CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2498, approvato dal Senato, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;
  ricordato che:
   l'articolo 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (primo comma); che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l'Unione europea (secondo comma, lett. a)); che i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni sono invece materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (terzo comma); che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); e che nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma);
   all'attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, sull'attività internazionale delle regioni, ha provveduto l'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  rilevato che:
   gli articoli 9 (partenariato territoriale) e 24 (regioni ed enti locali) del provvedimento in esame disciplinano i rapporti internazionali e le attività delle regioni relativi alla cooperazione allo sviluppo;
   in particolare, l'articolo 9, comma 1, prevede, al primo periodo, che «I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione»; e, al secondo e al terzo periodo, che: «Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi di riferimento. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131»;
   l'articolo 9, comma 3, prevede che «Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi Pag. 410volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione»;
   l'articolo 24, comma 1, prevede che «Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei princìpi della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome di cui all'articolo 9, comma 1»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità: al primo periodo, di esplicitare i princìpi fondamentali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione) posti dal provvedimento in esame o da altre leggi dello Stato per la legislazione (concorrente) delle regioni in materia di rapporti internazionali relativi alla cooperazione allo sviluppo; al secondo periodo, di sostituire la locuzione «princìpi di riferimento» con la seguente: «princìpi fondamentali» (in conformità con la previsione del sopracitato articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, in base al quale nelle materie di legislazione concorrente spetta allo Stato la determinazione dei «princìpi fondamentali»); al terzo periodo, di verificare il pieno coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame in materia di attività internazionale delle regioni e quelle di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (il cui contenuto viene interamente fatto salvo dal testo in esame);
   b) all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza, di sostituire le parole: «secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo» con le seguenti: «e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo»;
   c) all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3, che, da una parte, ribadisce quanto già disposto dal citato quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione e, dall'altra parte, lo interpreta restrittivamente (infatti il quinto comma della Costituzione stabilisce che «nelle materie di loro competenza» le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, mentre il comma 3 del testo in esame prevede che le stesse vi provvedano «nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente»);
   d) valuti infine la Commissione di merito la possibilità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 24, il cui contenuto appare già incluso nell'articolo 9, cui del resto lo stesso articolo 24 rinvia.