CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 giugno 2014
261.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Atto n. 98.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Atto n. 98);
   considerato che il provvedimento in esame reca disposizioni volte a dare attuazione alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di tali strutture;
   rilevato che il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono fatte salve fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 3;
   ravvisata l'esigenza di prevedere, quindi, l'espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica 29 agosto 1997, n. 338;
   osservato che l'articolo 2, comma 3, lettera d), dello schema fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettere g) ed o), del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1996, n. 459, abrogate dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, mentre occorrerebbe fare riferimento alle corrispondenti disposizioni attualmente in vigore, contenute nell’ articolo 1, comma 2, lettere d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 17 del 2010;
   considerato che l'articolo 2, nello stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, diversamente da quanto previsto nel regolamento vigente, nei commi 2 e 5 non fa riferimento ai soggetti internati e nel comma 6, lettera b), non fa riferimento anche ai luoghi diversi nei quali sono ristrette persone soggette a misure cautelari privative della libertà;
   rilevata l'esigenza di precisare espressamente, all'articolo 4, comma 4, dello schema, che tra i soggetti competenti a formulare osservazioni al Servizio di vigilanza rientrano anche i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria;
   ritenuto che la previsione di cui all'articolo 5, comma 3, dello schema, secondo la quale, per il personale delle imprese appaltatrici, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime Pag. 40imprese, non debba determinare un affievolimento degli obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento posti in carico al datore di lavoro committente dall'articolo 26, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;
   segnalata l'opportunità di precisare, all'articolo 7, comma 1, che il servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria operi con esclusivo riferimento agli edifici indicati nel comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 2 dello schema;
   osservato che il provvedimento in esame trova attuazione, ai sensi dell'articolo 8 dello schema, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   considerato che il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori impone la costante realizzazione di ingenti investimenti, soprattutto nelle strutture penitenziarie, che spesso si caratterizzano per ambienti di lavoro insalubri ed inadeguati;
   ritenuto, altresì, che in questo contesto debbano essere garantite in modo adeguato le condizioni dei detenuti e degli internati lavoratori;
   rilevato altresì che, anche al fine di garantire una più efficace tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, è opportuno assicurare un'adeguata dotazione organica del personale di Polizia penitenziaria;
   richiamata l'esigenza di completare celermente l'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, segnalando, su un piano generale, la necessità di un puntuale rispetto da parte del Governo dei termini previsti nella normativa di rango legislativo per l'adozione di atti normativi di carattere secondario;
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), nella decisione che sia allega al presente parere,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   sia aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 8. – (Abrogazioni). – 1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica 29 agosto 1997, n. 338, è abrogato.»;
   all'articolo 2, comma 3, lettera d), le parole: «al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, lettere g) ed o) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1996, n. 459,» siano sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,»;
   all'articolo 4, comma 4, le parole: «i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza» siano sostituite dalle seguenti: «i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione»;
   con riferimento all'articolo 5, comma 3, sia precisato che restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico del datore di lavoro committente dall'articolo 26, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  e con le seguenti osservazioni:
   con riferimento all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di precisare la portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5, che fanno riferimento ai soli detenuti, richiamando anche ai soggetti internati, in analogia con quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale n. 338 del 1998, verificando altresì se, sempre in analogia con le medesime disposizioni, sia opportuno prevedere che le disposizioni del comma 6, lettera b), del medesimo articolo 2 si Pag. 41riferiscano anche ai luoghi diversi nei quali sono ristrette persone soggette a misure cautelari privative della libertà;
   all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare in modo univoco che il servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie operi con esclusivo riferimento agli edifici indicati nel comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 2 dello schema;
   valuti il Governo, con particolare riferimento agli edifici penitenziari e alle strutture ad essi assimilati, l'opportunità di prevedere adeguate forme di coordinamento tra i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dell'Amministrazione e delle altre amministrazioni i cui dipendenti operano nell'ambito delle medesime strutture;
   al fine di garantire l'effettiva applicazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, valuti il Governo l'esigenza di assicurare un costante flusso di investimenti, da realizzare in via prioritaria negli edifici penitenziari e nelle strutture ad essi assimilati dallo schema in esame, tenendo conto anche della necessità di assicurare idonee condizioni di lavoro per i detenuti e gli internati.