è stata individuata come elemento di indipendenza rispetto alle Autorità di vigilanza nazionali, idoneo a rafforzare la validità dei risultati dell'esercizio.
  Sulla base delle linee indicate dalla BCE, la Banca d'Italia ha posto la massima attenzione al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi nella selezione delle società di cui avvalersi per l'esercizio dell'attività in questione.
  La selezione delle società di revisione addette a supportare l'attività dei team ispettivi è avvenuta tramite gara europea, a conclusione della quale sono state individuate 5 società di revisione (SdR): PricewaterhouseCoopers Spa, Reconta Ernst & Young Spa, Deloitte & Touche Spa, KPMG Spa e Mazars Spa, con le quali è stato stipulato un apposito Accordo Quadro.
  I successivi accoppiamenti tra le suddette società di revisione e i Gruppi bancari oggetto dell’Asset Quality Review sono stati effettuati tenendo conto dell'ordine di graduatoria, nonché delle eventuali situazioni di conflitto di interessi, definite secondo le indicazioni della BCE.
  Per la valutazione di beni immobili a garanzia di crediti oggetto di revisione da parte dei team ispettivi, la Banca d'Italia si è inoltre avvalsa di 5 società (REAG Real Estate; PRELIOS Valuations; PROTOS Spa; CRIF Services; YARD) esperte in valutazioni immobiliari, anch'esse selezionate tramite una gara europea.
  La Banca d'Italia, infine, ha precisato che nel confronto con altre Autorità di vigilanza Europee il ricorso a parti terze è risultato contenuto per il rilevante impiego di personale della Banca d'Italia medesima.

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ALLEGATO 4

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
   rilevato come il provvedimento costituisca un ulteriore, positivo passo avanti nel processo di riforma del complesso delle pubbliche amministrazioni che deve portare al miglioramento della loro efficacia e della loro capacità di rispondere alle esigenze del Paese, allo snellimento degli adempimenti inutili e alla riduzione dei costi improduttivi che ancora permangono nel funzionamento delle stesse amministrazioni;
   valutate positivamente, per quanto riguarda in particolare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le previsioni dell'articolo 22 che riportano da 3 a 5 il numero dei componenti della CONSOB, considerato che il rafforzamento di tale Autorità appare particolarmente importante per consentire alla stessa di esplicare nel modo più efficace i suoi compiti, che comportano un'operatività quotidiana pressoché continua,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge, il quale, nell'introdurre una nuova procedura unitaria per il reclutamento del personale di varie Autorità indipendenti, sancisce la nullità delle procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) ma fa tuttavia salve le procedure concorsuali in corso alla stessa data, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in quanto le predette procedure già in corso potrebbero risultare non congruenti con le nuove norme introdotte in materia dal citato comma 4;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge, il quale esclude dal divieto, sancito dal comma 2 del medesimo articolo per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della CONSOB, di intrattenere, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, i dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare più puntualmente quali siano gli uffici ai cui responsabili non si applica tale incompatibilità, onde evitare incertezze in sede applicativa;
   b) con riferimento ai commi 9 e 10 del citato articolo 22, i quali intendono concentrare in una sede comune ubicata nella città di Roma la collocazione di più Pag. 54Autorità, tra le quali anche la CONSOB, valuti la Commissione di merito se tali misure comportino reali effetti di risparmio, del resto non quantificati nella stessa Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione;
   c) con riferimento al comma 14 dell'articolo 22, il quale ripristina le previsioni del decreto-legge n. 94 del 1974 che richiedevano una maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti favorevoli, per l'adozione di determinate delibere della CONSOB, valuti la Commissione di merito se risulti congruente richiedere tale maggioranza qualificata per l'adozione delle delibere relative all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato, laddove si mantiene invece la maggioranza semplice per l'adozione delle delibere relative all'attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali, alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato e all'inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale;
   d) con riferimento alla disciplina delle procedure di nomina dei componenti delle autorità indipendenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare una più compiuta riflessione in merito alle eventuali modifiche normative da apportare in tale settore, al fine di rafforzare la trasparenza delle predette procedure di nomina e di garantire massimamente i profili di competenza e adeguatezza al ruolo dei soggetti nominati, in particolare prevedendo che possano essere designati a tali cariche solo i soggetti che, nel rispetto dell'equilibrio di genere, abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio;
   e) con riferimento all'articolo 28, il quale, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, riduce alla metà l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che tale riduzione avvenga lungo un arco temporale di tre anni, al fine di evitare conseguenze negative sull'operatività delle stesse Camere di commercio;
   f) con riferimento all'articolo 46, valuti la Commissione di merito la portata normativa della disposizione, la quale, da un lato, al comma 1, interviene sulla disciplina mediante la posta elettronica certificata degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, e dall'altro, al comma 2, esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa, verificando in particolare se tali previsioni siano tra loro congruenti;
   g) con riferimento all'articolo 53, il quale reca, al comma 1, la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Erario conseguenti all'attuazione delle disposizioni del Capo II del decreto-legge volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico, prevedendo, al comma 2, nell'ambito della clausola di salvaguardia finanziaria a tal fine prevista, che, nel caso di scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà con proprio decreto all'aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, nella misura necessaria a garantire la copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dal monitoraggio stesso, valuti la Commissione di merito se sia opportuno limitarsi a demandare ad un atto ministeriale di natura secondaria la determinazione dell'importo di una prestazione patrimoniale indicata dalla legge, operando, sia pure in presenza di alcuni presupposti, una delegificazione della materia, senza peraltro indicare un parametro o un limite massimo al possibile aumento di tali importi.