CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2014
265.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione (C. 2299 Cancelleri).

  PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminata la proposta disegno legge n. 2299, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione;
   considerato che le ipotesi di revisione della disciplina relativa alle modalità di esercizio delle funzioni di riscossione e agli organismi pubblici operanti nel settore meritano di essere oggetto di un più attento approfondimento;
   osservato, in particolare, che la proposta di legge in esame non garantisce che la soppressione della società Equitalia e il trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate non determinino gravi conseguenze occupazionali per i lavoratori della società soppressa, dal momento che l'articolo 3 della proposta di legge, per ilpersonale impiegato presso la società Equitalia S.p.A. e le società ad essa collegate, prevede esclusivamente una riserva, nell'ambito delle assunzioni presso l'istituenda Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, pari al 50 per cento delle assunzioni complessive,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 303, 760, 903, 1019, 1020, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;
   rilevata l'esigenza di assicurare la piena efficacia delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, evitando un utilizzo strumentale delle attività di agricoltura sociale, teso a beneficiare delle agevolazioni previste, senza che si realizzino effettivamente le prestazioni attività sociali che giustificano il riconoscimento delle agevolazioni stesse,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   al fine di assicurare che le attività di agricoltura sociale garantiscano effettivamente la realizzazione di prestazioni e attività sociali e, in particolare, l'inserimento socio-lavorativo delle categorie individuate dalla proposta in esame, siano individuate in modo più puntuale le procedure per il riconoscimento degli operatori e per il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni in modo da escludere un utilizzo improprio delle agevolazioni previste dalla proposta di legge.

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ALLEGATO 3

5-02011 Rostellato ed altri: Applicazione delle disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di ASpI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, concernente l'ambito di applicazione della normativa, introdotta dal comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, in materia di contributo dovuto dal datore di lavoro in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che tale disposizione introduce un nesso tra il contributo richiesto al datore di lavoro e il diritto all'ASpI da parte del lavoratore, a seguito della interruzione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto determini il diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Inoltre, il tenore letterale della disposizione in parola non lascia spazio ad equivoci circa la necessità di dover ricomprendere, in esso, tutte le tipologie di interruzioni, incluso, quindi il mancato superamento del periodo di prova ed il licenziamento per giusta causa.
  Con riferimento alla questione evidenziata nel presente atto parlamentare, circa la necessità di prevedere che il cosiddetto «ticket di licenziamento» sia dovuto solo nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro comporti effettivamente il diritto all'ASpI, non posso che ribadire che, diversamente, il legislatore ha scelto di connettere l'obbligo del versamento alla generale interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia potenzialmente connesso al beneficio dell'ASpI, sganciando tale obbligo dalla effettiva percezione dell'indennità, il che appare in linea con il principio solidaristico che connota il nostro sistema previdenziale.
  L'INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito, inoltre, che nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore rispettivamente ai 12, ai 24 o ai 36 mesi, il contributo di licenziamento deve essere riproporzionato in relazione al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro. A tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni di calendario.
  Un differente orientamento avrebbe condotto a richiedere la contribuzione con esclusivo riferimento a «periodi di 12 mesi», escludendo, quindi, tutte le situazioni nelle quali detto arco temporale non si realizzi e generando, pertanto, evidenti situazioni di disparità di trattamento. Mi riferisco, ad esempio, ai rapporti di 11 mesi e 29 giorni che andrebbero per tale motivo esenti dal contributo; così come per i rapporti di lavoro di 23 ’mesi e 29 giorni i datori pagherebbero soltanto per 12 mesi ed, infine, per quelli di 35 mesi e 29 giorni, i datori verserebbero il contributo soltanto per 24 mensilità.
  Con tale interpretazione l'INPS ha cercato, inoltre, di evitare eventuali effetti elusivi dell'obbligo introdotto dalla disposizione in esame, che si sarebbero potuti verificare, ad esempio, mediante interruzioni preordinate dei rapporti di lavoro.
  Tale lettura, peraltro, oltre ad essere congrua rispetto al sistema di finanziamento dell'Aspi, che – a regime (dal 2017) – è destinata a diventare l'unica forma di sostegno al reddito – è in linea, altresì, Pag. 119con la funzione di deterrente che la norma vuole certamente assegnare al contributo in questione.
  Va, inoltre, osservato che dal 1o gennaio 2017, il contributo in argomento – unitamente a quello ordinario mensile dovuto dai datori di lavoro – diventerà l'unico canale di finanziamento dell'indennità ASpI.
  Con riferimento al quesito concernente la misura della contribuzione nei casi di cessazione di rapporti di lavoro part-time, l'INPS ha chiarito che la formulazione del citato comma 31 da una parte introduce un nesso tra il contributo e il diritto all'ASpI del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto e dall'altra scollega il contributo stesso dall'importo della prestazione individuale. Conseguentemente, la misura della contribuzione (41 per cento del massimale mensile ASpI) rimane inalterata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time).
  Vorrei precisare, infine, che una previsione analoga a quest'ultima è già prevista nella determinazione della tassa di ingresso alla mobilità (ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991), istituto più prossimo all'ASpI, in vigore da oltre un ventennio e la cui applicazione è destinata a cessare il 31 dicembre 2016.