CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e del coinvolgimento delle comunità locali.
7. 10. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in aderenza al principio di sussidiarietà.
7. 6. Picchi.
(Approvato)

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed i base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
8. 50. Il Relatore.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1 Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
8. 50. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

ART. 9.

  Sostituire il comma 2 col seguente:
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali Pag. 82possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.
9. 2. (Nuova formulazione) Alli.
(Approvato)

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: esperienza in materia aggiungere le seguenti: avvalendosi, quando possibile, dei soggetti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
10. 2. (Nuova formulazione) Scotto, Palazzotto.
(Approvato)

ART. 12.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La relazione rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni.
12. 8. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo le parole: in sede multilaterale aggiungere il seguente periodo: La relazione dà inoltre conto delle retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione, così come dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, come da decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, articolo 15.
12. 10. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo.».
12. 9. Scotto, Palazzotto.
(Approvato)

ART. 16.

  Al comma 1, dopo le parole: e delle università, aggiungere le seguenti: , del volontariato.
16. 3. Scotto, Palazzotto.
(Approvato)

ART. 17.

  Al comma 5, dopo la parola: selezione aggiungere le seguenti: con evidenza pubblica.
17. 4. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.
(Approvato)

Pag. 83

  Al comma 8, dopo le parole: nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2 aggiungere le seguenti: , del personale di cui all'articolo 31, comma 4.
17. 8. Cimbro.
(Approvato)

ART. 18.

  Al comma 1, dopo la parola: autonomia, inserire le seguenti: organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale,.
18. 3. Picchi.
(Approvato)

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente Capo:

Capo IV-bis.
(Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).

Art. 21-bis.
(Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).

  1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione Europea.
  3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
  4. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
21. 05. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 23.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici).
23. 1. Picchi.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: pubbliche e degli altri enti pubblici con le seguenti: e degli enti pubblici.
23. 2. Picchi.
(Approvato)

ART. 25.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: finalizzate alla aggiungere le seguenti: cooperazione allo sviluppo e alla.
25. 3. Beni, Amendola, Cimbro.
(Approvato)

Pag. 84

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e comunità di cittadini immigrati che con le seguenti: e le associazioni delle comunità di cittadini immigrati che.
25. 5. Beni, Amendola, Cimbro.
(Approvato)

  Al comma, 2 lettera e) sostituire le parole: e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, con le seguenti: le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991 e successive modificazioni e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e successive modificazioni,.
25. 6. Beni, Amendola, Cimbro.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo, sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.
25. 17. Santerini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli.
(Approvato)

ART. 26.

  Al comma 9, in fine, aggiungere i seguenti periodi: I soggetti di cui all'articolo 25 organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza dei giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
26. 5. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 27.

  Al comma 1, dopo le parole: Paesi partner, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le società e le imprese iscritte al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
27. 10. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 26.

  Collocare l'articolo 26 dopo l'articolo 27, rinumerando conseguentemente i due articoli.
26. 1. Picchi.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.
26. 3. Cimbro, Amendola.
(Approvato)

ART. 30.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:
   12) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;.
30. 1. Beni.
(Approvato)

Pag. 85

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 7, lettera a);
    a) dopo le parole: dallo statuto sociale della cassa depositi e prestiti S.p,A., è inserito: 1);
    b) dopo le parole: di ciascuna operazione sono inserite le parole:; 2) effettuata in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali e/o sovranazionali. Le attività di cui al presente comma 7, lettera a) numero 2) possono essere svolte anche indirettamente, per il tramite di società partecipate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
   al comma 11, dopo la lettera e-bis), sono inserite le parole:
   f) di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a) numero 2).
30. 2. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

ART. 31.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate Onlus ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus.
31. 2. Il Relatore.
(Approvato)