CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 giugno 2014
261.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03087 Carrescia: Iniziative urgenti per favorire la soluzione di due casi di contenzioso per l'accesso ai fondi del «Programma 6000 Campanili».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli Interroganti segnalano la mancata ammissione dei Comuni di Apiro e di Parzanica ai benefici del primo Programma 6000 Campanili previsto dal cosiddetto decreto del fare, i cui criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse sono stati disciplinati da apposita Convenzione stipulata tra il MIT e l'ANCI (decreto MIT del 30 agosto 2013).
  Detta Convenzione individua, all'articolo 5, le tipologie di interventi ammesse, aggiungendo alla formulazione della norma di legge alcune esemplificazioni e, all'articolo 9, la procedura di istruttoria da svolgersi a cura del MIT, tra cui rientra la verifica della «coerenza dei contenuti delle proposte con le tipologie di intervento di cui all'articolo 5».
  Nell'ambito di detto programma, il Comune di Apiro ha presentato istanza di finanziamento allegando la documentazione richiesta.
  A seguito dell'istruttoria condotta dal MIT ai sensi della citata Convenzione, la proposta del Comune di Apiro è risultata non ammissibile perché non rientrante nelle tipologie del bando: dall'analisi degli elaborati presentati si desumeva infatti che la parte fognaria e di impianti vari era preponderante rispetto ai lavori stradali.
  Alla richiesta del Comune di Apiro sulle motivazioni della mancata ammissione, è stato dato riscontro puntuale in data 27 gennaio 2014 successivamente confermate con nota del 12 febbraio 2014.
  Come riportato dagli Onorevoli Interroganti, il Comune di Apiro ha proposto ricorso al TAR Lazio, con istanza di sospensione cautelare, per l'annullamento del decreto ministeriale di approvazione dell'elenco dei comuni ammessi a finanziamento.
  Con ordinanza n. 1823 del 16 aprile 2014, nel rilevare che l'intervento proposto riguarda essenzialmente l'impianto fognario sottostante ad una strada comunale, e non l'infrastruttura stradale nel suo complesso, comprensiva di sede viaria e dei cosiddetti sottoservizi, l'adito Tar respingeva l'istanza cautelare.
  Pertanto, in sede di appello al Consiglio di Stato, l'Amministrazione, consapevole del proprio corretto operato, non potrà che riproporre le motivazioni che hanno comportato la non ammissibilità al finanziamento.
  In merito poi alla situazione del Comune di Parzanica, il TAR Lazio, con Ordinanza n. 1637/14, nell'accogliere l'istanza cautelare, ha disposto il riesame della domanda di finanziamento.
  I competenti uffici del MIT, pur a seguito di uno scrupoloso e attento riesame, hanno ritenuto di dover confermare la valutazione di non ammissibilità considerato che l'intervento non è oggettivamente riconducibile alla tipologia di edificio pubblico previsto dalla lettera «A» della citata Convenzione MIT-ANCI.
  Di tale esito è stata data comunicazione al Comune di Parzanica lo scorso 7 maggio.
  Inoltre, occorre segnalare che avverso la graduatoria sono stati presentati anche altri ricorsi, in numero limitato e del tutto fisiologico rispetto agli oltre 3.000 comuni che hanno presentato domanda di accesso ai finanziamenti.Pag. 86
  Nel descritto quadro fattuale, pur tenendo nella massima considerazione le esigenze manifestate dagli Onorevoli Interroganti, non sembra che sussistano margini effettivi per addivenire all'ipotizzata soluzione transattiva.
  Al riguardo si osserva in primo luogo che i progetti dinanzi richiamati presentano oggettivi margini di difformità rispetto a quanto previsto dal programma e, in secondo luogo che, trattandosi di una procedura selettiva «a risorse date», l'eventuale riammissione dei Comuni ricorrenti rischierebbe di determinare inopportuni effetti di esclusione o di «scavalcamento» in danno di altri candidati effettivamente muniti dei prescritti requisiti.

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ALLEGATO 2

5-03088 De Rosa: Sugli intendimenti del Ministero delle infrastrutture in ordine alla realizzazione della «Variante alla Tramezzina» lungo la SS. 340.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla richiesta degli Onorevoli Interroganti devo evidenziare che il tracciato della SS 340 «Regina», in particolare quello che attraversa i centri abitati di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante, presenta caratteristiche geometriche inadeguate all'attuale flusso veicolare.
  Nel luglio 2007 il MIT, l'ANAS, la Regione Lombardia, la Provincia e la Camera di commercio di Como, hanno sottoscritto una convenzione, aggiornata e integrata con gli atti aggiuntivi del 21 settembre 2009 e del 6 febbraio 2013, relativa alla progettazione e al finanziamento della cosiddetta «variante di Tramezzina», esterna ai centri abitati della statale «Regina», tra Colonno e Griante.
  L'intervento si sviluppa per circa 9,9 km con una sezione stradale di categoria C2, vale a dire strada extraurbana secondaria con una corsia per senso di marcia e banchine laterali.
  In base agli impegni assunti con detta convenzione, la Provincia di Como ha presentato il progetto preliminare, approvato dall'ANAS con delibera n. 182 dell'8 giugno 2012, e ha in corso di redazione il progetto definitivo nonché lo studio d'impatto ambientale, da sottoporre all'iter procedurale previsto dalla normativa vigente: V.I.A. e localizzazione dell'opera ai fini urbanistici.
  L'infrastruttura, inserita nel Piano degli Investimenti ANAS 2007-2011, ha un costo complessivo presunto di 330 milioni di euro e, ad oggi, non risultano stanziati i fondi necessari per la sua realizzazione.
  In merito alla proposta degli Onorevoli Interroganti di limitare gli interventi di adeguamento sulla strada statale «Regina», utilizzando in alternativa la strada statale «del lago di Como e dello Spluga» per il transito veicolare, devo evidenziare che mentre la SS 340 corre lungo la riva ovest del lago di Como, la SS 36 si sviluppa lungo la riva opposta e quindi, le medesime, sono destinate a servire differenti direttrici di trasporto nel territorio Comense.
  Infine, ritengo importante segnalare la forte volontà del territorio verso la realizzazione dell'opera in questione, espressa anche attraverso gli atti e gli accordi sottoscritti tra il MIT, gli Enti territoriali e locali, nonché attraverso l'iniziativa, da parte della Provincia di Como, Regione e CCIA di Como, di finanziare con proprie risorse la progettazione dell'opera stessa.

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ALLEGATO 3

5-02410 Giordano: Sulle risorse necessarie per la completa realizzazione del raccordo Salerno-Avellino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Innanzitutto ritengo opportuno ribadire il ruolo strategico posseduto dal raccordo autostradale Salerno-Avellino; tale asse è infatti inserito nel programma delle Infrastrutture strategiche della legge n. 443/2001 (legge obiettivo).
  Il tratto del raccordo autostradale da Fratte a Mercato San Severino è nel quadro degli interventi «core network» del Programma delle Reti TEN-T, cioè nel quadro delle infrastrutture strategiche che in modo organico caratterizzano l'offerta infrastrutturale comunitaria.
  Nel 2008 l'Anas ha avviato le procedure di legge obiettivo relative al progetto preliminare dell'ammodernamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino, attualmente in fase di svolgimento, per l'approvazione del progetto e il finanziamento dell'opera, trasmettendo il progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture e agli altri enti competenti.
  Il progetto prevede l'adeguamento ad autostrada dell'infrastruttura esistente, in conformità alle norme tecniche vigenti, mediante la realizzazione di 3 corsie da Fratte a Mercato S. Severino e di due corsie tra Mercato S. Severino e Avellino con un costo complessivo pari a 874 milioni di euro.
  L'assenza di risorse ha portato nel 2009 all'identificazione di un primo stralcio funzionale, da Fratte (innesto su A3) a Mercato S. Severino (innesto su A30), con un costo complessivo di 239 milioni di euro.
  Il CIPE, con la delibera 62/2011 «Piano per il Sud», assegnava una prima tranche di 123 milioni di euro.
  Successivamente, lo stesso CIPE, con le delibere 60/2012 (articolo 4), 14/2013 e 94/2013 (articolo 1), ha stabilito che le risorse assegnate con il Piano per il Sud, non impegnate entro il 30 giugno 2014 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti (aggiudicazione dell'appalto dei lavori), vengano revocate su proposta del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
  La regione Campania, non essendo riuscita a rispettare i tempi previsti dalla Delibera del CIPE n. 62 del 3 agosto del 2011 ed avendo preso atto che lo stato attuale del procedimento relativo al collegamento Salerno-Avellino non consente di rispettare il termine stabilito del 30 giugno 2014, con delibera Giunta Regionale n. 39 del 24 febbraio 2014 ha riprogrammato il finanziamento dell'intervento stabilendo:
   di proporre al CIPE lo stralcio dell'ammodernamento della strada Salerno-Avellino dal Piano per il Sud;
   di disporre l'assegnazione di euro 84.834.009,94 per l'ammodernamento del collegamento Salerno-Avellino (di cui euro 54.904.466,87 a valere su fondi FAS dell'APQ «Infrastrutture per la viabilità regionale» ed euro 29.929.543,07 a valere su rinvenienze POR 2000-2006 rese disponibili).

  Il MIT ha in programma di condividere in sede CIPE la proposta della Regione Campania e sottoporre, entro l'anno, allo Pag. 89stesso Comitato interministeriale il progetto preliminare dell'intero intervento con la richiesta di approvazione di un primo lotto funzionale; detto lotto, dovendo rispondere alle esigenze della intera rete nazionale, dovrà comprendere il tratto Mercato San Severino-Fratte Salerno che funge da cerniera tra le autostrade A30 Caserta-Roma e A3 Salerno-Reggio Calabria.

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ALLEGATO 4

5-02365 Lorefice: Sull'iter dell'ampliamento del collegamento stradale tra Ragusa e Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A riscontro di quanto chiesto dagli Onorevoli Interroganti circa l'affidamento in concessione del collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 «di Chiaramonte» con la SS 115 e lo svincolo della SS 194 «Ragusana» con la SS 114, ritengo utile ripercorrere l'iter amministrativo dello stesso.
  A seguito della pubblicazione in data 4 luglio 2007 da parte di ANAS dell'avviso per la selezione del promotore dell'intervento è stata individuata l'ATI SILEC S.p.A., - Maltauro Consorzio Stabile S.p.A. - TECNIS S.p.A. - EGIS PROJECTS S.A.
  La successiva gara per l'individuazione, mediante una prima procedura ristretta ed una successiva procedura negoziata, del soggetto aggiudicatario per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del Collegamento viario è stata indetta dalla medesima ANAS con bando inviato sia alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea che alla Gazzetta della Repubblica Italiana. La gara è risultata deserta e pertanto, ai sensi dell'allora vigente articolo 155, comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la proposta del Promotore è divenuta vincolante.
  Successivamente, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011, e dell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade in essere alla predetta data e dette funzioni sono state contestualmente trasferite all'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA); al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione normativa, con decreto ministeriale n. 341 del 1o ottobre 2012, è stata istituita, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, alla quale sono state trasferite ex lege le competenze come soggetto attuatore dell'intervento in argomento.
  Nel dicembre 2012, l'ANAS ha effettuato il formale passaggio della documentazione relativa all'intervento in questione alla predetta Struttura di vigilanza, la quale ha avviato la successiva fase istruttoria per l'aggiudicazione definitiva della concessione.
  Nelle more dell'aggiudicazione, il Promotore ATI Silec ha richiesto, con la sottoscrizione di apposito atto di avvalimento, la modifica della compagine dell'ATI consistente nel cambiamento della posizione della Società Maltauro S.p.A., non più componente dell'ATI ma ausiliaria di Silec S.p.A. in sostituzione di Impresa S.p.A., risultante quest'ultima soggetta alla procedura di concordato preventivo ex articolo 160 della legge fallimentare.
  In merito, nel settembre 2013, la citata Struttura di vigilanza ha ritenuto necessario richiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato che si è espressa nel successivo novembre 2013 non rinvenendo nel caso di specie alcuna violazione dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo al divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, ed asserendo pertanto che era possibile procedere all'aggiudicazione.Pag. 91
  La predetta Struttura, in data 20 gennaio 2014, ha dunque disposto l'aggiudicazione provvisoria a favore della citata ATI Promotore e lo scorso 24 aprile, a seguito dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 48 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva.
  Da ultimo informo che il 28 aprile scorso la citata Struttura di vigilanza ha comunicato all'ATI l'avvenuta aggiudicazione a favore della stessa, chiedendo, al fine della sottoscrizione della convenzione di concessione, di provvedere alla costituzione di una Società di Progetto, così come previsto nel bando di gara e di produrre la cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Concludo evidenziando che lo scorso 29 maggio l'ATI ha comunicato l'attivazione delle attività prodromiche alla firma della Convenzione, in qualità di Società di Progetto, ed in considerazione delle tempistiche richieste per il completamento di tali attività, la possibilità di procedere alla stipula della convenzione a far data da domani 27 giugno.