CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2014
265.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03137 Castiello e Ravetto: Sull'applicazione della Convenzione delle Alpi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli Ravetto e Castiello, con la loro interrogazione a risposta immediata, chiedono al Governo l'impegno affinché sia ampliato l'elenco dei comuni che fanno parte della Convenzione delle Alpi.
  Tale Convenzione, aperta alla firma il 7 novembre 1991 a Salisburgo, è oggi firmata e ratificata da tutti i Paesi dell'arco alpino (ora Parti contraenti, ovvero dall'Italia, il Liechtenstein, la Francia, la Germania, l'Austria, la Svizzera, la Slovenia, il Principato di Monaco e la Comunità Europea) e rappresenta quell'insieme di strumenti tesi a facilitare la cooperazione fra le parti aderenti, con il fine di perseguire una politica complessiva capace di assicurare una equilibrata crescita economica, il benessere sociale e la tutela del territorio e dell'ambiente in generale.
  Ai fini della ripartizione dei compiti tra Autorità competenti, Enti e soprattutto Unità Amministrative – tenute a dare concreta attuazione agli impegni previsti dalla Convenzione – il campo di applicazione territoriale, era riferito alle Province in quanto Unità Amministrative. Questo comportava e comporta che non necessariamente tutto il territorio di una Provincia dovesse essere ricompreso nel territorio montano alpino oggetto della Convenzione, ma soltanto quella parte rientrante nel perimetro risultante dall'allegato alla stessa (riportato anche nella Legge 403/’99 con la quale è stata ratificata la Convenzione).
  È utile ricordare che la scelta delle province italiane che oggi fanno parte della Convenzione è il risultato e la conseguenza diretta di una consultazione effettuata su base territoriale prima del 1991 e che in seguito a ciò, è stato possibile delineare il perimetro territoriale allegato alla Convenzione, senza fare riferimento ad alcun elenco di Comuni.
  Per individuare informazioni più aderenti al territorio ed effettuare analisi socioeconomiche ambientali tali da promuovere politiche e misure sostenibili per il territorio alpino, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha contribuito, con uno specifico studio pan-alpino, al lavoro del Segretariato volto al rafforzamento del Sistema di Osservazione delle Alpi, individuando, con chiarezza, tutti i Comuni di ogni Parte contraente, sempre con riferimento al perimetro allegato alla Convenzione e alla legge nazionale di ratifica.
  Per quanto attiene il riferimento normativo di cui è cenno nell'interrogazione, ossia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della Convenzione delle Alpi, laddove prevede che «Ciascuna Parte contraente, allatto del deposito del proprio strumento di ratifica o accettazione o approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di depositario, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori Parti del proprio territorio»; è da evidenziare che tale possibilità, ai sensi dello stesso comma 2, può essere esercitata soltanto nel caso in cui sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione.
  Ad oggi, in relazione a questo specifico aspetto, non risulta pervenuta al Ministero Pag. 99alcuna richiesta di annessione al perimetro italiano ricadente nell'ambito della Convenzione, ad esclusione di quella di Trieste che, attualmente si trova al vaglio della Consulta Stato-Regione dell'arco alpino, ente istituito dalla stessa legge di ratifica n. 403/99, per facilitare a livello nazionale l'attuazione degli impegni previsti in Convenzione e nei Protocolli attuativi.

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ALLEGATO 2

5-03138 Bratti: Sul monitoraggio dell'inquinamento delle acque e dell'ecosistema marino nella zona del rigassificatore al largo del delta del Po.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il rigassificatore Adriatic LNG, della società Terminale di Gas Naturale Liquefatto, di Porto Viro, primo al mondo con tipologia GBS (Gravity Base Structure), è un'opera infrastrutturale di notevole rilievo per il sistema energetico nazionale. È operativo dal settembre 2009, è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, e in data 23 agosto 2013 è stato avviato il procedimento per il suo rinnovo.
  Attualmente il rigassificatore in oggetto risulta in regime di esercizio provvisorio, finalizzato alla messa a punto degli impianti, l'entrata in esercizio definitivo è prevista per il mese di settembre 2014.
  Detto ciò, le questioni sollevate sono fortemente attenzionate dal Ministero dell'Ambiente che, nel seguire l'andamento dei monitoraggi, a seguito della comparsa delle schiume in prossimità dello scarico a mare delle acque di scambio termico provenienti dal terminale di rigassificazione, ha adottato in data 7 agosto 2012 il decreto di compatibilità ambientale n. 435. Con tale provvedimento sono state imposte una serie di prescrizioni, integrative del precedente provvedimento del 2004, finalizzate al superamento del fenomeno delle «schiume». Le attività di verifica della corretta ottemperanza delle predette prescrizioni sono esercitate sia dal Ministero dell'Ambiente sia dall'ISPRA e dall'ARPAV.
  Attualmente presso la Commissione Tecnica VIA/VAS è in corso l'esame del progetto, presentato dalla società che gestisce il rigassificatore, finalizzato alla mitigazione del problema delle schiume. I lavori dovrebbero concludersi entro il corrente mese.
  In particolare è stato esaminato sotto i vari aspetti il «Protocollo per la valutazione della sostenibilità ambientale dei prodotti antischiuma», connesso al progetto, implementato, così come richiesto dal Ministero dell'Ambiente, con un programma di sperimentazione degli anti schiuma a «circuito chiuso».
  Su tale protocollo, l'ISPRA e l'Arpa Veneto, con nota del 17 febbraio 2013, nel prendere atto dei risultati positivi della fase di sperimentazione con abbattimento meccanico delle schiume condotta dal proponente, hanno ritenuto che l'abbattimento meccanico, utilizzato in modo continuativo e non limitato al periodo di balneazione, abbinato al monitoraggio della dispersione delle schiume debba costituire, nelle condizioni attuali, la principale azione di contenimento del fenomeno. Inoltre, tutte le azioni future dovranno comunque essere finalizzate ad evitare la formazione delle schiume senza l'impiego di sostanze di sintesi.
  Una forte preoccupazione per il calo del pescato è stata espressa anche da parte dell'Assessore all'Agricoltura, Economia Ittica della Regione Emilia Romagna, che auspica l'avvio di un modello organizzativo che, coinvolgendo in modo strutturato i tecnici dell'ISPRA, della Regione Veneto e della Regione Emilia Romagna, garantisca lo svolgimento dell'attività di rigassificazione senza alterare l'ecosistema marino dell'area interessata e i cicli riproduttivi della fauna ittica.Pag. 101
  Tenuto conto di quanto rappresentato dal suddetto Assessore regionale ed alla luce del Piano di Monitoraggio Ambientale trasmesso dall'ISPRA, elaborato e condiviso con l'ARPA Veneto, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità ambientale che si sono succedute nel tempo, il Ministero dell'Ambiente, nel maggio scorso, ha richiesto ulteriori elementi al fine di poter acquisire un quadro di insieme dei dati rilevati in ciascuna delle fasi, ante operam, di cantiere, di esercizio e dei relativi controlli sugli scarichi allo stato eseguiti, con l'indicazione di eventuali criticità riguardanti le componenti ambientali interessate.
  Nel mese di giugno la Società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha inviato la documentazione «Biodegradabilità della schiuma e suo riutilizzo nelle rete trofica planctonica» e «Risultati del monitoraggio annuale delle schiume: Giugno 2013 - Aprile 2014».
  Con tale documentazione la Società rileva che «le attività sperimentali hanno, da un lato, dimostrato che la schiuma, una volta collassata viene agevolmente utilizzata come substrato dai microrganismi marini non esercitando alcun effetto di inibizione alla crescita e dall'altro lato, che l'acqua di mare a diretto contatto con la schiuma non presenta caratteristiche di tossicità».
  Tale documentazione è stata trasmessa, il 16 giugno 2014, per le valutazioni di merito, alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS.
  Proprio alcuni giorni fa, precisamente lo scorso 30 giugno, è pervenuto il riscontro dell'ISPRA all'ulteriore approfondimento richiesto lo scorso mese di maggio, di cui si è fatto precedentemente cenno e, in sintesi, ha rappresentato che:
   le «Indagini a macroscala del popolamento ittico nell'intorno del Terminale, al momento, non mostrano effetti negativi sui rendimenti di pesca che possano essere riconducibili alla presenza del Terminale GNL»;
   le «Indagini a microscala del popolamento ittico nell'intorno del Terminale (non riferibile quindi ad un'area più estesa del mar Adriatico)»; non hanno mostrato variazioni di rilievo sui quantitativi e sulle specie pescate durante le fasi di bianco, cantiere ed esercizio del monitoraggio ambientale;
   «le attività di monitoraggio condotte durante i primi due anni della fase di esercizio dell'impianto, non hanno rilevato alterazioni ambientali delle matrici e dei parametri investigati nell'area marina indagata prossima al Terminale GNL di Porto Viro, che possano essere correlate all'operatività dell'impianto. Le attività di monitoraggio sono comunque tuttora in corso, ed ogni eventuale possibile alterazione delle componenti monitorate, anche in un più lungo periodo, verrà tempestivamente segnalata [...]».

  Per la loro adeguata diffusione, comunque, in forza del Patto Territoriale in essere con gli enti locali, i dati del monitoraggio ambientale effettuato dall'ISPRA vengono forniti all'ARPA Veneto nella loro completezza e, da questi, alla Provincia di Rovigo, che puntualmente li pubblica sul suo sito internet.
  Per completezza di trattazione, giova ricordare anche che sono stati previsti, nel quadro degli accordi tra Adriatic LNG ed il Polesine, rappresentato da ConSviPo, per gli interventi di compensazione ambientale, riequilibro ambientale e contributo allo sviluppo del territorio, fondi destinati al cofinanziamento di progetti riguardanti il settore della pesca professionale, assegnati a progetti di cui era già stata vagliata la rilevanza e la fattibilità a livello europeo, al fine di veicolare risorse su idee meritevoli e già strutturate.
  Tra questi si segnalano sgravi sul gasolio, il progetto di ammodernamento strutturale dei mercati ittici come richiesto dalla normativa UE, la realizzazione di una barriera di sbarramento nella sacca di Scardovari per migliorare la sicurezza e la gestione delle attività di carico-scarico delle barche, la promozione di ricerche per la sperimentazione di pali in polietilene Pag. 102e vetroresina in sostituzione dei pali in legno attualmente utilizzati nella coltivazione di molluschi con l'obiettivo di procurare un notevole risparmio ai pescatori evitando al contempo il disboscamento di ettari di castagni. Non mancano anche altri fondi rivolti ad aumentare la quantità di pescato nella coltivazione di vongole veraci nelle lagune di Caleri e Marinetta, ed altri progetti realizzati che hanno avuto un impatto positivo sulle attività ittiche della zona.

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ALLEGATO 3

5-03139 Terzoni: Sulla vicenda concernente il contratto stipulato con la società Selex.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Terzoni e altri, alla luce delle vicende giudiziarie che coinvolgono esponenti della società Selex, appaltatrice del Sistema di tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) si chiede l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo per l'affidamento del servizio SISTRI, nonché la costituzione di parte civile nel relativo procedimento giudiziario.
  Dapprima, giova rilevare che la Commissione di Collaudo, istituita per la verifica di conformità del sistema Sistri, il 20 dicembre ultimo scorso, ha rilasciato il certificato di verifica di conformità, attestando la piena funzionalità del sistema e la sua corrispondenza alle norme e alle specifiche del contratto. Di tale documento, dal 24 giugno scorso, ne è traccia anche sul sito del Ministero dell'Ambiente.
  Come anche richiamato nell'interrogazione in parola, nel 2012, l'Avvocatura Generale dello Stato nel parere reso sulla legittimità della complessiva operazione negoziale, ha ritenuto valido e legittimo il contratto con la Selex.
  Tuttavia, rilevato che il Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con Deliberazione n. 10 del 10 aprile 2014, ha ritenuto che «l'affidamento del SISTRI non sia conforme all'articolo 17, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici nella versione vigente al tempo dell'affidamento stesso e prima della modifica apportata a tale disposizione ad opera dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 208/11 (in vigore dal 15/01/2012), nei limiti e secondo le motivazioni espresse nella parte di diritto», il Ministero dell'Ambiente, alla luce di tali nuove determinazioni, sta valutando l'opportunità di chiedere un ulteriore approfondimento all'Avvocatura Generale dello Stato.
  Si ribadisce, poi, che nel continuare a monitorare le attività giudiziarie, sicuramente il Ministero dell'Ambiente procederà a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la costituzione di parte civile nel processo, qualora venga disposto il rinvio a giudizio degli imputati.

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ALLEGATO 4

5-03140 Pastorelli e Lacquaniti: Sulle iniziative a tutela della salute della cittadinanza di Brescia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'incidente del 27 aprile 2014 occorso presso il termovalorizzatore di Brescia, oggetto dell'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Lacquaniti e Pastorelli, nel premettere che nulla risulta agli atti di questo Ministero, sulla scorta di quanto comunicato dalla Prefettura di Brescia, a sua volta informata dall'Arpa competente, si rappresenta quanto segue.
  Nel caso in questione, i sistemi di monitoraggio delle emissioni, previsti dalla normativa nazionale, che consentono di valutare la corretta gestione di un impianto (parametri funzionali quali portata, fumi, ossigeno, ecc.) ed il rispetto dei valori di emissione dei parametri di efficienza della combustione, non hanno fatto riscontrare superamenti dei valori limite alle emissioni.
  La Regione Lombardia ha fissato degli standard di controllo impiantistici più restrittivi rispetto a quanto richiesto dalla normativa nazionale, prevedendo il monitoraggio di lungo periodo delle policloro_di_benzodiossine/furani (PCDD/F) che invece la normativa nazionale chiede di misurare con frequenza quadrimestrale, per un periodo di 8 (otto) ore.
  Il termovalorizzatore di Brescia, come previsto dalla normativa regionale, è dotato di un sistema di campionamento continuo dei policloro_di_benzodiossine/furani (PCDD/F) che risponde alle prescrizioni tecniche stabilite. La Delibera di Giunta Regionale suindicata non prevede il campionamento di tutti gli stati di funzionamento, pertanto l'ARPA ha richiesto all'Autorità competente l'estensione del funzionamento di tali sistemi di misurazione a campione a tutte le fasi (funzionamento normale o anomalo, di avvio e di spegnimento), al fine di consentire la quantificazione del reale impatto emissivo anche in casi come quello accaduto.
  L'approfondimento che l'ARPA ha effettuato ha così consentito di individuare il mancato rispetto delle procedure di controllo del sistema di campionamento dei PCDD/F che, per un mese, non ha registrato il flusso emissivo, con l'esclusiva possibilità, per l'ARPA, di stimare l'emissione mensile in relazione ai parametri stabiliti.
  La stessa Agenzia, a seguito dell'episodio richiamato, ha avviato ulteriori accertamenti volti a verificare la sussistenza, nell'occasione, di eventuali ipotesi di reato da segnalare all'Autorità Giudiziaria competente.

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ALLEGATO 5

5-02014 Bonavitacola: sulla responsabilità per danno erariale a seguito del contenzioso per le opere di ristrutturazione dell'edificio in via del Boglione a Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I fatti relativi alla vertenza citata dall'Onorevole Interrogante hanno inizio nel 2004 quando, presso il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, il Provveditore pro tempore stipula un contratto con la ditta Carchella, per la somma di circa 18 milioni di euro, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione sull'edificio B di via del Boglione a Roma, poi da destinare al SISDE. I lavori sono secretati e la procedura seguita per l'affidamento è quella negoziata.
  I finanziamenti per l'opera non vengono assegnati al Provveditorato e il contratto stipulato non viene registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio.
  Nel frattempo vengono comunque effettuati lavori di bonifica del cantiere, che verranno pagati a seguito di procedura esecutiva.
  Successivamente, il SISDE rinuncia all'opera e il Provveditorato cerca invano un altro soggetto interessato all'edificio.
  Nel 2008, la ditta Carchella chiede il risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto e propone di devolvere la vertenza ad un collegio arbitrale, pur non essendo tale eventualità prevista dal contratto che demanda i contenziosi al Giudice ordinario.
  Il Ministro delle infrastrutture pro tempore designa comunque un arbitro e il collegio arbitrale viene costituito. Il lodo arbitrale, emesso il 19 gennaio 2009, riconosce all'impresa un danno di euro 13.794.122,04 più interessi, per una somma complessiva di euro 18.292.471,65.
  Il Provveditore pro tempore chiede all'Avvocatura generale dello Stato l'impugnativa del lodo e la Corte d'Appello, con propria ordinanza, ne sospende l'efficacia.
  Nel 2011, viene nominato Provveditore l'Ing. Carlea il quale, al fine di concludere la vertenza, ripropone all'Avvocatura una bozza di transazione che, accettata dalla ditta, ottiene il parere favorevole dall'Avvocatura. La cifra concordata è di circa 7 milioni di euro. La transazione, stipulata il 15 gennaio 2012, deve essere eseguita entro il 15 marzo e prevede la rinuncia all'appello contro il lodo arbitrale.
  Al momento della stipula non sono presenti sul bilancio del Provveditorato i fondi necessari che, seppur richiesti dal competente ufficio, non verranno mai assegnati. Con nota del 1o febbraio 2012, il Provveditore chiede all'Avvocatura di rinunciare all'appello.
  Poiché il Provveditorato non riesce ad onorare i termini della transazione, la ditta rinuncia alla stessa e, a luglio 2012, si insinua in una procedura esecutiva contro il MIT, che viene condannato al pagamento della somma a suo tempo stabilita dal lodo arbitrale più gli interessi legali.
  La somma viene pagata alla ditta Carchella dalla Banca d'Italia il 2 agosto 2012.
  A seguito dei fatti sopra descritti, il 24 settembre 2012 i competenti uffici del MIT presentano una denuncia alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti. In aggiunta, il Capo di Gabinetto pro tempore chiede ai menzionati uffici di nominare una commissione ispettiva che verifichi Pag. 106presso il Provveditorato quanto accaduto in merito alla vertenza con la ditta Carchella.
  Il 7 agosto 2013, la Commissione ispettiva presenta una relazione su quanto verificato presso il Provveditorato. La relazione viene acquisita agli atti dell'Ufficio disciplina del MIT il successivo 5 settembre, per la valutazione delle eventuali responsabilità disciplinari.
  Tale ufficio formula le contestazioni di addebiti nei confronti dei soggetti coinvolti che prestano ancora servizio presso l'Amministrazione poiché, stante il lungo tempo trascorso, alcuni dei dirigenti coinvolti sono in quiescenza. Vengono altresì formulate contestazioni di addebito per mancata collaborazione con la Commissione ispettiva nei confronti del Provveditore e di altri dirigenti e funzionari del Provveditorato.
  Al termine dei procedimenti, il MIT ha ritenuto di archiviare le posizioni di alcuni dirigenti e funzionari pro tempore del Provveditorato in quanto gli atti della Commissione ispettiva non forniscono prove certe e documentate circa le rispettive responsabilità, avvisando nei relativi provvedimenti che all'esito del procedimento penale, in caso di sentenze di condanna, il procedimento disciplinare verrà riaperto ai sensi dell'articolo 55-ter della Legge Brunetta.
  Vengono altresì archiviate le posizioni di tutti i soggetti cui era stata contestata la mancata collaborazione con la Commissione ispettiva poiché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione non emergono specifiche responsabilità.
  All'Ing. Carlea viene irrogata una sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione dal servizio per il grave danno recato all'Amministrazione per aver stipulato una transazione con la ditta Carchella senza essersi previamente assicurato di avere le necessarie disponibilità in bilancio, rinunciando comunque all'appello avverso il lodo arbitrale.
  Premesso quanto sopra, ritengo di dover sottolineare che:
   le circostanze poste a fondamento della sanzione disciplinare sono di natura squisitamente amministrativa. L'Ufficio disciplina non era a conoscenza della denuncia presentata a dicembre 2012 dall'Ing. Carlea. Conosceva invece i contenuti della denuncia penale presentata dalla Direzione Generale del Personale a settembre del 2012, in forza della quale era stata disposta l'ispezione presso il Provveditorato. Le valutazioni dell'Ufficio disciplina riguardano esclusivamente la responsabilità amministrativo-contabile del Provveditore, in termini di colpa e non certo di dolo, in quanto lo stesso, in qualità di Direttore Generale del Provveditorato, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli strumenti necessari per portare a buon fine la transazione stipulata. Oggetto della contestazione e della successiva sanzione è pertanto l'aver inserito nella transazione un termine perentorio che non si è stati in grado di rispettare e l'aver chiesto con propria nota del 1o febbraio 2012 all'Avvocatura generale dello Stato di rinunciare all'appello avverso il lodo arbitrale;
   la magistratura sta indagando sulla vicenda a seguito della citata denuncia del 24 settembre 2012 presentata dalla Direzione Generale del Personale - Ufficio affari legali, contenzioso e disciplina del MIT. La denuncia dell'Ing. Carlea è pertanto successiva sia alla denuncia del Ministero sia all'avvio dell'Ispezione presso il Provveditorato. Tale denuncia, in palese violazione dell'articolo 55-sexsies del decreto legislativo n. 165/2001, non è mai stata inviata alla Direzione Generale del Personale - Ufficio affari legali, contenzioso e disciplina, che pertanto non ne conosce i contenuti, né i soggetti eventualmente coinvolti. E ciò ha peraltro impedito al predetto Ufficio di procedere disciplinarmente nei confronti di dipendenti eventualmente coinvolti.

  Inoltre evidenzio che, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo, i dirigenti con funzioni di direzione di uffici dirigenziali generali tra i compiti istituzionali, tra l'altro, «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano Pag. 107i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»; inoltre, «dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia».
  Dalla norma in esame si evince chiaramente che il Provveditore non ha, e non può avere, solo una competenza di «mero atto di impulso» nei confronti di altri uffici e organi consultivi dell'Amministrazione, ma una responsabilità diretta sulle attività compiute nell'ambito della propria Direzione (nel caso di specie il Provveditorato).
  Suoi sono i provvedimenti amministrativi e i poteri di spesa, sua la competenza a conciliare e transigere. Con propria lettera del 1o febbraio 2012, lo stesso Provveditore aveva chiesto all'Avvocatura di rinunciare all'appello senza inserire nella predetta nota alcun vincolo al buon esito della transazione, e quando con nota del 22 febbraio 2012 l'Ufficio economico del Provveditorato ha avvisato il Provveditore che la richiesta dei fondi per il pagamento della transazione non risultava ancora accolta, il Provveditore era ben consapevole del fatto che la stessa probabilmente non sarebbe andata a buon fine. Nonostante ciò non si è preoccupato, in vista della scadenza dei termini della transazione stessa, di avvisare l'Avvocatura del fatto che, in mancanza dei fondi, il Provveditorato non sarebbe riuscito ad onorare il proprio debito.
  Da quanto sopra esposto appare evidente che l'Amministrazione ha posto in essere tutte le azioni necessarie per un accertamento pieno delle responsabilità:
   denunciando in data 24 settembre 2012 alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti i fatti connessi al pagamento dei 18 milioni di euro alla ditta Carchella a seguito di pignoramento presso terzi;
   inviando presso il Provveditorato del Lazio una Commissione ispettiva;
   inviando alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti copia della relazione della citata Commissione;
   avviando nei confronti dei soggetti coinvolti i procedimenti disciplinari nei termini previsti dalla legge e dai contratti collettivi;
   avvisando gli stessi soggetti che, in caso di sentenza di condanna a seguito della chiusura del procedimento penale, verrà riaperto nei loro confronti il procedimento disciplinare;
   sanzionando le responsabilità amministrativo contabili emerse dagli accertamenti dei fatti.

  Evidenzio altresì che il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4, ha accolto con propria decisione del 24 aprile 2014 il reclamo proposto da questa amministrazione avverso l'ordinanza del giudice del lavoro n.16560/2014 che aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti dell'ing. Carlea. Tale decisione, nel consentire ai suddetti provvedimenti di espletare i propri effetti, conferma il buon operato dell'Amministrazione nell'accertamento delle responsabilità amministrativo-contabili connesse alla vicenda. Fermo restando che le indagini della Procura della Repubblica e quelle della Corte di conti, ancora in corso, consentiranno, alla loro conclusione, di intervenire sugli eventuali ulteriori soggetti che saranno ritenuti responsabili per i gravi danni arrecati al MIT.
  Da ultimo informo che il Tribunale di Roma lo scorso 25 giugno ha discusso il ricorso ex articolo 700 c.p.c. presentato dall'Ing. Carlea e, accogliendo tutte le argomentazioni dell'Amministrazione, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di giudizio.