CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale ed alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (C. 2496 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2496, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale ed alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;
   condivisa l'esigenza di garantire, attraverso il provvedimento in esame, un superamento della «drammatica questione carceraria», stigmatizzata dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere del 7 ottobre 2013 che da lunghi anni connota negativamente il nostro Paese in termini di rispetto dei princìpi della dignità della persona umana e della civiltà giuridica propri di un ordinamento democratico;
   rilevato che il provvedimento si inserisce in un articolato programma di interventi – avviato con i decreti-legge n. 78 del 2013 e n. 146 del 2013 e proseguito con la legge n. 67 del 2014 – volto a ridurre il sovraffollamento carcerario attraverso misure coerenti ed organiche che possano soddisfare le richieste formulate dalla Corte europea dei diritti umani;
   valutata positivamente l'esigenza sottesa al provvedimento di adattare con celerità il nostro sistema di esecuzione delle pene ai dettami posti dalla Carta costituzionale e dalle fonti giuridiche internazionali vigenti in materia;
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere la concessione degli arresti domiciliari in caso di reato di stalking concomitante con la convivenza della vittima alla luce dei principi applicativi della Convenzione di Istanbul.

Pag. 83

ALLEGATO 2

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.)

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: fondamentali e, al secondo periodo, sostituire le parole: di riferimento con la seguente: fondamentali.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Comitato congiunto aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 21 e sostituire la parola: secondo con le seguenti: e nei limiti di.
9.50. Il Relatore.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
9. 51. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12.

  Sopprimere il comma 4-bis.
12. 60. Il Relatore.

  Al comma 4-bis sopprimere la parola: triennali e sostituire la parola: legge con la seguente: manovra.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo. con le seguenti: sono fissati sulla base di una programmazione triennale, con riferimento al documento di cui al comma 1 del presente articolo.
12. 60 (Nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

ART. 15.

  Al comma 2, dopo le parole: dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: delle politiche agricole alimentari e forestali.
15. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 17.

  Al comma 8, dopo le parole: di cui all'articolo 19, comma 2, aggiungere la seguente: nonché e, dopo le parole: di cui all'articolo 31, comma 4, sostituire la parola: e con le seguenti: primo periodo, purché.
17.50. Il Relatore.

(Approvato)

Pag. 84

ART. 18.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: in apposito capitolo con le seguenti: in appositi capitoli.
18.60. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 19.

  Sopprimere il comma 6.
19. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 24.

  Sopprimere il comma 1.
24. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 27.

  Al comma 5, dopo le parole: alle imprese aggiungere le seguenti: ed ai datori di lavoro e sostituire la parola: private con la seguente: privati.
27. 50. Il Relatore.

(Approvato)

Pag. 85

ALLEGATO 3

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.)

CORREZIONI DI FORMA PROPOSTE DAL RELATORE

  All'articolo 8:

  al comma 1, le parole: «enti di Stato di Paesi» sono sostituite con le seguenti: «enti pubblici di Stati»;

  All'articolo 10:

  al comma 1, le parole: «soggetti in loco» sono sostituite con le seguenti: «soggetti operanti in loco»;

  All'articolo 12, comma 4:

  il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati, il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni.»;

  al quarto periodo, le parole: «La relazione dà inoltre conto delle» sono sostituite dalle seguenti: «Nella relazione sono altresì indicate le»;

  All'articolo 21:

  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo».

  All'articolo 25, comma 2:

  alla lettera d), la parola: «cittadini» è sostituita dalla seguente: «stranieri»;

  alla lettera f), la parola: «Comitato» è sostituita dalla seguente: «Consiglio».

Pag. 86

ALLEGATO 4

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 8:

  al comma 1, le parole: «enti di Stato di Paesi» sono sostituite con le seguenti: «enti pubblici di Stati»;

  All'articolo 10:

  al comma 1, le parole: «soggetti in loco» sono sostituite con le seguenti: «soggetti operanti in loco»;

  All'articolo 12, comma 4:

  il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati, il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni.»;

  al quarto periodo, le parole: «La relazione dà inoltre conto delle» sono sostituite dalle seguenti: «Nella relazione sono altresì indicate le»;

  All'articolo 21:

  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo».

  All'articolo 25, comma 2:

  alla lettera d), la parola: «cittadini» è soppressa.

  alla lettera f), la parola: «Comitato» è sostituita dalla seguente: «Consiglio».