CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera a):
   0a) all'articolo 8 , dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: «8. I parchi nazionali, così come individuati nel precedente comma 1, possono, su richiesta della maggioranza dei membri della Comunità del Parco e sentite le regioni interessate, costituire un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei servizi pubblici locali, anche a rilevanza economica, che producono effetti diretti od indiretti sulla conservazione e la valorizzazione della biodiversità».

  Al comma 1 lettera a), alla fine della alinea 1) inserire la seguente frase: e dopo le parole: «i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le parole: «e le comunità di Parco».
1. 4. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 32. Cera, Dellai.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 33. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 28. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 2. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 3. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro 120 giorni dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare trasmette ai presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale la proposta di nomina (lo schema del decreto di nomina). In caso di mancata intesa entro i 60 giorni successivi la trasmissione della proposta, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, la scelta del candidato da designare è rimessa dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare alla deliberazione dei Consiglio dei Ministri, Pag. 187che si pronuncia entro trenta giorni previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata.».
1. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette la proposta di designazione alle Commissioni parlamentari competenti ad esito di una procedura selettiva non concorsuale, da svolgersi secondo le modalità previste dai commi successivi del presente articolo. Le Commissioni parlamentari deliberano entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro il medesimo termine, le Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata, secondo le norme dei regolamenti parlamentari.
  3-bis. Entro 9 mesi dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, e sui siti web del Ministero, dell'Ente Parco e delle regioni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco, l'invito a presentare candidature alla Presidenza dell'Ente Parco che indica i requisiti soggettivi richiesti, il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale è possibile presentare le candidature, e la documentazione da allegare alla proposta ovvero all'accettazione di candidatura. I Comuni compresi nel perimetro del Parco sono tenuti a pubblicare nell'albo pretorio l'invito a presentare la candidatura. Il Ministero dell'Ambiente della tutela dei territorio e del mare, tenuto conto della estensione e delle caratteristiche demografiche e socio-economiche dell'area protetta, stabilisce e indica nell'avviso il numero minimo di candidature ammissibili, in difetto del quale deve essere pubblicato un nuovo avviso con l'indicazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle candidature.
  3-ter. Può presentare la candidatura ovvero essere candidato alla Presidenza dell'Ente parco da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute chiunque sia in possesso di un titolo di laurea specialistica ovvero titolo equivalente nei seguenti settori scientifico-disciplinari: scienze della terra, scienze biologiche, scienze agrarie e veterinarie, ingegneria civile e architettura, scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociali. La proposta di candidatura deve contenere il curriculum vitae et studiorum ed un documento denominato «Carta del parco» nel quale il candidato espone gli obiettivi concernenti la protezione delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche presenti all'interno del territorio protetto e gli orientamenti e le misure in merito alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, alla cura e alla promozione del tessuto socio-economico presente.
  3-quater. Decorso il termine di presentazione delle candidature, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare – previo accertamento, da parte della segreteria tecnica di cui al successivo comma 3-sexies, del possesso dei titoli richiesti, della completezza dei documenti allegati alte candidature e della insussistenza di cause di incompatibilità – pubblica un avviso contenente l'elenco dei candidati alla presidenza dell'Ente parco, e l'indicazione dei siti telematici e delle sedi dell'Ente parco ovvero dei Comuni presso i quali è stata depositata la documentazione presentata da ciascun candidato. L'avviso contiene il termine, non Pag. 188inferiore a 60 giorni, entro i quali chiunque può porre domande ai candidati e far pervenire osservazioni e valutazioni sulle stesse proposte di candidatura.
  3-quinquies. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione di osservazioni e valutazioni, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con la regione o le regioni e gli enti locali compresi nel perimetro del Parco nazionale, convoca almeno due assemblee pubbliche, presieduta dal Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, ovvero da un Direttore Generale del Ministero delegato, alla quali i candidati alla Presidenza dell'Ente Parco devono obbligatoriamente partecipare, a pena di esclusione della candidatura. Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, vengono definite le modalità per assicurare la possibilità di seguire in streaming le assemblee pubbliche, di organizzare dibattiti e confronti tra i candidati e di esprimere le preferenze anche in via telematica.
  3-sexies. Entro il termine previsto per la presentazione delle candidature, il direttore del parco costituisce una segreteria tecnica, composta da due funzionari dell'ente parco e da due funzionari designati dai Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco e presieduta dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un funzionario da lui designato. La segreteria tecnica provvede alla raccolta delle candidature e all'accertamento preliminare del possesso dei titoli richiesti da parte dei candidati, della completezza dei documenti allegati alle candidature, dell'insussistenza di cause di incompatibilità e della presenza di candidature ammissibili nel numero minimo stabilito nell'avviso, di cui al comma 3-bis. La segreteria tecnica svolge, anche avvalendosi dell'amministrazione dell'ente parco, le funzioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione degli adempimenti previsti dai commi 3-quinquies e 3-septies. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e valutazioni, la segreteria tecnica predispone il rapporto dell'inchiesta pubblica e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco. Il rapporto contiene i processi verbali delle assemblee pubbliche. Al rapporto sono allegate la documentazione presentata da ciascun candidato ai sensi del comma 3-ter, le osservazioni e le valutazioni formulate e le risposte fornite dai candidati.
  3-septies. Entro trenta giorni dalla ricezione del rapporto dell'inchiesta pubblica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco designano, con atto motivato, d'intesa tra loro, uno tra i candidati. Il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare trasmette alle Commissioni parlamentari, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 3 del presente articolo, l'atto motivato di designazione unitamente al rapporto dell'inchiesta pubblica. In caso di mancata intesa, decorso il termine previsto al primo periodo, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, la scelta del candidato da designare è rimessa dai Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e dei mare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro trenta giorni previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata.
  3-octies. In caso di parere contrario da parte di una delle Commissioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco, procede alla designazione e alla trasmissione di una successiva proposta selezionata tra coloro che hanno preso Pag. 189parte alla procedura selettiva non concorsuale. In alternativa, ovvero nel caso in cui tutti i candidati che hanno preso parte alla procedura selettiva non abbiano ottenuto il prescritto parere favorevole, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può designare, d'intesa con gli stessi Presidenti delle regioni, una persona in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura selettiva non concorsuale, che non vi abbia preso parte, previo svolgimento di una procedura di inchiesta pubblica. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e dei mare pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, e sui siti web del Ministero, dell'Ente Parco e delle regioni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco, l'avviso con l'indicazione del nominativo che intendono designare. L'avviso contiene l'elenco dei siti telematici e delle sedi dell'Ente parco ovvero dei Comuni presso i quali sono consultabili il curriculum vitae et studiorum e il documento con il quale la persona indicata ha accettato la designazione come Presidente, e fissa il termine, non inferiore a 30 giorni, entro i quali chiunque può porre domande ai candidati e far pervenire osservazioni e valutazioni sulle stesse proposte di candidatura. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e valutazioni, la segreteria tecnica, di cui al comma 3-quater, predispone il rapporto dell'inchiesta pubblica e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco. Entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto dell'inchiesta pubblica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco designano, con atto motivato, d'intesa tra loro, la persona che hanno indicato. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Commissioni parlamentari, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 3 del presente articolo, l'atto motivato di designazione unitamente al rapporto dell'inchiesta pubblica.
  3-nonies. Fino alla nuova nomina, sono prorogati i poteri del Presidente cessato dalla carica. Qualora la nomina non intervenga entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Presidente cessato dalla carica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un commissario governativo per la gestione delle competenze che le norme dello statuto e dell'ente scelto affidano al Presidente tra i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Ministero. In tutti i casi nei quali l'intesa tra il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio è compreso il parco, non venga raggiunta entro i termini previsti, la questione è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3-septies del presente articolo».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) all'articolo 22, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: f) la partecipazione del pubblico alla procedura di nomina degli organi di governo degli enti di gestione attraverso il ricorso alla procedura dell'inchiesta pubblica;
   b-ter) all'articolo 24, comma 1 dopo le parole: «e del direttore» aggiungere le seguenti: «attraverso forme di partecipazione del pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 9 della presente legge».
1. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1 inserire i seguenti:
   1-bis) al comma 3, dopo le parole: «il parco nazionale» sono inserite le seguenti: «previo indizione di una inchiesta pubblica.»Pag. 190
   1-ter) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
  «3-bis. Entro 120 giorni dallo scadere del mandato del Presidente in carica, il Ministero dell'ambiente della tutela dei territorio e del mare trasmette ai presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale, la proposta di nomina, e contestualmente deposita nelle sedi dell'Ente Parco e pubblica nel sito web dell'ente parco, dei comuni e delle regioni coinvolte nei procedimento, il curriculum vitae della persona designata e la lettera di accettazione della nomina con l'indicazione delle linee generali e dei progetti prioritari del suo mandato in merito alla protezione delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche presenti all'interno del territorio protetto alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, e alla cura e alla promozione del tessuto socio-economico presente.
  3-ter. Entro il termine di quarantacinque giorni dall'avvenuto deposito della documentazione di cui al comma 3-bis – del quale deve essere pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nell'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco – chiunque può prendere visione della documentazione di cui al periodo precedente. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro 30 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle osservazioni, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e dell'ambiente nomina, con le modalità previste dal comma 3, il Presidente del Parco e trasmette alle Commissioni parlamentari – per l'acquisizione del parere di competenza – il provvedimento motivato e il rapporto dell'inchiesta pubblica che raccoglie la documentazione depositata, i contributi e le osservazioni pervenuti».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 22, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: f) la partecipazione del pubblico alla procedura di nomina degli organi di governo degli enti di gestione attraverso il ricorso alla procedura dell'inchiesta pubblica;
   b-ter) all'articolo 24, comma 1 dopo le parole: «e del direttore» aggiungere le seguenti: «attraverso forme di partecipazione del pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 9 della presente legge».
1. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire i seguenti:
   1-bis)
ai comma 3, dopo le parole: «il parco nazionale» sono inserite le seguenti: «previa pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del Presidente»;
   1-ter) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:
  «3-bis. Entro 180 giorni dallo scadere del mandato del Presidente in carica, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, e sui siti web del Ministero, dell'Ente Parco e delle regioni il cui territorio è compreso nei perimetro del Parco, l'invito a presentare candidature alla Presidenza dell'Ente Parco che indica i requisiti soggettivi richiesti, il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale è possibile presentare le candidature, e la documentazione da allegare alla proposta ovvero all'accettazione di candidatura. I Comuni, il cui territorio ricade in tutto o in parte nel perimetro del Parco, pubblicano nell'albo pretorio l'invito a presentare la candidatura. Il Ministero dell'Ambiente della tutela Pag. 191del territorio e del mare, tenuto conto della estensione e delle caratteristiche demografiche e socio-economiche dell'area protetta, stabilisce e indica nell'avviso il numero minimo di candidature ammissibili, in difetto del quale deve essere pubblicato un nuovo avviso con l'indicazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle candidature.
  3-ter. Può presentare la candidatura ovvero essere candidato alla Presidenza dell'Ente parco da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, chiunque sia in possesso di un titolo di laurea specialistica ovvero titolo equivalente nei seguenti settori scientifico-disciplinari: scienze della terra, scienze biologiche, scienze agrarie e veterinarie, ingegneria civile e architettura, scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociali. La proposta di candidatura deve contenere il curriculum vitae et studiorum ed un documento denominato «Carta del parco» nel quale il candidato espone gli obiettivi concernenti la protezione delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche presenti all'interno del territorio protetto e gli orientamenti e le misure in merito alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, alla cura e alla promozione del tessuto socio-economico presente.
  3-quater. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare – previo accertamento del possesso dei titoli richiesti, della completezza dei documenti allegati alle candidature e della insussistenza di cause di incompatibilità – seleziona il candidato del quale trasmette la proposta di nomina (lo schema del decreto di nomina) ai presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale».
1. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire i seguenti:
   1-bis) al comma 3, dopo le parole: «il parco nazionale» sono inserite le seguenti: «previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti»;
   1-ter) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
  «3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette lo schema di decreto, con le motivazioni della designazione, alle Commissioni parlamentari che, entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta, deliberano il parere. Entro il medesimo termine, le Commissioni procedono all'audizione della persona designata, secondo le norme dei regolamenti parlamentari. In caso di parere contrario da parte di una delle Commissioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco, procede, con le stesse modalità previste dal comma 3, a una nuova nomina e alla successiva trasmissione alle Commissioni, per il parere di competenza, dello schema di decreto».
1. 8. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:
   2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. Non può essere nominato presidente del parco nazionale una persona che negli ultimi Pag. 192cinque anni abbia svolto qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo in enti locali (province, comunità montane, comuni e unione di comuni) nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».
1. 18. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:
   2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:
   a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
   b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
   c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;
   d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
   e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente».
1. 19. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 1 lettera a), numero 2, dopo le parole: Comunità del parco aggiungere le seguenti: i quali possono essere anche il sindaco di un comune del parco. La carica di sindaco è compatibile con la carica di componente del consiglio direttivo.
1. 30. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire il capoverso comma 11 con il seguente:
  «11. Alla qualifica di Direttore dell'Ente Parco si accede con le modalità previste dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico viene conferito, con le modalità previste dall'articolo 19 dello stesso Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale della durata massima di 5 anni, rinnovabile una sola volta, stipulato tra il direttore nominato e il Presidente, con il quale viene definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e di gestione, il Direttore, in base all'articolo 4 del D.Lgs. 165 del 2001, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa di Pag. 193organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco valgono le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39».

  Conseguentemente:
   1) al medesimo comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) all'articolo 22, comma 1 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
    e-bis) la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza degli enti;
   b-ter) all'articolo 24 comma 1, dopo le parole «area interessata» sono inserite le seguenti: «e fermo restando il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza,».
1. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire il capoverso comma 11 con il seguente:
  «11. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di un tema di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico».
1. 17. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso comma 11, sostituire le parole: nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa con le seguenti: ad esito di una e conseguentemente dopo le parole: concorsuale per aggiungere le seguenti: esami e.
1. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a) numero 3, capoverso comma 11, sostituire le parole: qualificati proposta dal Presidente dei Parco con le seguenti: iscritti al ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 proposta dal Direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare ovvero, ove non sussistano in quel numero e con le attitudini, competenze e capacità professionali richieste, ad esito di una.

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) dopo le parole: «concorsuale per» sono inserite le seguenti: «esami e».
   b) nell'ultimo periodo sostituire le parole: «Il direttore» con le seguenti: «Il vincitore della procedura concorsuale».
1. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 194

  Al comma 1, lettera a) punto 3, capoverso comma 11, dopo le parole: quello dei dirigenti aggiungere le seguenti: della seconda fascia.
1. 14. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente al Parco Nazionale dello Stelvio il direttore del Parco, oltre ai requisiti generali di cui al DPCM 26 novembre 1993, deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua tedesca accertata da apposita commissione composta di quattro esperti di cui due designati dal Ministero dell'Ambiente e due designati dalla Provincia di Bolzano.
1. 29. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), punto 3, capoverso comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e di gestione, il Direttore, in base all'articolo 4 del D.Lgs. 165 del 2001, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 22, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: f) la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza degli enti.
1. 16. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso 3 inserire i seguenti:
   3-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis.1. Non possono essere nominati Direttori del Parco coloro che:
   a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
   b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
   c) sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza detentiva o libertà vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
   d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale;
   e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
   f) sono parlamentari europei o nazionali, consiglieri o assessori regionale, nonché sindaci o assessori comunali, i Presidenti e gli assessori delle Province;
   g) stiano svolgendo incarichi commissariali a qualunque titolo;
   h) svolgano, o abbiano svolto nell'ultimo triennio, il ruolo di dirigenti o membri del Consiglio di amministrazione di società partecipate dello Stato, Regioni o enti Locali;Pag. 195
   i) ricoprano, o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio – a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature a Presidente dell'Ente parco – il ruolo di amministratori o direttori generali di società, ovvero abbiano condotto, con compiti di direzione, attività imprenditoriali nel campo della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali di miniera e di cava, dell'estrazione di inerti, nonché in quelli dell'utilizzazione e dello sfruttamento, per usi commerciali, delle risorse idriche e forestali.

  11-ter. Il verificarsi di una delle condizioni di cui al presente articolo, nel corso del mandato del Direttore, comporta l'immediata decadenza dello stesso con surroga del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che procede alla nomina con le modalità previste nel comma 11.
  11-quater. Con proprio decreto, il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare abroga l'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito con decreto ministeriale 10 agosto 1999. I Direttori del Parco, che sono in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza del contratto stipulato con il Presidente del parco.».
1. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  «12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo, le spese ammissibili e l'ammontare massimo sono definite dai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
1. 20. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».
1. 21. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-bis.

  1. Non possono presentare la candidatura alla Presidenza dei Parco coloro che:
   a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione Pag. 196temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
   b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
   c) sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza detentiva o libertà vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
   d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale;
   e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
   f) sono parlamentari europei o nazionali, consiglieri o assessori regionale, nonché sindaci o assessori comunali, i Presidenti e gli assessori delle Province;
   g) stiano svolgendo incarichi commissariati a qualunque titolo;
   h) svolgano, o abbiano svolto nell'ultimo triennio, il ruolo di dirigenti o membri del Consiglio di amministrazione di società partecipate detto Stato, Regioni o enti Locali;
   i) ricoprano, o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio il ruolo di amministratori o direttori generali di società, ovvero abbiano condotto, con compiti di direzione, attività imprenditoriali nel campo della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali di miniera e di cava, dell'estrazione di inerti, nonché in quelli dell'utilizzazione e dello sfruttamento, per usi commerciali, delle risorse idriche e forestali.

  2. Per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco valgono le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
  3. Il verificarsi di una delle condizioni di cui al presente articolo, nel corso del mandato del Presidente comporta l'immediata decadenza dello stesso con surroga del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che procede alla nomina di un nuovo Presidente con le modalità previste nell'articolo 9 comma 3.».
1. 9. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
  «Art. 11. – (Regolamento del parco). – 1. L'Ente parco adotta un regolamento generale o diversi regolamenti tematici con i quali disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.
  2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali proprie del territorio dell'area naturale protetta, i regolamenti del parco disciplinano in particolare:
   a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, compreso il piano del colore per i centri urbani ricadenti nel territorio del parco;
   b) le opere, gli interventi e le attività che non richiedono il preventivo nulla osta dell'ente parco o prevedono una procedura semplificata per la presentazione della richiesta del nulla osta previsto dal successivo articolo 13;Pag. 197
   c) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
   c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
   d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali e del turismo naturalistico ed ambientale, con particolare riferimento a specifiche tipologie di attività che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o habitat del parco particolarmente vulnerabili;
   e) lo svolgimento di attività educative, di ricerca scientifica e biosanitaria;
   f) lo svolgimento di attività fotografiche e cinematografiche professionali e ad uso commerciale che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o habitat del parco particolarmente vulnerabili;
   g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
   h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, e del welfare sociale, con particolare riferimento alle attività svolte da soggetti del terzo settore e da imprese agricole multifunzionali in base al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
   i) lo svolgimento delle attività da affidare a giovani che partecipano al servizio civile nazionale volontario nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;
   I) lo svolgimento di stage e tirocini per studenti e giovani laureati nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;
   m) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

  3. I regolamenti del parco disciplinano e valorizzano altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio e ne prevedono la salvaguardia anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di conservazione della biodiversità e i divieti previsti dal comma 4 del presente articolo;
  4. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flore e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, la tutela del paesaggio ed il mantenimento dei servizi ecosistemici. In particolare sono vietati:
   a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
   b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti, nonché l'asportazione di minerali e le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
   c) la modificazione del regime delle acque;
   d) la realizzazione di escavazioni e movimenti terra negli alvei e lungo le sponde fluviali che possano alterare gli equilibri idrogeologici e la conservazione della vegetazione ripariate;
   e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
   f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
   g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;Pag. 198
   h) l'uso di fuochi all'aperto, se non autorizzati dall'ente parco;
   i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
   j) la realizzazione di esercitazioni militari e loro simulazioni a scopo ricreativo;
   k) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici a terre;
   l) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220Kv;
   m) l'allevamento del cinghiale (Sus scrofa) nel territorio del parco.

  5. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 4, le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre grevi squilibri ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e validata dall'ISPRA.
  6. È vietata l'introduzione in natura della specie cinghiale (Sus scrofa) nei territori di tutte le province in cui ricadano, in tutto o in parte, aree protette di cui all'articolo 2 della presente legge, ivi inclusi i siti della rete Natura 2000 istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 2009/147/CE del Consiglio del 30 novembre 2009. Tale divieto riguarda anche l'allevamento della specie che non sia condotto in strutture in grado di garantire fuga e dispersione degli animali e che siano realizzate e gestite secondo protocollo elaborato dall'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
  7. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
  8. I regolamenti del parco sono adottati dal consiglio direttivo, sentita la comunità del parco, ed inviati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità. Decorsi 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del parco il parere si considera positivo per silenzio assenso. La Comunità del parco entro i 120 giorni può inviare osservazioni e proposte di emendamenti al testo presentato dall'Ente parco. Il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi ai ricevimento delle osservazioni e richieste di emendamenti presentate dalla comunità del parco adotta il regolamento, motivando il loro mancato accoglimento. Dopo l'adozione il regolamento viene inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela Pag. 199del territorio e del mare per la verifica della sua legittimità, il Ministero acquisito il parere del Consiglio di Stato può rinviare il testo al consiglio direttivo con osservazioni e richieste di modifica, il regolamento acquista efficacia dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione».
1. 22. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 27. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: dei bilanci sopprimere la parola: e.

  Conseguentemente, dopo le parole: piante organiche inserire le seguenti: e del Regolamento del parco, nonché attraverso l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti rispettivamente all'articolo 12 comma 5, nei confronti degli Enti Parco che non approvano il Piano e delle Regioni che non lo adottano entro i termini previsti, e all'articolo 12 comma 4 nei confronti delle Regioni che non approvano il Piano entro il termine stabilito, e lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14 ai fini dell'approvazione del Piano pluriennale economico e sociale.
1. 24. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente esercita comunque la vigilanza sui suddetti Enti relativamente a delibere e atti rilevanti di competenza degli Enti e da essi emanati che riguardano la gestione integrata delle risorse naturali e che hanno o possono avere effetti sensibili sulla biodiversità delle aree protette interessate.
1. 26. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano al Parco Nazionale dello Stelvio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993.
1. 31. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   c) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato. Per l'espletamento di tali servizi e di ogni altro servizio affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati le strutture e il personale del Corpo da trasferire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo, Pag. 200Il decreto determina, altresì, i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.
  2-bis. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere affidati compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato e ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco e l'equiparazione giuridica e funzionale al personale del Corpo Forestale dello Stato, nel territorio di propria competenza.
  2-ter. Ai guardiaparco sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nei SIC e nelle ZPS individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta»;
   d) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2-bis. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco e l'equiparazione giuridica e funzionale al personale del Corpo Forestale dello Stato, nel territorio di propria competenza.
  2-ter. Ai guardiaparco dei parchi e delle aree naturali protette sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nei SIC e nella ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi digestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori».
1. 23. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi i limiti all'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito dei parchi naturali da esse istituiti, anche in deroga a quanto previsto dal comma 6, nel rispetto degli standard di tutela eventualmente stabiliti nelle norme di attuazione statutaria.
1. 34. Cera, Dellai, Ottobre.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con Delibera del Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Pag. 201e del mare – viene aggiornato il documento di programmazione del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, per la determinazione dei posti di dirigente ai quali conferire l'incarico di Direttore del Parco. Con proprio decreto, il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare abroga l'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito con decreto ministeriale 10 agosto 1999. I Direttori del Parco, che sono in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza del contratto stipulato con il Presidente del parco. Entro 9 mesi dalla scadenza del mandato del Direttore in carica, ovvero entro 3 mesi dall'approvazione della Delibera del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma, nel caso in cui il predetto termine di 9 mesi sia già decorso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare provvede – con le modalità previste dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – al reclutamento del dirigente ovvero all'individuazione, tra gli iscritti nel ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 dello stesso Decreto legislativo del soggetto, ai quali conferire l'incarico di Direttore dell'Ente Parco.
1. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 142, comma 1, la lettera f) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è sostituita dalla seguente:
   f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, i parchi di interesse sovracomunale se istituiti sulla base di norme regionali volte a tutelare i valori naturali, paesistici e storico-culturali, i territori di protezione esterna dei parchi, nonché i siti della Rete europea Natura 2000.
1. 25. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Istituzione Parco Nazionale del Matese).

  1. È istituito il Parco nazionale del Matese.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese e, d'intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
  3. La gestione provvisoria del Parco regionale del Matese, fino all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata a un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.
  4. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania lo settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407, è trasformato nel Parco nazionale del Matese, di seguito denominato «Parco». L'Ente Parco regionale del Matese, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale 2002, n. 778, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di costituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, di seguito denominato «Ente Parco».
  5. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, l'Ente Parco avvia, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, un censimento delle aree a rischio idrogeologico. L'Ente Parco trasmette il censimento, entro un anno dalla data del suo completamento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati Pag. 202di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, zone urbane e rurali sulle quali attuare interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale finalizzati al miglioramento dell'utilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché al recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare a finì socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.
  7. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del Parco.
  8. L'autorizzazione a etichettare i prodotti di cui al comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente Parco.
  9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 01. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica del comma 4 articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

  1. Alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:
   e) all'articolo 35, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed attraverso le modalità di cui all'articolo 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla istituzione del parco interregionale del Delta del Po secondo la perimetrazione e la zonizzazione dei Parchi regionali esistenti del Delta del Po dell'Emilia-Romagna e del Delta del Po del Veneto. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge non si sia provveduto all'istituzione del Parco interregionale del Delta del Po e fino alla sua istituzione, all'interno del perimetro dei Parchi regionali esistenti vigono i divieti di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 3 e dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per vigilare circa l'attuazione e la gestione dei divieti di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 3 e all'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare nomina un Commissario ad acta che resta in carica fino alla istituzione del Parco interregionale del delta del Po. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 02. Crivellari.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione).

  1. All'articolo 145, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, le parole: «, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette» sono sostituite dalle Pag. 203seguenti: «esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
1. 03. Valiante.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).

  1. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiungere in fondo il seguente comma: «Le spese sostenute per le misure ritenute necessarie di cui al secondo e terzo comma sono recuperate anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato».
1. 04. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, inerenti il rilascio di pareti nelle aree naturali protette).

  1. All'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 inserire il nuovo comma 7:
  7. Nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 che hanno vigente il piano di cui all'articolo 12, il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5, viene espresso dall'Ente Parco sulla base delle previsioni del Piano vigente ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
1. 05. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.

  1. All'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 eliminare le parole: «ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
  2. All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 aggiungere il comma 5-bis: Limitatamente alle zone ricomprese nel vigente Piano per il Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, il parere vincolante del soprintendente per gli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela della legge o in base alla legge, è assorbito dal parere dell'Ente Parco, sulla base delle previsioni del medesimo Piano, che ha valore di piano paesistico, con esclusione degli immobili ed aree espressamente ed individualmente vincolati con appositi decreti».
1. 06. Tino Iannuzzi, Braga, Realacci.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti «Il Governo», inserire le seguenti: e le parole: «sentita la conferenza» sono sostituite dalle seguenti: d'intesa con la Conferenza.
2. 1. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle Pag. 204seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
   b) al comma 2, le parole da «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a quattro anni»;
   c) al comma 3, le parole da «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni»;
   d) al comma 5, primo periodo, le parole da «l'arresto da» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro»;
   e) al comma 5, secondo periodo, le parole da «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 150 mila euro»;
   f) al comma 7, le parole da «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena della reclusione da uno a 2 anni e con la multa da 6 mila a 60 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»;
   g) al comma 8, primo periodo, le parole da «l'arresto da» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni.»;
   h) al comma 10, le parole da «l'ammenda» fino alla fine sono sostituite da «la multa da 2 mila a 20 mila euro.»;
   i) al comma 11, le parole da «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite da «la reclusione da 6 mesi a 3 anni.»;
   l) al comma 12, le parole da «l'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite da «la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 5 mila a 50 mila euro.»;
   m) al comma 13, le parole da «dell'arresto» fino ad «anni» sono sostituite con le seguenti «della reclusione da uno a tre anni»;
   n) al comma 14, primo periodo, le parole da «l'ammenda» sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti «la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 4 mila a 40 mila euro».

  2. All'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 mila euro»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole «sanzione amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «multa»;
   c) al comma 2, le parole da «sanzione amministrativa» fino alla fine del comma sono sostituite da «la multa da 5 mila a 50 mila euro.»;
   d) al comma 3, primo periodo, le parole da «dell'arresto» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da 6 mesi a 2 anni».
2. 01. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente:
  1. Articolo 256-ter. – (Disastro ambientale). – Fuori dei casi degli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito Pag. 205con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa di euro da 200 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.
  2. All'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Inquinamento. Bonifica ambientale;
   b) al comma 1, le parole da «l'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
   c) al comma 2, le parole da «l'arresto da» sino a «euro» sono sostituite da «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
   d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.

  3. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole da «dell'ammenda» sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti «la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro».
  4. All'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 mila euro»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 euro»;
   c) al comma 2, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 euro»;
   d) al comma 3, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 euro»;
   e) al comma 3, secondo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 euro»;
   f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 500 a 2 mila euro»;
   g) al comma 4, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 20 mila a 100 euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore»;
   h) al comma 4, quarto periodo, le parole da «la sanzione amministrativa» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «l'ammenda da mille a 5 mila euro»;
   i) al comma 7, primo periodo, le parole da «la sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2 mila a 10 mila euro»;
   j) al comma 9-bis, primo periodo, le parole da «alla sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla multa»;
   k) al comma 9-bis, secondo periodo, la parola «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena»;
   l) al comma 9-ter, primo periodo, le parole «delle violazioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti «dei reati»; conseguentemente, al secondo periodo, la parola «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena».

  5. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «i proventi» sono aggiunte le seguenti: «delle pene e».Pag. 206
  6. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunti i seguenti:
   a) 263-bis. – (Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi). – Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi;
   b) 263-ter. – (Confisca per equivalente). – Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale;
   c) 263-quater. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi.

  7. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, al comma 2, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: b) per i reati di cui agli articoli 256, 256-bis e 256-ter.
2. 02. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi all'utilizzo di prodotti con minore impronta ecologica).

  1. Al fine di favorire l'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali e la riduzione dei rifiuti, alle piccole e medie imprese del settore alberghiero e della ristorazione collettiva, Codici ATECO 55 e 56, che acquistano impianti e sistemi per la distribuzione delle bevande, alcoliche e analcoliche, con dispositivi di erogazione alla spina, è concesso un credito d'imposta, per un importo pari al 40 per cento del costo complessivo, documentato o documentabile dell'impianto, entro un limite massimo complessivo di 7.000 euro all'anno, da utilizzare nell'ambito dei tre esercizi fiscali successivi alla data di saldo con bonifico della relativa fattura di acquisto.
  2. Per le imprese che si dotano di impianti e sistemi innovativi con minore impronta ecologica o impronta di carbonio in base ai parametri IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in tutte le fasi della filiera di produzione, dall'estrazione della materia prima fino allo smaltimento, secondo il metodo di analisi del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assessment – il credito d'imposta è elevato sino ad un limite massimo complessivo di 12.000 euro all'anno. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2015, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta alle imprese di cui ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e Pag. 207della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
  3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
2. 03. Braga.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 2. Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
3. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  «2-bis. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità.
3. 1. Cova, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia).

  1. Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le Pag. 208caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, l'utilizzo di prodotti con la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza, nonché l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro dal 2014.
3. 01. Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in coda, il seguente: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.
  3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono abrogate.
  4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.
  5. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «con l'uso di richiami vivi» sono cancellate.
  6. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.
  7. All'articolo 21 comma 1 le lettere p) e q) sono soppresse.
  8. All'articolo 21 comma 1 lettera r) le parole «accecati o multati ovvero legati per le ali» sono cancellate.
  9. All'articolo 21 comma 1 lettera ee) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono cancellate.
  10. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono abrogate.
3. 02. Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni volte al superamento di criticità ambientali).

  1. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, le società in house della regione Campania, individuate dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 6 del 2014, che svolgono attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, nel rispetto delle dotazioni organiche definite, contestualmente al trasferimento Pag. 209del personale delle società partecipate, possono trasferire il personale già selezionato da Italia Lavoro e collocato in mobilità in deroga proveniente da società che hanno già operato in virtù di accordo di programma coordinato dal Ministero dell'ambiente, per almeno cinque anni nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con risorse assegnate in capo alle società in house, e comunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale. Al fine di conseguire lo snellimento della platea di lavoratori delle società interessate e agevolare l'avvio delle nuove società in house si autorizza l'impiego di misure di incentivo all'esodo su base volontaria previste dalla vigente normativa.
3. 03. Scotto, Zaratti, Pellegrino.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di obbligo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco).

  Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:
  «2-bis. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma 2, è aggiornato dai comuni con l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione da parte del Corpo forestale dello Stato dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. Il Corpo forestale dello Stato verifica, altresì, la corretta apposizione dei vincoli catastali di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista dal primo comma dell'articolo 328 del codice penale.
3. 04. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 15. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Reiniezione nel sottosuolo di acque).

  1. Il comma 5 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
4. 17. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al, comma 1, alla lettera a), alinea 8-bis, sopprimere le parole:, nazionali o regionali.

  Conseguentemente:
   alla lettera
b), sopprimere il punto 1);
   alla lettera b), punto 2), alinea 5-
bis, sopprimere le parole:, nazionali o regionali,.
4. 12. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 104, al comma 8-bis, sopprimere le parole:, nazionali o regionali,.

  Conseguentemente:
   alla lettera
b), capoverso articolo 109, sopprimere il punto 1);
   alla lettera
b), punto 2), comma 5-bis, sopprimere le parole: , nazionali o regionali,.
*4. 14. Vignali, Dorina Bianchi.

Pag. 210

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 104, alinea 8-bis, sopprimere le parole:, nazionali o regionali,.

  Conseguentemente:
   alla lettera
b), sopprimere il punto 1);
   alla lettera
b), punto 2), alinea 5-bis, sopprimere le parole: ,nazionali o regionali,.
*4. 1. Ginoble.

  Al comma 1, lettera a), comma 8-bis, dopo le parole: commi 5 e 7 sono istruite inserire le seguenti: a livello di progetto esecutivo.
4. 3. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-bis, dopo le parole: commi 2 e 5 sono istruite inserire le seguenti: a livello di progetto esecutivo.
4. 5. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,
*4. 13. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
*4. 19. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
*4. 20. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 109 il secondo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: «Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate e le associazioni dei cittadini portatrici di interessi ambientali e paesaggistici, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti. Nel caso di aree definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, per il loro particolare pregio naturalistico ambientale, il procedimento e sottoposto a valutazione d'incidenza.
4. 16. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso 8-bis, sostituire le parole: commi 2 e 5 con le seguenti: comma 5.
4. 4. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.
4. 11. Manfredi, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo la lettera a-bis) dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:
   «a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui Pag. 211all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».
*4. 6. Braga.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo la lettera a-bis) dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:
   «a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».
*4. 21. Castiello, Vella.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo la lettera a-bis) dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:
   «a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».
*4. 8. Manfredi, Covello.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo la lettera a-bis) dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:
   «a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».
*4. 18. Abrignani, Castiello.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente comma: «Le soglie sono incrementate del 30 per cento in caso di ampliamento di impianti/siti registrati EMAS (REG. 2009/1221/CE) e del 20 per cento in caso di ampliamento di impianti/siti certificati ISO 14001:2004 da parte di un organismo accreditato.
4. 7. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nei casi in cui tale valutazione si svolga nell'ambito di un procedimento di autorizzazione unica, dall'adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla realizzazione».
4. 9. Manfredi, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le seguenti parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 10. Manfredi, Covello.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-«bis.

  All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Nei siti localizzati in Parchi Naturali o in zone protette da normative Pag. 212ambientali di interesse nazionale, regionale, provinciale, locale, in prossimità di Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), è vietato proporre e sviluppare attività minerarie, con particolare riferimento alla ricerca, perforazione, coltivazione e stoccaggio e di iniettare fluidi a pressione nel sottosuolo in serbatoi depleti localizzati in prossimità di sorgenti sismogeniche naturali attive».
4. 01. De Rosa.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Divieto di prospezioni petrolifere entro il limite di 12 miglia marine dalla costa).

  All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppresse le parole da: «fatti salvi i procedimenti concessori» fino a: «conseguenti e connessi».
4. 02. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «linee di costa» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli scogli affioranti».
4. 03. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 6, comma 17, del decreto 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «aree marine e costiere protette» sono inserite le seguenti: «anche in fase di proposta».

  Conseguentemente al secondo periodo dopo le parole: aree marine e costiere protette sono inserite le seguenti: anche in fase di proposta.
4. 04. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Utilizzo dei materiali di dragaggio).

  1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati nel rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:
   a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella I dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo o ai requisiti tecnici di cui alla lettera b) secondo periodo;
   b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali; ovvero, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di materie prime per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Pag. 213

  2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio di cui al comma 1 devono essere sottoposti a test di cessione. L'Autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.
  3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le modalità di impiego previste, l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, Autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
  5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi I e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
4. 05. Pagani.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*5. 13. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: e AIA.
5. 2. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: AIA aggiungere le seguenti: e Valutazione di Incidenza V.I.
5. 20. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 1, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e delle informazioni e competenze da questo detenute, con le modalità concordate con il Sistema delle Agenzie ambientali, e definite con il decreto di cui al decreto ministeriale di cui al comma 3, secondo periodo.
*5. 11. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e delle informazioni e competenze da questo detenute, con le modalità concordate con il Sistema delle Agenzie ambientali, e definite Pag. 214con il decreto di cui al decreto ministeriale di cui al comma 3, secondo periodo.
*5. 32. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire la rubrica del capoverso articolo 8 con la seguente: (Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS, AIA e SIS).

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunta la lettera ii): Studio di impatto sanitario: elaborato che può integrare lo studio di impatto ambientale o il rapporto ambientale avente per oggetto l'analisi delle possibili conseguenze sanitarie del piano, programma o progetto.
5. 28. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) provvede, al momento della presentazione da parte del proponente della istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, alle verifiche di completezza della documentazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'Allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in applicazione delle procedure dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. 35. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, lettera a), dopo le parole: 5 gennaio 1989 sono aggiunte, in fine, le seguenti:, previa verifica di completezza della documentazione, in applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;.
5. 21. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, lettera b) dopo le parole: del medesimo codice sono inserite le seguenti: , previa verifica di completezza della documentazione presentata dal proponente, anche con riferimento alle norme tecniche di cui all'Allegato XXI, ai sensi dell'articolo 183 del medesimo codice.
5. 22. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) partecipa alle procedure di consultazione nell'ambito dei procedimenti per la Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di acquisire e valutare le osservazioni, obiezioni e suggerimenti utili alla elaborazione dei pareri e alle decisioni finali dell'Autorità competente.
5. 36. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, sopprimere la lettera f).
5. 3. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) non appena ricevuta la documentazione relativa ad un piano, ad un programma o ad un progetto dispone l'effettuazione di un sopralluogo, sulle aree e/o sugli immobili oggetto dell'intervento, con oneri a carico del proponente, da svolgersi tra il ventesimo e il quarantesimo giorno Pag. 215successivo alla pubblicazione. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con congruo anticipo mediante avviso pubblicato sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente. Durante il sopralluogo, su specifica richiesta delle parti, è, di norma, concessa la partecipazione del pubblico interessato secondo modalità all'uopo stabilite. Eventuali dinieghi devono essere comunque motivati.
5. 19. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) partecipa alle procedure di consultazione nell'ambito dei procedimenti per la Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di acquisire e valutare, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti utili alla elaborazione dei pareri e alle decisioni finali dell'Autorità competente.
5. 23. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) fornisce al Ministero della Salute consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente allo Studio di Impatto Sanitario.
5. 29. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 3, sopprimere le parole: e AIA.
5. 4. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e AIA con le seguenti:, AIA e SIS.
5. 30. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 3, dopo le parole: secondo periodo aggiungere le seguenti: La Commissione svolge l'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 comma 6, in ogni caso quando ne facciano richiesta mille cittadini o cinque associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e/o associazioni di categoria rappresentative dei settori oggetto di intervento.
5. 18. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: e non possono essere nominati per più di due mandati, anche non consecutivi.
5. 15. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sentito, limitatamente ai componenti della Sottocommissione VIA Speciale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5. 37. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso articolo 18, comma 4, sostituire le parole: sentito limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti: sentiti rispettivamente i componenti della sottocommissione VIA Speciale Pag. 216e SIS, il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro della Salute.
5. 31. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, sopprimere le seguenti parole: , limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale.
5. 24. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, sopprimere le parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.
5. 26. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo le parole: nelle materie concernenti la valutazione aggiungere la seguente:, l'autorizzazione.
5. 25. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali, con le seguenti: materie concernenti la valutazione, l'autorizzazione e il diritto ambientale.
5. 38. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I curricula dei candidati vengono comunque pubblicati sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente entro 20 giorni dalla selezione. I candidati devono dichiarare nel proprio curriculum vitae i potenziali conflitti di interesse, come partecipazioni ad aziende, consulenze effettuate nei confronti di organismi pubblici o privati negli ultimi 15 anni e altri incarichi similari, compresi quelli di dipendenza. I curricula dei membri nominati è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente per la durata del mandato.
5. 14. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Decreto ai fini della valutazione dei candidati individua punteggi per ciascuna categoria di titolo.
5. 17. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il 10 per cento dei soggetti che compongono la commissione devono essere segnalati dal Ministero della Salute scelti tra gli esperti della Sanità Pubblica ed almeno il 5 per cento deve appartenere all'ISPRA.
5. 27. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
   I componenti della Commissione non possono ricoprire l'incarico per più di dieci anni. In sede di prima applicazione vengono computati anche gli anni compiuti quale componente della Commissione Tecnica di verifica VIA e VAS e/o della Commissione AIA. Almeno un terzo del componenti è scelto fra dipendenti dell'ISPRA e delle Agenzie Ambientali o delle Pubbliche Amministrazioni esperti nelle materie di competenza della Commissione».
5. 40. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 6, primo periodo, aggiungere in fine Pag. 217le seguenti parole: prioritariamente tra i dipendenti delle Agenzie ambientali,

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso articolo 8, comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: prioritariamente tra i dipendenti delle Agenzie ambientali.
5. 33. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 7, dopo la parola: percepiti aggiungere le seguenti: I membri della Commissione all'atto di assegnazione di un piano, un programma o un progetto per la valutazione sono tenuti a dichiarare l'esistenza, anche se sopravvenute dopo la nomina, di fonti di potenziale conflitto di interesse specifici rispetto alla decisione. In tal caso il Direttore generale del Ministero dell'Ambiente valuta la rilevanza del potenziale conflitto ai fini della valutazione finale e determina, se nel caso, l'astensione del membro della Commissione.
5. 16. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 8, sopprimere il 3o periodo.
5. 5. Grimoldi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  All'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 8, sopprimere il comma 9.
5. 9. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 9, dopo le parole: di cui rispettivamente agli articoli 28, comma 1 e 20-decies, comma 3, lettera a), aggiungere le seguenti: nonché ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*5. 41. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 9, dopo le parole: agli articoli 28, comma 1 e 20-decies, comma 3, lettera a), aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 185, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*5. 39. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 9, sostituire le parole da: dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla stessa Commissione tecnica unificata.
5. 6. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 9, sostituire il secondo e terzo periodo, con il seguente:
  I costi per le attività di verifica sono a carico del soggetto che realizza il progetto autorizzato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale può avvalersi per lo svolgimento delle attività di verifica del sistema delle Agenzie ambientali regionali provinciali, a seguito di apposita convenzione.
5. 34. Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimere il comma 2.
5. 7. Grimoldi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata IPPC ovunque ricorrano.
5. 8. Grimoldi.

  Al comma 3, dopo le parole: la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso aggiungere le seguenti: la cui istruttoria non sia conclusa e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, Pag. 218comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
*5. 10. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 3, dopo le parole: la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso, aggiungere le seguenti: la cui istruttoria non sia conclusa e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
*5. 12. Dorina Bianchi, Vignali.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
5. 42. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in materia di terre e rocce da scavo).

  Dopo il comma 7 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con L. 98/13, sono inseriti i seguenti commi:
  7-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:
   a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e/o titolo abilitativo;
   b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;
   c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che verranno gestiti separatamente.

  7-ter. A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.
*6. 05. Mariani.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in materia di km e rocce da scavo).

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con L. 98/13, sono inseriti i seguenti commi:
  7-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzioni, manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, con Pag. 219esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:
   a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e/o del titolo abilitativo;
   b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;
   c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materia di origine antropica che verranno gestiti separatamente.

  7-ter. A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.
*6. 01. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale).

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006».
  2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 è soppressa.
6. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità naturali).

  1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo dedicato all'aiuto economico alle popolazioni colpite da calamità naturali oppure connesse all'attività dell'uomo.
  2. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite dalle seguenti:
   In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le quote sono destinate ai provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di «stato di emergenza» per calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo, di cui al decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con legge n. 100 del 12 luglio 2012.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse di cui al comma 2.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo l'approvazione della presente legge.
6. 03. Catalano.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per inidoneità di copertura)

Pag. 220

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale).

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al line di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati»,
   dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo».
6. 04. Zanin, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla legge 14 giugno 2011 n. 101, recante Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, le parole nel titolo «causati dall'incuria dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «causati dall'uomo».
6. 06. Zanin, De Menech, Venittelli, Zardini, Covello, Antezza, Braga, Cenni, Carra, Terrosi, Cova.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'allegato 1 alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006).

  1. La tabella di cui alla lettera a), punto 1.3, Parte III dell'allegato 1 alla Parte V del decreto legislativo 152 del 2006, è sostituita dalla seguente:

Potenza termica nominale installata
≤3 MW >3 MW
carbonio organico totale (COT) *150 mg/Nm3 100 mg/Nm3
monossido di carbonio (CO) 800 mg/Nm3 650 mg/Nm3
ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 mg/Nm3 450 mg/Nm3
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 10 mg/Nm3 10 mg/Nm3
Pag. 221

  Per i motori a combustione interna, di potenza fino a 3 MW, alimentati con biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, la misura del COT è da effettuarsi limitatamente alla componente non metanica (COTNM)».
7. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di emissioni e gas ad effetto serra).

  In coerenza con i contenuti della Azienda digitale, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private, dovranno essere rilasciati su richiesta degli enti locali in formato opendata per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.
7. 02. Grimoldi.

ART. 8.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per rendere più attendibili I valori e gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 2, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, al comma 2, lettera a), dopo la parola «PM10» aggiungere le seguenti: «acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(a.h)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici; i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera.
  2-ter. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato «S.I.M.A.G.E.» (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio. Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la Regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio.

  Conseguentemente, all'allegato 1, tabella 1, del decreto legislativo n. 155 del 2010, apportare la seguente modificazione: per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio ecc. ecc.) e particolato, le misurazioni si devono applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.
8. 2. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per rendere più attendibili i valori e gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 2, all'articolo 1 del decreto legislativo 155 del 13 agosto 2010, al comma 2, lettera a), dopo la parola «PM10» aggiungere le seguenti: «acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(ah)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici: i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera.

  Conseguentemente, all'allegato 1, tabella 1, del decreto legislativo n. 155 del 2010, apportare la seguente modificazione: per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio ecc. ecc.) e particolato, le misurazioni si devono Pag. 222applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.
8. 3. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 2), aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato «S.I.M.A.G.E.» (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio, Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la Regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio.
8. 4. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Alla rubrica, dopo la parola: civili aggiungere le seguenti: e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 43 del 2012.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il comma 1) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 è sostituito dal seguente:
  «1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente».

  5. Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno le parole «più di una tonnellata all'anno di» sono soppresse.
8. 5. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43).

  1. All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 i commi 1 e 2 sono abrogati.
8. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43).

  1. All'articolo 16, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 le parole «3 kg» sono sostituite dalle seguenti: «1 t».
8. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 223

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 26).

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, le parole: «da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti 100,00 euro a 1.000,00 euro»;
   b) al comma 4, le parole: «da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti 100,00 euro a 1.000,00 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.
8. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2011, n. 28).

  1. Ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti di biomasse e biogas di cui alla Tabella 1.A del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
8. 04. Mariastella Bianchi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica Tabella 3 Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

  1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dell'articolo 42 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) il numero 6) è sostituito dal seguente:
  Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione dei bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea in attuazione della Direttiva RED 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 ed in conformità al Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi così come previsto dal decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012 e successive modificazioni, e in particolare ai sensi del Sistema di rintracciabilità come definito dall'articolo 2, lettera l) del suddetto Decreto 28.
8. 05. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

  1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera t), comma 1 dell'articolo 2, le parole: «, con potenza nominale Pag. 224non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;
   b) alla lettera b), comma 2 dell'articolo 10 le parole: «o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono soppresse.
8. 06. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Fermo restando il rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006, a sostegno della decarbonizzazione dell'economia italiana i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla Tabella 1.A del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
8. 07. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

  1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: «del medesimo soggetto giuridico» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di società controllate, controllanti, controllate dalla medesima controllante».
8. 08. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi per la mobilità sostenibile).

  1. Alla Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 è aggiunto il seguente: «127-undevicesimus) veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n) di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».
  2. All'articolo 158, comma 2 lettera g) del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 anteporre alle parole «negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide» le seguenti parole «negli spazi riservati alla sosta per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica di cui all'articolo 17-bis, lettera d) del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 e».
8. 09. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

Pag. 225

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 7, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS, sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale, ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 1221/2009 e del venti per cento per operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 66/2010.»
9. 11. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: Nei contratti relativi a eliminare le seguenti: lavori,.
9. 18. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole «del 20 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento»;
   b) dopo le parole «25 novembre 2009, e» inserire le seguenti: «del 20 per cento per gli operatori economici in possesso».
9. 13. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: ridotto del 20 per cento, con le parole: ridotto del 30 per cento, sostituire le parole: e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 con le parole: e del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
9. 37. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente alla medesima lettera, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
9. 29. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
9. 5. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 con le seguenti: o di certificazione Pag. 226ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  «3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
*9. 4. Ginoble.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 con le seguenti: o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  «3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
*9. 20. Dorina Bianchi, Vignali.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 con le seguenti: o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  «3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
*9. 17. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, con le parole: il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.
9. 38. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.
9. 27. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le riduzioni di garanzie da prestare per le spedizioni di rifiuti ai sensi dell'articolo 194, comma 4 , lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, previste per le imprese certificate ISO 14001:2004 e/o EMAS (REG. 2009/1221/CE), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nelle more dell'approvazione del previsto decreto ministeriale.
9. 12. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'esistenza di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) in relazione ai beni o servizi oggetti dei contratto, Pag. 227in misura pari o superiore al trenta per cento del valore dei beni oggetto del contratto stesso;».
9. 10. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire numero 1) con il seguente:
   la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) le caratteristiche ambientali, il carattere innovativo e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso;».
9. 30. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti; laddove esso esista e sia previsto,.
*9. 24. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti; laddove esso esista e sia previsto,.
*9. 3. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti; laddove esso esista e sia previsto,.
*9. 46. Dallai, Mariani, Covello.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti; laddove esso esista e sia previsto,.
*9. 22. Piccone, Dorina Bianchi.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti; laddove esso esista e sia previsto,.
*9. 40. Cera.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti: o la dimostrazione di prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia.
9. 15. Cominelli, Covello, Zardini.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, con le seguenti: 30 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto.
*9. 19. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, con le seguenti: 30 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto.
*9. 39. Zaratti, Pellegrino.

Pag. 228

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole; 30 per cento delle prestazioni in oggetto del contratto stesso con le seguenti: 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni del contratto stesso.
9. 34. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
9. 6. Grimoldi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).
*9. 7. Grimoldi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).
*9. 41. Cera.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).
*9. 16. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: delle risorse naturali, aggiungere le seguenti: all'utilizzo come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, alla capacità di stoccaggio del carbonio e di mitigazione dei cambiamenti climatici.
*9. 9. Cominelli.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: delle risorse naturali, aggiungere le seguenti: all'utilizzo come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, alla capacità di stoccaggio del carbonio e di mitigazione dei cambiamenti climatici.
*9. 21. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 2, lettera a) numero 2), dopo le parole: avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inserire le seguenti: e immissioni.
9. 31. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: bene o servizio, aggiungere le seguenti:, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.
*9. 45. Mariani, Dallai.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: bene o servizio, aggiungere le seguenti:, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.
*9. 2. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: bene o servizio, aggiungere le seguenti:, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.
*9. 25. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

Pag. 229

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: bene o servizio, aggiungere le seguenti:, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.
*9. 42. Cera.

  Al comma 2 lettera b), primo periodo, dopo le parole: i costi del ciclo di vita, inserire le seguenti: inclusa la fase di smaltimento.
9. 28. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera b), numero 1) dopo le parole: si basa inserire le seguenti: su informazioni di carattere tecnico scientifico o.
9. 32. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:
   3) si basa su dati che ragionevolmente possono essere forniti dagli operatori economici.
9. 8. Grimoldi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente: si basa su dati terzi, verificabili, pubblici e recenti, dove per recenti si intende che gli ultimi dati disponibili siano riferiti all'anno immediatamente precedente quello del bando in oggetto.
9. 35. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente: si basa su un'applicazione ripetuta e continua.
9. 33. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 1. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 23. Piccone, Dorina Bianchi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, Pag. 230che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 14. Arlotti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 26. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 43. Cera.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 44. Dallai, Mariani, Covello.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  3. I fondi destinati agli acquisti di materiale rientrante nelle specifiche del PAN GPP, non concorrono alla formazione dell'importo soggetto al patto di stabilità.
9. 36. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS).

  1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e, in misura minore, la certificazione ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
9. 03. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL).

  1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, Pag. 231nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. Tale disposizione trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.
9. 01. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione centrali d'acquisto regionali – Modifica Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Articolo 1, comma 455).

  Il comma 445 è sostituito con il seguente:
  «455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni devono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio, aventi anche la finalità di contribuire al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano d'Azione Nazionale adottato con Decreto Ministeriale 11 aprile 2008, n. 135 aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013).
  Il contributo di tali soggetti consiste nell'esperire gare aggregate per gli EE. LL. con gli opportuni criteri ambientali e le relative certificazioni, al fine di garantire la sostenibilità degli acquisti di beni, servizi e lavori in una logica di LCC (Life Cycle Costing).
  In particolare utilizzano nell'ambito delle modalità consentite dalle Direttive Europee e della legislazione nazionale:
   la registrazione delle organizzazioni secondo il Regolamento EMAS (Reg. 2009/1221/CE);
   la certificazione del sistema di gestione ambientale delle organizzazioni secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
   il marchio ecologico dei prodotti dell'Unione europea rilasciato secondo il Regolamento 2010/661UE Ecolabel;
   la Raccomandazione 2013/179/CE relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
9. 02. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Pag. 232

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e per gli affidamenti).

  1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
  «Art. 68-bis. – (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). – 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanza e dello sviluppo economico, dell'11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, prevede l'adozione dei Criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto dell'11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sotto indicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
   a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel Supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
   b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014 e successivi aggiornamenti;
   c) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012 e successivi aggiornamenti.

  2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti, recanti Criteri Ambientali Minimi sotto indicati:
   a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, All. 1, e successivi aggiornamenti;
   b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del Pag. 233servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, All. 2, e successivi aggiornamenti;
   c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
   d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;
   e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, All. 1, e successivi aggiornamenti;
   f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;
   g) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, All. 1 e successivi aggiornamenti;
   h) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, All. 2 e successivi aggiornamenti.

  3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori Decreti Ministeriali di adozione dei relativi Criteri Ambientali Minimi».
10. 13. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e servizi, di prevedere nei bandi e documenti di gara della pubblica amministrazioni, l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) definiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, recante «Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione». Laddove tali criteri non siano stati ancora individuati, i bandi devono comunque prevedere criteri ambientali minimi elaborati dalla stazione committente ai fini della sostenibilità ambientale degli acquisti.
*10. 2. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e servizi, di prevedere nei bandi e documenti di gara della pubblica amministrazioni, l'inserimento delle specifiche Pag. 234tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) definiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, recante «Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione». Laddove tali criteri non siano stati ancora individuati, i bandi devono comunque prevedere criteri ambientali minimi elaborati dalla stazione committente ai fini della sostenibilità ambientale degli acquisti.
*10. 5. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 68-bis, comma 1, sostituire le parole da: nei sotto indicati decreti fino alla fine del comma con le seguenti: negli appositi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recanti i criteri ambientali minimi riguardo a forniture e servizi connessi al settore energetico, come pubblicati nel sito internet del medesimo Ministero.
10. 6. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis. Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014 e successivi aggiornamenti;
10. 12. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;
   e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011;
   f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012;
   g) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
   h) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 del capoverso Art.68-bis con il seguente:
  2. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di cui Pag. 235al comma 1 si applica, limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere d), e), f), g) e h) per almeno il 50 per cento del valore delle forniture dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d'appalto.
10. 15. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:
   d) impianti solari fotovoltaici e sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica e riduzione consumo energetico: decreto interministeriale 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 109 del 12 aprile 2011 e successivi aggiornamenti.
10. 18. Dallai, Covello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 2, alinea dopo la parola: valore aggiungere la seguente: annuale.
10. 10. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 2, sopprimere la lettera b).
*10. 14. Vignali, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 2, sopprimere la lettera b).
*10. 3. Ginoble.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e ammendanti, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti.
10. 8. Mariani, Braga, Covello, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate;.
10. 4. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Per le forniture, i lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto svolte dalla centrale di committenza nazionale e dalle centrali di committenza regionale, l'obbligo di cui al comma 1 è esteso a tutte le categorie di prodotti o servizi oggetto dei decreti ministeriali definiti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 2013 recante «Piano d'azione per la Pag. 236sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione-revisione 2013.».
10. 9. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 3, dopo le parole: al comma 2 si applica anche, aggiungere le parole: ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati a mense scolastiche e ospedaliere, provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, nonché.
10. 16. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  4. Gli enti locali dal 1o gennaio 2014, in attuazione dell'articolo 1 commi 1126 lettera d) e 1127 lettera m) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Decreto 11 aprile 2008 n. 135 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di «Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», Green Public Procurement (Gpp), e al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e dell'inquinamento atmosferico urbano riservano una quota, pari ad almeno il 30 per cento del totale del costo del carburante consumato annualmente, all'utilizzo, per gli autobus pubblici di categoria inferiore a Euro 4, di combustibili che permettano l'abbattimento nell'atmosfera delle polveri sottili (i così detti PM10), della CO2, degli ossidi di azoto e degli idrocarburi incombusti, anche attraverso l'impiego di additivi specifici nei combustibili.
  5. Il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche, le tipologie di innovazione tecnologica che consentano gli abbattimenti di cui al capoverso precedente.
10. 1. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è tenuto a pubblicare annualmente sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.
10. 17. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis: sanità».
10. 11. Cominelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Applicazione di «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici).

  1. All'articolo 1, comma 1127, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Pag. 237finanziaria 2007)» è aggiunta la lettera «n) sanità».
  2. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera: «m) provvede a monitorare l'applicazione dei “criteri ambientali minimi” di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e successive revisioni».
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma: «2-bis. Per gli appalti aventi per oggetto le categorie di servizi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni, la stazione appaltante tiene conto delle misure di gestione ambientale indicate nei criteri di selezione dei candidati previsti dai “criteri ambientali minimi” adottati con i suddetti decreti attuativi.».
  4. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione dei “criteri ambientali minimi” di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi dei decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni.».
  5. All'articolo 68, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al primo comma è aggiunto infime il seguente periodo: «Per i contratti aventi per oggetto le categorie di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 69-bis, è fatto obbligo di includere tra le specifiche tecniche quelle previste dai “criteri ambientali minimi” di cui allo stesso articolo.».
  6. All'articolo 69, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i contratti aventi per oggetto le categorie di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 69-bis, è fatto obbligo di includere tra le condizioni di esecuzione del contratto quelle previste dai “criteri ambientali minimi” di cui allo stesso articolo.».
  7. Dopo l'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
  «Art. 69-bis. – (Applicazione di “criteri ambientali minimi”). – 1. È fatto obbligo, per gli appalti aventi per oggetto le categorie di lavori, servizi e forniture di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni, di includere, tra le specifiche tecniche di cui all'articolo 68 nonché tra le condizioni particolari di esecuzione del contratto di cui all'articolo 69, le specifiche e le condizioni previste dai “criteri ambientali minimi” adottati con i suddetti decreti attuativi.».

  8. All'articolo 83, comma 1, lettera e) del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «opera» sono inserite una virgola e le seguenti parole: «del servizio»;Pag. 238
   b) dopo la parola: «prodotto» sono infine aggiunte una virgola e le seguenti parole: «anche con riferimento alle “specifiche tecniche premianti” previste dai “criteri ambientali minimi” adottati dai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni:».

  9. All'articolo 281, comma 1, del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004 17 CE e 2004 18 CE» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «servizi» sono aggiunte una virgola e la parola: «lavori»;
   b) al primo periodo è aggiunto infine il seguente: «Per gli appalti aventi per oggetto le categorie di lavori, servizi e forniture di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni, le stazioni appaltanti tengono conto dei criteri di selezione dei candidati previsti dai “criteri ambientali minimi” adottati con i suddetti decreti attuativi.».
10. 01. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).

  1. Con Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'economia e finanza e delle Politiche agricole e forestali, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è adottato un «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale». Tale piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche ed operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi di molti settori produttivi.
  2. Tali azioni tengono conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare a quelle concernenti la strategia su «Consumo e produzione sostenibili».
  3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:
   a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento prestazionale dei prodotti ed, in particolare la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita. Ciò anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai «criteri ambientali minimi» di cui al precedente articolo 10;
   b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
   c) aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con Pag. 239particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino, attraverso la applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia quelli derivanti da norme nazionali ed internazionali, sia quelli derivanti dalle esperienze e progetti nazionali ed internazionali;
   d) garantire la disseminazione informativa, su tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, ed in particolare nel progetto relativo allo «Schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo di intesa firmato il 14 luglio 2011 dal Ministero della tutela del territorio e del mare con il Ministero dello sviluppo economico, a cui hanno aderito le regioni: Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche, Molise.

  4. Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con Ministeri dell'economia e finanza e il Ministero delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore delle presente disposizione, è adottato un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e le azioni nel settore del consumo e nel settore della grande distribuzione e del turismo.
10. 02. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari).

  1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
  In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.
  Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.
  Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza delibazione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi;.
10. 03. Anzaldi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).

  1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 206-ter. – (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di Pag. 240prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:
   a) con le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
   b) con enti pubblici;
   c) con soggetti pubblici o privati;
   d) con le associazioni di categoria;
   e) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

  2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
   a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti derivanti da materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, derivanti da carta riciclata, materiali polimerici misti riciclati – automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro “fine” non avviabile alle vetrerie e compost di qualità;
   b) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alla lettera a).

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

  Art. 206-quater. – (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello di incentivo per ciascun materiale di cui all'articolo 206-ter e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui al medesimo articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.
  2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-bis alla presente parte.
  3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'Allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.
  4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Pag. 241

  Art. 206-quinquies. – (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo). – 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro “fine” non avviabile alle vetrerie e compost di qualità».

  2. Agli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'Allegato L è aggiunto l'Allegato L-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
  3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

«Allegato L-bis
(articolo 206-quater, comma 2)

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2.

Categoria di prodotto Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita al consumatore del prodotto
Cicli e veicoli a motore >10% 10%
Elettrodomestici >20% 10%
Contenitori per uso di igiene
ambientale
>50% 5%
Arredo per interni >50% 5%
Arredo urbano >70% 15%
Computer >10% 10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio >10% 10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere
e segnaletica stradale
>30% 10%

11. 54. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, alinea, dopo le parole: il risparmio, il riciclo aggiungere le seguenti: e il riutilizzo.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, comma 1, dopo le parole: all'acquisto di prodotti derivanti da aggiungere le seguenti parole: attività di preparazione al riutilizzo o;Pag. 242
   al medesimo capoverso, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
    f) con gli operatori dell'usato;
    g) con i centri di raccolta registrati in conformità ai requisiti del Regolamento EMAS (REG. 2009/1221/CE) o certificati secondo la norma ISO 14001:2004.;
   al medesimo capoverso, comma 2 lettera a) e lettera b) dopo le parole: prodotti derivanti aggiungere le seguenti: da attività di preparazione al riutilizzo;
   al capoverso «Art. 206-quater», comma 2, dopo le parole: l'acquisto e la commercializzazione di prodotti aggiungere le seguenti parole: derivanti da attività di preparazione al riutilizzo;
   al capoverso «Art. 206-quinquies», dopo le parole: di incentivo per l'acquisto di manufatti aggiungere le seguenti parole: derivanti da attività di preparazione al riutilizzo.
11. 17. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) con le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo riciclati da rifiuti.
11. 16. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso Art. 206-ter, al comma 1, lettera a), dopo le parole: con le imprese che, aggiungere le seguenti: producono e sostituire le parole: dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con le seguenti: dai rifiuti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 2, lettera a), dopo le parole: di attività imprenditoriali, aggiungere le seguenti: di produzione e sostituire le parole: dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono sostituite dalle parole: dai rifiuti;
   al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli incentivi di cui ai precedenti commi, sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto, con criteri e modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma. A integrazione delle risorse finanziarie finalizzate al finanziamento di detti incentivi, si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, e 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
11. 37. Zaratti, Pellegrino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), dopo le parole: con le imprese che, inserire le seguenti: producono e; sostituire le parole: dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono sostituite dalle parole: dai rifiuti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 2, lettera a), dopo le parole: di attività imprenditoriali, inserire le parole: di produzione e sostituire le parole: dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con le seguenti: dai rifiuti;Pag. 243
   al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
    c) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.
*11. 41. Realacci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), dopo le parole: con le imprese che, inserire le seguenti: producono e; sostituire le parole: dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono sostituite dalle parole: dai rifiuti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 2, lettera a), dopo le parole: di attività imprenditoriali, inserire le parole: di produzione e sostituire le parole: dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con le seguenti: dai rifiuti;
   al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
    c) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.
*11. 7. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), dopo le parole: con le imprese che, inserire le seguenti: producono e; sostituire le parole: dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono sostituite dalle parole: dai rifiuti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 2, lettera a), dopo le parole: di attività imprenditoriali, inserire le parole: di produzione e sostituire le parole: dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con le seguenti: dai rifiuti;
   al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
    c) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.
*11. 48. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), sopprimere la parola: urbani.
11. 31. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o prodotti derivanti da preparazione al riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
   al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: e alle attività imprenditoriali finalizzati alla costituzione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo e alle attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
   al capoverso «Art. 206-quater», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli strumenti e la misura di incentivazione al commercio ed all'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.
11. 19. Rossomando, Fregolent, Mariastella Bianchi, Cominelli.

Pag. 244

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: o prodotti derivanti da preparazione al riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
   al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e alle attività imprenditoriali finalizzate alla costituzione di centri e reti accreditati di riparazione riutilizzo, e alle attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la medesima finalità per la quale erano stati concepiti.
11. 36. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) con imprese che effettuano operazioni di recupero di RAEE a condizione che siano certificate e che si impegnino a stipulare, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo o del Contratto di programma, accordi con Istituti Scolastici e con ONLUS del settore dei servizi alla persona per la cessione agevolata delle apparecchiature recuperate.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 2, lettera a), sostituire le parole: compost di qualità con le seguenti:, compost di qualità e apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti RAEE recuperate dalla raccolta differenziata.;
   al capoverso «Art. 206-quinquies», aggiungere al Titolo le parole: e per la prevenzione dei rifiuti.;
   al capoverso «Art. 206-quinquies», comma 1, sostituire le parole: e compost di qualità con le seguenti: compost di qualità e dalla raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti RAEE.
11. 49. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) con associazioni di volontariato senza fini di lucro;.
11. 8. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti da materiali post consumo recuperati da rifiuti.
11. 13. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, comma 2, lettera a), dopo le parole: attività imprenditoriali di inserire le parole: progettazione, produzione e.
11. 32. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, comma 2, lettera a), sostituire le parole:, carta riciclata, plastiche miste riciclate-automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità con le seguenti: per i quali devono essere perseguiti obiettivi Pag. 245di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa comunitaria.
*11. 24. Vignali, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, lettera a), sostituire le parole:, carta riciclata, plastiche miste riciclate-automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità con le seguenti: per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa comunitaria.
*11. 20. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, comma 2, lettera a), sostituire le parole: carta riciclata, plastiche miste riciclate-automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità con le seguenti: per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e ricino nel rispetto del presente decreto e della normativa comunitaria.
*11. 6. Ginoble.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, comma 2, lettera a) dopo le parole: carta riciclata, aggiungere le seguenti: legno e sughero, e dopo le parole. pannelli fonoassorbenti aggiungere le seguenti: comprensivi i pannelli in legno e in sughero,;

  Conseguentemente, al capoverso Art. 206-quinquies, comma 1, dopo le parole: carta riciclata, aggiungere le seguenti: legno e sughero.
**11. 21. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, comma 2, lettera a), dopo le parole: carta riciclata, aggiungere e seguenti: legno e sughero e dopo le parole. pannelli fonoassorbenti aggiungere le seguenti: comprensivi i pannelli in legno e in sughero,;

  Conseguentemente, capoverso Art. 206-quinquies, comma 1 dopo le parole: carta riciclato, aggiungere le seguenti:, legno e sughero.
**11. 12. Cominelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, comma 2, lettera a) sostituire le parole: plastiche miste riciclate con le seguenti: plastiche riciclate;

  Conseguentemente, al capoverso «Art. 206-quater, comma 2, sostituire le parole: plastica mista riciclata con le seguenti: plastica riciclata e al comma 3 sostituire le parole: plastiche eterogenee da riciclo post consumo con le seguenti: plastiche da riciclo post consumo e al secondo periodo, le parole: plastica eterogenea da riciclo nei manufatti con le seguenti: plastica da riciclo nei manufatti.
11. 25. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, al comma 2, lettera a) sostituire le parole: plastiche miste riciclate con le seguenti: plastiche riciclate.
11. 9. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati.
11. 14. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Pag. 246

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter,
comma 2, lettera a), dopo le parole: vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità aggiungere le seguenti: rimanendo comunque esclusi quelli derivanti da recupero della frazione indifferenziata, ancorché proveniente dalla raccolta differenziata.
11. 30. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter,
comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis)
l'erogazione di incentivi a favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/en 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e lettera a-bis).
11. 50. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter,
comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) erogazione di incentivi per soggetti economici e i soggetti pubblici che acquistano prodotti da materiali post consumo, recuperati da rifiuti.
11. 15. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso 206-ter, comma 2, aggiungere la seguente lettera: c) la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dai Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ne rispetto del relativo BAT References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulano di identificazione.
*11. 42. Cera.

  Al comma 1, capoverso 206-ter, comma 2, aggiungere la seguente lettera: c) la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo BAT References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
*11. 47. Mariani, Dallai.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter, comma 2, aggiungere la seguente lettera: c) la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo BAT References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al Pag. 247rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulano di identificazione.
*11. 1. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 1, capoverso 206-ter, comma 2, aggiungere la seguente lettera:
   c) la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verd individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative Best Available Techniques (BAT) References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulano di identificazione.
*11. 22. Piccone, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, capoverso 206-ter comma 2, aggiungere la seguente lettera: c) la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo BAT References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e i formulano di identificazione.
*11. 26. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

  Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, dopo le parole: stabilisce con decreto aggiungere le seguenti: incentivi, anche di natura fiscale.

  Conseguentemente, al capoverso 206-quinquies, dopo le parole: che stabilisce inserire le seguenti: gli incentivi, anche di natura fiscale.
11. 18. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, sopprimere le seguenti parole: per ciascun materiale di cui all'articolo 206-ter.
*11. 44. Cera.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater, sopprimere le seguenti parole: per ciascun materiale di cui all'articolo 206-ter.
*11. 46. Dallai, Mariani, Covello.

  Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, sopprimere le seguenti parole: per ciascun materiale di cui all'articolo 206-ter.
*11. 27. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

  Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, sopprimere le parole: per ciascun materiale di cui all'articolo 206-ter.
*11. 2. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Pag. 248

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater, comma 1, sostituire la parola: riutilizzando con la parola: riciclando.
11. 33. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e gli strumenti e la misura di incentivazione al commercio e all'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.
11. 38. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, dopo le parole: dell'intero ciclo di vita dei prodotti. aggiungere il seguente periodo: la presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrato tramite certificazioni di enti riconosciuti.
*11. 45. Mariani, Dallai.

  Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrato tramite certificazioni di enti riconosciuti.
*11. 43. Cera.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater, comma 1, dopo le parole: dell'intero ciclo di vita dei prodotti., aggiungere il seguente periodo: La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrato tramite certificazioni di enti riconosciuti.
*11. 23. Piccone, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, dopo le parole: dell'intero ciclo di vita dei prodotti., aggiungere il seguente periodo: La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrato tramite certificazioni di enti riconosciuti.
*11. 28. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

  Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, dopo le parole: dell'intera ciclo di vita dei prodotti., aggiungere le seguenti: La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti.
*11. 3. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater, comma 2, sostituire le parole: plastica mista riciclata con le seguenti: plastica riciclata.
11. 10. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: plastiche eterogenee da riciclo post consumo con le seguenti: plastiche da riciclo post consumo e al secondo periodo le parole: plastica eterogenea da riciclo nei manufatti con le seguenti: plastica da riciclo nei manufatti.
11. 11. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
Ai beni prodotti in Italia contenenti materiali riciclati e o riutilizzati rispetto ai quali viene riscontrato, ai sensi del comma 1, un effettivo risparmio energetico, è riconosciuto un contributo equivalente Pag. 249al valore medio del Titolo di efficienza energetica negoziato durante l'anno precedente a quello di riconoscimento del titolo medesimo, che verrà adeguato per ciascun anno successivo ai valori medi negoziati nell'anno precedente. Al fine di escludere che l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, comportino aumenti a carico della bolletta elettrica, il contributo previsto dalla direttiva 2009/28/CE concesso per ogni kwh generato mediante il trattamento termico di Combustibile Solido Secondario o Combustibile derivato dai rifiuti non può essere superiore al 33 per cento di quello previsto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
11. 40. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, adotta aggiungere le seguenti: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
11. 39. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies, sopprimere le parole da: urbani fino alla fine del comma.
11. 34. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare all'applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotti dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al comma 1, del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.
11. 35. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del mare stabilisce con decreto i criteri per l'individuazione del materiale post consumo beneficiario degli incentivi di cui all'articolo 206-quater, rimanendo comunque escluso quello derivante da recupero della frazione indifferenziata, ancorché proveniente dalla raccolta differenziata.
11. 29. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  4. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo da egli pagato all'atto dell'acquisto dello stesso».
11. 4. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Pag. 250

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 22. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
  01. Il comma 5, dell'articolo 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è sostituito dal seguente:
  5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni tre anni ed il termine per il rinnovo della comunicazione decorre dal giorno di effettivo inizio delle attività di recupero. La comunicazione di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima dalla scadenza del triennio. In ogni caso la comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in caso di modifica sostanziale, intendendo per modifica sostanziale quanto disposto dall'articolo 5, lettera 1-bis.
12. 24. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. 8-quater. Le attività di trattamento dei rifiuti atte a produrre materie seconde rispondenti ai requisiti disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2008/98/CE che fissano i criteri soddisfatti i quali specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti medesimi con particolare riferimento:
   a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
   b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

  Non rientrano tra le attività di trattamento di cui al presente articolo la semplice selezione effettuata dal produttore prima della cessione di tale sostanze purché le materie prime seconde rispondano senza alcun ulteriore trattamento ai requisiti previsti dagli appositi regolamenti. La selezione di cui al comma precedente non necessita di autorizzazione. Rimangono assoggettati alla disciplina dei rifiuti il materiale non conforme ai requisiti tecnici previsti dai citati Regolamenti.
12. 6. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso articolo 216, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere il comma 8-quater;
   b) al comma 8-quinquies, dopo le parole: «di cui al comma 8-quater», aggiungere le seguenti: «come introdotto dall'articolo 13, comma 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91»;
   c) al comma 8-quinquies è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono sottoposte alle procedure semplificate anche le attività che consistono nel controllo dei rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, e nella preparazione per il riutilizzo.».
12. 17. Dorina Bianchi, Vignali.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere l'alinea 8-quater;
   b) all'alinea 8-quinquies è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono sottoposte alle procedure semplificate anche le attività che consistono nel controllo dei rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, e nella preparazione per il riutilizzo.».
*12. 5. Ginoble.

Pag. 251

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere l'alinea 8-quater;
   b) all'alinea 8-quinquies è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono sottoposte alle procedure semplificate anche le attività che consistono nel controllo dei rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, e nella preparazione per il riutilizzo.».
*12. 16. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, capoverso 8-quater, aggiungere in fine la seguente lettera:
   e) All'articolo 181, alla fine del comma 6, sono aggiunte le parole: «È istituita la “Giornata nazionale del riciclaggio dei rifiuti” i cui contenuti scopi e finalità saranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
12. 1. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-quater è inserito il seguente:
  8-quater-bis. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
   a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
   b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
   c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
   d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
*12. 2. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Venticelli, Zardini.

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-quater è inserito il seguente:
  8-quater-bis. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
   a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
   b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
   c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;Pag. 252
   d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
*12. 19. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-quater è inserito il seguente:
  8-quater-bis. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
   a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
   b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
   c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
   d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
*12. 30. Cera.

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-quater è inserito il seguente:
  8-quater-bis. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
   a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
   b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
   c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
   d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
*12. 33. Dallai, Mariani, Covello.

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-quinquies è inserito il seguente:
  8-quinquies-bis. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
**12. 3. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Venticelli, Zardini.

Pag. 253

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-quinquies è inserito il seguente:
  8-quinquies-bis. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso I rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
**12. 20. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-quinquies è inserito il seguente:
  8-sexies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative Best Available Techniques (BAT) References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
**12. 18. Piccone, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-quinquies è inserito il seguente:
  8-sexies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative Best Available Techniques (BAT) References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
**12. 29. Cera.

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-quinquies è inserito il seguente:
  8-quinquies-bis. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative Best Available Techniques (BAT) References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
**12. 32. Mariani, Dallai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono escluse dalle procedure semplificate gli impianti di cui all'articolo 214 le attività di trattamento termico e di recupero energetico nonché quelle di cui al punto a) provenienti da raccolta indifferenziata o da frazione indifferenziata proveniente dalla raccolta differenziata.
12. 23. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 254

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:
   «Art. 213-bis(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:
    a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);
    b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;
    c) i rifiuti sono stoccati prima del trattamento per non oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per non oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 );
    d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
12. 34. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis). All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, lettera e), dopo le parole: domestiche sono aggiunte le seguenti: e non domestiche.
12. 35. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis). All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, lettera qq), è aggiunta la seguente:
   compostaggio di prossimità: compostaggio degli scarti organici prodotti da utenze domestiche e non domestiche effettuato in maniera collettiva ed in prossimità del luogo di produzione, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti ovvero, a seguito di apposita convenzione, da parte del comune ove ha sede il compostaggio di prossimità nelle proprie aree verdi.
12. 36. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis). All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:
  1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli Pag. 255impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio ed il compostaggio di prossimità anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di prossimità. Tale riduzione non può essere inferiore al 10 per cento della tariffa, che è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi, le responsabilità, le forme di vigilanza e controllo e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di prossimità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici, i metodi di trattamento e le forme di utilizzo. Le attività di compostaggio di prossimità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 e 216 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.
12. 37. Carrescia, Covello.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 195, comma 2, la lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituita dal seguente:
   e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
12. 38. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera u), è sostituita dalla seguente:
   u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
*12. 4. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Venticelli, Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera u), è sostituita dalla seguente:
   u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
*12. 21. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

Pag. 256

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera u), è sostituita dalla seguente:
   u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
*12. 28. Cera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera u), è sostituita dalla seguente:
   u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
*12. 31. Dallai, Mariani, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato I, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**12. 7. Grimoldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**12. 10. Mariani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente Pag. 2575 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**12. 26. Cera.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**12. 13. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.
**12. 14. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato, fino alla data del 31 dicembre 2016.
**12. 8. Grimoldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.
**12. 25. Cera.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis dei decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.
*12. 9. Grimoldi.

Pag. 258

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis dei decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.
*12. 11. Mariani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis dei decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.
*12. 15. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis dei decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.
*12. 27. Cera.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di conferimento ai centri comunali di raccolta di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 di materiali ancora in buono stato quali mobilio, elettrodomestici, giocattoli per i quali sia sufficiente un semplice controllo visivo per determinare la possibilità di riutilizzo diretto ovvero previa modeste operazioni di pulizia e di riparazione, basterà concordare preventivamente una apposita procedura con la competente Agenzia Regionale per la protezione ambientale per poter automaticamente considerarne cessata la qualifica di rifiuto. In tale fattispecie tali beni potranno essere messi a disposizione di associazioni caritative o del terzo settore che ne garantiscano la eventuale riparazione ed il riutilizzo.
12. 12. Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  All'allegato II, del decreto legislativo n. 75 del 2010, al punto 2, (ammendanti), il numero 5, (ammendante Composto misto) dopo le parole: proveniente da raccolta differenziata sono aggiunte le seguenti parole: ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432;2002.
12. 09. Mariastella Bianchi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:
   a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al Pag. 259medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
12. 01. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-ter.

  Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 («Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»), sopprimere all'allegato 1, sub allegato 1, punto 10.2.2, le parole «con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm)».
12. 02. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-quater.

  Aggiungere dopo il comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, il seguente comma:
  «5. La disposizione di ci cui all'articolo 266, comma 5, non si applica alle attività di raccolta e trasporto di pneumatici fuori uso».
12. 03. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie).

  1. all'articolo 208, comma 11, lettera g), sono aggiunti i seguenti periodi:
  «L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000.
  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni rideterminano l'importo delle garanzie finanziarie per le imprese di cui al periodo precedente».
12. 05. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 240, comma 1, lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rifiuti stoccati», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» Pag. 260sono inserite le seguenti: «qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti».
   b) all'articolo 242 apportare le seguenti modificazioni:
  1. al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute».
  2. al comma 12 dopo le parole «Si coordina con le altre amministrazioni» aggiungere il seguente periodo: «Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti».
  3. al comma 13 dopo le parole «compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica» sono aggiunte le seguenti parole: «entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica».
  4. dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  « 7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria».
*12. 04. Grimoldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 240, comma 1, alla lettera o):
  1) dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rifiuti stoccati»;
  2) dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti».
   b) All'articolo 242:
  1) al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute».
  2) al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti».
  3) al comma 13, dopo le parole «compete alla provincia rilasciare la certificazione Pag. 261di avvenuta bonifica» sono aggiunte le seguenti parole: «entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica».
  4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
  « 7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria».
*12. 07. Cera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. All'articolo 240, comma 1:
   alla lettera o) dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rifiuti stoccati», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti».
  2. All'articolo 242:
   1. al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute».
   3. al comma 12 dopo le parole «Si coordina con le altre amministrazioni» aggiungere il seguente periodo: «Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti».
   4. al comma 13 dopo le parole «compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica» sono aggiunte le seguenti parole: «entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica».
   5. dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  « 7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione Pag. 262e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria.»
*12. 08. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi per la pulizia dei fondali marini).

  1. Al fine di incentivare gli imprenditori ittici alla raccolta, secondo i criteri della raccolta differenziata, e al recupero dei rifiuti che rimangono impigliati nelle reti durante la pesca, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stipula, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, appositi accordi e contratti di programma:
   a) con le imprese ittiche che comunicano, entro il 30 marzo di ogni anno, al Ministero delle Politiche agricole la propria disponibilità a raccogliere i rifiuti che rimangono impigliati nelle proprie reti durante la pesca;
   b) con le imprese, o altri soggetti pubblici o privati, titolari di servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani le quali comunicano, entro il 30 marzo di ogni anno, al Ministero delle Politiche agricole la propria disponibilità a smaltire i rifiuti raccolti dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
   c) con i Comuni nel cui territorio operano o hanno sede i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

  2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
   a) l'erogazione di incentivi, anche di natura fiscale, in favore delle attività imprenditoriali di cui al comma 1, lettere a) e b);

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti».
12. 06. Pastorelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*13. 2. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
  2) la lettera g) è sostituita dalle seguenti:
   g) verifica la funzionalità della corretta operatività dei sistemi autonomi di cui alle lettere a) e c), comma 3, dell'articolo 221, riconosciuti, e qualora accerti che non soddisfano più i presupposti di Pag. 263legge procede alla revoca del provvedimento di riconoscimento:
   g-bis) acquisisce i bilanci del CONAI, dei consorzi di filiera e dei sistemi autonomi, e formula sugli stessi osservazioni e richieste di chiarimenti.
13. 7. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   g) elabora lo standard «open data» da utilizzare per la gestione dei dati riguardanti i rifiuti. Questo standard dovrà rispettare le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni e dovrà essere utilizzato dagli enti pubblici e privati che gestiscono i rifiuti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, si avvale della rete degli osservatori provinciali sui rifiuti.
13. 10. Catalano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4), sostituire le parole da: di una segreteria tecnica fino a: al comma 6 con le seguenti: dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA e del Sistema delle Agenzie regionali.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sostituire la lettera
e) con la seguente:
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. Al fine di incentivare il mercato dei materiali riciclati il Ministero dell'ambiente destina due milioni di euro annui, aggiornati annualmente al tasso di inflazione, mediante contributi di pari importo complessivo, del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e dei Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché di quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, all'erogazione di incentivi in favore delle imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti e dei soggetti economici e pubblici che acquistano tali prodotti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con le modalità di cui all'articolo 2, commi 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    sopprimere il comma 2.
13. 4. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. Il comma 12 dell'articolo 199 (Piani Regionali) del D.Lgs 152/06 è sostituito dai seguenti:
  12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, Pag. 264la pubblicazione annuale sul proprio sito WEB di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
  12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, quindi, viene garantita quantomeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:
   a) la produzione totale e pro-capite dei rifiuti solidi urbani;
   b) la percentuale di raccolta differenziata totale;
   c) le piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;
   d) gli impianti di selezione del multi materiale: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;
   e) gli impianti di trattamento meccanico biologico, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica. Per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;
   f) gli impianti di compostaggio, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;
   g) per ogni ulteriore tipo di impiantistica riguardante il trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica. Per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;
   h) per gli inceneritori ed i coinceneritori: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica, totale input impianto per codice CER;
   i) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata e capacità volumetrica residua disponibile, quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (codice CER).
13. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da «tramite contributi di pari importo complessivo,» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno,».
13. 11. Carrescia, Covello.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.
*13. 3. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.
*13. 5. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

Pag. 265

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.
*13. 8. Cera.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.
*13. 9. Mariani, Dallai.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 9. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, le parole «Ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «se costituito ovvero in ogni Comune»;
    2) al comma 3 dopo le parole «a carico» sono soppresse le parole «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» e sono aggiunte «dei Comuni».
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
  3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del
livello di Rd rispetto alla normativa statale
Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento 30 per cento
10 per cento 40 per cento
15 per cento 50 per cento
20 per cento 60 per cento
25 per cento 70 per cento

  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.
  3-quater. La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale rifiuti definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune secondo le Linee guida definite entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.Pag. 266
  3-quinquies. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.
  3-sexies. L'ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla Regione che stabilisce annualmente il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo.
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 del dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non si applica al Comune che ha ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che ha conseguito nell'anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza anche a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione sulla produzione di rifiuti.
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle Regioni ed affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione sulla produzione di rifiuti previsti dai Piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, per il cofinanziamento degli impianti, per attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
14. 16. Carrescia, Covello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

  1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni»;
   b) il comma 27 è sostituito dal seguente: «Il tributo è dovuto alle regioni che affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.»;
   c) il comma 29 è sostituito dal seguente: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, Pag. 267nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

  2. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, le parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis » sono soppresse e le parole: «ambito territoriale ottimale» sono sostituite dalle seguenti: «comune ancorché organizzato in ambito territoriale ottimale»;
    2) le lettere a), b), c) sono sostituite con:
   a) almeno il 45 per cento entro il 31 dicembre 2015;
   b) almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2016.

   b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Nei comuni che, entro l'entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 10 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni»;
   d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Nei comuni che prima del 31 dicembre del 2016, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, conseguono almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 50 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni»;
  3-ter. Nei comuni che dopo il 31 dicembre del 2016, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, conseguono almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 70 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni»;
  3-quater. Nei comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo si applica un'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, determinata, in percentuale rispetto all'ammontare dello stesso tributo dovuto ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni.
   a) nella misura del 30 per cento per chi non raggiunge l'obiettivo del 45 per cento;
   b) nella misura del 15 per cento per chi raggiunge una raccolta differenziata compresa tra il 45 per cento ed il 65 per cento alla scadenza del secondo termine annuale di adempimento.

  3-quinquies. L'addizionale di cui al comma 3-quater è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli incentivi per Pag. 268l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-quater e 206-quinquies, con propria deliberazione annuale.
14. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, in ogni Comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
   a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
   b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
   c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012;
   d) almeno il settantacinque per cento entro il 31 dicembre 2016;
   e) almeno l'ottantacinque per cento entro il 31 dicembre 2020;
   f) almeno il novantacinque per cento entro il 31 dicembre 2025;

  2. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
   a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
   b) la destinazione divisa per modalità di gestione della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
   c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

  3. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
  4. Nel caso in cui il Comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del quaranta per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica e a quello dovuto per l'incenerimento e/o coincenerimento dei rifiuti a carico del Comune, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  5. L'addizionale di cui al comma 4 viene versata alle Regioni, che la impiegano per incentivare gli acquisti di prodotti e materiali derivanti dalla filiera del riciclaggio, di cui al PAN GPP.Pag. 269
  6. Le Regioni non possono erogare contributi premiali ai Comuni che non abbiano raggiunto i parametri di raccolta differenziata così come stabiliti dalla decreto legislativo 152/2006. Nel caso fossero stati erogati contributi a Comuni che non abbiano raggiunto i parametri previsti dalla normativa vigente, i Comuni dovranno restituire alla Regione quanto indebitamente percepito, con eccezione nel caso che tale contributo sia stato utilizzato per il raggiungimento dei parametri indicati nel decreto legislativo 152/2006.
  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
  8. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 7 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  9. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.
14. 11. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2, 3, 4.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
d), capoverso 3-bis, sostituire le lettere a), b), c), d), e) con le seguenti:
   a) nella misura del 20 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 10 per cento alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera c);
   b) nella misura del 30 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera c);
   c) nella misura del 40 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 20 per cento alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera c).
14. 13. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis e dopo le parole: o Comune aggiungere le seguenti: ove l'ATO non sia costituito;
14. 2. Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14. 3. Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   g) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per il Comune che consegua l'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata anche in anticipo rispetto ai tempi indicati, il tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, Pag. 270n. 549, è dovuto nella misura del venti per cento dell'ammontare dello stesso determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo.
14. 4. Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo le parole: Nei comuni inserire le seguenti: e negli ambiti territoriali ottimali (ATO).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei comuni inserire le seguenti: e negli ambiti territoriali ottimali (ATO).
14. 6. Arlotti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
  3-ter. L'addizionale al tributo è dovuto alle regioni, che la destinano al finanziamento di interventi per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.
14. 5. Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
  Nei comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo si applica un'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, determinata in percentuale rispetto all'ammontare dello stesso tributo dovuto ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni. Tale determinazione, secondo un criterio di premialità che avvantaggi i comportamenti virtuosi, è attribuita alle Regioni, sia in ordine ai traguardi temporali, fissati comunque nel rispetto di quelli nazionali, sia in ordine ai criteri oggettivi di imputazione dell'ecotassa ai fini delle penalità e dei premi, secondo un rapporto di produzione pro-capite del comune rispetto alla massa complessiva dei rifiuti conferiti in discarica».
14. 23. Zanin, Tentori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, dopo la lettera e). aggiungere la seguente:
   e-bis)
nella misura del 40 per conto, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento o non superiore al 20 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento.
   e-ter) nella misura del 50 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 20 per cento alle scadenze annuali di adempimento.
14. 14. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  Allo scopo di rendere meno competitivo lo smaltimento in discarica, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e elevato al valore inderogabile di euro 0,04 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti. Le maggiori entrate derivanti dalla riscossione di questo tributo sono destinate a finanziare appositi tondi costituiti dalle regioni per incentivare il riciclaggio di rifiuti nel territorio nazionale, secondo le modalità individuate dalle medesime.
14. 15. Zaratti, Pellegrino.

Pag. 271

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, le parole: «A tale fine, la regione» sono sostituite con le seguenti: «il Comune».
14. 1. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente «il programma previsto dal comma precedente comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;
   b) al comma 6, la parola «gestione» è sostituita da «attività» e sono soppresse le parole «il programma specifico».
14. 22. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6 dopo la parola «programma» è aggiunta la parola «pluriennale» e le parole «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite con le seguenti «entro il 30 settembre di ogni anno»;
   b) al comma 7 le parole «Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite con le seguenti «Il programma previsto dal comma 6 comprende" e sono soppresse le parole da «che» fino a «all'articolo 225»;
   c) al comma 8, la parola «gestione» è sostituita da «attività» e sono soppresse le parole «il programma specifico».
14. 21. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, è aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in premessa le seguenti parole:
  «Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni, L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese».
14. 20. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito con il seguente «Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi»;Pag. 272
   b) al comma 2 dopo la parola «inoltre» sono aggiunte le parole «e pone a carico dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a), b) e c)»;
   c) al comma 2, lettera b), la parola «intermedi» è sostituita con le parole «percentuali annuali»;
   d) il comma 3 è sostituito con il seguente «il programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;
   e) il comma 4 è sostituito con il seguente «Entro il 30 giugno di ogni anno il Conai è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente».
14. 24. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è aggiunto:
  «11. I crediti del Conai riguardanti il versamento del contributo ambientale Conai hanno privilegio generale sui mobili con lo stesso grado dei crediti di cui all'articolo 2778, comma 1, n. 7), del codice civile».
14. 19. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo e il secondo periodo sono così sostituiti:
  «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi e anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui sopra direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi entro il 30 ottobre di ciascun anno elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».
14. 18. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1. L'Ente che certifica i dati della raccolta differenziata provvede negli stessi termini anche alla verifica dei dati dei soggetti convenzionati».
14. 17. Carrescia, Covello.

Pag. 273

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

Art. 219-bis.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

  1. Al fine di promuovere la restituzione e la riutilizzazione degli imballaggi destinati all'uso alimentare, è istituito il sistema del «vuoto a rendere», che coinvolge i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi.
  2. Il sistema del «vuoto a rendere» si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare:
   a) le bottiglie e i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
   b) le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
   c) le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.

  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può prevedere l'applicazione del sistema del «vuoto a rendere» anche ad altre tipologie di imballaggi, disciplinando le eventuali procedure e modalità.
  4. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare, individuati ai sensi dell'articolo 2, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata «filiera» costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.
  5. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.
  6. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.
  7. I produttori degli imballaggi riutilizzabili di cui al comma 1 dell'articolo 2 destinano alla filiera almeno il 20 per cento degli imballaggi da essi immessi al consumo.
  8. Gli aderenti alla filiera che acquistano imballaggi da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore.
  9. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi dei comma 5.
  10. L'importo della cauzione di cui al comma 5, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da Pag. 274versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono fissati nel contratto istitutivo della filiera
  11. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.
  12. Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del «vuoto a rendere» usufruiscono di una riduzione nella tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni in base ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  13. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di adesione alla filiera.
14. 12. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di rendere meno competitivo lo smaltimento in discarica, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è elevato al valore inderogabile di euro 0,04 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti. Le maggiori entrate derivanti dalla riscossione di questo tributo sono destinate a finanziare appositi fondi costituiti dalle regioni per incentivare il riciclaggio di rifiuti nel territorio nazionale, secondo le modalità individuate dalle medesime.
14. 7. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 222 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, sono soppressi il secondo e il terzo periodo, dalle parole «qualora il» alle parole «di aggiudicazione.».
14. 8. Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Criteri di conteggio dei rifiuti).

  1. Dopo l'articolo 179 del D.Lgs. 152/2006 è inserito il seguente:

Art. 179-bis.
(Criteri di conteggio dei rifiuti).

  1. Entro il 31 Dicembre 2015 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito Decreto, fissa i criteri per il conteggio dei rifiuti urbani e di quelli speciali.
  2. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 non sono autorizzati nuovi impianti di smaltimento o di trattamento termico dei rifiuti.
14. 02. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).

  1. Dopo l'articolo 179-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 è inserito il seguente:

Art. 179-ter.
(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, in ogni Comune devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di riduzione in peso della produzione dei rifiuti solidi Pag. 275urbani, considerando come dato di partenza I dati relativi all'anno 2012:
   a) almeno il dieci per cento entro il 31 dicembre 2015;
   b) almeno il venti per cento entro il 31 dicembre 2018;
   c) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2025;
   d) almeno il cinquantacinque per cento entro il 31 dicembre 2035;
   e) almeno il settanta per cento entro il 31 dicembre 2050.

  2. Per quanto concerne gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti speciali si fa riferimento a quanto stabilito dal piano di prevenzione di cui all'articolo 180.
  Dal raggiungimento dei suddetti obiettivi sono esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1 lettera b), in quanto tale comma prevede obiettivi maggiori.
  3. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
   a) le modalità e le misure attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui al comma 1. Le predette modalità non possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
   b) la percentuale di riduzione dei rifiuti urbani che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

  4. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo 1, del presente decreto nonchè stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
  5. Il Sindaco è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, l'eventuale danno erariale dovuto al maggior costo sostenuto dalla comunità per la gestione dei rifiuti prodotti in eccesso rispetto agli obiettivi, il Sindaco dovrà rivalersi sul gestore del servizio, accertatane preventivamente l'inadempienza rispetto al contratto di servizio.
  6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riduzione.
14. 03. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Obiettivi di riciclaggio).

  1. Dopo l'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 è inserito il seguente:

Art. 181-ter.
(Obiettivi di riciclaggio).

  1. Sono stabiliti i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti, conformemente a Pag. 276quanto stabilito dall'articolo 11 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE:
   a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
   b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
   c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno al 70 per cento in termini di peso;
   d) entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno all'85 per cento in termini di peso;
   e) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno all'85 per cento in termini di peso;
   f) entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 95 per cento in termini di peso.
14. 04. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali stipula appositi accordi con il settore della grande distribuzione affinché si dotino, entro l'arco massimo di tre anni, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto da utilizzare nella medesima catena distributiva.
14. 05. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è apportata la seguenti modificazione:
   a) Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) la promozione dell'impiego da parte dei soggetti economici della grande e media distribuzione, delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, di operatori turistici, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, Pag. 277lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto, nel caso di soggetti privati, da utilizzare in una delle aziende che hanno investito su tali macchinari e che di queste si servono per promuoversi.
14. 07. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   i) i mozziconi dei prodotti da fumo.

  2. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di prodotti da fumo.
  3. In base al principio di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i produttori di prodotti da fumo sono responsabili del corretto smaltimento dei mozziconi di cui al presente articolo.
  4. Gli utilizzatori di prodotti da fumo sono tenuti a gettare tali prodotti, una volta consumati, presso i punti di raccolta presenti sul territorio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 12. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2015, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.
  5. E istituito il Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
   a) assicurare la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e organizzare lo stoccaggio;
   b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento;
   c) promuovere Io svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento;
   d) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione dei mozziconi dei prodotti da fumo in particolare per quanto concerne; gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo; l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata; sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;

  6. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, partecipano:
   a) le imprese che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo;
   b) le associazioni dei consumatori e le associazioni di tutela ambientale più rappresentative sul territorio nazionale;
   c) i fabbricanti e commercializzatori di prodotti da fumo.

  7. Il consorzio è retto da uno statuto adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico adottato conformemente ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e libera concorrenza nelle attività di settore da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2014. Pag. 278
  8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere maggioritario rispetto a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori e delle associazioni di tutela. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  9. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita dei prodotti da fumo da applicarsi da parte di tutti i produttori e importatori che immettono tali prodotti nel mercato italiano. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.
  10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo economico, sono determinati; il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo.
  11. Il Consorzio può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare tale accordo stabilisce:
   a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti da prodotti da filmo da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo;
   b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; le modalità di raccolta dei rifiuti derivanti da prodotti da fumo in relazione alle esigenze delle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento.
  L'accordo di programma di cui al presente comma è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

  12. Entro il 31 dicembre 2015 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
  13. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
  14. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.
14. 08. Pastorelli, Catalano, Di Lello, Furnari, Labriola, Zaccagnini, Nesi, Tacconi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

Pag. 279

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 6 dopo la parola: programma inserire la parola: pluriennale e sostituire le parole: che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225 con le parole: entro il 30 settembre di ogni anno.
   al comma 7 sostituire le parole: Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi con le parole: Il programma previsto dal comma 6 comprende e cancellare le parole da: che fino a: all'articolo 225;
   al comma 8, la parola: gestione è sostituita da: attività e sono cancellate le parole: il programma specifico.

  All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
   il comma 5 è sostituito dal seguente: Il programma previsto dal comma precedente comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo.
   al comma 6, la parola: gestione è sostituita da: attività e sono cancellate le parole: il programma specifico.

  All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   sostituire il comma 1 con il seguente: Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:
   al comma 2 dopo la parola: inoltre aggiungere le parole: e pone a carico dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a), b) e c);
   al comma 2, lettera b) sostituire la parola: intermedi con le parole: percentuali annuali.
   sostituire il comma 3 con il seguente: Il programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo.
   sostituire il comma 4 con il seguente: Entro il 30 giugno di ogni anno il Conai è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.
14. 010. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo e il secondo periodo sono così sostituiti. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, Pag. 280degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi e anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui sopra direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi entro il 30 ottobre di ciascun anno elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione
14. 011. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
14. 012. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 206-bis, comma 6, le parole da: tramite contributi di pari importo complessivo sono sostituite dalle seguenti: sulla base del valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno.
14. 013. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: comma 11, in sostituzione di quello soppresso dall'articolo 2, comma 30-quinquies, lettera h), del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
  11. I crediti del Conai riguardanti il versamento del contributo ambientale Conai hanno privilegio generale sui mobili Pag. 281con lo stesso grado dei crediti indicati nell'articolo 2778, comma 1, n. 7), del codice civile.
14. 09. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
*15. 1. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sopprimerlo.
*15. 2. Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*15. 3. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale con le seguenti: costituiscono un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale Consorzio con le seguenti: i produttori e gli utilizzatori.
15. 4. Mariastella Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono aggiunte le seguenti: «nonché rifiuti originati da imballaggi compostabili con certificazione UNI EN 13432: 2002»;
   alla lettera ee), dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente parola: «esclusivamente».
15. 5. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Adempimenti CONAI).

  1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:
  11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

  2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
  3. All'articolo 261, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «da 10.000 a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 a 6.000 euro»;
   b) le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse;
   c) al comma 2, le parole: «da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro» sono sostituite dalle seguenti; «da millecinquecento euro a quattromilaseicentocinquanta euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede, a Pag. 282partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla Tabella A della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.
15. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici).

  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente: 1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'Ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.
  2. Al comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e) dopo le parole: «domestiche» sono aggiunte le seguenti: «e non domestiche»;
   b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
15. 02. Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi Pag. 283e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.
  Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.
  Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 è sostituito dal seguente:
  1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
15. 03. Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il produttore è libero di aderire ad un sistema collettivo diverso da quello prescelto, nel rispetto del principio di libera concorrenza»;
   b) al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: «I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità»;
   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di Vigilanza e contrito una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e deve prestare una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25;
   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale;
   e) al comma 9, in fine, sono aggiunte le parole: «Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di Vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.»;
   f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  11. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori Pag. 284che lo costituiscono, almeno superiore al due per cento, in almeno un raggruppamento.
  12. I sistemi collettivi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma precedente, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma precedente, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.
16. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/ CE e 2006/66/CE con le seguenti: 2012/19/UE e 2011/65/UE.
16. 3. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 sono apportate le seguente modifiche: All'articolo 9, comma 3, ultimo periodo e all'articolo 10, comma 10: sostituire le parole: «certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit» con le parole: «certificazioni ISO 9001 e 14001, o EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit».
16. 1. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 2006/66/CE, aggiungere le seguenti: 2012/19/UE.
16. 4. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, con le seguenti: dagli oneri derivanti dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
16. 5. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali).

  All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, introdurre il seguente comma 7: Le garanzie finanziarie di cui al comma 5 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento Europeo EMAS (REG 2009/1221/CE), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni EN ISO 14001:2004 emessa da un organismo accreditato.
16. 01. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Pag. 285

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. L'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:
  «Art. 191. – (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi). – 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
  2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini, fatte salve ulteriori iniziative di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
  4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
  5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'unione europea».
17. 6. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: « un congruo termine» con le seguenti: «, 60 giorni»;
   b) al comma 4, sostituire le parole: «18 mesi» sono sostituite con le seguenti: «12 mesi».
17. 1. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 286

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:
   al comma 2 sostituire le parole: «un congruo termine» con le seguenti: «60 giorni».
17. 2 Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:
   al comma 4 sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «12 mesi».
17. 3 Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'Unione europea» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Giunta regionale e laddove tale ordinanza dovesse prevedere una spesa di oltre 50.000 euro anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».
17. 4 Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e il secondo periodo è sostituito dai seguenti fino alla fine del comma.
17. 5 Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera c), le parole: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato».
17. 7 Carrescia, Covello.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

  1. L'articolo 233 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:
  «Art. 233. – (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti). – 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera possono costituire un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
  2. Il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato Pag. 287senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di sostenibilità ambientale, accessibilità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
   a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
   a-bis) assicurano la gestione degli oli e grassi vegetali animali nel rispetto della gerarchia di prevenzione ed eventuale trattamento dei rifiuti fissata direttiva 2008/89/CE;
   b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
   c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, ambientalmente, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

  4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
  5. Possono partecipare ai consorzi:
   a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
   b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
   c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
   d) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

  6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
  7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
  8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, Pag. 288stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
  9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
  10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite:
   a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;
   b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
   c) dalle quote consortili;
   d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.

  11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
  12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
  13. Chiunque in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
  14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
  15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, Pag. 289entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività».
18. 3. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
   a) al comma 1 le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio», sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli operatori della filiera aderiscono al Consorzio»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le associazioni di categoria:
   a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
   b) le imprese che riciclano o recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;
   c) le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
   d) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)»;
   c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «operatori» sono aggiunte le parole: «di cui al comma 5».
18. 4. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)»;
   c)
al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «operatori» sono aggiunte le parole: «di cui al comma 5».

  Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi;
  2. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento del grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:
   a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;
   b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/%
   c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;
   d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in Pag. 290vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione, il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
  4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
   a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
   b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
   d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
   e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

  5. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.
18. 2. Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)»;
   c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «operatori» sono aggiunte le parole: «di cui al comma 5».
18. 6. Carrescia, Covello.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: Partecipano con le seguenti: Possono partecipare.
18. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: operatori aggiungere le seguenti: di cui al comma 5.
18. 1. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Per assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti e garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura dei contributo di cui all'articolo 233, comma 10 è determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela Pag. 291del territorio e del mare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nei mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
  4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
   a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
   b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
   d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
   e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

  5. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede al sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.
18. 7. Carrescia, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:
  «10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo; la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:
   a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0.0058/Kg;
   b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;Pag. 292
   c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0.00023/Kg.

  10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura “contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”, anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
  10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
   a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
   b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
   d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
   e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-bis resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».
18. 5. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'Allegato X parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  Nell'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte le seguenti parole: «oli e i grassi di origine animale».
18. 01. Carrescia, Covello.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
*19. 24. Carrescia, Covello.

  Sopprimerlo.
*19. 16. Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*19. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 293

  Sopprimerlo.
*19. 8. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Sopprimerlo.
*19. 3. Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Disposizioni per la pianificazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di recupero di rifiuti).

  All'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «da realizzare» sono soppresse.
19. 20. Cera.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

  1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 199-bis.
(Rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

  1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, da emanarsi entro quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati sul territorio nazionale:
   a) impianti attualmente esistenti:
    di smaltimento dei rifiuti;
    di recupero dei rifiuti urbani non differenziati;
   con il dettaglio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli derivanti dal loro trattamento;
   b) impianti di cui al punto a) non ancora realizzati ma:
    approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e di ambito;
    oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica;
    per i quali le procedure di aggiudicazione siano già state avviate.

  Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno residuo di tali impianti per ciascun ambito territoriale ottimale, nonché quello complessivo nazionale, al fine di determinare la rete integrata ed adeguata di cui all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. La rete è concepita in modo tale da garantire che ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 e nel rispetto dell'articolo 199 comma 3 lettera g) del decreto legislativo 3 canile 2006, n. 152, rispetti e mantenga la massima autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché la massima autonomia nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.
  2. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*19. 2. Grimoldi.

Pag. 294

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

  1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 199-bis.
(Rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

  1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, da emanarsi entro quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati sul territorio nazionale:
   a) impianti attualmente esistenti:
    di smaltimento dei rifiuti;
    di recupero dei rifiuti urbani non differenziati;
   con il dettaglio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli derivanti dal loro trattamento;
   b) impianti di cui al punto a) non ancora realizzati ma:
    approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e di ambito;
    oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica;
    per i quali le procedure di aggiudicazione siano già state avviate.

  Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno residuo di tali impianti per ciascun ambito territoriale ottimale, nonché quello complessivo nazionale, al fine di determinare la rete integrata ed adeguata di cui all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. La rete è concepita in modo tale da garantire che ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 e nel rispetto dell'articolo 199 comma 3 lettera g) del decreto legislativo 3 canile 2006, n. 152, rispetti e mantenga la massima autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché la massima autonomia nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.
  2. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*19. 7. Mariani, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Sostituirlo con il seguente;

  1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

  «Art. 199-bis. – (Rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti). – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, Pag. 295n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del presente decreto, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati attualmente esistenti nel territorio nazionale; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 19 novembre 2008.
  2. Fino al 2020 non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di questo articolo sono nulli. Tale divieto vale solo per i nuovi impianti, per i quali cioè non sia stata ancora presenta alcuna istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 199-ter. – (Tributo speciale per l'incenerimento di rifiuti extraregionali). – 1. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione dell'impianto.
  2. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa di incenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione.
  3. È stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento.
  4. L'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti. In caso di mancata determinarne dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti provenienti da altre regioni ed inceneriti.
  5. Il tributo speciale per l'incenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-quater e 206-quinquies, con propria deliberazione annuale.
  6. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'inceneritore entro il mese successivo alla sentenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di incenerimento. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'inceneritore una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicato l'inceneritore. Con legge della regione sono Pag. 296stabilite le modalità di versamento dei tributo e di presentazione della dichiarazione.
  7. L'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione».
19. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

  Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 sono inseriti i seguenti:

«Art. 199-bis.
(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento e di coincenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
  2. Fino al 2020 non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di questo articolo sono nulli. Tale divieto vale solo per i nuovi impianti, per i quali cioè non sia stata ancora presenta alcuna istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

«Art. 199-ter.
(Tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali).

  1. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione degli impianti.
  2. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio di incenerimento o di coincenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione.
  3. È stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalia data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento o coincenerimento.
  4. L'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti o coinceneriti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, Pag. 297dei rifiuti provenienti da altre regioni ed avviati ad incenerimento o coincenerimento.
  5. Il tributo speciale per rincenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli Incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-quater e 206-quinquies, con propria deliberazione annuale.
  6. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'impianto di incenerimento o di coincenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio e’ ubicato rimpianto dove vengono Inceneriti o coinceneriti i rifiuti. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione.
  7. L'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione.
19. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento, coincenerimento e di rifiuti).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del piano nazionale di prevenzione di cui all'articolo 180, degli ultimi dati disponibili sulla produzione e gestione dei rifiuti, dei criteri di conteggio dei rifiuti fissati con decreto di cui all'articolo 179-bis, comma 1, dei Piani regionali di cui all'articolo 199, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani e speciali non diversamente recuperabili, e l'eventuale fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.
  2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 182, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, anche se con recupero energetico, né di ampliamento di impianti esistenti, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di tale divieto sono nulli.
  3. Dal 1o gennaio 2015 è proibito procedere all'utilizzo di ceneri derivanti da impianti di incenerimento e centrali elettriche a carbone nei cementifici. Gli scarti di produzione degli inceneritori ed affini, nonché delle centrali elettriche a carbone dovranno essere smaltiti come rifiuti pericolosi secondo le normative vigenti in materia.
19. 14. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 199-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
19. 4. Grimoldi.

Pag. 298

  Al comma 1, capoverso Art. 199-bis, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti, di riciclo e recupero di materie prime.

  Conseguentemente, dopo le parole: sono individuati aggiungere le seguenti: e censiti.

  Conseguentemente, dopo le parole: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati aggiungere le seguenti: nonché di riciclo e recupero di rifiuti urbani differenziati e indifferenziati.
19. 23. Catalano.

  Al comma 1, capoverso Art. 199-bis,
comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel territorio nazionale con le seguenti: «nel territorio di ciascuna regione.
19. 5. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 199-bis, sostituire le parole: rifiuti urbani indifferenziati con le seguenti: secco indifferenziato trattato.
19. 21. Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 199-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fabbisogno nazionale residuo con le seguenti: fabbisogno regionale residuo.
19. 6. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 199-bis, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
19. 15. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 199-bis, infine le seguenti parole: anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.
19. 1. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 1, capoverso Art. 199-bis, Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.
19. 9. Piccone, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.
*19. 10. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.
*19. 18. Cera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.
*19. 19. Dallai, Mariani, Covello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di non pregiudicare le iniziative pianificatorie già previste Pag. 299a livello regionale, le regioni che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno raggiunto l'autosufficienza, non sono tenute a dotarsi di nuovi impianti di incenerimento di rifiuti urbani se non già espressamente previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
19. 17. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 199-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Tale decreto ministeriale definisce, d'intesa con le regioni, modalità e limiti quantitativi di incenerimento, tenendo conto delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali di raccolta differenziata e di recupero della materia.
19. 22. Zanin, Tentori.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimerlo.
*20. 1. Carrescia, Covello.

  Sopprimerlo.
*20. 2. Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: tale fino a: distinto.
20. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
*21. 4. Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*21. 1. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento» sono sostituite con: «I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi e la stabilizzazione dei quella organica affinché il materiale conferito non abbia un valore dell'indice di Respirazione Dinamico (Metodo UNI/Ts 11184) maggiore di 1.000 mg02 kgSV-1h-1».
21. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 13 Gennaio 2003 n. 36, è aggiunta la lettera q): rifiuti urbani tal quali, anche se trattati mediante tritovagliatura.
21. 3. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, dopo le parole «normativa vigente», è aggiunto il seguente periodo:
  «È ammesso lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da Comuni nel quali è stato raggiunto nell'anno solare precedente l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quello di cui all'articolo 5, comma 1 relativo ai rifiuti urbani biodegradabili a condizione che essi, per l'efficacia delle Pag. 300azioni di raccolta differenziata attivate, non provochino ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana maggiori di quelli derivanti dal rifiuto trattato secondo le forme previste dall'articolo 5 comma 2. A tal fine è considerato trattato il rifiuto non organico e non recuperabile o riciclabile, residuale alla raccolta differenziata, il cui indice respirometrico rientra nei limiti degli articoli 5 e 7. Con decreto dei Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di verifica e la periodicità dei controlli sul rispetto delle suddette condizioni».
21. 5. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005).

  Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole: «che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità» e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1.
21. 01. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, le parole «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   b) al comma 3-bis, le parole «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole «non si applicano», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.

Art. 21-ter.
(Adempimenti CONAI).

  1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:
  11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

  2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.Pag. 301
  3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse.
21. 020. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 3, le parole «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   al comma 3-bis:
    le parole «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
    dopo le parole «non si applicano», sono aggiunte le seguenti: «Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 8 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.
21. 018. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sanzioni per l'abbandono di mozziconi e gomme da masticare).

  1. All'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
  1-bis. Chiunque abbandona nel suolo, nelle acque, all'interno di edifici pubblici o aperti al pubblico e su veicoli di trasporto pubblico mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 a 400 euro.
21. 04. Catalano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica).

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è sostituito dal seguente:
  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale digestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
   a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;Pag. 302
   b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
   c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante;
   d) entro 18 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 40 kg/anno per abitante;
   e) entro 22 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 10 kg/anno per abitante;
   f) dal 1o gennaio 2025 non sarà più consentito lo smaltimento di rifiuti biodegradabili in discarica.

  2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.
  3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.
  4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.
21. 013. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rifiuti ammessi in discarica).

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Rifiuti ammessi in discarica).

  1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:
   a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
   b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
  2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inetti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
  3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
   a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;
   b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.

  4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
  5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'ISPRA e il catasto dei rifiuti.
21. 014. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 303

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Procedure di ammissione).

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Procedure di ammissione).

  1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.
  2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto e conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.
  3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:
   a) controllare la presenza e la conformità di tutta la documentazione relativa ai rifiuti in ingresso prevista dalla norma vigente;
   b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulano di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1o aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;
   c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima, durante e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nella documentazione accompagnatoria. Lo scarico dei rifiuti non può mai avvenire direttamente nella massa dei rifiuti presente in discarica, né nelle adiacenze di essa, ma deve passare attraverso un ulteriore processo di selezione, utilizzando tutte le migliori tecnologie disponibili, finalizzato al recupero di materia, alla prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente e allo studio della frazione residua. Il carico deve essere esaminato durante la selezione, e ove non rispondesse a quanto indicato nel formulano deve essere preparato per la restituzione al mittente, che pagherà per le maggiori spese;
   d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
   e) sottoscrivere le copie del formulano di identificazione dei rifiuti trasportati;
   f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente Pag. 304competente per un periodo non inferiore a due mesi;
   g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
21. 015. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica dell'articolo 187 e dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente:
  2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita al sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

  2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è sostituito dal seguente:
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
21. 016. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Venticelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di digestato).

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dopo le parole «a fini agronomici» sono aggiunte le seguenti: «o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti.

  Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica.
  2. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 132. sono aggiunte, in fine, le seguenti Pag. 305parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis.
  3. All'articolo 52 comma 2-bis della legge 7 agosto 2012 n. 134 dopo la parola: «agroindustria» sono inserite le seguenti: «o dei sottoprodotti di origine animale di cui alla lettera e) sottoparagrafo ii) del Regolamento CE n. 1069 del 2009.
21. 019. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Registri di carico e scarico).

  1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
21. 021. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI)).

  1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge di stabilità 2014, approvata con la legge 27 dicembre 2013 n. 147:
   a) al comma 641, dopo le parole «detenute o occupate in via esclusiva» sono aggiunte le seguenti: «Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma;
   b) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero»;
   c) al comma 658 dopo le parole «riferibile alle utenze domestiche» sono aggiunte le seguenti: «e non domestiche»;
   d) il comma 667 è sostituito dal seguente:
  667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) il costo fisso del servizio digestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza Pag. 306(costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscono i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
   e) il comma 668 è sostituito dal seguente:
  668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013.
21. 022. Grimoldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali).

  1. Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:
  8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli Pag. 307aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate digestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
21. 023. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Durata autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e durata iscrizione all'albo gestori ambientali – Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 208 comma 12 (autorizzazione impianti) e articolo 212 (Albo Gestori) comma 6).

  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere un nuovo comma
  12-bis. La durata delle autorizzazioni di cui al precedente comma 12 è estesa a 12 anni per le aziende certificate ISO 14001:2004 da ente accreditato e a 15 anni se registrate ai EMAS (REG. 2009/1221/CE) (Regolamento 1221/2009).

  2. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere un nuovo comma:
  6-bis. L'iscrizione di cui al comma precedente deve essere rinnovata ogni 7 anni per le aziende certificate secondo lo standard ISO 14001:2004 da parte di un ente accreditato e ogni 10 anni per le aziende registrate ai sensi del Regolamento EMAS (REG. 2009/1221/CE).
21. 024. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

  1. All'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulano di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulano di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio.Pag. 308
  2. L'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
21. 08. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Definizione di digestato da matrici agricole).

  1. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
   v-bis) digestato da matrici agricole: il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento, coltivazioni energetiche dedicate, sottoprodotti di origine animale così come definiti dal Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/Ce, residui di origine vegetale, residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria e conferiti come sottoprodotti; matrici che possono essere utilizzate da sole o miscelate tra loro.

Art. 21-ter.
(Disposizioni in materia di utilizzo agronomico di sottoprodotti di origine agricola).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il digestato da matrici agricole di cui alla lettera v-bis) dell'articolo 74, è considerato sottoprodotto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012, introdotto dalla legge 134/12, ed affini dell'utilizzazione agronomica è equiparato agli effluenti zootecnici.

Art. 21-quater.
(Disposizioni in materia di utilizzo sottoprodotti in impianti di biogas).

  1. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis.
21. 05. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   f-bis) i mozziconi dei prodotti da fumo.

Art. 21-ter.
(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi).

  1. In ogni ambito territoriale è assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2014, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.
  2. I raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1 sono realizzati Pag. 309con caratteristiche fisiche e merceologiche che garantiscono un conferimento dei mozziconi al loro interno in condizioni di sicurezza e sono resi riconoscibili attraverso un'apposita colorazione bianca e arancione. La posizione dei punti di raccolta, dovrà essere pubblicizzata sul sito internet del Ministero dell'Ambiente. La gestione dei dati dovrà rispettare le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I prodotti ricavati dal recupero della materia prima dei mozziconi dei prodotti da fumo, di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da considerarsi prodotti derivanti da materiali post consumo e possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 206-ter, articolo 206-quater e articolo 206-quinquies. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inoltre, è istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1.
  5. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo, a decorrere dal 1o gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
  6. Concorrono altresì alla dotazione del Fondo di cui al comma 5, in misura ulteriore al previsto, gli introiti derivanti dalla sanzioni di cui all'articolo 21-sexies.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21-quater.
(Obiettivi della raccolta differenziata dei mozziconi).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo nel territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. In base a tali verifiche, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

Art. 21-quinquies.
(Informazioni agli utilizzatori finali e obblighi per i produttori di prodotti da fumo).

  1. Entro il primo aprile 2015 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse nel mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
  2. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali su:
   a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salate umana derivanti dalle sostanze Pag. 310chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo;
   b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata;
   c) i sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;
   d) il significato del simbolo di cui al comma 1.

  3. I rivenditori dei prodotti da fumo espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. L'avviso informa, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

Art. 21-sexies.
(Sanzioni per l'abbandono di mozziconi e gomme da masticare).

  1. All'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
  1-bis. Chiunque abbandona nel suolo, nelle acque, all'interno di edifici pubblici o aperti al pubblico e su veicoli di trasporto pubblico mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 a 400 euro.
21. 011. Catalano.

ART. 22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Norme in materia di Autorità di bacino).

  1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
   z-bis) autorità di bacino distrettuale o autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
   z-ter) piano di bacino distrettuale o piano di bacino: il piano di distretto.

  2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  Art. 63 – (Autorità di bacino distrettuale). – 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Le Autorità di bacino nazionali previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dall'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.
  2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza Istituzionale Permanente, il Segretario Generale, la Conferenza Operativa e il Collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni del comma 3-bis del successivo articolo 119. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili Pag. 311a legislazione vigente nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le datazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, tenuto conto altresì delle tabelle di equiparazione, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino sono adottati in sede di Conferenza Istituzionale Permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Segretario Generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza Istituzionale Permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti o i Sottosegretari dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile o un suo delegato e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Per le Autorità relative ai distretti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere f) e g), la conferenza istituzionale è integrata con quattro rappresentanti della Regione e tre rappresentanti degli Enti Locali. La Conferenza Istituzionale Permanente delibero a maggioranza dei presenti. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
  5. La Conferenza Istituzionale Permanente:
   a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
   b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini e/o sub-distretti;
   c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni;
   d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
   e) adotta gli stralci del Piano di bacino;Pag. 312
   f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffido l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione interessata, che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
   g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

  6. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Segretario Generale, la cui carica ha durata quinquennale:
   a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
   b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza Istituzionale Permanente, cui formula proposte;
   c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
   d) cura l'attuazione delle direttive della Conferenza Operativa;
   e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
   f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione sul sito dell'Autorità.

  8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza Istituzionale Permanente; è convocata dal Segretario Generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla Conferenza Istituzionale Permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettera b).
  9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
   a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il Piano di gestione ex articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione Pag. 313del rischio alluvioni ex articolo 7 direttiva 2007/60/CE nonché i programmi di intervento;
   b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

  10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

  3. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  Art. 64. – (Distretti idro grafici). – 1. L'intero territorio nazionale, vi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
   a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   b) distretto idrografico del Fiume Po’, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Po’, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   a) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;Pag. 314
   d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesirio e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) Flora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 153;
   f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

  4. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il progetto di Piano di bacino è sottoposto, prima della sua adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili attinenti alla tutela dell'interesse culturale e paesaggistico.

Pag. 315

  5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le Regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere e caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

  5-bis. All'articolo 119, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
  3-bis. Le entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al precedente comma 1, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, sono destinate al finanziamento delle misure previste al precedente articolo 116, e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto legislativo.
  3-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al successivo articolo 154, comma 3, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni di cui al precedente comma.

  6. L'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 117 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:
  1. Per ciascun distretto idrografico l'Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni competenti, elabora il Piano di Gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 ...(omissis)...

  7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  8. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  9. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e il rispetto delle scadenze previste dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono, nei limiti delle risorse loro attribuite, Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 54 comma 1 lettera z-bis) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 6 dell'articolo 63 del citato decreto.
22. 6. Braga, Mariani, Arlotti, Dallai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

Pag. 316

  Al comma 2, capoverso Art. 63, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Nei distretti idrografici di cui all'articolo 64 il cui territorio interessa più regioni è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.
  1-bis. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, dell'efficienza e della riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge adeguano il loro ordinamento istituendo l'Autorità di bacino distrettuale, secondo i princìpi della presente legge ed assegnandole i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Al medesimo organismo sono attribuite le competenze delle regioni di cui alla parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Nelle Autorità di bacino di cui al comma 1 il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Al comma 8, sostituire le parole: 8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: 8. Nelle Autorità di bacino di cui al comma 1 la conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
22. 28. Giovanna Sanna.

Pag. 317

  Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 1, premettere le seguenti parole: Dalla data dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 3,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
22. 1. Grimoldi.

  Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Nel distretti idrografici costituiti prevalentemente dall'aggregazione di una pluralità di bacini idrografici già interregionali e regionali, l'Autorità di bacino distrettuale per i bacini idrografici già nazionali esercita in forma diretta funzioni di difesa del suolo; per l'intero distretto esercita funzioni di coordinamento, facendo comunque salve le funzioni in materia di difesa del suolo già esercitate dalle Regioni, anche avvalendosi delle attuali autorità di bacino regionali ed interregionali ove ritenute operative. Con l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 del presente articolo, sono disciplinate forme e modalità di coordinamento ed organizzazione per i distretti idrografici costituiti prevalentemente dall'aggregazione di una pluralità di bacini idrografici già interregionali e regionali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. 27. Iannuzzi, Manfredi, D'Agostino, Covello.

  Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatte salve le funzioni in materia di difesa del suolo esercitate dalle Regioni in coordinamento con le Autorità di bacino distrettuali.
22. 26. Iannuzzi, Manfredi, D'Agostino, Covello.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 1, dopo le parole: legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse aggiungere le seguenti: a far data dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2.
22. 17. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la semplificazione, da emanare inserire le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
22. 8. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la semplificazione, da emanare aggiungere le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*22. 18. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la semplificazione, da emanare aggiungere le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*22. 2. Grimoldi.

  Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza.
22. 3. Grimoldi.

  Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 4, sopprimere il penultimo periodo.
22. 4. Grimoldi.

Pag. 318

  Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli atti di indirizzo, delle Autorità di bacino sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente convocata e presieduta, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o dal Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
22. 9. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: adotta il Piano di bacino e i suoi stralci.
*22. 19. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: adotta il Piano di bacino e i suoi stralci.
*22. 10. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, sostituire il comma 6, con le seguenti: Il segretario generale viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra personalità aventi comprovata esperienza, alta qualificazione scientifica, indubbie capacità di merito e adeguate competenza e professionalità nel settore disciplinato dalla presente legge.
22. 11. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 6 aggiungere dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare le seguenti: motivatamente sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, secondo criteri di comprovata esperienza e qualificazione professionale nel settore della difesa del suolo.
22. 25. Iannuzzi, Manfredi, Covello.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 6, aggiungere in fine, le seguenti:, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
22. 29. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Il segretario generale, avvalendosi della collaborazione della struttura interna competente, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.
22. 12. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; è convocata dal segretario generale che la presiede.
22. 13. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 319

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
22. 14. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l'autorità di bacino nazionale del fiume Adige.
22. 24. Cera, Dellai.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 9, lettera e), dopo le parole: specifiche tecniche indicate negli allegati alla presente parte aggiungere le seguenti: coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.
22. 20. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. È istituito presso ogni Autorità di bacino un Comitato consultivo di cui sono chiamati a far parte i Consorzi di bonifica integrale il cui territorio ricade nell'ambito del relativo distretto idrografico allo scopo di consentire la partecipazione al processo di elaborazione del piano di bacino e dei relativi stralci relativamente alle direttive concernenti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche.
22. 21. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, capoverso articolo 64, comma 1, sostituire le lettere d) ed e), con le seguenti:
  d) distretto idrografico dell'Appennino centrale - Tirreno, comprendente i seguenti bacini idrografici:
   1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio n. 183:
   2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   3) Mora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  d-bis) distretto idrografico dell'Appennino centrale – Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:
   1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Tirreno Ionico, comprendente i seguenti bacini idrografici:
   1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;Pag. 320
   6) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   7) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   8) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   9) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  e-bis) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:
   1) Saccione, Fortore e Bilerno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   14) bacini del Molise, già bacini regionali al sensi della 18 maggio 1989, n. 183.
22. 22. Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 4.
22. 15. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:
   «Articolo 68-bis(Contratto di fiume e di lago) – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dai rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
*22. 23. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:
   «Articolo 68-bis(Contratto di fiume e di lago) – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dai rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
*22. 7. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

  Al comma 6, capoverso sostituire le parole: sentite le province con le seguenti: d'intesa con le province.
22. 30. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Al fine di coniugare la prevenzione dei rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio e le conseguenti azioni necessarie al conseguimento di buone condizioni di officiosità idraulica, morfologica e ambientale dei Pag. 321fiumi e dei corsi d'acqua. Tali Programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione, a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto da esse discendenti.
  7-ter. La programmazione degli interventi di estrazione e movimentazione dei sedimenti, e di ripristino morfologico degli alvei tiene conto prioritariamente degli indirizzi del Programma di gestione dei sedimenti di cui al comma 7-bis.
22. 5. Arlotti.

  Sopprimere il comma 9.
22. 16. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 9, sostituire le parole: e le province con le seguenti: d'intesa con le province.
22. 31. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) la lettera o) è sostituita dalia seguente lettera:
   «o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. Tali interventi sono ammessi anche qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti, stoccati in un tempo antecedente l'entrata in vigore della relativa normativa, e che non sia possibile la loro rimozione nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie a costi sopportabili»;

  2) dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera:
   «o-bis) misure di sicurezza: l'insieme delle azioni atte ad interrompere o ridurre i percorsi di esposizione, da considerarsi nell'elaborazione dell'analisi di rischio, in relazione alta destinazione d'uso prevista, In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici»;

  3) la lettera p) è sostituita dalla seguente lettera:
   «p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) oppure ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)».

  4) la lettera s) è sostituita dalla seguente lettera:
   «s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, nonché degli effetti sulla qualità delle risorse idriche sotterranee, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto»;

  5) la lettera t) è sostituita dalia seguente lettera:
   «t) condizioni di emergenza; gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria Pag. 322l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
    1) concentrazioni attuali o potenziali del vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
    2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
    3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
    4) pericolo di incendi ed esplosioni;
    5) pericolo di trasferimento della contaminazione da una matrice a un'altra.
    6) pericolo di diffusione della contaminazione nella falda».
22. 01. Russo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
   «1) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
  “4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato i alla parte quarta del presente decreto. I valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), possono essere determinate considerando specifiche misure di sicurezza. In ogni caso il modello concettuale del sito utilizzato ai fini dell'elaborazione dell'analisi di rischio e delle eventuali limitazioni d'uso imposte dalle risultanze dell'analisi di rischio, devono essere riportati negli strumenti urbanistici del comune. Al variare della destinazione d'uso o delle misure di sicurezza previste nell'analisi di rischio, la stessa perde di validità e deve essere conseguentemente rielaborata. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. Nel caso in cui dai risultati dell'analisi di rischio emerga la necessità di procedere con interventi di bonifica o messa in sicurezza, il proponente ha la facoltà di presentare, una proposta di effettuazione di prove pilota per verificare l'efficacia dei suddetti interventi La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso la medesima conferenza approva, ove presentata, anche la proposta di effettuazione di prove pilota e sostituisce le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle medesime. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.”;
   2) i commi 2 e 3 sono così modificati:
  “2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della Pag. 323zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune alla provincia ed alla regione competenti per territorio entro trenta giorni dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
  3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia alla regione, al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. La stessa comunicazione è, altresì, inviata agli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, comunque denominate, necessarie per lo svolgimento dell'azione di messa in sicurezza d'emergenza, fermo restando che entro i successivi 15 giorni agli stessi deve essere trasmessa la richiesta di rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e concessioni, comunque denominate e previste dalla normative vigenti, necessarie. La comunicazione di cui al presente comma consente la prosecuzione delle azioni di messa in sicurezza di emergenza nelle more del rilascio dei suddetti titoli abilitativi, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.Le azioni di messa in sicurezza d'emergenza sono realizzate in deroga a quanto disposto dall'articolo 243, comma 6 del presente decreto. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione”;
   3) il comma 7 è sostituito dal seguente comma:
  “7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Ove sia stata approvata la proposta di effettuazione di prove pilota, il progetto operativo di bonifica deve contenere una relazione conclusiva, recante gli esiti delle prove pilota effettuate, nonché la descrizione dell'intervento definito sulla base dei risultati delle stesse. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive anche con specifico riferimento alle singole matrici ambientali. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto Pag. 324responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. Anche nel caso di interventi per fasi progettuali, l'entità delle garanzie finanziarie di cui la presente comma, è determinata in ragione del costo stimato per l'intervento complessivo.”;
   4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  “7-bis. In alternativa a quando disposto dal comma 4 del presente articolo, il soggetto responsabile, senza eseguire l'analisi di rischio, presenta, entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, le risultanze della caratterizzazione e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, fissando quale obiettivo degli interventi medesimi la riduzione delle sostanze inquinanti presenti nelle matrici ambientali ad un livello uguale o inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Tale modalità può essere operata anche solamente in riferimento ad alcune specifiche sostanze inquinanti presenti nel sito, applicando per le altre la procedura di analisi di rischio sito specifica secondo quando previsto dal comma 4 del presente articolo”;
   5) Il comma 13 è sostituito dal seguente comma:
  “13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.”;
   6) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:
  “14. A partire dalla fase di caratterizzazione del sito, è facoltà di qualunque soggetto interessato, in contraddittorio con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, proporre l'individuazione dei valori di fondo dell'area, da determinarsi tenendo conto di eventuali linee guida Pag. 325emanate sul punto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali valori, ove superiori alle CSC, le sostituiscono a tutti gli effetti per la matrice ambientale di riferimento.”».
22. 02. Russo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:
  «1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.
  2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, per singole aree distinte, si può procedere alla certificazione, di cui al presente comma, per ogni fase progettuale. Ai fini della certificazione relativa ai suoli, in presenza di contaminazione della falda in corso di bonifica, è necessario presentare idonea analisi di rischio sanitario che preveda in particolare la valutazione del percorso dei vapori dalla falda contaminata verso i recettori individuati nello scenario di destinazione d'uso del sito, al fine di verificare la fruibilità dello stesso.
  3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, per fasi progettuali, la certificazione di una fase progettuale costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie relative alla fase medesima; a tal fine l'entità delle garanzie finanziarie per l'intervento complessivo, di cui all'articolo 242, comma 7, deve essere determinato per ogni singola fase progettuale».
22. 03. Russo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti commi:
  «1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
  2. Al di fuori delle procedure e degli interventi di cui all'articolo 242, nelle ipotesi individuate al comma 1 è facoltà degli enti territoriali di cui al medesimo comma mettere il sito a disposizione di soggetti pubblici o privati che, con assunzione espressa di responsabilità in ordine Pag. 326alle attività da svolgersi, intendano effettuare attività di ricerca e sperimentazione, a condizione che le stesse non pregiudichino le condizioni ambientali del sito. Le suddette attività potranno essere effettuate a seguito del rilascio di specifico nulla osta da parte degli enti territoriali competenti di cui al comma 1».
22. 04. Russo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Per le finalità di difesa del suolo di cui al precedente comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 per la programmazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3-quater. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2 provvederà ad attivare il programma di interventi di cui al citato comma 3.
  3-quinquies. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo sono escluse dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di stabilità interni dei comuni finanziati.
22. 05. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico).

  1. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene del territorio della Regione Veneto, in conformità al programma pilota recante «Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, anche in attuazione dell'OPCM 3906 relativa alle alluvioni del 2010, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in favore della Regione Veneto.
  2. All'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.228,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.386,7 milioni di euro a decorrere dal 2016».
22. 06. Caon, Grimoldi.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Derivazioni idroelettriche).

  1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento Pag. 327dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale.».
22. 07. Caparini, Grimoldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione delle relative tariffe nei comuni montani).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 147, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
  2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio»;
   b) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:
   a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
   b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
   c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

  7-ter. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, applicano le riduzioni di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), qualora aderiscano al servizio idrico integrato».
22. 08. Caparini, Grimoldi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Grandi derivazioni idroelettriche).

  1. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’ articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica.
22. 09. Caparini, Grimoldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

Pag. 328

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Consorzi di bonifica).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.
22. 010. Caparini, Grimoldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 23.

  Al comma 1, capoverso articolo 72-bis, nella rubrica, dopo le parole: molto elevato inserire le seguenti: ovvero esposti a rischio idrogeologico.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 1, dopo le parole: molto elevato inserire le seguenti: ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico;
   b) al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 5, dopo le parole: provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti inserire le seguenti: una relazione illustrata delle condizioni di rischio idrogeologico alle quali quest'ultimi sono esposti.
23. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire con le seguenti: interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, realizzati in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
23. 5. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole permesso di costruire aggiungere le seguenti: e nello stato di previsione per le entrate è istituito un capitolo per la riscossione delle somme che i destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione eseguiti a valere sulle risorse presenti nel capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a versare con le modalità previste nel comma 3.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, capoverso
Art. 72-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione eseguiti a valere sulle risorse presenti nel capitolo sono tenuti, dietro comunicazione del Comune, a versare nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione per le entrate, le spese sostenute dallo stesso comune comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento di rimozione o demolizione dell'immobile abusivo trasmette ai destinatari dei provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, il bollettino di conto corrente postale ovvero il modello F24 con l'indicazione delle somme dovute, al fine di eseguire il versamento a beneficio all'apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato e con la richiesta di trasmettere la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e Pag. 329della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo;
   b) al comma 1, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole: finanziamenti concessi inserire le seguenti: e nei casi di mancato recapito del bollettino di conto corrente postale ovvero il modello F24, di cui al comma 3, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi interventi di rimozione e di demolizione.
23. 8. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stesse risorse sono destinabili anche al finanziamento dei necessari interventi di messa in sicurezza dell'area di sedime interessata.
23. 3. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 2, sostituire le parole l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, con le seguenti: gli anni finanziari 2014-2016, di 50 milioni di euro per ciascun anno. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di 40 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché.
23. 13. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso 72-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 1. Grimoldi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo le parole Il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti:, garantendo un opportuno finanziamento ai fini del comma 1,.
23. 6. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole Con decreto del Ministero dell'ambiente con le parole Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente.
23. 14. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 5, secondo periodo, dopo le parole con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;.
23. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 72-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo che indica i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.
23. 2. Grimoldi.

Pag. 330

  Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
  8. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituire le parole «e salvo che» con le seguenti: «ancorché».
23. 9. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  8. L'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è soppresso.
23. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
  4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.
  4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
23. 12. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Nella rubrica, dopo le parole: immobili abusivi aggiungere le seguenti: realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
23. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Titolo VII-bis
MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N.42 IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

Art. 23-bis
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di individuazione dei beni paesaggistici).

  1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
   «m-bis) il territorio non urbanizzato, sia allo stato naturale sia sottoposto ad attività agricola o forestale»; Pag. 331
   b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis. Le regioni, d'intesa con la competente soprintendenza, delimitano le aree costituenti il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis).
  4-ter. Fino all'intervenuta delimitazione ai sensi del comma 4-bis, il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), è individuato nell'insieme delle zone di cui alla lettera E) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero delle corrispondenti zone, comunque denominate nelle leggi regionali, individuate e perimetrate negli strumenti di pianificazione vigenti.
  4-quater. Fino all'adeguamento delle leggi regionali ai princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato in materia di governo del territorio con riferimento al territorio non urbanizzato, nonché fino all'entrata in vigore dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero dell'articolo 135, e all'adeguamento, ove necessario, degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, nel territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), del presente articolo sono vietate ogni modificazione morfologica dell'assetto del territorio e ogni nuova costruzione, ovvero demolizione e ricostruzione, di edifici, ad eccezione di quelle volte alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale».

  2. Al comma 4 dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Per i territori di cui all'articolo 142, lettera m-bis), il piano prevede altresì gli obiettivi e gli strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio agrario e non urbanizzato».
23. 01. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

Art. 23-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. All'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole «la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie».
23. 02. Manfredi, Covello.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 24.

  Sopprimerlo.
24. 1. Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale con le seguenti: presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale. Una percentuale della dotazione del Fondo, in misura non superiore a 5 milioni di euro in ragione d'anno, è destinata alla copertura degli oneri di gestione del fondo medesimo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di Pag. 332concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma i del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.;

  dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014 i pagamenti in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 per finanziare progetti di potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.
24. 3. Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli con le seguenti: presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli.

  Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al patto di stabilità interno.
  4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite anticipazione cui è autorizzata Cassa depositi e prestiti e con le risorse provenienti da una riduzione corrispondente, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese scritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, nonché dalle risorse di cui al successivo comma 4-bis, nel limite di 90 milioni di euro l'anno.
  4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
24. 7. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1 sostituire le parole: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di Garanzia per gli con le seguenti: presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo, per il finanziamento a tasso agevolato degli.

  Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al patto di stabilità interno.Pag. 333
  4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite anticipazione cui è autorizzata cassa depositi e prestiti e con le risorse provenienti da una riduzione corrispondente delle spese militari.
24. 6. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per inidoneità di copertura)

  Al comma 1, dopo le parole: un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche inserire le seguenti:, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione,.
24. 2. Grimoldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche con riferimento agli interventi connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.
24. 4. De Menech, Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma i del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.
24. 5. Mariani.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2014-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.
  4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
24. 8. Zaratti, Pellegrino.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del Pag. 334quinquennio 2014-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.
  4-bis. Agli oneri di cui al precedente comma 4, si provvede quanto a 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 7 dicembre 2013. n. 147.
24. 9. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Contratti di fiume).

  1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
24. 01. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 25.

  Sopprimere gli articoli 25 e 26.
25. 2. Dorina Bianchi.

  Sopprimerlo.
25. 1. Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in condizioni economico-sociali disagiate e le parole: a condizioni agevolate.
25. 4. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: soddisfacimento dei bisogni fondamentali, aggiungere le seguenti: nella misura di almeno 40 litri al giorno pro-capite.
25. 9. Zanin, Tentori, Terrosi.

  Al comma 1, dopo le parole: dei bisogni fondamentali aggiungere le seguenti: previa intesa con gli enti di ambito, nelle loro forme rappresentative.
25. 7. Zaratti, Pellegrino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
25. 6. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di garantire in copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un capitolo finalizzato alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione Pag. 335dei precedenti commi, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
25. 8. Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile per inidoneità di copertura e per carenza di compensazione)

  Al comma 2, sostituire le parole: per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 con le seguenti: progressiva differenziata per fasce di consumo, sulla base dei principi per cui il consumo fino a 50 lt/g/persona è considerato diritto umano, con costi a carico della fiscalità generale, e quello sopra i 300 lt/g/persona sia equiparato all'uso commerciale.
25. 5. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale per l'accesso all'acqua e ai servizi idrici nei Paesi in via di sviluppo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, entro il 31 dicembre di ogni anno, effettua una ricognizione delle perdite degli acquedotti e delle reti idriche a norma del decreto ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, recante «Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature». L'autorità determina altresì – entro il medesimo termine – il risparmio di risorse idriche realizzato mediante interventi di manutenzione e di riqualificazione degli acquedotti e delle reti idriche e il corrispettivo equivalente in termini di tariffa di base, stabilendo criteri e modalità per destinare tali risorse alla realizzazione di progetti selezionati di cooperazione allo sviluppo nel settore idrico con priorità nei paesi con maggiore penuria di acqua potabile e di servizi igienico-sanitari.
25. 3. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26. 1. Grimoldi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo il quantitativo di acqua minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.
  2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
  3. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
   a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale Pag. 336recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
   b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).

  4. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
  5. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
  6. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un capitolo finalizzato alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 7 dicembre 2013, n. 147.
26. 3. Pellegrino, Zaratti.

  Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
  1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. garantendo il quantitativo di acqua minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.
  2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
  3. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
   a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
   b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).

  4. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente Pag. 337comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
  5. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
  6. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un capitolo finalizzato alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, con una dotazione di 90 milioni di euro annui. Detto capitolo è alimentato dalle risorse di cui al successivo comma 7.
  7. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.».
26. 4. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi con le seguenti: senza gravare sulle utenze domestiche.
26. 5. Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per gli utenti morosi.
26. 2. Grimoldi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.
26. 6. Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini dei comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo Pag. 338minimo vitale, ovvero 50 litri al giorno per persona e assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.
26. 7. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo,Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: e per la sospensione della fornitura, con le seguenti: per la limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale, ovvero di 50 litri al giorno per persona.
26. 8. Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico delle Province autonome delle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali provvedono alle finalità di questo titolo, per i rispettivi territori, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
26. 01. Cera, Dellai.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni concernenti il primo periodo o la mancata comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma, determinano l'automatico decadimento del relativo titolo.
26. 02. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta).

  1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità di questo Titolo, per il proprio territorio, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
26. 03. Marguerettaz, Grimoldi, Alfreider.

ART. 27.

  Al comma 1, sostituire i capoversi 1-bis ed 1-ter con i seguenti:
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui Pag. 339all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4.
  1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis».
27. 3. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: legge 22 febbraio 2001, n. 36 aggiungere le parole:, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4;

  Conseguentemente al capoverso 1-ter, dopo le parole: legge 22 febbraio 2001, n. 36 aggiungere le parole: purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis, comma 4.
27. 1. Bernardo, Piccone.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
  «1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-bis è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-ter è pari a 100,00 euro.
27. 2. Bernardo, Piccone.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire dalle parole: il contributo previsto fino alle parole: previsto dal comma 1-ter, con le seguenti: il contributo previsto dal comma 1-bis, e il contributo previsto al comma 1-ter, da corrispondere entrambi all'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
27. 4. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Soppressione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198).

  1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 è soppresso.
27. 01. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

  1. All'articolo 149 comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Pag. 340dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:
   d) per l'installazione di impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
27. 02. Dorina Bianchi, Piccone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione realizzazione elettrodotti interrati).

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 nonché quelle relative alle verifiche preventive di cui al successivo articolo 28 comma 4 non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali».

  2. All'articolo 49 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», comma 1, dopo lettera c) sono inserite le seguenti:
   d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;
   e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica.
27. 03. Dorina Bianchi, Piccone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 259, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290).

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239. convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi» sono aggiunte le seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenute ad indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvedere direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne”, e successive modifiche e integrazioni.».

Pag. 341

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: alle infrastrutture aggiungere le seguenti: elettriche e.
27. 04. Manfredi, Covello.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290).

  1. Al comma 4-sexies dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole «apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse» sono sostituite dalle parole «apparecchiature o impianti tecnologici al servizio del sistema elettrico».

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: alle infrastrutture aggiungere le seguenti: elettriche e.
27. 05. Manfredi, Covello.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28. 1. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sopprimerlo.
*28. 2. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
*28. 3. Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*28. 4. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche alla norma in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

  1. Alla legge 1 novembre 1996, n. 574 dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  Art. 1-bis. – (Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione). — 1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione, realizzati in modo tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo 0 alle altre risorse ambientali.
  2. All'articolo 7 della legge 1o novembre 1996, n. 574 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis«.1 Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli impianti di cui all'Articolo 1-bis della presente legge, stabilendone le modalità operative, i limiti quantitativi di spandimento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali di stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 Art. 2, Art. 5, comma 1, Art. 6 della presente legge.
28. 02. Tentori, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
  Art. 28-bis. — (Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti). — 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e Pag. 342agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi.
28. 03. Tentori, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 29.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 28-bis. — (Combustione controllata di materiale vegetale). — 1. All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, c successive modificazioni, dopo il comma 1 c inserito il seguente: -bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul silo di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
29. 1. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Florio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Compostaggio aerobico sul luogo di produzione).

  All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1. A partire dal 1o gennaio 2015 gli scarti vegetali di origine domestica, agricola, artigianale, industriale, oggetto di compostaggio aerobico a freddo, finalizzato al mantenimento o ripristino dei nutrienti nel terreno o comunque riutilizzato come materia sui luogo di produzione o nelle pertinenze di esso, non sono classificati come rifiuti, e pertanto non sono soggetti all'applicazione della parte quarta del presente decreto.
  3. I Comuni, le Regioni e gli altri enti coinvolti nella gestione dei rifiuti, incoraggiano il compostaggio aerobico di prossimità* ai sensi della gerarchia fissata dalla direttiva europea 2008/95/ce, e mettono in atto un sistema di tariffazione premiale per chi previene, attraverso il compostaggio, il conferimento di materia organica nel sistema dei rifiuti.
  4. Il prodotto derivante da compostaggio aerobico che fosse stato classificato come rifiuto, cessa di essere tale ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto, Pag. 343salvo che non sia conforme dalle prescrizioni di legge per quanto concerne gli inquinanti ammessi.
  5. I Comuni, anche in collaborazione con gli agricoltori locali e con le loro associazioni, mettono a punto un servizio di triturazione degli sfalci e delle potature, al fine di utilizzarle nella produzione di compost di qualità.
  6. È in ogni caso vietata la combustione, anche in piccola quantità e sul posto, di sfalci e potature, salvo per casi di tutela delle coltivazioni da malattie o parassiti diversamente persistenti, e in ogni caso previa autorizzazione del Comune. È compito dei comuni adeguare i loro regolamenti in tal senso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. Fino alla data di cui al comma 2, i Comuni hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto, in tutti i casi ove sussistano condizioni meteo sfavorevoli ovvero ci siano rischi per la salute umana o per l'ambiente.
29. 4. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

  1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, e relativamente ad aziende agricole con superficie destinata all'agricoltura inferiore ai 10 ettari, ove non sia presente nell'ambito territoriale di pertinenza adeguata impiantistica per il compostaggio aerobico o cippatura, i comuni, ad eccezione di quelli rientranti in aree con superi delle polveri sottili (PM10) per più di 35 giorni all'anno o altre criticità in merito alla qualità detraria, tenuto conto delle specifiche peculiarità dei territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, 1 periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sui sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri/stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti I casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti I casi In cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana».
29. 5. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. La combustione controllata del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), deve essere effettuata esclusivamente presso impianti di combustione di biomassa nei quali sia possibile il recupero energetico del materiale o l'utilizzo dello stesso per la produzione di biogas a seguito di processi di digestione anaerobica. Le regioni e le province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a regolamentare le disposizioni attuati ve di cui al presente comma.
29. 6. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: con propria ordinanza aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
29. 8. Zaratti, Pellegrino.

Pag. 344

  Al comma 1, capoverso 1-bis dopo le parole: è consentita aggiungere le seguenti: anche in relazione a feste e solennità tradizionali.
29. 9. Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: o rechino disagio alle persone.
29. 7. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  In caso di inerzia da parte del Comune, l'abbruciamento dei materiali agricolo forestali di cui al comma 1 è considerato normale pratica agricola se condotto in loco nel rispetto delle norme tecniche regionali.
29. 3. Marguerettaz, Grimoldi, Alfreider.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
  2. Il comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi. La verifica di non pericolosità è effettuata con le modalità e i criteri stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei decreti di cui al comma 3, la verifica di non pericolosità è effettuata ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni, ad eccezione dei sedimenti spostati per effetto delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe di cui all'articolo 114, per i quali la verifica di pericolosità è effettuata ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo. Gli esiti della verifica di non pericolosità sono riportati nel provvedimento di approvazione del progetto di gestione.”.
29. 2. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   dopo le parole «salute umana» sono inserite le seguenti:
  «Costituisce utilizzo in agricoltura o in selvicoltura l'abbruciamento controllato nello stesso luogo di produzione di paglia, sfalci, potature nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso, condotto come ordinaria pratica agricolo forestale finalizzata alla prevenzione degli incendi o al controllo agronomico di fitopatie, fitofagi, o infestanti vegetali».

  3. All'articolo 256-bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: «e i rifiuti esclusivamente vegetali derivanti da attività agricola o forestale se l'abbruciamento avviene nello stesso luogo di produzione, e a condizione che esso non costituisca utilizzo in agricoltura o in Pag. 345selvicoltura come definiti dall'articolo 185, comma 1, lettera f) ovvero che si renda necessaria per l'inaccessibilità dei luoghi con gli ordinari mezzi di trasporto e che esso sia stato preventivamente comunicato almeno 48 ore prima, tramite PEC, al Comune territorialmente competente.
29. 10. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 11 lettera g), al fondo, inserire la seguente frase: «tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;»

Art. 29-ter.
(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, lettera e) dopo le parole: «domestiche» sono aggiunte le seguenti «e non domestiche».

Art. 29-quater.
(Modifica dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente comma:
  «4) Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera mm) per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. Tali beni non sono assoggettati a quanto disposto dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 per loro permanenza nello spazio espositivo e l'effettiva realizzazione dello scambio».

Art. 29-quinquies.
(Modifica dell'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995).

  All'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 il comma 40 è sostituito dal seguente:
  «40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento operazione D10, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palpabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38,».

Art. 29-sexies.
(Modifica dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 212 decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente comma 8-bis: «I trasporti di rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, di propria produzione, effettuati direttamente dalle utenze non domestiche verso i centri di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera mm) ed agli impianti di compostaggio di prossimità non sono da considerarsi svolti a titolo professionale e Pag. 346di conseguenza non necessitano di iscrizione all'albo di cui al presente articolo.
29. 01. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Ispezioni scarichi idrici – decreto legislativo n. 152 del 2006 Art. 125 «Semplificazione in fase di richiesta di autorizzazione per gli scarichi idrici industriali» e Art. 129 Riduzione frequenza controlli scarichi idrici).

  1. All'articolo 125 del Decreto Legislativo 152/2006 è aggiunto il seguente comma 3:
  Per le aziende registrate EMAS (REG. 2009/1221/CE) è sufficiente presentare la domanda corredata da un estratto della Dichiarazione Ambientale convalidata, prodotta nell'ambito di un Sistema di Gestione Ambientale registrato EMAS, contenente almeno le informazioni previste ai commi 1 e 2. L'autorità competente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta valuta se necessario richiedere informazioni integrative. In caso contrario procede al rilascio della autorizzazione entro 60 giorni.

  2. All'articolo 129 del Decreto Legislativo 152 del 2006 il seguente comma 2:
  «L'autorità competente al controllo pianifica le ispezioni tenendo conto del possesso da parte del titolare dello scarico della registrazione EMAS (REG. 2009/1221/CE) e/o della certificazione ISO 14001:2004. Per le organizzazioni con certificazione ambientale, a parità di rischio e rilevanza ambientale, saranno pianificate ispezioni con una minor frequenza».
29. 02. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 30.

  Sopprimerlo.
30. 1. Grimoldi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica inserire le seguenti: , il Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
30. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche aggiungere le seguenti nuove parole: nonché il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
30. 2. Realacci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Comitato dovrà anche promuovere l'adozione da parte degli Enti Locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia ed efficienza delle politiche – azioni messe in campo dall'Ente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato dovrà definire uno schema di riferimento sulla base delle numerose sperimentazioni in tale senso fatte dagli Enti Locali sulla base di co-finanziamenti Europei. In sistema di contabilità ambientale proposto per gli enti locali dovrà essere conforme e di supporto a quanto indicato dall'articolo 40 «pubblicazione ed accesso alle informazioni ambientali» del decreto legislativo n. 33 del 2013.
30. 4. Braga, Mariani.

Pag. 347

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 7, comma 2, della legge 196 del 31 dicembre 2009 è inserita dopo la lettera h la seguente lettera:
   «i) il rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dalie Nazioni Unite e dalla Unione Europea, nonché di valutazione ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici».
30. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
31. 04. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Gestione rifiuti sanitari – Modifica articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152).

  Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzata di smaltimento. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».
31. 05. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Modifica articolo 190 decreto legislativo 3 aprite 2006, n. 152).

  All'articolo 190, comma 1, dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non pericolosi» sono aggiunte le Pag. 348seguenti: «e quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
31. 06. Carrescia, Covello.

  Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 32.
(Semplificazioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche).

  1. All'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «sono stabilite procedure semplificate» sono inserite le seguenti: «da applicare obbligatoriamente da parte delle regioni e degli enti locali».
  2. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, di cui al «Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni», dopo il punto 37 sono inseriti i seguenti:
  «37-bis. costruzione di legnaie permanenti.
  37-ter. costruzione di serre permanenti per la coltivazione di ortaggi ad uso famigliare».
31. 011. Grimoldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Modifica l'articolo 2 – Disposizioni in materia di IRAP – della legge 23 giugno 2014, n. 89).

  All'articolo 2 (Disposizioni in materia di IRAP) della legge 23 giugno 2014, n. 89 al comma 3 aggiungere la lettera b):
   «b) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:
  “1-ter. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,30 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che hanno ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMAS (REG. 2009/1221/CE). Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS. L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 35.000.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità”».
31. 012. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

  All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:
   a) sono soppresse le parole: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la sentenza del quinquennio medesimo»;
   b) sono aggiunte le parole: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione paesaggistica è valida per tutti la durata dei lavori autorizzati».
31. 07. Carrescia, Covello.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

Pag. 349

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.

  All'articolo 1 dopo il comma 6-sexies del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. aggiungere il seguente:
  «6-septies. L'Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (ISPRA) tiene un elenco di professionisti, di comprovate esperienza nel settore specifico e onorabilità, cui affidare incarichi peritali nell'ambito delle indagini per i reati di cui all'articolo 4. Quando il pubblico ministero o il giudice ritengano di doversi avvalere della consulenza tecnica, affidano il relativo incarico fino a un massimo di due persone inserite nell'elenco e indicate dall'ISPRA. Quest'ultimo definisce i limiti di spesa per le prestazioni professionali connesse agli incarichi ovvero ne assevera la congruità».
31. 08. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.

  All'articolo 2, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicura la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo».
31. 09. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 32.
(Interventi di miglioramento ambientale).

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis, è aggiunto il seguente articolo:
  «Art. 16-ter. – (Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale). – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:
   ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;
   ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;
   ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio».
31. 010. Terrosi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

Art. 32.
(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

  1. Al fine di assicurate la completa armonizzazione della normativa nazionale Pag. 350in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:
   a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
   b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
   c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
   d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotte nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
   e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
   f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
   g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
   h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il gradule e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
   i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi Pag. 351di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
   l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
   m) adeguamento del regime sanzionarono in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
31. 013. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Benefici per i lavoratori esposti all'amianto).

  1. Il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilito all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è riaperto, per coloro che abbiano svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2005 in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 15 giugno 2015. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
31. 014. Pastorelli.
(Inammissibile per estraneità di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.

  Al decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituire l'Allegato 3 alla Parte IV con il seguente:
  «Allegato 3 – Nel paragrafo “bonifiche e ripristino ambientale; messa in sicurezza permanente”, prima del capoverso “Il collaudo degli interventi...” inserire il seguente capoverso:
  “Gli interventi di messa in sicurezza permanente, atti ad impedire la migrazione dei contaminati verso le matrici ambientali circostanti, sono costituiti da:
   sistemi di copertura superficiale;
   sistemi di cinturazione perimetrale;Pag. 352
   sistemi di isolamento del fondo.

  Gli interventi di messa in sicurezza permanente si potranno articolare combinando le diverse tipologie di confinamento indicate.
  La combinazione tra le tipologie di confinamento e la scelta della tecnologia da applicare, dovranno essere commisurate alla natura della sorgente primaria e dei contaminati (o rifiuti) che la caratterizzano, alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito, al contesto in cui l'area è inserita ed alla fruibilità della stessa.”».
31. 02. Russo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 32.

  Al decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituire l'Allegato 3 alla parte IV con il seguente:
  «Allegato 3 – Dopo il paragrafo “Prove pilota e sperimentazioni nell'ambito del procedimento di bonifica” inserire il seguente paragrafo:
  “Documentazione per presentazione Piano di caratterizzazione e progetto operativo di bonifica. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 242 comma 3 e comma 7 è convocata anche al fine di rilasciare le autorizzazioni che non riguardano direttamente la bonifica, ma sono ad essa funzionali, (esempio le autorizzazioni allo scarico, al trattamento rifiuti oppure all'occupazione di suolo pubblico). L'approvazione del piano di caratterizzazione/progetto di bonifica deve pertanto contenere tutte le autorizzazioni necessarie. L'ente titolare del procedimento di bonifica, rilascia il provvedimento finale avvalendosi e coordinando i contributi dei soggetti competenti alle varie matrici, avendo cura pertanto di invitare alla conferenza tutti i soggetti competenti.
  I progettisti dovranno allo scopo presentare il progetto, utilizzando il modello allegato e organizzando la documentazione in relazione ad ogni singola matrice.
  L'approvazione del progetto di bonifica può comprendere, qualora necessarie, anche l'autorizzazione paesaggistica o la procedura di VIA/verifica ambientale; nel qual caso, il progetto di bonifica dovrà contenere la relazione paesaggistica ovvero gli elaborati previsti dalla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la sintesi non tecnica.”».
31. 03. Russo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 32.

  Al decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituire l'Allegato 3 alla parte IV con il seguente:
  «Allegato 3 – Dopo il paragrafo “Bonifica per fasi” inserire il seguente paragrafo:
  “Prove pilota e sperimentazioni nell'ambito del procedimento di bonifica. La proposta di effettuazione di prove pilota o attività di ricerca e sperimentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per la valutazione, quali:
   ubicazione e caratteristiche dell'area nella quale si intende condurre le attività;
   tipologia di tecnologia applicata;
   descrizione del processo e materiali utilizzati;
   eventuale descrizione di casi studio di applicazione per tecnologie innovative;
   analisi di eventuali fattori limitanti l'efficienza/efficacia della tecnologia;
   descrizione degli eventuali impianti/strutture necessari ed ubicazione degli stessi;
   descrizione delle autorizzazioni, dei permessi e dei nulla osta previsti dalla normativa vigente, ove necessari;Pag. 353
   qualità e quantità di rifiuti prodotti;
   valutazione delle emissioni/sottoprodotti e misure di controllo/contenimento adottate;
   verifiche da effettuarsi prima dell'avvio delle attività;
   modalità di monitoraggio in opera;
   modalità di monitoraggio post operam;
   obiettivi della sperimentazione;
   modalità di smantellamento ed eventuale ripristino del cantiere;
   cronoprogramma delle attività.”».
31. 01. Russo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)