CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01873 Tidei: Assunzione dei vincitori del concorso espletato per i ruoli del personale dell'ICE.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La dotazione organica dell'Agenzia ICE è stata fissata dalla Legge istitutiva (n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.) in 450 unità. Entro tale limite, con il DPCM del 28 dicembre 2012, è stato disposto il trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie, strumentali e umane provenienti dall'ex Istituto nazionale per il commercio estero, queste ultime previo esperimento di una procedura comparativa per titoli.
  Le 140 unità di personale che non hanno superato la selezione non sono state poste in mobilità, bensì assorbite nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e assunte a tempo indeterminato. Pertanto in futuro potranno rientrare nell'organico della nuova Agenzia, essendo dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di eventuale apertura della procedura di mobilità in entrata da parte dell'Agenzia ICE, secondo la normativa vigente.
  Per quanto riguarda in particolare l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso l'ex ICE al momento della soppressione, questo utilizzo è stato autorizzato esclusivamente per la nuova Agenzia, dall'articolo 4 comma 6 del predetto DPCM, in caso di futuri fabbisogni di personale di pari qualifica, fermi i vincoli previsti in materia di assunzioni.
  In base a quanto sopra, oltre alle 12 assunzioni avvenute subito prima della soppressione dalla graduatoria a 107 posti per l'area funzionale C1, l'Agenzia ICE sta adesso provvedendo all'assunzione per il 2014 di ulteriori 10 unità provenienti dallo stesso concorso, in base alla propria Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale. L'Agenzia è in attesa in queste settimane dell'apposita autorizzazione all'assunzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.
  Si fa presente infine che le norme vigenti in materia di assunzioni (articolo 14 legge 135/2012 e articolo 4 comma 3 DL 101/2013) prevedono la condivisione delle graduatorie di vincitori di concorso tra Pubbliche Amministrazioni nell'ottica del contenimento della spesa. Pertanto tale possibilità è ampliata a tutta la PA a patto che possieda vacanze in organico in base al proprio fabbisogno di personale e non sia in possesso di graduatorie in corso di validità.
  A questo proposito il Ministero della Giustizia si è già dichiarato disponibile a sottoscrivere una convenzione con l'ICE Agenzia, per la condivisione della graduatoria in oggetto, che verrà attivata non appena la Funzione Pubblica avrà formalizzato all'Agenzia stessa l'autorizzazione ad assumere le 10 unità richieste.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01970 Scuvera: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla vertenza relativa allo stabilimento Merck di Pavia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo di cui si discute, verte sulla chiusura dello stabilimento di Pavia della multinazionale farmaceutica Merck. Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo assiduamente le problematiche relative alla riorganizzazione di Sharp Merck & Dome (MSD) e, più recentemente, della annunciata chiusura delle produzioni presso lo stabilimento di Pavia, dove sono ancora occupate circa 200 persone.
  Com’è noto, i Rappresentanti dell'azienda hanno dichiarato la decisione della Casa Madre di chiudere il sito di Pavia entro il 31 dicembre 2014 ed illustrato le ragioni della scelta, quale parte integrante di un processo di consolidamento a livello globale del network produttivo, non legata agli standard dello stabilimento in questione. Decisioni analoghe sono state già annunciate in Paesi emergenti (Brasile, Giappone, Messico, Cina, Singapore), in Europa (Portogallo, Spagna, Francia e, recentemente, Paesi Bassi e Irlanda) e negli stessi Stati Uniti.
  I Rappresentanti dell'azienda hanno confermato l'impegno da parte di MSD ad individuare un potenziale investitore che subentri nel citato sito di Pavia, affidandone il compito ad un advisor, al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardando nella maggiore misura possibile i livelli occupazionali. L'annuncio recente dell'esistenza di un acquirente per lo stabilimento non è, tuttavia, stato confermato.
  Il Ministero sta sollecitando la Direzione aziendale a fornire ogni utile informazione sullo stato di avanzamento della ricerca di nuovi imprenditori. Non essendo ancora fornito alcun ragguaglio, si è inteso calendarizzare per le prossime settimane nuovamente la convocazione del tavolo di confronto aperto da tempo presso il MiSE.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02115 Terzoni: Sospensione dei versamenti del GSE a favore degli impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia nella regione Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ricordo che – come riportato dall'interrogante – con la sentenza n. 93/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Regione Marche n. 3 del 2012 nelle parti in cui escludeva gli impianti a biogas e biomassa per la produzione di energia elettrica dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening) e, conseguentemente, dalla stessa valutazione di impatto ambientale (VIA).
  A seguito di tale sentenza, il TAR Marche ha accolto alcuni ricorsi presentati contro la realizzazione di queste centrali annullando le relative autorizzazioni (sentenze nn. 559/2013 e 215/2014).
  Secondo quanto riferito dall'interrogante, la Regione Marche starebbe cercando di sanare la situazione approvando una nuova legge con la quale si riattivano tali autorizzazioni imponendo una VIA postuma, operazione che costituirebbe, secondo lo stesso interrogante, l'ennesimo palese strappo normativo e costituzionale.
  Premesso, inoltre, che le autorizzazioni uniche sono condizione vincolante per accedere ai contributi rilasciati dal GSE, l'Onorevole chiede se il Ministero sia informato sulla possibilità che il GSE, a fronte della revoca delle autorizzazioni di cui sopra ad opera del TAR, stia continuando a versare i contributi relativi alla produzione di energia elettrica; e se nel caso in cui il versamento non sia stato interrotto, non si ritenga necessario assumere iniziative affinché siano sospesi tali versamenti e sia recuperato quanto indebitamente ricevuto dai proprietari degli impianti.
  Al riguardo, anche alla luce delle informazioni fornite dal GSE, posso comunicare quanto segue.
  Per quanto concerne la prima richiesta si precisa che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 9312013 ha decretato l'incostituzionalità degli allegati alla Legge della Regione Marche n. 3/2012, nelle parti in cui in relazione agli impianti in questione, prevedeva soglie di tipo dimensionale quali esclusivi criteri discriminatori per l'assoggettamento (o l'esonero) dalla VIA, senza considerare gli ulteriori criteri stabiliti al riguardo dalla direttiva 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
  Premesso che gli effetti della pronuncia della Consulta non si estendono in modo automatico agli atti amministrativi che medio tempore hanno dato applicazione alla norma dichiarata incostituzionale, essendo invece necessario che tali atti siano annullati dal giudice o siano rimossi in sede di esercizio del potere di autotutela, il GSE, a seguito di specifiche segnalazioni da parte della Regione Marche, è venuto a conoscenza della circostanza che, sulla base della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, sono state oggetto di annullamento da parte del TAR Marche le autorizzazioni uniche relative a 5 impianti nella titolarità delle Società indicate in nota.
  Inoltre, in relazione ad un altro impianto sito nel Comune di Osimo (AN) la Regione Marche ha comunicato al GSE che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 789 del 2014, ha sospeso l'efficacia Pag. 146della relativa autorizzazione intimando a tale società «di astenersi da qualsiasi attività comportante ulteriore proseguo della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto per cui è causa».
  In conseguenza dell'annullamento o sospensione dell'efficacia dei suddetti titoli autorizzativi, il GSE ha, quindi, sospeso l'erogazione degli incentivi a quegli impianti già in esercizio, avviando altresì un procedimento volto all'annullamento della qualifica IAFR.
  In relazione invece agli impianti iscritti nelle graduatorie del registro di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, non ancora entrati in esercizio e non incentivati, il GSE ha avviato un procedimento di verifica documentale ai fini dell'adozione di un provvedimento di decadenza degli impianti dal relativo Registro.
  In ogni caso, il GSE ha avviato una interlocuzione con la Regione Marche al fine di ottenere un quadro completo degli impianti autorizzati e non sottoposti a VIA, i cui titoli autorizzativi siano stati annullati dal giudice amministrativo sulla base della citata sentenza costituzionale, allo scopo di adottare i conseguenti provvedimenti in autotutela.
  Per quanto riguarda eventuali altri impianti della tipologia in esame ubicati nel territorio marchigiano, che non risultino essere stati oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, va fatto presente che è in capo ai soggetti che rilasciano i titoli autorizzativi la responsabilità della verifica della sussistenza o permanenza delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attività, con l'obbligo stabilito dall'articolo 42, commi 2 e 4, del d.lgs. 28/2011 della tempestiva segnalazione al GSE delle eventuali anomalie riscontrate. Al riguardo il GSE informa di non aver ricevuto alcuna comunicazione di provvedimenti di annullamento in autotutela (o di sospensione dell'efficacia) da parte delle autorità competenti né di altre decisioni di annullamento in sede giudiziaria.
  Nel frattempo, è intervenuto l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (recante «disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).
  In base al citato articolo 15 (rubricato «Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170») gli impianti in questione (cioè quelli la cui autorizzazione è stata annullata in sede giurisdizionale per mancanza dello screening ovvero esclusi dalla verifica in base alle norme statali e regionali) vanno sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006. Nelle more dell'adozione dell'atto definitivo sulla predetta verifica di assoggettabilità e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, gli impianti in parola possono proseguire nella loro attività.
  Alla luce del descritto quadro normativo, attualmente all'esame del Parlamento – ancora in fieri, e in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi in appello presentati dalle società interessate per la riforma delle predette sentenze del TAR Marche, il GSE, ferma restando la sospensione dell'efficacia della qualifica IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) e quindi dell'erogazione degli incentivi, ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento di definitivo annullamento in autotutela della qualifica stessa.
  Nel caso in cui gli operatori abbiano richiesto il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva sino allo spegnimento dell'impianto, è stata invece remunerata dal GSE, a prezzi di mercato (senza riconoscimento della parte incentivante) l'energia immessa in rete, dalla data della sentenza di annullamento del titolo autorizzativo, sino allo spegnimento effettivo.Pag. 147
  In tali ipotesi il GSE aveva richiesto agli operatori di rendere nota la data di spegnimento, come approvata dalla Regione. Nei casi in cui la data non è stata indicata, il GSE ha comunicato, anche in ragione della prosecuzione dell'attività produttiva, l'esclusione dell'impianto dal proprio contratto di dispacciamento dal 1o agosto 2014. Il provvedimento inviato a Terna per l'esclusione dal contratto di dispacciamento è quindi direttamente connesso allo stato autorizzativo dell'impianto, che, allo stato, è sprovvisto del titolo alla costruzione e all'esercizio per effetto delle predette sentenze del TAR Marche.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02417 Galperti: Riunioni annuali del Foro economico italo-taiwanese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede quando sarà indetta la riunione annuale del Foro italo-taiwanese di cooperazione economica.
  Informo a riguardo che a differenza degli anni passati, nel corrente anno, vista la Presidenza italiana dell'UE, l'incontro annuale si terrà a Roma.
  In data 27 giugno scorso si è tenuta la riunione preparatoria per citato IV Foro di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra Italia e Taiwan e la richiesta riunione avrà luogo a Roma il prossimo 28 luglio.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02793 Taranto: Impegni relativi a un mercato più integrato del GNL.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso i propri Uffici (DG SAIE) ha attivato una discussione con i focal points del G7 per dare seguito, via Agenzia Internazionale dell'Energia e UE, le decisioni del G7 Energia di Roma sulla sicurezza degli approvvigionamenti, da perseguire con misure di breve, medio e lungo termine, e sulle misure di aiuto alla situazione energetica ucraina, anche pienamente confermate dal Summit G7 di Bruxelles.
  Si è preso contatto con l'Agenzia Internazionale dell'Energia per valutare il loro contributo in termini di studio della «capacità di resistenza» del sistema gas europeo ed è stata predisposta una prima ipotesi di tematiche da sviluppare entro la fine dell'anno.
  La Commissione europea, altresì, a seguito della Comunicazione del 28 maggio 2014 sulla «Sicurezza energetica europea», che sarà discussa durante la Presidenza italiana del Consiglio della UE, documento che rispecchia le analisi italiane predisposte per il G7, ha anche identificato 33 progetti energetici infrastrutturali prioritari da implementare nel breve e medio termine, sia nel settore gas sia in quello elettrico, ed ha iniziato gli «stress test» sulle infrastrutture gas.
  In quest'ambito, la Presidenza italiana del Consiglio europeo, in coordinamento con la Commissione europea, organizzerà un incontro d'alto livello, a Roma il 19 novembre prossimo, invitando oltre gli Stati membri, tutti gli Stati che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo. In tale circostanza sarà focalizzato lo sviluppo del potenziale di risorse idrocarburi nell'Africa settentrionale (Algeria, Tunisia, Egitto e Libia) e nell'area sud orientale del Mediterraneo (Cipro e Israele), analizzando anche l'uso del GNL nel Mediterraneo come carburante per il trasporto marittimo, in vista dei nuovi limiti di emissione del traffico navale previsti al 2020.
  La Presidenza italiana continuerà inoltre a promuovere lo sviluppo del corridoio Sud come una rotta di fornitura di gas dall'area caspica, e la migliore utilizzazione dei terminali di rigassificazione del GNL al fine di avvantaggiarsi dello sviluppo del mercato internazionale del GNL che, nel medio termine, diventerà più liquido e globalizzato, anche in considerazione del fatto che nella Comunicazione della Commissione sulla sicurezza energetica, viene indicata tra le priorità europee la realizzazione di un hub energetico mediterraneo.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico, infine, si è attivato per valutare la possibilità di elaborare un piano nazionale integrato per lo sviluppo del GNL per il suo uso diretto nei trasporti pesanti via gomma e marittimi, in vista dell'adozione al 2020 di nuovi più severi limiti.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02920 Fragomeli: Razionalizzazione della normativa relativa a commissioni e componenti di costo a carico dei gestori di impianti di erogazione carburante.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I quesiti richiesti con l'interrogazione sono sostanzialmente due: con il primo, concernente l'utilizzo dei pagamenti elettronici, viene chiesto di chiarire la questione delle tariffe delle commissioni; con il secondo, relativo alla normativa della contribuzione al Fondo indennizzi dei gestori di distributori di carburanti, viene domandato di intervenire sulla normativa medesima al fine di non erodere ulteriormente lo scarso margine di guadagno dei distributori di carburante.
  Per quanto riguarda la disciplina concernente l'uso dei mezzi di pagamento elettronici, si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico, nel quadro delle iniziative e dei Tavoli per la ristrutturazione della rete dei carburanti, ha promosso la diffusione degli impianti di distribuzione self service con pagamento elettronico e/o automatizzato, sia per ottenere riduzioni dei costi e, quindi, dei prezzi, sia per limitare i rischi collegati all'uso del contante e, nel contempo, favorire una modernizzazione della rete in linea con i processi di ristrutturazione già avviati a livello europeo.
   A fronte di ciò, il MISE si è a suo tempo impegnato a favorire iniziative volte a ridurre i costi delle transazioni con moneta elettronica per i gestori di carburante, anche in considerazione del fatto che tali oneri costituiscono un vincolo rilevante per gli esercenti, cui è riconosciuto un margine di guadagno lordo di circa 4 centesimi al litro di carburante (al netto delle imposte e del prezzo pagato alla compagnia che fornisce il prodotto), di per sé, non sempre sufficiente a coprire le spese richieste dal servizio bancario, specie sulle transazioni elettroniche di importo minore.
  Al riguardo, sullo stato di applicazione dell'articolo 27, comma 1, lettera d) del D. L. n. 1 del 2012, che garantisce la gratuità, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro, regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ricordo che la legge, mentre assicura in modo permanente tale gratuità all'acquirente, è «transitoria» per il venditore, in attesa che vengano individuate, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le regole per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
  In tale quadro il Ministero si è reso parte attiva per sensibilizzare il sistema bancario affinché in attesa del citato provvedimento non fossero applicate, neppure indirettamente, commissioni al venditore, nonché per individuare criteri certi e non penalizzanti per la categoria nella determinazione di nuove commissioni da definire valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.
  Il decreto in questione è stato emanato il 14 febbraio 2014, n. 5, pubblicato nella GU del 31 marzo 2014, n. 75 ed entrerà in vigore il prossimo 29 luglio. Effettivamente, con la pubblicazione del citato decreto cessa di avere efficacia la disposizione Pag. 151contenuta nell'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la quale recava il regime di gratuità dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburanti (cfr. Visto n. 4 del decreto 14 febbraio 2014, n. 51).
  Si è aperta così una fase delicata poiché entro il 29 luglio p.v. le Banche dovranno adeguarsi, dando indicazioni puntuali sulla struttura dei costi che sottintendono alle commissioni, da differenziare tra carte di debito, di credito e micropagamenti (inferiori a 30 euro).
  È pertanto necessario che si pervenga in tale sede alla definizione di commissioni che promuovano effettivamente l'utilizzo della moneta elettronica in questo particolare settore di mercato, considerato che il Decreto del MISE 24 gennaio 2014 ha istituito l'obbligo dal 30 giugno p.v., da parte degli esercenti di qualunque attività commerciale (inclusi pertanto i distributori di carburanti) ad accettare pagamenti con carte di debito, per importi superiori a 30 euro, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
  Sul tema è anche intervenuto il Vice Ministro dell'Interno, nell'incontro con il Ministero dello sviluppo economico, le Federazioni dei gestori (Faib, Fegica, Figisc), le Associazioni dei titolari (Unione Petrolifera, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Federdistribuzione), nonché le rappresentanze del mondo bancario, in un confronto sulle possibili soluzioni da adottare al fine di prevenire e contrastare i sempre più frequenti fenomeni di criminalità che interessano i punti vendita di carburanti, da tempo all'attenzione delle Istituzioni pubbliche a livello locale (ad es., Regione Lombardia e Prefettura di Lecce). Anche in tale sede è emersa la necessità di promuovere la diffusione dei mezzi elettronici di pagamento al fine di limitare al massimo l'uso del denaro contante negli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
  Circa l'altra richiesta degli On.li interroganti, in merito alla contribuzione da parte dei gestori degli impianti della distribuzione dei carburanti al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti ai sensi del DM 19 aprile 2013, si evidenzia che tale Decreto, al comma 5 dell'articolo 6 prevede che «I contributi potranno essere versati dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.»
  Tale disposizione riprende le disposizioni in tal senso delle precedenti normative di rifinanziamento del Fondo anch'esse rivolte in misura diversa sia a carico dei titolari (per i due terzi del rifinanziamento), che a carico dei gestori (per un terzo del rifinanziamento). Si tratta del DM 24 febbraio 1999, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e del DM 7 agosto 2003 in attuazione dell'articolo 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
  L'accollo da parte dei titolari della contribuzione al Fondo della quota a carico dei gestori in passato è stato oggetto di accordo tra singole Compagnie petrolifere e Associazioni sindacali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti (Faib Confesercenti / Fegica CISL / Figisc Confcommercio) nell'ambito dei rinnovi degli accordi economici-normativi.