CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2014
267.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093);
   rilevato che il disegno di legge presenta numerosi aspetti di grande interesse per il comparto agroalimentare, visto lo stretto legame che intercorre tra l'agricoltura e l'ambiente;
   sottolineato che l'attività agricola costituisce certamente una fonte di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma anche al tempo stesso un fattore decisivo per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale e dei paesaggi tradizionali, soprattutto per effetto delle politiche agricole perseguite da lungo tempo a livello europeo e nazionale;
   richiamata l'attenzione per le numerose disposizioni che intervengono in materia gestione dei rifiuti e di gestione delle risorse idriche, nonché in materia di «acquisti verdi» delle pubbliche amministrazioni;
   sottolineata l'esigenza di tener conto del ruolo che l'attività agricola può svolgere nella direzione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, introducendo misure di semplificazione delle prescrizioni e degli adempimenti posti a carico alle imprese agricole, in ragione delle caratteristiche strutturali delle stesse, nonché meccanismi premiali in favore delle attività volte al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 3, recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), sia aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  «2-bis. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, Pag. 80del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità»;
   2. dopo l'articolo 6, recante casi di esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, sia inserito il seguente:
  «Art. 6-bis – (Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale) – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al fine di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati».
    b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
   «2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo»;
   3. all'articolo 10, recante applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, al capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:
  «2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate»;
   4. dopo l'articolo 10, sia inserito il seguente:
   «Art. 10-bis – (Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari) – 1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
   2. In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si Pag. 81considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.
   3. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.
   4. Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi»;
   5. dopo l'articolo 15, sia inserito il seguente:
  «Art. 15-bis – (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.
  2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.
  3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente:
  1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000»;
   6. dopo l'articolo 21, recante disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, sia inserito il seguente:
   «Art. 21-bis (Disposizioni in materia di digestato) – 1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «agroindustria» sono inserite le seguenti: «o dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 13, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;
   b) dopo le parole «a fini agronomici» sono aggiunte le seguenti: «o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti».
   2. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica».
   3. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis»; Pag. 82
   7. dopo l'articolo 28 sia inserito il seguente:
  «Art. 28-bis (Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti) – 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
  f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi»;
   8. l'articolo 29 sia sostituito con il seguente:
  «Art. 29. – (Combustione controllata di materiale vegetale) – 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. I comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;
   9. dopo l'articolo 31 sia inserito il seguente:
  «Art. 31-bis – (Interventi di miglioramento ambientale) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 16-ter (Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale) – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:
   a) ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;
   b) ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;
   c) ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio».

Pag. 83

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)»;
   posto che il provvedimento reca diverse norme tese, in buona parte, a novellare la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   valutate le parti di propria competenza e in particolare l'articolo 28, che affronta il tema delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari assimilandole alle acque reflue domestiche e prevedendone quindi lo smaltimento in pubbliche fognature;
   considerato che tale possibilità risulta azzardata sia in quanto abbattere gli inquinanti delle acque di vegetazione sotto le soglie consentite per lo scarico sarebbe impossibile, poiché non sono acque di lavaggio, ma sottoprodotti di processi industriali, sia in quanto l'altissima concentrazione di fenoli e BOD dovrebbe far pensare almeno a impianti di pre-trattamento;
   valutata la possibilità, dopo un'opportuna e approfondita indagine, di trovare, oltre all'utilizzazione agronomica (fertirrigazione), delle alternative valide allo smaltimento in fogna delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari, quali ad esempio la trasformazione in sostanza organica stabilizzata (compost);
   considerato che all'articolo 29 viene affrontato il delicato tema della combustione dei residui vegetali, già peraltro dibattuto nell'ambito del recente decreto-legge relativo alla «terra dei fuochi», stabilendo delle limitazioni alla possibilità di bruciare sfalci e potature;
   considerato che la potatura è una pratica agronomica molto utilizzata, soprattutto per alcune colture nazionali arboree e che la combustione degli sfalci è una efficace soluzione, specie per i piccoli agricoltori;
   considerato comunque che è stato inserito il concetto di combustione come unica alternativa nel caso di conclamati rischi fitosanitari, quali ad esempio virosi o batteriosi;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. sia soppresso l'articolo 28, rimandando l'adozione di provvedimenti normativi in materia all'esito di una indagine conoscitiva, che preveda anche una serie di audizioni, in ordine alla alternative allo scarico in fogna;Pag. 84
   2. all'articolo 29 siano apportate modificazioni volte a:
    a) prevedere che le regole per la combustione dei residui vegetali, stabilite dai comuni, dispongano in maniera specifica che questa possa avvenire in modo che non danneggi l'ambiente, non metta a repentaglio la salute umana e non crei disagio o disturbo alla popolazione (ad esempio privilegiando zone di montagna e o distanti da centri abitati, evitando zone boschive e strade ad elevata intensità di traffico);
    b) prevedere un tempo massimo entro il quale i comuni siano tenuti a redigere tali ordinanze, un periodo di transizione nel quale, nel rispetto delle regole generali stabilite da questo stesso articolo, i residui possano essere bruciati;
    c) specificare, comunque, il divieto di bruciare in quei mesi ritenuti più a rischio e comunque individuati di concerto tra regione e Corpo forestale dello Stato;
    d) specificare, comunque, che nell'eventualità di conclamati casi di rischio fitosanitario accertati dai competenti enti ministeriali o regionali, la combustione dei residui sia sempre consentita, con l'autorizzazione o il controllo del Corpo forestale dello Stato.

Pag. 85

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093);
   rilevato che il disegno di legge presenta numerosi aspetti di grande interesse per il comparto agroalimentare, visto lo stretto legame che intercorre tra l'agricoltura e l'ambiente;
   sottolineato che l'attività agricola costituisce certamente una fonte di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma anche al tempo stesso un fattore decisivo per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale e dei paesaggi tradizionali, soprattutto per effetto delle politiche agricole perseguite da lungo tempo a livello europeo e nazionale;
   richiamata l'attenzione per le numerose disposizioni che intervengono in materia gestione dei rifiuti e di gestione delle risorse idriche, nonché in materia di «acquisti verdi» delle pubbliche amministrazioni;
   sottolineata l'esigenza di tener conto del ruolo che l'attività agricola può svolgere nella direzione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, introducendo misure di semplificazione delle prescrizioni e degli adempimenti posti a carico alle imprese agricole, in ragione delle caratteristiche strutturali delle stesse, nonché meccanismi premiali in favore delle attività volte al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
   riservandosi di valutare anche il testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 3, recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), sia aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  2-bis. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e Pag. 86successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
   2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità»;
   2. dopo l'articolo 6, recante casi di esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, sia inserito il seguente:
  «Art. 6-bis (Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale) – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
    c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al fine di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati.
    d) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo»;
   3. all'articolo 10, recante applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, al capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:
  «2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate»;
   4. dopo l'articolo 10, sia inserito il seguente:
  «Art. 10-bis – (Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari) – 1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
   2. In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.Pag. 87
   3. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.
   4. Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi»;
   5. dopo l'articolo 15, sia inserito il seguente:
  «Art. 15-bis – (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.
   2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.
   3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
  «1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000»;
   6. dopo l'articolo 21, recante disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, sia inserito il seguente:
  «Art. 21-bis (Disposizioni in materia di digestato) – 1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo la parola: «agroindustria» sono inserite le seguenti: «o dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 13, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;
    b) dopo le parole «a fini agronomici» sono aggiunte le seguenti: «o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti».
   2. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica».
   3. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis»;
   7. dopo l'articolo 28 sia inserito il seguente:Pag. 88
  «Art. 28-bis (Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti)- 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
  f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi»;
    c) l'articolo 29 sia sostituito con il seguente:
  «Art. 29. – (Combustione controllata di materiale vegetale) – 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. I comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;
    d) dopo l'articolo 31 sia inserito il seguente:
  «Art. 31-bis – (Interventi di miglioramento ambientale) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 16-ter (Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale) – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:
    a) ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;
    b) ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;
    c) ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio».