CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2014
265.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione C. 2299 Cancelleri.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimere l'articolo 1.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4.
1. 1. Causi, Fragomeli, Fregolent.
(Approvato).

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'economia e delle finanze).

  1. Le funzioni relative alla riscossione nazionale dei tributi già attribuite dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, alla società Equitalia Spa sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze, che le esercita mediante l'istituzione della «Direzione generale per la riscossione» articolata in uffici centrali e periferici.
  2. Dalla medesima data di cui al comma precedente, le società Equitalia Spa e le società pubbliche ad essa collegate in rapporto funzionale o dipendente sono soppresse ed il relativo capitale è versato all'entrata dello Stato. Le funzioni ed i compiti istituzionali in materia di riscossione dei tributi già esercitate dall'Agenzia delle Entrate sono attribuite dalla medesima data alla «Direzione generale per la riscossione» istituita con regolamento ai sensi del successivo comma 3.
  3. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, presso il ministero dell'economia e delle finanze, è istituita la «Direzione generale per la riscossione» e ne vengono definiti compiti istituzionali, funzioni, modalità operative, articolazioni interne. Con lo stesso decreto sono trasferiti alla «Direzione generale per la riscossione» tutti i ruoli già sottoscritti dall'Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4.
1. 2. Paglia.

ART. 4.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 5.
(Norma di copertura finanziaria).

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti disposizioni:
   a) le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero Pag. 93della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministero della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze;
   b) la restante parte tramite l'autorizzazione, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, al Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito.
4. 01. Cancelleri, Villarosa, Ruocco, Alberti, Pesco, Pisano, Barbanti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.