CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2014
265.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. 500. Le Relatrici.

ART. 6.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo con le seguenti: possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.
6. 500. Le Relatrici.

  Al comma 2-sexies, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 122.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2-septies.
6. 501. Le Relatrici.

ART. 7.

  Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. Al secondo periodo del comma 24 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: entro il 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 marzo 2015.
7. 100. Le Relatrici.

  Al comma 3-ter, quarto periodo, sostituire le parole: a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo con le seguenti: a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, dopo le parole: Capitale italiana della cultura aggiungere le seguenti: , finanziati a valere sulla quota nazionale Pag. 33del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.
7. 500. Le Relatrici.

ART. 8.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale.
8. 500. Le Relatrici.

ART. 10.

  Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinato, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere di cui al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, compresi quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2.
10. 500. Le Relatrici.

ART. 11.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: migliorie aggiungere le seguenti: , senza corresponsione di alcun corrispettivo;.
11. 500. Le Relatrici.

ART. 12.

  Al comma 1-bis, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere il seguente periodo: Alle attività delle Commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette Commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. 500. Le Relatrici.

ART. 13-bis.

  Sopprimere l'articolo 13-bis.
13-bis.500. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del gruppo di lavoro sul Tax free shopping).

  1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria Tax free shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.Pag. 34
  2. Al gruppo di lavoro, istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee.
  3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13-bis.501. Le Relatrici.

ART. 14.

  Sostituire il comma 2-bis, con il seguente: Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura di selezione pubblica per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo.
14. 500. Le Relatrici.

ART. 15.

  Sopprimere il comma 1-bis.
15. 500. Le Relatrici.

  Al comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: In relazione alle unità del personale di Area I risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo sono resi indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
15. 501. Le Relatrici.

ART. 16.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: individuando, aggiungere le seguenti: compatibilmente con le disponibilità di bilancio;.
16. 500. Le Relatrici.