CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 2426, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative;
   apprezzato che il provvedimento, in continuità con precedenti iniziative assunte nel corso della presente legislatura, si propone di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del Paese, contribuendo allo sviluppo e alla crescita economica, anche attraverso un rilancio delle attività turistiche;
   considerate le disposizioni che intervengono su materie più direttamente riferibili all'ambito di competenza della Commissione;
   considerato che l'articolo 8, il cui contenuto è stato oggetto di modifiche migliorative nell'ambito dell'esame in sede referente, intende far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza, di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali presso gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici, mediante il ricorso a professionisti, iscritti in appositi elenchi nazionali, assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
   valutate favorevolmente le modifiche apportate dalle Commissioni all'articolo 8, che hanno interessato la disciplina relativa agli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, nonché l'elevazione a 40 anni del limite di età per l'assunzione di tali professionisti e la previsione dell'individuazione di tali professionisti mediante procedura selettiva;
   osservato che il comma 1-bis dell'articolo 15 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere, nei limiti dei posti vacanti in organico, alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III Area funzionale, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   rilevato che il comma 2-ter dell'articolo 15 reca, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una deroga alla normativa di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di permanenza minima obbligatoria nella sede di prima destinazione per il personale di nuova assunzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 266

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la progressione verticale prevista dall'articolo 15, comma 1-bis, sia attuata nel rispetto della normativa vigente in materia;
   con riferimento al comma 2-ter dell'articolo 15, che reca, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una deroga alla normativa applicabile alla generalità delle pubbliche amministrazioni in materia di permanenza minima obbligatoria nella sede di prima destinazione per il personale di nuova assunzione, si segnala l'opportunità di contemperare l'esigenza di tenere conto delle peculiarità di tale Ministero con quella di garantire l'omogeneità della disciplina in materia di pubblico impiego.

Pag. 267

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI CHIMIENTI ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto – legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
   premesso che:
    l'articolo 2, prevede di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei disponendo varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti, nonché la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. In particolare:
     la lettera a) del comma 1, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, consente al direttore generale di progetto, nominato ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche, attraverso i quali è concessa la possibilità di aggiudicare l'appalto in deroga alla disciplina sulla verifica dei requisiti, nonché di revocare il responsabile unico del procedimento e di attribuire le relative funzioni ai componenti della sopra citata segreteria tecnica di progettazione;
     la lettera b) del medesimo comma, prevede inoltre l'elevazione della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali da 1 a 3,5 milioni di euro, l'applicazione di procedure d'urgenza per l'esecuzione dei contratti, nonché l'elevazione al 30 per cento della soglia delle varianti in corso d'opera per i lavori previsti;
    ulteriori disposizioni prevedono inoltre, che:
     il direttore generale di progetto proceda all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia fornito, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, o la conferma delle sue dichiarazioni (comma 1, lettera c);
     il responsabile del procedimento possa svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori e con un'attestazione possa sostituire la verifica dei progetti (comma 1, lettera h);
     il comando presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto non sia assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza;
     la costituzione, presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, della segreteria tecnica di progettazione, sia composta Pag. 268da non più di 20 unità di personale, alle quali possano essere conferiti incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali «e di supporto» al Grande Progetto Pompei (comma 5);
    l'articolo 3 prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale, all'interno della quale, oltre alla Soprintendenza, sono presenti anche altri Enti pubblici (il Ministero della difesa con la Scuola allievi specialisti aeronautica militare, la Presidenza del Consiglio con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Ente provinciale del turismo, i Corpi speciali dei ROSS e dei NAS, il rettorato della seconda Università degli Studi di Napoli);
    l'articolo 5 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013;
    le suddette modifiche concernono:
     a) la possibilità, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali;
     b) una nuova disciplina della gestione degli eventuali esuberi derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche delle medesime fondazioni;
     c) l'adeguamento degli statuti e la rinnovazione degli organi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;
     d) la disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali;
     e) la proroga dei commissari straordinari fino all'adozione delle modifiche statutarie;
     f) l'incremento per il 2014 del fondo di rotazione;
    in particolare, il suddetto articolo 5:
     al comma 1, lettera a) estende al personale delle fondazioni la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà all'esito delle riduzioni di organico;
     al comma 1, lettera b) sostituisce il comma 13 del sopra citato decreto legge, prevedendo che il personale risultante ancora eccedente, venga assunto a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES;
     al comma 1, lettera f) prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego, per quanto concerne le verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico derivanti dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, il trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni corrisponda al minimo retributivo, agli aumenti periodici di anzianità, agli aumenti di merito e all'indennità di contingenza;
     al comma 1, lettera e), sostituisce il comma 16 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito nella legge n. 112 del 2013, prorogando dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti e specificando che gli organi di governo delle fondazioni siano rinnovati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;
     al comma 1, lettera g), aggiunge il comma 21 bis al decreto-legge n. 91 del 2013, convertito nella legge n. 112 del 2013, attuando un'ulteriore modifica sulla disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente superando le recenti innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 326 e 327, della legge n. 147 del 2013) e ripristinando, con alcune variazioni, le modalità previste dall'articolo 1 Pag. 269del decreto-legge n. 64 del 2010, che viene abrogato. In particolare, si prevede che, entro il 31 luglio 2014, siano determinati, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, i criteri per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Le fondazioni in questione adeguano i propri statuti in deroga alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati, il consiglio di indirizzo e il sovrintendente;
     al comma 3 dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi;
     al comma 4 adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni (articolo 23, quantificato, a decorrere dal 1o maggio 2014, in 240.000 euro. La medesima norma stabilisce l'obbligo di adeguare le disposizioni contrattuali di riferimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
    l'articolo 7 prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che, nonostante i reiterati sforzi congiunti delle amministrazioni competenti, si sarebbe rivelato impossibile attuare la previsione, «stante la inadeguatezza palese dello stanziamento disposto dal legislatore, che avrebbe reso inevitabile, alternativamente, o ridurre drasticamente il numero dei giovani coinvolti, o ridurre in modo socialmente inaccettabile la minima remunerazione per essi prevista. Nel bilancio 2014 i fondi sono stati appostati, unitamente a quelli relativi al programma 500 giovani per la cultura, sul capitolo 1325 dello stato di previsione del MIBACT. Il comma 1 dispone che i giovani siano utilizzati sulla base della stipula di contratti di lavoro flessibile, anche in deroga al limite posto alle assunzioni di personale dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
    l'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a 29 anni, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile. Precisa che si tratta di una iniziativa finanziata per il (solo) 2015 nel limite di 1,5 milioni di euro;
    formulate, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:
     relativamente all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'articolo 204, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ammette l'affidamento con procedura negoziata dei lavori di importo complessivo non superiore a 1 milione di euro, introducendo pertanto un'altra fattispecie che si aggiunge ai casi previsti dagli articolo 56 e 57 del Codice, per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (cosiddetti appalti sopra soglia), con e senza previa pubblicazione del bando di gara, e per quelli previsti dall'articolo 122, comma 7, per gli appalti di importo inferiore alle predette soglie (cosiddetti appalti sotto soglia);
     le disposizioni recate dal comma 1, lettera c) del medesimo articolo 2, risultano incongruenti con la «determinazione 1/2014» dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha dettato le linee guida per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 48 del Codice, precisando che la verifica di cui all'articolo 48 Pag. 270non è applicabile per appalti di lavori di importo superiore a 150.000 euro, in quanto in tali casi sarebbe obbligatoria l'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A), che costituisce quindi la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
     il comma 1, lettera c) del medesimo articolo 2 deroga dalle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte II del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (che disciplina le modalità di verifica dei progetti di cui al comma 5 dell'articolo 112 e al comma 6 dell'articolo 93 del Codice). In particolare, per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica non potrebbe in alcun modo essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati), bensì da organismi di controllo accreditati. L'articolo 93, comma 6, del Codice dei contratti specifica inoltre che, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il citato regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;
     riguardo al comma 5 del suddetto articolo 2 sarebbe opportuno chiarire il raccordo fra la costituenda segreteria tecnica, e la struttura di supporto al direttore generale di progetto, nonché valutare l'opportunità di precisare che, nel caso in cui ai soggetti della segreteria tecnica vengano attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento, siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (articoli 6, 7, 9 e 10 del Codice degli appalti);
    per quanto sopra esposto, sarebbe opportuno assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti attuati per gli interventi a favore del Grande Progetto Pompei, anche al fine di evitare il rischio di infiltrazioni mafiose;
    in riferimento all'articolo 3 occorrerebbe attuare quanto segue:
     a) chiarire la ripartizione delle competenze fra il commissario e la Soprintendenza, di cui restano ferme le attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito;
     b) valutare il riferimento alla «realizzazione» del Progetto, di cui al comma 2, lettera b), affidata al commissario, che non appare congruente con il termine previsto per la durata in carica dello stesso commissario e la «predisposizione» del Progetto, da approvare con successivo decreto del presidente del Consiglio di ministri, per la cui adozione non è indicato un termine;
     c) come rilevato dal Servizio studi, il termine previsto per la nomina del commissario, anteriore a quello per la conversione in legge del decreto-legge in esame, sarebbe incongruente con eventuali modifiche che potrebbero intervenire, al suddetto articolo 3, durante l'esame parlamentare;
    riguardo all'articolo 5:
     le disposizioni recate dal comma 1, lettera a), non chiariscono il significato dell'espressione «nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva», considerato che il nuovo contratto è intervenuto il 25 marzo 2014;
     la possibilità, prevista alla lettera a) del comma 1, di stipulare contratti integrativi per le fondazioni che hanno aderito alla «legge Bray» e che stanno approntando i piani di risanamento, risulta essere limitata dalle disponibilità finanziarie e comunque è assorbita nella parte economica prevista dal nuovo CCNL. Purtroppo tale contratto, dopo 10 anni di attesa, giace tuttora alla Corte dei conti Pag. 271per la validazione, che risulta ancora in dubbio per via delle verifiche sulla copertura economica. In sintesi, nella parte normativa del contratto si richiedono una maggiore flessibilità, che in realtà risulta già molto ampia, una elevata disponibilità a svolgere mansioni accessorie o l'internalizzazione di servizi. Ma tutto ciò avviene di fatto a costo zero;
    in relazione al trasferimento del personale amministrativo e tecnico nella società Ales S.p.A., ai sensi della lettera b) del suddetto comma 1, la cui assegnazione è condizionata dalla disponibilità delle vacanze di organico e dai limiti della facoltà di assunzioni di tale società, sarebbe opportuno prevedere:
     a) l'invio al Ministero competente degli elenchi del personale interessato, al fine di valutare l'assegnazione degli esuberi in parola presso gli uffici periferici del Ministero o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale;
     b) la conferma ovvero, qualora necessaria, la riduzione della dotazione organica del personale operaio e impiegatizio operante nei servizi e non direttamente connesso con la produzione e la realizzazione di spettacoli occupato a tempo indeterminato, fino a un massimo del 30 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2013;
    l'utilizzo dello strumento del comando per conservare le garanzie necessarie sotto il profilo occupazionale e dei trattamenti economici e previdenziali, al fine di consentire di mantenere la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla Fondazione di appartenenza con i relativi diritti maturati e altresì la possibilità di rientro, temporaneo o definitivo, a fronte del rideterminarsi nella Fondazione di fabbisogni professionali compatibili con la professionalità del comandato;
     c) in alternativa, il ritorno alla formulazione originaria del decreto-legge n. 91 del 2013 che parlava di «trasferimenti» e non di «messa in mobilità» per i lavoratori risultanti in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche. La messa in mobilità è infatti estremamente penalizzante per i lavoratori, che sulla base di quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedrebbero comunque potenzialmente licenziati per legge, con scarsissime possibilità di essere riassunti e con la sostanziale perdita di tutti i diritti contrattuali maturati;
     d) a fronte della manifesta impossibilità in capo ad Ales S.p.A di assorbire tutti i trasferimenti del personale in eccedenza delle fondazioni, la possibilità che previa informativa alle organizzazioni sindacali, il personale che risulti ancora eccedente alla data di entrata in vigore del presente decreto venga assunto a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche per la tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle loro facoltà assunzionali, all'interno delle quali possa essere adibito allo svolgimento di mansioni attinenti alle proprie competenze, in modo da non intaccare le professionalità in questione;
    in merito alle disposizioni recate dal comma 1, lettera f), sarebbe opportuno prevedere che le riduzioni stipendiali per malattia o per assenze dal lavoro non fossero superiori alla metà di quanto percepito per un giorno di lavoro su base mensile. Con la specifica introdotta dalla lettera f) si creano infatti una serie di effetti economici negativi sul personale dipendente dalle fondazioni Liriche-Sinfoniche. Basti pensare che nel comparto enti locali le trattenute ammontano a un massimo giornaliero, riferito alla categoria D (stipendio netto pari a circa 1.300 euro) di due euro al giorno, mentre, a parità di stipendio, ad un lavoratore dipendente di una Fondazione Lirico-Sinfonica l'applicazione della norma così come prevede il presente decreto-legge determina una trattenuta pari a circa 20 euro al giorno; Pag. 272
    per queste ragioni, unite al fatto che la definizione di trattamento economico e accessorio dovrebbe essere demandata alla contrattazione, si propone di escludere i premi di produttività, riducendo in modo significativo l'onere per il lavoratore;
    in merito alle disposizioni recate dal comma 1, lettera e), sarebbe opportuno prevedere che il collegio dei revisori dei conti, verificasse la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando una relazione trimestrale al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    riguardo al comma 4 si sottolinea che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, citato nel testo, riguarda i compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Sarebbe auspicabile rivedere, anche in deroga alla normativa vigente il compenso corrisposto al Sovrintendente, da fissare entro e non oltre il limite di 80 mila euro annui;
    riguardo all'articolo 5 occorrerebbe inoltre attuare quanto segue:
     a) reintrodurre l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le fondazioni lirico-sinfoniche, come inizialmente previsto dal Ministero al momento della formulazione delle ipotesi di modifiche e poi non confluita nel decreto in esame. L'eliminazione dell'imposta in questione sarebbe un beneficio fondamentale per le Fondazioni in sofferenza: si pensi che, per il solo Carlo Felice, l'Irap versata alla Regione Liguria risulta essere di poco inferiore al contributo annuo che la Regione stessa versa al teatro come socio istituzionale (1 milione di euro);
     b) consentire alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti anagrafici e contributivi del personale in questione avvalendosi della documentazione in possesso dell'INPS. Il decreto in esame esplicita che per il personale eventualmente in eccedenza delle fondazioni lirico sinfoniche è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012. Nel predetto articolo si deroga attraverso il richiamo all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 a quanto previsto dalla riforma Fornero, che prevede la possibilità di andare in pensione dopo 42 anni e 6 mesi di contributi e comunque dopo il compimento dei 62 anni. Viene dunque prevista per i dipendenti della Pubblica amministrazione la possibilità di andare in pensione a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e con sei mesi di preavviso. Tuttavia questi pre-pensionamenti, o per meglio dire l'applicazione delle regole antecedenti alla «riforma Fornero», non sono di fatto tali: viene ripresa la norma riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma non si dà alcun supporto alle fondazioni per poter andare ad individuare la platea dei lavoratori interessati. Infatti, a meno che non sia il lavoratore stesso a dichiarare di essere in possesso del predetto requisito contributivo, l'azienda non può procedere ad accertamenti sulla posizione del lavoratore. Per questi motivi sarebbe opportuno che le fondazioni potessero acquisire la certificazione dei requisiti anagrafici e contributivi del proprio personale, in modo da incentivare i pensionamenti, evitando la messa in mobilità di un numero notevole di lavoratori;
     c) garantire indistintamente a tutti i lavoratori a tempo indeterminato presso le fondazioni liriche l'applicazione dei criteri pensionistici previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Secondo quanto previsto attualmente dal decreto, infatti, l'applicazione di tali criteri riguarderebbe solo il personale tecnico-ausiliario, mentre resterebbe fuori l'intera parte artistica (maestranze, coro, orchestra). Garantendo l'applicazione indiscussa Pag. 273del regime pensionistico previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 a tutto il personale sarebbe possibile ridurre gli esuberi;
    relativamente all'articolo 7, lo stanziamento recato dal comma 3, appare comunque inadeguato, anche alla luce dell'ampliamento della platea di giovani che dovranno partecipare al Progetto di individuazione di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta. Sarebbe opportuno prevedere l'innalzamento delle risorse del relativo Fondo;
    in merito all'articolo 8 sarebbe necessario innalzare il limite d'età, anche alla luce del perdurante stato di disoccupazione di persone considerate lavorativamente giovani. Infatti il decreto-legge n. 91 del 2013, all'articolo 2, comma 2 ha compreso i giovani fino a 34 anni d'età,
  esprime

PARERE CONTRARIO
«Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Rostellato, Baldassarre».

Pag. 274

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI ROSTELLATO E ALTRI

  La XI Commissione,
   premesso che:
    per agricoltura sociale si intende l'uso dell'azienda agricola per il soddisfacimento di bisogni sociali quali il recupero e il reinserimento di soggetti svantaggiati, attività didattiche per le scuole, prestazioni di servizi per le comunità rurali e tutto ciò che sia da stimolo all'attivazione di circuiti virtuosi di natura sociale nel settore agricolo;
    l'ambizione del testo sarebbe, pertanto, quella di introdurre norme volte a definire le attività e gli operatori che potranno svolgere le predette attività, agevolazioni in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità per i locali da utilizzare per attività di agricoltura sociale, nonché l'individuazione di utenza e fruitori;
    pur condividendo la necessità di disciplinare con una normativa organica la multifunzionalità delle imprese agricole, da realizzarsi anche nelle attività di agricoltura sociale, pur pienamente condividendo le finalità proprie dell'agricoltura sociale, in quanto dirette al soddisfacimento di bisogni sociali e di prestazioni di servizi alle comunità rurali, (anche in considerazione del ruolo crescente che l'Unione europea accorda alle attività di agri-sociale inserite tra le priorità dell'Accordo di partenariato e pertanto previste nei prossimi PSR 2014-2020), nella valutazione complessiva di questo provvedimento emergono numerosi elementi di criticità;
    nel testo viene dilatata la platea dei beneficiari degli interventi di agricoltura sociale laddove vengono, infatti, ricompresi i lavoratori che non hanno un impiego regolarmente retribuito da oltre 6 mesi, i soggetti che scontano pene detentive ammessi a lavori esterni, i disabili, i membri di minoranze nazionali. Il rischio, soprattutto in relazione alla prima delle predette ipotesi, è quello che gli interventi in oggetto finiscano per divenire una «sanatoria» da applicarsi a lavoratori in precedenza impiegati irregolarmente, si ritiene pertanto opportuno chiarire al meglio e porre i giusti paletti nell'applicazione della norma;
    l’«agricoltura sociale» è infatti da intendersi come quel complesso di attività esercitate dagli imprenditori agricoli che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola per il tramite di iniziative per l’ inserimento socio lavorativo di soggetti disabili e lavoratori disabili e fornitura di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei suddetti soggetti, per le comunità locali quali in particolare le attività di accoglienza e soggiorno di bambini, prestazioni e servizi terapeutici Pag. 275a supporto delle terapie della medicina tradizionale e progetti finalizzati alla educazione ambientale e alimentare;
    nel testo all'esame, suscita altresì perplessità, la circostanza per la quale vengono, di fatto, considerati operatori sociali, gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali il cui fatturato agricolo è prevalente. Più opportuno sarebbe considerare operatori di agricoltura sociale solo gli imprenditori agricoli e non i soggetti della cooperazione sempre al fine di considerare come prevalente l'attività agricola;
    l'ampliamento dei beneficiari degli interventi, unitamente alla previsione con cui si considerano operatori di agricoltura sociale, non soltanto gli imprenditori agricoli ma anche le cooperative sociali, corre il rischio di trasformare le attività di agricoltura sociale in una pluralità di fattispecie non direttamente riconducibili al reale concetto di agri – sociale;
    con le aperture offerte nel testo all'esame, è palese il rischio che si possa diventare operatori di agri-sociale esclusivamente per accedere ai benefici ad essa accordati, pertanto, più confacente alle reali necessità e esigenze, sarebbe l'idea di consentire che gli imprenditori agricoli possano svolgere attività di agri-sociale in collaborazione con gli altri soggetti del sociale, comprese le cooperative ma senza attribuire a questi ultimi la gestione diretta e la relativa fruizione di benefici;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   al fine di non snaturare la finalità sociale, sia ridotta la platea degli utenti e siano escluse le cooperative sociali dai soggetti abilitati ad esercitare le attività di agri-sociale;
   ogni iniziativa da adottare sia vincolata a finalità strettamente «sociali».
«Rostellato, Bechis, Chimienti, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Baldassarre».