CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2014
265.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2343 Governo e C. 2256 Zanda.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore).

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore»;
   b) al comma 7-bis, il quarto periodo è soppresso.

Art. 2.
(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali).

  1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio on line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
   a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
   b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

  2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
  3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli Pag. 79elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
  4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria).

  1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
  3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
  4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui Pag. 80territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali».

  2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa).

  1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione Pag. 81del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2015-2017» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.
  3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15 sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.
  4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui al presente articolo devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.
  5. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.

Art. 6.
(Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare).

  1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui al comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati, legittimamente e in conformità alla concessione, nella regione Sardegna, fino alla scadenza Pag. 82della concessione stessa così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

Art. 7
(Misure per la regione Sardegna).

  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia stessa, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2013, e 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, e al loro utilizzo.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, e successivamente, in via ordinaria, il Presidente della regione, cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni dei danni subìti per effetto dei medesimi eventi alluvionali, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.

Art. 8.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia»;
   b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni Pag. 83protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

Art. 9.
(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente comma, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spettano ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.
(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di altre norme).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 91, le parole da: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 118, primo periodo, le parole: «, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza,» sono soppresse.
   c) al comma 550 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli intermediari finanziari di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità»;
   d) al comma 573, la parola: «comunale» è soppressa;
   e) il comma 624 è sostituito dal seguente:
  «624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, i termini del 31 marzo 2014 e del 15 aprile 2014, di cui ai commi 620 e 623, si intendono riferiti al 31 maggio 2014 e al 15 giugno 2014».

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  2. L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differita al 31 dicembre 2014.
  3. All'alinea dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: «ferma restando la copertura» sono inserite le seguenti: «a carico del bilancio regionale».

Art. 11.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

  1. Al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni» sono soppresse.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   b) al primo periodo del comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  3. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Non si applica la disposizione del comma 3 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Misure in materia di infrastrutture e di trasporti).

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Al fine di consentire la completa esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato e del piano dei pagamenti approvati in data 24 dicembre 2013, la regione Campania mette a disposizione le risorse concordate nel piano entro il primo semestre dell'anno di riferimento. In caso di inerzia della regione, il Commissario ad acta appresta tutte le misure finanziarie necessarie, anche mediante l'adozione di atti di variazione del bilancio regionale da considerare nella definizione delle scelte programmatiche relative al rispetto dei limiti del patto di stabilità interno, per l'appostamento nel bilancio stesso delle risorse finanziarie di cui al comma 9 del presente articolo e all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.Pag. 85
  5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania in regime di controllo analogo, il Commissario ad acta adotta tutti gli atti di natura programmatoria e gestionale, riguardanti anche la dotazione di personale e la rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo d'azienda relativo al trasporto e all'immediata conseguente indizione di una gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei soci nella costituenda società per un'efficace ed economica gestione del servizio».

Art. 13.
(Disposizioni in materia di Expo 2015).

  1. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di EXPO s.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;
   b) le parole: «31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016,».