CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 luglio 2014
263.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
   valutata positivamente, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impostazione complessiva del decreto-legge, in particolare laddove si prevede di rafforzare gli strumenti di incentivazione tributaria delle erogazioni liberali per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, nonché laddove si rafforzano alcuni benefici fiscali già previsti per la produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo in tal modo nuovi investimenti, anche di provenienza estera, in questo settore;
   rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente l'efficacia di tali strumenti, in particolare per quanto riguarda le micro donazioni effettuate attraverso il meccanismo del crowdfunding e delle piattaforme web per la raccolta di denaro;
   segnalate altresì positivamente le misure volte sostenere, attraverso uno specifico credito d'imposta, la digitalizzazione del settore ricettivo, incentivando in tal modo l'ammodernamento e la competitività del sistema turistico nazionale e favorendo conseguentemente investimenti produttivi che potranno fungere da traino per la ripresa economica complessiva dell'economia nazionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che possono beneficiare di tale strumento agevolativo anche le micro-donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo (cosiddetto crowdfunding) ovvero realizzate mediante piattaforme web per la raccolta di denaro a fini di liberalità;
   b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale, novellando l'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, prevedendo che tale limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la novella, nella parte in cui riferisce Pag. 93il limite massimo del credito di imposta alla singola impresa, con il testo previgente del citato comma 335, chiarendo se si intenda escludere le imprese di post-produzione, alle quali, però, continua a riferirsi la prima parte dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, non novellata;
   c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, il quale stabilisce che l'incremento, operato dalla lettera a) del comma 2, del limite di spesa per la concessione dei predetti crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008, decorre dal 1o gennaio 2015, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire la citata decorrenza (dal 1o gennaio 2015) di tale innalzamento del limite di spesa all'interno dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale attualmente indica che il limite massimo di spesa per l'applicazione del credito d'imposta in favore del settore cinematografico decorre dal 1o gennaio 2014, al fine di assicurare chiarezza alla normativa in materia.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale stabilisce che le attività di agricoltura sociale di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 2, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse a quelle agricole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività il regime IRPEF del reddito agrario di cui agli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché le previsioni di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del medesimo TUIR, in materia di determinazione del reddito mediante applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento;
   b) ancora con riferimento al richiamato comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività di agricoltura sociale la specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita, ai fini IRAP, dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 annui assoggettati alla citata imposta.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752 Causi.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 12-ter con il seguente: 12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.
1. 11. Carella.

  Al comma 1 comma capoverso comma 12-quinquies, dopo le parole: della presente disposizione, inserire le seguenti: e previa consultazione dell'Associazione Bancaria Italiana e delle Associazioni dei consumatori; e aggiungere, in fine, le parole: e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.

1. 25. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.