CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione X,
   esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (C. 2486 Governo);
   sottolineato il rilievo delle disposizioni complessivamente introdotte dal Titolo I concernente misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23), dal Titolo II concernente interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28), dal Titolo III concernente misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37), dal Titolo IV concernente misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54);
   rammentato che le motivazioni in premessa del decreto-legge ravvisano la straordinaria necessità ed urgenza delle suddette disposizioni nelle esigenze di favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici e di migliorare l'organizzazione amministrativa di Stato ed enti pubblici, perseguendo processi di semplificazione per l'accesso di cittadini ed imprese ai servizi delle pubbliche amministrazioni; di assicurare più elevati livelli di certezza giuridica, di correttezza e di trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche in riferimento ai lavori ed alle opere necessari allo svolgimento di Expo 2015; di sospingere i processi di informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed il migliore assetto degli uffici giudiziari allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione organizzativa e tecnologica;
   evidenziato, dunque, il concorso degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni recate dal provvedimento al miglioramento complessivo della produttività e della competitività del sistema-Paese e, in specie, alla costruzione di un più collaborativo tessuto di relazioni tra funzione pubblica ed attività d'impresa, anche in coerenza con i principi dello Small Business Act adottato dall'Unione europea nel 2008, della sua direttiva italiana di attuazione del 2010 e dello Statuto delle imprese recato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) in riferimento all'articolo 28 recante «Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese», premesso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire, detratta una quota calcolata in Pag. 202base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema; rammentato che dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe – stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 – pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro; sottolineato che – secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere – la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013; sottolineato altresì che elaborazioni sui bilanci camerali del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale – finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità – cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro; segnalato, ancora, l'impatto del dimezzamento del diritto camerale sulle stesse competenze di legge (dalla tenuta del Registro delle imprese alle funzioni SUAP delegate da oltre 3.200 enti comunali alla piattaforma telematica camerale, dai compiti di regolazione del mercato e di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla gestione delle Borse merci, dalle competenze in materia ambientale e di proprietà industriale alle funzioni sanzionatorie); rimarcato che, dunque, il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finanziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale; doverosamente rammentate anche le ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità) della decurtazione del diritto camerale; ritenuto che vadano pertanto riviste le disposizioni recate dall'articolo 28 in materia di «Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese», prevedendo un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale – evitando così l'impatto di riduzioni lineari che compromettano tenuta e qualità dei servizi fin qui resi a pubbliche amministrazioni, imprese e territori e determinino negative ricadute occupazionali – provveda la Commissione I a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 28 con la seguente: «1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017».
   2) in riferimento all'articolo 22 recante, ai commi 9 e 10, norme in materia di accorpamento delle sedi delle Autorità indipendenti e, al comma 12, norme in materia di attribuzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – in luogo del TAR Lombardia – delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, provveda la Commissione I ad invitare il Governo – fermi restando gli obiettivi di razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili pubblici, di valorizzazione del patrimonio pubblico e di conseguimento di importanti economie di spesa – ad affrontare i temi accennati Pag. 203nell'ambito di specifico ed organico provvedimento, che tenga anche conto delle ragioni del già operativo assetto territoriale delle sedi delle Autorità e dei connessi impegni finanziari già sostenuti;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) in riferimento all'articolo 18 recante, ai commi 1 e 2, norme in materia di soppressione delle sezioni staccate di TAR, valuti la Commissione I la congruità del termine ultimo del 15 settembre 2014 – previsto, al comma 1, per l'emanazione del DPCM di individuazione delle modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie – con la decorrenza dal 1 ottobre 2014 della suddetta soppressione – fatta salvaguardia per la sola sezione autonoma della Provincia di Bolzano – e, più in generale, impatto e sostenibilità complessivi di una simile scelta organizzativa;
   b) in riferimento all'articolo 22 recante norme in materia di «Razionalizzazione delle autorità indipendenti» ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 2 con cui si introduce, per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Consob, il divieto, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, precisando, però, che tale divieto non si applica ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, nonché in considerazione delle disposizioni di cui al comma 3 con cui si estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – anche in tal caso con l'esclusione dei dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati esclusivamente responsabili di uffici di supporto – il regime delle incompatibilità successive già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995, valuti la Commissione I l'opportunità di una più puntuale individuazione di detti «uffici di supporto», in considerazione della eterogeneità dei regolamenti organizzativi interni delle autorità;
   c) in riferimento all'articolo 23 recante «Interventi urgenti di riforma delle province e delle città metropolitane» ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), che procedono a modifiche della legge n. 56/2014 (articolo 1, comma 49), riguardanti il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015, prevedendo ora che il subentro della regione Lombardia riguardi anche tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Monza e Brianza nelle predette società e stabilendo che, entro il 30 giugno 2014, siano eseguiti gli adempimenti societari necessari, valuti la Commissione I la congruità del termine rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di cui è in corso l'iter di conversione, nonché rispetto al termine ordinatorio del 18 maggio 2014 entro cui, ai sensi della legge n. 56/2014, sono definite – con decreto del Ministro per gli affari regionali da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti – le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento in esenzione fiscale alla regione Lombardia;
   d) in riferimento all'articolo 24 recante norme in materia di «Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard», valuti la Commissione I la relazione ed il coordinamento tra l'Agenda per la semplificazione amministrativa per il triennio 2015-2017 – prevista, al comma 1, quale atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, deve approvare entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza Unificata – e l'introduzione a Pag. 204regime di un'agenda della semplificazione a cadenza annuale, di cui all'articolo 7, comma 2 del disegno di legge S. 958, di cui il Senato ha avviato l'esame;
   e) in riferimento all'articolo 28 ed alla condizione del presente parere di cui al punto 1), valuti la Commissione I l'opportunità di integrare la riformulazione del comma 1 dell'articolo, introducendo un ulteriore comma che preveda, per servizi e attività camerali non coperti dal diritto annuale, l'applicazione di tariffe e diritti di segreteria a copertura dei costi sostenuti secondo la seguente formulazione: «2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti».
   f) in riferimento all'articolo 29 recante «Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa», valuti la Commissione I l'effettivo impatto – in termini di numero di domande e di possibili, conseguenti rallentamenti – dell'obbligatorietà, ai sensi del comma 1, dell'iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose alle white list tenute dalle prefetture, nonché i tempi previsti per la piena operatività della Banca dati antimafia, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;
   g) in riferimento all'articolo 32 recante «Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione», valuti la Commissione I l'adeguatezza della attuale formulazione del comma 1, che sembrerebbe affidare ad autorità amministrative – il Presidente dell'ANAC e, poi, il Prefetto – la valutazione circa la «presenza di fatti gravi ed accertati» da cui discende la possibilità di intimare all'impresa il rinnovo degli organi sociali o di assumere il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea – «considerata di pubblica utilità», ai sensi del comma 4 – «limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale» e con «durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto»;
   h) in riferimento all'articolo 35 recante «Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo», valuti la Commissione I l'opportunità di precisare tanto la tipologia delle operazioni economiche e finanziarie vietate alle pubbliche amministrazioni, quanto delle società o enti esteri in argomento, nonché – stante il carattere transitorio della disposizione – l'opportunità di accelerare il processo di recepimento delle direttive di riforma del settore degli appalti e delle concessioni 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;
   i) in riferimento all'articolo 37 recante norme in materia di «Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera», valuti la Commissione I l'impatto dell'obbligo di trasmissione alla suddetta ANAC – entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante – di talune tipologie di varianti in corso d'opera, rammentando che, ogni anno, risulterebbe interessata da varianti in corso d'opera circa la metà delle 16.000 gare per lavori, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;
   j) in riferimento all'articolo 39 recante «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», valuti la Commissione I l'opportunità di chiarire: le «irregolarità non essenziali» e le «dichiarazioni non indispensabili» per la cui mancanza o incompletezza la stazione appaltante non richiede regolarizzazione e non applica sanzione; l'opportunità del Pag. 205coordinamento tra la sanzione pecuniaria recata al comma 1 a carico del concorrente in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate e quella irrogata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del Codice; la congruità del termine di regolarizzazione di 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie;
   k) in riferimento all'articolo 53 recante «Norma di copertura finanziaria», valuti la Commissione I l'opportunità del rinvio di eventuali aumenti del contributo unificato nei procedimenti civili – ulteriori rispetto all'aumento generalizzato del 15 per cento circa disposto al comma 1 – ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, laddove – in ragione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 – tale necessità dovesse emergere in sede di monitoraggio, e senza che ne vengano però normativamente indicati parametri e limiti.

Pag. 206

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione X,
   esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (C. 2486 Governo);
   sottolineato il rilievo delle disposizioni complessivamente introdotte dal Titolo I concernente misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23), dal Titolo II concernente interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28), dal Titolo III concernente misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37), dal Titolo IV concernente misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54);
   rammentato che le motivazioni in premessa del decreto-legge ravvisano la straordinaria necessità ed urgenza delle suddette disposizioni nelle esigenze di favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici e di migliorare l'organizzazione amministrativa di Stato ed enti pubblici, perseguendo processi di semplificazione per l'accesso di cittadini ed imprese ai servizi delle pubbliche amministrazioni; di assicurare più elevati livelli di certezza giuridica, di correttezza e di trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche in riferimento ai lavori ed alle opere necessari allo svolgimento di Expo 2015; di sospingere i processi di informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed il migliore assetto degli uffici giudiziari allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione organizzativa e tecnologica;
   evidenziato, dunque, il concorso degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni recate dal provvedimento al miglioramento complessivo della produttività e della competitività del sistema-Paese e, in specie, alla costruzione di un più collaborativo tessuto di relazioni tra funzione pubblica ed attività d'impresa, anche in coerenza con i principi dello Small Business Act adottato dall'Unione europea nel 2008, della sua direttiva italiana di attuazione del 2010 e dello Statuto delle imprese recato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180,

  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) in riferimento all'articolo 28 recante «Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese», premesso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto Pag. 207a fornire, detratta una quota calcolata in base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema; rammentato che dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe – stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 – pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro; sottolineato che – secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere – la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013; sottolineato altresì che elaborazioni sui bilanci camerali del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale – finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità – cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro; segnalato, ancora, l'impatto del dimezzamento del diritto camerale sulle stesse competenze di legge (dalla tenuta del Registro delle imprese alle funzioni SUAP delegate da oltre 3.200 enti comunali alla piattaforma telematica camerale, dai compiti di regolazione del mercato e di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla gestione delle Borse merci, dalle competenze in materia ambientale e di proprietà industriale alle funzioni sanzionatorie); rimarcato che, dunque, il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finanziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale; doverosamente rammentate anche le ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità) della decurtazione del diritto camerale; ritenuto che vadano pertanto riviste le disposizioni recate dall'articolo 28 in materia di «Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese», prevedendo un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale, che faccia particolarmente leva sulla metodologia dei costi standard – evitando così l'impatto di riduzioni lineari che compromettano tenuta e qualità dei servizi fin qui resi a pubbliche amministrazioni, imprese e territori e determinino negative ricadute occupazionali – provveda la Commissione I a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 28 con la seguente: «1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017».
   2) in riferimento all'articolo 22 recante, ai commi 9 e 10, norme in materia di accorpamento delle sedi delle Autorità indipendenti e, al comma 12, norme in materia di attribuzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – in luogo del TAR Lombardia – delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, provveda la Commissione I ad invitare il Governo – fermi restando gli obiettivi di razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili pubblici, di valorizzazione del patrimonio pubblico e di conseguimento Pag. 208di importanti economie di spesa – ad affrontare i temi accennati nell'ambito di specifico ed organico provvedimento, che tenga anche conto del necessario coordinamento con il quadro normativo europeo, nonché delle ragioni del già operativo assetto territoriale delle sedi delle Autorità e dei connessi impegni finanziari già sostenuti;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) in riferimento all'articolo 18 recante, ai commi 1 e 2, norme in materia di soppressione delle sezioni staccate di TAR, valuti la Commissione I la profondità dell'impatto e la sostenibilità complessiva di una simile scelta organizzativa nonché la congruità del termine ultimo del 15 settembre 2014 – previsto, al comma 1, per l'emanazione del DPCM di individuazione delle modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie – con la decorrenza dal 1 ottobre 2014 della suddetta soppressione – fatta salvaguardia per la sola sezione autonoma della Provincia di Bolzano;
   b) in riferimento all'articolo 22 recante norme in materia di «Razionalizzazione delle autorità indipendenti» ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 2 con cui si introduce, per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Consob, il divieto, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, precisando, però, che tale divieto non si applica ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, nonché in considerazione delle disposizioni di cui al comma 3 con cui si estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – anche in tal caso con l'esclusione dei dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati esclusivamente responsabili di uffici di supporto – il regime delle incompatibilità successive già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995, valuti la Commissione I l'opportunità di una più puntuale individuazione di detti «uffici di supporto», in considerazione della eterogeneità dei regolamenti organizzativi interni delle autorità, considerando comunque incompatibili uffici aventi attività di diretta interlocuzione con i regolati;
   c) in riferimento all'articolo 23 recante «Interventi urgenti di riforma delle province e delle città metropolitane» ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), che procedono a modifiche della legge n. 56/2014 (articolo 1, comma 49), riguardanti il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015, prevedendo ora che il subentro della regione Lombardia riguardi anche tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Monza e Brianza nelle predette società e stabilendo che, entro il 30 giugno 2014, siano eseguiti gli adempimenti societari necessari, valuti la Commissione I la congruità del termine rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di cui è in corso l'iter di conversione, nonché rispetto al termine ordinatorio del 18 maggio 2014 entro cui, ai sensi della legge n. 56/2014, sono definite – con decreto del Ministro per gli affari regionali da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti – le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento in esenzione fiscale alla regione Lombardia;
   d) in riferimento all'articolo 24 recante norme in materia di «Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard», valuti la Commissione I la relazione ed il coordinamento tra l'Agenda per la semplificazione amministrativa per Pag. 209il triennio 2015-2017 – prevista, al comma 1, quale atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, deve approvare entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza Unificata – e l'introduzione a regime di un'agenda della semplificazione a cadenza annuale, di cui all'articolo 7, comma 2 del disegno di legge S. 958, di cui il Senato ha avviato l'esame;
   e) in riferimento all'articolo 28 ed alla condizione del presente parere di cui al punto 1), valuti la Commissione I l'opportunità di integrare la riformulazione del comma 1 dell'articolo, introducendo un ulteriore comma che preveda, per servizi e attività camerali non coperti dal diritto annuale, l'applicazione di tariffe e diritti di segreteria a copertura dei costi sostenuti secondo la seguente formulazione: «2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti».
   f) in riferimento all'articolo 29 recante «Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa», valuti la Commissione I l'effettivo impatto – in termini di numero di domande e di possibili, conseguenti rallentamenti – dell'obbligatorietà, ai sensi del comma 1, dell'iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose alle white list tenute dalle prefetture, nonché i tempi previsti per la piena operatività della Banca dati antimafia, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;
   g) in riferimento all'articolo 32 recante «Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione», valuti la Commissione I l'adeguatezza della attuale formulazione del comma 1, che sembrerebbe affidare ad autorità amministrative – il Presidente dell'ANAC e, poi, il Prefetto – la valutazione circa la «presenza di fatti gravi ed accertati» da cui discende la possibilità di intimare all'impresa il rinnovo degli organi sociali o di assumere il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea – «considerata di pubblica utilità», ai sensi del comma 4 – «limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale» e con «durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto»;
   h) in riferimento all'articolo 35 recante «Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo», valuti la Commissione I l'opportunità di precisare tanto la tipologia delle operazioni economiche e finanziarie vietate alle pubbliche amministrazioni, quanto delle società o enti esteri in argomento, nonché – stante il carattere transitorio della disposizione – l'opportunità di accelerare il processo di recepimento delle direttive di riforma del settore degli appalti e delle concessioni 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;
   i) in riferimento all'articolo 37 recante norme in materia di «Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera», valuti la Commissione I l'impatto dell'obbligo di trasmissione alla suddetta ANAC – entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante – di talune tipologie di varianti in corso d'opera, rammentando che, ogni anno, risulterebbe interessata da varianti in corso d'opera circa la metà delle 16.000 gare per lavori, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;
   j) in riferimento all'articolo 39 recante «Semplificazione degli oneri formali Pag. 210nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», valuti la Commissione I l'opportunità di chiarire: le «irregolarità non essenziali» e le «dichiarazioni non indispensabili» per la cui mancanza o incompletezza la stazione appaltante non richiede regolarizzazione e non applica sanzione; l'opportunità del coordinamento tra la sanzione pecuniaria recata al comma 1 a carico del concorrente in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate e quella irrogata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del Codice; la congruità del termine di regolarizzazione di 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie;
   k) in riferimento all'articolo 53 recante «Norma di copertura finanziaria», valuti la Commissione I l'opportunità del rinvio di eventuali aumenti del contributo unificato nei procedimenti civili – ulteriori rispetto all'aumento generalizzato del 15 per cento circa disposto al comma 1 – ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, laddove – in ragione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 – tale necessità dovesse emergere in sede di monitoraggio, e senza che ne vengano però normativamente indicati parametri e limiti.