CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 giugno 2014
261.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00611 Gnecchi ed altri: Iniziative relative alla Fondazione ENASARCO.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Gnecchi – con l'atto parlamentare in titolo – richiama l'attenzione su alcune problematiche riguardanti gli iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO). Tali lavoratori, infatti, pur avendo versato alla Fondazione, nel corso della propria carriera lavorativa, i contributi previdenziali obbligatori hanno tuttavia incontrato difficoltà nel maturare i requisiti minimi per il diritto alla pensione, generando, in tal modo, posizioni previdenziali «silenti».
  In proposito, con particolare riguardo al tema della totalizzazione, occorre considerate che le vigenti disposizioni normative consentono il cumulo dei soli «periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione». Peraltro, come evidenziato dall'onorevole Gnecchi, la copertura contributiva per gli iscritti all'ENASARCO si configura come integrativa rispetto a quella INPS, con conseguente inapplicabilità agli stessi dell'istituto della totalizzazione.
  Occorre, tuttavia, precisare che le recenti riforme hanno introdotto, almeno in parte, dei correttivi ad alcuni profili di criticità della normativa di settore.
  Faccio riferimento, in particolare, all'abbassamento della soglia minima di anzianità contributiva utile per l'accesso alla contribuzione volontaria in favore degli iscritti che abbiano cessato temporaneamente o definitivamente l'attività.
  Dal 1o gennaio 2012, infatti, gli agenti e i rappresentanti di commercio, con un'anzianità contributiva minima di 5 anni (e non più di 7 anni, come in precedenza), di cui 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività, possono presentare domanda di versamento volontario.
  Inoltre, al fine di tutelare anche coloro che svolgono attività di agenzia per un limitato lusso temporale, è stato introdotto l'istituto della rendita contributiva.
  Tale istituto, che sarà operativo soltanto a partire dal 2024 e per gli iscritti dal 1o gennaio 2012, verrà erogato – sotto forma di rendita reversibile ai superstiti – in favore dei neo iscritti al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni) ed in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, con una riduzione del 2 per cento per ciascun anno mancante al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione.
  L'operatività dell'istituto solo dall'anno 2024 trova la sua ratio nella circostanza che, solo a partire da quella data, saranno andate a regime tutte le misure correttive per la stabilità di lungo periodo della previdenza ENASARCO, mentre l'erogazione agli attivi attuali comporterebbe un onere che la categoria degli agenti non può sostenere a causa di un incremento eccessivo dell'aliquota contributiva.
  Per completezza espositiva, è opportuno evidenziare che, in forza degli apporti dei propri iscritti, l'ENASARCO eroga – accanto alla prestazione pensionistica integrativa – anche prestazioni di natura assistenziale per le situazioni di bisogno degli assicurati.
  L'Istituto concede inoltre agevolazioni per l'accesso al credito ed ha attivato iniziative volte alla formazione professionale dei suoi iscritti, costituendo quindi un sistema di welfare ad ampio spettro, in considerazione dell'obiettivo di solidarietà intergenerazionale Pag. 106e con la finalità di mantenere l'equilibrio finanziario di lungo termine.
  In ogni caso, pur considerando la non esaustività dei predetti interventi devo far presente che la soluzione delle ulteriori criticità evidenziate dall'onorevole Gnecchi non può prescindere da uno specifico intervento normativo in materia.
  Da ultimo, vorrei precisare che l'articolo 36 del vigente Regolamento della Fondazione ENASARCO, richiamato dall'onorevole interrogante, disciplina l'omissione contributiva e che nell'attuale Regolamento non v’è più alcun riferimento al trasferimento dei contributi ad altro fondo.

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ALLEGATO 2

5-02463 Rostellato ed altri: Avviso pubblico di Italia Lavoro per 3.000 tirocini rivolti a giovani laureati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, concernente i tirocini formativi in azienda realizzati nell'ambito del programma «Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale» (AMVA) promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed attuato da Italia Lavoro, preliminarmente faccio presente che l'iniziativa è nata per offrire un'opportunità a quei giovani che non svolgono un'attività lavorativa, né sono impegnati in un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti NEET) e che, pertanto, rappresentano un preoccupante fenomeno del mercato del lavoro, a livello italiano ed europeo.
  L'obiettivo dell'intervento è quello di riavvicinare questi giovani al mondo del lavoro, offrendo un percorso di tirocinio che consenta loro di arricchire il curriculum attraverso un'esperienza professionale in azienda, lavorando a fianco di dipendenti esperti e sotto la supervisione di un tutor.
  Il programma si rivolge a giovani residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – dove la percentuale di NEET è notevolmente più alta rispetto alla media nazionale – che sono in possesso di una laurea in quegli ambiti disciplinari che comportano particolari difficoltà per l'inserimento nel mercato del lavoro (cosiddette «lauree deboli») e hanno un'età compresa tra i 24 e i 35 anni non compiuti.
  In particolare, i giovani saranno supportati nell'inserimento in azienda, al fine di realizzare un tirocinio della durata di 6 mesi, attraverso l'erogazione di una borsa del valore di 500 euro mensili per i tirocini che si svolgeranno all'interno di aziende aventi sede nelle predette regioni e di 1.300 euro per quelli che si svolgeranno nelle altre regioni del Paese.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del quadro di priorità fissato dal Piano Azione Coesione e in linea con l'azione intrapresa dalla Commissione Europea con la Youth Opportunities Iniziative, ha destinato a tale programma 10 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione – finanziato con decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 25 del 23 aprile 2013.
  Per quanto concerne, invece, la dotazione finanziaria di 56 milioni di euro, richiamata nel presente atto parlamentare, si precisa che essa rappresenta una quota parte di un intervento diverso e più ampio di 168 milioni di euro previsto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2013. Tale intervento, infatti, è rivolto ai giovani NEET tout court e le relative risorse sono ripartite alla regioni interessate per interventi complementari all'attuazione della cosiddetta Garanzia Giovani. Tali somme, dunque, non rappresentano la fonte di finanziamento dell'intervento NEET AMVA affidato ad Italia lavoro e i cui destinatari, come già detto, sono esclusivamente i cosiddetti NEET con lauree deboli.
  Faccio presente, altresì, che il Ministero che rappresento ha condiviso i contenuti e le modalità di attuazione di tale intervento con le Regioni ed ha affidato l'ideazione e la realizzazione dell'intervento ad Italia Lavoro.
  L'iniziativa ha suscitato sin da subito un notevole interesse: sono state infatti più Pag. 108di 37.000 le iscrizioni effettuate dai giovani attraverso il portale www.cliclavoro.it, mentre sono state quasi 9.000 le aziende iscritte, per una disponibilità complessiva di 12.000 percorsi di tirocinio.
  Per quanto riguarda il secondo step della procedura, ovvero l'invio di una specifica domanda mediante posta elettronica certificata, Italia Lavoro ha reso noto che, nel periodo settembre-dicembre 2013, sono state inviate dai giovani e dalle aziende circa 20.000 domande.
  Di queste ventimila domande, circa 11.000 hanno proseguito il proprio iter mentre le restanti sono state escluse dalla procedura trattandosi di invii doppi, spam, domande di aziende sprovviste della corrispondente domanda del tirocinante e viceversa.
  Nonostante il notevole lavoro di selezione condotto da Italia Lavoro, le domande potenzialmente accoglibili – circa 5.200 – superano di circa il 70 per cento il numero massimo di percorsi disponibili (3.000). Si è deciso, pertanto, di chiudere anticipatamente la procedura, anche al fine di evitare la creazione di inutili aspettative.
  Voglio precisare, inoltre, che all'esito dell'ulteriore istruttoria svolta nei con fronti delle predette 5.200 domande, Italia Lavoro ne ha ritenuto valide circa 2.800. A tal proposito, la stessa Italia Lavoro ha reso noto che i criteri utilizzati in questo complesso lavoro istruttorio sono stati improntati alla trasparenza, imparzialità e qualità – in termini di effettiva rispondenza dei candidati (aziende o giovani) al target dell'iniziativa.
  D'altro canto i motivi principali che hanno condotto Italia Lavoro a ritenere non ammissibili circa 2.400 candidature sono da ricondurre alla carenza di documentazione prodotta nonché alla mancanza di requisiti prescritti nell'avviso pubblico.
  Italia Lavoro ha inoltre comunicato che alla data del 18 giugno scorso risultano attivati circa 1.700 tirocini e che entro il prossimo 30 giugno saranno completate tutte le pratiche necessarie all'attivazione di altri 500 tirocini, con l'obiettivo di raggiungere così un numero complessivo di circa 2.300 tirocini.
  Per quanto concerne le rimanenti 500 domande dichiarate ammissibili, Italia Lavoro ha comunicato che la loro mancata attivazione è attribuibile o alla rinunce da parte delle aziende o degli aspiranti tirocinanti ovvero agli esiti di controlli ulteriori, effettuati in loco da Italia Lavoro. Nello specifico, tali controlli hanno evidenziato condizioni di sicurezza non idonee o l'esistenza di situazioni professionali degli aspiranti tirocinanti non coerenti con la natura di un tirocinio (ad esempio rapporti di lavoro pregressi con l'azienda presso cui il tirocinio avrebbe dovuto svolgersi).
  Da ultimo, rendo noto che dei 2.300 tirocini che saranno definitivamente avviati entro il 30 giugno, circa 300 saranno svolti in aziende collocate al di fuori della regione di residenza dei giovani (Sicilia, Puglia, Campania e Calabria), altri 1.000 circa si svolgeranno in Sicilia. 350 in Calabria ed altrettanti in Campania e, infine, 300 in Puglia.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

EMENDAMENTO 1.100 DEL GOVERNO

  Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
   b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori che ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2012, n. 17»;
  2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera b), del presente articolo.
  4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti Pag. 110prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1-bis.
(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato;
   b) nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data Pag. 111di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   d) nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
   e) nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

  2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.
  3. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente Pag. 112al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

Art. 1-ter.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 7;
   b) sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.
(Disposizioni di copertura finanziaria).

  1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 1-bis, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 91 milioni di euro per l'anno 2017, 315 milioni di euro per l'anno 2018 e 73 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno Pag. 1132015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;
   b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».