CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
   condiviso l'obiettivo di una revisione complessiva della disciplina in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo, che aggiorni le disposizioni della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, tenendo conto della sopravvenienza di significative innovazioni normative e dell'evoluzione del contesto politico internazionale;
   considerata l'opportunità di rivedere la formulazione delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 17, comma 8, al fine di precisarne la portata normativa;
   rilevata l'opportunità di estendere anche ai datori di lavoro privati non qualificabili come imprenditori le disposizioni dell'articolo 27, comma 5, che consentono alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ovvero al coniuge che lo segue in loco, da esse dipendenti, di procedere all'assunzione di personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 17, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, al fine di precisare in modo univoco che essa intende estendere le norme in materia di invio all'estero, previste per i lavoratori facenti parte della dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche agli esperti di cui all'articolo 31, comma 4, che non abbiano optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
   all'articolo 27, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni volte a consentire alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ovvero al coniuge che lo segue in loco, da esse dipendenti, di procedere all'assunzione di personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore, si applichino ai datori di lavoro privati, anche qualora non si tratti di imprese.

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ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
   osservato come il provvedimento intenda realizzare un primo intervento di riforma della pubblica amministrazione, secondo le direttrici di intervento programmatiche individuate dall'Esecutivo, che dovrà trovare completamento con il disegno di legge recante delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato dal Consiglio dei ministri;
   condiviso il complessivo obiettivo della riforma, che intende valorizzare le professionalità dei lavoratori della pubblica amministrazione, garantendo, da un lato, il migliore utilizzo delle risorse umane attualmente in servizio e, dall'altro, il rinnovamento e l'arricchimento delle capacità del personale pubblico attraverso l'ingresso di giovani lavoratori, con un bagaglio di competenze essenziale in special modo nell'attuale fase di modernizzazione e digitalizzazione del settore pubblico;
   osservato che le disposizioni del decreto in esame si propongono di perseguire tali obiettivi, avviando processi di ricambio generazionale, razionalizzando e semplificando i limiti previsti per le nuove assunzioni, nonché introducendo misure volte a favorire l'efficiente utilizzo del personale delle diverse amministrazioni anche attraverso processi di mobilità;
   rilevato che le misure urgenti in materia di lavoro pubblico recate dal presente decreto si inscrivono nel contesto di un provvedimento più ampio ed articolato, che contiene altresì disposizioni in materia di semplificazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e degli adempimenti amministrativi, di realizzazione dell'Expo 2015, nonché di processo civile, amministrativo, contabile e tributario;
   considerato che, come già accaduto in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti di urgenza, l'articolazione del provvedimento impone alla Commissione di esprimersi soltanto in sede consultiva su disposizioni che presentano un particolare rilievo nel quadro della disciplina del pubblico impiego;
   segnalata l'esigenza che, attraverso una più puntuale verifica nel momento della definizione dei contenuti dei decreti-legge, l'Esecutivo tenga conto della necessità di assicurare che l'esame in sede parlamentare possa svolgersi, per quanto possibile, nell'ambito delle Commissioni parlamentari competenti per materia, al fine di consentire loro di arricchire, attraverso una approfondita istruttoria legislativa, i contenuti dei provvedimenti;
   rilevata l'opportunità di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, e all'articolo 9, Pag. 368comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le quali prevedono che si dia corso alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa;
   condiviso l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e di consentire l'accesso al pubblico impiego delle nuove generazioni e ritenuto opportuno rafforzare le misure già contenute nel decreto in esame con interventi che agiscano anche sul versante della normativa previdenziale, al fine di superare elementi di criticità che rendono più difficoltoso l'accesso al pensionamento da parte dei lavoratori pubblici;
   rilevata l'esigenza che, ai fini delle assunzioni che potranno realizzarsi nel quadro dei processi di ricambio generazionale, sia adeguatamente valorizzata l'esperienza maturata dai lavoratori che, attraverso forme di lavoro precario, già abbiano prestato servizio presso la pubblica amministrazione;
   considerata, su un piano generale, l'esigenza di valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva rispetto alla definizione di aspetti rilevanti, compresi i profili retributivi, dei rapporti di lavoro pubblico e delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali, salvaguardando il principio, sancito nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della regolazione su base contrattuale dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
   rilevata, in particolare, l'opportunità di rafforzare, nell'ambito delle innovazioni introdotte dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto in materia di mobilità, assegnazione di nuove mansioni e prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo dei procedimenti di consultazione sindacale e della contrattazione collettiva;
   considerato che l'articolo 1, comma 5, del decreto estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale dei contratti di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, includendovi anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, disciplinando l'applicazione di norme che, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, cessano di avere applicazione al termine dell'anno 2014;
   rilevata l'opportunità di precisare l'estensione della vigenza di tali disposizioni anche oltre l'anno 2014, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica che correda il provvedimento;
   osservato che l'articolo 3, comma 1, del decreto, riordinando la disciplina in materia di limiti al turn over nelle amministrazioni centrali, fa salve le discipline di settore vigenti per i Corpi di polizia, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il comparto Scuola, non richiamando espressamente, a differenza della relazione illustrativa, anche la normativa applicabile al comparto Università;
   segnalata l'opportunità di precisare, con riferimento alle disposizioni in materia di trasferimento di personale tra le amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, che le amministrazioni pubbliche individuino preventivamente i requisiti e le competenze professionali richiesti per i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, anche al fine di assicurare che i processi di mobilità garantiscano un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;Pag. 369
   rilevato che il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, prevede una procedura sperimentale per il trasferimento di personale tra le sedi centrali dei diversi ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali che prescinde dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza, da utilizzare in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, senza tuttavia prevedere un termine per il completamento di tale sperimentazione;
   considerato che il comma 2.3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, istituisce un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, rimettendo la disciplina dei criteri di utilizzo e delle modalità di gestione del medesimo fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   ritenuto, con riferimento all'articolo 6 del decreto, che la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conferire ai lavoratori collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi ovvero cariche in organi di governo a titolo gratuito possa incentivare le amministrazioni stesse, per ragioni economiche, a ricorrere a tali forme contrattuali, in contrasto con la ratio della disposizione, che intende promuovere il ricambio generazionale e l'acquisizione di nuove competenze;
   osservato che l'articolo 10 del decreto, facendo venire meno l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali della quota dei diritti di segreteria di cui all'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, interviene su una voce considerata dalla contrattazione collettiva nell'ambito della struttura della retribuzione dei medesimi segretari;
   rilevato che le disposizioni dell'articolo 22, comma 9, in materia di razionalizzazione delle autorità indipendenti, prevedono in particolare che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi siano tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio; osservato che, in relazione a tale disposizione, il successivo comma 10 sopprime la previsione secondo la quale le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità non possono avere sede nella medesima città e il successivo comma 11 sopprime la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino;
   considerato che la riduzione del 50 per cento dell'importo del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, prevista dall'articolo 28, riduce sensibilmente le risorse a disposizione del sistema camerale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si dia tempestivamente corso alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 4 Pag. 370settembre 2013, n. 122, e dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   al fine di garantire maggiore efficacia in termini di ricambio generazionale alle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 5, al fine di chiarire in modo univoco che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, con riferimento alla platea rideterminata ai sensi della medesima disposizione, a decorrere dall'anno 2015, eventualmente prevedendo una proroga temporalmente definita della loro applicazione;
   con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, si valuti l'opportunità di adottare, già all'interno del presente provvedimento, interventi in materia previdenziale volti a favorire l'accesso al pensionamento dei lavoratori pubblici, salvaguardando l'omogeneità di trattamento con i lavoratori del settore privato, riferiti in particolare:
    a) all'estensione anche ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici del regime agevolato di accesso al pensionamento previsto, per il settore privato, dall'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    b) all'esclusione della riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della prestazione effettiva di lavoro, richiesto dall'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
    c) al riconoscimento della possibilità di avvalersi dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per le lavoratrici che maturino i requisiti previsti dalla medesima disposizione entro il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
    d) alla revisione della normativa in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di consentire di cumulare, in modo gratuito, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche anche per le pensioni di anzianità e anticipate e di permettere che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo;
    e) a consentire ai lavoratori della scuola rientranti nella cosiddetta «quota 96», che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro l'anno scolastico 2011/2012, di accedere al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
   all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «al comparto Scuola» con le seguenti: «ai comparti Scuola e Università»;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere Pag. 371che le amministrazioni pubbliche individuino preventivamente i requisiti e le competenze professionali richiesti per i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un termine per l'applicazione della procedura per il trasferimento di personale ivi prevista, in linea con il carattere sperimentale della procedura stessa, verificando altresì la possibilità di prevedere che il Governo riferisca al Parlamento sugli esiti della sperimentazione;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modalità attuative delle disposizioni riferite ai trasferimenti all'interno della stessa unità produttiva, siano stabilite previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   con riferimento all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare la definizione di unità produttiva sulla base di criteri utili a produrre una reale riorganizzazione della presenza delle amministrazioni statali a livello centrale e territoriale, preservando, nel contempo, la finalità di ampliare la possibilità di attivare i necessari processi di mobilità del personale;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2.3, terzo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina dei criteri di utilizzo e delle modalità di gestione del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire l'immediata applicabilità della disposizione e l'utilizzo delle risorse stanziate per l'esercizio 2014;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e all'articolo 7, comma 1, siano stabilite dalla contrattazione collettiva;
   con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare il contenuto della disposizione, verificando in particolare se la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conferire ai lavoratori collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi ovvero cariche in organi di governo a titolo gratuito non possa avere l'effetto di incentivare le amministrazioni stesse, per ragioni economiche, a ricorrere a tali forme contrattuali, in contrasto con le finalità dell'intervento normativo;
   con riferimento all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dalla riduzione ivi stabilita le aspettative e i permessi non retribuiti, facendo in ogni caso salvo quanto previsto in materia dalla legge 20 maggio 1970, n. 300; con riferimento alla medesima disposizione, si valuti altresì l'opportunità di prevedere che, attraverso il confronto sindacale, i distacchi e i permessi siano ridotti in modo differenziato, tenendo comunque fermi i risparmi complessivi derivanti dalla loro riduzione;
   con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'eventuale mancata attribuzione ai segretari comunali e provinciali della quota dei diritti di segreteria loro riconosciuta dalla normativa previgente sia stabilita nell'ambito della determinazione, in sede di contrattazione collettiva, del loro trattamento retributivo;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 22, comma 9, al fine di consentire il ricorso a modalità alternative di riduzione delle spese di locazione e di conseguimento di ulteriori risparmi di spesa che non implichino la soppressione Pag. 372delle sedi esistenti delle Autorità, al fine di non determinare ricadute sui lavoratori impiegati in tali sedi;
   verifichi la Commissione di merito se la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, prevista dall'articolo 28, possa essere attuata senza determinare ricadute sui livelli occupazionali degli enti del sistema camerale, valutando in particolare la possibilità di una riduzione progressiva dell'importo del medesimo diritto.

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ALLEGATO 3

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI CIPRINI ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo recante:
    misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione ;
    interventi urgenti di semplificazione;
    misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici;
    misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico;
   premesso che:
    l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo), ad eccezione dei magistrati e degli avvocati dello Stato e dei militari, per i quali i trattenimenti sono prorogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;
    l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle Pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici possano procedere «per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente». Tale limite è elevato al 40 per cento per il 2015, al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 ed al 100 per cento nel 2018; la norma in commento, prevede, altresì, che, a decorrere dal 2014, le pubbliche amministrazioni sopra indicate possano cumulare le possibilità di assunzione a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a tre anni, sempre nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. La norma chiarisce, inoltre, che tali strumenti di flessibilità assunzionali debbano ottemperare alle disposizioni già vigenti in tema di reclutamento;
    il comma 3 dispone un monitoraggio annuale sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali prevedendo degli strumenti di intervento in caso di violazione dei limiti imposti disponendo che «Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico Pag. 374del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente»;
    quanto agli Enti locali e Regioni soggetti al patto di stabilità interno, il comma 5 rivede integralmente il quadro legislativo in materia di disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato disponendo, per gli anni 2014 e 2015, assunzioni le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potranno procedere «assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente»;
    il suddetto limite è fissato all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Rimane inalterata la disciplina del turn over per gli enti non soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti) ed il blocco completo del turn over per le province. Per le regioni e i comuni soggetti al patto di stabilità permane l'obbligo di riduzione della spesa del personale secondo la disciplina di cui ai commi 557, 557-bis e 557-ter della legge n. 296 del 2006. Analogamente alle amministrazioni centrali e per gli enti di ricerca, a decorrere dal 2014, le regioni e gli enti locali, nel rispetto della programmazione del fabbisogno personale e di quella finanziaria e contabile, possono «cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni».;
    il comma 6 stabilisce che, i limiti in materia di assunzioni, non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
    l'articolo 4 novella l'articolo 30 del decreto legislativo 30 aprile 2001 n. 165, prevedendo che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa qualifica e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento;
    a tal fine: 1) è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza; 2) le amministrazioni devono fissare preventivamente i criteri di scelta; 3) le amministrazioni devono rendere pubblico sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando ove è indicata la disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;
    in via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento fra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso della Pubblica Amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di appartenenza;
    per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità;
    si stabilisce, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa;
    infine, si istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015;
    al riguardo si ricorda che nella formulazione vigente, a seguito dell'intervento riformatore del Decreto legislativo n. 150 del 2009, la possibilità del trasferimento Pag. 375é ancorata al «previo parere favorevole del dirigente responsabile dei servizi e degli uffici cui il personale viene assegnato». Spetta al solo dirigente, la decisione finale, se cioè acquisire o cedere il dipendente, esprimendo al riguardo parerete favorevole o contrario. Inoltre la dizione precedente prescrive espressamente di tenere in conto «la professionalità del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire»;
    l'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Gestione del personale in disponibilità». La norma in commento integra la disposizione contenuta nel sopra citato articolo 34, prevedendo che gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti;
    in base alla nuova norma, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, rubricato «Mansioni del lavoratore», nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione;
    l'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali;
    l'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali;
    l'articolo 11 reca una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti locali. Lo statuto dell'ente può prevedere che la loro copertura possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti dirigenziali è fissato il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. È mantenuto l'obbligo della selezione pubblica per il conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali, al fine di valutare l'adeguata competenza professionale rispetto al profilo richiesto, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Per effetto della predette disposizioni è previsto che durante il periodo di durata degli incarichi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel 10 per cento;
    l'articolo 12 pone le condizioni per una sorta di sperimentazione di meccanismi per il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali. I soggetti che sono interessati a rendere la propria attività libera e volontaria a favore di un'organizzazione di volontariato che ha in corso con il comune o con gli enti locali un progetto di utilità sociale, godono di Pag. 376copertura assicurativa. L'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, normalmente a carico dell'organizzazione stessa è sostenuto dallo Stato tramite un apposito Fondo destinato a finanziare l'INAIL, nei limiti di una spesa di 10 milioni di euro per il biennio 2014-2015.
    l'articolo 13 interviene sull'articolo 92 del codice degli appalti, in materia di corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, chiarendo che il personale con qualifica dirigenziale, in considerazione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico, è escluso dalla corresponsione degli incentivi previsti (pari al 2 per cento del valore dell'opera pubblica a favore dei tecnici della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, e del 30 per cento della tariffa professionale per gli atti di programmazione). La norma, in termini di obiettivo di contenimento della spesa e di perequazione, è rivolta esclusivamente al personale con qualifica dirigenziale;
    l'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cosiddetta legge Severino in materia di anticorruzione (legge n. 190 del 2012); viene previsto dall'articolo 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC. Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all'Autorità dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge in esame;
   formulate, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:
    relativamente all'articolo 1, comma 3, i magistrati ordinari di età compresa fra i 70 e i 75 anni sono in numero di poco inferiore ai 400. Di questi, 250 circa ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi, mentre 80 magistrati circa – fra direttivi, semidirettivi e non direttivi – sono complessivamente addetti agli uffici di legittimità. Ne segue che l'impatto maggiore si produrrebbe su incarichi di natura apicale, sulla Corte di Cassazione e sulla relativa Procura Generale. Attualmente mancano dagli organici 1.300 magistrati. Considerando che le procedure di nomina dei nuovi magistrati hanno una durata media di almeno tre anni e un tirocinio di 18 mesi il trattenimento in servizio certamente non sarà in grado di migliorare il sistema giustizia se il Governo non valuterà l'opportunità di procedere, con urgenza, alla pubblicazione di nuovi bandi di concorso, auspicabilmente due all'anno, il cui completamento richiederà un tempo assai più lungo dei 17 mesi attualmente previsti dal comma in commento;
    in riferimento agli articoli 3, 4 e 5, si ricorda che il personale del pubblico impiego sta subendo dal 2010 per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010 il blocco della contrattazione nella parte economica dei contratti. Tutto il pubblico impiego è in forte sofferenza e nelle norme citate non vi è alcun segno tangibile di uno sblocco della contrattazione della parte economica dei contratti del pubblico impiego e che potrebbe ridare «fiato» alla categoria del pubblico impiego sempre maggiormente colpita dai tagli e dalla spending review;
    il predetto blocco perdura da quattro anni e appare in contrasto con i principi di uguaglianza della nostra Carta costituzionale tanto che è stato sollevata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme che hanno prorogato il regime di blocco economico della retribuzione dei pubblici dipendenti;
    il Governo ha perso una buona occasione per rispondere alle esigenze dei cittadini e valorizzare il lavoro di tutti i dipendenti del settore pubblico e non soltanto dei dirigenti la cui possibilità di nomina viene rafforzata dall'articolo 11;Pag. 377
    nello specifico, all'articolo 3, rimane il blocco del turn over e l'apertura riguarda esclusivamente l'anno in corso su dati relativi all'anno 2013: il risparmio del 2014 riguarderebbe l'80 per cento della spesa 2013, ma non viene specificato se i predetti risparmi siano relativi al singolo anno precedente (ad esempio al 2015 rispetto al 2014; al 2016 rispetto al 2015 e così via) e non siano invece relativi alla spesa iniziale del 2013. Infine a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. A nostro avviso, l'innovazione è contenuta nella base di calcolo che si riferisce solo al personale di ruolo, sebbene venga rimosso il vincolo della percentuale di unità cessate nell'anno precedente, il cosiddetto vincolo capitario. Inoltre non è più previsto che prima di procedere a nuove assunzioni si debba verificare l'impossibilità di coprire i posti vacanti facendo ricorso alla mobilità;
    al riguardo sarebbe auspicabile che il Governo valutasse l'opportunità di agevolare ulteriormente il necessario ricambio generazionale nelle pubblica amministrazione, estendono i principi e le modalità già previste dal legislatore in ordine al pieno utilizzo delle graduatorie concorsuali attualmente vigenti nella Pubblica Amministrazione ponendo l'obbligo alle amministrazioni statali, nonché alle regioni, e agli enti locali ad attuare i seguenti interventi:
     a) attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni, per reclutare personale idoneo per il medesimo profilo, laddove le proprie graduatorie risultassero esaurite;
     b) estendere alle Regioni ed agli enti locali le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 previa verifica delle seguenti condizioni: 1) avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti, a seguito di concorsi pubblici, per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; 2) assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
    relativamente all'articolo 4, il comma 1, pur confermando il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, dispone in via sperimentale che «per il trasferimento tra sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non venga richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.»;
    al riguardo, riteniamo che la mobilità sia una «cessione del contratto» che può essere regolata dall'articolo 1406 del codice civile. L'obbligatorietà del consenso da parte del lavoratore discende anche dalla norma recata dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove è previsto il parere favorevole del dirigente «cui il personale è o sarà assegnato», prevedendo la prestazione del consenso del dirigente presso il quale il personale «è» assegnato, cioè il consenso dell'amministrazione ceduta, da cui il lavoratore intende spostarsi, nonché, ovviamente il parere del dirigente dell'amministrazione presso la quale il dipendente intende trasferirsi. Peraltro, i contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione hanno obbligatoriamente forma scritta, e, quindi, anche il consenso deve rivestire tale forma;
    l'articolo in commento abroga il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedeva che «I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.»;
    è abrogato altresì l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto Pag. 3782011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il quale prevedeva che «I dipendenti delle amministrazioni su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di «motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive» con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.»;
    in base alle modifiche apportate dall'articolo 4 in commento, i dipendenti pubblici, possono essere destinati a svolgere il loro lavoro in qualsiasi altra sede diversa «senza alcuna motivata esigenza» e in combinazione con il comma 2 del medesimo articolo, nell'ambito dello stesso comune, che ovviamente interessa i comuni di grandi dimensioni, e per le realtà più piccole nell'ambito di 50 chilometri. In base ai suddetti limiti, le sedi delle amministrazioni pubbliche collocate nello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.;
    al fine di prevenire ogni contenzioso, il comma 2.2 prescrive che «Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;
    condividiamo le eccezioni sollevate da alcune associazioni sindacali, riguardo alla norma in commento, che produce le seguenti criticità: a) abroga il principio sancito dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, recante la legge quadro sul pubblico impiego, che riconosce il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina di quegli aspetti del pubblico impiego non soggetti alla riserva di legge o agli atti unilaterali di organizzazione della pubblica amministrazione; b) interrompe il «processo riformatore» innescato dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, che ha consentito di estendere le norme del diritto privato al rapporto di pubblico impiego spostando la relativa disciplina dall'ambito amministrativo a quello privatistico e realizzando la diretta applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva attribuendo al datore di lavoro pubblico degli stessi poteri di gestione del rapporto propri del datore di lavoro privato;
    dal punto di vista giurisprudenziale, le problematiche evidenziate rimangono comunque insolute; al riguardo si segnala che la Corte dei conti sezione di controllo del Veneto, nella delibera 162/2013 PAR evidenzia i dubbi interpretativi sul «rapporto che si instaura tra l'istituto della mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'altro istituto della mobilità «per ricollocazione» previsto dall'articolo 34 bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, norma che a sua volta va posta in stretta correlazione con la recente disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135»; si ipotizza da più parti che vi siano 85 mila esuberi individuati con la spending review da cui deriverebbe per l'appunto una redistribuzione forzata del personale o il licenziamento;
   alla luce di quanto sopra esposto, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di attuare i seguenti interventi:
    a) facilitare la possibilità di accesso alla mobilità volontaria, prevedendo degli incentivi economici, affinché lo scambio di dipendenti pubblici fra dipartimenti della stessa amministrazione sia attuato attraverso la contrattazione collettiva, anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, la distribuzione equa del personale e il miglioramento del grado di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
    b) colmare eventuali dislivelli nei ruoli iniziali e quelli intermedi della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia, autorizzando le amministrazioni interessate, tenuto conto dei vuoti nonché del sovrannumero del personale nei rispettivi Pag. 379ruoli e qualifiche, di utilizzare, le graduatorie dei concorsi già espletati per raggiungere il necessario riallineamento, in deroga alle disposizioni speciali previste dai rispettivi ordinamenti e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni vigenti;
    c) specificare alcuni criteri che salvaguardino i soggetti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 , prevedendo il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede., estendendolo anche ai genitori con figli che abbiano diritto al congedo parentale;
    d) prevedere la detrazione delle spese di viaggio sostenute dai pendolari;
    e) prevedere che le amministrazioni pubbliche riservino una percentuale non inferiore al 20 per cento di contratti di telelavoro all'anno, delegando alle Regioni, Enti e Aziende del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali, in sede di Conferenza Stato – Regioni, la definizione delle modalità relative ai tempi di applicazione delle predette disposizioni, al fine di predisporre: 1) un elenco codificato delle attività idonee allo svolgimento in forma di telelavoro, determinando altresì una percentuale obbligatoria di lavoratori che prestano telelavoro; 2) l'applicazione di una sanzione amministrativa, qualora venga disattesa la percentuale obbligatoria;
   relativamente all'articolo 5, la norma sembra voler ripristinare le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 scardinando ogni fondamento giuridico e costituzionale dei diritti del lavoratore, prevedendo disposizioni che ledono la sua dignità, peraltro confermate da alcune recenti sentenze in base alle quali, la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di adibire il dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti, verificando se le nuove mansioni possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio professionale del lavoratore;
   rilevata l'opportunità di procedere all'abrogazione dell'articolo 5;
   relativamente all'articolo 6, si dovrebbe prevedere l'estensione del divieto di incarichi a dirigenti in quiescenza, già appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali;
   relativamente all'articolo 7, la riduzione del 50 per cento deve essere diminuita di almeno il 10 per cento, distribuendola su due anni, nonché utilizzando i risparmi per incrementare il trattamento economico dei lavoratori del pubblico impiego contrattualizzati;
   relativamente all'articolo 11 l'obbligo di procedere all'assegnazione degli incarichi dirigenziali attraverso procedure di selezione pubblica volta ad accertare il possesso di «comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico», appare derogare al principio costituzionale contenuto nell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle, e in ogni caso sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale;
   appare fortemente discutibile l'elevazione della percentuale dal 10 al 30 per cento per la copertura di posti di qualifica dirigenziale istituiti nella dotazione organica degli enti locali;
   la norma prevede infatti un aumento della cosiddetta dirigenza fiduciaria e una moltiplicazione eccessiva degli incarichi dirigenziali;
   tale norma più che rispondere alle esigenze e al fabbisogno delle amministrazioni locali e alla necessità di garantire un servizio ai cittadini nonché ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 e 95 della Costituzione, pare rispondere all'esigenza di allargare il consenso intorno all'organo politico in maniera tale da consentire Pag. 380all'organo politico, il Sindaco, di scegliere e dunque posizionare quei dirigenti a sé più compiacenti e dunque avere una dirigenza «supina» e «passiva» piuttosto che una dirigenza dotata di autonomia e imparzialità (è di fatto un aumento del sistema dello spoils system mascherato);
   deve essere assicurata la imparzialità e preparazione del gruppo dirigente, nel momento in cui al dirigente viene garantita la necessaria autonomia.
   la norma inoltre potrebbe prestare il fianco ad operazioni di «sanatorie» compiute dai vertici politici degli enti locali che in violazione della normativa vigente hanno proceduto alla nomina di dirigenti anche al di fuori dei casi e dei presupposti previsti dalla legge causando danno erariale;
   l'elevazione della percentuale dal 10 al 30 per cento e la previsione di assunzione di almeno un'unità dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica dell'ente appare anche eccessiva e sproporzionata rispetto ai vincoli posti dalle disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali. Tale previsione potrebbe generare, a medio termine, il rischio di moltiplicare il numero dei dirigenti a termine, rispetto al numero dei dipendenti con qualifiche inferiori; la genericità della norma in questione e la sua possibile estensione retroattiva, potrebbe comportare anche effetti di sanatoria con riferimento a pregresse assunzioni irregolari di personale con funzioni dirigenziali;
   al riguardo il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di attuare un monitoraggio per verificare l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, hanno l'obbligo, ove non avessero già provveduto, di procedere alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative.
   sarebbe altresì importante prevedere la pubblicazione della predetta «pianta organica» anche sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica,
   esprime

PARERE CONTRARIO

Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Cominardi, Bechis, Rostellato,Baldassarre, Chimienti.

Pag. 381

ALLEGATO 4

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI AIRAUDO E PLACIDO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486);
   premesso che:
    l'assegnazione dell'esame in sede referente del decreto-legge alla sola Commissione Affari costituzionale costituisce un vulnus alle competenze della Commissione Lavoro dal momento che il numero di articoli e i contenuti relativi alle proprie parti di competenza costituiscono una parte prevalente dell'intero provvedimento;
    le riforme sociali degli ultimi venti anni si sono esercitate a distruggere la legislazione del lavoro. Tale opera è portata avanti anche dal Governo Renzi, che con il decreto-legge in esame sbrandella ulteriormente il corpo ferito di tale legislazione;
    la lettura congiunta degli articoli che riguardano il lavoro rivela l'obiettivo di escludere e cancellare il ruolo del sindacato dalla definizione degli interventi e dei contenuti in materia di pubblico impiego. Infatti, non c’è un solo articolo di quelli che rimettono al Governo l'adozione di decreti o la definizione di criteri che imponga di sentire le parti sociali o di adottarli d'intesa con essi;
    la cancellazione del sindacato dalle relazioni giuslavoristiche che riguardano il pubblico impiego nelle misure introdotte dal decreto-legge è un fatto di gravità inaudita: un corpo intermedio previsto in Costituzione che viene debellato come fosse un male e non un elemento insostituibile di ogni processo che riguardi il diritto del lavoro e i diritti e doveri dei lavoratori;
    si dispone, inoltre, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, che oggi sono in tutto circa 2.800. Se pur questa misura dovesse portare dei risparmi, ma ciò non è garantito considerato che il personale distaccato tornerà in ufficio dove non percepirà più il solo stipendio base, è inaccettabile che si riducano anche le aspettative sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori e anche tutto il monte ore dei permessi retribuiti, nonché quelli destinate alle riunioni degli organismi statutari. Il dimezzamento riguarderà anche le aspettative e i permessi non retribuiti è ciò diventa senza ombra di dubbio un pesantissimo attacco al sindacato e a quello del pubblico impiego in particolare;
    nessuna delle disposizioni del decreto-legge contiene misure per aumentare l'occupazione;
    si interviene sulle regola del turn over, abbandonando il sistema di calcolo pro capite, ma non si aumentano le percentuali del tasso di sostituzione per le Pag. 382amministrazioni dello Stato e per gli enti di ricerca. A questo si aggiunge che nessuna misura viene prevista per risolvere i mille problemi del precariato della pubblica amministrazione, anche solo in termini di proroga della durata dei contratti a tempo determinato in scadenza, così continuando a indebolire i servizi che la pubblica amministrazione può fornire ai cittadini a causa dell'esistenza di molte deficienze di organico;
    viene introdotto il demansionamento dei lavoratori, sia sul piano del trattamento giuridico sia su quello economico, senza che venga prevista nessuna regola di controllo o di garanzia nei confronti del lavoratore che, a causa della minaccia del licenziamento, sarà costretto a chiedere di essere demansionato;
    per la copertura del Fondo che deve servire a realizzare la mobilità volontaria e obbligatoria non vengono stanziate nuove risorse, ma vengono distratte quelle destinate alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, ai programmi di assunzioni di personale qualificato e all'erogazione di indennità di trasferta. Inoltre, con riferimento alla mobilità obbligatoria nessuna tutela o forma di controllo viene prevista per i criteri e le regola che si applicheranno ai lavoratori che fossero fatti oggetto di trasferimento obbligatorio, lasciando spazio così a possibili abusi contro di loro;
    inoltre, l'onere della riduzione dei distacchi sindacali sarà pagato soprattutto dai docenti precari della scuola, a causa del ritorno in cattedra dei docenti distaccati che porterà ad un calo di supplenze. Si tratta di circa 340 unità per le quali il decreto-legge non prevede alcuna salvaguardia;
    si introduce la regola, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età, abrogando le disposizioni che consentono il trattenimento in servizio. Tale misura, pur positiva, è stata battezzata col nome di «staffetta generazionale» perché creduta misura di «ricambio generazionale in un momento di crisi del sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni», e panacea del rilancio dell'occupazione nel pubblico impiego. Invece la sua incidenza occupazionale è scarsa. Si tratta di circa 2 mila trattenimenti in servizio all'anno in tutta la Pubblica amministrazione, con un numero complessivo attuale di circa 1.200 persone, di cui 660 magistrati (per i quali è prevista una deroga), nonostante la ministra Madia reclamizzasse che la misura libererebbe circa 10-15 mila posti, in ciò contraddetta dai numeri della Ragioneria generale dello Stato. Invece nulla dice la Ministra sul fatto che immotivatamente viene fatta salva l'ausiliaria per il personale militare fino al 31 dicembre 2015, che costituisce un privilegio costoso per le casse dello Stato;
    in definitiva, il decreto-legge in esame, per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro pubblico rappresenta un intervento di scarso impatto, che in non è in grado di far fronte al problema della creazione di nuova occupazione e non realizza un miglioramento dell'organizzazione o dell'efficienza della Pubblica amministrazione in un'ottica di sistema. D'altra parte, le risorse della Pubblica amministrazione continuano ad essere oggetto di tagli lineari e senza un intervento sulle risorse non è possibile immaginare alcuna riforma,
   esprime

PARERE CONTRARIO

Airaudo, Placido.